Common use of XXXXXXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXXXXXX,. La contrattazione collettiva di prossimità e gli assetti contrattuali del Testo unico del 2014: modelli di relazioni industriali a confronto, in Il diritto del mercato del lavoro, 2014. Inoltre l’art. 8 L. n. 148 del 2011, evidenzia la sua contrarietà al primo comma dell’ art. 39 Cost., in ordine all’indebita invasione da parte della legge degli spazi - protetti costituzionalmente – nei quali l’autonomia collettiva stabilisce le proprie fonti di produzione normativa, la loro articolazione e derogabilità81. Il modello di relazioni industriali prefigurato dal Costituente poggia le sue basi sul ruolo esercitato dalle associazioni sindacali che godono del maggior seguito tra i lavoratori, stipulano un contratto collettivo (nazionale di categoria) efficace erga omnes e, in quanti portatrici delle istanze generali (del lavoro subordinato), realizzano anche l’obiettivo di quell’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 cost., secondo comma, così come poi rimarcato anche nello Statuto dei lavoratori, nel tentativo di realizzare una sintesi tra le istanze solidaristiche, portate avanti dalle maggiori confederazioni sindacali, e le spinte dei lavoratori emergenti a livello aziendale, con riguardo all’attività sindacale nei luoghi di lavoro82. 81 Cfr. P. XXXXXXXXXXX, La contrattazione collettiva di prossimità, cit. Sul punto, si veda X. XXXXXXXXXXXX, L'ordinamento sindacale e la sua autonoma rilevanza, in AA.VV., Contributo di Xxxxx Xxxxxxxx alla evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore. Lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, diritto di sciopero, Torino, 2013, p. 244; X. XXXX, Gli assetti contrattuali, cit., p. 537; X. XXXXXXX, Il diritto sindacale al tempo della crisi, cit., p. 495 s.; X. XXXX, Dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 all’art. 8 del d.l. n. 138/2011, in X. XXXXXXX (a cura di), Contrattazione in deroga, Milano, 2012, p. 154.; da ultimo X. XXXXXXXX, I rinvii della legge alla contrattazione collettiva nel prisma del pluralismo sindacale, in X. XXXXXXX, X. XXXXXXX (a cura di), Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, Padova, 2014, p. 7; contra, per tutti, X. XX XXXX XXXXXX, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 148 del 2011, in Argomenti di diritto del lavoro, 2012, n. 1, I, p. 24.

Appears in 1 contract

Samples: tesionline.unicatt.it

XXXXXXXXXXX,. La contrattazione collettiva di prossimità e gli assetti contrattuali del Testo unico del 2014: modelli di relazioni industriali a confronto, in Il diritto del mercato del lavoro, 2014. Inoltre l’art. 8 L. n. 148 del 2011, evidenzia la sua contrarietà al primo comma dell’ art. 39 Cost., in ordine all’indebita invasione da parte della legge degli spazi - protetti costituzionalmente – nei quali l’autonomia collettiva stabilisce le proprie fonti di produzione normativa, la loro articolazione e derogabilità81. Il modello di relazioni industriali prefigurato dal Costituente poggia le sue basi sul ruolo esercitato dalle associazioni sindacali che godono del maggior seguito tra i lavoratori, stipulano un contratto collettivo (nazionale di categoria) efficace erga omnes e, in quanti portatrici delle istanze generali (del lavoro subordinato), realizzano anche l’obiettivo di quell’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 cost., secondo comma, così come poi rimarcato anche nello Statuto dei lavoratori, nel tentativo di realizzare una sintesi tra le istanze solidaristiche, portate avanti dalle maggiori confederazioni sindacali, e le spinte dei lavoratori emergenti a livello aziendale, con riguardo all’attività sindacale nei luoghi di lavoro82. 81 Cfr. P. XXXXXXXXXXXX. Xxxxxxxxxxx, La contrattazione collettiva di prossimità, cit. Sul punto, si veda X. XXXXXXXXXXXX, L'ordinamento sindacale e la sua autonoma rilevanza, in AA.VV., Contributo di Xxxxx Xxxxxxxx alla evoluzione teorica funzione del diritto consulente del lavoro. Studi in onore. Lavoro pubblicoNuove prospettive di raccordo tra ordinamento statuale e ordinamento intersindacale, rappresentanza sindacaleADAPT University Press, diritto di sciopero, Torino, 20132020, p. 244; 1), riportando in auge l’impostazione teorizzata da X. XXXXXXXXXX (X. Xxxxxx, Gli assetti contrattuali, op. cit., p. 537; X. XXXXXXX71) secondo il quale sebbene l’ordinamento statuale e l’ordinamento intersindacale «appaiono del tutto distinti e impenetrabili [...], Il presso gli organi addetti all’interpretazione giuridica, è dato trovare un canale costantemente aperto, attraverso il quale essi entrano in comunicazione», ricorda che «la giurisprudenza è stata la principale protagonista del processo di integrazione tra il diritto statuale e il diritto generato dall’autonomia collettiva nella regolazione dei rapporti di lavoro e dei sistemi di relazioni industriali. Essa ha garantito l’effettiva applicazione del diritto vivente racchiuso nei contratti collettivi attraverso la gestione e quindi la risoluzione dei conflitti sorti tra associazioni di rappresentanza delle imprese e sindacati, tra datori di lavoro e lavoratori». La giurisprudenza, infatti, perdurando l’inattuazione della parte seconda dell’art. 39 della Costituzione, come evidenzia G. F. XXXXXXX (G. F. Xxxxxxx, Liberta sindacale al tempo della crisi, cit., p. 495 s.; X. XXXX, Dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 all’art. 8 del d.l. n. 138/2011e contratto collettivo «erga omnes», in X. XXXXXXX RTDPC, 1963, pp. 570 – 596) ha sovente fornito dei criteri per la scelta del contratto collettivo da applicare ai rapporti di lavoro delle imprese. La scelta, così come la mancata scelta, di un CCNL è a completo appannaggio del datore di lavoro (a cura diTrib. Roma 18 gennaio 2017, n. 370), Contrattazione in derogala cui libertà si trova sottoposta a limiti indiretti scaturenti da alcuni vincoli imposti dalla legge, Milanocome sottolineano A. XXXXX e X. XXXXX (A. Xxxxx, 2012, p. 154.; Scelta del contratto collettivo da ultimo X. XXXXXXXX, I rinvii della legge alla contrattazione collettiva nel prisma del pluralismo sindacaleapplicare: criticità, in X. XXXXXXXXXX, X. XXXXXXX (a cura di)0000, Consenso44, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, Padova, 2014, p. 7; contra, per tutti, X. XX XXXX XXXXXX, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell'artpp. 8 della legge n. 148 del 2011, in Argomenti di diritto del lavoro, 2012, n. 1, I, p. 24.2678 – 2683;

Appears in 1 contract

Samples: usiena-air.unisi.it

XXXXXXXXXXX,. La contrattazione collettiva Il contratto di prossimità lavoro subordinato a tempo determinato e gli assetti contrattuali la somministrazione di lavoro alla prova del Testo unico del 2014: modelli di relazioni industriali a confrontodecreto dignità, in Il diritto WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx” .IT – 380/2018, pp. 9 ss.; A. SARTORI, Prime osservazioni sul decreto “Dignità”: controriforma del mercato del lavoroJobs Act con molte incognite, 2014. Inoltre l’art. 8 L. n. 148 del 2011in RIDL, evidenzia la sua contrarietà al primo comma dell’ art. 39 Cost2018, I, p. 658; A. XXXXXXX, Contratto a tempo determinato e somministrazione, in ID., in ordine all’indebita invasione da parte della legge degli spazi - protetti costituzionalmente – nei quali l’autonomia collettiva stabilisce le proprie fonti di produzione normativaP. A. VARESI, la loro articolazione e derogabilità81. Il modello di relazioni industriali prefigurato dal Costituente poggia le sue basi sul ruolo esercitato dalle associazioni sindacali che godono del maggior seguito tra i lavoratori, stipulano un contratto collettivo (nazionale di categoria) efficace erga omnes e, in quanti portatrici delle istanze generali (del lavoro subordinato), realizzano anche l’obiettivo di quell’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 cost., secondo comma, così come poi rimarcato anche nello Statuto dei lavoratori, nel tentativo di realizzare una sintesi tra le istanze solidaristiche, portate avanti dalle maggiori confederazioni sindacali, e le spinte dei lavoratori emergenti a livello aziendale, con riguardo all’attività sindacale nei luoghi di lavoro82. 81 Cfr. P. XXXXXXXXXXX, La contrattazione collettiva di prossimità, cit. Sul punto, si veda X. XXXXXXXXXXXX, L'ordinamento sindacale e la sua autonoma rilevanza, in AA.VV., Contributo di Xxxxx Xxxxxxxx alla evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore. Lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, diritto di sciopero, Torino, 2013, p. 244; X. XXXX, Gli assetti contrattuali, cit., p. 537; X. XXXXXXX, Il diritto sindacale al tempo della crisi, cit., p. 495 s.; X. XXXX, Dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 all’art. 8 del d.l. n. 138/2011, in X. XXXXXXX (a cura di), Contrattazione Contratto a tempo determinato e somministrazione. Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 00, Xxxxxxx Xxxxxx, 2019, spec. pp. 25 s.; M. C. XXXXXXXXXX, Il “decreto Dignità” e la reintroduzione delle causali, in derogaMGL, Milano2019, 2012, p. 154.spec. pp. 91 s.; da ultimo X. XXXXXXXX, I rinvii della legge alla contrattazione collettiva nel prisma La rivisitazione delle regole sui contratti temporanei: un tentativo (maldestro) di combattere la precarietà del pluralismo sindacalelavoro in ID., in X. XXXXXXX, X. XXXXXXX A. PERULLI (a cura di), Consenso“Decreto Dignità” e Corte Costituzionale n. 194 del 2018. Come cambia il Jobs Act, dissenso Xxxxxxxxxxxx, 2019, pp. 6 ss. e rappresentanzap. 25; X. XXXXXXXX, Modelli analogici e digitali nella regolazione del rapporto di lavoro: le nuove relazioni sindacaliqualche spunto minimo di riflessione, Padovain ID., 2014L. DI XXXXXXX, p. 7X. XXXXX, X. SENATORI (a cura di), Le politiche del lavoro della XVIII Legislatura: dal Decreto Dignità alla gestione dell’emergenza Covid-19, Xxxxxxxxxxxx, 2020, pp. 14 ss. «incrementi significativi e non programmabili»; contrauna difficoltà peraltro testimoniata anche dall’enorme contenzioso giudiziario alimentato da analoghe formule contenute nella l. n. 230 del 1962, sebbene lì al fine non della proroga ma della possibilità stessa di stipulare il contratto. A ben vedere, il rinvio alle causali di cui ai contratti collettivi previsti dall’art. 51 non rappresenta un’assoluta novità nel nostro ordinamento. Difatti, senza necessariamente risalire all’art. 23, co. 1, della l. 28 febbraio 1987, n. 566, un rinvio a «specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51» era già stato introdotto alla lett. b-bis dal cd. decreto sostegni bis (art. 41-bis del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106). Il decreto sostegni bis, nella versione risultante dalla legge di conversione, limitava invero nel tempo, fino al 30 settembre 2022, l’applicabilità delle causali previste dai contratti collettivi (art. 19, co. 1.1, d.lgs. n. 81/2015, ora abrogato), ma soltanto per la stipulazione di un unico contratto di durata superiore a 12 mesi; sicché, anche dopo il 30 settembre 2022, esse risultavano ancora invocabili per giustificare proroghe oltre i 12 mesi e rinnovi7. Ne consegue che, al netto di una leggera variazione lessicale8 (dalle implicazioni comunque non del tutto trascurabili9), l’effetto primario della novella consiste essenzialmente nell’aver recuperato l’utilizzabilità delle causali previste dai contratti collettivi anche in relazione a contratti stipulati ab origine per una durata superiore a 12 mesi. Per quanto attiene invece alla nuova lett. b dell’art. 19, che – «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024» – rimanda alle esigenze tecniche organizzative e produttive individuate dalle parti, sembra di scorgere, quantomeno per rapporti di durata superiore a 12 mesi, un ritorno al modello del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, con il cd. “causalone”10. Ritorno provvisorio, per tuttiil momento, X. XX XXXX XXXXXXdato che la disposizione potrà applicarsi solo ai contratti stipulati entro il 30 aprile 202411. Sotto questo profilo, Prime valutazioni e questioni si può dunque affermare che la previsione abbia lo scopo precipuo di legittimità costituzionale dell'artconsentire alle parti sociali di adeguarsi al mutato assetto normativo, senza nel frattempo paralizzare i rapporti individuali12; anche se non è da escludere nel prossimo futuro una proroga della scadenza, se non addirittura una conferma permanente della disposizione. 8 Da ultimo, con riguardo alla causale sostitutiva, non sembra che la modifica testuale – vale a dire il ricordato passaggio da «esigenze di sostituzione di altri lavoratori» a «in sostituzione di altri lavoratori» – incida sulla portata della legge n. 148 del 2011previsione. Infatti, si dovrà in Argomenti di diritto del lavoro, 2012, n. 1, I, p. 24.ogni caso indicare con

Appears in 1 contract

Samples: www.lavorodirittieuropa.it

XXXXXXXXXXX,. La contrattazione collettiva di prossimità e gli assetti contrattuali risoluzione per inadempimento del Testo unico del 2014: modelli di relazioni industriali a confrontodue- mila, in questo Numero, p. ; X. XXXXXXXX, Uno strumento (di dubbia efficacia) di risoluzione stragiudiziale: la diffida ad adempiere, ivi, p. ; e in particolare M. DELLA CASA, La nuova care o correggere il contenuto del contratto. Si di- sciplina l’eccezione di insicurezza in via preventiva quando è chiaro che l’altro contraente non adempirà (1220) e il creatore potrà ,dopo un preavviso, accet- tare un esecuzione imperfetta sollecitando una ridu- zione proporzionale del prezzo (1123). Fra i recepimenti dei risultati giurisprudenziali spicca la disciplina aggiornata del consensualismo, precisato in ordine all’effetto traslativo che può es- sere differito per volontà delle parti, la natura delle cose o per disposizione di legge, mentre l’acquirente che per primo ha preso possesso della cosa mobile o ha trascritto l’acquisto di un immobi- le è preferito solo se in buona fede (1196, 1198). Si indica la data della conclusione come momento tra- slativo, si elencano le conseguenze del passaggio del rischio e della custodia (1196, 1197). Norme specifiche sono dedicate alla durata e alla cessione del contratto (1210, 1216), alla esecuzione forzata (1221) e alla disciplina della risoluzione (1224 ss.) ove si elencano clausole di risoluzione, risoluzione unilaterale e risoluzione giudiziale (1226)14. Alle prove l’Ordonnance dedica il nuovo titolo IV bis del terzo libro secondo la tradizionale collo- cazione nella materia delle obbligazioni. Manca come si è osservato un vero rinnovamento e vi è piuttosto una semplificazione e un consolidamento della evoluzione giurisprudenziale sul punto15. Significativo è il modo con cui si è arrivati alla approvazione del testo della riforma. Il diritto progetto fu presentato in Consiglio dei Mini- stri e depositato in Senato il 27 novembre 2013. Il 15 gennaio 2014 la competente commissione del mercato del lavoroSenato considerò troppo importante la riforma per essere promulgata tramite un’ordonnance e solleci- tò un dibattito pubblico rinviando la questione all’Assemblea nazionale, 2014la quale il 16 aprile 2014 résolution du contrat pour inexécution, ovvero come aggiorna- re la tradizione, in Riv. Inoltre l’artdir. 8 L. n. 148 del 2011, evidenzia la sua contrarietà al primo comma dell’ art. 39 Costciv., in ordine all’indebita invasione da parte della legge degli spazi - protetti costituzionalmente – nei quali l’autonomia collettiva stabilisce le proprie fonti di produzione normativa2017, la loro articolazione e derogabilità81. Il modello di relazioni industriali prefigurato dal Costituente poggia le sue basi sul ruolo esercitato dalle associazioni sindacali che godono del maggior seguito tra i lavoratori, stipulano un contratto collettivo (nazionale di categoria) efficace erga omnes e, in quanti portatrici delle istanze generali (del lavoro subordinato), realizzano anche l’obiettivo di quell’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 cost., secondo comma, così come poi rimarcato anche nello Statuto dei lavoratori, nel tentativo di realizzare una sintesi tra le istanze solidaristiche, portate avanti dalle maggiori confederazioni sindacali, e le spinte dei lavoratori emergenti a livello aziendale, con riguardo all’attività sindacale nei luoghi di lavoro82. 81 Cfr. P. XXXXXXXXXXX, La contrattazione collettiva di prossimità, cit. Sul punto, si veda X. XXXXXXXXXXXX, L'ordinamento sindacale e la sua autonoma rilevanza, in AA.VV., Contributo di Xxxxx Xxxxxxxx alla evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore. Lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, diritto di sciopero, Torino, 20136, p. 244; 1539 ss. 14 X. XXXXXXXXXXXX-X. XXXXX, Gli assetti contrattualiRéforme du droit des contrats e des obblitations: apercu général, cit., p. 537; X. XXXXXXX, Il diritto sindacale al tempo della crisi, cit434 ss., p. 495 s.; X. XXXX, Dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 all’art. 8 del d.l. n. 138/2011, in X. XXXXXXX (a cura di), Contrattazione in deroga, Milano, 2012, p. 154.; da ultimo X. XXXXXXXX, I rinvii della legge alla contrattazione collettiva nel prisma del pluralismo sindacale, in X. XXXXXXX, X. XXXXXXX (a cura di), Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, Padova, 2014, p. 7; contra, per tutti, X. XX XXXX XXXXXX, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 148 del 2011, in Argomenti di diritto del lavoro, 2012, n. 1, I, p. 24.

Appears in 1 contract

Samples: www.personaemercato.it

XXXXXXXXXXX,. La contrattazione collettiva di prossimità L'abuso del diritto e gli assetti contrattuali del Testo unico del 2014: modelli di relazioni industriali a confrontoil terzo contratto, in Il diritto del mercato del lavoroDanno e responsabilità, 20142010, 347, nota a Cass. Inoltre l’art. 8 L. n. 148 del 2011, evidenzia la sua contrarietà al primo comma dell’ art. 39 Costciv., in ordine all’indebita invasione da parte della legge degli spazi - protetti costituzionalmente – nei quali l’autonomia collettiva stabilisce le proprie fonti di produzione normativa18 settembre 2009, la loro articolazione n. 20106, nonché X. XXXXXXX, Clausole “claims made”, professionisti e derogabilità81. Il modello di relazioni industriali prefigurato dal Costituente poggia le sue basi sul ruolo esercitato dalle associazioni sindacali che godono del maggior seguito tra i lavoratori, stipulano un contratto collettivo (nazionale di categoria) efficace erga omnes e“terzo contratto”, in quanti portatrici delle istanze generali (Danno e responsabilità, 2012, 717. 74 Sul tema dello squilibrio contrattuale sussiste ampia letteratura, sia che si tratti di squilibri che intercorrono nell’area dei rapporti fra imprenditori, non in posizione di parità, sia che si tratti dello squilibrio di posizioni contrattuali in cui versa il consumatore nei confronti del lavoro subordinato), realizzano anche l’obiettivo di quell’eguaglianza sostanziale di cui all’artprofessionista. 3 cost., secondo comma, così come poi rimarcato anche nello Statuto dei lavoratori, nel tentativo di realizzare una sintesi tra le istanze solidaristiche, portate avanti dalle maggiori confederazioni sindacali, e le spinte dei lavoratori emergenti a livello aziendale, con riguardo all’attività sindacale nei luoghi di lavoro82. 81 Cfr. P. XXXXXXXXXXXSi segnalano in particolare: X. XXXXX, La contrattazione collettiva di prossimità, cit. Sul punto, si veda X. XXXXXXXXXXXX, L'ordinamento sindacale e la sua autonoma rilevanzarilevanza dello squilibrio contrattuale nel diritto dei contratti, in AA.VV.Rivista di diritto privato, Contributo 2002, 303; G. VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, in Rivista di Xxxxx Xxxxxxxx alla evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore. Lavoro pubblicoprivato, rappresentanza sindacale2000, diritto di sciopero1, Torino, 2013, p. 244; X. XXXX, Gli assetti contrattuali, cit., p. 53721; X. XXXXXXX, Il diritto sindacale al tempo della crisi, cit., p. 495 s.; X. XXXX, Dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 all’art. 8 Squilibrio contrattuale e mala fede del d.l. n. 138/2011contraente forte, in X. XXXXXXX Contratto e Impresa, 1997, 423. Oltre questa disciplina, il problema delle tutele contro l'ingiustizia coeva al contratto, cioè del contratto volto a realizzare un assetto di interessi apparentemente ingiusto, riguarda le circostanze che, a causa di qualche disparità di fatto tra le parti, generano un assetto di interessi iniquo. La questione è evocata, in astratto, secondo la definizione già proposta nel capitolo precedente, con l'espressione “contratto asimmetrico”, alludendo alle varie e disomogenee ipotesi di disparità di forza contrattuale tra le parti: informativa, esistenziale, culturale, economica, mentre quando l'asimmetria si riscontra tra imprenditori è stata appunto coniata l'espressione “terzo contratto”. A tal proposito, occorre chiedersi se vi sia qualche rimedio là dove quelli tipici lasciano senza presidio. Il problema è, spesso, risolto da specifiche norme inderogabili, che menomano l'autonomia privata per prevenire od eliminare gli effetti della disparità di forza contrattuale, ma dove le norme inderogabili mancano, l'asimmetria tra contraenti cade in una terra di nessuno, presidiata soltanto dal regime della responsabilità precontrattuale (a cura diarticolo 1337 del codice civile). Poiché vengono in rilievo abusi dell'autonomia, è diffuso il richiamo all'abuso del diritto, così come evocato nella sentenze di legittimità, cui si farà cenno nel capitolo sugli orientamenti giurisprudenziali. Xxxxx, pertanto, domandarsi cosa accade contro gli abusi della libertà negoziale indipendenti dall'esercizio di un potere verso l'altro contraente o verso terzi. Qui la protezione contro gli abusi rimane affidata alle norme inderogabili, essenzialmente in tema di abuso di posizione dominante e di abuso di dipendenza economica (articolo 9 della legge n. 192/98): le quali, tuttavia, dettando prescrizioni di responsabilità senza stabilire gli effetti sul piano degli atti di autonomia, lasciano aperto il problema dei riflessi della loro violazione sull'assetto di interessi contrattuale. Il punto si risolve nel rilevare che gli atti in violazione di tali disposizioni sono affetti da nullità (è il problema della c.d. nullità virtuale: articolo 1418, comma 1, del codice civile), Contrattazione e va accordato alla vittima della violazione un rimedio risarcitorio in derogaforma specifica per garantirle la realizzazione dell'interesse che avrebbe conseguito se l'assetto di interessi non fosse stato alterato dall'abuso dell'altro contraente75. Il terzo contratto, Milanodunque, rappresenta le incertezze ed al contempo il pluralismo nascente dall'evoluzione del diritto dei contratti, nella consapevolezza dell'interdipendenza tra concorrenza, mercato e contratto, ormai non più da studiarsi come fenomeni inconciliabili, In questo scenario gli interpreti giocano un ruolo fondamentale in quanto reputano di conferire giuridica rilevanza a tali fenomeni. La figura in esame, infatti, nasce come ipotesi di studio, ma si è presentata sin da subito quale strumento valido agli interpreti, al fine di compensare un vuoto normativo, ascrivibile alla tutela dell'imprenditore debole e garantire in tal modo il raggiungimento delle finalità solidaristiche e di uguaglianza valorizzate dal nostro ordinamento, 75 Sul punto, E. DEL PRATO, Qualificazione degli interessi e criteri di valutazione dell'attività privata funzionale tra libertà e discrezionalità, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, fasc. 2, 2012, p. 154.; da ultimo X. XXXXXXXX, I rinvii della legge 403. volte alla contrattazione collettiva nel prisma del pluralismo sindacaletutela dei soggetti deboli, in X. XXXXXXXuna visione costituzionalmente orientata. Il terzo contratto designa, X. XXXXXXX come poc’anzi sottolineato, il contratto tra imprenditori con disparità di potere contrattuale collegata per lo più alla situazione di dipendenza economica di una parte rispetto all'altra, il che pertanto ne accentua i tratti distintivi rispetto a qualsiasi altro modello. La concettualizzazione di questo schema generale muove in Italia da uno sparuto numero di blocchi di disciplina di taluni rapporti contrattuali Business to business: la subfornitura (a cura dilegge n. 192/1998), Consensoi ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (decreto legislativo n. 231/2002), dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, Padova, 2014, p. 7; contra, per tutti, X. XX XXXX XXXXXX, Prime valutazioni e questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della il franchising (legge n. 148 129/2004). La scarsezza degli appigli normativi e la loro non particolare significatività rendono anche la figura di contratto in discorso prevalentemente un prodotto della riflessione scientifica, la quale ravvisa elementi di disparità tra la figura del 2011consumatore e quella dell'imprenditore in condizione di dipendenza economica. Va rilevato che, in Argomenti contrariamente alla teoria del contratto con asimmetria di potere contrattuale, le differenze indicate rendono sconsigliabile l'esportazione di regole e di rationes proprie del contratto del consumatore nei contratti tra imprenditori, segnati dalla predominanza economico-contrattuale di una parte sull'altra, senza per questo essere costretti a ricorrere alla disciplina di diritto comune, di per sé inadatta alle specificità dei rapporti tra imprese caratterizzati dal dato dell'integrazione economica effettiva delle parti ed alla finalità ultima di regolazione del lavoromercato76. Xxxxxx, 2012, n. 1, I, p. 24giova analizzare separatamente i vari referenti normativi si cui si basa la teorica del “terzo contratto”.

Appears in 1 contract

Samples: iris.unimol.it