Vincoli di carattere generale Clausole campione

Vincoli di carattere generale. 1. Tutte le iniziative (veicoli pubblicitari) supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui ai precedenti artt. 6 e 8, devono essere necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici con i seguenti vincoli etici: • devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; • devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune; • devono produrre risparmi di spesa; • le prestazioni lavorative, ovvero le forniture di beni o servizi, oggetto della sponsorizzazione, dovranno essere eseguite da soggetti qualificati nelle rispettive competenze, secondo i vincoli normativi dei rispettivi ambiti di applicazione (commercio, lavori pubblici, servizi, ecc.), nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.
Vincoli di carattere generale. 1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art.7, sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici: - devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Vibo Valentia; - devono produrre risparmi di spesa. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazione riguardanti: - propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e, materiale che offendono il buon costume; - messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Vincoli di carattere generale. ART. 10 – Diritto di rifiuto – esclusione ART. 11 –
Vincoli di carattere generale. Tutte le iniziative di sponsorship sottostanno ai seguenti vincoli di buona amministrazione: ◦ devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici; ◦ devono escludere forme di conflitto d’interesse tra l'attività pubblica e quella privata; ◦ devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Radicofani e con il programma politico-amministrativo di mandato; ◦ devono produrre risparmi di spesa od acquisizione di entrate. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazione riguardanti: ◦ propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; ◦ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, prodotti alcolici, armi e materiale pornografico od a sfondo sessuale; ◦ messaggi contenenti informazioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente, la tutela dei minori e/o dei consumatori e/o utenti pubblici; ◦ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e quelle ritenute in qualsiasi altro modo in contrasto con la legge o con i regolamenti comunali, oppure inaccettabili per motivi di opportunità generale.
Vincoli di carattere generale. 1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art. 6, sottostanno ai seguenti vincoli di buona amministrazione: • sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici; • devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; • devono essere consone e compatibili con l’immagine del Comune di Pineto; • devono produrre risparmi di spesa.
Vincoli di carattere generale. Le sponsorizzazioni devono essere rispondenti ai bisogni dell’Azienda USL di Piacenza con esclusione di ogni possibile conflitto fra interesse pubblico perseguito dall’ente ed interessi privati. Inoltre, le sponsorizzazioni devono essere gestite in termini e con modalità pienamente consone e compatibili con l’immagine dell’Azienda USL di Piacenza e devono produrre risparmi di spesa o maggiori entrare. a) i costi correlati alla sponsorizzazione facciano venire meno la convenienza economica della sponsorizzazione stessa; b) non esista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento delle attrezzature oggetto della sponsorizzazione; c) quando vi sia una correlazione diretta tra l’oggetto della sponsorizzazione e l’attività intercorrente o i rapporti convenzionati che intercorrono tra sponsor e sponsee. d) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; f) siano in atto controversie e conflitti di natura giuridica fra l’Azienda USL di Piacenza e il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione.
Vincoli di carattere generale. (Le figure dello sponsor e del collaboratore istituzionale) Art. 10 (Iniziativa diretta o per azione di terzi)
Vincoli di carattere generale. 8.1 Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono rispettare i seguenti vincoli di buona amministrazione: • devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici; • devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; • devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Campi Bisenzio e con il programma politico-amministrativo di mandato; • devono produrre risparmi di spesa o acquisizione di entrate. 8.2 Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacchi, prodotti alcolici, armi e materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi contenenti informazioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente, la tutela dei minori e/o dei consumatori e/o degli utenti pubblici; d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e quelle ritenute in qualsiasi altro modo in contrasto con la legge o con i regolamenti comunali, oppure inaccettabili per motivi di opportunità generale. 8.3 I messaggi dello sponsor devono rispettare la pari dignità degli individui e il principio di uguaglianza e non discriminazione fra i generi.
Vincoli di carattere generale. ART. 10 –
Vincoli di carattere generale. Le sponsorizzazioni devono rispondere ai bisogni dell’Azienda USL di Bologna, con esclusione di ogni possibile conflitto fra interesse pubblico da quest’ultima perseguito e interessi privati. Le sponsorizzazioni devono essere gestite con modalità pienamente consone e compatibili con l’immagine dell’Azienda USL di Bologna e devono produrre risparmi di spesa o maggiori entrate. L’Azienda USL di Bologna, a suo insindacabile giudizio, non procederà alla stipula di contratti di sponsorizzazione nei casi in cui: a) i costi correlati alla sponsorizzazione facciano venire meno la convenienza economica della sponsorizzazione stessa; b) non esista un mercato concorrenziale per l’acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento delle attrezzature oggetto della sponsorizzazione; c) la sponsorizzazione sia in contrasto con gli interessi dell’Azienda o risulti inaccettabile per motivi di opportunità. Sono escluse le sponsorizzazioni il cui messaggio pubblicitario riguardi: - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; - servizi di onoranze funebri; - infortunistiche e assicurazioni; - prestazioni mediche; - prodotti farmaceutici, dispositivi e presidi; - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico o a sfondo sessuale; - pubblicità di armi o altri strumenti di violenza o coazione fisica; - attività di cartochiromanzia, magia, occultismo; - relazioni personali; - pubblicità che possa offendere la dignità della persona, evocare discriminazioni di razza, sesso, nazionalità e orientamento sessuale, offendere convinzioni religiose e ideali; - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; - pubblicità che possa indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente. - pubblicità che possono mettere in pericolo e/o danneggiare l’immagine dell’Azienda USL di Bologna.