Obblighi nei confronti del personale dipendente Clausole campione

Obblighi nei confronti del personale dipendente. Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia. Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose. Il fornitore è tenuto all’osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico. In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. Nell’espletamento dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. L’Appaltatore dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Amministrazione Appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa contestazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta, pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell’importo del corrispettivo globale del Contratto, che sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Appaltatore stesso.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato, l’Aggiudicatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Aggiudicatario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere. Il contratto di lavoro dovrà essere riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, l’Aggiudicatario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Aggiudicatario si obbliga a fornire al Concedente il nominativo del Responsabile del Servizio preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. LAZIOcrea è esonerata da qualsiasi responsabilità per violazione degli obbligh...
Obblighi nei confronti del personale dipendente. La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. 1. Il Fornitore dichiara che con il proprio personale preposto all’esecuzione dei Servizi, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente. 2. Il Fornitore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 3. Il Fornitore è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dei Servizi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del Contratto anche nel caso in cui il Fornitore non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. 6. Il Fornitore prende atto che i pagamenti destinati al personale dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; in caso di violazione, ANSF potrà risolvere di diritto il Contratto.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario inoltre deve rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Zètema è esonerata da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. L’Appaltatore si obbliga nei confronti dei lavoratori dipendenti o incaricati a qualsiasi titolo all’esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei propri dipendenti e, inoltre, è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica. L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto deve consegnare al Comune committente il piano di valutazione dei rischi ex D.Lgs.81/08. L’Appaltatore è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica prevista per i dipendenti e per gli incaricati a qualsiasi titolo, compresa polizza infortuni. Non sono previsti oneri a carico del Comune relativi a costi derivanti rischi da interferenze.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. La società aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile nei confronti di terzi a qualunque titolo e causa inerente e conseguente all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Sarà obbligo della società aggiudicataria adottare nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose, restando comunque responsabile. La società aggiudicataria, inoltre, è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti di materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. Art. 13 – Responsabile del servizio