Common use of Varianti in corso di esecuzione Clause in Contracts

Varianti in corso di esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento, sono vietate modifiche al contratto introdotte dall’esecutore che non siano state precedentemente approvate dalla Stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti non autorizzata, ai sensi del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Azienda. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Forniture E Servizi

Varianti in corso di esecuzione. 1Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. Ai sensi dell’art. 310 311 del Regolamento, sono vietate modifiche DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto introdotte dall’esecutore nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore il direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzata, ai sensi mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Aziendamaggiori oneri. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Service Agreement

Varianti in corso di esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 310 106 del RegolamentoDLvo n. 50/2016 la stazione appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, sono vietate modifiche componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto introdotte dall’esecutore principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore il direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzata, ai sensi mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Aziendamaggiori oneri. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Accordo Quadro Per L’acquisto Diretto O Tramite Leasing Bancario Di Autocarri

Varianti in corso di esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 310 del Regolamento, sono vietate modifiche al contratto introdotte dall’esecutore che non siano state precedentemente approvate dalla Stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti non autorizzata, ai sensi del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Azienda. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto.è 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara.o 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Capitolato Generale d'Appalto

Varianti in corso di esecuzione. 1La stazione appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’artNei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 310 del RegolamentoNel caso in cui la variazione superi tale limite, sono vietate modifiche la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto introdotte dall’esecutore principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore il direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzata, ai sensi mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Aziendamaggiori oneri. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato

Varianti in corso di esecuzione. 1Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla/e ditta/e appaltatrice/i ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale. Ai sensi dell’artSono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 310 del Regolamento, sono vietate modifiche al contratto introdotte dall’esecutore In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che non siano state precedentemente approvate ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore il direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzata, ai sensi mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Azienda. 2maggiori oneri. Le quantità presunte L’Aamps Spa si riserva la facoltà insindacabile di fornitura e/interrompere in qualsiasi momento il servizio in questione (o servizi indicate negli atti parte di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuataesso), di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata caso in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente cui nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltrecontrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento e/o una diminuzione delle forniture forme di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabilirecupero/trattamento/smaltimento autonome, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata l’impresa appaltatrice possa vantare pretendere diritti di qualsivoglia naturad sorta.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Varianti in corso di esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 310 311 del Regolamento, sono vietate modifiche DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto introdotte dall’esecutore nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore il direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzata, ai sensi mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Aziendamaggiori oneri. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Varianti in corso di esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 310 106 del RegolamentoD.Lvo n. 50/2016, sono vietate modifiche la Stazione Appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Nei casi suddetti, la Stazione Appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire - previa sottoscrizione di un atto di sottomissione - agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione Appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto introdotte dall’esecutore principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante Appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal il Direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzatamutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino, ai sensi del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Aziendadell’esecutore, maggiori oneri. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Tramite Leasing Bancario Di Autocompattatori

Varianti in corso di esecuzione. 1Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. Ai sensi dell’art. 310 311 del Regolamento, sono vietate modifiche DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto introdotte dall’esecutore nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore il direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzata, ai sensi mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Aziendamaggiori oneri. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Service Agreement

Varianti in corso di esecuzione. 1La stazione appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’artNei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 310 del RegolamentoNel caso in cui la variazione superi tale limite, sono vietate modifiche la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto introdotte dall’esecutore principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore il direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzata, ai sensi mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Aziendamaggiori oneri. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Accordo Quadro

Varianti in corso di esecuzione. 1. Ai sensi dell’artdi quanto previsto dal combinato disposto tra l’articolo 114, comma 2, del codice, e l’art. 310 311 del Regolamentoregolamento attuativo, sono vietate modifiche la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto introdotte dall’esecutore nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che non siano state precedentemente approvate dalla Stazione appaltante possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e che non siano state disposte dal Rup alla specificità dei beni o dal Direttore dell’esecuzione dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti non autorizzata, ai sensi del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Azienda. 2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell’appalto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le quantità presunte varianti di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appaltocui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. 3. La valorizzazione Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto con originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la singola Azienda partecipante variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti stipula di gara, salvo che tra un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contrattoconsenso dell’esecutore. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore L’esecutore è obbligato ad assoggettarvisi in base assoggettarsi alle disposizioni del Regolamentovariazioni di cui ai commi 2 e 3, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di garaalle stesse condizioni previste dal contratto. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le partiIn ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la stipulazione del contratto natura delle attività oggetto dell’appalto e non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia naturacomportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Varianti in corso di esecuzione. 1. Ai sensi dell’art. 310 311 del RegolamentoDPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni all’appalto specifico derivante dal presente accordo quadro nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, sono vietate modifiche componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto introdotte dall’esecutore principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore il direttore dell’esecuzione del contrattocontratto abbia ordinato, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti a condizione che non autorizzata, ai sensi mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Aziendamaggiori oneri. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3. La valorizzazione del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabili, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata possa vantare diritti di qualsivoglia natura.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Autocompattatori

Varianti in corso di esecuzione. 1Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle all’art. Ai sensi dell’art106 del D.Lgs. 310 del Regolamento, sono vietate modifiche n. 50/2016. La stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto introdotte dall’esecutore solo nei casi previsti e disciplinati dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano state precedentemente approvate motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione stazione appaltante e che non siano state disposte dal Rup o dal Direttore dell’esecuzione del contratto, se nominato. Nel caso di esecuzione di varianti non autorizzata, ai sensi del comma 2 dell’art. 310, il Rup o, se nominato, il Direttore dell’esecuzione dispongono l’eventuale rimessa in pristino dell’Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore senza oneri per l’Azienda. 2. Le quantità presunte di fornitura e/o servizi indicate negli atti di gara costituiscono una stima quanto più attendibile possibile effettuata, di norma, alla luce dei consumi storici e delle variazioni prevedibili rispetto a questi ultimi nel periodo di tempo di validità dell’appalto. 3maggiori oneri. La valorizzazione stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del contratto con la singola Azienda partecipante alla gara unificata è quindi effettuata presente appalto (o parte di essa), nel caso in base ai fabbisogni indicati in atti di gara, salvo che tra il momento della predisposizione della gara ed il momento di stipulazione del contratto circostanze sopravvenute non inducano a modificare la stima del fabbisogno correlata al periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i fabbisogni indicati non costituiscono obbligo d’acquisizione per l’Azienda, se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente cui nel corso della vigenza del contratto. 4. Qualora inoltre, nei casi previsti dall’art. 311 del Regolamento, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture contrattuale fossero individuate condizioni di beni o dei servizi previsti in contratto, il fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alle disposizioni del Regolamento, stipulando, ove la variazione ecceda di un quinto (in più o in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo; in quest’ultimo caso, l’atto aggiuntivo determina anche il prezzo delle prestazioni che, di norma, se la variazione superiore al quinto è in aumento, è ridotto rispetto a quello contrattuale per i quantitativi eccedenti il quinto stesso, mentre di norma è aumentato nel caso opposto; i criteri per la verifica di congruità di riduzione del prezzo richiesto dall’Azienda o di aumento del prezzo, richiesto dall’appaltatore sono gli stessi che si sarebbero o che sono effettivamente stati usati per la verifica di anomalia dell’offerta in fase di gara. 5. Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, la stipulazione del contratto non costituisce vincolo di esclusività; ciascuna Azienda partecipante alla procedura unificata, anche in vigenza dei contratti stipulati in conseguenza dell’aggiudicazione della procedura unificata, quando occorra per specifiche ragioni tecniche, sentito l’Assessorato Regionale alla Sanità ove possibile senza pregiudizio per l’erogazione dei servizi sanitari, può rifornirsi liberamente sul mercato, nel rispetto delle norme vigenti applicabiliesecuzione sostanzialmente diverse, senza che l’aggiudicatario della procedura unificata l’impresa appaltatrice possa vantare pretendere diritti di qualsivoglia naturasorta.

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Samples: Service Agreement