Common use of Xxxxx Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxx Xxxxxx. Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, No- tariato, 2008, pag. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.

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Samples: Tesi Di Laurea, Family Pact

Xxxxx Xxxxxx. Il patto quantitativi, risulta ricorrente l’individuazione di famigliaun ‘minimo garantito’ di contratti a tempo determinato stipulabili nell’unità produttiva34, mentre, in un ridotto numero di ipotesi, si è optato per l’introduzione di un limite cumulativo per assunzioni a termine e ‘utilizzo’ di lavoratori somministrati35 o per l’esenzione dai predetti limiti dei contratti a tempo determinato stipulati in situazioni di difficoltà occupazionale relative a CARABELLI-X. XXXXXXX, Una riflessione sul sofferto rapporto tra legge e autonomia collettiva: una monade nel sistema?spunti dalla nuova disciplina dell’orario di lavoro, No- tariatoin Aa.Vv., 2008Studi in onore di Xxxxxxx Xxxxxx, pagvol. 444I, Padova, Cedam, 2005, parr. L’Autrice testimonia4.1 e 6). Ed invero, con un’ espressione nell’esercizio della libertà negoziale assicurata dalla citata previsione costituzionale, qualunque contratto collettivo potrebbe introdurre limiti al ricorso a forme meno tutelate di matrice filosoficalavoro, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamentoquali il contratto a termine. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessitàIn analoga prospettiva, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si si è già anticipato93 osservato che la novella ha modificato contrattazione, ex art. 39, co. 1, Cost., potrebbe legittimamente introdurre clausole di contingentamento anche in relazione a casi per cui - con una scelta che risulterebbe dunque di dubbia compatibilità rispetto alla predetta norma costituzionale, l’art. 458 del codice civile10, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la normaco. 7, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94lett. a), b), c) e d), d.lgs. 368/01 - esclude l’intervento negoziale (v., anche per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primoulteriori riferimenti, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora apertaX. XXXX, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD482 ss., op. X. XXXXXXXXXX, Contrattazione collettiva e lavoro a termine, in Interessi…, cit., 000, X. XXX XXXXX, Xx sfuggente temporaneità: note accorpate su lavoro a termine e lavoro interinale, in DRI, 2002, 545, X. XXXXXXXX, Contratto a termine e contrattazione, in RGL, I, 2002, 510, e X. XXXXXXXX, La riforma del contratto a tempo determinato, in DRI, 2003, 228; contra, X. XXXXXXXXXXX, cit., 490 ss.). Del resto, i limiti negoziali all’utilizzo del contratto a termine appaiono migliorativi rispetto alla disciplina legale se la comparazione viene effettuata con riferimento al contratto a tempo indeterminato, “che si presume essere la forma contrattuale più tutelata per il lavoratore” (X. XXXXX, cit., 56; cfr. AIMO, cit., 473) e, conseguentemente, l’introduzione degli stessi non dovrebbe essere condizionata ad un’autorizzazione da parte del legislatore. Tuttavia, un’altra parte della dottrina ha assunto, in termini generali, una posizione diversa, che potrebbe condurre ad esiti difformi da quelli sopra prospettati. In particolare, X. XXXXXXX, Xxxx’efficacia soggettiva del contratto collettivo nella disciplina dei rapporti di lavoro “flessibili”, in M. Rusciano-X. Xxxx-X. Xxxxxxx, a cura di, Istituzioni…, cit., 325, è critico rispetto alla distinzione fra rinvii propri e impropri e alla sopra prospettata “cancellazione [parziale] della selezione dei soggetti legittimati a negoziare” (per rilievi critici sulla predetta classificazione dei rinvii legislativi, v. anche X. XXXXXX, Repliche, in Aa. Vv., Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme. Atti delle giornate di studio di diritto del lavoro - Abano Terme-Padova, 21-22 maggio 2004, Milano, 2005, 358); infatti, nel contributo sopra citato, XXXXXXX dubita che, nell’ambito della disciplina del lavoro flessibile, la relazione tra legge e autonomia collettiva “possa impostarsi secondo lo schema classico della derogabilità in melius/inderogabilità in peius” (pag. 436324), dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità anche in ragione dell’emersione nel quadro legislativo “dell’interesse all’occupazione quale interesse generale” (pag. 325). 34 V., ad esempio, il ccnl Grafici Confindustria 21.5.04, il ccnl Telecomunicazioni 3.12.05 e della specialitàil ccnl Pmi Tessile, abbigliamento, moda artigiane 21.2.05 e il ccnl Cemento calce e gesso Confindustria 5.3.04 (in quest’ultimo caso, stabilita la percentuale massima di contratti a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del verotermine stipulabili e la soglia minima garantita, tuttaviasi rinvia all’accordo sindacale aziendale la possibilità di modificare la predetta percentuale, qualora se ne ravvisi la natura di “monade”necessità, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esternoin funzione delle specifiche esigenze aziendali).

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Samples: Tendenze Della Contrattazione Nazionale in Materia Di Contratto a Termine, Part Time E Apprendistato Professionalizzante

Xxxxx Xxxxxx. Il patto predette clausole e alla flessibilizzazione della gestione del contratto a tempo parziale69. Altri accordi hanno invece controllato il ricorso alle clausole elastiche, individuando, seppure con formule molto ampie, le ragioni che consentono l’apposizione delle stesse70 o fissandone una durata massima di famiglia: una monade nel sistema?utilizzo71. L’art. 3, No- tariatoco. 7, 2008d.lgs. 61/2000, pagè stato poi modificato dal d.lgs. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica276/2003, che ha tradizionalmente inquadrato denominato flessibili le clausole attraverso le quali può variarsi la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causacollocazione temporale della prestazione originariamente concordata e ha introdotto la possibilità, accanto a queste, di concordare clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro, nel part-time verticale e misto, di aumentare la durata della prestazione rispetto a quella originariamente concordata. La norma da ultimo citata, anche dopo l’intervento legislativo del 2003, attribuisce un importante ruolo alla contrattazione collettiva, prevedendo che questa stabilisca condizioni e modalità di utilizzo delle clausole flessibili e che, in relazione alle clausole elastiche, determini altresì i limiti massimi della variazione in aumento della prestazione. Ebbene, anche dopo il d.lgs. 276/2003, risulta diffusa la scelta di prevedere negozialmente l’apposizione di clausole elastiche e flessibili, senza però individuare le ragioni che legittimano tale apposizione72; id estinoltre, quegli atti analogamente alle intese precedenti al predetto decreto, quando la contrattazione individua le ipotesi in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento possono utilizzarsi le clausole flessibili ed elastiche, generalmente le indica in modo vago73 - salvo 69 La dottrina, già con riferimento alle prime intese contrattuali intervenute in tal senso, si è interrogata sulla possibilità di ricorrere alla variazione oraria della mor- te del disponente95prestazione ove la disciplina collettiva non regoli i profili espressamente indicati dalla legge e richiamati nel testo (v., in cuiad esempio, altresìX. XXXXXXXX, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causaleX. XXXXXXX, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXXe X. XXXX, op. L’evoluzione…, cit., pag2004, 210-211). 43570 È il caso, ad esempio, del ccnl Trasporto aereo e servizi aeroportuali 11.7.01 e del ccnl Gas-acqua Confindustria e Confservizi 1.3.02. 71 V., fra gli altri, il ccnl Grafici editoriali Confindustria 5.4.00. 72 Va peraltro precisato che, come per altri istituti, dal momento della diffusione del Libro bianco sul mercato del lavoro del 2001 fino all’emanazione del d.lgs. 276/03, che ha (fra l’altro) riformato la disciplina del part-time, si registra una fase di ‘attesa’ della contrattazione; sulla scia delle nostre considera- zioniin questo lasso di tempo, EAD.i contratti collettivi, opse, da una parte, hanno proseguito l’opera di manutenzione della disciplina contrattuale - spesso attraverso clausole che vengono espressamente dichiarate transitorie - e di adeguamento della stessa al quadro normativo disegnato dal d.lgs. cit.61/00, pagdall’altra hanno rinviato la regolazione contrattuale del part-time ad incontri successivi all’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge delega n. 30/03 (poi attuata con il d.lgs. 436276/03). In questo senso, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialitàv., a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del veroad esempio, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- zianoi ccnl Metalmeccanici Confindustria, non implica ex necesse sottoscritto da Fiom-Cgil, 7.5.03, Assicurazioni Ania 18.7.03 e Conciari Confapi 17.9.03. 73 V., in questo senso, ad esempio, il ccnl Legno e arredamento Confapi 22.9.04, il ccnl Turismo Confcommercio 27.7.07, il ccnl Turismo Confesercenti 31.7.07, il ccnl Edili cooperative 24.6.08 e il ccnl Telecomunicazioni Confindustria 23.10.09. Alcuni contratti, analogamente, prevedono un’unica causale descritta con una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.formula molto ampia: il ccnl

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Samples: Tendenze Della Contrattazione Nazionale in Materia Di Contratto a Termine, Part Time E Apprendistato Professionalizzante

Xxxxx Xxxxxx. Il patto procedimento di famiglia: una monade delocalizzazio- ne è stato quindi definito nei det- tagli da un accordo di programma sottoscritto da tutte le parti nel sistema?, No- tariato, 2008, pagdicembre 2013 e registrato alla Corte dei Conti nel marzo 2014. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto Tale accordo prevedeva la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessitàdeloca- lizzazione dei residenti delle 44 proprietà, la quale impone di dare contenuto concreto messa in sicurezza e la demolizione dei fabbricati ac- quisiti, la rettifica dei confini ae- roportuali e la destinazione delle aree acquisite al Demanio dello Stato - Ramo Trasporti - Aviazio- ne Civile. A questo punto ENAC ha delegato alla pluralità SAT alcune delle ipotesi in- combenze per portare avanti il progetto e, in particolare, la defi- nizione di conseguenzatutti gli atti necessari per il trasferimento delle abita- zioni dai singoli proprietari al De- manio dello Stato. Nel giugno del 2014, comporta sempre su delega ENAC, SAT ha provveduto a notificare a tutti i 44 proprietari di Via Cariola e Via Carrareccia la comunicazione di inizio del pro- cesso di delocalizzazione, pre- sentando al contempo la valuta- zione del bene e chiedendo, entro 40 giorni dalla notifica, il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5consen- so o meno a cedere bonariamen- te l’immobile. Si Per tutti i proprie- tari che hanno dato il loro assen- so al trasferimento bonario è già anticipato93 che la novella sta- to stipulato un atto di trasferi- mento di proprietà dal privato al Demanio. Concluso l’iter, SAT ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo provveduto prima alla chiusura di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che tutti gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione accessi degli immobili con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito distruzione degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto impianti interni e dei sanitari per renderli inaccessibili e inutilizzabili fino al momento della mor- te demolizione vera e propria. La maggior parte dei proprietari, 40 su 44, ha dato la propria dispo- nibilità a liberare l’immobile, in- dicando la tempistica desiderata, tenendo però conto che il termine ultimo per l’intera operazione è la fine del disponente952016. Ciò ha consentito di procedere celermente e già al- l’inizio del 2016, in cuiquasi con un an- no di anticipo, altresì40 abitazioni erano state abbattute ed i terreni recin- tati. Per le rimanenti quattro pro- prietà, tra cui un bed and break- fast, che non hanno accettato l’accordo bonario sono state av- viate le procedure di esproprio. Il 27 febbraio, nel corso di un so- pralluogo all’area di cantiere da parte delle autorità toscane e dei giornalisti, i vertici di tutti i sog- getti coinvolti, a cominciare dal governatore della Regione Tosca- na Xxxxxx Xxxxx, il beneficiario sopravviva al disponente96 sindaco di Pisa Xxxxx Xxxxxxxxxxx e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causalel’amministra- tore delegato di Toscana Aeropor- ti Xxxx Xxxxx, hanno espresso il lo- ro compiacimento per l’obiettivo raggiunto, sottolineando l’impor- tanza di aver lavorato tutti uniti per un duplice scopo: quello di consentire alle famiglie di trasfe- rirsi altrove liberandoli da rumore e non quale termine iniziale inquinamento e quello di efficacia dell’atto97per- mettere all’aeroporto di conti- nuare i suoi progetti di sviluppo che, come prevede il masterplan, porterà lo scalo a 7,5 milioni di passeggeri. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.Un caso americano GOOGLE MAPS

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Samples: Historical Agreement on Co2 Emissions in Air Transport

Xxxxx Xxxxxx. Il patto una modifica apportata dalla l. 9.8.2013, n. 99, in sede di famiglia: una monade nel sistema?conversione del predetto decreto-legge, No- tariatonon opera neppure il divieto di assunzioni ‘successive’ a termine (ossia effettuate senza soluzione di continuità), 2008previsto dall’art. 5, pagco. 4, d.lgs. 444368/200162. L’Autrice testimoniaSorvolando sulla schizofrenia del legislatore, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 in questa sede interessa soprattutto evidenziare che la novella ha modificato l’artdefinizione negoziale di intervalli minimi, operata dalla contrattazione sopra citata in ottemperanza al previgente rinvio legislativo, non deve necessariamente ritenersi ‘superata’ dalla scelta regolativa effettuata in materia dal legislatore del 2013 con il d.l. 458 76/2013. Almeno fino ad un nuovo e auspicabile intervento dell’autonomia collettiva in materia, può difatti affermarsi la persistente validità della citata disciplina contrattuale - che riduce (rispettivamente, a 20 e 30 giorni) gli intervalli minimi legali individuati nel previgente quadro normativo - in considerazione del codice civilefatto che essa introduce limiti all’utilizzo del contratto a termine più stringenti dei vigenti limiti legali (come ricordato, ma non si oggi la durata minima dei predetti intervalli temporali è ancora avuto modo di “scavare” fissata, rispettivamente, a 10 e 20 giorni)63. Per la normastessa ragione, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94ossia in considerazione del carattere migliorativo della disciplina contrattuale, per farne affiorare sono del resto valide le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primoclausole negoziali, «[è] introdotte dopo l’emanazione del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilisticapredetto decreto legge, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale stabiliscono intervalli temporali più lunghi di efficacia dell’atto97quelli introdotti da tale decreto64-65. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del veroNon può, tuttavia, nascondersi una seria resistenza ad includere in tale ultima categoria il peculiare caso della disciplina contrattuale stabilita in materia dal ccnl Comunicazione Confapi 2.7.13. Se non sfugge qualche elemento, tale accordo avrebbe individuato alcune ipotesi di applicazione degli intervalli temporali di 20 e 30 giorni (‘ridotti’, se raffrontati ai 60 e 90 giorni previsti in linea generale dalla riforma Fornero) nonostante gli intervalli legali fossero già stati ulteriormente ridotti, qualche giorno prima, dal d.l. 28.6.2013, n. 76, e portati a 10 e 20 giorni. Ebbene, nell’ipotesi in cui il quadro sia questo, sembra plausibile - nell’attesa di un auspicabile intervento chiarificatore delle 62 Se, con riferimento all’esclusione degli intervalli minimi nel caso delle attività stagionali, appare curiosa la natura fattispecie, ammessa dal legislatore, di “monade”assunzioni a termine senza soluzione di continuità effettuate per attività stagionali, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza deve soprattutto evidenziarsi il notevole ‘peso’ del rinvio con cui si attribuisce alla contrattazione la possibilità di relazioni consentire il ricorso a più contratti a termine con l’esternolo stesso lavoratore senza alcuna interruzione.

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Samples: Tendenze Della Contrattazione Nazionale in Materia Di Contratto a Termine, Part Time E Apprendistato Professionalizzante

Xxxxx Xxxxxx. Il patto di famiglia: una monade previgente quadro normativo, riconoscendo al lavoratore il diritto al ripensamento anche dopo la diversa scelta del legislatore del 200387. Una tutela inferiore, ma comunque consistente, è riconosciuta ai lavoratori da altre disposizioni negoziali che (riprendendo quanto in alcuni casi previsto in sede negoziale prima d.lgs. 276/2003) prevedono la sospensione dell’applicazione delle clausole elastiche e flessibili nel sistema?caso in cui sopraggiungano documentate ragioni, No- tariatofino al permanere delle stesse88; uno scarso contributo all’effettiva tutela del lavoratore sembra offerto, 2008invece, pag. 444. L’Autrice testimoniadai contratti che stabiliscono che, ove il datore o il lavoratore interessato lo richiedano, con un’ espressione di matrice filosoficail consenso dell’altra parte può sospendersi l’operatività delle clausole predette89. Le citate disposizioni contrattuali possono, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto in un certo senso, considerarsi anticipatorie dell’intervento della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistical. 92/2012 (cosiddetta riforma Fornero), che ha tradizionalmente inquadrato rinviato alla contrattazione collettiva la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id estdefinizione di condizioni e modalità per l’eliminazione e la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, quegli atti salvo il necessario coordinamento con la diretta attribuzione ex lege a soggetti specifici della facoltà di revocare il consenso all’utilizzazione delle predette clausole. Quanto alla contrattazione successiva alla riforma Fornero, almeno nelle prime intese le parti negoziali sembrano aver travisato e travalicato, in materia, il rinvio legislativo contenuto nell’art. 3, co. 7, numero 3-bis, d.lgs. 61/2000. Difatti, piuttosto che definire condizioni e modalità di esercizio del diritto di ripensamento in relazione alle clausole flessibili ed elastiche stabilite ai sensi dello stesso art. 3, co. 7, sono state previste limitazioni formali, temporali e quantitative all’esercizio del diritto in relazione alle uniche ipotesi in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95il medesimo diritto è già previsto per legge (art. 3, in cuico. 9, altresìd.lgs. 61/2000)90. Ebbene, seppure si autodichiarino 87 V., fra gli altri, il beneficiario sopravviva al disponente96 ccnl Edili cooperative 24.6.08, il ccnl Servizi ambientali Federambiente 23.12.09, il ccnl Turismo Confindustria 3.2.08, il ccnl Trasporto Confetra e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causalealtre 3.11.06 (che, riprendendo l’originario art. 3, co. 10, d.lgs. 61/00, prevede la possibilità per il part- timer di dare disdetta alle clausole elastiche e non quale termine iniziale flessibili decorsi 5 mesi dalla stipulazione del patto di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è flessibilità e con un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXXpreavviso di un mese) e il ccnl Autostrade Federreti, op. cit.Fise, pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.Acap

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