Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
Recesso o scioglimento. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.
Recesso o scioglimento. 1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo di intesa ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
Recesso o scioglimento. 1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente ac- cordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con racco- mandata A.R. ovvero mediante PEC.
Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento con preavviso minimo di 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, da notificare con raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo i risultati e gli obiettivi previsti, salvo quanto eventualmente diversamente disposto.
Recesso o scioglimento. 1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima del termine di cui all'articolo precedente. Il re- cesso, da comunicarsi mediante raccomandata A.R., ovvero mediante pec, non potrà essere esercitato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione. Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.
Recesso o scioglimento. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulle iniziative già eseguite alla data di estinzione del presente Accordo. Per cause di forza maggiore, non imputabili alle parti, sarà possibile modificare le finalità e le modalità attuative del progetto sulla base delle decisioni assunte dal “Tavolo di coordinamento” previsto dal precedente art. 6. Infine, le parti concordano di portare a conclusione le attività ancora in corso alla data di scioglimento del presente Accordo.
Recesso o scioglimento. 8.1 Ciascuna delle Parti può comunicare all’altra per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C., la volontà di recedere, almeno sei mesi prima della scadenza del 31 ottobre 2017, ovvero di scioglierla consensualmente.
Recesso o scioglimento. 1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente.