Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari Clausole campione

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari. L’IFRS 13 definisce il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. Si tratta di una definizione di fair value che per gli strumenti finanziari sostituisce la precedente versione nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Nel caso delle passività finanziarie la nuova definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di in- dividuare come tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit price), anziché come il valore necessario a estinguere la stessa (definizione contemplata dallo IAS 39). Ne discende un rafforza- mento del tema della rilevazione degli aggiustamenti al fair value delle passività finanziarie - diverse dagli stru- menti derivati - ascrivibili al merito creditizio dell’emittente (Own Credit Adjustment - OCA), rispetto a quanto già disciplinato in materia dallo IAS 39. In particolare, con riguardo alla determinazione del fair value dei derivati OTC dell’attivo dello Stato Patrimoniale, l’IFRS 13 ha confermato la regola di applicare l’aggiustamento relativo al ri- schio di controparte (Credit Valuation Adjustment - CVA). Relativamente alle passività finanziarie rappresentate da derivati OTC, l’IFRS 13 introduce il cd. Debit Valuation Adjustment (DVA), ossia un aggiustamento di fair value volto a riflettere il proprio rischio di default su tali strumenti, tematica non esplicitamente trattata dallo IAS 39. Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato (prezzi “bid” o, in assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle quo- tazioni del mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti quotato su più mercati, la quotazione da considerare è quella presente nel mercato più van- taggioso a cui l’impres...
Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari. L’IFRS 13 definisce il fair value come: ‘il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione’. Nel caso delle passività finanziarie la definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di individuare come tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit price), anziché come il valore necessario a estinguere la stessa. Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato sulla base delle quotazioni (prezzo ufficiale o altro prezzo equivalente dell’ultimo giorno di borsa aperta del periodo di riferimento) del mercato principiale o sul mercato più vantaggioso al quale la Banca ha accesso. A tale proposito uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni. In assenza di un mercato attivo, il fair value viene determinato utilizzando tecniche di valutazione generalmente accettate nella pratica finanziaria (metodo basato sulla valutazione di mercato, metodo del costo e metodo reddituale), volte a stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato. Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari si articola sui seguenti livelli conformemente a quanto previsto dal principio IFRS 13 e in funzione delle caratteristiche e della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione: Livello 1 prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche a cui l’entità può Livello 2 input diversi di prezzi quotati inclusi nel Livello 1 osservabili direttamente o indirettamente per l’attività o per la passività. Appartengono a tale livello le metodologie di valutazione basate sulle valutazioni di mercato che utilizzando in prevalenza dati osservabili sul mercato, i prezzi desunti da infoprovider esterni e le valutazioni delle quote di O.I.C.R. effettuate sulla base del NAV (Net Asset Value) comunicato dalla società di gesti...
Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari. Il fair value è definito come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato”, a una certa data di misurazione, escludendo transazioni di tipo forzato. Sottostante alla definizione di fair value vi è infatti la presunzione che la società sia in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o intraprendere un’operazione a condizioni sfavorevoli. Nel caso di strumenti finanziari quotati in mercati attivi, il fair value è determinato sulla base delle quotazioni (prezzo ufficiale o altro prezzo equivalente dell’ultimo giorno di borsa aperta dell’esercizio di riferimento) del mercato più vantaggioso al quale la Banca ha accesso. A tale proposito uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni. In assenza di un mercato attivo, il fair value viene determinato utilizzando tecniche di valutazione generalmente accettate nella pratica finanziaria, volte a stabilire quale prezzo avrebbe avuto lo strumento finanziario, alla data di valutazione, in un libero scambio tra parti consapevoli e disponibili. Tali tecniche di valutazione prevedono, nell’ordine gerarchico in cui sono riportate, l’utilizzo: 1. dell’ultimo NAV (Net Asset Value) pubblicato dalla società di gestione per i fondi armonizzati (UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities), gli Hedge Funds e le 2. di prezzi di transazioni recenti osservabili sui mercati; 3. delle indicazioni di prezzo desumibili da infoprovider (ad esempio, Bloomberg, Reuters); 4. del fair value ottenuto da modelli di valutazione (a esempio, Discounting Cash Flow Analysis, Option Pricing Models) che stimano tutti i possibili fattori che condizionano il fair value di uno strumento finanziario (costo del denaro, rischio di credito, rischio di liquidità, volatilità, tassi di cambio, tassi di prepayment, ecc) sulla base di dati osservabili sul mercato, anche in relazione a strumenti similari, alla data di valutazione. Qualora, per uno o più fattori di rischio non risulti ...

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  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione - limitatamente ai fabbricati, attrezzature ed arredamento - in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per attrezzature e arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate distrutte con altre nuove o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelle soltanto danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui; • per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate; • le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 17. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del loro relativo valore al momento del sinistro e che in caso di mancata ricostruzione o rimpiazzo il danno sarà valutato non a nuovo ma al netto del degrado. Sono escluse dall’indennizzo le spese per eventuali opere provvisorie per modifiche o miglioramenti, per lavoro straordinario, maggiori costi per trasporto aereo o fuori dal territorio nazionale. Relativamente al Settore C - Furto, Rapina ed Estorsione, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO