Utilizzo della posta elettronica Clausole campione

Utilizzo della posta elettronica. Il servizio di posta elettronica erogato dai sistemi di ARPAT è ad uso esclusivo di ARPAT. Ogni comunicazione via posta elettronica con soggetti esterni o interni all'amministrazione deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema di posta elettronica di ARPAT, per garantire i necessari livelli di sicurezza e riservatezza. A tal fine XXXXX assegna una casella di posta personale a tutto il personale che ha un rapporto di lavoro con l'Agenzia e che risulti abile all'utilizzo del servizio. Gli assegnatari delle caselle di posta sono tenuti a consultarle, a gestirle e a ripulirle periodicamente dallo spam. I messaggi trasmessi si intendono inviati e pervenuti ai destinatari se trasmessi agli indirizzi di posta loro assegnati (nel caso si tratti di personale interno e quindi di caselle del dominio ARPAT) o dichiarati (nel caso si tratti di soggetti esterni). Quanto alla certezza della ricezione del messaggio da parte del destinatario, il mittente, ove ritenuto necessario, può richiedere al destinatario stesso un messaggio di risposta che confermi l'avvenuta ricezione. L’assegnazione delle caselle di posta elettronica ai dipendenti è finalizzata all’utilizzo di tale mezzo di comunicazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ad esempio non è consentito utilizzare l'indirizzo di posta elettronica aziendale per: • motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate; • la partecipazione a dibattiti, forum o mailing list su Internet per motivi non professionali; • aderire o rispondere a messaggi che invitano a perpetuare verso ulteriori indirizzi di posta elettronica contenuti o documenti oggetto delle cosiddette “catene di S. Xxxxxxx”; • effettuare ogni genere di comunicazione finanziaria ivi comprese le operazioni “remote banking”, acquisti on-line e simili, salvo diversa ed esplicita autorizzazione aziendale. Inoltre, non è consentito: • simulare l'identità di un altro utente, ovvero utilizzare credenziali di posta non proprie per l'invio di messaggi; • prendere visione della posta altrui; • aprire messaggi di posta ambigui e di incerta provenienza (gli allegati possono infatti contenere virus o codici nascosti di natura dolosa che possono comportare la divulgazione di password o il danneggiamento di dati); • l'invio a mezzo posta elettronica di dati sensibili, personali e/o commerciali di alcun genere se non nel rispetto delle norme sulla disciplina del trattamento e della protezione dei dati personali; • divulgare contenuti illec...
Utilizzo della posta elettronica. Nell’ambito dell’accesso al servizio di posta elettronica, è in ogni caso vietato: a) salvo quanto previsto al punto 8, l’utilizzo della posta elettronica per ragioni personali estranee al servizio. In particolare, il dipendente non può fornire l’indirizzo della propria casella di posta elettronica al fine di ricevere corrispondenza non di servizio, né spedire corrispondenza non di servizio. In deroga al sopra indicato divieto, la posta elettronica può essere utilizzata in orario di servizio: - esclusivamente per brevi e ridotte comunicazioni di carattere personale fra dipendenti stessi; - per comunicazioni non di servizio rivolte a soggetti esterni, a condizione che queste ultime abbiano oggettivo carattere di eccezionalità ed urgenza; b) è altresì fatto divieto di utilizzare la casella di posta elettronica per partecipare a dibattiti, forum o mail-list non attinenti la propria attività o funzione svolta per l’Ente, salvo diversa ed esplicita autorizzazione; c) per i servizi di posta elettronica, in caso di assenza programmata il lavoratore deve utilizzare apposita funzionalità automatica del sistema di invio di avviso al mittente dell’assenza del destinatario, con contestuale indicazione di altro eventuale referente della struttura di appartenenza, con relativo indirizzo e-mail e/o telefonico, per eventuali urgenze.
Utilizzo della posta elettronica. La posta elettronica può essere utilizzata per I'invio di comunicazioni e di documenti, sia all'interno dell'Azienda, sia nei rapporti con i cittadini, con altri soggetti privati e con altre Pubbliche Amministrazioni. La trasmissione di documenti che necessita di una ricevuta di invio e di consegna è effettuata tramite il sistema di posta elettronica certificata. Le comunicazioni informali ricevute o trasmesse per posta elettronica ordinaria, che consistono in semplice scambio di informazioni che non impegnino l'Azienda verso terzi, non sono protocollate. E' vietato l'utilizzo di tali caselle per comunicazioni non attinenti all'attività dell'Azienda. A chi ne fa richiesta deve sempre essere data la risposta dell'avvenuto ricevimento. Nel formato dei messaggi di posta elettronica ordinaria è inserito automaticamente il seguente testo: "Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i indicato/i. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati.”

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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Utilizzo del Servizio Per utilizzare il Servizio, sarà sufficiente navigare in internet tramite la rete mobile Vodafone, senza necessità di scaricare alcun client o applicazione. Il Cliente potrà accedere alle configurazioni del servizio tramite l’area dedicata del sito web xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx, per accedere alla quale è necessaria la creazione di un account.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Corrispettivo del servizio Il corrispettivo dei servizi erogati da Vodafone potrebbe comprendere, a seconda del Piano Tariffario applicabile, l’eventuale importo forfettario a copertura del servizio di adeguamento della rete locale. Sono altresì gratuite, nei casi di emergenza tecnica e di segnalazione guasti, le chiamate dirette al servizio di assistenza tecnica di Vodafone, mediante l’apposito numero per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. - i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; - le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere; - i danni causati da software; - i danni da amianto/asbesto.