ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Acquisti e Appalti
CENTRALE ACQUISTI
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, volta all’affidamento dei «Servizi di assicurazione Globale Fabbricati, di RCT RCO – Attività istituzionale e di assicurazione “All Risk opere d’arte” e “All Risk elettronica”» |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE) 5
ART. 3 (OGGETTO DELL’APPALTO) 6
ART. 4 (IMPORTI A BASE DI GARA) 7
ART. 5 (DURATA DEL CONTRATTO) 10
ART. 6 (OPERATORI ECONOMICI) 10
ART. 7 (CRITERI DI SELEZIONE) 14
ART. 8 (DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO) 17
ART. 9 (GARANZIE A CORREDO DELLE OFFERTE E IN TEMA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 17
ART. 10 (CONTRIBUZIONE ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS)
ART. 11 (AVVALIMENTO DEI REQUISITI) 22
ART. 12 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE) 24
ART. 13 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, IMPRESE IN COASSICURAZIONE E CONSORZI) 34
ART. 14 (MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE) 36
ART. 15 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA) 46
ART. 17 (STIPULAZIONE DEL CONTRATTO) 51
ART. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO) 52
ART. 19 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI) 54
ART. 20 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA) 55
ART. 21 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA SULLA PRIVACY) 56
ART. 22 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI) 57
ART. 23 (ULTERIORI PRESCRIZIONI) 57
ART. 24 (DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA) 58
Art. 1 (Definizioni)
1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata, i principali requisiti che l’Appalto (come di seguito definito) dovrà possedere, nonché gli elementi che verranno negozialmente inseriti nel contratto da stipularsi per ogni lotto con l’Affidatario (come di seguito definito).
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
▪ «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il Contratto in relazione al servizio in oggetto per ogni singolo lotto, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica;
▪ «Appalto» o «Servizio»: complessivamente intesa la prestazione di «Servizi di assicurazione Globale Fabbricati, di RCT RCO – Attività istituzionale e di assicurazione “All Risk opere d’arte” e “All Risk elettronica”», oggetto di procedura;
▪ «Authority Virtual Company Passport» o «AVCpass»: il sistema istituito presso l’A.N.A.C., il quale, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/16, consente:
- alla Stazione Appaltante (come di seguito definita) l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
- agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Bando di Gara»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante (come di seguito definita) ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 50/16, e pubblicato ai sensi degli artt. 72 e 73, del Codice, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;
▪ Capitolato di polizza»: i documenti, allegati sub 2a, sub 2b, sub 2c e sub 2d al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Nuovo Codice dei Contratti pubblici»;
▪ «Contratto»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
▪ «Data di avvio dell’esecuzione del Servizio»: la data che sarà indicata dall’Istituto al momento della stipula del Contratto e a decorrere dalla quale il Contratto produrrà i suoi effetti;
▪ «DCAA»: la Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell’INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipulerà il Contratto;
▪ «DGUE»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, che sarà accettato dalla Stazione Appaltante in alternativa alla dichiarazione sostitutiva del Concorrente. Il DGUE consiste in un’autodichiarazione aggiornata, contenente le informazioni di cui all’art. 85 del Codice e al form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegata sub 3 al presente Disciplinare;
▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
▪ «Disciplinare di Gara»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, i Capitolati di polizza, lo Schema di Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
▪ «Lotto Prestazionale»: l’unità minima di procedura in cui è suddiviso l’affidamento in oggetto, definita su base qualitativa;
▪ «Offerente», «Concorrente», «Operatore Economico» o «Operatore»: l’Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l’Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell’Appalto;
▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (da qui in poi «Offerta Tecnica») ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ «PassOE»: il documento attestante l’effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al
d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
▪ «Premio»: il corrispettivo contrattuale stabilito in favore dell’Aggiudicatario di ciascun Xxxxx, corrisposto secondo le modalità previste dai Capitolati di Polizza e dallo Schema di Contratto, a fronte della copertura rilasciata;
▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura individuata per ciascun Lotto e dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
▪ «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’Operatore Economico individuato mediante la presente procedura.
Art. 2 (Stazione Appaltante) Denominazione Ufficiale: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Sede: xxx Xxxx xx Xxxxxx 00, 00000 - Xxxx (XXX)
Telefono: +39-06/00.00.00.00
Fax: +39-06/00.00.00.00
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx
Profilo di Committente: xxx.xxxx.xx – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di gara – In corso Responsabile Unico del Procedimento: Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Direzione Centrale Acquisti e Appalti, via Xxxx il Grande 21 (piano 11°), 00144 – Roma Tel. +39-06/59.05. 8606/38.40
Fax. 39-06/00000000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Determina a Contrarre: RS30/255/2017 DEL 26 GIUGNO 2017
Codice Identificativo Gara (C.I.G.):
Lotto 1 - 7118979F4D
Lotto 2 - 7118984371
Lotto 3 - 7118989790
Lotto 4 - 7118996D55
Codice AUSA: 0000247876
Art. 3 (Oggetto dell’Appalto)
1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento dei «Servizi di assicurazione Globale Fabbricati, di RCT RCO – Attività istituzionale e di assicurazione “All Risk opere d’arte” e “All Risk elettronica”», come di seguito descritti per singolo Lotto.
2. In particolare, la gara è suddivisa nei seguenti Lotti prestazionali:
Lotto 1: “Globale Fabbricati”
Lotto 2: “RCT RCO – Attività Istituzionale”
Lotto 3: “All Risks Opere d’Arte”
Lotto 4: “All Risks Elettronica”
3. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nei Capitolati di polizza e nello Schema di contratto, allegati al presente Disciplinare.
4. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, del Codice.
5. È ammessa la partecipazione da parte del medesimo operatore economico a tutti i suddetti Lotti.
6. Per ogni Lotto la Stazione Appaltante stipulerà con l’Aggiudicatario un Contratto con cui verrà regolamentato l’affidamento del Servizio oggetto dell’Appalto.
7. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
8. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
9. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente, all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente Disciplinare.
Art. 4 (Importi a base di gara)
1. Il valore complessivo del Contratto a base di gara, al netto dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 5, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 11.820.000,00 (Euro undicimilioniottocentoventimila/00), comprensivo di ogni onere, imposta e accessori, dato dalla somma dei valori a base di gara relativi ai singoli Lotti, come di seguito rappresentati:
▪ Lotto 1 - “Globale Fabbricati”: € 10.200.000,00 (Euro diecimilioniduecentomila/00) quale premio lordo per la durata contrattuale, comprensivo di ogni onere, imposta e accessori, determinato moltiplicando il premio annuale lordo a base di gara riportato nella tabella seguente (P) per il periodo di durata contrattuale (48 mesi):
Premio annuale lordo a base di gara (P) | Periodo di durata contrattuale (Q) | Premio lordo per la durata contrattuale (P X Q) |
€ 2.550.000,00 | 48 mesi (4 anni) | € 10.200.000,00 |
▪ Lotto 2 - “RCT RCO – Attività Istituzionale”: € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) quale premio lordo per la durata contrattuale, comprensivo di ogni onere, imposta e accessori, determinato moltiplicando il premio annuale lordo a base di gara riportato nella tabella seguente (P) per il periodo di durata contrattuale (48 mesi):
Premio annuale lordo a base di gara (P) | Periodo di durata contrattuale (Q) | Premio lordo per la durata contrattuale (P X Q) |
€ 200.000,00 | 48 mesi (4 anni) | € 800.000,00 |
▪ Lotto 3 - “All Risk opere d’Arte”: € 100.000,00 (Euro centomila/00) quale premio lordo per la durata contrattuale, comprensivo di ogni onere, imposta e accessori, determinato moltiplicando il premio annuale lordo a base di gara riportato nella tabella seguente (P) per il periodo di durata contrattuale (48 mesi):
Premio annuale lordo a base di gara (P) | Periodo di durata contrattuale (Q) | Premio lordo per la durata contrattuale (P X Q) |
€ 25.000,00 | 48 mesi (4 anni) | € 100.000,00 |
▪ Lotto 4 - “All Risk elettronica”: € 720.000,00 (settecentoventimila/00) quale premio lordo per la durata contrattuale, comprensivo di ogni onere, imposte e accessori, determinato moltiplicando il premio annuale lordo a base di gara riportato nella tabella seguente (P) per il periodo di durata contrattuale (48 mesi):
Premio annuale lordo a base di gara (P) | Periodo di durata contrattuale (Q) | Premio lordo per la durata contrattuale (P X Q) |
€ 180.000,00 | 48 mesi (4 anni) | € 720.000,00 |
2. Il valore a base di gara relativo a ciascun Lotto è stato determinato sulla base dei criteri dettagliatamente descritti nei rispettivi Capitolati di Polizza.
3. L’importo complessivo del Contratto di cui al precedente comma 1, da intendersi onnicomprensivo, è stato stimato in via presuntiva, sulla base di rilevazioni di mercato in ordine ai premi praticati per tipologie di rischio, rapportati al valore oggetto di assicurazione
e alle statistiche di verificazione dei sinistri, e previsti anche gli andamenti e le variazioni dei rischi medesimi lungo il periodo di durata delle coperture assicurative.
4. I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base del Servizio dettagliatamente descritto nei Capitolati di Xxxxxxx e nello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, indicando il premio annuale lordo offerto (P), e il premio quadriennale lordo offerto (P x Q), come previsto al successivo art. 12 del presente Disciplinare.
5. Il Servizio, complessivamente inteso, verrà remunerato mediante il pagamento del premio di assicurazione nella misura stabilita nella Polizza assicurativa e in conformità a quanto ivi previsto.
6. Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al premio complessivo e ai singoli premi annuali posti a base di gara, previsti per ciascun Lotto.
7. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’Appalto, comprensivo dell’opzione di proroga di cui al successivo art. 5, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 14.775.000,00 (Euro quattordicimilionisettecentosettantacinquemila/00), così suddiviso:
▪ Lotto 1: € 12.750.000,00 (Euro dodicimilionisettecentocinquantamila/00)
comprensivo di ogni onere, imposta e accessori;
▪ Lotto 2: € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) comprensivo di ogni onere, imposta e accessori;
▪ Lotto 3: € 125.000,00 (Euro centoventicinquemila/00) comprensivo di ogni onere, imposta e accessori;
▪ Lotto 4: € 900.000,00 (Euro novecentomila/00) comprensivo di ogni onere, imposta e accessori;
8. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di servizi che non devono essere eseguiti presso i locali dell’Istituto.
9. E’ comunque onere dell’Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività
10. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, i costi della manodopera relativi all’Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00).
00.Xx sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario di ciascun Lotto in proporzione all’importo a base d’asta del relativo Lotto nella misura massima complessiva e indicativa di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto all'Istituto entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. Qualora non si proceda all’aggiudicazione di uno o più Lotti, le spese graveranno proporzionalmente sugli Aggiudicatari dei restanti Lotti.
Art. 5 (Durata del Contratto)
1. Il Servizio avrà la seguente durata di 48 (quarantotto) mesi naturali e consecutivi:
▪ Lotto 1: 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla Data di avvio dell’esecuzione del Servizio che sarà indicata dall’Istituto al momento della stipula del Contratto;
▪ Lotto 2: 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla Data di avvio dell’esecuzione del Servizio che sarà indicata dall’Istituto al momento della stipula del Contratto;
▪ Lotto 3: 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla Data di avvio dell’esecuzione del Servizio che sarà indicata dall’Istituto al momento della stipula del Contratto;
▪ Lotto 4: 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla Data di avvio dell’esecuzione del Servizio che sarà indicata dall’Istituto al momento della stipula del Contratto;
2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
3. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
4. Durante il periodo contrattuale l’Affidatario di ciascun Xxxxx dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato di polizza.
5. La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
Art. 6 (Operatori Economici)
1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice.
2. E’ ammessa la partecipazione anche nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911, del codice civile, nei termini previsti dal presente Disciplinare ferma restando la copertura del cento per cento del rischio e ferma restando, in deroga al disposto di cui all’art. 1911 del codice civile, la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante delle imprese
partecipanti all’accordo di coassicurazione. Resta inteso che la partecipazione delle imprese in coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di Offerta.
3. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
4. Non sono ammessi a partecipare ai singoli Lotti gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l’Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
5. Si precisa che:
• relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx;
• se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui all’art. 80, commi 4 e 5 del Codice, ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
• l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
• relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, l’esclusione non opera quando l’Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
• le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
• in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice.
• non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
6. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall’art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
7. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
8. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare a ciascun Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o riparto di assicurazione o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato al Lotto medesimo in raggruppamento o in coassicurazione o in consorzio ordinario di Operatori Economici. L’Operatore potrà in ogni caso concorrere in forma plurisoggettiva anche differenziata da Lotto a Lotto
9. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.
10. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o le coassicurazioni o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
11. Salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 20, del Codice, in materia di subappalto, è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
12. È consentito, per le ragioni indicate all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
13. I Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate consorziate.
14. E’ ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
15. Nel caso in cui il Contratto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c. essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 7 (Criteri di selezione)
1. Ai fini dell’affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83 del Codice:
a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria;
c) adeguate capacità tecniche e professionali.
2. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 1, lettera a), i Concorrenti:
▪ se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge
n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice;
▪ dovranno possedere specifica autorizzazione alla prestazione di servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti, riferita ai rischi oggetto di affidamento, o analoga autorizzazione valevole a livello UE che abiliti il concorrente all’esercizio dei servizi assicurativi oggetto di gara in Italia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.
3. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 1, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere:
I. una raccolta premi complessiva medio annua riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo annuale posto a base di gara relativo al Lotto per cui si partecipa (importo di cui
all’art. 4, comma 1 diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto dell’opzione di proroga);
II. una raccolta premi specifica medio annua relativa a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo annuale posto a base di gara relativo al Lotto per cui si partecipa (importo di cui all’art. 4, comma 1 diviso per le annualità di durata contrattuale, al netto dell’opzione di proroga).
Con riferimento ai requisiti di cui ai precedenti punti I e II si precisa che la richiesta di una raccolta premi complessiva e di una raccolta premi specifica relativa a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento è funzionale a garantire la selezione di operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del Contratto oggetto di affidamento.
In caso di partecipazione a più Lotti:
▪ i requisiti di cui ai precedenti punti I e II devono essere calcolati sulla base della somma degli importi posti a base di gara relativi per i Lotti per cui si partecipa. Qualora il Concorrente che abbia richiesto di concorrere a due o più lotti dichiari di possedere i suddetti requisiti in misura inferiore a quanto richiesto per la partecipazione ai predetti Xxxxx, lo stesso verrà escluso dalla partecipazione al Lotto per il quale non possiede il requisito economico richiesto e conseguentemente sarà ammesso a partecipare unicamente al Lotto per il quale possiede il suddetto requisito. A tal fine l’Operatore sarà ammesso a partecipare al Lotto per il quale possiede il requisito secondo un ordine di rilevanza economica decrescente.
In caso di coassicurazioni, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all’art. 1911 c.c., e all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice:
• i requisiti di cui ai precedenti punti I e II dovranno essere posseduti dal raggruppamento, dalle imprese coassicurate o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l’Operatore mandatario/l’impresa delegataria dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento, l’accordo di coassicurazione o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti;
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice.
4. Ai fini della sussistenza dei criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), i Concorrenti dovranno:
I. presentare un elenco relativo ai principali servizi assicurativi effettuati negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari pubblici o privati;
II. aver gestito almeno cinque servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto di affidamento nell’ambito del Lotto/i per cui si partecipa, negli ultimi tre anni rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, a favore di Enti pubblici o privati.
In caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazioni e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all’art. 1911 c.c., all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice:
• il requisito di cui al precedente punto I dovrà essere posseduto da ciascun Operatore componente il raggruppamento, l’accordo di coassicurazione o il consorzio ordinario;
• il requisito di cui al precedente punto II dovrà essere posseduto dal raggruppamento, dalle imprese coassicurate o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che l’Operatore mandatario/impresa delegataria dovrà possedere i predetti requisiti in misura maggioritaria. Resta inteso che ciascun Operatore componente il raggruppamento, l’accordo di coassicurazione o il consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva o nel DGUE relativamente ai suddetti requisiti.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice.
I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f), del Codice al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del Contratto.
5. In sede di procedura, i requisiti di cui sopra dovranno essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE.
6. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 15.
7. L’Operatore Economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Stazione Appaltante.
8. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all’art. 11 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”.
Art. 8 (Disciplina del soccorso istruttorio)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica ed Economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
4. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 9 (Xxxxxxxx a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione del Contratto)
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, per singolo Lotto di partecipazione, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% del valore posto a base di gara per ciascun Lotto per cui si concorre, salvo quanto previsto ai successivi commi 10 e 11 del presente articolo. I valori a base di gara di ciascun Lotto sono quelli indicati all’art. 4, comma 1, del presente Disciplinare.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita:
a) in contanti, nel rispetto del limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 231/2007 con bonifico, con assegno circolare, con versamento su uno dei conti correnti intestati all’INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all’allegato sub 7 al presente Disciplinare;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Nel caso di prestazione a mezzo di polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto al Concorrente.
7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
a) avere quale beneficiaria l’INPS;
b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto e al Lotto di partecipazione;
c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
g) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;
i) recare la sottoscrizione del garante.
8. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, qualora l’Offerente risultasse Aggiudicatario. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nel caso di prestazione a mezzo di polizza assicurativa, l’impegno dovrà essere rilasciato in ogni caso da operatore terzo rispetto al Concorrente.
9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di una coassicurazione o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o della coassicurazione o del consorzio medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto:
• del 50% agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
• del 50%, non cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
• del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
oppure
del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
• del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
• del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, oppure
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
11. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:
• del rating di legalità e del rating di impresa;
• dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
• di certificazione social accountability 8000;
• di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
• di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
12 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
13 Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 10 e 11, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 12, comma 13, lett. e).
14 In caso di raggruppamento o coassicurazione o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o le imprese in coassicurazione o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
15 Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9, del Codice. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia
provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 93 del Codice.
16 Sarà obbligo dell’Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara. In caso di prestazione a mezzo di polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto all’Appaltatore.
Art. 10 (Contribuzione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)
1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’X.X.XX. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del
23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016,, nella misura di
Lotto 1 - “Globale Fabbricati”: € 200,00 (Euro duecento/00);
Lotto 2 - “RCT RCO – Attività Istituzionale”: € 80,00 (Euro ottanta/00). Lotto 3 - “All Risk opere d’arte”: esente
Lotto 4 - “All Risk elettronica”: € 70 (euro settanta/00)
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Offerente.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”:
▪ versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”;
▪ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta;
▪ per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale AntiCorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
b) il CIG che identifica il Lotto come indicato all’art. 2 del presente Disciplinare di gara. Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all’Offerta.
4. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. La Stazione Appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
6. Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, costituiti e costituendi, o coassicurazioni, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice e dalla Deliberazione dell’X.X.XX. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione
n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione Appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’X.X.XX., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale X.X.XX. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.
Art. 11 (Avvalimento dei requisiti)
1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 7, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) potranno essere rese mediante l’utilizzo del form di cui all’allegato sub 4 del presente Disciplinare. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 2, punto a), ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà apposito DGUE dell’impresa ausiliaria (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV). In caso di libera compilazione a cura dell’impresa ausiliaria e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 4 al presente Disciplinare di Gara.
4. Nell’ambito della dichiarazione sostitutiva resa dal Concorrente ai sensi del successivo art. 12 e/o nell’ambito del DGUE del Concorrente dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89.
5. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l’Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il Concorrente ed escute la garanzia.
6. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascun Lotto non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il Concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell'appalto posto a base di gara.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
10. La Stazione Appaltante eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, con le modalità previste dall’art. 89 del Codice e dall’art. 14 dello Schema di Contratto.
Art. 12 (Modalità di presentazione delle Offerte)
1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di
180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, l’Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. Saranno considerate inammissibili le offerte
a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l’importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e documentato per ciascun Lotto prima dell’avvio della procedura di appalto.
4. Saranno considerate irregolari le offerte
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto al termine di cui al successivo comma 6;
c) che l’Istituto ha giudicato anormalmente basse.
Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
5. L’Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura:
«NON APRIRE – «Servizi di assicurazione Globale Fabbricati, di RCT RCO – Attività istituzionale e di assicurazione “All Risk opere d’arte” e “All Risk elettronica”» - Lotto […]/Lotti […]”» oltre alla denominazione dell’Offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail.
6. Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 22 settembre 2017, al seguente indirizzo:
INPS – CENTRALE ACQUISTI - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
Area Centro Servizi – Settore Movimento Corrispondenza – Piano Ammezzato, Stanza A12 Via Xxxx il Grande 21 – 00144 – Roma (EUR)
7. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
8. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
9. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione Appaltante.
10. Sarà ammessa l’integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
11. Il Plico di Xxxxxxx dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell’Offerente e le seguenti diciture:
i. Busta A – Documentazione Amministrativa
ii. Busta B – Offerta Tecnica
iii. Busta C - Offerta Economica
12. In caso di partecipazione a due o più Lotti, il Plico di Xxxxxxx dovrà contenere al proprio interno le seguenti Buste:
i. un’unica Busta “A” recante – “Busta A - Documentazione Amministrativa – e l’indicazione dei Lotti per i quali si intende partecipare” (tale Busta dovrà essere collocata nel primo Lotto per cui si intende partecipare);
ii. tante Buste “B”, quanti sono i Lotti per cui si presenta offerta recante ognuna “Busta B – Offerta Tecnica – e l’indicazione del Lotto di riferimento”;
iii. tante Buste “C”, quanti sono i Lotti per cui si presenta offerta recante ognuna “Busta C – Offerta Economica – e l’indicazione del Lotto di riferimento”.
13. La Busta “A” (Documentazione Amministrativa) dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
a) una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d. P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, inter alia, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di quelli ulteriori previsti dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’art. 89 del Codice, indichi l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all’allegato sub 3, al presente Disciplinare.
Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
• per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
• per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
• per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
• per gli altri tipi di società o consorzio:
▪ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016 e sulla base di quanto previsto dal X.Xxx. 19 aprile 2017, n. 56, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali);
o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
▪ soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (i.e., institori e procuratori ad negotia), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
▪ direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma
1 dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del d . P . R . 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.
In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.
La Stazione Appaltante richiederà ai Concorrenti i nominativi dei soggetti di cui ai quattro periodi che precedono ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal caso, i Concorrenti dovranno procedere all’immediata comunicazione dei suddetti nominativi.
Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell’art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 5, del presente Disciplinare di Gara.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporsi preferibilmente secondo il modello dell’allegato sub 3, i riferimenti all’autorizzazione del giudice delegato.
La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:
• le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
• le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;
• l’indicazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
• apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l’Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.
La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.
In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7
del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito xxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx/XX/XXX/?xxxxXXXXX:00000X0000), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016.
Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE potrà essere inserito nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”, in formato cartaceo.
I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.
In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara.
La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, o coassicurazioni la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato, coassicurato o consorziato.
b) nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 11 del presente Disciplinare;
c) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
i. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Offerente, per ciascun Lotto:
• indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’art. 105, comma 4 , lett. c) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
• indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice.
Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva
del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare;
• dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.
• dichiari che il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.
Detta dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare;
ii. le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d. P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dai subappaltatori indicati nella terna, relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all’allegato sub 5, al presente Disciplinare.
In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III). In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 5 al presente Disciplinare di Gara.
Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
iii. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori, in corso di validità.
d) prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Offerente all’X.X.XX., di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura, per ciascun Lotto;
e) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare:
i. il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice, per ciascun Lotto;
ii. l’impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto di cui all’art. 103 del Codice nei casi di cui all’art. 9 comma 8 (in caso di partecipazione del medesimo
Operatore a più Lotti, dovrà essere presentato un impegno per ogni Lotto). In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa. Nel caso di prestazione a mezzo di polizza assicurativa, l’impegno dovrà essere rilasciato in ogni caso da operatore terzo rispetto al Concorrente;
iii. solo qualora l’Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 9, commi 10 e 11, almeno uno dei seguenti documenti:
• copie conformi all’originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10 e 11, del presente Disciplinare;
• dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10 e 11, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
• idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10 e 11, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara;
f) il documento attestante l’attribuzione del “PassOE”, quale rilasciato dall’X.X.XX. ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all’art. 10 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
g) copia del Bando, del presente Disciplinare, dei Capitolati di Polizza, dello Schema di Contratto, delle eventuali Informazioni complementari pubblicate sul sito dell’Istituto, debitamente sottoscritti, da parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis.
I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
14. La “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere per ciascun Lotto:
• una scheda tecnica recante le migliorie proposte rispetto ai criteri previsti, per ciascun Lotto, al successivo art. 14, predisposta preferibilmente utilizzando gli Schemi di Offerta tecnica allegati al presente Disciplinare, per singolo Lotto (allegato sub 6a - Schema di Offerta Tecnica Lotto 1; allegato sub 6b – Schema di Offerta Tecnica Lotto 2; allegato sub 6c – Schema di Offerta Tecnica Lotto 3; allegato sub 6d – Schema di Offerta Tecnica Lotto 4). In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore economico, l’Offerta tecnica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti form.
• copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Nell’ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.
Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B” dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta B” a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella medesima “Busta B” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
Nel caso in cui la documentazione contenuta nella “Busta B” sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo.
La Documentazione Tecnica contenuta nella Busta “B”, non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
15. La “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere per singolo Lotto:
▪ l’indicazione dell’Offerta Economica, redatta in bollo preferibilmente sulla base degli schemi di Offerta Economica allegati al presente Disciplinare, per singolo Lotto (allegato sub 7a - Schema di Offerta Economica Lotto 1; allegato sub 7b –Schema di Offerta Economica Lotto 2; allegato sub 7c –Schema di Offerta Economica Lotto 3; allegato sub 7d –Schema di Offerta Economica Lotto 4). In caso di libera compilazione a cura
dell’Operatore economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti form;
▪ copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Nell’ambito dell’Offerta Economica per singolo Lotto dovrà essere indicato:
- il premio annuale offerto, comprensivo di ogni onere, imposta e accessori, espresso sia in cifre che in lettere, con un numero di cifre decimali non superiore a due (P);
- il premio quadriennale offerto, comprensivo di ogni onere, imposta e accessori, espresso sia in cifre che in lettere, con un numero di cifre decimali non superiore a due, ottenuto moltiplicando il premio annuale lordo offerto per il periodo di durata contrattuale (P x Q);
- costi aziendali concernenti l’adempimento dell’operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell’appalto;
- costi dell’operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
I valori offerti, comprensivi di ogni onere, imposta e accessori, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.
In caso di discordanza tra i premi annuali lordi offerti e i premi quadriennali lordi offerti, i premi annuali prevarranno sui premi complessivi e, di conseguenza, si provvederà a rideterminare gli esatti premi complessivi, fermi restando i premi annuali offerti.
In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto al premio complessivo e al premio annuale posti a base di gara, per singolo Lotto.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o
dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A” o della “Busta B”, dovrà essere prodotta nella “Busta C” anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
Art. 13 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici, imprese in coassicurazione e consorzi)
1. “Busta A – Documentazione Amministrativa”:
2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o un consorzio non ancora costituiti, come definiti 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
▪ la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 13 dell’art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o del consorzio;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato sub 3 al presente Disciplinare;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, fermo restando che la mandataria dovrà in ogni caso eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato sub 3 al presente Disciplinare.
3. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
▪ in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere
apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell’art.
48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all’allegato sub 3 del presente Disciplinare.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di coassicurazione.
4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
▪ il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
▪ la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 13° dell’art. 12 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 12, comma 13, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
6. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
7. “Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C - Offerta Economica”:
▪ in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
▪ in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad
impegnare la medesima mandataria;
▪ in caso di coassicurazioni, dai legali rappresentanti/procuratori speciali di tutte le imprese coassicuratrici.
▪ in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.
Art. 14 (Modalità di valutazione delle Offerte)
1. L’Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
2. La graduatoria di valutazione per tutti i lotti verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Criterio | Punteggio massimo |
Punteggio Tecnico (PT) | 70 |
Punteggio Economico (PE) | 30 |
Totale (Ptotale) | 100 |
3. In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) e il “Punteggio Economico” (PE):
Ptotale= PT + PE
4. Vengono di seguito indicate le modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli criteri relativi al merito tecnico:
Criteri di valutazione di merito tecnico - Lotto 1
CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
A | Eventi atmosferici (Rif. Art.4 Allegato 2a Capitolato di polizza Lotto 1) | 20 |
A.1 | Limiti di scoperto per ciascun sinistro (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 10 |
A.2 | Limiti di risarcimento per ubicazione (in percentuale) (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare della percentuale offerta) | 10 |
B | Inondazioni, alluvioni e allagamenti (Rif. Art. 5 Allegato 2a Capitolato di polizza Lotto 1) | 20 |
B.1 | Limiti di scoperto per ubicazione (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 10 |
B.2 | Limiti di risarcimento per sinistro e per ubicazione per anno (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
X | Xxxxxxxxx (Rif. Art.10 Allegato 2a Capitolato di polizza Lotto 1) | 20 |
C.1 | Limite massimo di indennizzo per sinistro e per ubicazione per anno (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
C.2 | Limite massimo di indennizzo per sinistro e per ubicazione per anno, per le provincie indicate (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
D | Assicurazione dei danni materiali da terrorismo (Rif. Art.39.7 e 39.8 Allegato 2a Capitolato di polizza Lotto 1) | 10 |
D.1 | Limite massimo di indennizzo per sinistro e per ubicazione per anno (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 5 |
D.2 | Limite minimo di franchigia (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 5 |
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO | 70 |
5. Con riferimento ai sub-criteri A.1, B.1 e D.2 il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
Pij = Pmaxj * (Imin/Iij)
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Iij = importo offerto dal Concorrente i-esimo rispetto al sub-criterio J-esimo
Imin = importo minimo offerto
Pmaxj = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (10 punti per A.1 e B.1 – 5 punti per D.2)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio A.1 l’importo offerto non potrà essere superiore all’importo indicato nel capitolato all’Art. 4 delle Condizioni particolari del capitolato;
- per il sub-criterio B.1 l’importo offerto non potrà essere superiore all’importo indicato nel capitolato all’Art. 5 delle Condizioni particolari del capitolato;
- per il sub-criterio D.2 l’importo offerto non potrà essere superiore all’importo indicato nel capitolato all’Art. 39.8 delle Condizioni particolari del capitolato.
6. Con riferimento al sub-criterio A.2 il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
PiA2 = (Ri/Rmax) * PA2
Dove:
PiA2 = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio A.2 Ri = percentuale del limite di risarcimento offerto dal Concorrente i-esimo Rmax = percentuale massima offerta
PA2 = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio A.2 (10 punti)
Ai fini del calcolo del punteggio in esame si precisa che la percentuale offerta non potrà essere inferiore alla percentuale indicata all’Art. 4 delle Condizioni particolari del capitolato.
7. Con riferimento ai sub-criteri B.2, C.1, C.2 e D.1 i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
Pij = (Ijj/Imax) * Pj
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Iij = importo offerto dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Imax = importo massimo offerto
Pj = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (10 punti per B.2, C.1, C.2 – 5 punti per D.1)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio B.2 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.5 delle Condizioni particolari del capitolato;
- per il sub-criterio C.1 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.10 delle Condizioni particolari del capitolato;
- per il sub-criterio C.2 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.10 delle Condizioni particolari del capitolato;
- per il sub-criterio D.1 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.39.7 delle Condizioni particolari del capitolato.
Criteri di valutazione di merito tecnico - Lotto 2
CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
A | R.C.T. (Rif. Art. 1 Allegato 2b Capitolato di polizza Lotto 2) | 30 |
A.1 | Massimale per sinistro e per anno (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
A.2 | Limite minimo di scoperto per singolo sinistro (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 10 |
A.3 | Massimo risarcimento annuo (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
B | R.C.O (Rif. Art. 2 Allegato 2b Capitolato di polizza Lotto 2) | 30 |
B.1 | Massimale per sinistro e per anno (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
B.2 | Sottolimite per persona infortunata (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
B.3 | Limite minimo di franchigia (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 10 |
C | Clausola di non cumulo dei massimali RCT – RCO - Massima esposizione della Società per più sinistri (Rif. Art. 9 Allegato 2b Capitolato di polizza Lotto 2) (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
PUNTEGGIO TECNICO | 70 |
8. Con riferimento ai sub-criteri A.1, A.3, B.1, B.2 e C i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
Pij = (Ijj/Imax) * Pj
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Iij = importo offerto dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Imax = importo massimo offerto
Pj = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (10 punti)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio A.1 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.1;
- per il sub-criterio A.3 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.1.6;
- per il sub-criterio B.1 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.2;
- per il sub-criterio B.2 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.2;
- per il sub-criterio C l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.9.
9. Con riferimento ai sub-criteri A.2 e B.3 i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
Pij = Pmaxj * (Imin/Iij)
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo Iij = importo offerto dal Concorrente i-esimo rispetto al sub-criterio J-esimo Imin = importo minimo offerto
Pmaxj = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (10 punti)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio A.2 l’importo offerto non potrà essere superiore all’importo indicato nel capitolato all’Art.1.4;
- per il sub-criterio B.3 l’importo offerto non potrà essere superiore al limite indicato nel capitolato all’Art.2;
Criteri di valutazione di merito tecnico - Lotto 3
CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
A | Opere ubicate all’aperto su pubblica via (Rif. Art.20 Allegato 2c Capitolato di polizza Lotto 3) | 30 |
A.1 | Percentuale della franchigia per sinistro. (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire della percentuale offerta) | 10 |
A.2 | Limite minimo di franchigia (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 10 |
A.3 | Percentuale del limite di indennizzo massimo per opera danneggiata (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare della percentuale offerta) | 10 |
B | Inondazioni, alluvioni (Rif. Art.21 Allegato 2c Capitolato di polizza Lotto 3) | 20 |
B.1 | Limite minimo di indennizzo per singolo sinistro (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
B.2 | Indennizzo massimo per sinistro e per ubicazione (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare della percentuale offerta) | 10 |
X | Xxxxxxxxx (Rif. Art.22 Allegato 2c Capitolato di polizza Lotto 3) | 20 |
C.1 | Limite minimo di indennizzo per singolo sinistro (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
C.2 | Indennizzo massimo per sinistro e per ubicazione (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare della percentuale offerta) | 10 |
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO | 70 |
10. Con riferimento al sub-criterio A.1 il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
PiA1 = PmaxA1 * (Rmin / RiA1)
Dove:
PiA1 = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio A.1
Ri = percentuale offerta sulla franchigia per sinistro dal concorrente i-esimo
Rmin = percentuale minima offerta sulla franchigia per sinistro
PmaxA1 = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio A.1 (10 punti)
Ai fini del calcolo del punteggio in esame si precisa che la percentuale offerta non potrà essere superiore alla percentuale indicata all’Art.20 del capitolato.
11. Con riferimento al sub-criterio A.2 il punteggio verrà attribuito sulla base della seguente formula:
PiA2 = PmaxA2 * (Fmin/Fi)
Dove:
PiA2 = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio A.2
Fi = franchigia offerta dal Concorrente i-esimo
Fmin = franchigia minima offerta
PmaxA2 = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio A.2 (10 punti)
Ai fini del calcolo del punteggio in esame si precisa che l’importo offerto non potrà essere superiore all’importo della franchigia minima indicata all’Art.20 del capitolato;
12. Con riferimento ai sub-criteri A.3, B.2 e C.2 i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
Pij= (Rij/Rmax) * Pj
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo Rij = percentuale offerta dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo Rmax = percentuale massima offerta
Pj = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (10 punti)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio A.3 la percentuale offerta non potrà essere inferiore alla percentuale minima indicata nel capitolato all’Art.20;
- per il sub-criterio B.2 la percentuale offerta non potrà essere inferiore alla percentuale minima indicata nel capitolato all’Art.21;
- per il sub-criterio C.2 la percentuale offerta non potrà essere inferiore alla percentuale minima indicata nel capitolato all’Art.22.
13. Con riferimento ai sub-criteri B.1 e C.1 i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
Pij = (Ijj/Imax) * Pj
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Iij = importo offerto dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Imax = importo massimo offerto
Pj = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (10 punti)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio B.1 l’importo offerto non potrà essere inferiore al limite indicato nel capitolato all’Art.21;
- per il sub-criterio C.1 l’importo offerto non potrà essere inferiore al limite indicato nel capitolato all’Art.22.
Criteri di valutazione di merito tecnico - Lotto 4
CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
A | Eventi catastrofali (Terremoto, Alluvione, Inondazione, Allagamento) Atti vandalici, Tumulti Popolari (Rif. Art.26 Allegato 2d Capitolato di polizza Lotto 4) | 30 |
A.1 | Percentuale di scoperto del danno indennizzabile (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire della percentuale offerta) | 8 |
A.2 | Limite minimo di scoperto (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 8 |
A.3 | Limite di indennizzo per sinistro e per anno (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 9 |
B | Terrorismo, sabotaggio (Rif. Art.26 Allegato 2d Capitolato di polizza Lotto 4) | 20 |
B.1 | Percentuale di scoperto del danno indennizzabile (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire della percentuale offerta) | 8 |
B.2 | Limite minimo di scoperto (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 8 |
CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO XXXXXXX |
X.3 | Limite di indennizzo per sinistro e per anno (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 9 |
C | Ogni altro evento non espressamente escluso dalle Condizioni di assicurazione (Rif. Art.26 Allegato 2d Capitolato di polizza Lotto 4) | 20 |
C.1 | Franchigia per sinistro (Il punteggio attribuito aumenta al diminuire dell’importo offerto) | 10 |
C.2 | Limite di indennizzo per sinistro e per anno (Il punteggio attribuito aumenta all’aumentare dell’importo offerto) | 10 |
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO | 70 |
14. Con riferimento ai sub-criteri A.1 e B.1 i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
PiA1 = Pmaxj * (Rmin / Rij)
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo Rij = percentuale offerta dal concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo Rmax = percentuale massima offerta
PmaxJ = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (8 punti)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio A.1 la percentuale offerta non potrà essere superiore al limite indicato nel capitolato all’Art.26;
- per il sub-criterio B.1 la percentuale offerta non potrà essere superiore al limite indicato nel capitolato all’Art.26;
15. Con riferimento ai sub-criteri A.2, B.2 e C.1 i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
Pij = Pmaxj * (Imin/Iij)
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo Iij = importo offerto dal Concorrente i-esimo rispetto al sub-criterio J-esimo Imin = importo minimo offerto dal Concorrente i-esimo
Pmaxj = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (8 punti per A.2 e B.2 – 10 punti per C.1)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio A.2 l’importo offerto non potrà essere superiore al limite indicato nel capitolato all’Art.26;
- per il sub-criterio B.2 l’importo offerto non potrà essere superiore al limite indicato nel capitolato all’Art.26;
- per il sub-criterio C.1 l’importo offerto non potrà essere superiore al limite indicato nel capitolato all’Art.26.
16. Con riferimento ai sub-criteri A.3, B.3 e C.2 i punteggi verranno attribuiti sulla base della seguente formula:
Pij= (Iij/Imax) * Pj
Dove:
Pij = punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Iij = importo offerto dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio J-esimo
Imax = importo massimo offerto
Pj = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio J-esimo (9 punti per A.3 e B.3 – 10 punti per C.2)
Ai fini del calcolo dei punteggi in esame si precisa che:
- per il sub-criterio A.3 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo minimo indicato nel capitolato all’Art.26;
- per il sub-criterio B.3 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’ importo minimo indicato nel capitolato all’Art.26;
- per il sub-criterio C.2 l’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo indicato all’Art.26 del capitolato.
17. Con riferimento ad ogni lotto, il punteggio tecnico (PT) complessivo per ciascuna Offerta sarà calcolato sommando i punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione sopra indicato.
18. Il “Punteggio Economico” (PE) - (max 30 punti) per ogni lotto sarà assegnato sulla base della seguente formula:
Pij = [(BAj – Vij) / (BAj – Vjmin)] * PEjmax
Dove:
Pij = Punteggio conseguito dal Concorrente i-esimo per il lotto j-esimo
BAj = Base d’Asta complessiva quadriennale per il lotto j-esimo
Vij = premio quadriennale complessivo offerto dal Concorrente i-esimo per il lotto j-esimo Vjmin = premio quadriennale complessivo offerto risultato più basso tra quelli presentati per il lotto j-esimo
PEjmax = Punteggio massimo attribuibile per il lotto j-esimo
19. Per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici saranno utilizzate due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due la Stazione Appaltante procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.
20. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.
Art. 15 (Svolgimento della procedura di gara)
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede INPS di Roma (EUR), sita in via Xxxx il Grande 21, Centrale Acquisti, Direzione Centrale Risorse Strumentali (11° piano). Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall’Istituto, attraverso apposita commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.
APERTURA BUSTA A
3. L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, per singolo Lotto, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.
4. La seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” si terrà in data 27 settembre 2017 alle ore 1 0 : 3 0 .
5. In tale seduta, in base all’ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del
Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
6. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
7. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
APERTURA BUSTA B
8. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice, nel corso di una seduta pubblica, darà corso all’apertura delle “Buste B - Offerta Tecnica” presentate da ciascun Concorrente, in base allo stesso ordine utilizzato per l’apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della lex specialis e della legge ai fini dell’ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura e all’attribuzione del relativo punteggio tecnico.
APERTURA BUSTA C
9. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste C - Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 14.
SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
10. Formata la graduatoria provvisoria per singolo Lotto, l’Istituto darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
11. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
12. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in
seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
13. In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare che i costi della manodopera indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
DOCUMENTI COMPLEMENTARI
14. L’Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
15. Prima dell'aggiudicazione, l’Istituto richiederà all’Offerente cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l’Istituto potrà invitare l’Operatore a integrare i certificati richiesti.
16. Sempreché l’Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all’Operatore.
17. L’Istituto potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
18. Ai fini di cui al precedente comma 14, saranno in ogni caso richiesti all’Operatore, anche attraverso il sistema AVCpass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
a) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3, n. I, copia dei bilanci consuntivi (qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’Operatore Economico), compresi gli allegati, o di altri documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi finanziari interessati (con l’indicazione dei punti specifici dai quali sia possibile evincere la raccolta premi complessiva dichiarata, risultante dal Conto Economico
- voce “Ricavi da vendite e prestazioni” e il rapporto tra attività e passività) che, alla data di riferimento, risultino depositati;
b) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3, n. II:
i. in ogni caso, le polizze relative a servizi assicurativi analoghi a quelli oggetto dell’Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso della raccolta premi specifica dichiarata.
In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di polizze, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:
- che le polizze di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere alla raccolta premi specifica richiesta a titolo di requisito di ammissione;
- quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di ogni onere, imposte e accessori;
ii. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l’indicazione dei premi corrisposti a fronte della copertura rilasciata e del triennio di riferimento;
iii. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l’indicazione dei premi corrisposti a fronte della copertura rilasciata e del triennio di riferimento.
c) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 4, nn. I e II:
I. in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;
II. in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa;
19. L’Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dall’Istituto, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
20. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
ESCLUSIONI E AMMISSIONI
21. Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni, sarà dato avviso ai Concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del D.L. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
22. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2°, del Codice.
Art. 16 (Aggiudicazione)
1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice.
7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.
Art. 17 (Stipulazione del Contratto)
1. Successivamente all’aggiudicazione, con l’Aggiudicatario di ciascun Xxxxx verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato di polizza e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore dovrà presentare l’allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato di polizza, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
4. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell’art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.
5. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario di ciascun Lotto sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione del Contratto.
6. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore medesimo. Nel caso di prestazione a mezzo di polizza assicurativa, la stessa dovrà essere rilasciata da operatore terzo rispetto al Concorrente.
7. La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, altresì ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del Codice.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei o coassicurazioni la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria/delegataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte dell’Istituto, che aggiudica l’Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
12. All’atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario del Lotto o dei Lotti di riferimento. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice.
Art. 18 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario del singolo Lotto potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
▪ l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
▪ il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
▪ all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che
intende subappaltare;
▪ il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice.
7. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
11. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
12. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
13. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione
Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 20 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge
136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere
a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
Art. 21 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE. Responsabile del trattamento è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Art. 22 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il rapporto contrattuale di cui al servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L’Affidamento per singolo Lotto di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato di Polizza ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Contratto e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione del Servizio, l’efficacia del Contratto sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 23 (Ulteriori prescrizioni)
1. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all’oggetto;
b. qualora a carico dell’Aggiudicatario emerga, successivamente all’aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell’art. 80, comma 4°, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali,
nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
c. l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
2. Per finalità di popolazione dell’Albo Fornitori Informatizzato dell’INPS e di ampliamento dell’offerta di mercato nelle casistiche di ricorso all’Albo, l’Aggiudicatario sarà iscritto d’ufficio all’Albo stesso ed avrà la facoltà di richiederne in ogni momento la cancellazione.
Art. 24 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
▪ All. 1 - Schema di Contratto;
▪ All. 2a – Capitolato di Polizza – Lotto 1
▪ All. 2b – Capitolato di Polizza – Lotto 2
▪ All. 2c – Capitolato di Polizza e relativi allegati - Lotto 3
▪ All. 2d – Capitolato di Polizza – Lotto 4
▪ All. 3 - Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente
▪ All. 4 – Schema di dichiarazione sostitutiva dell’impresa ausiliaria
▪ All. 5 – Schema di dichiarazione sostitutiva del subappaltatore
▪ All. 6a – Schema di Offerta Tecnica – Lotto 1
▪ All. 6b - Schema di Offerta Tecnica – Lotto 2
▪ All. 6c – Schema di Offerta Tecnica – Lotto 3
▪ All. 6d – Schema di Offerta Tecnica – Lotto 4
▪ All. 7a - Schema di Offerta Economica – Lotto 1
▪ All. 7b – Schema di Offerta Economica – Lotto 2
▪ All. 7c- Schema di Offerta Economica – Lotto 3
▪ All. 7d – Schema di Offerta Economica – Lotto 4
▪ All. 8 – Elenco delle agenzie o filiali delle banche con conti correnti intestati all’INPS
▪ All. 9a - Statistica Sinistri – Lotto 1
▪ All. 9b – Statistica Sinistri – Lotto 2
▪ All. 9c – Statistica Sinistri – Lotto 3
▪ All. 9d – Statistica Sinistri – Lotto 4
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet xxx.xxxx.xx, nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 2, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 settembre 2017. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito di INPS xxx.xxxx.xx – Concorsi e Gare – Gare – Bandi di Gara – In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.