Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Con- venzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo di intesa ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo di intesa già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo di intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Recesso o scioglimento. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulle iniziative già eseguite alla data di estinzione del presente Accordo. Per cause di forza maggiore, non imputabili alle parti, sarà possibile modificare le finalità e le modalità attuative del progetto sulla base delle decisioni assunte dal “Tavolo di coordinamento” previsto dal precedente art. 6. Infine, le parti concordano di portare a conclusione le attività ancora in corso alla data di scioglimento del presente Accordo.
Recesso o scioglimento. 7.1 Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
7.2 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
7.3 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.
7.4 In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulle attività o sui progetti già eseguiti o in corso di esecuzione.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento con preavviso minimo di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, da notificare con raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo i risultati e gli obiettivi previsti, salvo quanto eventualmente diversamente disposto.
Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. ai seguenti rispettivi indirizzi: - ACI, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx; - Associazione, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Recesso o scioglimento. 1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente ac- cordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole intese operative già stipulate alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.
Recesso o scioglimento. 1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima del termine di cui all'articolo precedente. Il re- cesso, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., ovvero mediante pec, non potrà essere esercitato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione. Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Le Parti potranno, altresì, sciogliere consensualmente la Conven- zione prima della sua scadenza.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento avranno effetto per l'avve- nire e non incideranno sulla parte di Convenzione già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale di una delle Parti o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le at- tività in corso al momento della cessazione, incluse quelle connesse all'utilizzo disgiunto del laboratorio da parte dei dipartimenti dell’Università.
5. In caso di recesso da parte di UNIGE, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4 e/o a scadenza naturale avvenuta non seguita da alcun rinnovo, a tutela di Danieli e dei suoi investimenti all’interno del Campus viene garantito un congruo tempo, comunque non supe- riore a sei mesi, per il trasferimento delle proprietà Danieli in altro si- to.
Recesso o scioglimento. 1. È ammesso il recesso unilaterale dal presente Protocollo o lo scioglimento consensuale; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all’altra Parte con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o di scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento deve essere garantite fin d’ora, comunque, la conclusione delle attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.