Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari Clausole campione

Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari. L’IFRS 13 definisce il fair value come: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”. Si tratta di una definizione di fair value che per gli strumenti finanziari sostituisce la precedente versione nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione. Nel caso delle passività finanziarie la nuova definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di in- dividuare come tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit price), anziché come il valore necessario a estinguere la stessa (definizione contemplata dallo IAS 39). Ne discende un rafforza- mento del tema della rilevazione degli aggiustamenti al fair value delle passività finanziarie - diverse dagli stru- menti derivati - ascrivibili al merito creditizio dell’emittente (Own Credit Adjustment - OCA), rispetto a quanto già disciplinato in materia dallo IAS 39. In particolare, con riguardo alla determinazione del fair value dei derivati OTC dell’attivo dello Stato Patrimoniale, l’IFRS 13 ha confermato la regola di applicare l’aggiustamento relativo al ri- schio di controparte (Credit Valuation Adjustment - CVA). Relativamente alle passività finanziarie rappresentate da derivati OTC, l’IFRS 13 introduce il cd. Debit Valuation Adjustment (DVA), ossia un aggiustamento di fair value volto a riflettere il proprio rischio di default su tali strumenti, tematica non esplicitamente trattata dallo IAS 39. Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato (prezzi “bid” o, in assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Nel caso di strumenti finanziari quotati su mercati attivi, la determinazione del fair value è basata sulle quo- tazioni del mercato attivo di riferimento (ossia quello su cui si verifica il maggior volume delle contrattazioni) desumibili anche da provider internazionali e rilevate l’ultimo giorno di riferimento dell’esercizio. Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti quotato su più mercati, la quotazione da considerare è quella presente nel mercato più van- taggioso a cui l’impres...
Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari. Il fair value è definito come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato”, a una certa data di misurazione, escludendo transazioni di tipo forzato. Sottostante alla definizione di fair value vi è infatti la presunzione che la società sia in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o intraprendere un’operazione a condizioni sfavorevoli. Nel caso di strumenti finanziari quotati in mercati attivi, il fair value è determinato sulla base delle quotazioni (prezzo ufficiale o altro prezzo equivalente dell’ultimo giorno di borsa aperta dell’esercizio di riferimento) del mercato più vantaggioso al quale il Gruppo ha accesso. A tale proposito uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni. In assenza di un mercato attivo, il fair value viene determinato utilizzando tecniche di valutazione generalmente accettate nella pratica finanziaria, volte a stabilire quale prezzo avrebbe avuto lo strumento finanziario, alla data di valutazione, in un libero scambio tra parti consapevoli e disponibili. Tali tecniche di valutazione prevedono, nell’ordine gerarchico in cui sono riportate, l’utilizzo:
Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari. L’IFRS 13 definisce il fair value come: ‘il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione’. Nel caso delle passività finanziarie la definizione di fair value prevista dall’IFRS 13 richiede, quindi, di individuare come tale quel valore che si pagherebbe per il trasferimento della stessa passività (exit price), anziché come il valore necessario a estinguere la stessa. Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato sulla base delle quotazioni (prezzo ufficiale o altro prezzo equivalente dell’ultimo giorno di borsa aperta del periodo di riferimento) del mercato principiale o sul mercato più vantaggioso al quale la Banca ha accesso. A tale proposito uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi quotati sono prontamente e regolarmente disponibili tramite un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni. In assenza di un mercato attivo, il fair value viene determinato utilizzando tecniche di valutazione generalmente accettate nella pratica finanziaria (metodo basato sulla valutazione di mercato, metodo del costo e metodo reddituale), volte a stimare il prezzo a cui avrebbe luogo una regolare operazione di vendita o di trasferimento di una passività tra operatori di mercato alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato. Il fair value utilizzato ai fini della valutazione degli strumenti finanziari si articola sui seguenti livelli conformemente a quanto previsto dal principio IFRS 13 e in funzione delle caratteristiche e della significatività degli input utilizzati nel processo di valutazione: accedere alla data di valutazione; Un prezzo quotato in un mercato attivo fornisce la prova più attendibile del fair value e, quando disponibile, deve essere utilizzato senza alcuna rettifica per valutare il fair value. In assenza di prezzi quotati in mercati attivi gli strumenti finanziari devono essere classificati nei livelli 2 o 3. Per la disamina delle tecniche di valutazione e gli input utilizzati per i livelli di fair value 2 e 3 si rimanda al successivo paragrafo “A.4.1 – Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati”.

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: