COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE PUGLIA
COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n.
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BANDO DI GARA Appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, relativo alla mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Molfetta (BA) - n. 2 Lotti FSC 2014 - 2020 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” (c.d. Patto per la Puglia) |
Procedura: aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. LA PRESENTE PROCEDURA DI XXXX XXXX’ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA |
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice |
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: | Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia | ||||||
Indirizzo postale: | Via Gentile, 52 (Edificio polifunzionale) | ||||||
Città: | BARI | Codice NUTS: | ITF47 | CAP: | 70126 | Paese: | Italia |
Persona di contatto: | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Soggetto Attuatore) | Telefono: | x00 0000000000 | ||||
PEC: | E-mail: | ||||||
Indirizzo internet (URL): |
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: SI L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO |
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): ⬝ xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e contratti >Atti delle amministrazioni aggiudicatrici …omissis…> Gare in fase di avvio) |
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati |
La domanda di partecipazione, corredata dalle offerte, deve pervenire tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso indirizzo: xxx.xxxxxxx.xx |
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/Ufficio regionale o locale |
I.5) Principali settori di attività
Ambiente |
Sezione II: Oggetto |
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: | Affidamento congiunto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, relativo alla mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Molfetta (BA) - n. 2 Lotti | ||
II.1.2) Codice CPV principale: | 71.30.00.00 e 45.24.00.00-1 | ||
II.1.3) Tipo di appalto: | Appalto integrato di progettazione esecutiva e ed esecuzione lavori, in virtù della sospensione transitoria del quarto periodo del comma 1 dell’articolo 59 del D.Lgs. 50/2016, disposta per effetto dell'articolo 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 32/2019 (convertito in Legge n. 55/2019), come modificato dall'articolo 8, comma 7, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020) | ||
II.1.4) Breve descrizione: | Si rinvia al Disciplinare di gara | ||
II.1.5) Valore totale stimato | esclusi IVA e oneri di legge se dovuti | 19.001.237,66 | Valuta: euro |
II.1.6) Informazioni relative ai lotti L’appalto è suddiviso in lotti: SI Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 (uno) salva indisponibilità di offerte sufficienti. Aggiudicazioni come da Disciplinare di gara |
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: 16IR773/G1 - Mitigazione del rischio idraulico dell'area P.I.P. del comune di Molfetta mediante la rigenerazione della lama Scorbeto e la rinaturalizzazione della lama Marcinase | Lotto n. | 1 | |||
II.2.3) Luogo di esecuzione | |||||
Codice NUTS | ITF42 | Luogo principale di esecuzione | MOLFETTA | ||
II.2.4) Descrizione dell’appalto | |||||
Si rinvia al Disciplinare di gara | |||||
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. I criteri di aggiudicazione sono i seguenti; si rinvia al Disciplinare per ogni ulteriore dettaglio | |||||
Parametri | Ponderazione | ||||
1 | MERITO TECNICO | 75 | |||
2 | PREZZO | 20 | |||
3 | TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI | 5 | |||
II.2.6) Valore stimato | esclusi IVA e oneri di legge se dovuti | Valuta: euro | |||
1 | 10.489.953,67 | Importo complessivo dell’appalto | |||
di cui | |||||
2 | 65.000,00 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) | |||
3 | 10.308.427,15 | Importo lavori a corpo (soggetti a ribasso) | |||
4 | 116.526,52 | Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) | |||
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione | |||||
Durata in giorni: | 765 (settecentosessantacinque) giorni complessivi di cui 35 giorni complessivi (naturali consecutivi) per la redazione della progettazione esecutiva (decorrenti dalla sottoscrizione del contratto), incluso il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, e 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori (decorrenti dal verbale di consegna lavori) | ||||
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO | |||||
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO | |||||
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO | |||||
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea |
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO | |||||
II.2.14) Informazioni complementari | |||||
CUP: B53H17000030006 | CIG: 8765101629 | ||||
Contributo a favore di ANAC: € 200,00 ex Delibera Anac n. 1121 del 29 dicembre 2020 (con versamento on-line al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx secondo le istruzioni reperibili sul portale e nel Disciplinare di gara) | |||||
Finanziamento: risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” (c.d. Patto per la Puglia) | |||||
II.2.1) Denominazione: 16IR772/G1 - Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI | Lotto n. | 2 | |||
II.2.3) Luogo di esecuzione | |||||
Codice NUTS | ITF42 | Luogo principale di esecuzione | MOLFETTA | ||
II.2.4) Descrizione dell’appalto | |||||
Si rinvia al Disciplinare di gara | |||||
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Come al Lotto n. 1 | |||||
II.2.6) Valore stimato | esclusi IVA e oneri di legge se dovuti | Valuta: euro | |||
1 | 8.511.283,99 | Importo complessivo dell’appalto | |||
di cui | |||||
2 | 86.795,46 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) | |||
3 | 8.333.948,76 | Importo lavori a corpo (soggetti a ribasso) | |||
4 | 90.539,77 | Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) | |||
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione | |||||
Durata in giorni: | 436 (quattrocentotrentasei) giorni complessivi di cui 35 giorni complessivi (naturali consecutivi) per la redazione della progettazione esecutiva (decorrenti dalla sottoscrizione del contratto), incluso il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, e 401 (quattrocentouno) giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori (decorrenti dal verbale di consegna lavori) | ||||
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO | |||||
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: NO | |||||
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: NO | |||||
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO | |||||
II.2.14) Informazioni complementari | |||||
CUP: B53H17000040006 | CIG: 8765111E67 | ||||
Contributo a favore di ANAC: € 200,00 ex Delibera Anac n. 1121 del 29 dicembre 2020 (con versamento on-line al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx secondo le istruzioni reperibili sul portale e nel Disciplinare di |
gara) |
Finanziamento: risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” (c.d. Patto per la Puglia) |
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara |
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico |
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale |
Possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata, i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 1. assenza di cause di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001; 2. assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 3. requisiti speciali di cui al punto 3.1.1 del Disciplinare di gara |
III.1.2) Capacità economica e finanziaria |
Si rinvia al punto 3.1.2 del Disciplinare di gara |
III.1.3) Capacità professionale e tecnica |
Si rinvia ai punti 3.1.3 e 3.1.4 del Disciplinare di gara |
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: |
a) Ingegnere per gli aspetti tecnici, architettonici, geotecnici, strutturali, idrologici-idraulici e simili, iscritto all’Albo degli Ingegneri, sez. A; b) Geologo per le prestazioni di cui all’articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e all’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, iscritto all’Ordine dei Geologi; c) Soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008; d) Ingegnere/Architetto, abilitato e iscritto al pertinente ordinamento professionale, responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice; e) se si partecipa in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, almeno un giovane professionista laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione e iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale |
III.2.2 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto |
Si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto |
Ai sensi dell’art. 100, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sono a carico dell’appaltatore, senza maggiore onere per la Stazione appaltante, i requisiti particolari di cui al punto 3.1.5 |
Subappalto consentito in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e per le prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell’art. 31, comma 8, secondo periodo, del Codice |
Garanzie e coperture assicurative richieste ai sensi dei punti 3.3.1 e 8.2 del Disciplinare di gara |
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto |
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto |
Sezione IV: Procedura |
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 |
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO |
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione | |||||
Giorno: | Venerdì | Data: | 16/07/2021 | Ora: | 12:00 |
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano | |||||
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) | |||||
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: | |||||
Data: | 26/07/2021 | Ora: | 10:00 | Luogo: | SEDUTA DI GARA VIRTUALE |
Alle sedute pubbliche sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, con le modalità previste dal Disciplinare di gara. Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ricorrendo all’ “inversione procedimentale”, con esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa | |||||
Sezione VI: Altre informazioni |
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO |
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
□ Si farà ricorso all’ordinazione elettronica X Sarà accettata la fatturazione elettronica X Sarà utilizzato il pagamento elettronico |
VI.3) Informazioni complementari
a) Appalto indetto con decreto a contrarre del Commissario di Governo n. 566 del 24.10.2019 (art. 32, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) |
b) Responsabile del procedimento: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, recapiti al punto I.1. c) Procedura di gara svolta interamente con sistemi telematici. d) Ogni informazione relativa alle modalità di presentazione dell’offerta, ammissione, svolgimento del procedimento e aggiudicazione, sono indicate nel Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, con accesso libero, all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xx, unitamente ai documenti posti a base di gara. |
e) La domanda di partecipazione deve pervenire tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso l’indirizzo di cui al punto I.3, e oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3 del Disciplinare di gara, deve contenere: e.1) per entrambi i Lotti: l’offerta tecnica contenente la documentazione prescritta dal Disciplinare di |
gara necessaria ad individuare gli elementi di valutazione del merito tecnico di cui al punto II.2.5); l’offerta tecnica non può comportare aumento di spesa e dovrà essere DISTINTA PER CIASCUN LOTTO per il quale è presentata offerta; e.2) per tutti i Lotti: offerta economica redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al punto II.2.6) distintamente per ciascun Lotto per il quale il concorrente partecipa; e.3) per tutti i Lotti: offerta temporale redatta mediante riduzione in termini di giorni sui tempi di esecuzione dei lavori di cui al punto II.2.7) distintamente per ciascun Lotto per il quale il è presentata offerta. f) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 06/07/2021, ore 12:00, esclusivamente accedendo all’Area riservata del Portale EmPULIA e utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma, come descritto dal Disciplinare di gara e dalle “linee guida” del Soggetto aggregatore della Regione Puglia, EmPULIA. Ad essi sarà data risposta entro il 09/07/2021, ore 12:00, e saranno pertanto visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata. E’ onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti. g) Aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; In particolare: g.1) l’offerta di prezzo è rettificata su base non lineare con l’applicazione dell’esponente alfa = 0,25; g.2) l’offerta di tempo è rettificata su base lineare; eventuali ribassi percentuali superiori al 20% (venti per cento) del tempo di esecuzione dei lavori di cui al punto II.2.7) saranno considerati pari al valore massimo; g.3) offerte anormalmente basse: valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio. h) L’aggiudicazione avrà luogo quale che sia il numero delle offerte ammesse. i) In relazione alla tipologia, contenuto e complessità dell'appalto, è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi interessati dalle prestazioni oggetto di affidamento, attestato da documentazione fotografica e dichiarazione redatta come da indicazioni fornite nel Disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla presente procedura di gara. j) Ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la categoria SOA richiesta alle condizioni del Disciplinare di gara. k) E’ richiesta allegazione del “PASSOE” come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016 dall’ANAC. l) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2.12.2016 (G.U. 25/01/2017, n. 20), che dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. m) Ai sensi dell’art. 86, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, obbligo di indicazione del domicilio digitale (PEC) eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura. |
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso | |||||
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Puglia, sede di Bari | |||||
Indirizzo postale | Xxxxxx Xxxxxxx, 0 | ||||
Xxxxx | XXXX | CAP: | 70122 | Paese: | Italia |
Posta elettronica: | tarba-segrprotocolloamm@ga- xxxx.xx | Telefono: | + 00 0000000000 | ||
Indirizzo internet (URL): | xxxx://xxx.xxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxx.xx | Fax: | + 00 0000000000 |
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione |
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera b) |
VI.4.3) Procedure di ricorso |
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 (trenta) giorni dalla: a) data di pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per i motivi di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. o l’assenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali richiesti per la partecipazione; c) conoscenza del provvedimento di esclusione comunicato ai sensi dell’articolo 76, comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 con le modalità previste dall’ordinamento; d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. Deposito del ricorso presso l’organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 (quindici) giorni dalla notifica. |
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi |
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera b) |
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 31 maggio 2021 |
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE PUGLIA
COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133
DISCIPLINARE DI GARA (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) Appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, relativo alla mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Molfetta (BA) - n. 2 Lotti FSC 2014 - 2020 “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” (c.d. Patto per la Puglia) |
Procedura: aperta ex art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. LA PRESENTE PROCEDURA DI XXXX XXXX’ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA |
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta ....................................................................................................................................
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta ........................................................................................................................................
1.3. Stazione appaltante .....................................................................................................................................................................
1.4. Definizioni utilizzate......................................................................................................................................................................
1.5. Atti presupposti ...........................................................................................................................................................................
1.6. Piattaforma telematica .................................................................................................................................................................
1.7. Soggetti ammessi a partecipare....................................................................................................................................................
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Oggetto dell’appalto .....................................................................................................................................................................
2.2. Importo dell’appalto .....................................................................................................................................................................
2.3. Progettazione esecutiva ...............................................................................................................................................................
2.4. Lavori ............................................................................................................................................................................................
2.5. Durata dell'appalto ......................................................................................................................................................................
2.6. Opzioni (distintamente per ciascun Lotto)....................................................................................................................................
2.7. Articolazione in Lotti ....................................................................................................................................................................
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.0. Requisiti generali e motivi di esclusione ......................................................................................................................................
3.1. Requisiti di partecipazione e mezzi di prova ................................................................................................................................
3.2. Offerenti in Forma aggregata .......................................................................................................................................................
3.3. Ulteriore documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa...................................................................................
3.4. Gestione della documentazione amministrativa .........................................................................................................................
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) ................................................................................................................................
4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Offerta tecnica ..............................................................................................................................................................................
4.2. Offerta economica e temporale....................................................................................................................................................
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1. Valutazione dell’Offerta tecnica ..................................................................................................................................................
5.2. Valutazione dell’Offerta economica e temporale.........................................................................................................................
5.3. Punteggio totale ...........................................................................................................................................................................
5.4. Commissione giudicatrice .............................................................................................................................................................
6. CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1. Apertura della busta documentazione amministrativa - inversione procedimentale ..................................................................
6.2. Gestione dell’Offerta tecnica .......................................................................................................................................................
6.3. Gestione dell’Offerta economica e temporale .............................................................................................................................
6.4. Offerte anomale o anormalmente basse .....................................................................................................................................
6.5. Verifica documentazione amministrativa .....................................................................................................................................
6.6. Soccorso istruttorio ......................................................................................................................................................................
6.7. Conclusione della fase amministrativa .........................................................................................................................................
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali ..........................................................................................................................................................................................
7.2. Verifica di anomalia delle offerte..................................................................................................................................................
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione ...............................................................................................................................
7.4. Aggiudicazione ............................................................................................................................................................................
8. STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto ................................................................................................................
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario .........................................................................................................................................................
8.3. Adempimenti contrattuali ............................................................................................................................................................
9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione ........................................................................................................
9.2. Controversie ................................................................................................................................................................................
9.3. Altre disposizioni e informazioni...................................................................................................................................................
9.4. Trattamento dei dati personali .....................................................................................................................................................
9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara ..................................................................................................
9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione ..............................................................................................................................
9.7. Riserva di aggiudicazione ..............................................................................................................................................................
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.2.2) del bando di gara; a tale scopo si precisa che:
--- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
--- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell’Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta
a) L’offerta deve pervenire alla Stazione appaltante:
--- entro il termine perentorio di cui all’articolo 1.1;
--- esclusivamente con la modalità telematica tramite la Piattaforma di e-procurement della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata per brevità EmPULIA, accessibile all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx, secondo la procedura descritta nel presente documento;
--- non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione della stessa all’indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante;
--- le offerte tardive sono escluse in quanto irricevibili ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
b) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.
c) A far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l’Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l’Offerente, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del Codice, per il periodo di cui al punto IV.2.6) del bando di gara. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata nella richiesta. Il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell’offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.
d) L’offerta deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta “virtuale” dell’Offerta Tecnica e la busta “virtuale” dell’Offerta economica e temporale, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.4.
1.3. Stazione appaltante
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., è: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:
Ente | Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia | ||||
Indirizzo | Xxx Xxxxxxx | xxx. | 00 | ||
XXX | 00000 | Xxxxxxxx | XXXX | Xxxxxxxxx | XX |
Indirizzo di posta elettronica | |||||
Domicilio digitale (PEC) |
1.4. Definizioni utilizzate
1.4.1. Definizioni generali
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
b) «Regolamento»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alla parte II, Titolo II, Capo I, in vigore transitoriamente in quanto non abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «CAD»: il codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) «DGUE»: il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al punto 3.5 del presente documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), per quanto ancora applicabili ai sensi della normativa vigente e come di seguito richiamate:
--- «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (in G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
--- «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
f) «Decreto tariffe»: il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
--- «Tavola Z-1» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
--- «Tavola Z-2» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
g) «decreto 81 del 2008»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i, recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
h) «Decreto Sblocca Cantieri»: D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dal Decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020);
i) «Decreto Semplificazioni»: decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1.4.2. Definizioni specifiche
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
b) «Data del presente Documento»: la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
c) «Plico», convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
--- «Busta Documentazione» o «Busta della Documentazione amministrativa» la busta con contenente l’intera documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione, come identificata al Capo 3;
--- «Busta dell’Offerta tecnica» la busta contenente gli atti dell’Offerta tecnica di cui al Capo 4;
--- «Busta dell’Offerta Economica» la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica e temporale di cui al Capo 4;
d) «Piattaforma telematica»: la piattaforma telematica, disponibile come sistema telematico di e- procurement di cui all’articolo 3, comma 1, lettera zzz), del Codice, ai fini procedimentali di cui agli articoli 40, 44, 52 e 58, comma 1, del medesimo Codice, individuata di seguito;
e) «Piattaforma» o «EmPULIA» o «Portale» o «Sistema»: la piattaforma telematica di e-procurement della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia; è raggiungibile tramite l’indirizzo Internet xxx.xxxxxxx.xx, e tramite essa sono gestite tutte le fasi della presente procedura di gara;
f) «Inversione delle buste» o «inversione procedimentale», funzione implementata nel Portale in applicazione dell’art. 133, comma 8, del Codice per consentire alla Stazione Appaltante di rinviare la fase della valutazione amministrativa ad una fase successiva di espletamento della procedura, secondo le modalità di cui al punto 6.1.4;
g) «Lotto / Lotti», seguiti dall’acronimo o dalla numerazione: si intendono i singoli interventi oggetto
delle prestazioni in affidamento, relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio di Molfetta (BA), come individuati ai punti 2.1 e 2.2;
h) «Lotto PIP» o «Lotto 1»: è riferito all’intervento di «Mitigazione del rischio idraulico dell'area P.I.P. del comune di Molfetta mediante la rigenerazione della lama Scorbeto e la rinaturalizzazione della lama Marcinase», identificato dal Codice ReNDiS 16IR773/G1;
i) «Lotto ASI» o «Lotto 2»: è riferito all’«Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI» nel Comune di Molfetta (BA), identificato dal Codice ReNDiS 16IR772/G1;
j) «Rapporto organico»: l’immedesimazione o il rapporto giuridico tra l’offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell’associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell’operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all’articolo 2049 del codice civile;
k) «Consulente / Collaboratore»: i professionisti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell’operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;
l) «Classificazione» o «Classificazione dei lavori» per i servizi di ingegneria e architettura: la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 allegata al Decreto tariffe;
m) «Categoria» o «Categoria dei lavori» per i servizi di ingegneria ed architettura: la sola parte alfabetica della sigla alfanumerica della definizione «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;
n) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da appositi Organismi di Attestazione;
o) «Categoria/e» e «Classifica»: riferito ai lavori, le condizioni di attestazione SOA relative, rispettivamente, a:
--- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale n. 248 del 2016 e, in quanto applicabile e compatibile, alla declaratoria di cui all’Allegato “A” del D.P.R. 207/2010;
--- la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento;
p) «Lavori di categoria prevalente»: la categoria di lavori, generale o specializzata, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento, se frazionabile (art. 3, comma 1, lett. oo-bis), d.lgs. 50/2016);
q) «Lavori di categoria scorporabile»: la categoria di lavori, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), d.lgs. 50/2016) ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11 del Codice (c.d. SIOS o superspecialistiche).
1.4.3. Ulteriori definizioni e abbreviazioni
a) «Stazione appaltante»: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del Codice;
b) «Operatore economico»: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
c) «Offerente»: Operatore economico che presenta offerta autonomamente o in Forma aggregata;
d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti “consorzi occasionali”); i consorzi di cooperative; i
consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete (cosiddetti retisti) e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
e) «Appaltatore»: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
f) PE (Progettazione esecutiva): si intende il livello progettuale esecutivo di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice; è composto da quanto previsto dagli articoli da 33 a 43 del Regolamento e dalle prestazioni individuate con le sigle da Qb.III.01 a Qb.III.07 della tavola Z-2 del Decreto Tariffe; comprende in particolare le prestazioni da CSP di cui alla successiva lettera d);
g) CSP (Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto): si intendono le funzioni e le prestazioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 individuata altresì con la sigla Qb.III.7 della tavola Z-2 del Decreto Tariffe; la prestazione è ricompresa nella progettazione esecutiva, come definita in precedenza;
h) PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
i) Capitolato generale d'appalto (CGA): il documento approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nella parte residuale successiva alle abrogazioni contenute nell’articolo 358, comma 1, lettera e) del Regolamento;
j) Capitolato speciale d’appalto (CSA): il documento di carattere tecnico – amministrativo contenente le disposizioni contrattuali e tecnico-economiche dell’esecuzione dell’appalto, facente parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 14-bis, del Codice;
k) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
l) Costo del personale (anche costo della manodopera o CM): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
m) Sicurezza generale (costi aziendali diretti o anche OSA): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del decreto 81 del 2008;
n) Xxxxxxxxx speciale (anche SS o costi di PSC): Xxxxx per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi del decreto 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso decreto 81.
1.5. Atti presupposti
a) La presente procedura è stata disposta con determina a contrarre assunta con decreto del Commissario di Governo n. 566 del 24.10.2019, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, disponibile sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
b) La Stazione appaltante procede all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di cui al Capo 2:
--- mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, dello stesso decreto;
--- in virtù della sospensione transitoria del quarto periodo del comma 1 dell’articolo 59 del Codice, disposta per effetto dell'articolo 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 32/2019 (convertito in Legge n. 55/2019), come modificato dall'articolo 8, comma 7, lett. a), del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020);
--- ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ricorrendo all’ inversione procedimentale, come definita al punto 1.4.2, lett. f).
c) Ciascun progetto definitivo posto a base di gara è stato debitamente verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del Codice e poi approvato con Decreto commissariale n. 332.05.2021 (Lotto PIP) e n. 331 del 21.05.2021 (Lotto ASI).
1.5.1. Bando di gara
Il bando del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale, unitamente alla ulteriore e correlata documentazione di gara, è pubblicato:
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, ai sensi dell’art. 72, comma 1, del Codice;
b) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e dell’art. 2, comma 6 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
c) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e dell’art. 3 c. 1 lett. b del DM 2 dicembre 2016;
Ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del Codice e dell’art. 2, commi 3 e 4, del D.M. 2 dicembre 2016, i documenti di gara sono altresì pubblicati su:
--- profilo di committente di cui al punto 1.3;
--- piattaforma ANAC;
--- EmPULIA, come definita al punto 1.4.2, lett. e);
--- sito web del Ministero delle Infrastrutture.
1.5.2. Assunzione di responsabilità
a) La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell’equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale;
b) l’accesso agli atti sarà garantito nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.
1.5.3. Documentazione progettuale a base di gara
Ciascun progetto definitivo a base di gara, comprensivo dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, è accessibile per la consultazione e il download al seguente link:
Lotto PIP:
xxxxx://xxxx.xx/xxxx/xX0XXxxX#0XxxxXxX_xx0xxXxXXXXXXxXXx0xxXXXxxXxxxxxxx0
Lotto ASI:
xxxxx://xxxx.xx/xxxx/XXxx0XxX#xXxXX-0xXxXxxX0XXxXXxX0xXxX00XxXX0Xx0_0-XXx
1.6. Piattaforma telematica
La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell’offerta, mediante la Piattaforma telematica EmPULIA.
1.6.1. Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a presentare offerta a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
1.6.2. Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Si raccomanda di effettuare tale operazione almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla presente procedura, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “HAI DIMENTICATO CODICE DI ACCESSO E NOME UTENTE?” e/o “HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?”
presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “AVVISO” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.
1.6.3. Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, nel termine di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, e previa registrazione, la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo xxx.xxxxxxx.xx, oppure direttamente dall’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/XxxxxXxxxxxx.xxx, secondo la seguente procedura:
1. registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page del sito informativo di EmPULIA (xxx.xxxxxxx.xx): l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2. accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3. cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi pubblicati;
5. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
6. visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione “DOCUMENTI”;
7. denominare la propria offerta;
8. cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta telematica (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
9. Busta “Documentazione”: inserire i documenti di cui al Capo 3 utilizzando il comando “Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”. Qualora il concorrente ritenesse di non dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla Stazione appaltante (documentazione facoltativa);
10. Busta “Tecnica” e Busta “Economica”: inserire i documenti e le informazioni richieste nel presente disciplinare di gara afferenti all’offerta tecnica ed economica direttamente sulla lista dei lotti di interesse nell’“Elenco Prodotti”, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi (N.B. Il campo “Esito riga” mostrerà gli eventuali errori di importazione). È possibile eliminare la riga corrispondente ai lotti cui non si intende partecipare cliccando sul tasto “Elimina”;
11. in alternativa è possibile scaricare il file excel da compilare (presente nella stessa sezione DOCUMENTI) con l’indicazione dei lotti di gara. Le uniche modifiche consentite sono l’eliminazione dei lotti (attraverso la cancellazione delle righe corrispondenti del file excel) a cui l’operatore economico non intende partecipare e la compilazione dei campi preimpostati;
12. caricare il foglio prodotti, completo in ogni campo, inserendolo nella sezione "Caricamento Lotti" sulla riga “Carica file offerte”. Durante il caricamento, all’interno della sezione “Caricamento Lotti”, l’operatore economico ha la possibilità di:
- controllare il corretto inserimento dei dati, attraverso il comando “Verifica informazioni”;
- ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare, attraverso il comando “Aggiorna Dati Bando”;
13. creare “Busta “Tecnica” e Busta “Economica”: la busta tecnica e la busta economica vengono generate automaticamente dal sistema nella sezione “Elenco Lotti”, dopo aver inserito i documenti richiesti negli appositi campi previsti nel file foglio prodotti, o direttamente nell’”Elenco prodotti”;
14. generare PDF buste dell’offerta tecnica ed economica: nella sezione “Elenco Lotti”, cliccando su tale funzione, il sistema genererà un file zip contenente le buste tecniche ed economiche in formato pdf. In alternativa si possono generare i pdf per ogni singolo lotto, utilizzando l’apposito pulsante in fondo alla pagina; salvare il file zip o i singoli file sul proprio PC;
15. apporre la firma digitale sui documenti pdf generati che compongono la busta tecnica e la busta economica, comprimere in un unico file zip se si sceglie di importare in piattaforma con unica azione;
16. allegare i file pdf firmati e compressi in un unico file zip utilizzando il comando “Importa buste pdf” o in alternativa i file pdf firmati possono essere caricati singolarmente nell’apposita area denominata “Allega PDF Firmato”, per singola busta di ogni lotto. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di controllo della firma.
N.B. in caso di utilizzo del comando “Modifica offerta”, entrando nel merito della busta tecnica e/o economica di ogni singolo lotto, il sistema elimina il file .pdf riepilogativo delle stesse. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l’utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato “Busta Tecnica e Busta Economica”;
17. cliccare su “INVIO” per verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di xxxxxxxxx che apparirà a video, ed infine cliccare su “INVIO” per inviare la propria offerta: al termine dell’invio si aprirà una pagina riproducente l’offerta inviata. È possibile stampare tale pagina cliccando sull’icona della stampante posta in alto a sinistra.
Entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, il concorrente potrà effettuare un nuovo invio utilizzando le seguenti funzioni:
--- “Modifica”: permette la sostituzione dell’offerta già inviata, che non sarà disponibile alla stazione appaltante;
--- “Nuovo”: permette di presentare una nuova offerta che sarà presa in carico dalla stazione appaltante unitamente alle offerte precedentemente inviate.
Per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. La piattaforma adotta come limite il secondo “00”; pertanto negli orari indicati nel bando di gara, pur se non esplicitati i secondi, gli stessi si intenderanno sempre pari a “00”.
Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente proceduta, informando il concorrente con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Si invitano gli operatori economici a controllare, prima dell’inoltro dell’offerta, la pagina del portale xxx.xxxxxxx.xx all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto per verificare la presenza di eventuali chiarimenti di ordine tecnico.
1.6.4. Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
È sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta osservando la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).
1.6.5. Supporto nell’utilizzo del Portale e assistenza per l’invio dell’offerta
Gli operatori economici che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO di EmPULIA all’indirizzo email xxxxxxxx@xxxxxxx.xx, ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio di
HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Restano valide le disposizioni dell'art. 79, comma 5 bis del Codice Appalti in caso di inagibilità/malfunzionamento della Piattaforma EmPULIA.
1.6.6. Partecipazione in RTP/Consorzi
L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 comma 2 del Codice, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento nella trasmissione dei documenti di gara in via telematica.
Nel caso di RTP / Consorzio occorre utilizzare il comando “INSERISCI MANDANTE” / “INSERISCI ESECUTRICE”, per indicare i relativi dati.
La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.
1.6.7. Firma digitale
Per l’apposizione della firma digitale, di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del CAD, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto in corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
La firma digitale deve appartenere al soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex DigitPA).
L’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx- elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati.
1.6.8. Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
a) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet xxx.xxxxxxx.xx, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA.
b) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa.
c) Attraverso il comando “Modifica offerta”, entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l’operatore economico potrà modificare il contenuto della busta “tecnica/conformità” e/o “economica”. Dopo aver eseguito tale azione, l’operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come precedentemente descritto al punto 1.6.3).
d) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema.
e) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso.
f) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l’operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
g) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00.
h) Entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, il fornitore potrà modificare l’offerta già inviata e protocollata dal sistema ed effettuare un nuovo invio; l’offerta così modificata sostituirà in automatico quella inviata precedentemente, che verrà annullata dal sistema. Tale operazione non verrà effettuata, in modo automatico dal sistema, utilizzando la funzione “Nuovo”: in questo caso il sistema darà evidenza, nella procedura di aggiudicazione, di tutte le offerte presentate. Si consente tale modalità di presentazione solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione in “forme giuridiche differenti” e per “diversi Lotti”.
i) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“IN LAVORAZIONE”, ovvero “SALVATO”, ovvero “INVIATO”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara, sezione “Offerta”.
j) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi, l’inoltro dell’offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.
Ciascun concorrente è comunque tenuto a rispettare le seguenti condizioni vincolanti:
1) utilizzare una postazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
2) non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
3) non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.
1.6.9 Richiesta di chiarimenti tramite EmPULIA
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI”, presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.
In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l’apposita funzione per l’invio dei chiarimenti, i quesiti potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante, come indicata al punto 1.3.
1.6.10 Soccorso istruttorio tramite EmPULIA
La Stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate dell’operatore offerente in sede di registrazione alla piattaforma.
L’operatore economico potrà rispondere unicamente tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla Stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “CREA RISPOSTA”. Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “CREA RIPOSTA” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “AGGIUNGI ALLEGATO”.
In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l’apposita funzione per l’invio della documentazione integrativa, le integrazioni documentali potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante, come indicata al punto 1.3.
1.7. Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell’articolo 45, comma 2, del Codice e, precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, sono, altresì, ammessi a partecipare, tutti i soggetti indicati all’articolo 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), del Codice, nei termini che seguono:
--- liberi professionisti singoli;
--- liberi professionisti associati, cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali” (da non confondere con i raggruppamenti temporanei);
--- società di professionisti di cui all’art. 255 del Regolamento;
--- società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all’art. 254 del
Regolamento;
--- prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati membri, identificati con i CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, e costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
--- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 256 del Regolamento.
Si precisa che l’operatore economico potrà alternativamente:
a) qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, per la categoria e la classifica associata all’appalto, nonché dei requisiti di partecipazione di cui al Capo 3 che segue, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;
b) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui alla lettera a) che precede, presentare offerta indicando i progettisti, scelti tra i soggetti di cui al predetto articolo 46 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 3.1 che segue. Con riferimento al progettista indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice;
c) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui alla lettera a) che precede, presentare offerta quale mandatario, costituendosi in raggruppamento temporaneo con soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 che segue, scelti tra quelli individuati all’articolo 46 del Codice.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
I raggruppamenti temporanei (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista), rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale
nei confronti della committente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Ai sensi dell’articolo 48, commi 9 e 10, del Codice, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 48, commi 18 e 19, del Codice.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 110 del Codice e dell’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
- l’impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato.
In entrambi i casi, ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
In caso di violazione di tali divieti si procederà all’esclusione di tutte le imprese coinvolte.
1.7.1. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione
In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui al presente documento, si specifica quanto segue:
a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
b) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
c) ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici in quanto compatibili;
d) a tutti gli operatori economici costituiti in forma aggregata, si applicano le disposizioni previste in materia di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 e dell’allegato XVI dello stesso Xxxxxx.
1.7.2. Divieto di partecipazione plurima (art. 48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio ordinario di concorrenti;
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato quale esecutore oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;
c) il divieto opera anche in relazione ai prestatori di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, sotto qualsiasi forma;
d) fermo restando quanto previsto al punto 2.7.2, in materia di aggiudicazione di un solo Lotto, i divieti e le condizioni ostative di cui alle precedenti lettere a), b), e c), operano singolarmente per ciascun Lotto; a tal fine non è considerata partecipazione plurima se le predette condizioni si verificano in
relazione a Lotti diversi;
e) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c), sono esclusi ambedue gli offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, relativamente agli interventi di mitigazione del rischio idraulico nel comune di Molfetta (BA), come individuati nei sottopunti che seguono.
Si richiama l’attenzione sulla particolare specificità dei singoli lotti, soggetti a regimi vincolistici ambientali e paesaggistici di particolare rilevanza, da considerare nella valutazione dei tempi e costi di attuazione degli interventi. Si rimanda alla documentazione progettuale nonché ai pareri e prescrizioni emessi dagli Enti competenti per ulteriori approfondimenti.
Per ciascun lotto, sono compresi nell’appalto:
a) il servizio tecnico di progettazione, che include:
--- la progettazione esecutiva dell’intervento, sviluppata nel rispetto dei requisiti fissati dal progetto definitivo a base di gara nonché dalle leggi vigenti in materia;
--- il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
b) previa approvazione del progetto esecutivo di cui alla precedente lettera a), l’esecuzione di tutti i lavori, ivi compresa l’assistenza specialistica per la supervisione delle attività strumentali e/o funzionali all’esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal medesimo progetto esecutivo.
2.1.1. Lotto PIP
L’intervento, come meglio descritto nel progetto definitivo posto a base di gara, è finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico P.I.P. del comune di Molfetta mediante la realizzazione di un canale deviatore della lama Marcinase che convogli le acque nella lama Scorbeto ed il contestuale ripristino della continuità idraulica di quest’ultima, in uno alla costruzione di opere di attraversamento stradale per il transito in sicurezza delle portate di piena.
2.1.2. Lotto ASI
L’intervento, come più compiutamente definito nel progetto posto a base di gara, è finalizzato alla mitigazione del rischio dell’agglomerato industriale di Molfetta, mediante la realizzazione di un canale di gronda in grado di intercettare i deflussi e collettarli verso il recapito finale in sicurezza idraulica.
2.2. Importo dell’appalto
L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a € 19.001.237,66 (euro diciannovemilionimilleduentotrentasette/66), come risultante dalla seguente tabella, ed è suddiviso nei seguenti 2 lotti come meglio specificato nei sottopunti 2.2.1 e 2.2.2 che seguono.
Numerazione Lotto | Denominazione Lotto | Codice ReNDiS | Importo complessivo dell’appalto (€) |
1 | Mitigazione del rischio idraulico dell'area PIP del comune di Molfetta mediante la rigenerazione della lama Scorbeto e la rinaturalizzazione della lama Marcinase | 16IR773/G1 | 10.489.953,67 |
2 | Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI | 16IR772/G1 | 8.511.283,99 |
Si precisa che:
a) ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del Codice, i compensi relativi alla progettazione sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel progetto definitivo posto a base di gara. I compensi per l’attività di progettazione, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall’operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili;
b) le prestazioni di progettazione esecutiva ex art. 23, comma 8, del Codice, comprendono le prestazioni di cui agli articoli 90 e 100 del decreto 81 del 2008 (Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione), nonché sono comprensive delle operazioni preparatorie che eventualmente si dovessero rendere indispensabili alla redazione del progetto e degli elaborati necessari per l’ottenimento di pareri o autorizzazioni da parte di eventuali Enti preposti e/o a vario titolo interessati;
c) sono compresi nell’appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, se recepiti dalla Stazione appaltante.
2.2.1. Entità dell’appalto Lotto PIP
L'importo totale dell’appalto è pari a € 10.489.953,67 (euro diecimilioniquattrocentottantanovemilanovecentocinquantatre/67), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, ripartito come specificato nei sottopunti che seguono.
Oggetto | Importo (€) | |
A | IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO | 10.489.953,67 |
di cui | ||
a 1 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) | 65.000,00 |
a 2 | Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso) | 10.308.427,15 |
a 3 | Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) | 116.526,52 |
L’importo soggetto a ribasso d'asta, che ammonta a € 10.373.427,15 (Euro diecimilionitrecentosettantatremilaquattrocentoventisette/15), comprende l’incremento connesso all’applicazione della L.R. 3/2021 in materia di misure anti Covid-19, pari a € 27.124,77.
L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 116.526,52 (Euro centosedicimilacinquecentoventisei/52).
Il costo della manodopera, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice, è di € 2.563.022,74 (Euro duemilionicinquecentosessantatremilaventidue/74) pari al 24,93 % dell’importo per l’esecuzione delle lavorazioni comprese nell’appalto.
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice e dell’articolo 26, comma 6, del decreto 81 del 2008, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in base alla propria organizzazione aziendale.
2.2.2. Entità dell’appalto Lotto ASI
L'importo totale dell’appalto è pari a € 8.511.283,99 (euro ottomilionicinquecentoundicimiladuecentottantatre/99), oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, ripartito come specificato nei sottopunti che seguono.
Oggetto | Importo (€) | |
A | IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO | 8.511.283,99 |
di cui | ||
a 1 | Corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) | 86.795,46 |
a 2 | Importo esecuzione lavori (soggetti a ribasso) | 8.333.948,76 |
a 3 | Oneri di sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso) | 90.539,77 |
L’importo soggetto a ribasso d'asta, che ammonta a € 8.420.744,22 (Euro ottomilioniquattrocentoventimilasettecentoquarantaquattro/22), comprende l’incremento connesso all’applicazione della L.R. 3/2021 in materia di misure anti Covid-19, pari a € 1.975,96.
L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 90.539,77 (Euro
novantamilacinquecentotrentanove/77).
Il costo della manodopera, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice, è di € 2.097.305,80 (Euro duemilioninovantasettemilatrecentocinque/80) pari al 25,17 % dell’importo per l’esecuzione delle lavorazioni comprese nell’appalto.
Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice e dell’articolo 26, comma 6, del decreto 81 del 2008, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in base alla propria organizzazione aziendale.
2.3. Progettazione esecutiva
La progettazione esecutiva, oggetto del contratto, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti categorie di lavori, secondo quanto riportato nella Tabella Z-1 del Decreto Tariffe, così come identificate nel prospetto che segue per ciascun lotto di riferimento:
LOTTO | CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID OPERE | Corrispondenza L. 143/49 | GRADO DI COMPLESSITA’ | VALORE DELL’OPERA (€) |
PIP | Idraulica | Opere di bonifica e derivazioni | X.00 | XXX/x | 0,00 | 00.000.000,67 |
ASI | Strutture | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | S.04 | IX/b | 0,90 | 1.942.246,00 |
Infrastrutture per la mobilità | Viabilità ordinaria | X.00 | XX/x | 0,45 | 403.574,69 | |
Idraulica | Opere di bonifica e derivazioni | X.00 | XXX/x | 0,45 | 5.986.151,31 |
L’operatore economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, gli studi e le indagini accessorie e complementari (rilievi topografici, misurazioni e picchettazioni, ecc) che si rendessero necessari al perfetto svolgimento dell’incarico, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, anche al fine di ottemperare a eventuali prescrizioni ricevute in sede di approvazione del progetto definitivo o a fronte delle richieste che dovessero provenire dalle Amministrazioni competenti in sede di approvazione del progetto esecutivo.
Si specifica che tutte le operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto rientrano nelle spese complessive poste in capo all’offerta economica dell’operatore economico: in nessun caso potranno essere imputate ad un singolo professionista anche in ragione delle responsabilità che da esse scaturiscono.
2.4. Lavori
2.4.1. Categorie di lavorazioni Lotto PIP
Ai fini della qualificazione degli Offerenti, i lavori sono qualificati come segue, ai sensi dell’articolo 61 del
D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R.
A. Categoria prevalente
Categoria prevalente per un importo pari a euro 10.424.953,67 pari al 100 % dell’importo lavori. Categoria: «OG 8» OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Classifica: VI - fino a € 10.329.000 (con l’incremento di un quinto ai sensi dell’art 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010).
B. Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria o, in assenza di qualificazione, obbligo di subappalto (subappalto necessario).
Nel presente appalto non sono previste categorie di lavori diverse rispetto a quella prevalente.
C. Categorie di lavorazioni omogenee
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, commi 16 e 184 del D.P.R. n. 207/2010 e all’articolo 5 del Capitolato Speciale di Appalto, sono indicate di seguito:
n. | Categ. | Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee | Importi in euro (€) | Incidenza % | ||
Lavori | Oneri sicurezza PSC | Totale | ||||
1 | OG 8 | Movimento materie | 5.376.899,53 | 59.398,32 | 5.436.297,85 | 52,30 |
2 | OG 8 | Opere civili | 3.905.386,54 | 46.092,12 | 3.951.478,66 | 37,99 |
3 | OG 8 | Opere Stradali | 789.996,11 | 8.727,04 | 798.723,15 | 7,68 |
4 | OG 8 | Opere di ingegneria naturalistica | 209.020,20 | 2.309,04 | 211.329,24 | 2,03 |
TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO | 10.281.302,38 | 116.526,00 | 00.000.000,90 | 100 | ||
Incremento per adeguamento L.R. 3/2021 (2% delle spese generali) | 27.124.77 | |||||
VALORE TOTALE LAVORI | 10.424.953,67 |
Al riguardo, si rammenta che:
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al Regolamento, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b) la categoria riportata nella prima colonna della tabella, è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2 e 86, comma 1 del Regolamento;
c) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2, del Regolamento;
d) ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” è ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice;
e) le opere (i cui importi sono compresi della quota parte degli oneri di sicurezza diretti) sono subappaltabili entro i limiti previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2.4.2. Categorie di lavorazioni Lotto ASI
Ai fini della qualificazione degli Offerenti, i lavori sono qualificati come segue, ai sensi dell’articolo 61 del
D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R.
A. Categoria prevalente
Categoria prevalente per un importo pari a euro 6.051.200,91 pari al 72 % dell’importo lavori. Categoria: «OG 8» OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Classifica: V - fino a € 5.165.000,00 (con l’incremento di un quinto ai sensi dell’art 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010).
B. Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria o, in assenza di qualificazione, obbligo di
subappalto (subappalto necessario).
Categoria scorporabile | Importo (>150.000 o >10%) | Classifica | % sul totale | ||
1) | OG3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | 2.371.311,66 | IV | 28,00 |
C. Categorie di lavorazioni omogenee
Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice Appalti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, commi 16 e 184 del D.P.R. n. 207/2010 e all’articolo 5 del Capitolato Speciale di Appalto, sono indicate di seguito:
n. | Categ. | Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee | Importi in euro (€) | Incidenza % | ||
Lavori | Oneri sicurezza PSC | Totale | ||||
1 | OG 8 | Movimenti di materia | 5.346.539,98 | 58.098,43 | 5.404.638,41 | 64,17 |
2 | OG 8 | Opere di ingegneria naturalistica | 451.166,81 | 4.902,63 | 456.069,44€ | 5,41 |
3 | OG 8 | Opere stradali | 403.574,69 | 4.385,46 | 407.960,15 | 4,84 |
4 | OG 8 | Opere in CA | 1.942.246,00 | 21.105,51 | 1.963.351,51 | 23,31 |
5 | OG 8 | Opere idrauliche | 143.733,98 | 1.561,89 | 145.295,87 | 1,73 |
6 | OG 8 | Analisi e indagini | 44.711,34 | 485,86 | 45.197,20 | 0,54 |
TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO | 8.331.972,80 | 90.539,78 | 8.422.512,58 | 100 | ||
Incremento per adeguamento L.R. 3/2021 (2% delle spese generali) | 1.975,96 | |||||
VALORE TOTALE LAVORI | 8.424.488,54 |
Al riguardo, si rammenta che:
f) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al Regolamento, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
g) la categoria riportata nella prima colonna della tabella, è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2 e 86, comma 1 del Regolamento;
h) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61, comma 2, del Regolamento, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2, del Regolamento
i) ai sensi del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” è ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice;
j) le opere (i cui importi sono compresi della quota parte degli oneri di sicurezza diretti) sono subappaltabili entro i limiti previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
2.5. Durata dell'appalto
Come al punto II.2.7) del bando di gara.
2.6. Opzioni (distintamente per ciascun Lotto)
In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:
a) di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all’affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all’attuazione degli interventi;
b) ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, di imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
2.7. Articolazione in Lotti
2.7.1. Suddivisione in Lotti
a) L’appalto è suddiviso in n. 2 (due) lotti come previsto ai precedenti punti;
b) al fine di agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (intesi come operatori economici), ciascun offerente può aggiudicarsi un solo Lotto, salvo il caso di cui al punto 2.7.3. In ogni caso, la tutela dell’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, è assicurata dalla possibilità di partecipazione in forma aggregata, dalla possibilità di cooptazione di ulteriori operatori economici o di un coinvolgimento in regime di subappalto;
c) ciascun offerente deve possedere i requisiti di capacità economica e tecnica di cui al Capo 3, almeno per il Lotto di maggiore importo tra quelli per i quali presenta l’offerta; pertanto i requisiti previsti per un Lotto sono idonei alla presentazione dell’offerta per i Lotti di importo inferiore.
2.7.2. Aggiudicazione dei Lotti
Fatto salvo quanto previsto al punto 2.7.3:
a) è ammessa la partecipazione a entrambi i Lotti, anche in Forme aggregate diverse per ciascuno dei Lotti per i quali è presentata offerta, ai sensi del punto 1.7.2, lettera d), ma è ammessa l’aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente e per ciascun operatore economico;
b) se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica primo in graduatoria) per entrambi i Lotti, si aggiudica il Lotto di importo più elevato (inteso come importo a base di gara e non come importo di aggiudicazione) tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria;
c) per evitare commistioni e accordi arbitrari in danno alla concorrenza, nonché per garantire la pluralità degli affidamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, ai fini della limitazione di cui alla lettera a) e della lettera b), sono considerate imputabili allo stesso offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque Forma aggregata, che abbiano in comune un operatore economico (offerente individuale, raggruppato come mandate o mandatario, consorziato indicato come esecutore per il quale il consorzio concorre, operatore economico ausiliario, oppure anche un solo professionista tra quelli indicati al punto 1.7, compresi quelli indicati come collaboratori/consulenti;
d) in conseguenza delle prescrizioni di cui alle lettere precedenti, l’aggiudicatario di un Lotto non può conseguire l’aggiudicazione di un altro Lotto;
e) se per un Lotto vi sono più offerte uguali, che hanno conseguito lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica-temporale e per l’offerta tecnica, si procede all'aggiudicazione di tale Lotto mediate sorteggio pubblico; in tal caso, l’offerta dell’offerente non sorteggiato presentata sull’altro Lotto concorre all'aggiudicazione di quest’ultimo;
f) il procedimento di cui alla lettera f), viene reiterato, qualora se ne verifichi la condizione, anche in caso di eventuali offerte uguali sull’altro Lotto da aggiudicare.
2.7.3. Eventuale aggiudicazione di più Lotti ad un solo offerente
In deroga al punto 2.7.2, se in conseguenza della limitazione dell’aggiudicazione di un solo Lotto per ciascun offerente, per un Lotto non vi siano più offerte ammesse disponibili, l’aggiudicazione di tale Lotto avviene in favore dell’offerta classificata come migliore in graduatoria, anche qualora tale offerente sia già aggiudicatario del precedente Lotto, a condizione che l’offerente sia in possesso dei requisiti relativi alla pluralità di Lotti che si aggiudica.
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata “BUSTA DOCUMENTAZIONE” le dichiarazioni e i documenti di seguito indicati, in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘ALLEGATO’ e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 e/o dell’art. 23-bis del CAD e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005.
Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE di cui al punto 3.5 da parte dell’offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l’Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.
La documentazione amministrativa richiesta è costituita da:
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo per lavori e/o servizi di progettazione (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:
--- l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.7;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
--- l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE)
b) per ciascun operatore economico partecipante per lavori e/o servizi di progettazione (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti, se pertinenti:
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
--- il possesso dei requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione B, del DGUE)
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
c) dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, così come specificata al punto 3.5.2;
d) per l’offerta presentata da operatori economici in forma aggregata o con il coinvolgimento di altri operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari), ulteriori dichiarazioni attestanti le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti (condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.5):
e) sistema di garanzia della qualità aziendale (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE);
f) cauzione provvisoria e atto di impegno, come indicati al punto 3.3.1;
g) attestazione di versamento del contributo a favore dell’autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), come indicato al punto 3.3.2;
h) attestazione di presa visione dei luoghi, come indicato al punto 3.3.3;
i) PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCPASS: ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 81 del Codice:
--- gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio
«PASSOE»;
--- gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell’operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;
j) Attestazione/i di qualificazione, come definita al punto 1.4.2, lettera n), rilasciata/e da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie e
Classifiche adeguate alle prestazioni da appaltare (così come indicate al Capo 2), sottoscritta/e dal legale rappresentante dell’impresa qualificata e corredata da dichiarazione di autenticità resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente come per norma. In alternativa, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni, contenenti, pena l’esclusione dalla gara, tutte le notizie inserite nelle medesime attestazioni, ove non già dichiarate nel DGUE.
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente agli eventuali allegati predisposti dalla Stazione appaltante, se necessari in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
3. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda ecc..
4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
5. Fermo restando le procedure di cui al punto 6.6, in caso di inagibilità del sito ANAC il concorrente sarà tenuto ad allegare una schermata (screenshot) attestante il disservizio ed allegare l’apposito ticket fornito in automatico dal sistema di supporto ANAC.
6. Gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese di cui all’articolo 49 del Codice, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alla lettera j), devono dichiarare ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento generale, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 79 a 88 del medesimo Regolamento generale.
3.0. Requisiti generali e motivi di esclusione
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale, come meglio individuati nei sottopunti che seguono:
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice riferibili direttamente all’operatore economico in quanto persona giuridica;
b) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice riferibili direttamente all’operatore economico in quanto persona fisica;
c) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice riferibili ai progettisti indicati;
d) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del medesimo Codice;
e) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, comma 7, del Codice;
f) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
g) non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, comma 7, del Codice.
3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1 del Codice)
Costituisce motivo di esclusione di uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3 dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.
4. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata di esclusione è:
--- perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
--- pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
--- pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
--- nei casi di cui ai precedenti punti, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, pari alla durata della pena principale.
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
3.0.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)
Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto 3.0.3, oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 3.0.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. n. 313 del 2002.
3.0.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice, come riportati rispettivamente ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2, è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli operatori economici coinvolti, nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
2) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci o direttore tecnico;
3) in caso di società in accomandita semplice: soci, accomandatario, direttore tecnico;
4) in caso di altri tipi di società o consorzio (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio di maggioranza, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;
6) gli institori e i procuratori generali ai quali sono conferiti poteri adeguati in relazione all’oggetto e all’importo delle obbligazioni da assumere in relazione alla presente gara;
7) i direttori tecnici di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui il presente Documento fa riferimento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di
soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’offerente abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
5. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
6. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti di affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 3.0.1 e 3.0.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
7. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
8. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
3.0.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
--- al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
--- al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
3. La disciplina del DURC non è applicabile agli operatori economici che non hanno l’obbligo di iscrizione alle gestioni di INPS e INAIL, in quanto senza dipendenti iscritti alle predette gestioni, anche separate, e che contemporaneamente sono iscritti alle casse professionali autonome.
4. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi del Codice (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020).
3.0.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), del Codice)
È altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l’operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni:
a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all’allegato X del Codice;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere c), c-bis), c-ter), c-quater)):
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata per inadempimento, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
--- grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.5;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.5;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida
n. 6 di ANAC recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell’operatore economico.
3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del Codice:
a) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
b) ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
c) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
d) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
e) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato
definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, e, in ogni caso, l’esclusione va disposta se la violazione eventualmente accertata non è stata rimossa;
f) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non certifichi o autocertifichi la insussistenza del requisito;
g) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
h) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera a), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera e), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli operatori economici individuali.
3. Ai fini della lettera f), l’operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d), g) e h), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera g), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal procuratore della Repubblica all'ANAC, devono risultare sul sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.
3.1. Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, oltre all’assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.0, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1, e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui, rispettivamente, ai punti 3.1.2 e
3.1.2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; a tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC - Servizi ad accesso riservato - AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 84, comma 1, del Codice, il possesso dei requisiti previsti dal presente punto può essere soddisfatto mediante attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al successivo punto 3.1.3.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
Si precisa che, nel caso in cui l’operatore economico possegga l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti generali e speciali elencati ai punti che seguono. Laddove lo staff di progettazione delle imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione non possegga i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal presente Capo, ovvero nel caso di imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, ai sensi dell’art. 92, comma 6, del Regolamento, le stesse saranno tenute a associare o indicare in sede di offerta un progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 46 del Codice in possesso dei requisiti suddetti.
3.1.1. Idoneità professionale (articolo 83, comma 3, del Codice)
A. LAVORI
Per tutti gli operatori economici è richiesta l’iscrizione al pertinente registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) della Provincia in cui l’operatore economico ha sede oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 49 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, dichiarando la compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto.
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice e dell’art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, l'incarico deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall’operatore economico all’interno del DGUE (Parte IV, sezione A) con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali in coerenza con le prestazioni da svolgere (Ordine di appartenenza, circoscrizione territoriale, numero di iscrizione e, per i giovani professionisti obbligatori nei raggruppamenti temporanei, data di abilitazione). Limitatamente ai soggetti costituiti in forma societaria, è richiesta anche l’ISCRIZIONE nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale. Tale requisito non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti “studi associati” o “associazioni professionali”).
Ai fini dell’ammissione, lo staff di progettazione indicato per l’esecuzione dei servizi di progettazione oggetto del presente appalto deve prevedere la presenza di:
a) almeno un Ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali, idrologici-idraulici e simili, iscritto all’Albo degli Ingegneri, sez. A;
b) almeno un Geologo per le prestazioni di cui all’articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e all’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice, iscritto all’Ordine dei Geologi;
c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
d) un Ingegnere/Architetto, abilitato e iscritto al pertinente ordinamento professionale, responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;
e) se si partecipa in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, almeno un giovane professionista laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione e iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale.
Ai fini della valutazione dell’adeguatezza e della multidisciplinarietà dello staff tecnico da impiegare nello svolgimento del servizio, sono inoltre raccomandati professionisti ulteriori con specifica e comprovata esperienza nel rispettivo ambito in quanto concorrono alla valutazione dell’offerta tecnica:
f) architetto per gli aspetti ambientali, urbanistici e del paesaggio, iscritto all’albo degli Architetti, sez. A, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
g) dottore Xxxxxxxx o dottore Xxxxxxxxx per gli aspetti dell’ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
h) dottore Xxxxxxx per gli aspetti dell’ecosistema, della fauna e dell’avifauna, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
Ferme restando le professionalità già indicate, nulla osta che nello staff di progettazione siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie attinenti alla tipologia dei servizi da prestare, purché le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali.
Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:
--- con rapporto organico con l’offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera j);
--- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l’applicazione della disciplina di cui al punto 3.2.1;
--- cooptati dall’offerente.
Il possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento da parte delle figure considerate obbligatorie ai fini dell’ammissione, come definita dall’iscrizione all’albo o all’ordine professionale, è obbligatorio, a pena di esclusione.
Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 - B (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con l’ordinamento professionale e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi delle lettere a), c) e d), devono avere obbligatoriamente un rapporto organico con l’offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera j). Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera k).
3. In deroga alla precedente nota n. 2, il geologo di cui alla lettera b) può essere individuato in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera k), oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l’offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell’espletamento dell’incarico (Linee guida n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).
4. I professionisti di cui alle lettere f), g) ed h), non obbligatori ai fini dell’ammissione dell’offerente, possono essere individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera k), oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un rapporto con l’offerente, che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell’espletamento dell’incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza.
5. Il giovane professionista di cui alla lettera e), ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, può essere:
--- un libero professionista singolo o associato;
--- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o
all’articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, un dipendente o un consulente come definito al punto 1.4.2, lettera k);
--- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati ai precedenti punti.
3.1.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria (articolo 83, comma 1 lett. b) del Codice)
A. LAVORI
Ai sensi del combinato disposto degli art. 83, comma 2, e 216, comma 14 del Codice e dell’art. 60, comma 3 del Regolamento, l’attestazione di qualificazione SOA, distintamente per ciascun lotto, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti in oggetto.
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c) e delle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera a), secondo periodo, è richiesta un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici in appalto con riferimento al lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata offerta, ovverossia in alternativa, corredata dall’impegno dell’Operatore Economico, reso sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, a rinnovarla sino ad almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la stessa data in caso di aggiudicazione.
A tal riguardo si chiarisce che:
1. la dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dovrà essere comprovata, a richiesta della Stazione appaltante e solo all’aggiudicataria, mediante deposito di polizza in conformità all’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012;
2. in caso di raggruppamento temporaneo il massimale può essere raggiunto cumulando le singole assicurazioni degli operatori raggruppati, purché dopo l’eventuale aggiudicazione l’assicurazione sia unificata e rilasciata al raggruppamento nel suo insieme. Non possono invece concorrere alla definizione del massimale le polizze riferite a professionisti cooptati ovvero individuati come consulenti/collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera k).
3.1.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1 lett. c) del Codice)
A. LAVORI
In relazione alla qualificazione giuridica dei lavori e della loro entità, come determinate distintamente per ciascun lotto al punto 2.4, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere, ai sensi degli art. 84 e 216, comma 14, del Codice, dell’art. 60, comma 3 del Regolamento, l’attestazione di qualificazione SOA per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle seguenti categorie e classifiche: Lotto PIP: Categoria «OG 8», classifica VI
Lotto ASI: Categoria «OG 8», classifica V Categoria «OG 3», classifica IV
B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, comma 1, 83 e 86 del Codice, l’operatore economico che eseguirà la progettazione esecutiva dovrà possedere il seguente requisito per il Lotto di importo maggiore tra quelli per i quali è presentata offerta:
a) per entrambi i lotti: avvenuto svolgimento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data del presente Documento, di servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
LOTTO | CATEGORIA | DESTINAZIONE FUNZIONALE | ID OPERE | Corrispondenza L. 143/49 | GRADO DI COMPLESSITA’ | IMPORTO OPERA (€) | REQUISITO MINIMO RICHIESTO (€) |
PIP | Idraulica | Opere di bonifica e derivazioni | X.00 | XXX/x | 0,45 | 10.424.953,67 | 10.424.953,67 |
ASI | Strutture | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali | S.04 | IX/b | 0,90 | 1.942.246,00 | 1.942.246,00 |
Infrastruttu re per la mobilità | Viabilità ordinaria | X.00 | XX/x | 0,45 | 403.574,69 | 403.574,69 | |
Xxxxxxxxx | Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx | X.00 | XXX/x | 0,45 | 5.986.151,31 | 5.986.151,31 |
L’operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all’offerente, con le seguenti precisazioni:
a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:
--- l’individuazione di committente (i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati);
--- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l’ubicazione;
--- la Classificazione con lo «ID Opere» o la classe e categoria pertinenti, a seconda della relativa condizione temporale di cui ai seguenti punti a.2) e a.3);
--- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al successivo punto a.4);
--- l’operatore economico che ha svolto il servizio;
--- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento; se non totalmente ultimati, la parte di essa terminata nel medesimo periodo di riferimento;
--- l’importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
--- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall’operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;
a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):
--- a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere”, come indicato nella tavola Z-1 allegata del D.M. 17 giugno 2016, con le precisazioni;
ID opere | Lavori analoghi utilizzabili | Lavori non utilizzabili |
D.02 | Nessun altro | D.01; D.03; D.04; D.05 |
S.04 | S.03 e S.05 | S.01; S.02 e S.06 |
V.02 | V.03 | V.01 |
--- prima del 21 dicembre 2013 sono utilizzabili lavori classificati nella classe e categoria di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
categoria | Lavori analoghi utilizzabili | Lavori non utilizzabili |
VII/a | Nessun altro | VII/c; VII/b; VIII |
IX/b | I/g; IX/b limitatamente a «Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Fondazioni speciali»; IX/c | IX/a; IX/b limitatamente a «Dighe, Conche, Elevatori, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee»; |
VI/a | VI/b |
--- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto 2.3, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetti di affidamento;
--- quanto sopra illustrato, è in ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all’individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all’articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
a.5) l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi è:
--- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l’importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
--- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
--- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
--- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
a.6) il requisito può essere raggiunto anche con un solo servizio purché indivisibile, di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID, e imputabile all’offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato.
Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 - B (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Si raccomanda di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell’importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante. Tanto è con l’evidente scopo di garantire che il mandatario all’interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell’appalto. Il requisito di cui alla lettera b) può essere apportato da qualunque raggruppato ma il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.
3. In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all’offerente in Forma aggregata.
4. In relazione al requisito di cui alla lettera a) possono essere utilizzati anche servizi tecnici iniziati in epoca precedente al decennio di riferimento, prendendo in considerazione esclusivamente l’aliquota del servizio che ricada nel periodo di riferimento.
5. I requisiti di cui alla lettera a), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
3.1.4. Sistema di garanzia della qualità aziendale (articolo 87 del Codice)
Ai sensi dell’articolo 87 del Codice:
a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 28, per tutti gli Operatori economici che partecipano con un’attestazione SOA in classifica superiore alla II; ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento tale requisito deve risultare dall’attestazione SOA di cui al punto 3.1.3;
b) è facoltativo il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, per il settore EA/IAF 28, oppure della registrazione al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 e, se presente, concorre alla riduzione dell’importo delle garanzie ai sensi dell’articolo 93, comma 7, e art. 103, comma 1, del Codice;
c) le certificazioni attestanti il possesso delle certificazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee in campo di qualità (ISO9001) e in campo ambientale (ISO14001), da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell’Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
3.1.5. Oneri particolari a garanzia della corretta esecuzione dell’appalto
Xxxxx restando gli oneri e gli obblighi posti a carico dell’appaltatore dal Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’articolo 100, comma 1, del Codice, in relazione a ciascun lotto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, durante la fase di esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, a propria cura e spese, un gruppo di lavoro dedicato idoneo a garantire una completa sorveglianza e assistenza specialistica, strumentale e funzionale, alla regolare esecuzione dei medesimi lavori.
Il gruppo di lavoro dovrà essere composto almeno dai seguenti professionisti in possesso della qualifica professionale coerente con le prestazioni da svolgere:
--- n. 1 Archeologo, per il servizio di Sorveglianza Archeologica continuativa agli scavi, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 244 del 20 maggio 2019, iscritto nell’elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/A1- Archeologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m. n. 509 del 1999);
--- n. 1 dottore Forestale abilitato (o dottore Xxxxxxxx) per le procedure e gli adempimenti di cui al R.R.
n. 19/2017 in tema di xxxxxx xxxxxxxx;
--- n. 1 Tecnico topografo ed esperto in procedure espropriative per l’attività strumentale di rilievo topografico ed attività connesse all’individuazione delle superfici oggetto di esproprio e occupazione temporanea, nonché funzionali alle procedure autorizzative con eventuale ottemperanza alle prescrizioni degli Enti anche gestori.
Si precisa che le suddette figure professionali non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non dovranno essere indicati quali mandanti in eventuali forme aggregate di partecipazione né dovranno essere indicati dall’operatore economico nella compilazione del proprio DGUE.
Resta inteso che con la partecipazione alla presente procedura di gara e la presentazione dell’offerta l’operatore economico accetta i requisiti particolari in oggetto in caso di aggiudicazione.
3.2. Offerenti in Forma aggregata
3.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici
Se il raggruppamento è già formalmente costituito, ai sensi dell’articolo 48 del Codice e dell’articolo 92 del Regolamento, l’offerente dovrà presentare copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
Se il raggruppamento non è ancora costituito, gli operatori economici, in sede di offerta, dovranno dichiarare di voler costituire, in caso di aggiudicazione, un’associazione temporanea di imprese, ex art. 48, comma 8, del Codice ed altresì impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente qualificato come mandatario, ai sensi dell’art. 48, comma 12, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Inoltre:
a) ciascun operatore economico raggruppato/consorziato o che intende raggrupparsi/consorziarsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui al precedente punto 3.0 (da 3.0.1. a 3.0.7), nonché:
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
--- i requisiti di capacità economica di cui al punto 3.1.2;
--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
b) i requisiti devono essere posseduti complessivamente dall’offerente in forma aggregata nella misura prevista per gli offerenti singoli;
c) devono essere indicate le prestazioni che ciascuno operatore economico in Forma aggregata intende assumere, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa», e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 83, comma 8, del Codice e dell’articolo 92, commi 2 e 3, del Regolamento;
d) ai sensi dell’articolo 83, comma 8, terzo periodo, del Codice, la mandataria, oltre a possedere i requisiti richiesti per la parte di prestazioni che si impegna ad assume, deve eseguire in misura maggioritaria le prestazioni che sono oggetto di affidamento;
e) per le prestazioni di progettazione esecutiva, in caso di forme aggregate, deve essere garantita la presenza di un giovane professionista, come specificato al precedente punto 3.1.1-B, lett. e); a tale giovane professionista non è richiesto il possesso di requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3 – B;
f) relativamente alla qualificazione delle imprese esecutrici, ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve possedere e dichiarare i requisiti di attestazione SOA in misura sufficiente in relazione ai lavori o alle parti di lavori che intende assumere. In particolare:
1. ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Regolamento, nelle forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti:
--- dall’operatore economico mandatario o capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% (quaranta per cento);
--- da ciascun operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento);
--- le percentuali di cui ai precedenti sottopunti, devono essere determinate con riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 2.4;
2. ai sensi dell’articolo 92, comma 2, del Regolamento, nelle forme aggregate di tipo verticale i requisiti, se frazionabili, devono essere posseduti:
--- dall’operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente il quale può altresì possedere il requisito nella categoria scorporabile;
--- dagli operatori economici mandanti nella categoria scorporabile non possedute dall’operatore economico mandatario;
3. ai sensi dell’articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti anche da operatori economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In tal caso le condizioni di cui al precedente punto 1, sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti verticali);
4. la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria, nonché il possesso nelle diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall’Operatore
economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della qualificazione nella presente procedura di affidamento.
Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.
3.2.2. Reti di imprese e contratti di rete
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cosiddetta rete-soggetto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica (cosiddetta rete-contratto), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo di mandataria se in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e se il contratto di rete reca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (in linea con la determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);
d) in ogni caso la partecipazione congiunta alle gare deve risultare dal contratto di rete come scopo strategico del programma comune e la durata deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:
1. gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
2. le generalità complete dell’Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell’operatore delegato mandatario;
3. le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
--- individuati quali esecutori dei lavori;
--- che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al presente Capo, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
4. per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera c), il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla presente procedura di gara.
3.2.3. Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi di imprese artigiane, i consorzi di cooperative nonché i consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) e lettera c), ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice devono indicare, in sede di offerta:
a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara (con l’assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria
organizzazione consortile); ai consorziati indicati dal consorzio è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest’ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5.
I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono inoltre possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
1. il requisito di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
2. i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:
--- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
--- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7-bis, del Codice, è consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi stabili e ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
3.2.4. Operatori economici cooptati
Sono ammessi esclusivamente se l’offerente singolo o riunito (“cooptante”), è in possesso dei requisiti tecnico economici sufficienti per l’assunzione integrale delle prestazioni senza il concorso dell’operatore economico cooptato, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del Regolamento, a condizione che le imprese interessate:
--- non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
--- posseggano e dichiarino il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 3.1.1. - A;
--- siano qualificate, anche con riferimento a categorie di lavorazioni e importi diversi da quelle richieste dal presente disciplinare, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate;
--- dichiarino i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
--- devono impegnarsi a raggrupparsi come cooptati con l’Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l’offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
--- presentano un proprio DGUE di cui al punto 3.5, per quanto di loro pertinenza.
3.2.5. Operatori economici che ricorrono all’avvalimento
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in forma associata ex art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso di determinati requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale avvalendosi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), anche partecipante al raggruppamento.
Non è ammesso l'avvalimento:
--- per la dimostrazione dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al punto 3.0;
--- per le categorie super-specialistiche di cui all'articolo 2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) quando il valore di dette categorie superi il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del medesimo Decreto.
È ammesso pertanto il ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per il requisito di attestazione SOA richiesto per ciascuno dei lotti oggetto di affidamento. È ammesso altresì l’avvalimento del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 di cui al punto 3.1.4, lettera a), solo se inscindibilmente connesso all’avvalimento dell’attestazione SOA oggetto a sua volta di avvalimento e solo se previsto in sede di offerta.
Ai fini dell’avvalimento:
a) le parti interessate (concorrente ausiliato e impresa ausiliaria), compilano il DGUE allegando, se necessario, una dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00, secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante (Modello B), da cui risultino (se non indicati nel DGUE):
--- i requisiti oggetto di avvalimento dei quali l’operatore economico offerente è carente;
--- l’indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell’operatore economico offerente;
b) l’operatore economico ausiliario:
--- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione, come specificati ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
--- deve possedere i requisiti di partecipazione di propria pertinenza e oggetto di avvalimento;
--- si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
--- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato (cosiddetto
«avvalimento interno»);
--- ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente con offerte in concorrenza tra di loro;
--- non può utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro operatore economico;
--- non può avvalersi a sua volta di un operatore economico ausiliario (cosiddetto «avvalimento a cascata»);
--- può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti previsti dalla norma;
c) l’offerente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
d) ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere, a pena di nullità, i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento, e deve indicare specificatamente i requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall’ausiliaria.
In relazione al contratto di avvalimento di cui alla lettera d), si precisa che:
--- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che tale atto sia preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
--- la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento entro il termine di presentazione dell’offerta è causa di esclusione irrimediabile, anche in presenza di dichiarazione delle parti di impegnarsi a ricorrere all’avvalimento;
--- se il contratto di avvalimento è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alla lettera d), è ammesso il rimedio tramite il soccorso istruttorio a patto che le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentabile o comprovabile con data certa;
--- non è sanabile (e quindi causa di esclusione dalla gara) la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
--- se oggetto dell’avvalimento è il sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 di cui al punto 3.1.4, lettera a), il contratto deve prevedere l’effettiva messa a disposizione delle risorse, delle condizioni, del know how, delle prassi e del personale qualificato nei controlli di qualità, compreso l’assoggettamento ai controlli ispettivi periodici dell’organismo di accreditamento terzo, dell’intero complesso organizzativo aziendale, che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità.
La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85 e 86 del Codice, se i soggetti della cui capacità l’operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In tale circostanza il RUP assegna un termine congruo per la sostituzione, eventualmente prorogato una sola volta su richiesta motivata dell’Offerente. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, eventualmente differito, la Stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. La sostituzione non è ammessa e si procede all’esclusione dell’offerente e dell’operatore economico ausiliario nei seguenti casi:
--- in caso di dichiarazioni mendaci o di presentazione di falsa documentazione ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice;
--- in caso di violazione dei divieti di partecipazione plurima di cui al punto 1.7.2.
3.2.6. Subappalto
Il subappalto è ammesso nel limite complessivo di cui all'art. 105 del Codice. Ai sensi del comma 4, lettera c) del medesimo articolo del Codice, il concorrente deve indicare, dichiarandolo nel proprio DGUE (parte II, Sezione D), le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto è vietato.
Si precisa che:
--- la dichiarazione di subappalto in misura superiore al limite complessivo previsto per legge inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l’esclusione se l’offerente è qualificato per l’espletamento della prestazione;
--- non è ammesso il subappalto delle prestazioni in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»). Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice, le prestazioni connesse ai servizi di progettazione non possono essere oggetto di subappalto ex art. 105 del Codice, salvo quelle di seguito indicate:
a) indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
b) predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche;
c) mera redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Si precisa che l’affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:
--- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
--- il subappaltatore sia qualificato per l’espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
--- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
3.3. Ulteriore documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
3.3.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice)
L'offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori oggetto di appalto, compresi i costi per la sicurezza da PSC (salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice) costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante in intestazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili;
c) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998; in caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in forma aggregata;
2) ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103, comma 1, dello stesso Codice qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno deve essere contenuta o allegata alla garanzia di cui al punto 1), oppure prodotta e sottoscritta mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l’offerente o, in caso di forma aggregata, tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, sono microimprese, piccole o medie imprese.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
--- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
--- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dalle regole del CAD.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
La garanzia provvisoria dovrà:
1) contenere espressa menzione del CIG e dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito;
2) essere intestata a Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia;
3) essere rilasciata in favore di tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
4) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31;
5) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta;
6) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.
La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice, mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del medesimo Codice, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni gli offerenti devono dichiarare le relative condizioni in modo inequivocabile nella compilazione del DGUE e, se richiesto, documentarle o comprovarle in fase di verifica fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più condizioni sopra indicate (ad es. carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione senza possibilità di rimedio tramite soccorso istruttorio - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante ai sensi della norma.
Note di chiarimento sulle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria
1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro cumulabili):
--- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001;
--- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1:
--- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
--- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
3. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all’uopo dedicati:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx- autorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxx/Xxxxxxx_xxxxxx_xxxxxxxxxx.xxx xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx/XXXXXXxxxxxx-xxxxxx/xx/ xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
3.3.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)
Per ciascun lotto per il quale si concorre, gli offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento, del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC. n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa.
Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento:
Lotto PIP 8765101629
Lotto ASI 8765111E67
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web;
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione; la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante può accertare l’avvenuto pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass se l’offerente ha presentato il PASSOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema (o l’offerente non ha presentato il PASSOE), la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Il mancato o tardivo pagamento è causa di esclusione irrimediabile dalla procedura di gara, non suscettibile di integrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.
3.3.3. Visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio documentato)
In relazione alla tipologia, contenuto e complessità dell'appalto da affidare, è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi di intervento distintamente per ciascuno Lotto per i quali è presentata offerta. L’accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti della Stazione appaltante né il rilascio di alcuna attestazione di presa visione da parte della stessa. Il sopralluogo deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:
a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);
b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere riprodotte a stampa a colori e catalogate in ordine crescente;
c) ai fini della validità della comprova di avvenuta visita dei luoghi, la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico dell’impresa offerente dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente. In particolare:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila;
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, la presente attestazione dovrà essere prodotta da ogni componente; In alternativa il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori;
--- in caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Si precisa che:
1. nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
2. la mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice;
3. la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
3.3.4. Ulteriori eventuali dichiarazioni e documentazione (se ricorrono le condizioni)
a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: l’operatore economico, nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
a.1) in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del CAD;
a.2) ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del CAD, una scansione della procura corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;
b) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 105 del Codice, con la quale l’offerente indica le prestazioni che intende subappaltare;
c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 48 del Codice e dell’articolo 92 del Regolamento:
c.1) se già formalmente costituiti, in caso di raggruppamenti temporanei, copia dell’atto di conferimento del mandato collettivo speciale ex art. 48, commi 12 e 13, del Codice, corredata da
dichiarazione sostitutiva di atto di conformità all’originale resa secondo le regole del CAD, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo ovvero, nel caso di consorzi ordinari, del relativo atto costitutivo;
c.2) se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa;
c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi, dichiarazioni mediante compilazione di DGUE relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
c.4) ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice, indicazione delle prestazioni e delle relative prestazioni che saranno eseguite da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
c.5) ai sensi dell’articolo 45, comma 1,2 del Codice, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
d) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
d.1) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
d.2) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione;
d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
--- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
--- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al presente Capo se diverse dalle imprese esecutrici;
d.4) il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti nel bando, per tutte le imprese di cui al precedente sottopunto d.3);
d.5) ai sensi dell’articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e c), e art. 46, comma 1, lett. f) del Codice):
e.1) se già formalmente costituiti, copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
e.2) qualora il mandato non sia stato conferito, impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si assoceranno conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
e.3) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
e.4) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente sottopunto e.3) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 48 del Codice e presentare le dichiarazioni pertinenti compilando un proprio DGUE;
f) limitatamente agli offerenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del Codice, alla documentazione amministrativa dell’offerente deve essere allegata:
f.1) dichiarazione dell’offerente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria;
f.2) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima:
-- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice, secondo le modalità previste dal presente documento;
-- si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
f.3) copia del contratto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa a norma di legge, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del Regolamento, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l’offerente e l’impresa ausiliaria.
3.4. Gestione della documentazione amministrativa
3.4.1. Validità e formalità delle dichiarazioni
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, ivi compreso il DGUE di cui al punto 3.5 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi, in quanto compatibile:
a) devono essere firmate digitalmente dal dichiarante secondo le indicazioni di cui al punto 1.6.7, con l’osservanza delle seguenti formalità:
--- mediate firma digitale ai sensi dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si può astenere dall’allegare copia del documento di riconoscimento;
--- limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
c) l’eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall’interessato in favore del quale è stato rilasciato l’originale o dal soggetto nell’interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del D.P.R. n. 445 del 2000;
d) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:
--- dal rappresentante legale dell’operatore economico se questi si avvale dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
--- dal rappresentante legale dell’operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l’hanno prodotta.
3.4.2. Altre condizioni:
a) Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE presente sulla piattaforma EmPULIA ai sensi del successivo punto 3.5, che l’operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.
3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
3.5.1. Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del concorrente
Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un’autocertificazione resa dall’operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione e partecipazione definiti nel bando di gara, in capo al medesimo operatore economico.
Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) o di professionisti (RTP).
In particolare:
--- deve essere presentato da tutti gli operatori economici, sottoscritto con firma digitale del rispettivo legale rappresentante (o dal progettista nel caso di persona fisica), ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti di selezione di cui al presente Capo che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento (singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l’azienda o il ramo d’azienda, cooptati);
--- ogni DGUE deve riguardare un singolo operatore economico, tra quelli di cui al punto precedente e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, appartenenti o riconducibili allo stesso operatore economico;
--- relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell’anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all’articolo 80, comma 5, le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte:
--- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
--- dal legale rappresentante dell’operatore economico, in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000;
--- eventuale documentazione integrativa allegata, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all’originale.
Si avverte che, a seguito delle modifiche normative intervenute, fino all’adeguamento a tali modifiche da parte del MIT del modulo del DGUE (recepito a sistema), ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa redatta secondo il modello B allegato al presente documento. Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.
3.5.2. Indicazioni per la compilazione del DGUE
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).
Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle previste dal Codice; inoltre:
--- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
--- in caso di R.T.I./R.T.P. indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento);
Sezione D. È riservata all’operatore economico che ricorre al subappalto. Non è richiesta l’indicazione della terna di nominativi (ex D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 c.d. Decreto “milleproroghe”).
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8)
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b); (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare il pertinente quadro della sezione C);
--- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
-- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE da parte del MIT alle modifiche normative intervenute, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lettera b-bis) e comma 5 lettere c-bis), c-ter), c) quater, f-bis) e f-ter) del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. A riguardo, si rinvia al successivo punto 3.5.4.
Parte IV. Criteri di selezione (art. 83, comma 1, lett. a), b) e c) e art. 87 del Codice, riportati al punto 3.1)
Sezione X. Xxxxxxxx (come richiesta al punto 3.1.1)
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.2) Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.3) Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (come richiesti al punto 3.1.4)
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né, ove necessari, i rispettivi documenti di riconoscimento.
3.5.3. Casi particolari nell’utilizzo del DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Sezione A. Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84 (SOA) e 90 del Codice. In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:
--- gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;
--- gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;
--- qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.
--- i riferimenti e l’eventuale classificazione da riportare alla lett. c) nel DGU sono indicati nella certificazione.
Ultima parte:
--- nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice (RTI/Consorzio/Rete di imprese - ogni Operatore Economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Alla lettera b) dovrà essere specificata da parte del mandatario la denominazione, forma giuridica, sede degli altri operatori economici che comparteciperanno alla procedura di appalto; i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE.
Sezione B. Individuazione dei soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, del Codice, come individuati al comma
3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro.
Sezione C. È riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. Da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare. Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.
Sezione D. Numero 7, condizione prevista dall’articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: da ripetere in caso di presenza di più soggetti o condizioni da dichiarare.
Parte IV. Criteri di selezione
Sezione A. Idoneità (art. 83, comma 1 lett. a) del Codice):
--- iscrizione all’ordine professionale o agli ordini professionali;
--- Iscrizione nel registro delle imprese professionale o commerciale (ad es. C.C.I.A.A.) per gli operatori economici in forma societaria;
Sezione B. Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) del Codice):
--- copertura assicurativa contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lett. c del Codice); Sezione C. Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) del Codice):
--- servizi tecnici di cui al punto 3.1.3
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare e sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
3.5.4. Dichiarazioni sostitutive integranti il DGUE
Le dichiarazioni sostitutive integranti il DGUE, predisposte dalla Stazione appaltante, sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie dello stesso DGUE. Per la presente procedura di gara, sono così articolate:
--- Modello B: A seguito delle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017 c.d. “correttivo”, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, e D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020), fino all’adeguamento a tali modifiche da parte del MIT del modulo del DGUE (recepito da EmPULIA a sistema), ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa resa ai sensi di legge, in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lettera b-bis), comma 4 (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120/2020), comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c) quater, f-bis) e f-ter) del Codice.
--- Modello C (opzionale): da compilare in caso di associazioni temporanee di Imprese o consorzi (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico), con l’indicazione della distribuzione delle prestazioni di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato/consorziato.
--- Modello D (opzionale): Dichiarazione da cui risulti il nominativo del soggetto o dei soggetti, tra quelli elencati all’art. 46 co. 1 del Codice, a cui verrà affidata la progettazione esecutiva, ovvero atto costituivo, o dichiarazione d’impegno a costituirsi in associazione temporanea con uno dei soggetti di
cui allo stesso art. 46, ai sensi dei successivi artt. 47 e 48;
--- Modello E (opzionale): da compilare in caso di avvalimento, con l’indicazione dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, fermo restando l’obbligo di presentazione del contratto di avvalimento di cui al punto 3.3.4, lettera f) sottopunto f.5).
--- Modello F: Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali da parte del soggetto che realizzerà la progettazione esecutiva, con individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni di cui al punto
3.1.3 - B, lettera a), che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare i lavori per i quali sono stati svolti i propri servizi tecnici; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato fino al raggiungimento del requisito.
3.5.5. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell’operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:
a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall’autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
b) atti formali di contestazione:
--- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
--- di negligenza, gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
c) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili e, nonché provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili;
d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
--- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente;
--- ostative e di self cleaning nei confronti dell’operatore economico ove ammessi dall’articolo 80, comma 7, del Codice;
e) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l’ausiliario mette a disposizione dell’offerente;
f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d’azienda, atti di fusione;
g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per offerenti in forma aggregata già costituiti formalmente;
h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui all’articolo 80, comma 3;
i) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
--- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
--- provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
--- relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942;
l) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
--- di nomina dell’amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- che dispone l’amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34 o dell’articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
m) altra documentazione che l’operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.
3.5.6. Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA
1. Ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. n.50/2016 l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla funzione “Compila DGUE”. È possibile utilizzare la funzione “Copia da DGUE” per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un’altra procedura.
2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. Si precisa che l’indirizzo di posta elettronica recuperato automaticamente dal Sistema è quello indicato dall’utente in sede di registrazione come unico utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale.
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” va eseguita solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
--- “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC;
--- Apporre la firma digitale al DGUE;
--- Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo “File Firmato”.
--- Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.
A. Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI
Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l’invio dell’offerta).
Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti del RTI, inserite nella busta Documentazione, attraverso la selezione “SI” sulla voce “Partecipa in forma di RTI” e con il comando “Inserisci Mandante” verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando “Richiedi Compilazione DGUE”.
Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia del RTI lo stato “Inviata Richiesta”.
Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno la notifica tramite posta elettronica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto.
B. Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti del RTI
La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente del RTI invierà il proprio DGUE compilato.
La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell’offerta salvata e cliccare sul comando “Scarica documenti ricevuti”.
Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia “RTI” nella colonna “DGUE”.
È possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna “Risposta”.
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell’RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”.
A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.
C. Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI
I componenti del RTI che riceveranno la notifica (tramite posta elettronica) per il sollecito alla compilazione del modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia (xxxx://xxx.xxxxxxx.xx) cliccando sul comando “Log-in”.
Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa alla compilazione
del DGUE richiesto dalla Mandataria.
È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per accedere alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta.
Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.
D. Accesso alla Richiesta
--- Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”;
--- “Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta.
E. Accesso al DGUE da compilare
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”.
F. Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria
--- Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come descritto in precedenza;
--- “Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;
--- Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo “File Firmato”. In alternativa, è possibile modificare le informazioni precedentemente inserite cliccando sul comando “Modifica dati”.
--- Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere all’inoltro della risposta cliccando sul pulsante “Invio”.
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute da tutti gli operatori economici partecipanti siano essi soggetti singoli o riuniti in raggruppamento (compresi i propri ausiliari, ecc.) per la richiesta di compilazione del DGUE.
G. Invio dell’offerta carente di uno o più DGUE strutturati
L’invio dell’offerta carente di uno o più DGUE” (mandanti, ausiliarie, esecutrici lavori, ecc.) “Strutturati”, può comportare l’esclusione dalla gara da parte della Stazione Appaltante, per carenza degli elementi essenziali della domanda.
Tanto premesso, si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione nella tempestiva compilazione telematica dei DGUE richiesti.
4. CAPO 4 – OFFERTA
4.1. Offerta tecnica
(Busta telematica dell’Offerta tecnica)
L’operatore economico nella sezione, “CARICAMENTO LOTTI” direttamente sulla riga “ELENCO PRODOTTI” nel campo del foglio denominato “RELAZIONE TECNICA” dovrà inserire la documentazione tecnica prevista dal presente Capo, in formato elettronico, con l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico e/o del soggetto munito dei necessari poteri e/o qualifiche, secondo le informazioni fornite al punto 4.1.2. Nel caso di documenti cartacei, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante e/o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell’art. 22, comma 3 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del CAD (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. La documentazione inerente all’Offerta Tecnica, come descritta ai punti seguenti, dovrà essere DISTINTA e riferita a ciascun singolo lotto per il quale il concorrente presenta offerta.
4.1.1. Oggetto e contenuto della Busta dell’Offerta Tecnica
La busta dell’offerta tecnica contiene esclusivamente la documentazione necessaria alla valutazione degli elementi oggetto di valutazione tecnica, come meglio specificati nel seguente prospetto:
ELEMENTI/SUBELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGI/ SUBPUNTEGGI | |
A | PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DEL GRUPPO DI LAVORO PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 10 |
A.1 | Capacità del gruppo di lavoro a realizzare la prestazione desunta da n. 1 intervento analogo a quello prevalente oggetto delle prestazioni in gara (D.02), eseguita nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando | 5 |
A.2 | Adeguatezza e esperienza professionale (certificata e documentabile) dello staff tecnico relativo alla progettazione esecutiva | 5 |
B | QUALITA’ E PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE TECNICHE | 35 |
B.1 | Valore tecnico delle soluzioni proposte che consentano l’ottimizzazione e il miglioramento qualitativo, funzionale, tecnologico e prestazionale delle opere rispetto al progetto posto a base di gara | 15 |
B.2 | Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di ottemperanza ai pareri, autorizzazioni, nulla osta, e ogni altro atto di assenso, comunque denominato, reso dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte in sede di approvazione del progetto definitivo | 10 |
B.3 | Valore tecnico delle soluzioni progettuali che incidono sugli aspetti di inserimento paesaggistico e sull’utilizzo e la gestione delle risorse ambientali, con particolare riguardo ai materiali di scavo prodotti dalle lavorazioni | 10 |
C | SOLUZIONI OPERATIVE | 15 |
C.1 | Migliorie alle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate alla gestione delle interferenze anche in relazione a sottoservizi e a reti tecnologiche esistenti (fognatura, luce, gas, acqua, ecc.), sotterranee o aeree | 5 |
C.2 | Migliorie alle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate alla minimizzazione degli oneri di gestione e manutenzione delle opere (durata, minor costo, minori rischi, etc.) | 5 |
C.3 | Soluzioni migliorative previste per garantire una migliore gestione e un più efficiente | 5 |
controllo delle attività di esecuzione anche in ottica di adempimenti e di interazione con le autorità e soggetti terzi | ||
D | SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE | 10 |
D.1 | Proposte integrative e migliorative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, basate sull'analisi e la valutazione dei rischi in relazione alle specifiche lavorazioni | 5 |
D.2 | Proposte e migliorie per l'organizzazione e la gestione del cantiere al fine di minimizzare gli impatti dei lavori e le interferenze degli stessi con il contesto circostante (emissione polveri, rumorosità, viabilità, etc.). | 5 |
E | POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI | 5 |
E.1 | Certificazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2015 | 2 |
E.2 | Certificazioni di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma ISO 45001 (ovvero OHSAS 18001/2007) | 2 |
E.3 | Certificazione di un sistema di gestione aziendale attinente alla responsabilità sociale d'impresa conforme alla norma SA8000:2014 | 1 |
SOMMA DEI PUNTEGGI | 75 |
L’offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente disciplinare. Eventuali varianti in corso d’opera sono disciplinate dall’art. 106 del Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 14-bis, del Codice l’offerta tecnica non deve prevedere opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara; in caso contrario detta proposta non sarà tenuta in conto ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Xxxxx restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell’Offerta Tecnica:
a) l’offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da chiarire le qualifiche dell’offerente e l’adeguatezza dell’offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell’intervento, ed individuare ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, nel seguente modo:
1) quanto all’elemento A (adeguatezza e professionalità dello staff tecnico):
--- per la relazione descrittiva, un numero massimo di 10 (dieci) cartelle, incluso l’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento del servizio contenente l’elenco dei professionisti personalmente responsabili delle singole prestazioni (con riferimento al punto 3.1.1);
--- per ogni curriculum vitae, un numero massimo di 2 (due) cartelle;
--- per la documentazione grafica, un numero massimo di 2 (due) schede in formato A3, oppure di
4 (quattro) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
2) quanto all’elemento B (qualità e pregio tecnico dell’offerta tecnica):
--- per la relazione descrittiva, un numero massimo di 20 (venti) cartelle;
--- per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
3) quanto all’elemento C (soluzioni operative):
--- per la relazione descrittiva, un numero massimo di 20 (venti) cartelle;
--- per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
4) quanto all’elemento D (sicurezza e organizzazione del cantiere):
--- per la relazione descrittiva, un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;
--- per la documentazione grafica, un numero massimo di 2 (due) schede in formato A3, oppure di
4 (quattro) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
5) quanto all’elemento E (possesso delle certificazioni):
--- copie delle certificazioni o, in alternativa, indicazione degli estremi dei certificati;
6) riepilogo di tutte le migliorie integrative e/o alternative offerte rispetto al progetto posto a base di gara, costituito da massimo 3 (tre) cartelle A4 o 1 (una) scheda in formato A3;
7) computo metrico non estimativo (senza prezzi), in formato A4, relativo alle integrazioni/migliorie offerte;
8) quadro di raffronto non estimativo (formato A4);
9) programma di esecuzione delle prestazioni che rappresenti graficamente, senza alcun riferimento temporale, la pianificazione dei lavori nei suoi aspetti principali dal punto di vista della sequenza logica, nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili temporanei e mobili;
b) gli elaborati di cui alla precedente lettera a), punto 1), sottopunto A.1, volti ad individuare l’Elemento A (adeguatezza e professionalità dello staff tecnico), dovranno descrivere complessivamente un servizio significativo svolto attinente a opere affini per importo, tipologia e complessità a quelle cui si riferisce il servizio di progettazione in gara, che l’offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale e meglio attinente allo specifico lotto cui si riferiscono gli interventi da progettare, in termini di:
(i) soluzioni ingegneristiche adottate riguardo agli aspetti di economicità, qualità e durabilità delle opere;
(ii) migliore rapporto tra esigenze funzionali e strutturali e tutela ambientale, paesaggistica, agricolo-forestale e archeologica dei luoghi;
(iii) livello di multidisciplinarietà espressa dall’intervento;
(iv) analogia con gli interventi oggetto della prestazione;
(iv) completezza della rappresentazione; Si precisa che:
--- la progettazione relativa all’intervento illustrato deve essere stata fatta dall’offerente (o da un professionista con rapporto organico con l’offerente) e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo;
--- la progettazione deve essere stata svolta dall’offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi;
--- la progettazione deve essere stata avviata e conclusa nel quinquennio antecedente la data del presente documento; non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.3; non può essere oggetto di avvalimento;
c) sarà oggetto di valutazione l'esperienza e la multidisciplinarietà dello staff tecnico (obbligatorio e raccomandato) relativo alla progettazione esecutiva come risultante dall’organigramma del gruppo di lavoro di cui alla precedente lettera a), punto 1) da cui risulti il relativo livello di impegno nel servizio da affidare, coerentemente con quanto dichiarato nella documentazione amministrativa. Per ogni professionista che si intende impiegare nello svolgimento dei servizi dovranno essere indicati la qualificazione professionale, la formazione e le principali esperienze, mediante curriculum vitae sintetici da allegare alla relazione. Sarà valutata positivamente l’esperienza professionale specifica dei tecnici incaricati nella categoria prevalente ID-opere «D.02»;
d) gli elaborati di cui alla precedente lettera a), punti 2), 3) e 4), dovranno descrivere complessivamente e illustrare le proposte migliorative ed evidenziare i benefici derivanti dalle stesse. Ciascun elaborato dovrà essere redatto in modo tale da individuare, per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, gli aspetti tecnici ottimizzanti e/o innovativi. Al riguardo si precisa che:
--- il concorrente, previo accurato esame del capitolato speciale d’appalto, ha facoltà di integrare le voci che valuta carenti e, nell’eventualità, di inserire le nuove voci che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto;
--- le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare modificazioni tecniche tali da stravolgerne finalità e contenuti;
--- i concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni tecniche/economiche che hanno sotteso all’introduzione di nuove voci e integrazioni;
--- tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati di gara;
--- tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato;
e) con riguardo alla “qualità e al pregio tecnico” dell’offerta tecnica (Elemento B), il concorrente, in maniera indicativa e non esaustiva, dovrà illustrare dettagliatamente:
--- i materiali e gli elementi migliorativi con specificazione delle caratteristiche qualitative e di eventuale funzionamento tecnologico in grado di ottimizzare le prestazioni delle opere in termini di maggiore durabilità, minori costi di manutenzione e gestione e livelli superiori di sicurezza;
--- modalità di messa in opera alternative e migliorative per l’ottimizzazione delle fasi di attuazione e del ciclo di vita delle opere, nonché del controllo e monitoraggio degli effetti post-intervento;
--- soluzioni migliorative e alternative in risoluzione delle prescrizioni delle Amministrazioni interessate e/o degli eventuali rilievi della Commissione di verifica preliminare ex art. 26 del Codice dimostrando l’affidabilità di quanto proposto e le strategie di realizzazione delle stesse;
--- le modalità di recupero dei materiali provenienti da scavi (specificandone le quantità di riutilizzo e i luoghi) in un’ottica di massimizzazione della capacità di riuso/riciclo che consenta di ridurre lo sfruttamento di nuove risorse;
--- l’efficacia delle migliorie progettate in termini di inserimento ambientale e paesaggistico;
f) con riguardo alle “soluzioni operative” (Elemento C) il concorrente, in maniera indicativa e non esaustiva, dovrà illustrare dettagliatamente:
--- le soluzioni, i materiali e le eventuali modalità di messa in opera o di lavorazione alternative e migliorative rispetto a quelli previste da progetto, che, con riferimento alla risoluzione delle interferenze, consentano una più efficace gestione delle problematiche connesse;
--- proposte per la minimizzazione/mitigazione degli impatti delle lavorazioni da eseguire, anche con riferimento alla presenza di criteri ambientali minimi (C.A.M.), purché compatibili con le specifiche norme tecniche sulle costruzioni, quali, a titolo meramente esemplificativo: utilizzo di calcestruzzi prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di almeno il 10% in peso nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi); utilizzo di acciaio con certificazione dell’assenza di accumuli di metalli pesanti pericolosi in concentrazione superiore al 0,030 %; ecc.
--- la composizione dell’organigramma proposto rispetto alla complessità organizzativa e operativa del cantiere e gli accorgimenti funzionali alla migliore gestione delle interazioni con i soggetti terzi interessati (privati, gestori, enti, ecc.);
--- chiarezza ed esaustività dei processi/metodi di lavori e della loro descrizione.
g) con riguardo alle proposte integrative e migliorative al subelemento D.1, il concorrente, sulla base dell’analisi e della valutazione dei rischi connessi alle specifiche lavorazioni, dovrà illustrare, nel dettaglio, le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare il sistema di cantierizzazione previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto definitivo posto a gara. Si riterranno migliori quelle offerte che risulteranno maggiormente aderenti ai seguenti criteri:
--- migliore organizzazione operativa del cantiere, intesa come possibilità di desumere la capacità di ottimizzare il lavoro, specie relativamente a profili di efficientamento e sicurezza, che il concorrente può conseguire tramite la gestione degli spazi;
--- ottimizzazione delle aree occupate durante le varie fasi lavorative, finalizzata a minimizzare l’impatto dei lavori sull’ambiente;
--- risoluzione delle criticità connesse all’accesso alle aree di cantiere;
--- migliore organizzazione operativa del cantiere intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo logiche lineari/consecutive oppure simultanee, ovvero mediante sovrapposizione ed apertura di più fronti di lavori in contemporanea;
--- individuazione di aree adeguate, per dimensione e posizionamento, per la raccolta e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalle operazioni di scavi e pulizia e dagli scarti delle lavorazioni;
--- tracciamento dei materiali consistente in cernita e contabilizzazione della quantità e tipologia di materiale;
--- chiarezza ed esaustività dei processi/metodi di lavori e della loro descrizione.
h) con riguardo alle modalità operative per la gestione “ambientale” del cantiere (subelemento D.2), il concorrente dovrà illustrare, nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto definitivo posto a base di gara, le strategie che si impegna ad adottare per la mitigazione dell'impatto del cantiere sull'ambiente mediante, a titolo meramente semplificativo:
--- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto impatto acustico e atmosferico;
--- modalità gestionali in termini di processi e metodi di esecuzione, mezzi e attrezzature utilizzati per contenere l’utilizzo e ottimizzare la gestione delle risorse ambientali nel corso delle lavorazioni;
--- strategie adottate in relazione al potenziale impatto sull'avifauna, in relazione al periodo di nidificazione;
--- ulteriori strategie adottate in relazione all’inserimento ambientale delle opere con particolare riferimento alle prescrizioni rese dagli stakeholder in sede di approvazione del progetto definitivo posto a base di gara;
In tal senso, saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere l’efficace perseguimento dei seguenti obiettivi:
--- riduzione del rumore;
--- abbattimento delle polveri;
--- riutilizzo e riciclaggio dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di scavo, distinguendo materiali da poter riutilizzare con la funzione originaria e materiali da reimpiegare con una nuova funzione;
i) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera a) costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora vengano superati i limiti di cartelle e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;
j) all’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.
Note di chiarimento sulle certificazioni
1. È richiesta, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico, la produzione della certificazione UNI EN ISO 14001 ovvero della registrazione EMAS in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell’affidamento.
2. È richiesta, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico, la produzione della certificazione OHASAS 18001, ovvero di analoga certificazione 45001, in corso di validità rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito IAF, avente come scopo di certificazione e come settore IAF di accreditamento le attività oggetto dell’affidamento.
3. È richiesta, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico, la produzione della certificazione SA8000 in corso di validità rilasciata da organismo accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS). Non verranno pertanto attribuiti punteggi tecnici rilasciati da enti non riconosciuti e non riportati nell’elenco ufficiale messo a disposizione dal SAAS al seguente link ovvero a link eventualmente aggiornati xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx.
4.1.2. Condizioni dell’Offerta tecnica
a) in merito alle formalità della documentazione costituente l’Offerta tecnica:
--- le relazioni devono essere così organizzate: numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure
«X/Y» (escluso copertina e indice, se presenti), in carattere Arial di dimensione non inferiore a 12 (dodici), allineamento giustificato e con interlinea 1;
--- gli elaborati tecnici (relazioni e grafici) dovranno essere firmati digitalmente (in formato .p7m) da
un tecnico redattore all’esercizio della professione di Ingegnere e iscritto al relativo Albo professionale sezione A, e dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
--- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, dal legale rappresentante del mandatario e dal tecnico redattore;
--- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui sopra, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati e dal tecnico redattore;
--- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio;
--- le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti devono essere rese come dichiarazioni sostitutive di notorietà di conformità all’originale;
--- la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità, esaustività e chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà ininfluenti in fase di valutazione proposte non funzionali al progetto;
b) per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con le seguenti precisazioni:
--- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
--- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti, allegate alle relazioni;
c) dall’Offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun riferimento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta economica e temporale di cui al punto
4.2. o comunque pregiudicarne la segretezza;
d) nel caso in cui l’Offerta tecnica, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
e) l’Offerta tecnica non può:
--- essere in contrasto con le condizioni di sottoscrizione di cui alla precedente lettera a). Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica dei soggetti con poteri di rappresentanza, stante l’utilizzo di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura;
--- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; ne consegue che sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;
--- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
--- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione:
1) esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
2) prevedere soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
3) essere in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
4) essere in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di
assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
5) interferire con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Parcellare integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) oppure e) comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente.
Le opere migliorative, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare modalità tecnico operative non previste nel progetto posto a base di gara e ritenute dall’offerente di completamento e di perfezionamento per ottimizzare la qualità delle opere sotto gli aspetti dell’esecuzione dei lavori, gestione e manutenzione, nonché della sicurezza in fase di esecuzione.
Tutte le lavorazioni migliorative non devono comportare alcun riconoscimento economico da parte dell’Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.
Nota bene
Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, gli operatori economici sono tenuti a:
--- utilizzare l’estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
--- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.
Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:
--- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
--- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell’operatore economico.
4.2. Offerta economica e temporale
(Documentazione della Busta telematica dell’Offerta economica e temporale)
L’offerta di prezzo e dei tempi di esecuzione è generata in automatico dal sistema EmPULIA nella sezione “ELENCO LOTTI”. L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “CARICAMENTO LOTTI”, direttamente sulla riga del lotto per cui concorre, nell’ “ELENCO PRODOTTI”:
a) nell’apposito campo denominato “PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA” il ribasso percentuale unico offerto da applicare sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso, come indicato nell’apposito campo denominato “Base asta complessiva”;
b) nell’apposito campo denominato “TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO” il numero di giorni offerti per l’esecuzione dei lavori rispetto al numero di giorni naturali e consecutivi previsti al punto II.2.7) del bando di gara e indicati nell’apposito campo denominato “Base asta tempo di esecuzione”;
c) la dichiarazione d’offerta economica e temporale, da caricare nell’apposito campo denominato “ALLEGATO ECONOMICO”, firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Modello A), distintamente per ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa;
d) i costi della sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
e) i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;
f) i giustificativi dei costi della manodopera: al fine di effettuare la verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice, così come stabilito dall’art. 95, comma 10, secondo periodo, l’operatore economico dovrà indicare le voci che hanno determinato il costo della manodopera inserito nell’offerta economica di cui alla precedente lettera e), mediante la compilazione del Modello G allegato al presente Disciplinare, che dovrà essere presentato all’interno della busta economica.
Al riguardo, si precisa che:
1) il ribasso percentuale sarà unico e applicato sia al servizio tecnico di progettazione esecutiva sia ai lavori. L'importo corrisposto per la progettazione si intende comprensivo di tutte le spese ed oneri accessori, incluso le eventuali attività di supporto (ad es. rilievi plano - altimetrici, misurazioni e
picchettazioni) strumentali e strettamente funzionali alla corretta e compiuta progettazione;
2) la dichiarazione di offerta avrà validità ed efficacia per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
3) l’offerta temporale deve contenere il numero di giorni di esecuzione dei lavori offerti rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante sulla base del progetto definitivo. I tempi per la progettazione esecutiva restano invariati e fissi a 35 giorni per ciascuno dei lotti in gara;
4) il costo orario della manodopera, impiegata nelle lavorazioni, non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni medesime. Tuttavia, in caso di condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell’Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, è necessario indicare le relative motivazioni. Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per “produttività eccezionali” si intendono capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra a prescindere dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
5) le verifiche sui giustificativi dei costi della manodopera verranno effettuate, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, nei confronti del solo soggetto risultato primo classificato.
4.2.1. Offerta di prezzo
L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sul corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 2.1; oltre a essere compilata direttamente a video, deve essere redatta su apposito modulo, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti ulteriori precisazioni:
a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento, mentre eventuali cifre in meno sono sostituite con l’equivalente numero di zeri;
b) limitatamente ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice:
b.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti;
b.2) deve contenere l’impegno alla costituzione e al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario).
c) sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
4.2.2 Offerta di tempo
L’offerta di tempo, distinta per ciascun singolo Lotto per il quale l’offerente eventualmente concorre e presenta offerta, è redatta mediante dichiarazione del numero di giorni offerti per l’esecuzione dei lavori, con le seguenti ulteriori precisazioni:
a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;
c) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all’unità di giorno superiore;
d) l’offerta di tempo può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui al punto 4.2.1, con l’unica sottoscrizione di cui allo stesso punto 4.2.1;
e) la riduzione dei giorni di esecuzione offerti non può essere superiore al 20% (venti per cento) del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara: eventuali ribassi percentuali superiori al valore massimo indicato saranno considerati pari al valore massimo;
f) sono inammissibili offerte temporali a rialzo rispetto a quanto posto a base di gara.
Le operazioni di cui alla suddetta lettera e) con i relativi controlli di cui alla lettera f) saranno eseguite fuori Piattaforma dalla Commissione giudicatrice di cui al punto 5.4 in ragione delle attuali limitazioni del
sistema. Di tale procedura se ne darà evidenza nelle modalità previste al punto 7.1.
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice e dell’art. 120 del Regolamento, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del suddetto Regolamento, con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1 a 5.3.
La valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto 4.1 e dell’offerta economica-temporale di cui al punto
4.2 sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l’appalto l’operatore economico che avrà presentato l’offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:
Parametri | PUNTEGGIO | |
A) | MERITO TECNICO | 75 |
B 1) | PREZZO | 20 |
B 2) | TEMPO DI ESECUZIONE | 5 |
Totale | 100 |
Per ciascun dei lotti in gara, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell’offerta.
5.1. Valutazione dell’Offerta Tecnica
5.1.1. Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica
La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascun singolo lotto oggetto delle prestazioni in appalto, in funzione degli elementi identificati al punto 4.1.1, lettere da A a E, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica dell’offerta tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, gli accorgimenti, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’offerta tecnica, che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, risultano:
--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.
Gli aspetti delle Offerte Xxxxxxxx che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui punto 4.1.1, non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. Ai fini dell’attribuzione delle preferenze, distintamente per ciascun lotto per cui si partecipa:
a) non sono considerati gli aspetti dell’offerta tecnica che:
--- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
--- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al predetto punto, a prescindere dal loro valore intrinseco;
b) per gli elementi di natura qualitativa (A, B, C e D), a ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l’elemento di valutazione (x) è attribuito discrezionalmente un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Xxxxxxxx | Xxxxxx | Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento |
Eccellente | 1,0 | è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori |
Ottimo | 0,8 | aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative |
Buono | 0,6 | aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali |
Discreto | 0,4 | aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio |
Modesto | 0,2 | appena percepibile o appena sufficiente |
Assente/non | 0,0 | nessuna proposta o trattazione non conferente |
c) per ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l’elemento di valutazione (x) di natura qualitativa (A, B, C e D) è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente (riparametrazione eseguita fuori piattaforma):
V( xi ) j = 𝑷̅ ( xi )j /𝑷̅ ( xi )max
dove:
V( xi )j è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (xi) relativo all’elemento (x) dell’offerta (j), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
𝑷̅ ( xi )j è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento ( xi ) dell'offerta (j) in esame;
𝑷̅ ( xi )max è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento
(xi) tra tutte le offerte;
d) a ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l’elemento di valutazione (x) di natura qualitativa (A, B, C e D) è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento qualitativo) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 4.1.1;
e) a ciascun singolo elemento di valutazione di natura qualitativa è assegnato un punteggio WX,j (cosiddetto indice di valutazione dell’elemento qualitativo) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera d), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;
f) per ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l’elemento di valutazione (x) di natura quantitativa (E) il punteggio massimo attribuibile è assegnato, in relazione al sub-elemento considerato, all’operatore economico in forma singola che attesti il possesso della relativa certificazione in corso di validità. In caso di forme aggregate, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti, che, all’interno del raggruppamento temporaneo, consorzio, G.E.I.E, attestino il possesso di tale certificazione, così definito:
𝑽 ( Ei )j = N. Componenti Aggregazione di Imprese in possesso del certificato x Vmax (Ei)
𝑵. componenti dell’Aggregazione di Imprese
dove:
𝑽 (Ei)j è il valore del punteggio conseguito dall'offerta j-esima per il sub-elemento Ei;
Vmax (Ei) è il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento Ei (pari a 2 per i sub-elementi E.1 ed
Z E.2 e pari ad 1 per il sub-elemento E.3);
Si specifica che il “numero componenti dell’aggregazione di imprese in possesso del certificato” non include i progettisti indicati;
g) all’elemento di valutazione di natura quantitativa (E) è assegnato un punteggio WX,j (cosiddetto indice di valutazione dell’elemento quantitativo) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera
f) rispettivamente già attribuiti ai sub-elementi di natura quantitativa che lo compongono; non è richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo;
h) se in relazione a ciascun elemento di valutazione (x) che compone ogni singola offerta tecnica, nessuno ottiene il valore massimo previsto al punto 4.1.1, si procede con la cosiddetta riparametrazione di primo livello, assegnando il peso totale dell’elemento (x) all’offerta il cui elemento ha conseguito il valore più alto e proporzionando a questo peso le altre offerte in misura decrescente, in funzione del seguente coefficiente:
C(x) j = WX, j / WX, i max
dove:
C (x)j è il coefficiente della prestazione dell’offerta j-esima rispetto all’elemento (x), variabile da 0
(zero) a 1 (uno);
WX, j è il valore del punteggio conseguito dall'offerta j-esima per l’elemento x;
WX, i xxx è il valore del punteggio massimo conseguito tra gli operatori relativamente all’elemento
(x) di cui al punto 4.1.1.
i) a ciascuna offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui alla lettera h) eseguita nell’ambito della Piattaforma;
j) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al punto 5.1.2: sono ammesse le offerte tecniche che ottengono un punteggio superiore alla predetta soglia di sbarramento; in caso di esclusione, non si procederà all’apertura della busta dell’offerta economica e temporale;
k) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di cui alla lettera j), è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta riparametrazione di secondo livello), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:
--- è effettuata dopo l’applicazione della soglia di sbarramento escludente di cui al successivo punto
5.1.2 e non influisce sulla medesima soglia;
--- è effettuata dopo l’individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.4, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;
l) a ciascuna offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione relativi al merito tecnico che la compongono.
5.1.2. Soglia di sbarramento dell’Offerta Tecnica
Distintamente per ciascun lotto per il quale si partecipa, è prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 30 (sull’intero di 75).
5.2. Valutazione dell’Offerta economica e temporale
5.2.1. Elemento Prezzo
a) L’elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al punto 2.1 riferito al lotto per cui si concorre, espresso dal concorrente con le modalità di cui al punto 4.2.1;
b) saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento;
c) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto sul prezzo, come segue:
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
--- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando l’elevazione a potenza con l’esponente 0,25 del rapporto tra l’offerta in esame e l’offerta migliore;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare (quadratica):
dove:
C i = (R i / R max)0,25
C i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta prezzo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
R i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
R max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ammessi.
d) per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:
XX 0,x = C i XX 0 max
dove:
PB 1,i è il punteggio assegnato all’offerta economica dal concorrente i-esimo;
Ci è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
PB 1,max è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Prezzo pari a 20).
5.2.2. Elemento tempo
a) L’elemento tempo è costituito da una riduzione in termini di giorni sui tempi contrattuali di esecuzione dei lavori di cui al punto 2.5 riferiti al lotto per cui si concorre, con le modalità di cui al punto 4.2.2;
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso offerto sul tempo, come segue:
--- è attribuito il coefficiente 1 (uno) alla riduzione di tempo massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante), stabilita pari al 20% del tempo di esecuzione previsto;
--- è attribuito il coefficiente 1 (uno) agli eventuali ribassi offerti sul tempo superiori alla predetta soglia;
--- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando un’interpolazione lineare;
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
Di = (Tmin /Ti)
dove:
Di è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta tempo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
T i è la riduzione sul tempo offerta dal concorrente i-esimo;
T min è la riduzione minima tra quella offerta da tutti i concorrenti;
c) per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:
P B 2,i = D i XX 0 max
dove:
P B 2,i è il punteggio assegnato all’offerta temporale dal concorrente i-esimo;
Di è il coefficiente del ribasso offerto sul tempo dal concorrente i-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
XX 0 max è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Tempo pari a 5).
5.3 Punteggio totale
II punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell’ANAC n. 2/2016.
La formulazione che si utilizza è, distintamente per ciascun lotto per cui si partecipa, la seguente:
Pi = PA,i + PB1,i + PB2,i
dove:
Pi è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all’offerta i-esima;
PA,i è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 30 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all’offerta i-esima (75);
PB 1,i è il punteggio relativo al parametro B 1 (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all’offerta i-esima (20);
PB 2,i è il punteggio relativo al parametro B 2 (tempo di esecuzione), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all’offerta i-esima (5);
5.4. Commissione giudicatrice
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 e dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La Commissione è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, nella presente procedura, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
La durata dei lavori della Commissione giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 77, comma 2, del Codice, avvalendosi di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Apertura della busta documentazione amministrativa - inversione procedimentale
6.1.1. Disciplina generale delle sedute
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, fermo restando la verbalizzazione o il resoconto in forma documentale dell’esito dei singoli subprocedimenti, delle sedute riservate della Commissione giudicatrice:
--- per la valutazione dell’Offerta Tecnica di cui al punto 6.2;
--- per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
--- di riscontro al soccorso istruttorio di cui al punto 6.6;
b) le sedute pubbliche saranno gestite in remoto, con le modalità di cui al seguente punto 6.1.3;
c) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere agli intervenuti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di lasciare temporaneamente la seduta se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di un operatore economico in relazione:
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
--- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
--- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
--- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e in ogni caso con le modalità di cui al Capo 9, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata;
--- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.
6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
La prima seduta pubblica si terrà in modalità telematica, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di impedimento, variazione o differimento, nella data e nell’ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al Capo 9, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori/direttori tecnici delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara provvede a:
a) prendere atto delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini, con la relativa numerazione progressiva indicata in EmPULIA;
b) chiudere la fase di “Valutazione Amministrativa”, come da indicazioni fornite al punto 6.1.4;
c) avviare la fase di valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti con l’apertura della relativa busta e la sola elencazione dei documenti presenti a sistema.
6.1.3. Gestione della partecipazione da remoto alle sedute pubbliche di gara
La Commissione giudicatrice, nell’ambito della presente procedura, gestirà le sedute pubbliche esclusivamente in modalità telematica, consentendo ai concorrenti interessati l’accesso da remoto per visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (chat, audio, video).
La partecipazione c.d. “virtuale” degli operatori economici sarà garantita mediante gli strumenti ed i software open sourse per videoconferenza ritenuti dalla Commissione di gara più idonei allo scopo (quali ad. es. Google meet, Microsoft Teams, BitMeeting, Cisco webex, Zoom, ecc.). È richiesto che i concorrenti siano provvisti di un PC con webcam ed una connessione idonea all’uopo.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle fasi della seduta di gara da remoto, la Commissione sarà tenuta ad osservare i seguenti passaggi:
--- pubblicare una “Comunicazione generica”, utilizzando l’omonima funzione presente sul sistema EmPulia, per comunicare agli operatori economici partecipanti data ed ora della seduta da remoto, nonché le modalità di svolgimento della stessa ed il link utile al collegamento telematico;
--- assegnare ai partecipanti un termine prestabilito entro il quale gli stessi dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il sistema, apposita richiesta di partecipazione alla seduta virtuale con indicazione del soggetto partecipante che, in caso di persona diversa dal legale rappresentante e dal direttore tecnico dell’offerente mandatario, dovrà essere munito di specifica delega o procura; il termine prestabilito per la ricezione della suddetta risposta non dovrà essere comunque inferiore alle 12 ore dalla data fissata per la seduta da remoto;
--- identificare i partecipanti alla seduta prima che la stessa abbia inizio e, se del caso, stabilire l’allontanamento dei contravventori.
Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato accesso telematico dell'operatore economico alle sedute pubbliche di gara per problemi tecnici connessi alla connessione di rete o alle proprie dotazioni informatiche (software e hardware).
6.1.4 Inversione delle fasi di gara
Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Codice, in forza dell'art. 1, comma 3, del d. l. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, applicando l'inversione procedimentale ovvero con l’esame delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti per ciascun lotto in gara.
Pertanto, nella prima seduta di gara, utilizzando le modalità individuate da EMPULIA, si procederà come segue:
--- apertura di tutte le buste amministrative dei partecipanti attraverso il comando “Apertura Buste” senza verificare il contenuto delle stesse;
--- attribuzione dell’esito “Ammessa ex art. 133, comma 8” a ciascun offerente;
--- chiusura della fase di “Valutazione Amministrativa”.
Ferma restando la redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte, si prosegue con la valutazione delle offerte secondo le modalità descritte nel presente documento.
Resta inteso che le ammissioni di cui sopra sono subordinate al procedimento di esame dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui al presente disciplinare di gara.
6.2. Gestione dell’Offerta tecnica
6.2.1. Apertura dell’Offerta tecnica
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di apertura della busta amministrativa degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, con differimento ad altra data e ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dal punto 6.1.1, lettera d) e con le modalità di cui al punto 9.1.1:
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle buste dell’offerta tecnica caricata sulla piattaforma dal ciascun concorrente, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi;
b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei a lasciare la seduta virtuale.
6.2.2. Esame di merito dell’Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice:
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell’offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all’assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento (punto 5.1);
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di
procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.
Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all’offerta tecnica.
6.2.3. Conclusione dell’esame dell’Offerta tecnica
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte tecniche, procede:
a) in seduta riservata, all'inserimento dei coefficienti C(x) j di cui al precedente punto 5.1.1, lettera h), calcolati per ciascun elemento di valutazione delle offerte tecniche in gara;
b) in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a calcolare, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riparametrati secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.1, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche come definita sulla base del punteggio globale calcolato;
c) i coefficienti attribuiti dai commissari a ciascun subelemento e elemento, come pure i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.2.4.
6.2.4. Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta tecnica
Sono escluse, dopo l’apertura e la verifica della busta telematica dell’offerta tecnica, le offerte:
a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, ai sensi del punto 4.1.2, lettera a) ed e), salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera f);
d) che ottengono un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento come definita al punto 5.1.2.
Sono altresì escluse ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice, ove se ne ravvisi la sussistenza delle condizioni:
--- gli operatori economici che in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi;
--- i consorziati (per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere) che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati;
Sono inoltre esclusi ai sensi dell’articolo 89, comma 7, primo periodo, del Codice:
--- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o che si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; in tal caso l’esclusione è disposta per entrambi.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all’offerta tecnica.
La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, lett. b) del Codice.
6.3. Gestione dell’Offerta economica e temporale
6.3.1. Apertura dell’Offerta economica e temporale
Distintamente per ciascun Xxxxx per il quale si concorre, il soggetto che presiede il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica di cui al punto 6.2.3, lettera b) o nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, procede alla lettura pubblica della graduatoria provvisoria relativa alle sole offerte tecniche. Quindi procede immediatamente all’apertura delle buste dell’offerta
economica, in sequenza seguendo l’ordine progressivo di arrivo, provvedendo:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte;
c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.3.2.
6.3.2. Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta economica e temporale
Per ciascun Lotto, sono escluse, dopo l’apertura della busta dell’offerta economica e temporale, le offerte:
a) mancanti di qualunque sottoscrizione o non sottoscritte dal/i soggetto/i competente/i alla firma;
b) che non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
c) che non riportano una o ambedue le indicazioni di cui all’articolo 95, comma 10, del Codice;
d) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
e) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.3.1, lettera d).
Sono ammesse con riserva le offerte:
--- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo 3;
--- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’individuazione dell’operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all’offerta economica.
La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, lett. b) del Codice.
6.3.3. Valutazione dell’Offerta economica e temporale
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2, la Commissione giudicatrice procede, mediante l’apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA, a calcolare i punteggi ottenuti dall’offerta di prezzo e dall’offerta tempo di ciascun concorrente in gara, sulla base delle formulazioni di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2.
6.3.4. Formazione della graduatoria provvisoria di gara
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.3.3, si procede, per ciascun lotto oggetto delle prestazioni da affidare, come segue:
a) all’individuazione, mediante il sistema, dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria delle offerte, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, definito dalla somma dei punteggi tecnici (punto 6.2.3) con i punteggi attribuiti all’Offerta Economica e all’Offerta Tempo (punto 6.3.3);
b) a redigere la graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.4.
Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica-temporale e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
6.4. Offerte anomale o anormalmente basse
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, come modificato dalla L. 55/2019 di conversione del d.l. n. 32/2019, ottengono contemporaneamente e se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
--- un punteggio relativo all’elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 16 su 20);
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell’Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 64 su 80);
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione chiude la seduta pubblica formulando la graduatoria con esplicita indicazione delle anomalie riscontrate e rimettendo gli atti al Responsabile del procedimento (RUP) al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3 e dei successivi adempimenti del caso;
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa ai sensi del seguente punto 6.5.
6.5. Verifica documentazione amministrativa
Successivamente alla verifica dell’eventuale anomalia, il seggio di gara provvede, in seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria ad esito delle fasi di gara espletate e, in caso di violazione delle disposizioni, ne dispone l’esclusione, se non rimediabile con soccorso istruttorio.
Quindi, con le modalità di cui al punto 6.1.1, procederà all’analisi di dettaglio della predetta documentazione al fine di:
a) verificare che non ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del precedente punto 3.0;
b) verificare che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 3.1, esclusivamente sulla base dei DGUE presenti sul EmPULIA e della documentazione e dichiarazioni integrative allegate;
c) se ne ricorrono i presupposti, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al seguente punto 6.6;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, del Codice ove ne ricorrano i presupposti.
6.5.1. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.
Oltre ad escludere i concorrenti le cui offerte ricadono in una delle condizioni di cui ai punti 6.2.4 e 6.3.2, è escluso il concorrente che:
a) non ha sottoscritto la documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o ha apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell’operatore economico, salvo che la
documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso operatore economico;
b) in una o più d’una delle dichiarazioni, ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure ha esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
c) incorre in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell’ambito della composizione della qualificazione dell’offerente;
d) in caso di ricorso all’avvalimento, abbia presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile;
e) in caso di forma aggregata non ha indicato il mandatario o capogruppo (ove tale dichiarazione non sia stata resa con l’offerta economica), o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
f) non ha assolto l’obbligo di sopralluogo in sito, richiesto al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi;
g) concorre in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento;
h) non ha presentato alcuna garanzia provvisoria o ha presentato una garanzia provvisoria prestata da un garante diverso da quelli previsti dall’articolo 93, comma 3, del Codice o non abilitato ai sensi della stessa norma, fatto salvo quanto previsto al punto 6.6;
i) che non ha effettuato nei termini il versamento all’ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell’attestazione, il tutto secondo quanto previsto al punto 6.6.
6.6. Soccorso istruttorio
6.6.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio
L’ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili nel senso che l’assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell’offerente o l’indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.
Fuori dai casi di cui al punto 6.5.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.6.2, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:
--- hanno omesso le dichiarazioni di cui ai punti 3.2, 3.3.4 e 3.5.5;
--- se già costituito, hanno omesso l’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
--- se da costituirsi, hanno omesso l’impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, commi 12 e 13, del Codice, salvo che tale impegno è presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa;
--- non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun
operatore economico raggruppato o consorziato;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative e di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono; con l’assenza di indicazioni il consorzio dichiara di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile e di tale circostanza si chiederà conferma con le modalità di cui al punto 6.6.2;
e) che, in caso di avvalimento:
--- hanno omesso le dichiarazioni di cui ai punti 3.2, e 3.5.4;
--- non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l’autenticità della data;
--- hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso istruttorio siano oggettivamente presenti prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l’autenticità della data;
g) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
h) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.
6.6.2. Modalità del soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza secondo le modalità di cui al punto 1.6.10, prima di procedere all’esclusione, per una delle cause di cui al precedente punto 6.6.1, la Stazione appaltante, per ciascun lotto oggetto delle prestazioni da affidare:
a) assegna al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) consente la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.6.1, nei termini prescritti alla precedente lettera a);
c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.5.1;
d) esclude il concorrente:
--- che non provvede alla regolarizzazione nel termine di cui alla precedente lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
--- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
--- per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del Codice.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”.
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.
Se il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al presente punto, attivato per l’offerente di cui alla lettera a), si conclude negativamente con la sua esclusione si procederà al progressivo scorrimento della graduatoria di cui al punto 6.3.4, lettera b), col subentro dell’operatore economico che lo segue immediatamente nella stessa graduatoria. In tal caso, si procede all’esame della relativa documentazione amministrativa ai sensi del punto 6.5.
6.7. Conclusione della fase amministrativa
Distintamente per ciascun lotto oggetto delle prestazioni in appalto, a seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.
6.7.1. Esclusioni definitive
È comunque escluso il concorrente:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.6.2, lettera a) e b);
b) per il quale risulta uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;
c) che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio:
--- risultano falsi o mendaci;
--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Xxxxxx, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.
La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, lett. b) del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni con le modalità di cui all’articolo 76, comma 6 dello stesso Xxxxxx.
Inoltre, per gli offerenti esclusi in questa fase del procedimento:
--- è escussa la garanzia provvisoria di cui al Capo 3, se presentata;
--- è disposta la segnalazione ad ANAC di cui all’articolo 213, comma 10, del Codice, se ne ricorrono le condizioni.
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare, sono verbalizzate:
a) le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;
d) le osservazioni dei soggetti di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.
La diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice; tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Verifica di anomalia delle offerte
7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.4, lettera c), il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta del primo in graduatoria, se appare anormalmente bassa, estendendo tale adempimento anche alle offerte dei due operatori economici che seguono in graduatoria, se ne ricorrano le condizioni.
Il RUP richiede per iscritto ai predetti concorrenti la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse.
Il RUP, con il supporto della Commissione, in seduta riservata, procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. In caso contrario, si procederà seguendo le modalità di cui al punto 6.5.
Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:
a) devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l’offerta,
b) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, e, sempre che sia ritenuto utile, corredate da un eventuale proprio computo metrico estimativo di dettaglio che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo dell’offerta.
All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.
7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni
Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice e, ove lo ritenga necessario, ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall’offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta, e qualora non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l’anomalia può chiedere all’offerente ulteriori precisazioni per iscritto ovvero mediante audizione orale; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.
È esclusa l’offerta:
a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste non sono presentate entro i termini assegnati;
b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta,
nel suo complesso, inaffidabile, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice;
c) se le giustificazioni fornite sono palesemente incongrue tali da essere irrimediabili.
Se alla conclusione del subprocedimento di verifica delle giustificazioni, in presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse.
7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:
a) Le giustificazioni, sottoposte a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di esecuzione delle prestazioni o di parte di esse;
a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 97, comma 7, del Codice;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
b.1) coinvolgono i costi per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammessi i lavori in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d’opera del subappaltatore;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.4) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni che:
c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione dell’operatore economico (costi dello studio, dell’ufficio, della sede operativa);
--- eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l’incasso dei corrispettivi;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
d.4) utile d’impresa;
e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l’Offerta tecnica di cui al punto 4.1, come presentata dall’offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.
7.3. Adempimenti preliminari all’aggiudicazione
7.3.1. Proposta di aggiudicazione
a) A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.3.4, sempre che l’offerta sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3 (nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.4), il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP;
b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, primo periodo, del Codice, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
c) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
7.3.2. Verifica dei requisiti
Con tempestività e comunque prima dell’aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante, distintamente per ciascun Lotto, provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:
a) mediante AVCPASS, la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui al punto 9.1.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell’aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all’operatore economico subentrante;
d) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
e) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario; per la mancata verifica si applica normativa vigente;
f) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
g) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l’ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
h) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
7.4. Aggiudicazione
7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento agli artt. 80 e 83 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.
7.4.2. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.
Resta fermo che:
a) l’offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.
7.4.3. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione
a) L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
--- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto è stipulato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a) (stand still).
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
--- la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall’aggiudicatario, se il contratto da stipulare è pari o inferiore a 150.000 euro;
--- ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare è superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo;
--- ai sensi dell’art. 3, comma 2, del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020, come convertito, con modifiche dalla L. n. 120/2020), ottenimento della informativa liberatoria provvisoria, purché il contratto avvenga sotto condizione risolutiva.
Qualora si proceda ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del menzionato X.Xxx. n. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui ai commi 3 e 4 della medesima disposizione;
d) che l’aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal successivo punto 8.2;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al successivo punto 8.2, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria e a richiedere all’aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto di cui al punto 8.1:
a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
--- la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice nella misura prevista dalla predetta norma, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, commi 2, 3 e 7 dello stesso Xxxxxx; dopo il deposito è svincolata la garanzia provvisoria presentata in fase di gara;
--- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7 del Codice;
--- ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice polizza di responsabilità civile professionale per un massimale garantito non inferiore al 50% dell’importo dei lavori da progettare;
--- la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
d) nel caso di aggiudicazione in favore di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:
--- dell’atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
--- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento (pro quota in proporzione al valore del singolo Lotto aggiudicato), ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. La Stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante con la decadenza dall’aggiudicazione e la sostituzione dell’aggiudicatario. Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8.3. Adempimenti contrattuali
8.3.1. Adempimenti anteriori alla consegna
L’esecuzione del contratto può avvenire solo dopo l’efficacia della aggiudicazione, fatti salvi i casi di urgenza di cui all’articolo 32, comma 8, quarto periodo, del Codice, per i quali è sempre autorizzata in forza dell’art. 8, comma 1, lettera a) della l. n. 120/2020.
8.3.2. Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del d.lgs. n. 81/2008;
b) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 81/2008, e al punto 3.2 dell’allegato XV, al medesimo d.lgs. n. 81/2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al d.lgs. n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008.
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del Codice.
I suddetti avvisi, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno comunicati agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall’operatore economico in fase di registrazione sul Portale EmPULIA, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti, entro lo stesso giorno della sospensione o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
b) mediante pubblicazione sul Portale EmPULIA;
c) mediante pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei casi di comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
9.1.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile
Xxxxx restando i limiti di cui al punto 9.1.4:
a) ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice:
--- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
--- la Stazione appaltante provvede all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1;
--- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo piattaforma EmPULIA secondo le modalità di cui al punto 1.6, o in caso di indisponibilità oggettiva e comprovata della piattaforma telematica mediante l’indirizzo PEC di cui al punto 1.3; non si evadono richieste di chiarimenti fatte a voce o telefonicamente;
c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul Portale EmPULIA, anche in un’unica soluzione; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
--- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
--- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
--- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle
condizioni che precedono.
9.1.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito nelle modalità e nei tempi previsti per legge.
9.1.4. Eventuali limitazioni all’accesso agli atti
a) L’accesso agli atti è precluso, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice:
--- alle parti dell’Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d);
--- al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 7.2.3, lettera f), se l’offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;
b) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all’accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all’ostensione dei relativi atti;
c) in ogni caso ai controinteressati è consentito l’accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
9.2. Controversie
9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.
9.2.2. Collegio consultivo tecnico
Ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico, composto da n. 3 componenti, per l’assolvimento dei compiti previsti per la sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica di cui all’art. 5 del medesimo Decreto e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
La mitigazione del rischio idrogeologico rientra tra i settori di cui all'art. 2, comma 4 della L. 120/2020 essendo volta alla sicurezza pubblica. Il medesimo comma 2 del D.L. prevede la deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quelle dallo stesso espressamente previste, incluso le disposizioni di cui all’art. 6 innanzi richiamato.
Pertanto, per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, non si procederà alla costituzione del Collegio de quo.
9.2.3. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
Ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9.2.4. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110 del Codice e alle condizioni ivi previste, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
In particolare:
a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
b) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
c) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3 e seguenti del Codice.
9.3. Altre disposizioni e informazioni
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
9.4. Trattamento dei dati personali
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e titolare del trattamento è l’xxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX.
9.4.1. Finalità del trattamento
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione dei lavori, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
9.4.2. Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge.
9.4.3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
9.4.3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.
Si precisa, altresì che:
- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.
9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:
a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
b) il Regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
c) il Capitolato Generale d’Appalto, ci cui al punto 1.4.3. lettera c);
d) il DGUE di cui al punto 3.5;
e) ciascun progetto definitivo a base di gara verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del Codice e disponibile per la consultazione ai link di cui al punto 1.5.3.
9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione
Modello A - Offerta economica - temporale
Modello B - Dichiarazione integrativa (ex art. 80, comma 1, lettera b-bis) e comma 5 lettere c), c-bis), c- ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
Modello C - Dichiarazione di impegno a costituire ATI Modello D - Dichiarazione di indicazione del progettista Modello E - DICHIARAZIONI AVVALIMENTO
Modello F - Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali da parte del soggetto che realizzerà la progettazione esecutiva
Modello G - TABELLA COSTI MANODOPERA
9.7. Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice.
Bari, lì
PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il Soggetto Attuatore)