Common use of Variazioni Clause in Contracts

Variazioni. Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l’esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all’articolo 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all’unico scopo di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore. Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate. L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.

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Variazioni. Il Committente Xxxxx restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva ampia la facoltà di introdurreintrodurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, anche durante l’esecuzione delle opere, tutte le modifiche senza che crederà opportune al progetto, alle disposizioni per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del Capitolato, di sopprimere parte pagamento a conguaglio dei lavori non ancora eseguiti in più o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell’appalto. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti all’articolo 10 di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Codice dei contratti. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione del Ministero dei LL.PPcontratto. 19/04/2000 n° 145. Le indicazioni contenute nei disegni Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: - non sono riconosciute variazioni o modifiche di progetto alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e tutte le prescrizioni quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del CapitolatoRUP; - qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; - non sono fornite all’unico scopo prese in considerazione domande di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore. Egli non potrà pretendere speciali maggiori compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni chesu quanto stabilito in contratto, per ragioni tecniche od organizzative del Committentequalsiasi natura o ragione, gli fossero ordinate. L’Appaltatore dichiara se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolaririchieste.

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Variazioni. Il Committente servizio richiesto comprende le prestazioni indicate nel presente Capitolato. L’oggetto del predetto servizio potrà subire variazioni per numero di sedi di svolgimento del servizio da svolgere in aumento o in diminuzione rispetto a quanto specificatamente definito ai precedenti articoli. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, “l’Azienda committente, qualora in corso di esecuzione si riserva ampia facoltà renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. Anche al di introdurrefuori delle ipotesi contemplate dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016, anche durante l’esecuzione delle operecui si rimanda interamente, l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le modifiche quelle variazioni di carattere non sostanziale che crederà siano ritenute opportune al progettodall’Ente committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni a condizione che non mutino essenzialmente sostanzialmente la natura delle opere comprese nell’appaltoattività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire Tutte le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni ed entro saranno, in ogni caso, oggetto di formale comunicazione tra i limiti stabiliti all’articolo 10 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all’unico scopo di designare l’oggetto dell’appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta dall’Appaltatore. Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate. L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.soggetti contraenti

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