Obblighi nei confronti del personale dipendente Clausole campione

Obblighi nei confronti del personale dipendente. Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia. Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose. Il fornitore è tenuto all’osservanza delle indicazioni riguardanti gli operatori addetti ai servizi contenute nel capitolato tecnico. In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. Nell’espletamento dei servizi appaltati, l’Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. L’Appaltatore dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Amministrazione Appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa contestazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta, pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell’importo del corrispettivo globale del Contratto, che sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Appaltatore stesso.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. L’aggiudicatario è soggetto al rispetto di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali verso i propri dipendenti e a tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’aggiudicatario è altresì obbligato ad applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell’esecuzione dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi e le forniture con personale di livello professionale adeguato, fornendo, in ogni momento, a richiesta della stazione appaltante, l’elenco del personale addetto all’esecuzione. L’aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure richieste per la salvaguardia fisica del personale impiegato, ponendo in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro. La stazione appaltante ha facoltà di verificare il rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di tutte le prescrizioni sopra elencate. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il diritto della stessa all’eventuale risarcimento dei danni. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE Intervento SIAI305 IRESUD GIUSTIZIA
Obblighi nei confronti del personale dipendente. 1. Il Fornitore dichiara che con il proprio personale preposto all’esecuzione dei Servizi, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. Nell’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria. Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. Il Concessionario inoltre deve rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Zètema è esonerata da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. La società aggiudicataria si assume ogni responsabilità civile nei confronti di terzi a qualunque titolo e causa inerente e conseguente all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Sarà obbligo della società aggiudicataria adottare nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose, restando comunque responsabile. La società aggiudicataria, inoltre, è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti di materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. L’Appaltatore si obbliga nei confronti dei lavoratori dipendenti o incaricati a qualsiasi titolo all’esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei propri dipendenti e, inoltre, è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e antinfortunistica. L’Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto deve consegnare al Comune committente il piano di valutazione dei rischi ex D.Lgs.81/08. L’Appaltatore è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica prevista per i dipendenti e per gli incaricati a qualsiasi titolo, compresa polizza infortuni. Non sono previsti oneri a carico del Comune relativi a costi derivanti rischi da interferenze.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell’esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell’offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti. La ditta aggiudicataria verificherà il rispetto dei suddetti obblighi con riferimento ai centri di assistenza convenzionati.
Obblighi nei confronti del personale dipendente. Art. 14. Oneri a carico dell’Aggiudicatario;