Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa Clausole campione

Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'aggiudicatario, in caso di: - segnalazione di cinque interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo nel mese, che hanno determinato il mancato utilizzo dei mezzi; - gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.
Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa. L’ASP si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile ed all’esecuzione d’ufficio a spese dell’appaltatore, in caso di
Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa. Oltre alle inosservanze di cui all’art. 25 l’ASP si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile ed all’esecuzione d’ufficio a spese dell’appaltatore, in caso di
Risoluzione anticipata del contratto e clausola risolutiva espressa. Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente: − nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell’offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.); − nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.); − nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; − nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto; − nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale di cui al superiore articolo 3 (art. 1457 cc.). Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Xxxxxxxx Xxxxxxxx dichiara all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio già erogato. Inoltre, la Provincia di Carbonia Iglesias potrà differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio delle spese sostenute, al fine di quantificare l’ammontare del danno che l’aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente atto, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. Infine l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, pre...

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