Xxxxx Xxxxxx. della formazione esclusivamente aziendale, dei requisiti minimi della formazione da erogare e dei contenuti formativi dei profili professionali144. Il processo di attivazione dell’apprendistato con formazione esclusivamente aziendale ha subito nel 2010 una battuta d’arresto, in ragione della sentenza della Corte costituzionale 14.5.2010, n. 176, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 49, co. 5-ter, d.lgs. 276/2003, nelle parti in cui escludeva l’operatività dei principi dettati dal precedente comma 5, specificava il carattere integrale del rinvio alla contrattazione sui profili formativi (eliminando quindi la competenza regionale) e rinviava alla contrattazione e agli enti bilaterali la definizione della nozione di formazione aziendale145. Tale sentenza ha ingenerato dubbi e perplessità anche nelle parti sociali, che hanno chiesto esplicitamente al governo chiarimenti in merito agli effetti del ‘nuovo’ quadro normativo146. Nel corso dell’anno successivo, le parti collettive hanno ripreso ad occuparsi dell’apprendistato professionalizzante, generalmente adoperando un’estrema cautela nel disciplinare contrattualmente tale istituto, per non ledere le riaffermate competenze regionali. Vi sono stati, tuttavia, consistenti dubbi sulla conformità con la legge - e, in particolare, con l’art. 49, co. 5-ter, d.lgs. 276/2003, ‘modificato’ a seguito della citata sentenza della Consulta - di alcuni interventi contrattuali, che, ad esempio, nella prospettiva dell’erogazione della formazione interna, hanno definito il concetto di capacità formativa dell’azienda147. Il quadro normativo in materia di apprendistato professionalizzante è mutato radicalmente, nel 2011, con la scelta del 144 V., ad esempio, l’Intesa nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante del settore Terziario 22.9.09, il ccnl Panificatori Fippa, Assopanificatori 1.12.09 (questi due accordi, per espressa dichiarazione delle parti, prevedono norme sostitutive della disciplina prevista dall’art. 47, co. 5, d.lgs. 276/03) e il ccnl Turismo Confcommercio 20.2.10. Per un esame analitico dei contenuti dell’intesa per prima citata, v. X. XXXXXXX, G. ROMA e X. XXXXXX, La contrattazione..., cit, 2009, 147- 148.
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Xxxxx Xxxxxx. della formazione esclusivamente aziendale, dei requisiti minimi della formazione da erogare e dei contenuti formativi dei profili professionali144. Il processo di attivazione dell’apprendistato con formazione esclusivamente aziendale ha subito nel 2010 una battuta d’arresto, in ragione della sentenza della Corte costituzionale 14.5.2010, n. 176, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 49, co. 5-ter, d.lgs. 276/2003, nelle parti in cui escludeva l’operatività dei principi dettati dal precedente comma 5, specificava il carattere integrale del rinvio alla contrattazione sui profili formativi (eliminando quindi la competenza regionale) e rinviava alla contrattazione e agli enti bilaterali la definizione della nozione di formazione aziendale145. Tale sentenza ha ingenerato dubbi e perplessità anche nelle parti sociali, che hanno chiesto esplicitamente al governo chiarimenti in merito agli effetti del ‘nuovo’ quadro normativo146. Nel corso dell’anno successivo, le parti collettive hanno ripreso ad occuparsi dell’apprendistato professionalizzante, generalmente adoperando un’estrema cautela nel disciplinare contrattualmente tale istituto, per non ledere le riaffermate competenze regionali. Vi sono stati, tuttavia, consistenti dubbi sulla conformità con la legge - e, in particolareSuccessivamente, con l’art. 49, co. 5-terbis, d.lgs. 276/2003276/2003 (introdotto con il d.l. 14.3.2005, ‘modificato’ a seguito della citata sentenza della Consulta n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80), il legislatore, al fine di sbloccare la situazione, ha permesso alla contrattazione - che ha visto, in tal modo, ulteriormente arricchite le già ampie competenza in materia - di alcuni interventi contrattualisostituirsi temporaneamente alla legislazione regionale, chepredisponendo, nell’attesa di quest’ultima, una regolazione complessiva dell’apprendistato professionalizzante, che ne rendesse possibile l’immediato utilizzo135. Anche sulla base di tale modifica legislativa, diverse intese hanno predisposto una disciplina strutturata e dettagliata della formazione nell’apprendistato professionalizzante, individuando, fra l’altro, i profili formativi136 o affidando tale compito a soggetti bilaterali137. Nell’articolazione della formazione, le parti sociali hanno generalmente mantenuto la distinzione tra contenuti a carattere professionalizzante e contenuti trasversali138, di cui al d.m. 8.4.1998 e al d.m. 20.5.1999 e, in molti casi, hanno opportunamente stabilito che la formazione riguardante le materie di prevenzione antinfortunistica dovesse svolgersi all’inizio del rapporto139. Diversamente, in altri accordi 135 Peraltro, la circolare del Ministero del Lavoro 15.7.05, n. 30, ha affermato la possibilità di considerare immediatamente operativo il contratto di apprendistato professionalizzante anche sulla base di contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore della l. 80/05, purché avessero definito “gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione” (v., ad esempio, nella prospettiva dell’erogazione il ccnl Consorzi di bonifica del 2.7.04). 136 V., fra tanti, il Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante degli addetti alla Revisione contabile del 1.12.05, l’Accordo del settore trasporto 18.10.05, l’Accordo sull’apprendistato per gli Istituti di credito 23.6.05, il ccnl Metalmeccanici Confindustria 19.1.06, il ccnl Energia e Petrolio Confindustria 30.3.06, il ccnl Chimici Confindustria 10.5.06 e il ccnl Piastrelle e refrattari Confindustria 14.3.08. Per un’analisi critica della formazione internadisciplina prevista da taluni accordi, hanno definito il concetto di capacità formativa dell’azienda147v. X. XXXXXXXX, X. XXXXXXX, X. XXXXX e X. XXXX, Assetti..., cit., 2009, 89 ss.; cfr. Il quadro normativo M. D’ONGHIA, Commento sub art. 5, Sez. 4^, Tit. I (Apprendistato), in materia di apprendistato professionalizzante è mutato radicalmenteM.G. Xxxxxxxx-X. Xxxxxxxx, nel 2011a cura di, con la scelta del 144 Commentario al contratto collettivo dei metalmeccanici, Bari, Cacucci, 2010, 237. 137 V., ad esempio, l’Intesa nazionale i ccnl Lapidei artigiani 30.10.07, Legno arredamento e mobili artigiani 11.10.07 ed Xxxxx Xxxxxxx 1.7.08. Il rilevante ruolo che la contrattazione (peraltro in materia attuazione dei criteri e principi direttivi di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante del settore Terziario 22.9.09, il ccnl Panificatori Fippa, Assopanificatori 1.12.09 (questi due accordi, per espressa dichiarazione delle parti, prevedono norme sostitutive della disciplina prevista dall’artcui al previgente art. 4749, co. 5, d.lgs. 276/03) ha riconosciuto agli enti bilaterali in materia di formazione nell’apprendistato professionalizzante, è testimoniato, peraltro, dalla circostanza che anche taluni accordi che hanno definito direttamente i profili formativi (come il ccnl Metalmeccanici, citato nelle precedente nota) hanno affidato a commissioni paritetiche, nazionali e territoriali, lo svolgimento di importanti compiti in materia, soprattutto con riferimento alla predisposizione di ulteriori profili formativi e all’aggiornamento dei medesimi (sul punto, M. D’ONGHIA, Sub art. 5…, cit., 237). 138 V., ad esempio, il ccnl Bancari - casse rurali e artigiane-credito cooperativo 27.9.05, l’Accordo sull’apprendistato per gli Istituti di credito del 23.6.05, il ccnl Legno arredamento e mobili artigiani 11.10.07 e il ccnl Turismo Confcommercio 20.2.10Lapidei artigiani 30.10.07. Per un esame analitico dei contenuti dell’intesa per prima citata139 V., v. X. XXXXXXXtra i diversi accordi intervenuti in tal senso, G. ROMA e X. XXXXXX, La contrattazione..., cit, 2009, 147- 148il ccnl Tessili abbigliamento Confindustria 11.4.06.
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Xxxxx Xxxxxx. dell’entrata in vigore dello stesso (xxxxxxxxlo in sei mesi), si è assistito ad una ‘corsa’ della formazione esclusivamente aziendalecontrattazione per definire pattiziamente la disciplina dell’apprendistato prima del 25.4.2013, dei requisiti minimi della formazione così da erogare e dei contenuti formativi dei profili professionali144dare immediata operatività al nuovo apprendistato professionalizzante. Il processo In relazione al nuovo apprendistato, non può trascurarsi l’intervento di attivazione dell’apprendistato con formazione esclusivamente aziendale ha subito nel 2010 una battuta d’arresto, in ragione della sentenza della Corte costituzionale 14.5.2010, n. 176, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 49, co. 5-ter, d.lgs. 276/2003, nelle parti in cui escludeva l’operatività dei principi dettati dal precedente comma 5, specificava il carattere integrale del rinvio alla contrattazione sui profili formativi (eliminando quindi la competenza regionale) e rinviava alla contrattazione e agli enti bilaterali la definizione della nozione di formazione aziendale145. Tale sentenza ha ingenerato dubbi e perplessità anche nelle parti socialidiversi AI154, che hanno chiesto esplicitamente previsto disposizioni applicabili a decorrere dal 26.4.2012, che si autodichiarano sussidiarie e cedevoli rispetto alla successiva disciplina introdotta dalla contrattazione nazionale, fungendo quindi da ‘disciplina ponte’ fra quella precedente al governo chiarimenti TU (transitoriamente vigente, come ricordato, sino al 25.4.2013) e quella stabilita dai nuovi accordi nazionali in merito agli effetti attuazione del ‘nuovo’ quadro normativo146TU stesso155. Nel corso dell’anno successivo, le parti collettive hanno ripreso ad occuparsi dell’apprendistato professionalizzante, generalmente adoperando un’estrema cautela nel disciplinare contrattualmente tale istituto, per non ledere le riaffermate competenze regionali. Vi sono stati, tuttavia, consistenti dubbi L’intervento degli AI sulla conformità con la legge - eformazione è incentrato, in particolare, con sulla definizione degli standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi156 e dei modelli di piano formativo individuale157. Tale definizione è stata successivamente operata anche da diversi accordi nazionali158, in alcuni casi prevedendo l’eventuale adozione di moduli e profili formativi standard forniti da enti bilaterali159 o la preventiva 154 Fra questi, vedi gli AI Confindustria 18.4.12, Agci, Confcooperative e Legacoop 19.4.12 e Confapi 20.4.12. 155 É peraltro frequente, soprattutto nel 2013, la proroga della validità della disciplina prevista dai predetti AI, in relazione a diverse categorie, ad opera di accordi nazionali (fra i tanti, v. gli accordi Area Meccanica artigiani 22.4.13, Area Tessile moda artigiani 23.4.13, Area Legno lapidei artigiani 17.12.12, Acconciatura estetica artigiani 18.4.13, Area Alimentazione panificazione 16.4.13, Area Comunicazione artigiani 18.2.13 e Area Chimica ceramica artigiani 23.4.13). 156 Secondo tutti gli AI sopra citati, come standard professionali di riferimento devono intendersi quelli risultanti dai sistemi di inquadramento professionale e dalle competenze professionali individuate dai rispettivi contratti collettivi. 157 Secondo il TU, il piano formativo individuale è uno degli elementi necessari dell’apprendistato e va redatto, in forma scritta, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, anche tenendo conto di moduli e formulari definiti dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali (art. 2, co. 1, lett. a, TU). Va per completezza ricordato che, l’art. 492, co. 5-ter2 e 3, d.lgsd.l. 276/200328.6.2013, ‘modificato’ a seguito della citata sentenza della Consulta - di alcuni interventi contrattualin. 76, convertito, con modificazioni, con l. 9.8.2013, n. 99, ha disposto, fra l’altro, che, ad esempiodal 1° ottobre 2013, nella prospettiva dell’erogazione della la redazione del piano formativo individuale è obbligatoria esclusivamente in relazione alla formazione internaper l’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche (ferma restando la possibilità di una diversa disciplina “in seguito all’adozione [di] linee guida ovvero [di] disposizioni di specie da parte delle singole regioni”). 158 È il caso dell’Accordo nazionale sull’apprendistato Panificazione Confcommercio, hanno definito il concetto Imprese per l’Italia 14.6.12, del ccnl Credito cooperativo - Casse Rurali e Artigiane Federcasse 22.12.12, del Protocollo di capacità formativa dell’azienda147. Il quadro normativo intesa sull’apprendistato Servizi ambientali Confindustria 20.6.12 e del ccnl Metalmeccanici Confindustria, non sottoscritto da Fiom-Cgil, 2.12.12 (che, in materia di apprendistato professionalizzante è mutato radicalmenteprofili formativi e di formazione in generale, nel 2011conferma il ruolo delle Commissioni nazionali e territoriali per la formazione professionale e, con la scelta del 144 quanto agli standard professionali, rinvia agli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti il 28.3.06 dalla Commissione nazionale). 159 V., ad esempio, l’Intesa nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante del settore Terziario 22.9.09, il ccnl Panificatori Fippa, Assopanificatori 1.12.09 (questi due accordi, per espressa dichiarazione delle parti, prevedono norme sostitutive della disciplina prevista dall’art. 47, co. 5, d.lgs. 276/03) e il ccnl Turismo Confcommercio 20.2.10. Per un esame analitico dei contenuti dell’intesa per prima citata, v. X. XXXXXXX, G. ROMA e X. XXXXXX, La contrattazione..., cit, 2009, 147- 148Edilizia artigiani 6.5.13.
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Xxxxx Xxxxxx. della formazione esclusivamente aziendaleore annue minime, dei requisiti minimi della formazione da erogare e dei contenuti formativi dei profili professionali144. Il processo di attivazione dell’apprendistato con formazione esclusivamente aziendale ha subito nel 2010 una battuta d’arresto, in ragione della sentenza della Corte costituzionale 14.5.2010, n. 176, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’artimposte dal previgente art. 49, co. 5-ter, lett. a), d.lgs. 276/2003, nelle parti in cui escludeva l’operatività dei principi dettati dal precedente comma 5erano ‘rese medie’ (ossia considerabili come media) da diversi contratti nazionali165, specificava con una soluzione di dubbia conformità al dato legale166; altri accordi, invece, ribadito il carattere integrale del rinvio alla minimo di 120 ore, prevedevano la possibilità, per la contrattazione sui profili formativi aziendale, di stabilire un differente impegno formativo (eliminando quindi la competenza regionale) e rinviava alla contrattazione e agli enti bilaterali ovviamente, senza derogare le 120 ore minime), rimandando a tale sede anche la definizione delle modalità della nozione di formazione aziendale145. Tale sentenza ha ingenerato dubbi e perplessità anche nelle parti sociali, che hanno chiesto esplicitamente al governo chiarimenti in merito agli effetti del ‘nuovo’ quadro normativo146. Nel corso dell’anno successivo, le parti collettive hanno ripreso ad occuparsi dell’apprendistato professionalizzante, generalmente adoperando un’estrema cautela nel disciplinare contrattualmente tale istituto, per non ledere le riaffermate competenze regionali. Vi sono stati, tuttavia, consistenti dubbi sulla conformità con la legge - einterna ed esterna, in particolareragione delle specifiche esigenze aziendali167. Dopo il TU, la contrattazione, con modalità differenziate, ha regolato la durata minima della formazione (che, secondo l’art. 494, co. 5-ter2, d.lgsTU, deve essere stabilita in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire), imponendo generalmente almeno 80 ore annue di formazione168. 276/2003, ‘modificato’ a seguito della citata sentenza della Consulta - di alcuni interventi contrattuali, che, ad esempio, nella prospettiva dell’erogazione della formazione interna, hanno definito il concetto di capacità formativa dell’azienda147. Il quadro normativo in materia di apprendistato professionalizzante è mutato radicalmente, nel 2011Del resto, con la risposta ad interpello del 19.10.12, n. 34, il Ministero del Lavoro ha ritenuto non conforme al TU e contraria al principio di parità di trattamento e di libera concorrenza la peculiare scelta del 144 dell’autonomia collettiva di ridurre la durata della formazione in base ad elementi diversi dall’età 165 V., ad esempio, l’Intesa nazionale il ccnl Metalmeccanici Confindustria 19.1.06, l’Accordo sull’apprendistato Lapidei Confindustria 15.3.06, l’Accordo Tessili, Abbigliamento Confindustria 11.4.06 e il ccnl Lapidei artigiani 30.10.07. Tale soluzione, di dubbia compatibilità con la disposizione legale da ultimo menzionata in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante del settore Terziario 22.9.09testo, era stata ripresa, seppure in casi sporadici, negli anni successivi (v., fra gli altri, il ccnl Tessili abbigliamento calzature artigiani 10.1.08 e il ccnl Autostrade e trafori 4.8.11). 166 V., fra gli altri, M. D’ONGHIA-X. XXXXXXXX, Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, in M.G. Xxxxxxxx-X. Xxxxxxxx, a cura di, Commentario…, cit., 684-685. 167 Così, fra gli altri, il ccnl Assicurazioni-Assistenza Aisa 27.3.09. 168 Nel senso da ultimo richiamato, v. gli AI in precedenza menzionati, gli accordi nazionali sull’apprendistato Alimentaristi Confindustria 24.4.12, Credito Abi 24.4.12, Turismo Confindustria 14.5.12 e Autostrade Federreti, Fise, Acap 24.7.12, i ccnl Edilizia artigiani 6.5.13, Elettrici Confindustria 18.2.13 ed Energia concorrente 20.5.13 e il Protocollo di intesa sull’apprendistato Servizi ambientali Confindustria 20.6.12. Per avere un’idea dell’eterogeneità delle soluzioni adottate, si consideri che l’Accordo nazionale sull’apprendistato Panificatori Fippa, Assopanificatori 1.12.09 (questi due accordi4.5.12, a seconda dei profili, oscilla da un monte ore di 60 a 120 ore annue e prevede la possibilità di definire un diverso impegno formativo per la contrattazione collettiva di secondo livello; il ccnl Agricoli Confagricoltura, Coldiretti, Cia 30.7.12 prevede mediamente 30 ore all’anno di formazione; il ccnl Studi professionali Confprofessioni, Confederetecnica, Cipa 29.11.11 prevede, per espressa dichiarazione delle partideterminati profili professionali, prevedono norme sostitutive della disciplina prevista dall’art. 47una formazione di 360 ore complessive, co. 5, d.lgs. 276/03) sommando quelle relative alla formazione professionalizzante e di mestiere e quelle relative all’offerta formativa pubblica; il ccnl Farmacie Federfarma 14.6.12 oscilla fra le 56 e le 66 ore medie annue; il ccnl Cemento calce e gesso Confindustria 20.3.13 prevede 120 ore medie all’anno e il ccnl Turismo Protocollo d’intesa per la realizzazione dell’apprendistato professionalizzante nel Terziario Confcommercio 20.2.10. Per un esame analitico e Imprese per l’Italia 25.2.13, integrativo e modificativo dell’Accordo nazionale sull’apprendistato 24.3.12, fissa la formazione professionalizzante, a seconda dei contenuti dell’intesa per prima citataprofili professionali, v. X. XXXXXXX, G. ROMA in 20 e X. XXXXXX, La contrattazione..., cit, 2009, 147- 14822 giornate.
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Xxxxx Xxxxxx. della formazione esclusivamente aziendale, dei requisiti minimi della formazione da erogare e dei contenuti formativi dei profili professionali144. Il processo di attivazione dell’apprendistato con formazione esclusivamente aziendale ha subito nel 2010 una battuta d’arrestostringenti rispetto a quelle previste per legge46 o, in ragione della sentenza della Corte costituzionale 14.5.2010una prospettiva diversa, n. 176, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’artprevisto la non applicazione del generale limite legale complessivo di durata massima di 36 mesi (imposto dall’art. 495, co. 54-terbis, d.lgs. 276/2003368/2001, nelle nel caso di sottoscrizione di diversi contratti a termine fra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni equivalenti) qualora il datore di lavoro attribuisca la precedenza nell’assunzione al lavoratore a termine pur non essendo obbligato a farlo per legge o per contratto47. Con riferimento, appunto, alla durata (minima e massima) del rapporto di lavoro a tempo determinato, pochi contratti sono intervenuti ‘spontaneamente’48. Abbastanza diffuso è invece l’intervento dell’autonomia collettiva in cui escludeva l’operatività dei principi dettati dal precedente comma 5, specificava il carattere integrale del rinvio alla contrattazione sui profili formativi (eliminando quindi la competenza regionale) e rinviava alla contrattazione e agli enti bilaterali la definizione materia a seguito della nozione di formazione aziendale145. Tale sentenza ha ingenerato dubbi e perplessità anche nelle parti socialil. 247/2007, che hanno chiesto esplicitamente al governo chiarimenti in merito agli effetti del ‘nuovo’ quadro normativo146- introducendo il co. 4-bis dell’art. Nel corso dell’anno successivo, le parti collettive hanno ripreso ad occuparsi dell’apprendistato professionalizzante, generalmente adoperando un’estrema cautela nel disciplinare contrattualmente tale istituto, per non ledere le riaffermate competenze regionali. Vi sono stati, tuttavia, consistenti dubbi sulla conformità con la legge - e, in particolare, con l’art. 49, co. 5-ter, d.lgs. 276/2003368/2001 - ha fissato il limite complessivo di 36 mesi del rapporto di lavoro a tempo determinato (comprensivo di proroghe e rinnovi) e ha affidato all’autonomia collettiva il compito di definire la durata di un eventuale contratto a termine stipulabile tra le stesse parti per mansioni equivalenti ‘oltre’ i 36 mesi. Tale materia è stata disciplinata da alcuni ‘avvisi comuni’ (espressamente menzionati dalla disposizione da ultimo richiamata)49 e dai ccnl. Questi ultimi hanno stabilito la durata del predetto contratto con soluzioni profondamente diverse, ‘modificato’ a seguito della citata sentenza della Consulta - di alcuni interventi contrattualiattestandosi, chein molti casi, ad esempio, nella prospettiva dell’erogazione della formazione interna, hanno definito il concetto di capacità formativa dell’azienda147. Il quadro normativo in materia di apprendistato professionalizzante è mutato radicalmente, nel 2011, su 12 mesi e con la scelta del 144 una 46 V., ad esempio, l’Intesa nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante del settore Terziario 22.9.09i ccnl Telecomunicazioni Confindustria 23.10.09, il ccnl Chimici Confindustria 18.12.09, Panificatori Fippaartigiani 27.4.10, Assopanificatori 1.12.09 Metalmeccanici Confai, non sottoscritto da Fiom-Cgil 3.6.10, Area Meccanica artigiani (questi due che accorpa Metalmeccanici e installazione impianti artigiani, Orafi, argentieri e affini e Odontotecnici) 25.7.11, Area Chimica-Ceramica artigiani (che accorpa Chimici, gomma, plastica, vetro, Ceramica, terracotta, gres, decorazione piastrelle) 25.7.11, Area Tessile-moda artigiani (che accorpa Tessile abbigliamento Calzaturiero, Occhialerie e Pulitintolavanderie) 3.12.10, Ceramica e piastrelle Confindustria 22.10.10 e Autostrade e trafori Federreti, Fise, Acap 4.8.11. Tali accordi, per espressa dichiarazione delle partiseppure secondo modalità differenti, prevedono norme sostitutive della disciplina prevista dal punto di vista oggettivo si muovono nello spazio derogatorio concesso alla contrattazione dall’art. 475, co. 54-quater, d.lgs. 276/03) e 368/01, in virtù delle modifiche introdotte dalla l. 6.8.08, n. 133. Tuttavia, nel caso del ccnl separato Metalmeccanici Confapi, si ripropone il ccnl Turismo Confcommercio 20.2.10già segnalato dubbio dell’inclusione di un accordo non sottoscritto da Fiom-Cgil fra quelli stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (gli unici abilitati dall’art. Per un esame analitico dei contenuti dell’intesa per prima citata, v. X. XXXXXXX, G. ROMA e X. XXXXXX, La contrattazione..., cit, 2009, 147- 1485 sopra richiamato a derogare il quadro legale).
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Xxxxx Xxxxxx. della formazione esclusivamente aziendaleIl diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo, dei requisiti minimi della formazione cit., p. 353 65 Ibidem, p. 353 66 X. Xxxxxxxxxx – X. Xxxxxxxxx, Manuale di diritto privato europeo, tomo II, Proprietà, obbligazioni, contratti, Milano, p. 392 L’educazione del consumatore si può definire come l’attività volta a fargli apprendere una effettiva conoscenza del mercato e delle sue dinamiche, “un’attività tesa a rendere percepibile il funzionamento del mercato inteso come luogo nel quale ogni scambio deve svolgersi in modo sicuro e ordinato, tale da erogare considerare, o quanto meno da rispettare, il rapporto di equilibrata integrazione che deve sussistere fra gli aspetti economici e le ulteriori istanze espresse dalla società civile”67. L’educazione in questo senso è un concetto più ampio rispetto a quello di informazione, in quanto mira a favorire la conoscenza del mercato e dei contenuti formativi dei profili professionali144suoi meccanismi da parte del consumatore, al fine di consentirgli di effettuare scelte autonome. Il processo Nell’accezione posta dal diritto comunitario, l’informazione è un diritto. Le regole dell’informazione consentono al destinatario di attivazione dell’apprendistato con formazione esclusivamente aziendale ha subito nel 2010 effettuare una battuta d’arresto, in ragione scelta tra le diverse offerte che il mercato xxxxxxx00. Ed è per questo motivo che l’informazione si pone alla base del corretto funzionamento della sentenza della Corte costituzionale 14.5.2010, n. 176, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 49, co. 5-ter, d.lgs. 276/2003, nelle parti in cui escludeva l’operatività dei principi dettati dal precedente comma 5, specificava concorrenza e di tutto il carattere integrale del rinvio alla contrattazione sui profili formativi (eliminando quindi la competenza regionale) e rinviava alla contrattazione e agli enti bilaterali la definizione della nozione di formazione aziendale145. Tale sentenza ha ingenerato dubbi e perplessità anche nelle parti sociali, che hanno chiesto esplicitamente al governo chiarimenti in merito agli effetti del ‘nuovo’ quadro normativo146. Nel corso dell’anno successivo, le parti collettive hanno ripreso ad occuparsi dell’apprendistato professionalizzante, generalmente adoperando un’estrema cautela nel disciplinare contrattualmente tale istituto, per non ledere le riaffermate competenze regionali. Vi sono stati, tuttavia, consistenti dubbi sulla conformità con la legge - e, in particolare, con l’art. 49, co. 5-ter, d.lgs. 276/2003, ‘modificato’ a seguito della citata sentenza della Consulta - di alcuni interventi contrattuali, che, ad esempio, nella prospettiva dell’erogazione della formazione interna, hanno definito il concetto di capacità formativa dell’azienda147. Il quadro normativo in materia di apprendistato professionalizzante è mutato radicalmente, nel 2011mercato, con la scelta conseguenza che “nell’attuale contesto economico vi è concordia di opinioni nell’indicare nelle asimmetrie informative una delle forme più rilevanti di fallimento del 144 V., ad esempio, l’Intesa nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante mercato”69. È proprio per gli importanti condizionamenti prodotti sul funzionamento del settore Terziario 22.9.09, mercato che il ccnl Panificatori Fippa, Assopanificatori 1.12.09 (questi due accordi, per espressa dichiarazione delle parti, prevedono norme sostitutive diritto dei consumatori viene qualificato come un sottosistema della disciplina prevista dall’artdella concorrenza e del mercato e che “la lotta per la giustizia contrattuale è la lotta per il funzionamento del mercato”70. 47Il diritto a essere informati, co. 5così come descritto dalla norma comunitaria e come recepito dall’ordinamento interno, d.lgsdenota un cambio di prospettiva rispetto alla normativa di cui all’art. 276/03) e 1341 c.c., nella quale era il ccnl Turismo Confcommercio 20.2.10. Per un esame analitico dei contenuti dell’intesa contraente aderente alle condizioni della controparte, a doversi attivare per prima citataconoscere le informazioni utili, v. X. XXXXXXX67 Ibidem, G. ROMA e X. XXXXXXp. 356 68 A.M. Xxxxxxxxx, La contrattazione...Contratto asimmetrico, cit., 2009p. 375 “un consumatore libero di scegliere deve essere anche informato e consapevole, 147- 148in quanto per essere capaci occorre poter intendere, ma ciò non accade, solitamente o pienamente, a causa delle condizioni opportunistiche presenti nel mercato che l’ordinamento deve riequilibrare”.
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Xxxxx Xxxxxx. della formazione esclusivamente aziendale, dei requisiti minimi della formazione da erogare e dei contenuti formativi dei profili professionali144. Il processo di attivazione dell’apprendistato con formazione esclusivamente aziendale ha subito nel 2010 una battuta d’arrestodell’apprendista177, in ragione misura crescente nel tempo, rispetto a quella spettante al lavoratore non apprendista di analogo livello178 o hanno combinato sottoinquadramento e percentualizzazione della sentenza retribuzione179. Un intervento negoziale analogo si registra anche dopo che il TU ha confermato la possibilità di operare un sottoinquadramento dell’apprendista sino a due livelli o di stabilire la corresponsione allo stesso di una retribuzione percentuale (rispetto a quella prevista per la qualifica da conseguire al termine del periodo di apprendistato), esplicitando, tuttavia, la non cumulabilità delle due soluzioni180. L’autonomia collettiva si è divisa fra le due ipotesi sopra richiamate, prevedendo, secondo diverse modalità, il sottoinquadramento dell’apprendista (sottoinquadramento fino a due livelli fino al conseguimento della Corte costituzionale 14.5.2010qualifica181, sottoinquadramento di due livelli nel primo periodo di apprendistato e di uno nel secondo182 o 177 Tale possibilità - ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 13 della l. 19.1.55, n. 17625 (cfr. Circ. Min. Lav. 10.11.08, n. 27) - è stata poi riconosciuta anche dalla l. 23.12.09, n. 191, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’artintrodotto nell’art. 49, co. 5-ter53, d.lgs. 276/2003276/03, nelle parti in cui escludeva l’operatività dei principi dettati dal precedente comma 5, specificava il carattere integrale del rinvio alla contrattazione sui profili formativi (eliminando quindi la competenza regionale) e rinviava alla contrattazione e agli enti bilaterali la definizione della nozione di formazione aziendale145co. 1-bis. Tale sentenza ha ingenerato dubbi e perplessità anche nelle parti sociali, che hanno chiesto esplicitamente al governo chiarimenti in merito agli effetti del ‘nuovo’ quadro normativo146. Nel corso dell’anno successivo, le parti collettive hanno ripreso ad occuparsi dell’apprendistato professionalizzante, generalmente adoperando un’estrema cautela nel disciplinare contrattualmente tale istituto, per non ledere le riaffermate competenze regionali. Vi sono stati, tuttavia, consistenti dubbi sulla conformità con la legge - e, in particolare, con l’art. 49, co. 5-ter, d.lgs. 276/2003, ‘modificato’ a seguito della citata sentenza della Consulta - di alcuni interventi contrattuali, che, ad esempio, nella prospettiva dell’erogazione della formazione interna, hanno definito il concetto di capacità formativa dell’azienda147. Il quadro normativo in materia di apprendistato professionalizzante è mutato radicalmente, nel 2011, con la scelta del 144 178 V., ad esempio, l’Intesa nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante del settore Terziario 22.9.09il ccnl Lapidei artigiani 30.10.07, il ccnl Legno arredamento e mobili artigiani 11.10.07, il ccnl Editoria poligrafici spettacolo 28.3.07, il Protocollo applicativo del ccnl Logistica trasporto merci e spedizioni Cooperative 15.7.09, il ccnl Area Meccanica artigiani (che accorpa Metalmeccanici e installazione impianti artigiani, Orafi, argentieri e affini e Odontotecnici) 25.7.11, il ccnl Logistica trasporto merci Confetra, Confcooperative, Legacoop Servizi, Agci, Xxxxx, Cna, Unimpresa 26.1.11 e il ccnl Autostrade e trafori Federreti, Fise, Acap 4.8.11. 179 Questa è la scelta dei ccnl Alimentaristi artigiani 24.1.08, Ceramica Artigiani 29.4.08, Chimici artigiani 19.2.08 e Tessili abbigliamento calzature artigiani 10.1.08. Tuttavia, un’applicazione della percentualizzazione sulla retribuzione relativa al ‘livello di sottoinquadramento’ (e non su quella relativa al livello da conseguire al termine del periodo di apprendistato) comportava una duplice penalizzazione dell’apprendista, di dubbia compatibilità rispetto al quadro legale allora vigente (v. la risposta ad interpello del Ministero del Lavoro 1.10.07, n. 28, e X. XXXXXXX, X. XXXXX e G. ROMA, La contrattazione…, cit., 2008, 104; tuttavia, successivamente, v., in senso contrario, Circ. Min. Lav. 10.11.08, n. 27, e M. D’ONGHIA-X. XXXXXXXX, cit., 696) e anche rispetto al già ricordato art. 53, co. 1-bis, d.lgs. 276/03 (introdotto nel predetto decreto dalla l. 191/09), che affidava alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale rispetto alla “retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto [di apprendistato]” (corsivo mio). 180 Art. 2, co. 1, lett. c), TU. 181 In questo senso dispongono, fra gli altri, Accordi nazionali sull’apprendistato Alimentaristi Confindustria 24.4.12, Credito cooperativo Federcasse 4.5.12, Agricoli Confagricoltura, Coldiretti e Cia 30.7.12, gli AI Confindustria 18.4.12, Agci, Confcooperative e Legacoop 19.4.12 e Confapi 20.4.12 e il ccnl Credito cooperativo - Casse Rurali e Artigiane Federcasse 22.12.12. 182 È il caso, fra gli altri, del ccnl Studi Professionali Confprofessioni, Confederetecnica, Cipa 29.11.11, dell’Accordo nazionale sull’apprendistato Panificatori Fippa, Assopanificatori 1.12.09 (questi due accordi, 4.5.12 e del ccnl Assicurazioni Ania 7.3.12. Il Protocollo d’intesa per espressa dichiarazione delle parti, prevedono norme sostitutive della disciplina prevista dall’art. 47, co. 5, d.lgs. 276/03) e il ccnl Turismo Confcommercio 20.2.10. Per un esame analitico dei contenuti dell’intesa per prima citata, v. X. XXXXXXX, G. ROMA e X. XXXXXX, La contrattazione..., cit, 2009, 147- 148.la realizzazione
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