Contract
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI AUSILIARI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ GENERALI NELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA. - CIG 5246427086
CAPITOLATO SPECIALE
ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina le modalità di gestione dei servizi ausiliari, più specificamente descritti al successivo articolo 6, da effettuarsi nelle strutture educative per la prima infanzia – da 0 a 6 anni – del Comune di Perugia, di cui all’Allegato n.1.
I servizi devono essere resi tenendo conto delle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle strutture, del numero dei bambini e dell’orario di funzionamento.
Il servizio oggetto del presente appalto, oltre agli interventi di pulizia sia quotidiani che straordinari, prevede una serie di compiti e mansioni di collaborazione da svolgersi nel rispetto dell’attività educativa, secondo xxxx, tempi e organizzazione propri dei singoli servizi.
Oltre le funzioni specifiche, il personale ausiliario opera infatti a contatto con bambini, educatori, genitori e dà alle funzioni connesse la massima attenzione e priorità, pertanto l’appaltatore si avvarrà di personale in grado di interagire positivamente con il contesto educativo in un’ottica di ampia collaborazione al fine di creare un adeguato clima educativo e un ambiente adatto alle esigenze e ai bisogni dei piccoli ospiti.
ARTICOLO 2
DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata coincidente con l’anno educativo 2013/2014, con decorrenza dalla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva e termine il 31.08.2014.
Il Amministrazione Comunale si riserva di esercitare l’opzione di ripetizione di servizi analoghi, per un periodo non superiore ad un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii, conformi al capitolato speciale e all’offerta tecnica e di valore non superiore a quello indicato al successivo art. 3 del presente Capitolato.
ARTICOLO 3
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
Il valore complessivo presunto dell’appalto ammonta ad €.744.156,69 IVA esclusa, di cui:
- €.728.156,69 IVA esclusa, quale importo a base di gara soggetto a ribasso;
- €.16.000,00 IVA esclusa, quali oneri per la sicurezza contro i rischi interferenziali, non riducibili (vds.
DUVRI).
L’importo del servizio è stato stimato tenendo conto dell’elenco delle strutture e del calendario educativo di cui, rispettivamente, agli Allegati n.1 e n.2 al presente capitolato.
ARTICOLO 4
MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato « a corpo » ai sensi dell’art.53, comma 4, del D.Lgs.163/2006.
ARTICOLO 5 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
L’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall’art.113, comma 1, del Codice.
La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.123, integrato con le seguenti clausole:
▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c.;
▪ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante prevista dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006.
La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante.
ARTICOLO 6 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il servizio richiesto si suddivide in due aree principali:
1. Gestione degli ambienti e degli spazi (operazioni di pulizia e sanificazione quali pulizie quotidiane, periodiche, al bisogno e in particolari periodi dell’anno educativo);
2. Assistenza al contesto organizzativo ed educativo (supporto al personale educatore, sorveglianza, lavanderia, stireria, cucito, riordino, sistemazione e allestimento aule/refettori, eccetera).
L’appaltatore dovrà assicurare la creazione giornaliera di un ambiente idoneo alla permanenza dei bambini dal punto di vista dell’areazione, della pulizia e del decoro dei locali attraverso operazioni quotidiane di cura degli ambienti, delle attrezzature e delle suppellettili utilizzate per il funzionamento del servizio, assicurando altresì che gli ambienti siano idonei all’accoglienza quotidiana dei bambini.
Sono esclusi dal presente appalto i locali della cucina e della dispensa.
Di seguito si riporta l’elenco delle principali attività da svolgere e la relativa periodicità; tale elenco è comunque da intendersi come indicativo e non esaustivo.
1. Gestione degli ambienti e degli spazi
Attività giornaliere
Aule Didattiche: riordino e pulizia dei giochi e del materiale usato dai bambini sia durante il giorno che al termine delle attività, con particolare attenzione a quelle laboratoriali (pittura, manipolazione,…); disinfezione dei piani e strumenti didattici; spolveratura e pulitura di tutti gli arredi; pulizia e lavaggio dei pavimenti;
Refettorio e/o aule multifunzioni (colazione, pranzo, merenda): sanificazione dei tavoli prima dei pasti, riordino e pulizia del refettorio compresi tavoli, seggiole,seggioloni (pulizia e riordino sono richiesti sia dopo il pasto principale che dopo lo spuntino, la merenda o la colazione); lavaggio e sterilizzazione dei biberon e ciucci (solo strutture nidi); raccolta e lavaggio dei bavaglini e delle tovaglie;
Dormitori e/o aule multifunzioni: preparazione e riassetto dei lettini (più volte al giorno); pulizia e detersione dei pavimenti;
Bagni: pulizia e sanificazione ogni volta se ne ravvisi la necessità durante l’arco della giornata;
Spazi comuni – scale, corridoi, ecc. ad eccezioni delle cucine: pulizia e riordino compreso lavaggio dei pavimenti interni alla struttura; pulizia vetrate ad altezza bambino.
Pulizie periodiche:
- una volta a settimana: porte, finestre e vetrate;
- una volta al mese: parti alte dei soffitti, corpi illuminanti con asportazioni di polvere e ragnatele;
- due volte l’anno: lavaggio tendaggi;
- due volte l’anno: operazioni di riapertura dopo le chiusure di natale e pasqua (normalmente, semplice asportazione della polvere da pavimenti e arredi, salvo diverse necessità dovute a cause diverse.
- su richiesta: trattamento specifico dei pavimenti;
- due volte la settimana da aprile ad ottobre, una volta ogni quindici giorni nel restante periodo, se necessario e su valutazione delle coordinatrici delle strutture: terrazzi, cortili e giardini.
Le pulizie periodiche devono essere effettuate in orari da concordare con l’U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica.
Pulizie all’apertura dell’anno educativo: da svolgersi nei giorni che precedono l’apertura dei servizi, comprendono:
- pulizia a fondo di tutti i locali, porte, finestre, infissi, tapparelle, arredi, suppellettili, ecc.;
- lavatura tappeti, materassini da gioco e relative coperture, cuscini, ecc…;
- smontaggio, lavaggio e rimontaggio tende;
- pulizia e riordino degli spazi esterni (con lavaggio di giochi e arredi).
Pulizia e riordino dopo occasioni particolari e pulizie straordinarie: per occasioni particolari si intendono le feste di Natale e fine anno, aggiornamenti, riunioni dei genitori, ecc…; per pulizia straordinaria s’intende una pulizia più estesa ed approfondita che potrà essere effettuata, previo accordo col Amministrazione Comunale, in circostanze straordinarie o imprevedibili quali traslochi, lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acqua per allagamenti, ...; qualora se ne ravvisi la necessità l’appaltatore dovrà anche provvedere ad imballare il materiale. L’appaltatore è tenuto ad assicurare fino ad un massimo di n.250 ore per tali tipologie di interventi, il cui corrispettivo è da considerarsi incluso nell’importo contrattuale; detto monte ore potrà aumentare in misura pari a quanto eventualmente dichiarato dall’appaltatore nella propria offerta tecnica (vds. Disciplinare).
2. Assistenza al contesto organizzativo ed educativo
Attività giornaliere
Vigilanza, igiene e cura dei bambini: attività svolte a supporto del personale educativo e sotto la supervisione del coordinatore pedagogico della struttura, con particolare attenzione ai momenti di ingresso, uscita, pasti e risveglio; predisposizione della zona pranzo con bavaglini, tovaglie, bicchieri, posate,…; predisposizione e collocazione nei bagni del materiale d’uso, come asciugamani, prodotti per l’igiene …; sorveglianza, vigilanza e assistenza dei bambini, compresi i bambini disabili, in caso di allontanamento temporaneo e del tutto occasionale dovuto a cause di forza maggiore del personale educativo/insegnante.
Nella scuola d’infanzia e nella sezione primavera oltre alle attività sopra descritte è previsto anche l’accompagnamento al bagno dei bambini.
Guardaroba e lavanderia: sistemazione degli effetti di guardaroba (pannolini, creme,…); cambio delle lenzuola (settimanale e al bisogno); gestione della lavanderia (lavaggio, asciugatura e stiratura dei vari capi di biancheria);
Si raccomanda che nell’effettuazione delle operazioni di pulizia durante l’orario di funzionamento dei servizi le stesse vengano svolte con discrezione e nel rispetto delle routine dei bambini; inoltre che i detersivi, anche durante l’utilizzo, vengano sempre mantenuti fuori dalla portata dei bambini.
ARTICOLO 7
ORARIO E CALENDARIO DEL SERVIZIO
Le prestazioni oggetto del servizio appaltato dovranno essere rese in accordo al “calendario educativo” di cui all’Allegato n.2 al presente capitolato.
Il calendario e l’orario di apertura ufficiali delle varie strutture per il periodo settembre/giugno verrà comunicato all’inizio dell’anno educativo, mentre per il mese di luglio verrà comunicato entro il mese di maggio.
ARTICOLO 8 RICOGNIZIONE DEI LUOGHI
L’appaltatore è tenuto a visitare i locali e gli spazi oggetto dei lavori di pulizia e a:
- prendere visione della quantità e della qualità delle superfici da pulire, nonché della praticabilità dei locali e d’ogni altro elemento necessario, sia per un’esatta valutazione dei costi, oneri e spese generali, sia per tutti i problemi relativi alla sicurezza del lavoro;
- valutare tutte le circostanze di luogo e di fatto che possano influire sullo svolgimento dei lavori stessi e sulla determinazione dell’offerta.
Pertanto l’appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà d’esecuzione di alcuni servizi.
La visita dei locali potrà essere effettuata previo accordo con i Coordinatori dei servizi educativi.
ARTICOLO 9
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
Le prestazioni di pulizia e sanificazione devono essere eseguite, con materiali e macchinari propri dell’appaltatore, garantendo che nel corso della giornata, sulla base delle attività svolte e delle necessità emergenti, siano assicurate le condizioni igieniche e di decoro ottimali all’interno di ogni struttura oggetto del servizio.
Gli interventi da svolgere sono di carattere giornaliero e periodico e comprendono anche le pulizie a fondo all’apertura dell’anno scolastico.
Qualora l’Amministrazione Comunale, nella sua attività di controllo, rilevi un livello insoddisfacente nello stato di pulizia e di decoro della struttura, l’appaltatore è tenuto ad apportare al piano delle pulizie, sulla base delle indicazioni fornite, le modifiche ritenute più idonee ad eliminare le criticità.
ARTICOLO 10
PRODOTTI DI PULIZIA E MACCHINARI
Sono posti a carico dell’appaltatore gli oneri relativi all’acquisto e alla manutenzione di attrezzature e strumenti per la pulizia, nonché l’acquisto di materiali e prodotti occorrenti per l’espletamento del servizio.
Si riportano i principali prodotti e materiali occorrenti che l’appaltatore dovrà fornire:
a) prodotti
- disinfettante detergente per pulizia pavimenti e superfici varie;
- detergente igienizzante per pulizia sanitari;
- sanificante sbiancante per biancheria, wc, superfici varie;
- disincrostante igienizzante anticalcare per superfici dei bagni;
- pulitore specifico per macchie ostinate su superfici dure (inchiostro, pennarello,..);
- prodotto per vetri e specchi;
- prodotto antipolvere ad azione antistatica per pavimenti;
- prodotto antipolvere ad azione antistatica per mobili;
- detersivo per bucato;
b) materiali
- attrezzi (xxxxxx, xxxxxxxx, mop, scope, ...);
- sacchetti per cestini delle aule e per i contenitori della raccolta rifiuti indifferenziata e differenziata dove necessario.
c) tutto quanto altro sia necessario allo scopo (panni, spugne, stracci ecc).
Si precisa che questo elenco è da intendersi puramente indicativo e non esaustivo. Può infatti presentarsi la necessità di utilizzare diversi e/o ulteriori prodotti, secondo la specifica tipologia di materiale presente nei singoli servizi.
I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere rispondenti alle vigenti norme in materia e in particolare conformi alle seguenti caratteristiche:
1. Imballaggio
Gli imballaggi dovranno essere costituiti da materiali riciclabili, ferma restando l’indicazione dell’Amministrazione di contenere, laddove possibile, la quantità degli stessi.
L’imballaggio e l’etichettatura dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento CE n.1272/2008 e ss.mm.ii., nonché al D.Lgs. 65/2003 e al D.Lgs.145/2008 relativi alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi
2. Prodotti del gruppo detersivi, disinfettanti, detergenti
Le componenti chimiche dei detersivi, detergenti e disinfettanti, dovranno essere specificate nell’apposita scheda tecnica e di sicurezza aggiornate alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), compresi modifiche e adeguamenti.
3. Caratteristiche ambientali del prodotto
I prodotti offerti dovranno essere conformi ai “Criteri minimi ambientali” individuati dal “Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” ed adottati con il D.M. 24 maggio 2012.
I prodotti dovranno possedere, altresì, le seguenti caratteristiche:
a) non essere classificati:
- molto tossici (T+);
- tossici (T);
- con le frasi di rischio R42 e/o R43;
- pericolosi per l’ambiente (N) secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
b) non devono contenere i seguenti ingredienti:
- tensioattivi non rapidamente biodegradabili (test OECD 301 A-F). I tensioattivi devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 1336/2008 recante modifica del Regolamento (CE) n. 648/2004;
- quelli classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l’ambiente (simbolo N): altamente tossico per gli organismi acquatici (R50), tossico per gli organismi acquatici (R51), può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico (R53);
- nichel, cromo, cobalto, neomicina, formaldeide, esaclorofene, reoliti, silicati, EDTA, NTA e APEO;
- sbiancanti a base di cloro (composti di cloro attivo);
- composti di muschi azotati e muschi policiclici;
Per una efficace tutela degli operatori, dovranno presentare entro limiti consentiti dalle attuali conoscenze tecnologiche e di produzione, PH neutro (o più vicino al neutro).
Le caratteristiche ambientali di ogni prodotto richiesto, dovranno risultare dalle “schede dei dati di sicurezza” conformi a quanto previsto dal D.M. 24 maggio 2012 e successive modifiche, che dovranno essere allegate all’offerta.
Si presumono conformi alle caratteristiche su indicate:
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel (Regolamento CE n.66/2010) e che rispettano i criteri ecologici stabiliti con la Decisione della Commissione del 23.03.2005 e del 28 giugno 2011 per l’assegnazione del marchio ai “Detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari” e successivi aggiornamenti;
- i prodotti che hanno ottenuto il marchio Nordic Swan che rispettano i criteri stabiliti dal Nordic Ecolabelling per i “Cleaning products”, versione 3.3 (23.03.2006), e successivi aggiornamenti;
- i prodotti con marchio “detergenza pulita AIAB”.
Le macchine, le attrezzature e il materiale di pulizia dovranno essere custodite presso le strutture in luoghi non accessibili ai bambini e conformi a quanto stabilito dal D.Lgs.81/08.
L’appaltatore sarà responsabile della custodia sia dei propri macchinari sia di quelli comunali utilizzati dal proprio personale dipendente, necessari per il servizio oggetto dell’appalto e dei prodotti utilizzati, esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità sia verso terzi che in caso di danneggiamenti o furti del proprio materiale.
ARTICOLO 11 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Tutte le spese necessarie al servizio in oggetto sono a totale carico dell’appaltatore.
Ogni responsabilità civile, penale o amministrativa per danni che dovessero derivare al Amministrazione Comunale o a terzi nell'espletamento del servizio, è a totale carico dell’appaltatore, senza riserve od eccezioni.
L’appaltatore si obbliga a:
- effettuare le prestazioni giornaliere durante l’orario di apertura delle strutture, con personale in numero sufficiente allo svolgimento del servizio, il quale dovrà risultare in possesso dei requisiti curriculari indicati in sede di offerta;
- far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto, irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza, nonché dotare il personale di un visibile segno di riconoscimento (placca, distintivo, o quant’altro) onde evitare che persone non autorizzate accedano ai locali;
- il personale addetto deve costituire, compatibilmente con l’efficienza dell’organizzazione del lavoro e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio, un riferimento il più possibile stabile per gli utenti presenti nelle strutture e comunque nel rispetto del progetto presentato;
- entro trenta (30) giorni dall’aggiudicazione l’appaltatore dovrà trasmettere ai competenti uffici dell’Amministrazione l’elenco del personale operante con esatte generalità e domicilio e con l’indicazione delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun dipendente;
L’appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente entro la prima giornata di assenza e comunque sempre nel rispetto di quanto indicato nel progetto.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità verso terzi, fatto salvo quanto disciplinato dall’art.4 del D.P.R.207/2010 in caso di inadempienza contributiva.
L’appaltatore è tenuto ad individuare e comunicare per iscritto all’Amministrazione il nominativo di un responsabile del servizio avente i seguenti requisiti:
- autonomia operativa adeguata a rendere funzionale il servizio e a risolvere tutti gli eventuali problemi operativi;
- reperibilità dalle ore 7:30 del mattino fino alle ore 17:30;
- esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi analoghi e non inferiori per dimensioni a quelli oggetto dell’appalto, che consenta di sovrintendere a tutte le operazioni connesse all’erogazione del servizio e di esserne garante.
Il responsabile è diretto interlocutore dell'Amministrazione; egli è tenuto a partecipare, se appositamente convocato, a eventuali incontri inerenti al servizio con il Amministrazione Comunale. In caso di sua assenza, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con altro in possesso degli stessi requisiti professionali.
L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà attivare nel territorio del Amministrazione Comunale di Perugia un ufficio ed un’utenza telefonica/fax urbana, dotata anche di segreteria, per tutte le comunicazioni inerenti al servizio.
L’appaltatore si obbliga ad assicurare l’erogazione dei servizi minimi essenziali secondo le modalità e i termini di cui alla normativa vigente, anche facendo rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla
Legge 12 Giugno 1990 n.146 e ss.mm.ii. sull’esercizio del diritto di sciopero e coerentemente con quanto specificato nella propria offerta.
ARTICOLO 12 PERSONALE
L’appaltatore, qualora applichi il CCNL delle “Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo”, è tenuto altresì all’applicazione dell’art.37 in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impegnato nei servizi. Nel caso in cui l’appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle “Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l’appaltatore subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo - compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative - il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL.
ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
È fatto obbligo all’appaltatore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. ed al complesso delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto che nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto vi siano dei rischi interferenti con le attività svolte, nei medesimi immobili, dal proprio personale e pertanto ha proceduto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e alla stima dei relativi costi per la sicurezza. Il DUVRI viene allegato al bando di gara ai fini della formulazione dell’offerta; in particolare i costi della sicurezza non risultano soggetti a ribasso.
Le procedure di lavoro e di gestione della sicurezza dell’appaltatore dovranno uniformarsi ai contenuti del DUVRI. Qualora il gestore ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, nella comunicazione dei rischi specifici inerenti alla propria attività, prima dell’avvio dell’appalto, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, senza tuttavia che questo possa comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza stimati dall’Amministrazione.
Il DUVRI è altresì da considerarsi allegato obbligatorio del contratto di appalto o d’opera.
ARTICOLO 14 DANNI A PERSONE O COSE
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati al Amministrazione Comunale di Perugia, ai terzi ed ai fruitori del servizio in dipendenza di dolo o colpa nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato.
L’appaltatore assumerà altresì la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio e delle attività connesse esonerando, dunque, il Amministrazione Comunale di Perugia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 15 COPERTURE ASSICURATIVE
L’appaltatore, per i fini di cui al precedente art. 14, è obbligato a stipulare ed a consegnare al responsabile del procedimento polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con decorrenza dalla data di inizio del presente appalto e con durata sino al termine dello stesso, per un massimale non inferiore a un milione di euro (€.1.000.000,00) per sinistro, o, in alternativa, potrà produrre polizza assicurativa R.C.T. generale di cui è gia in possesso, previa visione ed accettazione delle condizioni e delle relative coperture dei rischi da parte del Amministrazione Comunale di Perugia.
ARTICOLO 16 ATTIVITÀ DI CONTROLLO
L’Amministrazione effettuerà controlli volti a verificare la rispondenza delle attività svolte rispetto a quanto previsto dal capitolato.
Quando durante tali controlli emergano difetti o imperfezioni, insufficienze o deficienze che incidano sulla qualità del servizio (sia in termini di tempi e modalità di esecuzione, che di qualità o quantità di prodotti e attrezzature utilizzati), ma anche in seguito a reclami o rilievi pervenuti da personale educativo o da genitori (per esempio sul comportamento degli operatori), l’ufficio competente, con lettera raccomandata, procede alla formale contestazione dei fatti rilevati invitando l'appaltatore a formulare eventualmente le proprie giustificazioni e contro deduzioni ovvero a sanare l’inadempienza riscontrata, entro il termine assegnato secondo il caso.
L’Amministrazione Comunale può intimare inoltre, a seguito di specifica e motivata segnalazione delle coordinatrici dei servizi, l'immediata sostituzione del personale che non osservi un adeguato contegno o sia abitualmente trascurato nell'abbigliamento o usi un linguaggio scorretto e riprovevole ovvero non offra sufficienti garanzie di riservatezza, adeguatezza e professionalità nello svolgimento delle proprie mansioni, o che, comunque, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso.
ARTICOLO 17 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 311 del D.P.R.207/2010.
L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest’ultimo. In caso di aumento o riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà un aumento o una diminuzione proporzionale a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 311, comma 6, del D.P.R.207/2010, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale ritenute idonee dall’Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. 207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto, prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’appaltatore senza l’autorizzazione scritta del direttore dell’esecuzione preventivamente approvata dal Amministrazione Comunale.
Non costituiscono varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo, gli interventi in aumento o in diminuzione disposti dal direttore dell’esecuzione per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al 5% e trovino copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
L’Ente, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto, potrà inoltre richiedere all’aggiudicatario servizi complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs.163/2006 ss.mm.ii.
ARTICOLO 18 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo sarà erogato mensilmente dall’Amministrazione Comunale dietro emissione di regolari fatture, una relativa ai servizi per la prima infanzia e una relativa alle scuole dell’infanzia.
Le fatture dovranno essere indirizzate al Comune di Perugia, U.O. Servizi Educativi e Edilizia Scolastica, xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx e dovranno riportare:
- l’oggetto dell’appalto;
- il codice CIG 5246427086;
- il numero di conto corrente postale o bancario dedicato per l'effettuazione del pagamento;
- i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa, comunicati dall'Amministrazione;
Non si darà corso al pagamento di fatture che non siano corredate della documentazione richiesta.
Il corrispettivo contrattuale sarà decurtato della ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
D.P.R. 207/2010, che sarà svincolata dall'Ente al termine del contratto, a seguito della verifica di conformità del servizio.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento all’Archivio comunale. L’Amministrazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta regolarizzazione dello stesso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione.
ARTICOLO 19 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a questa stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
È fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità del contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.
ARTICOLO 20
SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È vietato il subappalto.
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs.163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs.163/2006.
ARTICOLO 21 INADEMPIENZE E PENALITÀ
Nel caso in cui, per cause imputabili all'appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato e dal progetto tecnico presentato in sede di offerta, si applica una penale pari all’1‰ dell’ammontare stimato contrattuale, per ogni giorno di ritardo o di non conformità, previa comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R. relativa alle inadempienze constatate, con cui si assegnerà un congruo termine per controdedurre, comunque non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione.
Qualora le suddette controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini assegnati, verrà applicata la penale sopra indicata.
L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell’appaltatore, ai sensi del successivo art. 22.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’appaltatore.
ARTICOLO 22 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, a tutto rischio e danno della appaltatore, e ritenere definitivamente la cauzione con riserva del risarcimento dei danni cagionati, qualora il servizio non venga effettuato secondo quanto pattuito e l’appaltatore, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione della stessa, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax), a sanare le inadempienze contrattuali.
Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all’aggiudicatario.
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’appaltatore non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite
ARTICOLO 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
a) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
b) intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione dell’appaltatore, se Cooperativa, nel registro regionale delle cooperative sociali;
c) mancata applicazione del C.C.N.L. di riferimento e inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori;
d) frode dell’appaltatore atto a compromettere il risultato del servizio;
e) quando si verifichino per più di tre volte nell’arco di un mese le circostanze che danno luogo all’applicazione di penale;
f) gravi e continue violazioni da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali, non regolate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione Comunale di Perugia;
g) in caso di cessione totale o parziale del contratto;
h) in caso di subappalto
i) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio.
j) arbitrario abbandono del servizio anche relativo ad una sola struttura e per un solo giorno;
k) qualora l'appaltatore o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
l) nel caso di soppressione del servizio;
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. Nelle predette circostanze l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso.
Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione all’aggiudicatario.
ARTICOLO 24 ESECUZIONE IN DANNO
Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione del servizio per qualsiasi motivo non reso dall’appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’intero costo sopportato e degli eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 25
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
L’appaltatore deve presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine fissato dall’ Amministrazione Comunale. In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto entro quindici (15) giorni dall’apposito invito, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare al medesimo, previa messa in mora, l’affidamento dell’appalto e procedere all’escussione della cauzione provvisoria.
Nei casi di motivata urgenza la S.A. può dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipula, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
L’appaltatore è responsabile per i danni derivati all’Amministrazione Comunale a seguito della mancata stipulazione del contratto per propria colpa, così come per i maggiori oneri da sostenere a causa delle diverse condizioni di affidamento ad altro soggetto.
Sono a carico dell’appaltatore:
a) le spese contrattuali;
b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
c) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.
ARTICOLO 26 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente, in deroga ad ogni altro Foro, quello di Perugia. Si esclude il ricorso al collegio arbitrale.
ARTICOLO 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 l’appaltatore verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all’espletamento del servizio.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ARTICOLO 28 DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti del contratto, l’appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara. L’appaltatore garantisce che le comunicazioni e quant'altro, fatte pervenire dal Amministrazione Comunale alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate.
In caso di mancato ritiro delle raccomandate A/R, esse si intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2 (due) giorni dalla data di avviso di giacenza Poste.
ARTICOLO 29 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale integrato dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, si fa riferimento al D.Lgs. n.163/2006, al D.P.R. n.207/2010, al Regolamento Comunale dei Contratti, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.