TRA
Servizi di postalizzazione correlati ai Servizi BIP CIG : 903948422E
Contratto afferente il servizio di postalizzazione comprensivo di servizio di pick-up e invio di corrispondenza
(Allegato A)
TRA
il Committente 5T S.r.l., con sede in Torino, 10122 xxx Xxxxxxx 00, Codice Fiscale 06360270018, legalmente rappresentata dal direttore dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
di seguito “5T”
E
xxxxxxx, Codice Fiscale/ P.Iva xxxxxxx rappresentata da xxxxxxx, nella qualità di Rappresentante dell’Impresa
di seguito “Fornitore” di seguito collettivamente “Parti”
si conviene e stipula quanto segue
1. Valore degli allegati
Gli allegati formano parte integrante del Contratto.
2. Definizioni
Ai fini del presente Contratto si intende per:
I. Contratto: l’accordo stipulato da 5T ed il Fornitore per regolare il rapporto giuridico tra le Parti.
II. Fornitore: soggetto esecutore del servizio regolata dal presente Contratto;
III. Parti: 5T S.r.L. e il Fornitore collettivamente
IV. Responsabile del Procedimento (RUP): soggetto nominato da 5T ed investito dei compiti di cui all’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016.
3. Oggetto del Contratto
L’affidamento ha per oggetto i servizi di postalizzazione correlati ai Servizi BIP operati da 5T s.r.l. su incarico della Regione Piemonte che consistono in un servizio di pick-up e invio di corrispondenza e tracciatura (a seguire indicato come “Servizio”).
I destinatari delle comunicazioni sono principalmente (con percentuali superiori al 95%) ubicati sul territorio della Regione Piemonte.
4. Durata del Contratto.
II Contratto sarà valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula, e si concluderà a conclusione dell’Attività immediatamente affidata senza necessità di alcuna disdetta né atto risolutivo e con esclusione di ogni ipotesi di tacito rinnovo.
Indicativamente la data di inizio sarà entro marzo 2022 e l’attività dovrà proseguire, sino al termine del contratto (marzo 2025) salvo proroghe a discrezione della stazione appaltante
5. Modalità di effettuazione del Servizio
Il Servizio di pick-up e invio della corrispondenza prevede che, con cadenza settimanale, nel giorno e nell’orario che verrà concordato con il fornitore, quest’ultimo effettui il ritiro presso la sede di 5T di corrispondenza costituita da buste in formato commerciale contenenti una smart card e
una lettera di accompagnamento più un eventuale foglio aggiuntivo per un peso complessivo inferiore ai 20 gr per ciascuna busta.
La corrispondenza verrà resa disponibile all’interno di una scatola di cartone per la spedizione. L’eventuale affrancatura è a carico del fornitore.
Ogni spedizione settimanale è indicativamente costituita da 300 buste circa (per un totale di circa
1.200 invii al mese).
Il tempo di recapito atteso è di quattro giorni lavorativi dalla data di ritiro della corrispondenza presso 5T.
Il servizio deve prevedere la tracciatura della corrispondenza.
Il servizio, in ogni caso, deve prevedere la gestione dei resi (da recapitare a 5T con cadenza quindicinale): il Fornitore dovrà provvedere a trasmettere mensilmente via e-mail (formato aperto) un rendiconto dettagliato in grado di rilevare i dati della corrispondenza affidata, di quella correttamente recapitata e dei resi (eventualmente indicando per quale motivo non è stato possibile effettuare la consegna).
6. Prezzo del Servizio
Il presente contratto è da intendersi come contratto a misura il cui importo massimo presunto è pari a Euro xxxxxx IVA esclusa.
A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, con il prezzo convenuto si intendono in particolare comprese e compensate:
a) tutte le spese di eventuale affrancatura così come stabilito dall’art. 5;
b) tutte le spese di trasporto sino alla consegna così come stabilito dall’art. 5;
c) tutte le eventuali spese di tracciatura, ai sensi dell’art. 5.
Il Fornitore dà atto che le obbligazioni che egli assume nel presente Contratto sono state da lui valutate ed offerte sulla base degli elementi funzionali e prestazionali a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi; pertanto riconosce che il corrispettivo del Servizio, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che il Fornitore sosterrà per realizzare il servizio secondo le condizioni stabilite dall’art. 5 nei tempi contrattualmente definiti, restando a totale carico del Fornitore ogni maggiore spesa ed alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 5T da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza del presente articolo.
7. Pagamenti
Il Fornitore è autorizzato all’emissione della fattura su base mensile. La fattura sarà pagata a 60 giorni fine mese data fattura.
Il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto saranno effettuati da 5T srl mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle
operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dal Fornitore presso xxxxxxx.
La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è xxxxxxxx.
Il Fornitore deve comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della persona delegata ad operare e si impegna a comunicare ogni variazione dei dati forniti a 5T srl con lettera raccomandata o PEC entro 7 giorni dalla variazione stessa.
Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T srl ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.
Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment), di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. Pertanto, le fatture emesse a 5T S.r.l. nell’ambito del suddetto contratto dovranno riportare, oltre alle normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche l’annotazione “scissione dei pagamenti” ex art. 17 ter DPR 633/72, con conseguente versamento diretto dell’IVA da parte di 5T all'Erario.
8. Cauzione
La Società fornisce a 5T garanzia definitiva, quale cauzione ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pari al 10% del valore complessivo del Contratto, in forma di Fidejussione bancaria o Assicurativa allegata al Contratto, a valersi per sino ai 12 mesi successivi alla conclusione del Contratto.
La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento da parte della Società di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Società rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 5T.
5T ha altresì il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno della Società; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori della Società addetti all'esecuzione dei servizi.
5T può, infine, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori della Società addetti all'esecuzione dei servizi.
La Società è tenuta, ad eventuale richiesta di 5T, a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
9. Penali
Per ogni giorno solare di ritardo nelle consegne di ogni singola partita secondo quanto definito nel presente contratto, per cause imputabili al Fornitore, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del valore netto del contratto tranne nei casi di forza maggiore.
L'ammontare sarà dedotto dal pagamento del corrispettivo. Ove mancasse totalmente o parzialmente il credito nei confronti del Fornitore, questi sarà tenuto a corrispondere a 5T la penale dovuta, entro il termine essenziale di 15 giorni solari dal ricevimento di richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R.
Resta inteso che qualora le penalità superino il 10% dell’intero importo contrattuale, è facoltà di 5T di risolvere il Contratto con aggravio di spese a carico del Fornitore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni.
Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano produrre ritardi nell’esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà farne denuncia per iscritto documentata, entro 5 giorni solari dall’accadimento e non oltre i termini di consegna, a 5T la quale, previo accertamento del caso, concorderà per iscritto con il Fornitore eventuali proroghe; in tal caso 5T non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi altra natura, che non sia l’esonero delle penalità.
Non sono previsti premi di accelerazione.
10. Codice etico di 5T
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di 5T e che l’esecuzione del Contratto sarà conforme alle prescrizioni del suddetto Codice Etico.
11. Domicilio del Fornitore
Agli effetti contrattuali e giudiziali il Fornitore dichiara di eleggere domicilio legale presso la propria sede.
Presso il domicilio eletto, dovrà essere garantita la presenza di personale in misura tale da assicurare la pronta comunicazione ed intervento rispetto alle esigenze di 5T.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto saranno legittimamente poste in essere al domicilio eletto.
Nell’ipotesi in cui il domicilio debba mutarsi in pendenza del Contratto, il Fornitore dovrà avvisare 5T almeno 20 gg. prima del trasferimento comunicandogli ogni nuovo dato. In assenza di tale comunicazione nei termini indicati, ogni comunicazione inviata presso il precedente domicilio verrà ritenuta come conosciuta dal Fornitore.
12. Obbligo di riservatezza
Il Fornitore dovrà garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi a 5T di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza del Servizio, sia nel corso dell’esecuzione del Contratto, sia dopo.
La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà di 5T di risolvere il Contratto determinerà il diritto di 5T di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Fornitore con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall’applicazione delle penali contrattuali.
5T avrà, in ogni caso, diritto di essere tenuta indenne dal Fornitore da ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.
È vietata la copia e/o la divulgazione di dati di 5T senza autorizzazione della stessa.
13. Trattamento fiscale
Ai fini fiscali le prestazioni di cui al Contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico di 5T.
Il Fornitore dichiara a tutti gli effetti di legge che il Servizio di cui al Contratto viene effettuato nell'esercizio di impresa e che essa riveste la qualifica di soggetto passivo IVA.
14. Cessione del Contratto e cessione dei crediti
Non è ammessa la cessione del Contratto.
Non è ammessa la cessione del credito derivante dal Contratto.
15. Modifiche al Contratto
Qualsiasi modifica al Contratto deve risultare da atto scritto.
16. Legge applicabile
Il Contratto è regolato ed interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana.
17. Giurisdizione e foro esclusivamente competente
Ogni controversia derivante dal Contratto e relativa alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva a decidere del Tribunale di Torino.
Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.
18. Varie
Le eventuali spese per la registrazione del Contratto sono a carico del Fornitore.
19. Documenti da allegare al Contratto
È parte integrante e sostanziale del Contratto:
- Appendice al Contratto tra le parti finalizzato alla Gestione della Privacy in Conformità alle previsioni del Regolamento UE N. 679/16 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali
Torino lì, ……………
5T S.r.l.
Il Fornitore
Ai sensi dell’art.1341 del Codice Civile si intendono espressamente approvati per iscritto, dopo attenta lettura i seguenti articoli: Art. 5 Modalità di effettuazione del servizio; Art. 9 Penali; Art. 16 Legge applicabile; Art. 17 Giurisdizione e foro esclusivamente competente.
Torino lì, ……………
5T S.r.l.
Il Fornitore
APPENDICE AL CONTRATTO TRA LE PARTI FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA PRIVACY
IN CONFORMITA’ ALLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/16 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ATTO DI NOMINA
A (SUB) RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
TRA
la società 5T s.r.l., con sede a Xxxxxx xxx Xxxxxxx 00 C.F. e P.I. 06360270018 in persona del Direttore dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx quale Responsabile Esterno del Trattamento, (di seguito, per brevità " 5T” o “Responsabile");
E
la società xxxxxxx con sede a xxxxxxx, xxxxxxx, X.XXX xxxxxxx, quale Sub-Responsabile Esterno del Trattamento (di seguito, per brevità, " xxxxxxx” o “Sub-Responsabile''),
Di seguito, congiuntamente, le "Parti".
SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE: PREMESSO CHE
(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)
A. Tra Regione Piemonte e la Società 5T è in atto una Convenzione quadro per gli affidamenti diretti in regime di “in-house providing” a 5T s.r.l. per le attività di interesse regionale che prevede trattamenti relativi e seguenti tipologie di documenti / dati / banche dati:
- Carte BIP di libera circolazione
o Banche dati PABI e AURA;
o Autocertificazioni degli utenti che richiedono il rilascio e rinnovo della tessera di libera circolazione; (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex D.P.R n. 445/2000);
o Banca dati utenti di libera circolazione
o File con la raccolta dell’elenco dei dati dichiarati con autocertificazione;
- Sistema BIP
o Banca Dati Servizio programmato TPL e Rete TPL
o Banca Dati Anagrafica Bigliettazione Elettronica (SBE)
o Banca Dati Consuntivo Bigliettazione Elettronica (SBE)
- Servizio di infomobilità Regionale MiP
o Banca Dati utenti che richiedono informazioni segnalano malfunzionamenti
- Servizi della Piattaforma della Mobilità sostenibile MOB
o Banca Dati della piattaforma regionale dei mobility manager
o Banca Dati della piattaforma regionale per la mobilità ciclabile
o Banca Dati della piattaforma regionale della mobilità elettrica
messi a disposizione dal delegato del Titolare, dagli Enti soggetti deputati al rilascio delle tessere, dai consorzi e dalle aziende TPL, mediante (TRASMISSIONE, CLOUD, ecc.) o forniti / raccolti direttamente presso 5T s.r.l.
B. nell’ambito dei trattamenti citati 5T s.r.l. è stata nominata “Responsabile Esterno del Trattamento da Regione Piemonte” (“Titolare del trattamento”) con Protocollo n. 00014741/2019 del 25/03/2019 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A18000 aggiornato con successivo Protocollo n. 00050172/2020 del 15/10/2020 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A1800A
C. 5T nell’ambito delle attività correlate ai trattamenti citati sopra ha rilevato la necessità di avvalersi di sub-fornitori e a tal fine ha selezionato la società xxxxxxx stipulando un contratto per il “Servizio di postalizzazione comprensivo di servizio di pick-up e invio di corrispondenza” individuato con ordine n. xxxxxxx xxx xxxxxxx (di seguito: il “Contratto”).
D. in esecuzione del suddetto contratto, xxxxxxx può venire a conoscenza di dati personali e/o particolari di cui 5T è Responsabile del Trattamento per conto del Titolare del Trattamento Regione Piemonte;
E. in adempimento delle disposizioni di legge vigenti, 5T intende nominare xxxxxxx Sub- Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali;
F. xxxxxxx dichiara di accettare la nomina a Sub-Responsabile Esterno del Trattamento e di garantire le risorse, anche in termini di conoscenza e affidabilità, in ordine all’adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e che il mancato rispetto da parte sua delle disposizioni di cui al presente atto sarà considerato un grave inadempimento del Contratto in essere tra questi e il Responsabile.
Art. 1 Definizioni
1. Ai sensi del presente atto si fa riferimento alle definizioni di cui all’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento ai concetti di Dati, Titolare del trattamento, Responsabile del Trattamento e Trattamento dei Dati.
2. Con riferimento alla figura di Titolare del procedimento si richiama quanto disposto dall’articolo 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003, così come modificato dal X.Xxx. 101/2018, il quale prevede che “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”.
3. Qualora nella lettura ed interpretazione del presente contratto di nomina dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini e alle espressioni utilizzati, dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dal GDPR e, in subordine, dal Codice Privacy o, in alternativa, all’interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi.
Art. 2
Nomina e oggetto
1. In attuazione dell'art. 28 del GDPR, 5T, in qualità di Responsabile, nomina il soggetto indicato in premessa, quale Sub-Responsabile con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati connesse all’esecuzione dei servizi/attività descritti al precedente punto C) delle premesse ed individuati nel Contratto.
2. Il Sub-Responsabile tratta i dati soltanto su istruzione documentata del Responsabile, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Sub- Responsabile; in tal caso, il Sub-Responsabile informa il Responsabile circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
3. Fermo restando quanto sopra, il Sub-Responsabile è tenuto a indicare al Responsabile, per iscritto, l’esistenza di eventuali obblighi normativi o regolamentari che impongano al medesimo Sub-Responsabile di non aderire alle istruzioni fornite dal Responsabile e/o alla Normativa Privacy.
Art.3
Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati
1. Il Sub-Responsabile svolge per conto del Responsabile le attività di trattamento dei dati relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto, presupposto inscindibile del presente Atto di nomina, nel rispetto della normativa di riferimento.
Art. 4
Durata
1. Il presente atto di nomina avrà durata pari a quella del Contratto.
2. Alla data di cessazione, il Sub-Responsabile si impegna ad interrompere immediatamente ogni trattamento effettuato per conto del Responsabile e, entro 30 giorni lavorativi dalla data di cessazione, dovrà restituire o cancellare i dati, secondo quanto di volta in volta deciso dal Responsabile e/o dal Titolare, nonché qualunque copia – in formato cartaceo e/o elettronico
– sia stata fatta degli stessi.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, è fatto salvo il diritto del Sub- Responsabile di trattare i dati anche successivamente alla data di cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Sub-Responsabile, nei limiti e per la durata da questi previsti previa comunicazione scritta degli stessi al Responsabile entro 5 giorni lavorativi dalla data di cessazione.
Art. 5
Obblighi del Responsabile del Trattamento
1. I compiti del Sub-Responsabile sono quelli previsti al Capo IV, sezione I-III del Regolamento UE 2016/679. In particolare esso dovrà:
a) curare che i dati personali oggetto del trattamento siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, e comunque sempre nel pieno rispetto dell’attuale normativa vigente e s.m.i.;
b) adottare, ai sensi dell’articolo 32 Regolamento UE 2016/679, preventive misure di sicurezza che, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
c) in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Responsabile e/o al Titolare tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato o aventi titolo, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro;
d) adottare e fare adottare al proprio personale tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantirne la puntuale attuazione;
e) prevedere corsi di formazione periodici in materia di privacy per il personale;
f) provvedere alla nomina scritta delle persone fisiche autorizzate al trattamento, impartendo alle stesse le istruzioni necessarie ed opportune al fine di garantire la riservatezza dei dati e, in generale, il rispetto della normativa vigente;
g) fornire al Responsabile e/o al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dal loro indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall’Autorità Giudiziaria o di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti ad essi e relative al trattamento dei dati personali;
h) informare il Responsabile e/o il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte del Garante o dell’Autorità Giudiziaria;
i) adempiere a tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti delle autorità di controllo che risultano applicabili per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
j) a non utilizzare i dati che gli sono stati comunicati dal Responsabile per altre attività di trattamento, a non cederli e a non comunicarli a soggetti terzi, se non a seguito di espressa autorizzazione scritta del Responsabile stesso;
k) curare, ai sensi dell’articolo 30 Regolamento UE 2016/679, la redazione ed il mantenimento di un registro dei trattamenti, che comprenda tutte le informazioni relative ai trattamenti necessari per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
l) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Responsabile e/o al Titolare al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6 Responsabilità
1. Qualora dall’inottemperanza degli obblighi previsti dal presente contratto di nomina o dal Regolamento UE 679/2016 in capo al Sub-Responsabile dovesse derivare al Responsabile e/o al Titolare l’applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Sub-Responsabile sarà ritenuto direttamente ed illimitatamente responsabile nei confronti del Responsabile e/o del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Responsabile e/o il Titolare.
Art. 7
Nomina di ulteriori sub-responsabili
1. In esecuzione e nell'ambito del Contratto, il Sub-responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, può ricorrere ad un altro sub-responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività informandone il Responsabile, che rilascia autorizzazione scritta. Il rapporto tra xxxxxx ed un suo sub-responsabile, in questo caso, è
vincolato alla stipula di un contratto che preveda nei confronti del sub-responsabile di xxxxxx gli stessi obblighi imposti dal Responsabile 5T al Sub-responsabile xxxxxx in forza del presente atto di nomina.
2. Qualora il sub-responsabile di xxxxxx ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, xxxxxx conserva nei confronti di 5T l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del suo sub-responsabile, salvo quanto previsto dall’articolo 82 comma 3 del Regolamento UE 2016/679.
3. xxxxxx, infine, si obbliga a comunicare a 5T, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri sub-responsabili.
Art. 8
Diritti degli interessati
1. Il Sub-Responsabile assiste il Responsabile e/o il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, di competenza del Sub-Responsabile stesso, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Responsabile e/o del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato o degli aventi titolo di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679.
Art. 9
Violazione dei dati personali
1. Il Sub-Responsabile, ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento UE 679/2016, si impegna a comunicare al Responsabile, per iscritto, al momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunque senza ingiustificato ritardo (o tempestivamente e non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza), ogni violazione dei dati subita.
2. Tale notifica dovrà essere corredata dalla documentazione disponibile per consentire al Responsabile, ove necessario, di informare tempestivamente il Titolare.
Art. 10
Valutazione d’impatto sulla protezione dati
1. Il Sub-Responsabile si impegna a fornire assistenza al Responsabile per l’adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l’eventuale consultazione del Garante Privacy.
Articolo 11 Audit
1. Il Sub-Responsabile rende disponibili al Responsabile e/o al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare loro l’adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, consentendo al Responsabile e/o al Titolare l’esercizio del loro potere di controllo relativamente ai trattamenti dei dati personali effettuati in qualità di Sub-Responsabile. Il Sub-Responsabile prende atto che i diritti di verifica del Responsabile e/o del Titolare potranno essere svolti per il tramite di consulenti esterni.
2. Il Sub-Responsabile si obbliga, a seguito di richiesta del Responsabile e/o del Titolare pervenuta almeno 5 giorni lavorativi precedenti all’ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Responsabile e/o al Titolare o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi o gli altri luoghi ove i dati personali
sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati al presente Contratto di Nomina e alla normativa Privacy.
3. Il Responsabile si impegna a condurre l’ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto dell’atto di nomina e della normativa Privacy, ed a fare in modo che il Titolare proceda con identica procedura, nel il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Sub- Responsabile.
4. Il Sub-Responsabile si impegna a comunicare al Responsabile e/o al Titolare qualsivoglia elemento che possa avere impatto sull’esito di tali attività.
Articolo 12 Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Atto di Nomina.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente Atto di Nomina.
Art. 13 Disposizioni Finali
1. Il presente Atto di Nomina deve intendersi quale contratto formale, anche in formato elettronico, che lega il Sub-Responsabile al Responsabile e che contiene espressamente le istruzioni documentate del Responsabile, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, così come le responsabilità in ambito privacy.
2. Con la sottoscrizione, il Sub-Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.
3. La presente nomina ha carattere gratuito ed ha durata pari alla durata del Contratto che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 4, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente nomina restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Torino, xx/xx/xxxx
Il Responsabile del Trattamento dei Dati 5T s.r.l.
Il Sub-Responsabile del Trattamento dei Dati xxxxxxx