VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI Clausole campione

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI. L’Università degli Studi di Genova si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI. 1. Emergendo l’omessa, l’incompleta o l’inesatta dichiarazione il Gestore del servizio indica all’interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il quinquennio prescrizionale di cui all’art. 2948 x.x., xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese, invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell’atto. 2. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell’utente sulla base della verifiche effettuate.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI. 1. L'Amministrazione concedente provvederà, nel più breve tempo possibile, ad effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio. 2. Il progetto di miglioramento dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato a garanzia della sua realizzazione previa acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta necessarie, rilasciate dagli uffici/enti competenti, con l'obbligo di adeguamento qualora vengano imposte prescrizioni. Se il progetto di miglioramento, per qualsiasi ragione, non può essere realizzato o non si conforma alle eventuali prescrizionidate, l'amministrazione potrà valutare di revocare la concessione provvisoria. 3. Qualora, a seguito di verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario/i, l’Amministrazione Comunale procederà alla revoca dell’atto di concessione provvisoria e, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno causato, si procederà all’avvio di analoga procedura a favore dell'Associazione o al raggruppamento classificata/i successivamente nella graduatoria.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI. 17 ART. 29
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Ad avvenuto espletamento della selezione ANCI Toscana potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione (anche a campione) e nel curriculum nei confronti del candidato che verrà contrattualizzato in relazione al presente bando. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili direttamente da ANCI Toscana in maniera tale da garantire la massima velocità delle operazioni.
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI. Le dichiarazione rese saranno verificate d'ufficio in capo all'aggiudicatario. Qualora emergessero elementi non corrispondenti a quanto dichiarato si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed all'applicazione delle sanzioni previste per legge. In ogni caso l'Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti.
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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.