UNA TANTUM. Ai lavoratori in forza alla data del 1.08.2000, con l’esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfetario di lire 200.000 (103,29 Euro) lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall’01/09/1999 al 31/07/2000. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, lavoratori parttime. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate, pari a lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio 2001. Agli apprendisti in forza alla data dell'1/8/2000 saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di una tantum, l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione di ottobre 2000 e l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 100% in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.
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UNA TANTUM. Ai lavoratori in forza alla data del 1.08.2000, con l’esclusione dei lavoratori a domiciliopresente accordo, verrà corrisposto un importo forfetario forfettario di lire 200.000 (103,29 Euro) lorde suddivisibili Euro 320, a titolo di arretrati retributivi per l’anno 2005, erogabile in due tranche di pari importo, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di luglio 2006. L’importo forfettario lordo è suddivisibile in quote mensili, o frazioni mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dall’01/09/1999 al 31/07/20001° gennaio – 31 dicembre 2005. Detto importo, commisurato all'anzianità La frazione di cui al comma precedente, mese superiore a 15 giorni sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, lavoratori parttimeconsiderata a questi effetti come mese intero. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell’una tantum L’importo dell’importo forfetario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo dell’art. 2120 C.C.Codice civile, l'una tantum l’importo forfettario è esclusa escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà erogato in due ratecorrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, pari infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2005, con pagamento di indennità a lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio 2001. Agli apprendisti in forza alla data dell'1/8/2000 carico dell’istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno erogati, alle stesse date e con le modalità considerate utili ai fini dell’importo di cui ai commi precedentisopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005, a titolo fruiscano di una tantumtrattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione di ottobre 2000 e l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, forfettario sarà corrisposto secondo le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 100% disposizioni vigenti in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantummateria.
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UNA TANTUM. Ai lavoratori in forza alla data del 1.08.2000, con l’esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà 1° giugno 2003 è corrisposto un importo forfetario forfettario lordo di lire 200.000 (103,29 Euro) lorde 220,00 euro, suddivisibili in quote mensili, o frazioni mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dall’01/09/1999 al 31/07/20001° gennaio - 30 giugno 2003. Detto importo, commisurato all'anzianità La frazione di cui al comma precedente, mese superiore a 15 giorni sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, lavoratori parttimeconsiderata a questi effetti come mese intero. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti isti- tuti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo dell’art. 2120 C.C.Codice Civile, l'una l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate, rate pari a lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte a: - euro 115,00 lordi con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione giugno 2003; - euro 105,00 lordi nel corso del mese di luglio 2001gennaio 2004. Agli apprendisti in forza alla data dell'1/8/2000 Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno erogati, alle stesse date e con le modalità considerate utili ai fini dell’importo di cui ai commi precedentisopra. Ai lavoratori che nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003, a titolo fruiscano di una tantumtrattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione di ottobre 2000 e l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, dell’una tantum sarà corrisposto secondo le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 100% disposizioni vigenti in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantummateria.
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UNA TANTUM. Ai lavoratori Per il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 luglio 2005, anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali, a tutto il personale in forza alla data del 1.08.2000, con l’esclusione dei lavoratori a domicilio, 1° agosto 2005 assunto antecedentemente al 1° marzo 2004 verrà corrisposto erogato un importo forfetario “una-tantum” complessivo di lire 200.000 (103,29 Euro) 150,00 euro lorde suddivisibili da corrispondersi nella misura di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005 e di euro 50,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2005. Per le aziende ad indirizzo industriale l’una-tantum complessiva è fissata in quote mensili170,00 euro lorde da corrispondersi nella misura di euro 110,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005 e di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2005. Gli importi così determinati verranno integrati degli eventuali importi I.V.C. dovuti e non ancora corrisposti. Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale nonché agli apprendisti, o frazioni l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità. Per il personale assunto successivamente al 1° marzo 2004 ed in relazione in forza alla durata data del rapporto nel periodo dall’01/09/1999 al 31/07/2000. Detto importo1° agosto 2005, commisurato all'anzianità l’importo una tantum di cui al comma precedentesopra verrà erogato pro quota mensile, sarà inoltre ridotto proporzionalmente intendendosi per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di servizio militarelegge e di contratto, assenza facoltativa post-partumad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Per il personale assunto successivamente alla data del 1° agosto 2005, lavoratori parttimenon si darà luogo alla corresponsione dell’una tantum. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri L’una tantum di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell’una tantum cui sopra non è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti utile agli effetti del computo di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o alcun istituto contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo né del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate, pari a lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio 2001. Agli apprendisti in forza alla data dell'1/8/2000 saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di una tantum, l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione di ottobre 2000 e l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 100% in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
UNA TANTUM. Ai lavoratori in forza alla data del 1.08.2000, con l’esclusione dei lavoratori a domicilio, verrà corrisposto un importo forfetario di lire 200.000 (103,29 Euro) lorde suddivisibili in quote mensili, o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo dall’01/09/1999 al 31/07/2000. Detto importo, commisurato all'anzianità di cui al comma precedente, sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, lavoratori parttime. In quest'ultimo caso la riduzione avverrà anche secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa. L'importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2120 C.C., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate, pari a lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di ottobre 2000 e lire 100.000 (51,65 Euro) lorde corrisposte con la retribuzione del mese di luglio 2001. Agli Xxxx apprendisti in forza alla data dell'1/8/2000 saranno erogati, alle stesse date e con le modalità di cui ai commi precedenti, a titolo di una tantum, l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione di ottobre 2000 e l’importo di lire 70.000 (36,15 Euro) lorde con la retribuzione del mese di luglio 2001. Dagli importi di "una tantum" dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dall'impresa a titolo di I.V.C. e di eventuali acconti sui futuri miglioramenti contrattuali. I relativi assorbimenti saranno effettuati nella misura del 100% in occasione della corresponsione della prima tranche di una tantum.
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