UNA TANTUM. Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le parti concordano che al personale in forza alla data di stipula del presente contratto, in relazione al periodo 1° maggio 2004- 31 Dicembre 2005 , verrà erogato un importo “UNA TANTUM” come da tabella sottostante. Dallo stesso,in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità: In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° Maggio 2004- 31 Dicembre 2005, l’importo di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventesimo per ogni mese di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto. Ai fini dell’erogazione degli importi “UNA TANTUM” di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni. Gli importi “UNA TANTUM” di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
UNA TANTUM. Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le parti concordano che al personale Ai lavoratori in forza alla data dell’1/6/2003 è corrisposto un importo forfettario lordo di stipula del presente contratto220,00 euro, suddivisibili in quote mensili in relazione al periodo 1° maggio 2004- 31 Dicembre 2005 , verrà erogato un importo “UNA TANTUM” come da tabella sottostante. Dallo stesso,in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità: In caso di inizio alla durata del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° Maggio 2004- 31 Dicembre 2005, l’importo gennaio - 30 giugno 2003. La frazione di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventesimo per ogni mese di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto. Ai fini dell’erogazione degli importi “UNA TANTUM” di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giornigiorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Gli importi “UNA TANTUM” L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di cui sopra non sono utili agli effetti del computo retribuzione diretta ed indiretta, di alcun istituto contrattuale né origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice Civile, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a: - euro 115,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2003; - euro 105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
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UNA TANTUM. Ferma restando la decorrenza e la durata del presente ContrattoPer il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 luglio 2005, le parti concordano che al anche ai fini di tutti gli istituti contrattuali, a tutto il personale in forza alla data di stipula del presente contratto, in relazione al periodo 1° maggio 2004- 31 Dicembre agosto 2005 , assunto antecedentemente al 1° marzo 2004 verrà erogato un importo “UNA TANTUMuna-tantum” come complessivo di 150,00 euro lorde da tabella sottostantecorrispondersi nella misura di euro 100,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005 e di euro 50,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2005. Dallo stesso,Per le aziende ad indirizzo industriale l’una-tantum complessiva è fissata in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato 170,00 euro lorde da corrispondersi nella misura di euro 110,00 unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2005 e di euro 60,00 unitamente alla retribuzione del mese di novembre 2005. Gli importi così determinati verranno integrati degli eventuali importi I.V.C. dovuti e non ancora corrisposti. Al personale in servizio con rapporto a titolo tempo parziale nonché agli apprendisti, l’erogazione avverrà con criteri di indennità di vacanza contrattualeproporzionalità. Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità: In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra Per il personale assunto successivamente al 1° Maggio 2004- 31 Dicembre marzo 2004 ed in in forza alla data del 1° agosto 2005, l’importo una tantum di cui sopra sarà verrà erogato in ragione pro quota mensile, intendendosi per mese intero la frazione di un ventesimo per ogni mese di anzianitàsuperiore a 15 giorni. Analogamente si procederà per i casi in cui non si è sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge legge e di Contrattocontratto, ad eccezione dell’assenza obbligatoria per maternità. Ai fini dell’erogazione degli importi “UNA TANTUM” di cui sopraPer il personale assunto successivamente alla data del 1° agosto 2005, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorninon si darà luogo alla corresponsione dell’una tantum. Gli importi “UNA TANTUM” L’una tantum di cui sopra non sono utili è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
UNA TANTUM. Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto, le parti concordano che al personale Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2003 è corrisposto un importo forfettario lordo di stipula del presente contratto220,00 euro, suddivisibili in quote mensili in relazione al periodo 1° maggio 2004- 31 Dicembre 2005 , verrà erogato un importo “UNA TANTUM” come da tabella sottostante. Dallo stesso,in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità: In caso di inizio alla durata del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° Maggio 2004- 31 Dicembre 2005, l’importo gennaio - 30 giugno 2003. La frazione di cui sopra sarà erogato in ragione di un ventesimo per ogni mese di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto. Ai fini dell’erogazione degli importi “UNA TANTUM” di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giornigiorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Gli importi “UNA TANTUM” L’importo dell’una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli isti- tuti di cui sopra non sono utili agli effetti del computo retribuzione diretta ed indiretta, di alcun istituto contrattuale né origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 Codice Civile, l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a: - euro 115,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2003; - euro 105,00 lordi nel corso del mese di gennaio 2004. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003, con pagamento di indennità a carico dell’istituto competente ed integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell’importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2003, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell’orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l’importo dell’una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
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UNA TANTUM. Ferma restando la decorrenza e la durata del presente Contratto1. In relazione al periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2012 ‐ 30 novembre 2012, le parti concordano che al personale ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente contrattoaccordo verrà corrisposto, in relazione al con la retribuzione del mese di dicembre 2012, un importo “una tantum” di euro 1.000,00 lordi.
2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° maggio 2004- 31 Dicembre 2005 gennaio 2012 – 30 novembre 2012, verrà erogato un importo “UNA TANTUM” come da tabella sottostante. Dallo stesso,in occasione della prima erogazione occorre detrarre quanto già erogato a titolo forza alla data di indennità di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità: In caso di inizio stipula del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° Maggio 2004- 31 Dicembre 2005presente accordo, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in ragione rapporto ai mesi di un ventesimo per ogni anzianità di servizio maturata durante il periodo medesimo.
3. In relazione al periodo 1° dicembre 2012 ‐ 31 dicembre 2013, ai dirigenti in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di anzianità. Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto. Ai fini dell’erogazione degli importi dicembre 2013, un ulteriore importo “UNA TANTUMuna tantum” di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giornieuro 1.400,00 lordi.
4. Gli importi “UNA TANTUMuna tantum” di cui sopra al presente articolo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapportorapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva.
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