Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
AMTRUSTMotor
AUTO
Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
Il Set Informativo contiene:
· Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
· Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
· Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario
·
La documentazione che segue include altresì:
· Informativa Privacy
Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Edizione Gennaio 2019
Assicurazione per la Responsabilità Civile Autovetture
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AmTrust Europe Limited
Prodotto:“Motor”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è ?
Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A) delle Autovetture per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche o private ad esse equiparate, con formula Bonus Malus.
Che cosa è assicurato ?
È assicurata la Responsabilità civile Auto per:
I danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo e/o da un rimorchio regolarmente trainato e/o dal gancio di traino installato a norma di legge sul veicolo assicurato
La responsabilità civile dei terzi trasportati durante la circolazione del veicolo assicurato
I danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio in aree private (entro il 2% del massimale) (c.d. Ricorso Terzi da Incendio)
I casi in cui la guida è con patente scaduta purché se ne ottenga il rinnovo entro 3 mesi dalla data del sinistro
I casi in cui la guida è patente estera non convertita purché si proceda alla conversione, e si ottenga il rilascio entro 3 mesi dalla data del sinistro
guida per conducenti di età inferiore ai 26 anni (se nella scheda di polizza è stata sottoscritta la Guida esperta) qualora al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell’esercizio delle sue funzioni, nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante, oppure in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.
Che cosa non è assicurato ?
La Polizza non assicura i danni:
di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro
alle cose di terzi, qualora il terzo sia: Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in caso di locazione finanziaria, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado (quando convivano o siano a carico del conducente, del proprietario, dell'usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria)
alle cose di terzi, qualora il terzo sia: una società, i soci a responsabilità illimitata ed il relativo coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado se convivono con questi o siano a loro carico.
Ci sono limiti di copertura ?
! Le coperture assicurative operano nei limiti dei massimali minimi per sinistro previsti dalla legge, pari a
6.070.000 euro per danni a persona e 1.220.000 euro per danni a cose, come riportato nella Scheda di Xxxxxxx.
La compagnia può recuperare (rivalsa) dai soggetti tenuti a risponderne, le somme pagate a terzi danneggiati nei seguenti casi:
! Conducente con patente scaduta che non ottenga il rinnovo entro 3 mesi dalla data del sinistro, o con patente estera non convertita, che non proceda alla conversione o che non ottenga il rilascio entro 3 mesi dalla data del sinistro.
! Tutti gli altri casi in cui il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
! Conducente di età inferiore a 26 anni (se nella scheda di polizza sia stata sottoscritta la Guida esperta), salvo i casi previsti nell’ultimo punto della sezione “Che cosa è assicurato ?”.
! Xxxxx a terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
! Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
! Veicolo adibito ad uso privato ed utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge.
! Veicolo non in regola con la revisione periodica.
! Dolo del conducente.
! Nelle aree aeroportuali.
! Non sia installata la scatola nera (qualora nella Scheda di Polizza sia stata indicata tale installazione) o non sia funzionante.
! Danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso nel caso di Responsabilità civile dei terzi trasportati.
! Danni causati dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati o dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento
particolare di gara.
! Qualora le Condizioni di Assicurazione prevedano l’obbligo del Contraente di provvedere alla distruzione di Certificato/Carta Verde (se prevista in contratto) e il Contraente non adempia.
! In tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Dove vale la copertura ?
L’assicurazione vale per i danni che avvengono in Italia, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Paesi della UE, Islanda, Xxxxxxxxxxxx, Norvegia, Andorra, Serbia, Svizzera e nel Principato di Monaco; inoltre vale anche negli Stati appartenenti al sistema della Carta Verde, riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta verde) ad esclusione delle sigle internazionali barrate.
L’assicurazione vale purché il veicolo sia iscritto al P.R.A. o ad analogo registro italiano oppure iscritto ad analogo registro estero purché sussistano i requisiti di legge e venga reimmatricolato entro i tempi previsti dalla legge in vigore; deve inoltre essere abitualmente circolante in Italia, nella Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho ?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio da parte della compagnia del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo.
Se ritieni di aver subito un danno garantito dalla polizza o di averlo causato a terzi, devi immediatamente denunciarlo alla Compagnia, secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo o subire la rivalsa della Compagnia.
In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. in caso di incidente con feriti, chiama subito il pronto intervento); diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro il conducente o il proprietario devono sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incedente) ed inviarlo alla Compagnia secondo le modalità previste.
Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (per le garanzie di responsabilità civile devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il risarcimento o ha promosso contro l’assicurato l’azione di risarcimento); il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni.
Quando e come devo pagare ?
Il premio devi pagarlo prima della data/ora di decorrenza della polizza e deve essere pagato per l’intera annualità assicurativa. Non è previsto il frazionamento del premio. Il premio è comprensivo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti).
Puoi pagare il premio in contanti, o con assegno (bancario, postale o circolare), o sistemi di pagamento elettronico.
Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Quando comincia la copertura e quando finisce ?
La copertura dura un anno dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure dalle ore 24.00 della data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. Non è previsto il tacito rinnovo, pertanto la copertura resta operativa per non più di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, a meno che non abbia effetto una nuova copertura o si verifichi la cessazione del rischio.
Come posso disdire la polizza ?
Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla non hai nessun obbligo di disdirla, data l’assenza del tacito rinnovo.
Puoi disdire la polizza, anche in corso d’anno, nel caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto o rapina totali. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto della quota di imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto
Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)
AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia Prodotto “AmTrust Motor” Ed. 01/2019
01/01/2019 data di realizzazione, il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AmTrust Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx
Tel. 0000000000
sito internet: xxx.xxxxxxx.xx; email: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
AmTrust Europe Limited appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services Inc. (AFSI). AmTrust Europe Limited ha sede legale in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xx Xxxxx’x Xxxxxx, Xxxxxxxxxx XX00XX Xxxxxx Xxxxxxx, Tel. x00 00 0000 0000, Email: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dalla Prudential Regulation Authority (PRA – Autorità di Vigilanza Prudenziale) e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA – Autorità Regolatrice della Condotta Finanziaria) e dalla Prudential Regulation Authority. Numero di iscrizione al Registro dei Servizi Finanziari 202189. Questi dettagli possono essere controllati sul Registro dei Servizi Finanziari, visitando il sito: xxx.xxx.xxx.xx o contattando la Financial Conduct Authority al numero gratuito x00 000 000 0000. AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia ha sede in Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx. La Rappresentanza Italiana è iscritta dal 21.03.2012 al n° I.00103 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento, con codice IVASS Impresa n° D904R. L’Autorità di Vigilanza competente è la Prudential Regulation Authority. |
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari a 431 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 85 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 346 milioni di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xx-XX/xxxx/. L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 262 milioni di Euro, l’importo del requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 69 milioni di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura (OF) è pari a 398 milioni di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 152%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. |
Al contratto si applica la legge Italiana |
Che cosa è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni; l’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata ai massimali concordati con il Contraente. |
Massimali | I massimali minimi previsti dalla normativa sono pari a euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle persone e a euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, nel caso di danni alle cose. Non è possibile prevedere un diverso massimale. |
Garanzie estese | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Tipo di guida | Tipi di guida opzionali previsti dalla polizza: - guida libera; - guida esperta per soli conducenti di età maggiore a 26 anni. Il mancato rispetto di tale obbligo contrattuale prevede l’esercizio da parte della Società dell’azione di rivalsa totale o parziale per ogni somma che abbia dovuto pagare a Terzi. Non sono previste altre personalizzazioni del Tipo di guida. |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Guida esperta | La copertura assicurativa è prestata a condizione che il veicolo sia guidato da soli conducenti di età maggiore a 26 anni. |
Scatola nera (Black box) | Il veicolo deve essere dotato di scatola nera, attiva e funzionante già alla sottoscrizione e per l’intera durata della polizza; deve essere permesso alla Società di accedere alle informazioni registrate dal gestore della black box per verificare le modalità del sinistro. L’Installazione e la manutenzione deve avvenire esclusivamente presso installatori autorizzati dalla casa costruttrice. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
opzione | Non prevista |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - In caso di sinistro l’Assicurato deve darne notizia alla Società entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza. Il conducente o, se diverso, il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili. Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro. Nel caso di coesistenza di più assicurazioni sul medesimo rischio, devi denunciare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Le modalità di denuncia sono le seguenti: Telefono contattando il numero 848 44 44 34 operativo da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00; E-mail a xxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx Comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi ad AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia - Casella postale 241 Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx (XX). - Si applica la procedura di Risarcimento diretto (CARD) nel caso in cui l’Assicurato ritenga responsabile totalmente o parzialmente l’altro conducente. Il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria Società di assicurazione in luogo dell’Assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti: il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli; il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità; il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; |
i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano; i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia o da imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria della RCA aderenti al sistema del risarcimento diretto; qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006. Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato dovrà inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro. Nel caso di Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati o assicurati da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia è possibile contattare la CONSAP S.p.a. - Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - al fax 00.00000000, oppure consultare il sito xxx.xxxxxx.xx, da cui è anche possibile scaricare il modulo di richiesta di Risarcimento. Nel caso di Incidenti stradali con controparti estere, se provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il Risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta dettagliata a: UCI – Corso Sempione, 39 – 00000 Xxxxxx tramite lettera raccomandata a.r. oppure in alternativa a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) a xxx@xxx.xxxxx.xx indicando ogni dato utile. L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Se verificatosi all’estero provocato da un veicolo con targa estera, l’Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx – indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx//xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx- italiano. | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus - È prevista la possibilità di riscattare il sinistro evitando l’applicazione del Malus e la maggiorazione del premio, rimborsando alla Compagnia gli importo liquidati al danneggiato. - In caso di sinistro CARD sarà necessario rivolgersi a CONSAP S.p.a.; ulteriori informazioni sono reperibili sul sito all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione diretta del sinistro da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: - il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; - i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; - nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’Assicurato sulle circostanze del rischio o l’omessa comunicazione dell’aggravamento dello stesso possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio da parte della compagnia del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi danneggiati. |
Obblighi dell’impresa | Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l’Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate: - entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; - entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; - entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Società verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. |
Qualora la Società, nonostante contraria indicazione dell’Assicurato, ricevuta la documentazione, verifichi che il Sinistro non sia liquidabile attraverso la Procedura di Risarcimento Diretto, provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio pagato per la copertura assicurativa è comprensivo dell’aliquota d’imposta (minima 9% - massima 16%) in vigore nella relativa provincia di residenza (domicilio per i soggetti iscritti AIRE) al momento del pagamento e del contributo del Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,50%. - Non è previsto il frazionamento del premio. - Non sono previste tecniche di vendita multilevel marketing. |
Rimborso | In caso di cessazione del rischio a causa di: - distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della circolazione del Veicolo Assicurato; - esportazione definitiva del Veicolo Assicurato; - alienazione o deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato; - furto o rapina totali del Veicolo Assicurato. La risoluzione avrà effetto: dalla data di rilascio dell’attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione delle targhe e della carta di circolazione in caso di distruzione, rottamazione, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva; dalla data riportata sull’atto di vendita in caso di vendita; dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato; dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità. La Società rimborserà la parte di premio RCA non goduto al netto dell’imposta e del contributo del Servizio Sanitario Nazionale. In caso di decesso del proprietario del veicolo ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, la Società rimborserà, a favore dell’erede legittimo, la parte di premio RCA non goduto al netto dell’imposta e del contributo del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata della documentazione prevista nelle Condizioni di polizza. Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata della documentazione prevista nelle Condizioni di polizza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’Assicurazione per il veicolo riportato sul Certificato di assicurazione: - decorre dalle ore 24.00 del giorno riportato sul Certificato di assicurazione se il premio è stato pagato, in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento; - cesserà alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Certificato di assicurazione. La Società mantiene operante la garanzia RCA sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto RCA, per il medesimo veicolo presso altra compagnia assicurativa, o che non sia cessato il rischio. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della copertura assicurativa. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | L’Assicurazione per il veicolo riportato sul Certificato di assicurazione non prevede tacito rinnovo e dunque cesserà alla data ivi indicata, senza necessità di disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto di ripensamento, ovvero di recedere dal rapporto assicurativo entro un determinato termine dalla stipula dello stesso. |
Risoluzione | Il Contraente dovrà richiedere la risoluzione della copertura assicurativa inviando alla Società i documenti previsti nelle condizioni di polizza, nei seguenti casi: |
- distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della circolazione del Veicolo Assicurato; - esportazione definitiva del Veicolo Assicurato; - alienazione o deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato; - furto o rapina totali del Veicolo Assicurato; - decesso del proprietario del Veicolo Assicurato. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
A coloro che nel rispetto degli obblighi di legge devono dotarsi della copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di un veicolo a motore. |
Quali costi devo sostenere? |
- Costi di intermediazione 12% del premio imponibile |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami - AmTrust Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Tel. x00 0000000000 - Fax x00 0000000000 - Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso. La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo. Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Xxxxxx e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall’Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall’intermediario proponente mentre i reclami inerenti l’attività di distribuzione operata da un’Agenzia, sono gestiti dall’impresa preponente. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Il reclamante potrà altresì rivolgersi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: The Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, X00 0XX – Tel. x00 00 0000 0000 - Fax + 00 00 0000 0000 – Sito: xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al |
risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • È possibile attivare la Conciliazione paritetica, nel caso di controversie relative a sinistri del ramo X.X.Xxxx con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Glossario
Indice
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Articolo 1 - Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia Articolo 2 - Pagamento del premio
Articolo 3 - Durata del contratto e periodo di copertura
Articolo 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: dichiarazioni inesatte o reticenze Articolo 5 - Aggravamento di rischio
Articolo 6 - Diminuzione del rischio
Articolo 7 - Variazione della residenza e/o della sede Legale Articolo 8 - Cessazione del rischio
Articolo 9 - Sostituzione con altro veicolo Articolo 10 - Risoluzione del contratto Articolo 11 - Cessione del contratto Articolo 12 - Modifiche al contratto Articolo 13 - Ristampa documenti
Articolo 14 - Modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale Articolo 15 - Informativa in corso di contratto
Articolo 16 - Attestazione dello stato del rischio - classe di merito Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge
Articolo 18 - Foro competente
Coperture previste e forma dell’assicurazione
Articolo A.1 - Veicoli assicurabili
Articolo A.2 - Tipo di guida e conducente di età inferiore ai 26 anni Articolo A.3 - Scatola nera (Black box)
Articolo A.4 - Estensione territoriale
Articolo A.5 - Conservazione della classe di merito maturata
Garanzie assicurative
Responsabilità civile auto
Articolo B.1 - Oggetto dell’assicurazione
Articolo B.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto Articolo B.3 - Esclusioni
Articolo B.4 - Rivalsa
Cosa fare in caso di sinistro
Articolo S.1 - Denuncia del sinistro e documentazione Articolo S.2 - Procedura per il risarcimento del danno Articolo S.3 - Gestione delle vertenze
Articolo S.4 - Modalità di liquidazione del sinistro
Articolo S.5 - Facoltà del Contraente o dell’assicurato di rimborsare l’importo liquidato dalla Società Articolo S.6 - Accesso agli atti dell’impresa
Allegati
Allegato 1 - La disciplina del Bonus/ Malus
Allegato 2 - Principali tipologie di modifiche al contratto
Glossario
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
ASSICURATO | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTESTATO DI RISCHIO | Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del contraente e dell’avente diritto nel proprio sito. |
AVENTE DIRITTO | Soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l’attestato di rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria. |
BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO | La banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio. |
CARD | Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. |
CARTA VERDE | Il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato nei paesi esteri che la richiedono, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa. |
CLASSE DI MERITO AMTRUST | Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di valutazione elaborata dalla Società stessa e correlata alla sinistrosità pregressa allo scopo di individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata, |
CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU) | La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio messa a disposizione dalla Società in occasione di ogni scadenza annuale. |
CODICE DELLE ASSICURAZIONI | Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209, e successivi atti attuativi e modificativi. |
CONTRAENTE | Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l’Assicurazione e si obbliga al pagamento del premio. |
FRANCHIGIA | La parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato. |
FURTO | Reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
INCENDIO | Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. |
MASSIMALE | L’importo massimo convenuto nella Scheda di polizza o nelle condizioni fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa. |
PARTI | Il Contraente, l’Assicurato e la Società. |
POLIZZA | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione, costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali appendici, dal Certificato, dalla Carta Verde (se prevista) e dal Set Informativo. |
P.R.A. | Pubblico registro automobilistico |
PREMIO | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
PROPRIETARIO | L’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. |
RAPINA | Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’Art. 628 c.p. |
RIVALSA | L’esercizio del diritto che la Società ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. |
SCOPERTO | Percentuale del danno indennizzabile che, preventivamente concordati nella Scheda di Polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
SOCIETÀ | L’impresa di assicurazioni AmTrust Europe Limited (Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx) |
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Articolo 1 - Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia
La Società provvede, in conformità a quanto previsto dall’art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo sia tramite consultazione delle Banche-Dati pubbliche e private, anche ai sensi dell’art. 134 comma 2 del D.Lgs. 209/2005 sia richiedendo la documentazione indicata nella Tabella dei casi Assicurativi dell’Allegato 1.
La Società acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all’attestazione dello stato del rischio. Laddove i dati non dovessero trovare piena conferma dalle informazioni fornite dalla predetta Banca dati, la Società potrà richiedere al Contraente la consegna di ulteriori documenti. In ogni caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, cui oggi le compagnie assicurative sono tenute per legge. Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti dalla Società direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l’esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate. Il contraente potrà richiedere alla Società la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.
In ogni caso (anche qualora i dati siano acquisiti attraverso banche dati) il Contraente è tenuto a verificare tutti i dati p resenti nel preventivo ed a segnalare eventuali modifiche.
In tal caso e comunque laddove la Società rilevi delle discrepanze tra quanto dichiarato dal Contraente e quanto verificato dalla Società, quest’ultima provvederà ad aggiornare il preventivo con i nuovi dati ed a fornirlo al Contraente, facendo decadere il precedente preventivo.
Salvo non emergano elementi di anomalia a seguito della disamina della documentazione di cui al successivo Allegato 1, la Società, verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati Sita (Sistema Integrato Targhe assicurate) e consegna al Contraente il certificato di assicurazione. La trasmissione della Carta Verde, qualora non richiesta all’atto della stipula del contratto, avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.
In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.
L’assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Articolo 2 - Pagamento del premio
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.
Non è concesso il frazionamento.
Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
- contanti;
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
- sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
Tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il premio viene determinato in base a tutti i parametri di personalizzazione previsti in tariffa ed è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dalla Società all’Intermediario, così come indicato all’interno del preventivo e del contratto.
Articolo 3 - Durata del contratto e periodo di copertura
L’ assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.
La Società mantiene operante l’assicurazione fino all’effetto del nuovo contratto stipulato, anche con altra Compagnia di assicurazione, e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
Non è prevista alcuna sospensione della copertura assicurativa.
Articolo 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dagli Assicurati per iscritto nella Scheda di Polizza sono poste a base dell’Assicurazione e fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente Assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita (totale o parziale) del diritto all’indennizzo o alla copertura, o comunque dar luogo agli effetti di cui agli art. 1892,1893 e 1894 cod.civ.
Relativamente alla garanzia RCA rimangono salvi i diritti dei terzi; la Società, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’Assicurato per il recupero dei risarcimenti erogati a favore di terzi nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Articolo 5 - Aggravamento del rischio
Per l’intera durata del contratto, il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta (si veda Allegato 2) alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l’aggravamento del rischio stesso.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 del cod. civ. In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Società, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali.
Articolo 6 - Diminuzione del rischio
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso ai sensi dell’Art. 1897 del cod. civ.
Articolo 7 - Variazione della residenza e/o della sede Legale
Il Contraente è sempre tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della residenza e/o della sede legale del proprietario o locatario del Veicolo Assicurato, avvenuto in corso di contratto fornendo idonea documentazione (per le specifiche si veda Allegato 2). In tal caso la Società valuterà l’applicazione degli eventuali aumenti di premio; nel caso di diminuzione del rischio verrà applicata la relativa riduzione di premio. In mancanza di comunicazione si applica il disposto degli Articoli 5 e 6.
Articolo 8 - Cessazione del rischio
In caso di cessazione del rischio a causa di:
1. distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della circolazione del Veicolo Assicurato;
2. esportazione definitiva del Veicolo Assicurato;
3. alienazione o deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato;
4. furto o rapina totali
il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione (si veda Allegato 2). Il Contraente nell’ipotesi di cessazione del rischio per distruzione, rottamazione, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva, alienazione, deposito in conto vendita del Veicolo Assicurato potrà richiedere la sostituzione con altro veicolo secondo il disposto dell’Articolo 9 o la risoluzione del contratto secondo il disposto dell’Articolo 10.
Articolo 9 - Sostituzione con altro veicolo
Nelle ipotesi indicate ai punti 1, 2 e 3 dell’Articolo 8, il Contraente potrà richiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato purchè l’intestatario sia il medesimo oppure persona con esso coniugata o unita civilmente o convivente di fatto, o vi sia un passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi o in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore (purchè le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi). Il Contraente dovrà inviare la richiesta e la specifica documentazione (per i dettagli si veda Allegato 2) ed eventuale conguaglio del premio; la Società provvederà ad emettere il nuovo certificato e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo. In caso di minor premio la Società provvederà al rimborso del premio RCA al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale. Resta ferma la scadenza del contratto originario e non si interrompe il periodo di osservazione. Nell’ipotesi prevista dal presente articolo, il Contraente sarà tenuto alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (se disponibile) del veicolo oggetto di sostituzione.
In caso di rientro da conto vendita il Contraente deve inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.
Articolo 10 - Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi indicate ai punti 1, 2 e 3 dell’Articolo 8, il Contraente potrà, in alternativa alla sostituzione, richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il Contraente dovrà inviare la richiesta e la specifica documentazione (per i dettagli si consulti l’Allegato 2).
La risoluzione avrà effetto:
dalla data riportata sull’atto di vendita in caso di vendita;
dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato;
dalla data di rilascio dell’attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione delle targhe e della carta di circolazione in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione.
La Società rimborserà la parte di premio RCA non goduta al netto dell’imposta e del Servizio Sanitario Nazionale.
Nell’ipotesi prevista dal presente articolo, il Contraente sarà tenuto alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (se disponibile) del veicolo oggetto di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, esportazione definitiva all’estero, cessazione della circolazione.
Nell’ipotesi di furto o rapina totali del veicolo assicurato di cui al punto 4 dell’Articolo 8, il Contraente deve informare la Società fornendo copia della denuncia di furto o rapina presentata all’ Autorità competente (per i dettagli si consulti l’Allegato 2). Il contratto è risolto dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all’Autorità. La Società rimborsa la parte di premio RCA non goduta al netto dell’imposta e del contributo del Servizio Sanitario Nazionale.
Il contratto è risolto in caso di decesso del proprietario del veicolo. La Società, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all’erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto al netto dell’imposta e del contributo del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata della seguente documentazione:
Dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto)
Certificato di morte
Documento comprovante la qualità di erede
Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata da:
Dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto);
Certificato di morte.
Articolo 11 - Cessione del contratto
Limitatamente al caso di vendita del veicolo assicurato, il Contraente può richiedere che il contratto venga ceduto e diventi operante in capo all’acquirente del veicolo venduto. La Società prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza, pertanto, per assicurare lo stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe CU 14.
Per richiedere la cessione del contratto il Contraente deve seguire le istruzioni di cui all’Allegato 2, purché sussista la regolarità di pagamento degli importi contrattualmente dovuti fino a quel momento.
Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.
Nell’ipotesi prevista dal presente articolo, il Contraente sarà tenuto alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (se disponibile) del veicolo oggetto di vendita.
Articolo 12 - Modifiche al contratto
Ogni comunicazione inerente l’assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti.
Il Contraente può contattare l’Intermediario che ha in carico la polizza per ogni modifica al contratto. I riferimenti dell’Intermediario possono essere reperiti al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
Il contraente può verificare all’Allegato 2 le principali tipologie di modifica contrattuale e i relativi documenti/procedure.
Articolo 13 - Ristampa documenti
Nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta del Contraente. La Società si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
Articolo 14 - Modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o formato elettronico (ad es. email), e di poter modificare la sua scelta successivamente. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo. La Società richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Articolo 15 - Informativa in corso di contratto
La Società si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
La Società ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
Articolo 16 - Attestazione dello stato del rischio - classe di merito
L’attestato dello stato di rischio viene messo a disposizione, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Società almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto. Nel caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce. L’attestazione non verrà messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione. La classe di merito di conversione universale - cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia.
Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 18 - Foro competente
In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza, domicilio elettivo o della sede legale del Contraente.
Coperture previste e forma dell’assicurazione
Articolo A.1 - Veicoli assicurabili
I veicoli assicurabili sono esclusivamente autovetture purchè siano:
iscritte al P.R.A. o analogo registro italiano oppure quelle iscritte ad analogo registro estero purché sussistano i requisiti di legge e vengano reimmatricolate entro i tempi previsti dalla legge in vigore;
circolanti abitualmente in Italia, o nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;
identificate nella Scheda di Polizza (targa, marca, modello, etc);
adibite ad uso privato.
Le condizioni di cui ai quattro punti precedenti devono essere tutte rispettate.
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus – Malus; tale formula prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato nell’Allegato 1 “La disciplina del Bonus/Malus”.
Articolo A.2 - Tipo di guida e conducente di età inferiore a 26 anni
Il contraente può scegliere di non avere alcuna limitazione circa la guida del veicolo oppure limitare la guida del veicolo ai soli conducenti di età maggiore a 26 anni (Guida esperta).
Qualora al momento del sinistro il veicolo risultasse guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni e la copertura non sia prestata senza limitazioni di guida (Guida libera), la Società potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, ai sensi dell’Art 144 del Codice delle Assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura.
Articolo A.3 - Scatola nera (Black box)
Qualora il veicolo indicato nella Scheda di Polizza sia dotato di una scatola nera, questa deve essere attiva e funzionante già alla sottoscrizione della polizza e per l’intera durata della stessa, nonchè permettere alla Società di accedere alle informazioni registrate dal gestore della scatola nera al fine di verificare le modalità dell’eventuale sinistro. L’installazione e la manutenzione della scatola nera deve essere effettuata esclusivamente presso installatori autorizzati dalla casa costruttrice.
Nel caso in cui il Contraente dichiari all’atto della stipula della polizza di aver dotato il veicolo di una tale scatola nera, la Società applicherà uno sconto tariffario.
Articolo A.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché dei seguenti Paesi (purchè la corrispondente sigla internazionale sia riportata e non sia barrata sulla Carta Verde):
a) Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;
b) Andorra, Serbia, Svizzera;
c) Albania, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia – X.X.X.X.X., Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx.
Per i Paesi indicati alla lettera c), ovvero quelli per i quali è prevista la Carta Verde per circolare, l’aggiornamento dell’elenco di tali Paesi può essere consultato al seguente link dell’UCI:
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx_XX/xxxxx-xxxxx/ nella parte “IN QUALI PAESI E’ RICHIESTA LA CARTA VERDE”. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
La Società, qualora la Carta Verde non sia in possesso del Contraente, a seguito della richiesta dello stesso, provvederà ad inviargliela in corso di contratto.
Articolo A.5 - Conservazione della classe di merito maturata
1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche da persona con esso coniugata o unita civilmente o convivente di fatto, oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi o in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore (purchè le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).
2) In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario o in noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore (purchè le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).
3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto, è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di veicolo acquistato in Leasing) sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni
- Legge n. 40 del 02 Aprile 2007 cosiddetta Bersani).
Garanzie assicurative RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
Articolo B.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali l’assicurazione è obbligatoria, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti e riportati nella Scheda di Polizza, le somme che per capitali, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche o ad esse equiparate del veicolo descritto in polizza (si veda l’Articolo A.1 per la definizione del veicolo).
Inoltre sono compresi, entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria e salvo diversa indicazione:
Traino rimorchio e xxxxxx xxxxxx
i danni involontariamente cagionati a terzi da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato e/o dal gancio di traino installato a norma di legge sul veicolo assicurato.
Responsabilità civile dei terzi trasportati
la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.
Ricorso terzi da incendio
Sono inclusi in garanzia, entro il 2% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo. Rinuncia alla rivalsa
Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita: La Società a parziale deroga di quanto indicato all’Articolo B.3 lettera a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:
- rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro
- effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro.
per conducenti di età inferiore ai 26 anni: A parziale deroga di quanto indicato al punto e) dell’Articolo B.3, la Società non applicherà la rivalsa qualora al momento del sinistro, il veicolo sia guidato da un addetto (di età inferiore ai 26 anni) alla riparazione del veicolo stesso nell’esercizio delle sue funzioni, nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante, oppure in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.
Articolo B.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto
Ai sensi dell’art.129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.
Articolo B.3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;
e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza (si veda l’Articolo A.2);
f) qualora il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
g) in caso di dolo del conducente;
h) nelle Aree aeroportuali;
i) nel caso in cui non sia installata la scatola nera (qualora nella Scheda di Polizza sia stata indicata tale installazione) o non sia funzionante.
j) per i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso (esclusione operante solo per la garanzia Responsabilità civile dei terzi trasportati di cui all’Articolo B.1).
Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati:
- dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Articolo B.4 - Rivalsa
Nei casi di cui all’Articolo B.3 (salvo quanto previsto all’Articolo B.1 “Rinuncia alla rivalsa”) e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Nel caso in cui le Condizioni di Assicurazione prevedano l’obbligo da parte del Contraente di provvedere alla distruzione di Certificato e Carta Verde (se prevista in contratto) e il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde, è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Società ai terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Nel caso in cui la scatola nera, la cui presenza sia indicata nella Scheda di Polizza, non risultasse installata o funzionante, la Società potrà rivalersi in caso di sinistro verso l’Assicurato in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello rideterminato in base alla tariffa standard.
Cosa fare in caso di sinistro
Articolo S.1 – Denuncia del sinistro e documentazione
In caso di sinistro l’assicurato deve darne notizia alla Società entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile e dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni.
Il conducente o, se diverso, il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili (come indicato al successivo punto a). Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro.
Le modalità di denuncia sono le seguenti:
1) Telefono contattando il numero 848 44 44 34 operativo da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle18.00
Nel corso della denuncia telefonica verranno indicati i documenti necessari da inviare alla Società. La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Società dell’avvenuto sinistro.
2) E-mail a: xxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
3) Comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi ad AmTrust Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia Casella postale 241 Xxx Xxxxxxxx 0 00000 Xxxxxx (XX)
Per la gestione del sinistro andranno inviati:
a) Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI) compilato in ogni sua parte oppure una denuncia del sinistro, con indicazione:
della data e luogo dell’evento;
descrizione della dinamica;
dati di tutti i soggetti coinvolti;
veicoli coinvolti (comprese le targhe);
estremi delle coperture assicurative (nome compagnia e numero polizza);
b) Copia del documento di identità del proprietario del veicolo e del conducente;
c) Eventuali fotografie del sinistro e del danno;
d) Xxxxxxx di intervento delle Autorità, se intervenute, con generalità delle parti coinvolte;
e) Se presente, dichiarazione testimoniale firmata, riportante i dati anagrafici del testimone, le targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro, la data di avvenimento e la descrizione della dinamica con allegata copia del documento di identità del testimone;
f) In caso di presenza di lesioni, eventuale documentazione medica;
g) Altra documentazione a disposizione.
Eventuale documentazione mancante o integrativa verrà richiesta direttamente dalla Società.
Articolo S.2 - Procedura per il risarcimento del danno
Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005), si applica la procedura di Risarcimento diretto nel caso in cui l’Assicurato ritenga responsabile totalmente o parzialmente l’altro conducente.
Condizioni di applicabilità del Risarcimento diretto o CARD:
il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Società in luogo dell’assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia o da imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria della R.C. Auto aderenti al sistema del risarcimento diretto;
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
Nell’ipotesi di lesioni al conducente dovranno essere indicati e allegati:
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all’Art. 142 della Legge circa la sussistenza del diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- il certificato medico comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, l’Assicurato dovrà inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.
Qualora la Società, nonostante contraria indicazione dell’Assicurato, ricevuta la documentazione, verifichi che il Sinistro non sia liquidabile attraverso la Procedura di Risarcimento Diretto, provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia di assicurazioni del responsabile civile.
Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati In caso di Incidente:
- con Veicolo non assicurato;
- con Veicolo non identificato;
- con Veicoli assicurati da compagnie di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa.
La richiesta di Xxxxxxxxxxxx dovrà essere rivolta alla compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale compagnia è possibile contattare la CONSAP S.p.a. -Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - al fax 00.00000000, oppure consultare il sito xxx.xxxxxx.xx, da cui è anche possibile scaricare il modulo di richiesta di Risarcimento.
Incidenti stradali con controparti estere
In caso di incidente provocato in Italia da un veicolo immatricolato all’estero, per richiedere il Risarcimento dei danni subiti occorre inviare una richiesta dettagliata a:
UCI – Corso Sempione, 39 – 00000 Xxxxxx tramite lettera raccomandata a.r. oppure in alternativa a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) a xxx@xxx.xxxxx.xx indicando ogni dato utile.
L’UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.
In caso di incidente verificatosi all’estero provocato da un veicolo con targa estera, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l’incidente (organismo equivalente all’UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 00.00000000 – indirizzo email xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx – indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx).
Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxxxxx.xx//xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx- diinformazione-italiano.
Articolo S.3 - Gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, la Società assume a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Articolo S.4 - Modalità di liquidazione del sinistro
In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Società verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza.
Articolo S.5 - Facoltà del Contraente o dell’assicurato di rimborsare l’importo liquidato dalla Società
Il Contraente o l'Assicurato può rimborsare alla Società, alla scadenza del contratto, l'importo di uno o più sinistri liquidati a titolo definitivo dalla Società nell'anno trascorso.
In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente (qualora prevista). In caso di sinistro/i liquidato/i sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’Assicurato dovrà richiedere (tramite il Contraente o il Suo Intermediario) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in xxx XXXX, 00 00000 XXXX, l’effettivo ammontare del/i risarcimento/i e corrisponderne il/i relativo/i importo/i direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.
A seguito dell’informativa ricevuta dalla Stanza di Compensazione di avvenuto rimborso dell’importo del/i sinistro/i, la Società procederà a riclassificare il contratto.
La facoltà del presente articolo sussiste anche in caso di risoluzione del rapporto.
Articolo S.6 - Accesso agli atti dell’impresa
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 2 - Ambito di applicazione- del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso, ex art. 3 D.M. n. 191/2008 può, quindi, essere esercitato:
- dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
- In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte dell’Impresa.
La richiesta di accesso deve essere effettuata per iscritto, ex art. 4 e seguenti del D.M. n. 191/2008, e deve essere fatta pervenire alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax, indirizzandola alla rappresentanza generale per l’Italia dell’Impresa ovvero all’ufficio liquidativo. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Società comunica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. In tale ultima circostanza il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ed inizia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta. Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia a sue spese, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’impresa gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’impresa gestionaria.
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus
La forma Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti come segue:
- in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
In caso di assenza di sinistri, la Società applicherà alla tariffa della garanzia R.C. Auto in vigore all’atto del rinnovo i coefficienti riportati nella seguente tabella:
Evoluzione classi di Bonus/Malus | Coefficienti di determinazione del premio | Evoluzione classi di Bonus/Malus | Coefficienti di determinazione del premio | Evoluzione classi di Bonus/Malus | Coefficienti di determinazione del premio |
1 | 0,96 | 7 | 1,15 | 13 | 1,42 |
2 | 0,99 | 8 | 1,18 | 14 | 1,71 |
3 | 1,02 | 9 | 1,22 | 15 | 2,05 |
4 | 1,05 | 10 | 1,27 | 16 | 2,46 |
5 | 1,08 | 11 | 1,31 | 17 | 2,95 |
6 | 1,11 | 12 | 1,36 | 18 | 3,54 |
L’art 133 del Codice delle assicurazioni private prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in aumento ed in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto.
A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nelle tabelle di cui sotto:
Xxxxxxx % diminuzione di premio
Evoluzione classi di Bonus/Malus | Variazione percentuale | Evoluzione classi di Bonus/Malus | Variazione percentuale | Evoluzione classi di Bonus/Malus | Variazione percentuale |
da CU 2 a CU 1 | -3,00% | da CU 8 a CU 7 | -2,50% | da CU 14 a CU 13 | -17,00% |
da CU 3 a CU 2 | -2,90% | da CU 9 a CU 8 | -3,30% | da CU 15 a CU 14 | -16,60% |
da CU 4 a CU 3 | -2,90% | da CU 10 a CU 9 | -3,90% | da CU 16 a CU 15 | -16,70% |
da CU 5 a CU 4 | -2,80% | da CU 11 a CU 10 | -3,10% | da CU 17 a CU 16 | -16,60% |
da CU 6 a CU 5 | -2,70% | da CU 12 a CU 11 | -3,70% | da CU 18 a CU 17 | -16,90% |
da CU 7 a CU 6 | -3,50% | da CU 13 a CU 12 | -4,20% |
Tabella % aumento di premio
Classe di merito CU | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | |||||||
1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |||||
Evoluzione classi di Bonus/Malus | Variazione % | Evoluzione classi di Bonus/Malus | Variazione % | Evoluzione classi di Bonus/Malus | Variazione % | Evoluzione classi di Bonus/Malus | Variazione % | |
1 | da CU 1 a 3 | 6,25% | da CU 1 a 6 | 15,93% | da CU 1 a 9 | 27,29% | da CU 1 a 12 | 41,13% |
2 | da CU 2 a 4 | 6,25% | da CU 2 a 7 | 15,93% | da CU 2 a 10 | 27,91% | da CU 2 a 13 | 43,87% |
3 | da CU 3 a 5 | 6,09% | da CU 3 a 8 | 15,93% | da CU 3 a 11 | 28,53% | da CU 3 a 14 | 67,62% |
4 | da CU 4 a 6 | 6,09% | da CU 4 a 9 | 16,49% | da CU 4 a 12 | 29,15% | da CU 4 a 15 | 95,28% |
5 | da CU 5 a 7 | 6,09% | da CU 5 a 10 | 17,06% | da CU 5 a 13 | 31,66% | da CU 5 a 16 | 127,51% |
6 | da CU 6 a 8 | 6,09% | da CU 6 a 11 | 17,62% | da CU 6 a 14 | 53,39% | da CU 6 a 17 | 165,06% |
7 | da CU 7 a 9 | 6,61% | da CU 7 a 12 | 18,19% | da CU 7 a 15 | 78,71% | da CU 7 a 18 | 208,81% |
8 | da CU 8 a 10 | 7,12% | da CU 8 a 13 | 20,49% | da CU 8 a 16 | 108,21% | da CU 8 a 18 | 199,82% |
9 | da CU 9 a 11 | 7,12% | da CU 9 a 14 | 39,70% | da CU 9 a 17 | 141,40% | da CU 9 a 18 | 189,68% |
10 | da CU 10 a 12 | 7,12% | da CU 10 a 15 | 61,97% | da CU 10 a 18 | 179,88% | da CU 10 a 18 | 179,88% |
11 | da CU 11 a 13 | 8,67% | da CU 11 a 16 | 87,79% | da CU 11 a 18 | 170,42% | da CU 11 a 18 | 170,42% |
12 | da CU 12 a 14 | 26,00% | da CU 12 a 17 | 117,73% | da CU 12 a 18 | 161,27% | da CU 12 a 18 | 161,27% |
13 | da CU 13 a 15 | 44,00% | da CU 13 a 18 | 148,83% | da CU 13 a 18 | 148,83% | da CU 13 a 18 | 148,83% |
14 | da CU 14 a 16 | 44,00% | da CU 14 a 18 | 107,36% | da CU 14 a 18 | 107,36% | da CU 14 a 18 | 107,36% |
15 | da CU 15 a 17 | 44,00% | da CU 15 a 18 | 72,80% | da CU 15 a 18 | 72,80% | da CU 15 a 18 | 72,80% |
16 | da CU 16 a 18 | 44,00% | da CU 16 a 18 | 44,00% | da CU 16 a 18 | 44,00% | da CU 16 a 18 | 44,00% |
17 | da CU 17 a 18 | 20,00% | da CU 17 a 18 | 20,00% | da CU 17 a 18 | 20,00% | da CU 17 a 18 | 20,00% |
18 | da CU 18 a 18 | - | da CU 18 a 18 | - | da CU 18 a 18 | - | da CU 18 a 18 | - |
Determinazione della classe di conversione universale CU
All’atto della stipula del contratto la classe di merito viene acquisita laddove disponibile per xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx restando il diritto della Società di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati). Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione dello stato di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati, la Società acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Cod. Civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito.
Nei casi in cui non sia disponibile la classe CU e sia necessario stabilire la classe di conversione universale, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:
in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Tabella di conversione:
Anni senza sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa dell’Attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
Modalità di evoluzione della classe di conversione universale CU
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Classe di merito AmTrust | Classe di merito CU | Classe di collocazione in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | ||
01 | 01 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
02 | 02 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
03 | 03 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
04 | 04 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
05 | 05 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
06 | 06 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
07 | 07 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
08 | 08 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
09 | 09 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella dei casi Assicurativi
Situazione veicolo / contrattuale | Documentazione da produrre | Classe CU di Assegnazione | |
1 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 15 giorni ma meno di 1 anno | - Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l’attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 15 giorni; - copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione |
2 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 15 giorni ma meno di 1 anno | - Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l’attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 15 giorni; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione) |
3 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni | - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo - dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto e appendice di sospensione nel caso in cui il contratto risulti risolto per mancata riattivazione delle garanzie; - documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione |
4 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o in altra forma tariffaria, con attestazione scaduta da oltre 5 anni | - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto ovvero - documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del veicolo; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore/uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore |
5 | Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia | - Copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente; - copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione |
6 | Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria | - Copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente; - copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione), salvo che sia presente un attestato di rischio riportante la classe CU della precedente assicurazione |
7 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA, ovvero oggetto di contratto ceduto | - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - appendice di cessione contratto; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito 14, salvo per il caso di cessione del contratto per il quale può intervenire la normativa Bersani |
8 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | - Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui dalla dichiarazione della precedente compagnia risulti che il contratto sia scaduto da oltre 15 giorni; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi tabella di conversione) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU |
Situazione veicolo / contrattuale | Documentazione da produrre | Classe CU di Assegnazione | |
9 | Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno oppure nei casi non espressamente indicati | - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi. | Classe di merito 18 |
10 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia presso AmTrust | - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, - certificazione dello stato di famiglia; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato |
11 | Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia | - Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato; - dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, - certificazione dello stato di famiglia; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato |
12 | Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza | - Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l’attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 15 giorni; - documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione |
13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo | - Copia del contratto temporaneo e dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui lo stesso risulti scaduto da oltre 3 mesi; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto non è indicata la classe CU di assegnazione |
14 | Recesso in seguito all’esercizio del diritto di ripensamento | - Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l’esercizio del diritto di ripensamento; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso |
15 | Risoluzione consensuale prima della scadenza annuale | - Dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso |
16 | Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato | - Documento attestante il trasferimento di proprietà/la cessazione del rischio del veicolo indicato sull’attestazione dello stato del rischio; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio se i veicoli appartengono alla medesima tipologia ovvero Classe di merito 14 se i veicoli appartengono a tipologia diversa |
Situazione veicolo / contrattuale | Documentazione da produrre | Classe CU di Assegnazione | |
17 | Veicolo già assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa | - Dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU; - copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall' attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore |
18 | Veicolo acquisito a titolo ereditario | - Certificato di morte del de cuius; - Documento comprovante la qualità di erede (se il contraente e il proprietario sono la medesima figura); - certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto dal quale risulti la convivenza con il de cuius; - copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà; - richiesta da parte dell’erede di applicare la propria classe CU (presente su altro veicolo ad esso intestato) anche sul veicolo ereditato; - carta d’identità delle persone presenti nel Contratto. | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio dell’erede |
Allegato 2 – Principali tipologie di modifiche al contratto
Tipo di Modifica | Documentazione/procedura | |
1 | Sostituzione con un altro veicolo della medesima tipologia (Art.9) | Inviare, almeno 5 giorni lavorativi prima, una mail dettagliata a xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx con le seguenti informazioni, riferite al nuovo veicolo: - giorno del ritiro; - data di immatricolazione; - marca, modello e allestimento; - cilindrata; - kw; - alimentazione; e allegare: - libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà; - dichiarazione di cessazione del rischio per i casi di cui all’Articolo 8 punti 1.,2., 3. |
2 | Risoluzione del contratto per cessazione del rischio | Inviare una mail dettagliata a xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx contenente: - richiesta di risoluzione di contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e atto comprovante l’alienazione del veicolo. In particolare per: - vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà; - distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe; - demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l’avvenuta consegna del veicolo. |
3 | Risoluzione del contratto per decesso del proprietario | Inviare una mail dettagliata a xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx contenente: - Dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista in contratto); - Certificato di morte; - Documento comprovante la qualità di erede (se il contraente e il proprietario sono la medesima figura) |
4 | Risoluzione del contratto per furto o rapina | Inviare all'indirizzo mail xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx copia della denuncia di furto presentata all’autorità competente. |
5 | Cessione del contratto | Inviare una mail dettagliata a xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx contenente: - richiesta di cessione di contratto corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta verde (se presente nel contratto) e atto comprovante l’alienazione del veicolo; - Anagrafica e documenti identificativi del nuovo contraente. |
6 | Cambio residenza | Inviare una mail dettagliata a xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx contenente: - indirizzo completo della nuova residenza e certificato di residenza. |
7 | Altre modifiche al contratto e richiesta Carta Verde | Inviare una mail dettagliata a xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx contenente: - indicazione specifica con le variazioni richieste. |
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˗ quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti;
˗ raccolta dei premi;
˗ liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
˗ riassicurazione e coassicurazione;
˗ prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
˗ esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
˗ adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
˗ adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;
˗ analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
˗ gestione e controllo interno;
˗ attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
˗ valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
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7. Diffusione dei dati
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
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9. Conservazione dei dati
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Inoltre, in ogni momento potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti previsti dalla normativa, tra cui: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano; ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, etc. I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento e al Referente del DPO a mezzo e-mail: xxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.