PREZZO CONTRATTUALE Clausole campione

PREZZO CONTRATTUALE. 29.1 A titolo di integrale corrispettivo per la completa esecuzione dell’Opera e di tutte le attività oggetto del Contratto, nonché per tutti i costi e oneri sostenuti/da sostenersi da parte dell’Appaltatore, ivi incluse tasse e imposte dal medesimo dovute, il Committente corrisponderà gli importi determinati in Contratto. 29.2 In ragione della natura convenzionalmente aleatoria attribuita al Contratto, gli articoli 1664 e 1467 Codice Civile, nonché ogni altra disposizione della normativa applicabile che consenta all’Appaltatore di ottenere la revisione del prezzo contrattuale, non troveranno applicazione. Il pagamento del prezzo contrattuale da parte del Committente costituirà integrale e completo corrispettivo a favore dell’Appaltatore per l’Opera e tutti i lavori in relazione alla medesima effettuati.
PREZZO CONTRATTUALE. Il prezzo di cessione del gas (P) e’ pari a: P = €/GJ Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità all’Entry Point e dei corrispettivi variabili CV e CVP. Il prezzo non include l’IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di consegna, che saranno a carico dell’Acquirente
PREZZO CONTRATTUALE. 17.1 A titolo di integrale corrispettivo per la completa esecuzione dei Servizi Industriali, nonché per tutti i costi e oneri sostenuti/da sostenersi da parte dell’Appaltatore, ivi incluse tasse e imposte dal medesimo dovute, il Committente corrisponderà gli importi determinati in Contratto. 17.2 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 13.6 delle Condizioni Generali, in ragione della natura convenzionalmente aleatoria attribuita al Contratto, gli articoli 1664 e 1467 Codice Civile, nonché ogni altra disposizione della normativa applicabile che consenta all’Appaltatore di ottenere la revisione del prezzo contrattuale, non troveranno applicazione. Il pagamento del prezzo contrattuale da parte del Committente costituirà integrale e completo corrispettivo a favore dell’Appaltatore per i Servizi Industriali e tutti i lavori in relazione ai medesimi effettuati.
PREZZO CONTRATTUALE. ARTICOLO 9 -
PREZZO CONTRATTUALE. 8.1 Relativamente al prodotto Mensile Royalties “m” il Compratore si impegna a pagare secondo le tempistiche e modalità di cui all’Articolo 13 un importo calcolato come la somma degli importi giornalieri per il Mese “m” del Prezzo Contrattuale “m”, moltiplicato per ogni quantità di Gas pari alla (QCG)m. 8.2 Relativamente al prodotto Mensile Royalties “m” il Prezzo Contrattuale “m” applicabile in ogni Giorno Consegna sarà calcolato come indicato al paragrafo b) delle Condizioni Particolari. Il Prezzo Contrattuale “m” è da intendersi comprensivo di tutti i costi di trasporto fino al Punto di Consegna.
PREZZO CONTRATTUALE. 1. Il prezzo contrattuale è quello complessivo offerto per singola bombola di gas propano liquido da 25 kg richiesta, che rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione per tutta la durata dell'appalto.
PREZZO CONTRATTUALE. ACQUA si impegna a corrispondere mensilmente al fornitore, per tutti i punti di riconsegna, a fronte della energia elettrica fornita e dei servizi resi, il prezzo contrattuale del kWh con cui è stata aggiudicata la fornitura moltiplicato per il numero di kWh contabilizzati nel periodo. Il prezzo si intende quale corrispettivo a copertura dell'energia elettrica. Predetto prezzo, che dovrà essere riportato nel modulo “offerta economica” , dovrà essere espresso in €/kWh e comprendere i seguenti oneri: − oneri, diretti o indiretti, conseguenti al recepimento della Direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri CO2); − oneri conseguenti all’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Xxxxx); − corrispettivi di sbilanciamento di cui all’art. 40 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni; − corrispettivo di non arbitraggio di cui all’art. 41 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni; − corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all’art. 43 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni; − eventuali assegnazioni della capacità di interconnessione con l’estero (ovvero dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, cosiddetto import) e di bande di capacità produttiva di cui al D.M. 21.11.2000 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta energia CIP 6); − oneri legati ad operazioni condotte dal fornitore a garanzia dei crediti derivanti dal contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, coperture assicurative, factoring); − oneri legati ad operazioni tecniche, amministrative e fiscali conseguenti e necessarie alla stipula del contratto e al subentro nella fornitura; − oneri per la remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore commisurabili al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell’AEEGSI − ogni altro onere non espressamente indicato. Dovranno invece essere esclusi dal prezzo tutti e soli i seguenti oneri, da applicarsi senza alcuna maggiorazione: − perdite di rete di cui alla Delibera AEEGSI n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni, valorizzate secondo il prezzo dell'energia elettrica concordato; − oneri di dispacciamento di competenza del mercato libero app...
PREZZO CONTRATTUALE. Il prezzo delle OPERE E/O APPARECCHIATURE ordinate dall’ACQUIRENTE al FORNITORE è stabilito in ogni CONTRATTO. Xxxxx quanto diversamente stabilito in modo esplicito in un CONTRATTO, il prezzo delle OPERE E/O APPARECCHIATURE è fisso e non è soggetto ad alcuna revisione.
PREZZO CONTRATTUALE. L’Amministrazione corrisponderà alla ditta: ♦ l’importo della paga oraria, maggiorata dello . ( ) spuntato in sede di gara, onnicomprensiva per ogni ora di lavoro prestata da manovale, prevista per gli operai di vari livelli (variabili a seconda del tipo di prestazione richiesta) dal CCNL (parte economica) per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto, per conto dell’Amministrazione della Difesa - prestazioni per operazioni di carico e scarico, composizione e scomposizione colli, appillaggio e disappillaggio dei materiali in arrivo ed in partenza, spostamento dei materiali e quant’altro definito manovalanza comune per la necessità di magazzini, opifici, enti, mezzi navali e/o aeroporti militari ed enti militari - stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 20 luglio 2001, tra FISE e FILT CGL, FIT CISL e UILTRASPORTI, e precisamente dall’aggiornamento scaturito dalla tabella allegata al D.M. 05 marzo 2010 (pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti. L’ammontare della paga oraria FISE dovrà essere documentata dalla Ditta in sede di fatturazione delle prestazioni, allegando specifica certificazione, vistata dal competente Ispettorato o Ufficio provinciale del Lavoro; ----------------------------------------------- ♦ l’importo di € 30,00 (trenta) per ora (comprese 2 ore aggiuntive per il ritiro e consegna carrello) con tetto massimo di € 200,00 (duecento/00) al giorno, per l’utilizzo di CARRELLO ELEVATORE, SCALE/PIATTAFORME, ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DI CASSEFORTI; ♦ la maggiorazione dell’8% (ottopercento) dell’importo relativo alla manodopera dovuto per il servizio specifico per FORNITURA DI MATERIALI DI IMBALLAGGIO (casse, scatoloni, pluriball, nastri, carta, ecc.); ♦ la maggiorazione del 10% dell’importo relativo alla manodopera dovuto per il servizio specifico per ogni altra ATTREZZATURA TECNICA (ad esclusione dei normali strumenti di lavoro di uso comune). I compensi relativi all’impiego di attrezzature tecniche e materiali di imballaggio non saranno corrisposti in caso di utilizzo di mezzi forniti direttamente dall’Ente fruitore. -------------------- Gli oneri relativi al trasporto da/per gli Enti militari di tutte le attrezzature tecniche ed i materiali di imballaggio non verranno retribuiti così come l’impiego dei normali strumenti di lavoro di uso comune (cacciaviti, martelli, trapani, pinze ecc.) che la ditta è obbligata in ogni caso a mettere a...

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  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • Importo contrattuale L'importo complessivo dell'accordo quadro, ossia quello massimo stipulabile con i contratti attuativi per l'intera durata di validità dello stesso, è pari a xxxxxxxxxxxxx € . Tale valore resta fisso e invariabile. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ancona nei confronti dell’aggiudicatario. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante tramite stipula di contratti normativi o ordini di servizio. L’operatore economico non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nell’ipotesi in cui non dovessero essere stipulati contratti applicativi o dovessero esserne stipulati per un importo inferiore a quello massimo previsto dall’Accordo Quadro. Non essendo predeterminabile il numero degli interventi di manutenzione da richiedere e non sussistendo alcun vincolo per il Comune di Ancona al raggiungimento del suddetto importo massimo di spesa, l’effettivo corrispettivo che il Comune di Ancona s’impegna a versare all’Appaltatore sarà pari alla sommatoria degli importi dei contratti applicativi e degli ordinativi d’intervento emessi nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro. L'affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività a favore dell'appaltatore, il quale invece è obbligato ad eseguire gli interventi richiesti dal Comune di Ancona in base alle proprie esigenze. Il Comune di Ancona ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Al fine della determinazione dell’importo dei lavori per ciascun contratto applicativo o ordine di servizio si farà riferimento all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara è pari a …………..% da applicarsi sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto. La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Si dà atto che l’Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx) Il contratto è stipulato a misura

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • Risoluzione contrattuale Nelle ipotesi successivamente elencate, le inadempienze agli obblighi contrattuali assunti saranno qualificate come gravi e conseguentemente contestate dal Responsabile dell’Agenzia, su proposta del RUP, a mezzo di comunicazione scritta inoltrata via PEC all’operatore economico aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’Agenzia, qualora non riterrà valide le giustificazioni addotte, avrà facoltà di risolvere il contratto. Si considerano gravi inadempienze le seguenti: - mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto, senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dal presente Disciplinare; - scadenza del “termine di recupero” senza che la prestazione si sia perfezionata, ferma restando l’applicazione, da parte del R.U.P., delle penali previste dal relativo Bando di Abilitazione al MePa, sempre nei termini e limiti di cui sopra; - manifesta incapacità dell’operatore economico affidatario, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali di propria competenza; - disattenzione, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni di cui alle norme giuridiche riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti; - sospensione, da parte dell’operatore economico affidatario, dell’esecuzione contrattuale senza giustificato motivo, per 3 giorni anche non consecutivi ; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; - mancato rispetto, da parte dell’operatore economico affidatario, delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010; - utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; - concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; - inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; - violazione ad opera dell’operatore economico aggiudicatario degli obblighi di cui ai paragrafi successivi (Divieto di cessione di contratto, di credito o di subappalto; Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Patto di Integrità; Obbligo di riservatezza); - esito negativo delle verifiche periodiche amministrative effettuate sull’operatore economico aggiudicatario; Nel caso di risoluzione del contratto, l’ affidatario avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, come, ad esempio, la maggiore spesa sostenuta per affidare ad un’altra impresa il contratto. E’ fatta salva, in ogni caso, la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.