ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
UFFICIO DI STAFF
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0- 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel. 0522/764351 -Fax 0522/764357
CAPITOLATO D'ONERI
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DELL’UNIONE TRESINARO SECCHIA
IMPORTO: L'importo a base di gara ammonta a € 84.000,00 I.V.A. esclusa.
ART. 1 | |||||
ART. 2 | |||||
ART. 3 | |||||
ART. 4 | |||||
ART. 5 | CARICO DELL'AGGIUDICATARIO | DEL | SERVIZIO E | ALTRI | |
ART. 6 | |||||
ART. 7 | |||||
ART. 8 | |||||
ART. 9 | |||||
ART. 10 | |||||
ART. 11 | |||||
ART. 12 | RISOLUTIVA ESPRESSA | DEL | CONTRATTO | E | |
ART. 13 | |||||
ART. 14 | |||||
ART. 15 |
Art.1 – OGGETTO
La procedura ha per oggetto l'affidamento per anni tre del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell’Unione Tresinaro Secchia (tra i Comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Rubiera della Provincia di Reggio Emilia). La gestione dovrà includere il pagamento dei bolli auto.
La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco auto dovrà svolgersi attraverso una rete di centri di assistenza tecnica, situati sul territorio dell’Unione.
L’elenco degli automezzi oggetto della presente procedura e le relative informazioni tecniche sono riportati nella scheda allegata al presente capitolato (All. A).
Più in dettaglio il servizio di gestione e manutenzione deve comprendere le seguenti prestazioni:
• manutenzione ordinaria intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, come riportato nei manuali di uso e manutenzione in dotazione alle auto e con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: pastiglie freni, filtri, olio e liquidi ecc.). Resta inteso che per alcuni servizi che comportano un utilizzo del mezzo tale da comportare una maggiore usura delle parti meccaniche, la sostituzione delle stesse potrà avvenire anche prima della scadenza dettata dalle case costruttrici, onde evitare situazioni tali da comprometterne la funzionalità;
• manutenzione straordinaria. Per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria) compresi gli interventi di carrozzeria (es.: serrature, sedili, meccanismi ecc.);
• soccorso stradale;
• auto sostitutiva;
• sostituzione e rabbocchi olii, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo, con la sola esclusione del carburante;
• riparazione e sostituzione di pneumatici usurati, estivi e invernali, con fornitura di nuovo treno gomme (sia estivo che invernale) in base ai parametri previsti dal Codice della Strada, compreso equilibratura, campanatura e convergenza;
• operazione di avvicendamento pneumatici da estivi ad invernali (termici MS) e viceversa, compreso il relativo rimessaggio.
• preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
• revisioni periodiche dei veicoli come da normativa vigente (Art.80 “Nuovo Codice della Strada” D.L.vo n.285/92 e successive modificazioni);
• servizio "bollini blu" con cadenza annuale;
• pagamento dei bolli auto;
Art. 2 - DURATA
Il contratto avrà durata di mesi trentasei a decorrere dal 01/07/2012.
Nel caso in cui al termine del contratto l’Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per il nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la prestazione del servizio, alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la suddetta procedura e comunque non superiore ad un anno.
Art. 3 - PERIODO DI PROVA
La procedura è sottoposta alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data di inizio del periodo contrattuale. Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, sarà facoltà dell’Amministrazione recedere dal contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere all’Aggiudicatario il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. La ditta aggiudicatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta dell'Amministrazione almeno per i due mesi successivi a quello in cui è stata inviata la disdetta.
Art.4 - VARIAZIONI DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO
Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la qualità dei veicoli oggetto del servizio, dandone preventiva e congrua comunicazione scritta all’impresa aggiudicataria.
Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata del contratto.
Per effetto delle sopraccitate modifiche il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente variato sulla base delle seguenti indicazioni:
a) nell'ipotesi di vendita o dismissione di alcuni degli automezzi gestiti, il corrispettivo verrà ridotto per la cifra corrispondente ai canoni periodici, offerti in sede di gara, per ciascuno degli automezzi dismessi;
b) nell'ipotesi di sostituzione di vecchi automezzi con nuovi automezzi, il nuovo canone verrà
determinato prendendo come riferimento il canone previsto per l'automezzo sostituito, decurtato dello sconto offerto in sede di gara per la gestione di automezzi nuovi.
c) nell'ipotesi di acquisto di nuovi automezzi il nuovo canone verrà determinato prendendo come riferimento il canone previsto per automezzi aventi caratteristiche analoghe (cilindrata, potenza, chilometri percorsi), decurtato dello sconto offerto in sede di gara per la gestione di automezzi nuovi. In tal caso verrà richiesto comunque all'appaltatore un preventivo di spesa specifico.
Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.
Art. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE E ALTRI ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.
Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno garantire l'utilizzo di ricambi originali o autorizzati dalle case costruttrici e lo smaltimento dei pezzi sostituiti.
Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, l’Amministrazione si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta affidataria.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Unione Tresinaro Secchia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Tempi di intervento e delle lavorazioni
Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi in dotazione ll’Unione Tresinaro Secchia dovranno avere la massima precedenza, con un tempo di accettazione presso i centri convenzionati massimo di 48 ore dalla richiesta. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempari delle case costruttrici con una tolleranza del 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento nei tempi indicati. L’impossibilità deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi.
In questi ultimi casi il centro di assistenza convenzionato dovrà comunicare immediatamente all’Unione Tresinaro Secchia le difficoltà riscontrate e attivarsi per provvedere al più presto.
L’appaltatore dovrà curare l’assistenza delle vetture che saranno messe a disposizione del personale dell’Unione Tresinaro Secchia. A tal fine l’appaltatore dovrà fornire un numero telefonico e un numero di fax o indirizzo e-mail al quale gli utilizzatori potranno segnalare guasti o malfunzionamenti riguardanti le vetture stesse.
Soccorso e recupero dei mezzi in avaria
L’appaltatore dovrà curare l’assistenza delle vetture che saranno messe a disposizione del personale dell’Unione.
A tal fine l’appaltatore dovrà provvedere a fornire un recapito telefonico al quale gli utilizzatori delle vetture potranno telefonare per segnalare la richiesta di soccorso.
Il recupero dei mezzi in avaria deve essere garantito, 24 ore su 24, entro i 60 minuti successivi alla chiamata.
L’Unione Tresinaro Secchia , nel caso in cui non sia sufficiente eseguire interventi risolutivi in loco, usufruirà gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un centro di assistenza convenzionato ove l'automezzo potrà essere riparato.
Modalità di richiesta degli interventi
- Manutenzione ordinaria o programmata
I servizi di manutenzione programmata, da eseguirsi sulla base delle indicazioni delle case costruttrici, come riportato nei manuali d’uso e manutenzione in dotazione alle auto, nonché delle risultanze della scheda tecnica, predisposta per ciascun automezzo, verranno eseguiti a seguito di richiesta dell’Unione Tresinaro Secchia, riportante gli estremi dell'automezzo oggetto di riparazione.
- Manutenzione straordinaria
I servizi di manutenzione straordinaria verranno eseguiti su richiesta dell’Unione Tresinaro Secchia. Tali servizi di manutenzione dovranno essere successivamente confermati, anche a mezzo fax o e-mail, dall’Unione Tresinaro Secchia alla ditta aggiudicataria. I servizi non confermati non potranno essere fatturati e non daranno diritto al pagamento della prestazione eseguita.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare almeno 30 giorni prima le scadenze in relazione all’obbligo di revisione dei veicoli di cui all’art. 80 del Codice della Strada.
Ciascun automezzo oggetto di manutenzione sarà dotato di scheda identificativa che verrà esibita dal conducente del veicolo prima della manutenzione.
Per ciascun automezzo la ditta aggiudicataria deve predisporre una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata, contenente:
a) la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello);
b) i chilometri percorsi;
c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando, per ciascun intervento, la data, il centro di assistenza utilizzato, la descrizione dell'intervento eseguito, le garanzie, ecc.
Le schede tecniche aggiornate dovranno essere fornite bimestralmente insieme alle fatture e dovranno essere disponibili anche su supporto informatico (quest’ultimo se richiesto dall’appaltante ).
I centri per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di assistenza dovranno essere situati nel territorio dell’Unione Tresinaro Secchia.
• I centri di assistenza convenzionati garantiscono la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli
in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00). Nella busta B dovrà essere specificato l’elenco dei centri di assistenza convenzionati o che verranno convenzionati (in questo caso da specificare) e la loro ubicazione operativa.
Entro la data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria comunicherà per iscritto all’Unione Tresinaro Secchia, distintamente per ciascuno degli ambiti territoriali sopra indicati, l'elenco dei centri di assistenza convenzionati, corredato di copia della convenzione stipulata. L'elenco dovrà corrispondere ai centri di assistenza indicati in sede di gara.
L'elenco dovrà riportare dettagliatamente per ciascun centro di assistenza:
• la denominazione o ragione sociale;
• l'indirizzo;
• il nome del referente e il numero di telefono di reperibilità, fax ed eventuale indirizzo e-mail;
• il tipo di assistenza prestata (meccanico, elettrauto, gommista).
Previo accordo con la stazione appaltante potranno essere variati i centri di assistenza purché forniscano le stesse prestazioni e siano ubicati nel territorio dello stesso Comune del centro sostituito;
La mancata comunicazione dei centri di assistenza convenzionati nei termini prescritti o la mancata rispondenza tra quanto dichiarato in sede di gara e gli elenchi presentati con la suddetta comunicazione, comporteranno la revoca dell’aggiudicazione e l’affidamento del servizio alla ditta concorrente seconda classificata.
La ditta aggiudicataria deve garantire, per tutta la durata del contratto, il mantenimento dello stesso numero di centri di assistenza convenzionati, dichiarato in sede di gara, per gli stessi ambiti territoriali.
Qualora alcuni centri di assistenza non intendano più collaborare con la ditta aggiudicataria o a seguito di segnalazione dell’Unione Tresinaro Secchia, la ditta appaltatrice potrà procedere all'attivazione di nuove convenzioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del centro di assistenza o dell’Unione, purché forniscano le stesse prestazioni e siano ubicati nel territorio dello stesso Comune del centro sostituito.
Qualora il servizio prestato da alcuni centri di assistenza convenzionati non sia ritenuto adeguato, l’Unione Tresinaro Secchia potrà richiedere alla ditta aggiudicataria l'attivazione di nuove convenzioni nello stesso ambito territoriale.
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'eventuale chiusura per ferie o altro giustificato motivo del centro di assistenza convenzionato e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire il servizio.
Servizio di assistenza telefonica e referente aziendale
Per tutta la durata del contratto la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione dell’Unione Tresinaro
Secchia un apposito servizio di assistenza telefonica, per la ricezione e gestione di richieste inerenti il contratto. Tale servizio dovrà essere disponibile in orari d’ufficio tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi e sarà dedicato principalmente a fornire informazioni in merito a:
• centri di assistenza convenzionati;
• fatturazione;
• problematiche varie connesse all'esecuzione del servizio.
Entro la data indicata nel provvedimento di aggiudicazione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del referente della ditta che seguirà l’Unione Tresinaro Secchia per tutte le problematiche inerenti la gestione del contratto.
Parimenti l’Unione Tresinaro Secchia individuerà al proprio interno due o più referenti cui la ditta appaltatrice potrà rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al servizio di Polizia Municipale e del Servizio Sociale Associato.
Esecuzione e garanzia degli interventi.
L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante.
Ogni prestazione potrà essere controllata ed eventualmente sottoposta a collaudo. Qualora le predette operazioni risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, l’Unione Tresinaro Secchia potrà imporre, senza ulteriore onere, l'effettuazione delle prestazioni richieste.
La l’Unione Tresinaro Secchia si riserva di denunciare, ai sensi dell'art.1495 C.C., i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento dell'automezzo da parte dell'Ente appaltante.
La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dall’Unione Tresinaro Secchia. Qualora al termine dell'istruttoria dovessero continuare a permanere i vizi rilevati, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.
I pezzi di ricambio montati sui mezzi dell’Unione si intendono garantiti per due anni dalla data del montaggio.
Art. 6 - RESPONSABILITA'
La ditta aggiudicataria è responsabile per:
• danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
• utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
• ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi.
L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto.
Art. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione dovrà essere indirizzata all’Unione Tresinaro Secchia – Corso Vallisneri n. 6 – 00000 Xxxxxxxxx (XX) – P.IVA. 02337870352.
Bimestralmente dovranno essere emesse dall’appaltatore due distinte fatture: una relativa ai veicoli in uso al Corpo Unico di Polizia Municipale, l’altra relativa ai mezzi in uso al Servizio Sociale Associato (specificando nell’intestazione, a seconda dei casi, Corpo Unico di Polizia Municipale o Servizio Sociale Associato).
In allegato alla fattura dovrà essere prodotto, per ciascun automezzo gestito, un rapporto riportante:
• i riferimenti all'automezzo (numero di targa, modello, numero di chilometri percorsi);
• gli interventi eseguiti, specificando la data dell'intervento, il dettaglio dei ricambi sostituiti, i materiali di consumo, le ore di manodopera impiegate.
Per le prestazioni eseguite dai centri di assistenza convenzionati, ma non incluse nel servizio oggetto della presente procedura, dovranno essere emesse specifiche fatture riportanti, per ciascun automezzo:
- il corrispettivo dovuto per ciascun intervento e il relativo preventivo autorizzato;
- la descrizione degli interventi eseguiti;
- i ricambi sostituiti, i materiali di consumo, le ore di manodopera impiegate.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandati diretti intestati all'impresa appaltatrice entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle stesse. L’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti relativa al mese in cui si è svolto il servizio.
L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. I crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Ente, non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.
• In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura in questione.
• In particolare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 40970543EA).
• A tal fine l’affidatario, il sub affidatario e il subcontraente saranno tenuti a comunicare all’Unione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
• La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati alla presente procedura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell’ipotesi di subaffidamento, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell’ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’appaltatore è tenuto ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sufornitura, nolo, ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della stazione appaltante, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
• Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento.
• Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.
Art. 8 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO
Il prezzo di aggiudicazione, come risultante dalla gara, sarà sottoposto a revisione periodica, ai sensi
dell’art. 115 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i..
Qualora non venissero determinati, a cura dell’Osservatorio dei contratti pubblici, i costi standardizzati di cui all’art. 7, comma 4, lett.c) e comma 5, si procederà, su richiesta della ditta appaltatrice, a decorrere dal 2° anno di servizio, alla revisione del prezzo offerto, rivalutando lo stesso in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Resta inteso che, qualora nel corso del contratto intervenissero disposizioni di legge modificative o integrative di detta normativa, l’Unione darà corso al conseguente adeguamento.
Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Unione dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113, c.1) del del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’Appaltatore avrà consegnato all’istituto garante documento attestante l’avvenuta esecuzione, in originale o copia autentica.
Nei casi di mancato o inesatto adempimento da parte dell’appaltatore, l’Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l’importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l’aggiudicatario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
In caso di associazione temporanea di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
NB:
La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (opportunamente integrata con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché la copertura assicurativa, deve essere conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione sarà svincolata, una volta concluse tutte le operazioni di fornitura e collaudo, su richiesta dell'aggiudicatario.
La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.
Art. 10 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.
La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.
La ditta aggiudicataria verificherà il rispetto dei suddetti obblighi con riferimento ai centri di assistenza convenzionati.
Art.11 - PENALITA'
Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo
Per ogni giorno naturale e continuo di ritardo nell'accettazione degli automezzi provinciali presso i centri di assistenza convenzionati e di evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione, rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, sarà applicata alla ditta appaltatrice una penale pari al 50% del canone mensile previsto per il veicolo oggetto della manutenzione o riparazione.
Mancato o ritardato recupero dei veicoli in avaria
Il mancato recupero dei mezzi in avaria comporterà l'applicazione di una penale pari al canone mensile previsto per il veicolo oggetto del recupero.
Il recupero dei mezzi in avaria avvenuto in ritardo, rispetto alle condizioni previste dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari al 50% del canone mensile previsto per il veicolo oggetto del recupero.
Mancata produzione o mancato aggiornamento delle schede tecniche
La mancata tenuta delle schede tecniche dei veicoli o il mancato aggiornamento delle stesse
comporteranno l'applicazione di una penale pari al 2% del canone mensile complessivo, sino ad un massimo di 15 giorni, decorsi i quali si applicherà la penale prevista alla voce del presente articolo “Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo”.
Rifiuto di prestazione dei servizi da parte di Centri di assistenza convenzionati
Qualora il centro di assistenza convenzionato, una volta contattato, rifiuti di prestare il servizio di manutenzione o di riparazione, oggetto del presente contratto, l'Amministrazione provvederà ad applicare alla ditta aggiudicataria una penale pari ad € 200,00 al giorno, fino a quando la stessa ditta aggiudicataria non sostituirà il suddetto centro di assistenza con uno nuovo ubicato nella stessa zona.
Interventi manutentivi non risolutivi
Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l’Unione Tresinaro Secchia si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta aggiudicataria.
Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici
Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici, l’Unione Tresinaro Secchia si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria.
Xxxxxxx nella fornitura di prezzari e tempari ufficiali delle case costruttrici, in occasione di interventi di manutenzione non rientranti nel servizio
Il ritardo nella fornitura di prezzari e tempari ufficiali delle case costruttrici, in occasione di interventi di manutenzione non rientranti nel servizio, a seguito di richiesta della stazione appaltante, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di 15 giorni decorsi i quali si applicherà la penale prevista alla voce del presente articolo “Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo”.
N.B.
Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato.
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.
L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Contestualmente all'applicazione delle penali l’Unione Tresinaro Secchia ha altresì la facoltà di acquisire il servizio presso altro fornitore, addebitando la maggiore spesa alla ditta inadempiente.
Art. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA-
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, in caso di:
- segnalazione di cinque interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo nel mese, che hanno determinato il mancato utilizzo dei mezzi;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.
• mancato recupero dell'automezzo in avaria per più di due volte in un mese;
• ripetuti interventi manutentivi non risolutivi;
• grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
• sospensione o interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
• cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.
• nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 13.02.2010, n.136.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.
Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata, da parte dell’aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 51 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
I crediti dell'aggiudicatario nei confronti dell'Ente non possono essere ceduti senza il consenso dell'Amministrazione.
Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 15- FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE
Il foro di Reggio Xxxxxx è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto.
Il Dirigente del Settore Responsabile del procedimento Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx