VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ Clausole campione

VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ. L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni agli interventi assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Egli ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere e prestazioni comprese nell’appalto, e questo sia per la Gestione tecnica e sia per l’esecuzione degli interventi manutentivi. Gli ordini di variazione sono dati per fax o per iscritto dalla D.L. e/o dal Responsabile del procedimento. Mancando tale ordine, non è accreditato all’Appaltatore alcun aumento nell’importo dell’opera e la D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno anche rifiutare la variazione eseguita e non pagarla, oltre a richiedere che la prestazione venga effettuata nuovamente nei termini contrattuali. Nei casi di assoluta urgenza la D.L. e/o il Responsabile del procedimento potranno ordinare per iscritto l’esecuzione immediata di variazioni ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici. L’Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio ricevuti, pena l’esecuzione d’ufficio. Può peraltro inviare alla D.L. e/o al Responsabile del procedimento, entro tre giorni dal ricevimento dell’ordine, le osservazioni che reputi opportune nel proprio interesse. Le variazioni dei prezzi sono valutate ai prezzi di contratto; ma se siano da eseguire categorie di interventi non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici. Al contrario, le variazioni nelle prestazioni per i servizi non darà luogo ad alcun adeguamento del prezzo relativo, qualunque sia l’entità dei dati, dei preventivi, o degli interventi da gestire.
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle attività oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento dei servizi resi in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.106 del D.Lgs. 50/2016. Non sono riconosciute varianti prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione per l’Esecuzione del Contratto, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione per l’Esecuzione prima dell’effettuazione dell’attività oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’attività oggetto di tali richieste.
VARIAZIONE DELLE ATTIVITÀ. Nella fase di valutazione ex ante sono consentite variazioni nei termini e con le modalità di cui all’art. 14, comma 2, del D.M. 593/2016. Le suddette variazioni possono essere autorizzate dal Ministero solo se preventivamente comunicate e condivise con la Struttura di Gestione internazionale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).