Valore e durata dell’Accordo Quadro Clausole campione

Valore e durata dell’Accordo Quadro. Il valore del presente Accordo Quadro è pari a € 1.110.078,00 (IVA esclusa, ove prevista dalla normativa vigente), presunti e non garantiti, di cui:
Valore e durata dell’Accordo Quadro. L’importo globale stimato dell’appalto, ammonta ad € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) IVA esclusa, di cui: - € 195.000,00 (Euro centonovantacinquemila/00) XXX xxxxxxx, da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione dell’Università in riferimento all’esecuzione dei servizi facchinaggio e trasloco per le esigenze dell’Ateneo (importo soggetto a ribasso di gara); - € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) IVA esclusa quali oneri di sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (importo non soggetto a ribasso di gara). I costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, c. 16 del Codice sono pari ad € 165.000 Resta pertanto inteso che: l’ammontare definitivo dell’appalto verrà determinato dal computo delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite; i corrispettivi saranno contabilizzati a misura, sulla base delle risorse effettivamente impiegate nell’espletamento del servizio; i corrispettivi saranno da considerare onnicomprensivi di qualsivoglia costo o spesa accessoria e non soggetti in nessun caso a modifiche o revisione prezzi per tutta la durata del contratto; l’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste sino a concorrenza del plafond contrattuale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non si raggiungesse l’importo massimale indicato. L’accordo quadro avrà la validità di mesi 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o dall’avvio del servizio, nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).