Diritto di rifiuto Clausole campione

Diritto di rifiuto. 1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione/collaborazione/convenzione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli. 2. L’Amministrazione si riserva altresì di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga: • che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; • ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; • reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.
Diritto di rifiuto. L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione se: a) ritenesse possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla usa immagine o alle proprie iniziative; c) reputi inaccettabile la sponsorizzazione per motivi di inopportunità generale o vi fossero motivazioni in contrasto con il pubblico interesse. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa; b) pubblicità diretta o indiretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana. d) il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.
Diritto di rifiuto. 1. Il Comune di Seregno, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nei mezzi utilizzati dall'azienda “sponsor” un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività. Sono comunque esclusi quali aziende “sponsor” i soggetti che, nelle proprie attività, non rispettino i seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e in particolare: c) sia compromesso: • il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio (con speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze etniche); • il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; • il rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificatamente l'esclusione del lavoro forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela); • il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano; • il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all'impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della normativa vigente; • il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, a tutti gli inquinamenti chimici). d) ravvisi nell'attività nello “sponsor” propaganda politica; e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta...
Diritto di rifiuto. 1. Il Comune di Como, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: a. ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; b. ravvisi nei mezzi utilizzati dall’azienda ‘Sponsor’ un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine/iniziative/attività; c. reputi inaccettabile la proposta per motivi di opportunità generale. 2. Sono comunque esclusi, quali aziende Sponsor, i soggetti che, nelle proprie attività, non garantiscano: a. il rispetto del diritto alle pari opportunità e al trattamento non discriminatorio delle persone; b. il rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone; c. il rispetto dei diritti dei lavoratori; d. il rispetto degli assetti istituzionali, delle norme e delle prassi amministrative, degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali; e. il rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori ai sensi della normativa vigente (specie in relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di ‘dumping’, all’impiego di prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure); f. il rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente (specie in relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di effetto serra e di distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse naturali, agli inquinamenti chimici). 3. Sono inoltre escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a. la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b. la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco o prodotti alcolici; c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; x. xxxxxxxx contrari al decoro o alla morale pubblica.
Diritto di rifiuto. 1. L’Autorità Portuale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione/collaborazione/convenzione qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui ai precedenti articoli. 2. L’Autorità Portuale si riserva altresì di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione/collaborazione qualora ritenga: · che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; · ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; · reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.
Diritto di rifiuto. 1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di sponsorizzazione qualora: x. Xxxxxxx possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata; b. Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle sue iniziative o attività; c. Reputi la sponsorizzazione inattuabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto le finalità di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo: a. di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b. di pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico; c. di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Diritto di rifiuto. La Commissione di cui al paragrafo 11, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta nel caso di: - non rispondenza agli interessi pubblici sottesi alla valorizzazione del patrimonio storico- artistico del Consiglio regionale; - conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione; - pregiudizio o danno all’immagine del Consiglio regionale; - controversie giudiziali e/o stragiudiziali con il Consiglio regionale; - situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi per finalità: - propaganda di natura politica, sindacale, religiosa e ideologica; - messaggi di natura discriminatoria, sessista o comunque lesiva della dignità umana e dell’etica pubblica; - messaggi comportanti promozione o valorizzazione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, ivi compreso il gioco d’azzardo; - pubblicità diretta o indiretta collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Diritto di rifiuto. 1. L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la sponsorizzazione qualora: a) ritenga che possa insorgere conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici o a sfondo sessuale; messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Diritto di rifiuto. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione che facciano riferimento ad un messaggio pubblicitario il cui contenuto non risulti conforme ai criteri generali di cui al presente regolamento.
Diritto di rifiuto. 1 Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora: a. esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell’articolo 165; b. si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l’articolo 321 del Codice penale34 (CP); sono eccettuati i revisori; l’articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia. 2 I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qua- xxxx xxxxxxx verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.