VERIFICHE E ISPEZIONI Clausole campione

VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli art. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il Servizio di Tesoreria o l'Ufficio centrale c/o la sede dell'Istituto. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente e l'organo di revisione economico finanziario dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli articoli 223 e 224 del D.Lgs., n. 267/2000 e ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 2. L'organo di revisione economico finanziario dell'Ente ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei componenti del suddetto organo, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente all'uopo delegato.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1.L’Ente e l’organo di revisione dell’Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di Tesoreria e possono procedere a verifiche di cassa ordinarie, straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria. 2.I componenti il Collegio dei Revisori dei conti hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei loro nominativi, possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell’Ente appositamente autorizzato.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia, come previsto dagli articoli 223 e 224 del D. Lgs. n. 267/2000 e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. L’Ente ha facoltà di esercitare, anche per il tramite del collegio di revisione economico-finanziaria, quella sorveglianza che riterrà opportuna per assicurarsi del regolare andamento della gestione del servizio. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 2. L'organo di revisione economico finanziario dell'Ente, di cui all’art. 234 del summenzionato T.U. degli Enti locali, ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del Servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente all'uopo delegato. 3. In sede di verifica di cassa, il Tesoriere fornisce adeguata dimostrazione della corrispondenza del saldo di tesoreria comunale con quello di tesoreria provinciale dello Stato, fornendo allo scopo apposita documentazione. 4. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione del servizio ed in particolare: - nell’ipotesi di ritardi di pagamenti con scadenza stabilita dalla legge o evidenziata sul mandato di pagamento; - nell’emissione tardiva del conto del Tesoriere; - nel mancato rispetto delle obbligazioni stabilite dalla presente convenzione; l’Ente ha facoltà, previa diffida di 30 giorni, recedere dalla presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie o straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibi- re, ad ogni richiesta, i documenti relativi alla gestione di tesoreria. I componenti del Colle- gio dei Revisori dell'Ente hanno diritto di accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, previa comunicazione dei nominativi da parte dell'Ente.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. Ciascuna Parte si impegna a consentire all’altra di effettuare, anche mediante accesso diretto nei propri locali e nei locali dei Prestatori di Servizi di cui si avvale, le verifiche sullo svolgimento dell’Incarico e sulle procedure operative utilizzate, secondo le modalità e i termini specificati nella Sezione 9 Documento Tecnico.
VERIFICHE E ISPEZIONI. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il Servizio di Cassa o l'Ufficio centrale c/o la sede dell'Istituto. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Direttore Generale o da altro funzionario dell'Ente il cui incarico è eventualmente previsto dall’Ente.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1 - Ai fini delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia previste dagli artt. 223 - 224 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie o straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibire, ad ogni richiesta, i documenti relativi alla gestione di tesoreria. L’organo di revisione contabile dell'Ente ha diritto di accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1 — Ai fini delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e