CITTA DI ALBANO LAZIALE
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CITTA DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE V- SERVIZIO Il
Manutenzioni
TAV. E- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - Parte l
OGGETTO: lavori di ripristino delle strade comunali, loro pertinenze, arredo urbano e spazi pubblici- annualità 2017/2018
DEL PROCEDIMENTO
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COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE V TECNICO
“Lavori di ripristino delle strade comunali, loro pertinenze, arredo urbano e spazi pubblici – annualità 2017/2018”
CIG: 7166639198
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Parte Prima
DEFINIZIONE TECNICO-ECONOMICA E GIURIDICA DELL’APPALTO
(Art. 43 del D.P.R. n. 207/2010)
“CONTRATTO A MISURA”
(art. 3, comma 1 – lett. eeeee), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Importo lordo dei lavori | € 139.100,32 |
Di cui costi per l'attuazione delle misure di sicurezza | € 4.034,15 |
Totale lavori soggetti a ribasso | € 135.066,17 |
INDICE
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Art. 2 Ammontare dell’appalto - indennità - pre-ribasso Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
Lavorazioni omogenee
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto - Cantierizzazione
Art. 8 Sede Operativa, rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere Art. 9 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 10 Consegna e inizio dei lavori
Art. 11 Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori Art. 12 Termine per l’ultimazione dei lavori
Art. 13 Sospensioni e proroghe
Art. 14 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma Art. 16 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 17 Risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore - Recesso dal contratto della Stazione Appaltante
Art. 18 Xxxxxx e ordini della della DL, del CSE e del R.U.P.
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 Anticipazione
Art. 20 Contabilità dei lavori. Pagamenti in acconto Art. 21 Pagamenti a saldo
Art. 22 Altre disposizioni relative ai pagamenti Art. 23 Modifiche del contratto. Revisione prezzi
Art. 24 Anticipazione del pagamento di taluni materiali Art. 25 Cessione del contratto e cessione dei crediti Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27 Modalità di contabilizzazione Art. 28 Lavori in economia
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29 Cauzione provvisoria Art. 30 Cauzione definitiva
Art. 31 Garanzia sulla rata di saldo Art. 32 Riduzione delle garanzie
Art. 33 Assicurazione a carico dell’impresa
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 34 Variazione dei lavori
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35 Norme generali in materia di sicurezza. Osservanza del PSC – Piano Operativo di Sicurezza
CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO
Art. 36 Subappalto
Art. 37 Pagamento dei subappaltatori
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 38Definizione delle controversie
Art. 39 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 40 Risoluzione del contratto – Recesso dal contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 41 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione Art. 42 Collaudo dei lavori
CAPO XII – DISPOSIZIONI TECNICO – AMMINISTRATIVE E NORME DI MISURAZIONE
Art. 43. Norme regolatrici dell’appalto Art. 44. Campionature e prove tecniche
Art. 45. Approvvigionamento anticipato di materiali e componenti Art. 46. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
CAPO XIII – NORME FINALI
Art. 47 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 48 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore Art. 49. Conformità agli standard sociali
Art. 50 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati Art. 51 Custodia del cantiere
Art. 52 Cartello di cantiere
Art. 53 Lavori festivi e fuori dell’orario normale Art. 54 Disciplina nel cantiere
Art. 55 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto Art. 56 Patto di inderogabilità
Art. 57 Spece contrattuali, imposte, tasse
CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1.1.L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione dei lavori denominati “lavori di ripristino delle strade comunali, loro pertinenze, arredo urbano e spazi pubblici – annualità 2017/2018”.
Le opere da realizzare sono individuate nel progetto definitivo/esecutivo che risulta composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica e quadro economico;
2. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto parte prima e parte seconda;
3. Computo metrico estimativo;
4. Elenco prezzi;
5. Piano di sicurezza e coordinamento;
La opere previste in appalto consistono, sostanzialmente, nell’esecuzione dei seguenti interventi:
▪ Ripristino tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e rappezzi con conglomerato bituminoso, compreso strato di usura;
▪ Colmatura delle buche sulle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico transito veicolare e/o pedonale, mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a caldo, ovvero, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, con bitume a freddo del tipo stipato in sacchetti.
▪ Fresatura di pavimentazione stradale con idonei macchinari e rifacimenti parziali di tappeti di usura in conglomerato bituminoso;
▪ Sistemazione pavimentazioni stradali in pietra (cubetti di selce, porfido, lastre in granito, masselli in cls, betonelle e qualsiasi tipo di pavimentazione presente nel territorio comunale);
▪ Sistemazione parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, limitatamente a situazioni contingibili e urgenti, in modo da normalizzare i percorsi pedonali;
▪ Ripristino di scivoli su marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche;
▪ Sostituzione di pozzetti, chiusini, grate, griglie in ferro, di qualsiasi tipo e forma;
▪ Regimentazione acque meteoriche tramite realizzazione nuove griglie di raccolta;
▪ Sostituzione di cigli per marciapiedi;
▪ Realizzazione di marciapiedi di qualsiasi tipo;
▪ Transennamenti e quant’altro necessario al fine di garantire la pubblica sicurezza;
▪ Pulizia carreggiate stradali da detriti e vegetazione spontanea;
▪ Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare l’arredo urbano;
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in avanti CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
1.2 Nell’ambito dei lavori oggetto, come definiti all’art. 1 comma 1.1) si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
a) Lavori non urgenti: si tratta di interventi che non limitano la funzionalità dell’utilizzo della strada, ma solo di limitatissime porzioni della medesima o dell’impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 3 giorni dalla comunicazione dell’ordine di lavoro;
b) Lavori urgenti: si tratta di interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell’intervento che si richiede di effettuare. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 24 ore dalla comunicazione dell’ordine di lavoro;
c) Lavori di somma urgenza: si tratta di interventi caratterizzati dall’improcrastinabile necessità di provvedere. L’esecuzione dei lavori dovrà avere inizio entro 2 ore dalla comunicazione dell’ordine di lavoro.
d) Lavori programmati: si tratta di interventi noti all’amministrazione che non determinano situazioni di pericolo, per i quali si procederà mediante programmazione con gli uffici e attraverso appositi ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, secondo le priorità ravvisate dall’Ente.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 l’appalto è caratterizzato dal seguente codice:
a) il Codice identificativo della gara (CIG): 7056471016;
Nel presente CSA sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice: il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);
d) Decreto n. 81 del 2008: il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto - comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 1 - lett. o) del Codice - che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è aggiudicato il contratto;
g) R.U.P.: il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Codice;
h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare il Direttore dei Lavori, incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, commi 3 - 4 e 5, del Codice;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 86, comma 2 - lettera b, del Codice;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1 - lettera h) e 96, comma 1 - lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
o) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all'art. 23, comma 16, del Codice.
p) Oneri di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa
e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi. L'operatore economico deve tali oneri nella propria offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice nonché all’articolo 26, comma 3
- quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Xxxxx di sicurezza: i costi per l’attuazione delle misure di sicurezza indicate nel PSC relativi ai rischi da interferenza ed ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, stimati in conformità alle indicazioni dell’Allegato XV ed ai sensi dell’art. 26 del Decreto n. 81 del 2008;
r) CSP: coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione di cui al Decreto n. 81 del 2008;
s) CSE: coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione di cui al Decreto n. 81 del 2008.
Art. 2. Ammontare dell’appalto - riduzione dei prezzi - Indennità
L’importo dei lavori in oggetto ammonta ad € 139.100,32 (centotrentanovemilacentovirgolatrentadue), oltre IVA, di cui € 135.066,17 (centotrentacinquemilazerosessantaseivirgoladiciassette) soggetti a ribasso, così come di seguito indicato:
A - importo lavori | € | 135.066,17 | ||
oneri della sicurezza | € | 4.034,15 | ||
Totale (A) | € | 139.100,32 | ||
a detrarre: | ||||
B – Costi di sicurezza | € | 4.034,15 | ||
Totale (B) | € | 4.034,15 | ||
Importo lavori soggetto a ribasso A - B | € | 135.066,17 |
I costi per l’attuazione delle misure di sicurezza, stimati nel PSC in conformità alle indicazioni dell’Allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, quantificati nella misura su indicata, sono stati predeterminati e stimati dal Coordinatore della Sicurezza: essi sono tenuti distinti dall’importo soggetto a ribasso d’asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 23 – comma 15 – del Codice nonché dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 26, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008. s.m.i.. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dal professionista incaricato e, pertanto, sono congrui per definizione.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori soggetto a ribasso e posto a base d’asta, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza e salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice per la verifica di congruità dell’offerta da operare anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008.
2.1.) riduzione dei prezzi - pre-ribasso del computo metrico
I prezzi riportati nelle tariffe del Prezziario R.L. 2012, risultano sovrastimati rispetto alla situazione del mercato locale, pertanto, i prezzi applicati nel computo metrico estimativo ed elenco prezzi sono stati ridotti percentualmente dall’Amministrazione nella misura del 10%, trattandosi di lavori caratterizzati da prevalente ripetitività di opere di semplice esecuzione, come riportato nella pagina iniziale dell’elenco prezzi di progetto e nel computo metrico estimativo.
2.2.) Indennità di chiamata/reperibilità
È prevista la corresponsione di una somma pari al 10% dell’importo dei lavori, da erogare come contributo “una tantum” a titolo risarcitorio per indennità di reperibilità. La somma prevista, copre i maggiori oneri derivanti dalla pronta reperibilità per lavori urgenti da svolgersi su chiamata, da parte del Direttore dei Lavori o altro responsabile autorizzato, che potranno interessare orari diversi da quello lavorativo, compresi altresì giorni festivi ed orari notturni.
Tali maggiorazioni verranno comunque assoggettate al ribasso d'asta ed a tutte le restanti condizioni di capitolato e di contratto.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell’art. 32, comma 14, del Codice.
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. eeeee), del Codice. L’importo del contratto, pertanto può variare, sia in aumento che in diminuzione, in base alle quantità delle prestazioni e dei lavori effettivamente eseguiti, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 e dell’articolo 149 del Codice e le condizioni previste dal presente CSA.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali offerti dall’aggiudicatario ed indicati nella «lista» costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per i costi relativi all’attuazione delle misure di sicurezza costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili Criteri di aggiudicazione dell’appalto. Lavorazioni omogenee
4.1) Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Le opere da realizzare nell’ambito dell’appalto in oggetto sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:
LAVORAZIONE | CAT. | CL. | QUALIF. OBBLIGAT ORIA (SOA) | (€) | INCID. % | INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA | ||
PREVALENTE O SCORPORABILE | SUB. (SI/NO) | % SUB. | ||||||
Strade, Opere complementari | OG3 | I | no | 139.100,32 | 100% | prevalente | no |
Fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto), per partecipare alla gara d’appalto il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara,
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel triennio antecedente la data del presente invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
- possesso dei seguenti requisiti come riportato dall’art. 83 del Codice:
a) i requisiti di idoneità professionale;
b) la capacità economica e finanziaria;
c) le capacità tecniche e professionali.
- idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito o intermediari autorizzati ex legge 385/1993;
- mancato affidamento nell’ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Albano laziale in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per conto di esso poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante.
4.2) Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al xxxxxxx xxxxxxx percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara e facente parte del progetto esecutivo, i prezzi sono desunti dal prezzario Regione Lazio 2012.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, stabiliti dalla DL in accordo con il R.U.P.
In caso di disposizioni del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente CSA parte I e parte II;
b) Tutti gli elaborati del progetto esecutivo;
c) il PSC di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
d) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
e) elenco prezzi.
f) Il computo metrico estimativo;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il D. Lgs. n. 50/2016;
b) il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
c) il D. Lgs. n. 81/2008;
d) il D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
le eventuali tabelle di riepilogo dei lavori e la loro eventualesuddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del Codice.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla DL è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera) - computo metrico - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente CSA avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto - Cantierizzazione
La sottoscrizione del contratto e di tutti i suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché in ordine alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto esecutivo posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del Codice.
Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 48, commi 17 e 18, del Codice.
Cantierizzazione
Premesso che il progetto esecutivo, , fornisce una chiara rappresentazione, in relazione a qualunque opera da realizzare, è ammesso che una migliore definizione delle opere da realizzare possa aversi in corso d’opera a cura della DL, soprattutto riguardo ad elementi non espressamente descritti, per gli inevitabili adattamenti di cantiere in concreto necessari.
In base al principio civilistico della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, del cod. civ.) l’appaltatore, in qualità di soggetto a natura imprenditoriale esecutore delle opere (art. 2082 cod. civ.) ha l’obbligo di collaborare ed interloquire con la Stazione Appaltante e la DL in ordine alle opere da realizzare e ha l’obbligo di procedere alla “cantierizzazione” delle opere, da intendersi come produzione di quella documentazione che l’esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto esecutivo in istruzioni e piani operativi, cioè, l’attività propria dell’impresa che ha piena competenza nel determinare l’organizzazione dei lavori.
Rientrano, pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell’appaltatore quelli relativi all’organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Nel far ciò egli è tenuto a seguire le indicazioni della DL in base alla norma che attribuisce alla potestà del direttore dei lavori di fornire in corso d’opera le istruzioni necessarie alla perfetta realizzazione delle opere oggetto dell’appalto, anche mediante la risoluzione di aspetti di dettaglio in relazione a circostanze contingenti.
Art. 8. Sede Operativa, rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere
L’appaltatore ha l’obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi di una sede operativa nel territorio del Comune di Albano laziale, ovvero entro un raggio massimo di km 20 dalla Sede Centrale del Comune sita in Piazza della Costituente n.1, dandone esplicita dimostrazione attraverso indicazione planimetrica della sede operativa stessa, a garanzia dell’espletamento dei lavori richiesti e descritti nell’art.1 comma 1.2).
La ditta, designerà un Referente Tecnico al quale la D.LL. della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.
il numero del servizio fax, e-mail, e dell’utenza telefonica fissa e mobile, che saranno attivi per il periodo non coperto dall’apertura degli uffici e dal servizio di reperibilità interno, al quale poter far pervenire la comunicazione d’intervento.
Tale recapito dovrà essere funzionante anche durante e dopo gli interventi effettuali. Il recapito dovrà essere in funzione per tutte le richieste di intervento indifferibile e urgente. Resta inteso che l’intervento potrà essere richiesto in qualsiasi momento, giorno o notte, da parte del D.L.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.
L'appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la Stazione Appaltante, da persona gradita alla stessa e fornita dei necessari requisiti d'idoneità tecnica e morale. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta della Stazione Appaltante.
L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico e abilitato all'esercizio della professione o, in alternativa, alle proprie stabili dipendenze il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alla responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del PSC, inclusi quelli delle imprese subappaltatrici. Anche il direttore tecnico del cantiere può essere allontanato e sostituito a richiesta della Stazione Appaltante.
La nomina del direttore del cantiere dovrà essere comunicata al R.U.P. tramite il direttore dei lavori entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell'appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.
Compete esclusivamente all'appaltatore ed al direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;
- le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.
Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, o delle persone di cui ai successivi commi, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato e delle relative dichiarazioni di accettazione dell’incarico.
Art. 9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e/o di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro; devono essere rispettate, altresì, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA (parte I e parte II) nonché negli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano rispettivamente l'art. 101, commi 3 - 4 e 5, del Codice nonché le seguenti disposizioni:
a) se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate ed abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali, dei prodotti e dei componenti. sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi;
b) nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi;
c) qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza;
d) nel caso di cui alla lettera precedente, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi delle vigenti disposizioni;
e) qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del R.U.P.; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b).
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo C.S.A. può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 e successivi aggiornamenti.
L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio 2008) nonché ad ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o normativa comunque applicabile ai lavori affidati.
L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di lavori previsti in appalto; essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie anche presso gli Istituti sperimentali a ciò autorizzati. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa nei modi più atti a garantire l'autenticità.
L'impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità. In particolare i materiali e le apparecchiature da utilizzare per la costruzione degli impianti elettrici dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI.
CAPO III – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 10. Consegna e inizio dei lavori
L’inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto d’appalto previa consegna dei lavori che deve risultare da apposito processo verbale redatto, a cura del direttore dei lavori, in contradditorio con l'appaltatore all’uopo convocato. A tal fine il direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari e l’appaltatore è
responsabile della conservazione di tali segnali e capisaldi.
È facoltà della Stazione appaltante procedere, anche nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 32, comma 8, del Codice. In questo caso il direttore dei lavori, nel processo verbale di consegna dei lavori, indica espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Le medesime disposizioni si applicano anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere, in conformità alle modalità e procedure previste nel presente articolo, anche a singole consegne parziali in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tali casi si provvede, ogni volta, alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si provvederà alla sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice.
La Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere, in conformità alle modalità e procedure previste nel presente articolo, a consegne frazionate relativamente alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dal cronoprogramma dei lavori; in tali casi si provvede, ogni volta, alla compilazione di un verbale di consegna ed il termine di ultimazione dei lavori risulta fissato dal CSA.
La consegna dei lavori, in ogni caso, deve essere autorizzata dal R.U.P il quale, ai sensi dell’art. 31 - comma 4, lett. c) e lett. e) - e dell’art. 107 del Codice, accerta l'intervenuta efficacia del contratto d’appalto o l’esistenza delle condizioni che giustificano il ricorso alla consegna dei lavori in via d’urgenza e/o frazionata, nonché l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al Capo VIII del presente CSA (disposizioni in materia di sicurezza) e/o previsti dalla legge e ne comunica l'esito alla DL autorizzandola a procedere alla consegna dei lavori. La redazione del processo verbale di consegna è subordinata a tali positivi accertamenti, in assenza dei quali lo stesso è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai seguenti limiti:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro;
ove l'istanza di recesso dell’appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
L’appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata la penale giornaliera prevista al successivo art. 14 (Penali in caso di ritardo).
Qualora l’effettiva realizzazione in loco dell’opera non abbia inizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, si darà corso alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva, salvo rivalsa dei maggiori danni subiti. A seguito della suddetta risoluzione la Stazione Appaltante potrà affidare i lavori con le procedure di cui all’art. 110 del Codice.
Prima della consegna dei lavori l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione di cui all’art. 103, comma 7, del Codice con i massimali ivi previsti o con quelli indicati nel presente CSA, se più restrittivi.
Prima dell’inizio dei lavori l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.
Il processo verbale di consegna dei lavori deve contenere i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’appaltatore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’appaltatore stesso. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il processo verbale sarà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' appaltatore. Un esemplare del verbale di consegna deve essere inviato, a cura della DL, al R.U.P. che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.
L’impresa, al momento della consegna dei lavori ed ove ne ricorrano le condizioni, deve acquisire dal CSP, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel
corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva necessità di integrazione del PSC e dei POS, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto n. 81 del 2008.
L’impresa, al momento della consegna dei lavori ed ove ne ricorrano le condizioni, deve acquisire dalla DL i provvedimenti rilasciati dalla competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’art. 25 - comma 11 - del Codice, con i quali è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
Art. 11. Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori
L’ordine di esecuzione dei lavori dovrà essere coordinato con i contenuti del cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo posto a base di gara e dovrà essere subordinato ai tempi ed alle modalità stabilite dalla Stazione Appaltante, nonché alle indicazioni e/o prescrizioni riportate nel presente articolo.
L'appaltatore potrà organizzare il cantiere e l'esecuzione dei lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché l’organizzazione e la conduzione dei lavori stessi, a giudizio della D.L. e del R.U.P., non contrasti con la buona riuscita delle opere e con gli interessi dell'Amministrazione e con le indicazioni e prescrizioni sopra fornite.
Le prescrizioni del presente articolo, una volta sottoscritto il contratto, al quale è allegato il CSA, si intendono espressamente accettate.
Art. 12.Termine per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 365 giorni (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o, nel caso di consegne parziali, dal verbale di consegna definitivo, o comunque fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
Il termine per l’ultimazione dei lavori oggetto del contratto d’appalto è computato in giorni naturali e consecutivi: per giorni naturali e consecutivi si intendono i giorni lavorativi di ogni settimana incrementati delle festività e dei giorni di sabato e domenica.
L’impresa dovrà provvedere alla consegna delle opere realizzate, secondo le modalità fissate per l’esecuzione dei lavori e quindi dovrà rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma dei lavori (ove previsto).
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, di una eventuale parte funzionale delle opere.
Per l’appalto in oggetto NON è prevista la consegna frazionata dei lavori.
Art. 13. Sospensioni e proroghe
Le sospensioni dei lavori e le proroghe sono disciplinate dall’art. 107 del Codice, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di ll.pp., nonché da quanto di seguito indicato.
13.1 - Sospensioni ordinate dalla DL
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea lo svolgimento a regola d’arte dei lavori, il direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare, sentito il R.U.P., la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 e dall’art. 149 del Codice. Per le sospensioni di cui sopra all’appaltatore non spetta alcun indennizzo.
Non possono costituire motivo di sospensione, o di successiva richiesta di proroga:
1 - il ritardo negli allacciamenti per l’approvvigionamento idrico e dell’energia elettrica del cantiere;
2 - l’esecuzione degli accertamenti geognostici per le verifiche di calcolo delle opere di fondazione che l’impresa ritenesse di fare in aggiunta a quelle di progetto, salvo il caso in cui tali verifiche dovessero fare emergere gravi carenze progettuali;
3 - il tempo necessario per l’esecuzione di prove di carico sul terreno e sui pali di fondazione;
4 -il tempo strettamente necessario alla Direzione dei Lavori per l’approvazione delle campionature;
5 -il tempo strettamente necessario al Coordinatore per la sicurezza per gli eventuali aggiornamenti del Piano di sicurezza e di coordinamento e/o del Piano generale di coordinamento;
7 - le vertenze a carattere aziendale fra Impresa e Maestranze;
8 - l’eventuale ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, fermo e impregiudicato quanto previsto dall'ultimo comma dell’art. 30 del D.M. n. 145/2000;
9 - i tempi necessari per lo spostamento di eventuali reti di impianti, restando a carico dell’Azienda il relativo onere economico nei confronti degli Enti erogatori.
Il verbale di sospensione è compilato e controfirmato – se possibile – dall’appaltatore o da un suo legale rappresentante; esso deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede come di seguito descritto:
a) il direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al R.U.P. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il R.U.P. convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del R.U.P. è comunicata all’appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione;
b) se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
c) l’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al
R.U.P. con le eventuali osservazioni dell’appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere l’adeguata motivazione a cura della DL, l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute, e l’indicazione:
a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
b) dello stato di avanzamento dei lavori;
c) delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le opere stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
d) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
e) dei controlli e delle verifiche che dovranno essere effettuati periodicamente dall’appaltatore, durante il periodo di sospensione, con particolare riguardo alla verifica della stabilità delle opere provvisionali, dei fronti di scavo, eccetera.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale stesso, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’art.12, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’art.15.
13.2 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di necessità o di pubblico interesse tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il
R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. L’ordine di ripresa dei lavori è trasmesso, tempestivamente, all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 13.1 in materia di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
13.3 - Proroghe
La richiesta di proroga dell’appaltatore deve essere motivata e pervenire al R.U.P. con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale e, comunque, non oltre 45 (quarantacinque) giorni prima della suddetta scadenza per dare allo stesso R.U.P. la possibilità di rispondere in tempo utile ed entro il termine previsto dall’art. 107, comma 5, del Codice.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. e/o della Stazione Appaltante, la quale ultima si esprime avendo acquisito preventivamente il parere del R.U.P., entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
In deroga a quanto previsto in precedenza, la richiesta di proroga può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine contrattuale, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività ed i termini concessi al R.U.P. ed al direttore dei lavori per esprimere i pareri di competenza sono ridotti, rispettivamente, a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni. Negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del R.U.P. e/o della Stazione Appaltante entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze – anche parziali – fissate dal programma di esecuzione dei lavori l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Non possono essere riconosciute sospensioni in assenza di adeguate motivazioni o nel caso di motivazioni che non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Stazione Appaltante.
Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.
Art. 14. Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad € 120,00.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
1. nell’inizio dei lavori;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione;
3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
4. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori (se presente) e/o nel programma esecutivo dei lavori.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
La penale irrogata può essere disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’art.15.
Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale: sulla base delle predette indicazioni sono applicate le penali previste nel presente articolo.
In relazione al presente appalto non è previsto alcun premio di accelerazione.
Art. 15. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio dettagliato programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma redatto dall’amministrazione, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il programma esecutivo è elaborato dall’appaltatore in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto del direttore dei lavori, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti, diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.
Art. 16. Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia di salute e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato, o il R.U.P. ai sensi del Decreto n. 81 del 2008;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e/o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 17.
Art. 17. Risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore - Recesso dal contratto della Stazione Appaltante
La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del Codice.
Ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni;
a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
e) l’inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione;
f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) il subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
m) la proposta motivata del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del Decreto n. 81 del 2008;
n) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 14, è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all’art. 108, comma 3, del Codice.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del Codice.
Art. 18. Potere e ordini della DL, del CSE e del R.U.P.
La composizione dell'ufficio di direzione lavori verrà comunicata all'appaltatore all'atto della stipulazione del contratto o, comunque, prima dell’inizio dei lavori.
La Stazione Appaltante concede ampio mandato personale al direttore dei lavori quale responsabile per quanto attiene l'esecuzione tecnica dell’appalto e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti della Stazione Appaltante o del R.U.P. con il quale il direttore dei lavori manterrà costanti rapporti e dal quale riceverà eventuali disposizioni e istruzioni.
Il direttore dei lavori ed i componenti dell’ufficio di DL svolgono i compiti di cui all’art. 101, commi 3 - 4 e 5, del Codice e gli eventuali altri compiti loro attribuiti dalla legge in relazione alle specifiche mansioni.
Il CSE svolge i compiti di cui all’art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.
Il R.U.P. svolge i compiti e le funzioni indicate dall’art. 31 del Codice e dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010.
La DL, il CSE ed il R.U.P. – per quanto di rispettiva competenza – impartiscono disposizioni all’appaltatore mediante ordini di servizio che si configurano come precise disposizioni formulate per iscritto aventi le seguenti caratteristiche essenziali:
a) sono dotate di intestazione (committente e sede, comune e provincia di riferimento, lavori, impresa esecutrice e sede, estremi del contratto, importo dei lavori);
b) riportano l'indirizzo del cantiere;
c) sono numerate progressivamente;
d) sono datate (giorno, mese, anno);
e) sono dotate degli opportuni riferimenti normativi e di CSA/Contratto;
f) hanno la seguente articolazione:
- prima parte “premesse”: contiene i richiami al contratto, alla consegna dei lavori, etc., agli eventuali precedenti ordini di servizio, qualora pertinenti, le considerazioni specifiche circa l'argomento in esame, i riferimenti alle avvenute visite, constatazioni, accertamenti, nonché i giudizi in merito;
- seconda parte “dispositivo”: contiene la precisa elencazione delle disposizioni date con la specifica di tutti i termini pattuiti e/o decisi unilateralmente, e l'indicazione dei soggetti tenuti all'esecuzione;
g) esplicitano le conseguenze economiche derivanti dall'ordine medesimo;
h) evidenziano, ai sensi del contratto e del CSA, le conseguenze a seguito dell'inosservanza delle disposizioni;
i) contengono le modalità di notifica (tra cui, sempre, al legale rappresentante dell'impresa);
l) sono notificate tempestivamente (quindi meglio se “a mani proprie”) presso il domicilio eletto dall’appaltatore;
m) sono redatte nel numero di copie necessarie e queste devono essere identificabili per singolo destinatario;
n) sono firmate per quanto di competenza da colui che emette l’ordine di servizio e, in segno di accettazione, dall’appaltatore;
o) sono annotate nel giornale dei lavori.
L'ordine di servizio deve riguardare argomenti e dettagli non direttamente riconducibili agli elaborati di progetto. In questo senso, l'insieme degli ordini di servizio non ricostruirà la storia del cantiere, che sarà desumibile dal giornale dei lavori, bensì i fatti salienti riconducibili a novità in ordine:
a) alle dimensioni dell'eseguito, in senso lato,
b) alla qualità delle esecuzioni, in generale.
Qualora ragioni di urgenza lo richiedano, la DL ed il CSE possono anche impartire ordini verbali che, tuttavia, devono essere tempestivamente, comunque non oltre un giorno, recepiti in un ordine di servizio scritto da annotare nel giornale dei lavori ed inserire nei documenti contabili dell’appalto. In questo caso l’ordine di servizio dovrà indicare la data in cui è stato impartito l’ordine verbale e le ragioni dell’urgenza.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della DL, del CSE e del R.U.P. dovranno essere eseguiti dall’appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini impartiti, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartitigli nonché di iscrivere riserve nei documenti contabili dell’appalto.
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19. Anticipazione
Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice sul valore del contratto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) salvo diverse disposizioni di legge, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo e concreto inizio dei lavori, opportunamente accertato dalla DL, con le modalità e le procedure indicate nella citata disposizione legislativa.
L’anticipazione è recuperata progressivamente a valere sulle rate di acconto corrisposte all’appaltatore. In rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto l’importo della garanzia prestata in relazione alla medesima anticipazione.
L’appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per colpe a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 20. Contabilità dei lavori. Pagamenti in acconto
La contabilità dei lavori è disciplinata dalle disposizioni della Parte II – Titolo IX – Capo I e Capo II del
D.P.R. n. 207/2010, ancora in vigore, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte a formare parte integrante e sostanziale del presente CSA.
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma successivo, un importo non inferiore ad € 20.000,00 (euro ventimila).
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
20.1 – Contabilizzazione dei lavori a misura
L’appalto è affidato interamente a misura. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente CSA e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti del progetto esecutivo.
20.2 - Lavori in economia se previsti in contratto
La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia contemplati nel contratto è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali: applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera: secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di seguito indicata:
b.1) nella misura eventualmente dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97 del Codice;
b.2) nella misura di cui all’art 2, ultimo comma, in assenza della verifica di cui alla lettera b.1);
c) gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui alle lettere a) e b) senza applicazione di alcun ribasso;
20.3 – Altre disposizioni in ordine alla contabilizzazione dei lavori
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al secondo comma.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento entro i termini di legge e previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante emissione dell’apposito mandato seguendo le disposizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010. I termini di pagamento, in ogni caso, decorrono dalla data di emissione della relativa fattura fiscale da parte dell’appaltatore che non può essere emessa prima dell’approvazione degli atti contabili da parte della Stazione Appaltante.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Art. 21. Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata dal direttore dei lavori con apposito verbale. Esso è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione..
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,5%, nulla ostando, è pagata successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione entro i termini di legge o eventuali altri termini concordati con l’appaltatore. I termini di pagamento, in ogni caso, decorrono dalla data di emissione della relativa fattura fiscale da parte dell’appaltatore che non può essere emessa prima dell’approvazione degli atti contabili da parte della Stazione Appaltante.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo deve essere emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A., all'aliquota di legge, e maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 22. Altre disposizioni relative ai pagamenti
Ogni pagamento è subordinato:
a) alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55;
b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
c) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2;
d) agli adempimenti previsti dalla legge in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
e) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010;
f) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante ed ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, che il beneficiario del pagamento non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dalle somma dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali e/o di mora in conformità alle previsioni di legge.
In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto, rispetto al termine stabilito dal presente CSA e/o dal contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali e/o moratori ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 1/4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dal presente CSA e/o dal contratto, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002.
La Stazione Appaltante, in ogni caso, si riserva di stabilire, in sede di stipulazione del contratto ed in accordo con l’appaltatore, i termini delle procedure di verifica e/o di collaudo ed i termini di pagamento diversi da quelli previsti nel presente CSA. Tale accordo, ai sensi dell’art. 7 - comma 1 - del D.Lgs. n. 231/2002, avrà riguardo della corretta prassi commerciale, della natura dei lavori oggetto del contratto, dei flussi finanziari di cassa in entrata a disposizione della Stazione Appaltante, dei tempi tecnici strettamente necessari alle procedure di verifica. Al riguardo si specifica che, in caso di mancato accordo con l’appaltatore, opereranno le condizioni di verifica e di pagamento sancite a livello legislativo.
Art. 23. Modifiche del contratto. Revisione prezzi
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 ed all’art. 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Per il contratto in oggetto, fatte salve le ipotesi di variazione previste dal Codice e/o dalla legge, non si applica la revisione dei prezzi.
Art. 24. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori, in relazione ai quali non è prevista alcuna anticipazione.
Art. 25. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 26. Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva comunicando altresì, negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli Art.30, commi 1 e 2,
e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.30, comma 4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 3.000 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP (ove previsto) di cui all’articolo 1, comma 5.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato speciale.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 27. Modalità di contabilizzazione
I lavori a misura sono annotati nel libretto delle misure dove si registrano le quantità di lavoro effettivamente eseguite. Gli importi dei SAL si deducono moltiplicando tali quantità per i prezzi unitari delle singole categorie così assunti:
- prezzi di progetto, nel caso di offerta con un unico ribasso, ;
- prezzi di contratto, nel caso di offerta a prezzi unitari.
Per la determinazione della rata di acconto si procede come segue:
- in caso di offerta con un unico ribasso si liquida la somma risultante dalla seguente formula:
[SAL x (1-IS) x R]
dove:
SAL = Importo dello stato di avanzamento dei lavori IS = Incidenza media oneri sicurezza
R = Ribasso offerto,
- in caso di offerta a prezzi unitari o ribasso sull’elenco prezzi si liquida la somma così calcolata:
[SAL/P0 x (SCS)]
dove
SAL = Importo dello stato di avanzamento dei lavori
P0 = Prezzo globale offerto al netto degli oneri di sicurezza SCS = Oneri della sicurezza.
Si emette il SAL ogni qualvolta l’importo come sopra calcolato raggiunge o supera il limite indicato al precedente secondo comma..
Si precisa infine che la misurazione e la valutazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto nel presente capitolato speciale d’appalto.
Art. 28. Lavori in economia
Il direttore dei lavori sentito il R.U.P. potrà ordinare, senza che l'appaltatore possa farvi eccezione, lavorazioni in economia che non fossero suscettibili di valutazione a misura con i prezzi contemplati nell'elenco prezzi per le quali – sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione – risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Per i lavori in economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della direzione dei lavori. Essi non potranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano lavori a corpo o a misura.
Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro ad economia se non quando sia compiuta e misurata la parte a misura, o viceversa.
Per l'esecuzione delle opere in economia, l'appaltatore è tenuto a fornire, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dell'ordine – e anche prima, dietro semplice ordine verbale, in caso d'urgenza – i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti. Qualora egli non provveda con la necessaria tempestività, la Stazione Appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
La Stazione Appaltante si riserva pure di commettere in economia ad altre imprese o fornitori opere o provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nel contratto.
In tale evenienza, l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere direttamente ai singoli creditori, ritirandone formale quietanza, le somme che la direzione dei lavori gli abbia ordinato di pagare, in base a regolari fatture delle relative prestazioni, per la esecuzione dei lavori e la effettuazione delle forniture di cui al precedente comma, per un importo non superiore al 5% dell'importo contrattuale.
I lavori in economia, nonché le anticipazioni ed i relativi interessi, saranno accreditati all'appaltatore sul primo stato d'avanzamento emesso successivamente alla loro effettuazione.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010.
Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 29. Cauzione provvisoria
I concorrenti alla gara d’appalto dovranno produrre la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice secondo le modalità ed alle condizioni previste nei documenti di gara.
Art. 30. Cauzione definitiva
È richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità ed i limiti di cui all’art.
103 del Codice.
La garanzia è svincolata nei modi e nei termini di cui all’art. 103, comma 5, del Codice.
La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
La garanzia di cui al presente articolo deve contenere espressamente le condizioni di rinuncia di cui all’art. 103, comma 4, del Codice.
Art. 31. Garanzia sulla rata di saldo
Prima del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore dovrà produrre la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 32. Riduzione delle garanzie
All’importo della garanzia definitiva di cui al precedente art. 30 si applicano le riduzioni previste dall’art.
93, comma 7, del Codice con le eventuali specifiche contenute nei documenti di gara.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese associate.
Art. 33. Assicurazione a carico dell’impresa
L’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante la polizza di assicurazione di cui all’art. 103, comma 7, del Codice.
La somma assicurata, considerata la tipologia di lavori che si svolgono, è pari all’importo contrattuale stesso mentre il massimale per l’assicurazione RCT è pari all’importo minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila) .
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve , inoltre:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve anche prevedere:
a) la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione Appaltante;
b) la copertura dei danni biologici;
c) l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi anche i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore, devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice e dal D.P.R. n. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo, a favore della Stazione Appaltante, di efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore.
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 34.Variazione dei lavori
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.106 del Codice.
L'appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali oppure prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere se non è autorizzato per iscritto dalla DL con ordine recante gli estremi della preventiva approvazione del R.U.P. e/o della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
Qualora in occasione delle varianti si rendesse necessaria la formazione di un nuovo prezzo, questo dovrà essere determinato in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvato dal R.U.P. Il nuovo prezzo sarà valutato:
a) desumendolo dal prezzario posto a base di gara;
b) ragguagliandolo a quello di lavorazioni consimili compreso nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi che dovranno essere effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Alle variazioni ai lavori si applicano l’art.106 e l’art. 149 del Codice.
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 35. Norme generali in materia di sicurezza - Osservanza del PSC – Piano Operativo di Sicurezza (POS)
35.1 - Norme generali in materia di sicurezza
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro comunque applicabili alle lavorazioni previste in cantiere.
L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle suddette norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla DL, al CSE ed al R.U.P., entro il termine prescritto nella/e relativa/e richiesta/e, la documentazione finalizzata a comprovare il pieno ed assoluto rispetto della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto n. 81 del 2008.
L’appaltatore è tenuto a:
- dare disposizioni affinché siano attuate, da parte di tutti i lavoratori presenti in cantiere, le misure di sicurezza e di igiene previsti nel piano di sicurezza e coordinamento, nel/i piano/i operativo/i di sicurezza e dalla legislazione vigente;
- rendere edotti tutti i lavoratori, compresi quelli di eventuali imprese che lavorano in subappalto, dei rischi pertinenti alle attività cui sono interessati;
- fornire a tutti i lavoratori i mezzi di protezione, collettivi e individuali, previsti dai piani di sicurezza e dalle vigente norme;
- verificare periodicamente la funzionalità e l’adeguatezza di tutti i dispositivi di protezione;
- fornire a tutti i lavoratori una corretta formazione sia di carattere generale sia specifica sulle mansioni da svolgere nel cantiere in essere.
L’appaltatore non può iniziare e/o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente Capo VIII.
Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere assolti:
a) dall'appaltatore, comunque organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 - lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.
L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente Capo VIII, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Le gravi e ripetute violazioni delle suddette prescrizioni, previa formale costituzione in mora dell'appaltatore da parte del direttore dei lavori e/o del CSE, nell’ambito delle rispettive competenze, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
35.2 – Osservanza del PSC
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente, senza riserve e/o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, con i relativi allegati, predisposto dal CSP e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008. Egli è tenuto, altresì, a mantenere in ogni caso il cantiere in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’obbligo dell’osservanza del PSC è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del
PSC, nonché alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE ai sensi del successivo comma.
L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
c) nei casi di cui alla precedente lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
d) nei casi di cui alla precedente lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa appaltatrice, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. Egli deve predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
35.3 – Piano Operativo di Sicurezza (POS)
L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al CSE, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Esso deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
L’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.
CAPO IX – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO
Art. 36. Subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui all'art.
105 del Codice, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Per tutti i subcontratti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, che non sono classificabili come subappalto
, prima dell’inizio della prestazione l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante:
a) il nome del sub contraente,
b) l'importo del subcontratto,
c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;
sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
Anche i subcontratti devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante.
È fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui art. 105, comma 7, del Codice.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'appaltatore è obbligato a sostituire i subappaltatori non idonei nel caso in cui, attraverso apposita verifica, risulti dimostrata – nei confronti di tali subappaltatori – la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6, del Codice.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 37. Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
Ai fini del pagamento delle rate di acconto:
a) l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. La documentazione deve specificare separatamente:
- l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al D.P.R. n. 207/2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto regolamento;
b) i pagamenti al subappaltatore saranno subordinati alla positiva conclusione delle verifiche previste dalla legge e dai precedenti artt. 20 e 21 del presente CSA nonché all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136/2010;
se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui alla precedente lettera a) e se non sono verificate le condizioni di cui alla precedente lettera b), la Stazione Appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non abbia adempiuto a quanto previsto.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 38. Definizione delle controversie
La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le disposizioni e le procedure indicate dall’art. 205 del Codice. Presupposto per l’avvio del procedimento di accordo bonario è l’espressa dichiarazione:
a) dell’ammontare dei lavori;
b) dell’importo e dell’oggetto delle riserve;
c) della ammissibilità e non manifesta infondatezza delle medesime riserve in relazione al limite del valore indicato nella norma.
Tutti i predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo xxxxxxx che sarà sottoscritto dall’impresa e dal rappresentante della Stazione Appaltante.
Il verbale sarà redatto anche nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le medesime controparti.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Velletri ai sensi dell’art. 204 del Codice. È esclusa la competenza arbitrale.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, che non siano sottoposte alla procedura di arbitrato saranno deferite al giudice ordinario del foro di Velletri ai sensi dell’art. 204 del Codice.
Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli art. 20 e 21 del presente CSA.
In ogni momento la DL e, per suo tramite, il R.U.P., nonché il CSE possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge n. 133/2008; possono richiedere, inoltre, i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere al fine di verificarne la corrispondenza con i cartellini identificati di cui deve essere dotato, ai sensi del Decreto n. 81 del 2008, il personale presente in cantiere nonché l’effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un Ente preposto, fatte salve le eventuali altre sanzioni previste dalla legge, la Stazione Appaltante comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
Art. 40. Risoluzione del contratto – Recesso dal contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori.
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'appaltatore al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del Codice.
La Stazione Appaltante deve procedere alla risoluzione del contratto con l'appaltatore al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, comma 2, del Codice.
Ai sensi dell’art. 108 - comma 3 - del Codice, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:
a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegnale dei lavori;
b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) il subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008;
n) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 14 del presente CSA, è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del Codice.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
b.1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
b.2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
b.3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 41. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori con le procedure di cui all’art. 199 del D.P.R. n. 207/2010.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 199, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione, entro il quale l’appaltatore è tenuto a provvedere gratuitamente alla custodia ed alla manutenzione di tutte le opere oggetto dell’appalto. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente CSA.
Art. 42. Collaudo dei lavori – Presa in consegna delle opere
Le operazioni di collaudo/certificazione di regolare esecuzione dei lavori sono disciplinate dall’art. 102 del Codice e dalle disposizioni della Parte II – Titolo X del D.P.R. n. 207/2010.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Nel collaudo sarà accertata, mediante operazioni di controllo in sito e/o prove di funzionamento degli impianti, a carico dell'appaltatore, la conformità dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali verificando il risultato conseguito sotto il profilo della funzionalità, della sicurezza e dell'esercizio.
CAPO XII – DISPOSIZIONI TECNICO – AMMINISTRATIVE E NORME DI MISURAZIONE
Art. 43. Norme regolatrici dell’appalto
Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del Contratto e del presente CSA l’appalto è regolato dal:
- D. Lgs. n. 50/2016 e dalle leggi in generale che concernono gli appalti delle opere pubbliche,
- D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- D.M. n. 145/2000, per la parte ancora vigente;
- D. Lgs. n. 81/2008
nonché dalle leggi e norme, anche di natura tecnica, comunque applicabili all’esecuzione dei lavori affidati.
Art. 44. Campionature e prove tecniche
E’ obbligo dell’Impresa, compensato con il corrispettivo dell’appalto, provvedere di propria iniziativa o su richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di materiali.
Le campionature degli impianti devono essere accompagnate, oltreché dalla documentazione tecnica di cui sopra, anche da grafici illustrativi degli schemi e, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, dai rispettivi calcoli dimensionali.
E’ inoltre a carico dell’Impresa, compensata con il corrispettivo dell’appalto, l’esecuzione delle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per l’accertamento della qualità e della resistenza dei materiali; e così pure, è a carico dell’Impresa l’onere per fornire tutta l’attrezzatura e i mezzi necessari per il prelievo e l’inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, approvati dalla Direzione dei Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati.
Art. 45. Approvvigionamento anticipato di materiali e componenti
È facoltà della Direzione dei Lavori ordinare all’Impresa l’approvvigionamento in tempo utile per il rispetto delle scadenze del programma esecutivo di materiali e componenti necessari per il corretto svolgimento dei lavori.
Art. 46. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
46.1 – Norme Generali
46.1.1 - Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, compresi i piani di sicurezza e tutto quanto da essi richiamato (norme, Leggi, regolamenti, etc.), sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali e sicure le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati in modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato, che negli altri atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato; tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni riportate nei Piani di Sicurezza e quelli che potranno in ogni momento dettare i Coordinatori per la Sicurezza; ogni spesa generale nonché l'utile dell'Appaltatore.
46.1.2 - Valutazione e misurazione dei lavori
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e a corpo, che risulteranno eseguite.
Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano essi di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con l'onere dell'esaurimento).
L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a ciò delegata.
L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.
Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.
Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:
a) Movimenti di materie
La misura dei movimenti di materie risulterà dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di consegna e le sezioni di scavo effettuato.
b) Tubazioni
Saranno valutate a metro lineare sull'asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.
c) Lavori in genere
Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.
In tutti i casi, per le misurazioni di ogni partita di lavoro, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Prezziario Regione Lazio vigente, a meno che quanto di seguito riportato o in qualsiasi altro documento contrattuale non sia più vantaggioso per l'Azienda.
46.2 – Valutazione dei lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
46.3 – Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori secondari. tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio od autorizzazione preventiva da parte della Direzione lavori.
46.3.1 - Mano d'opera – Mercedi
Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai di dispositivi di protezione, degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, la spesa per l'illuminazione dei cantieri in eventuali lavori notturni, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
46.3.2 - Noli
Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, completi di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine; l'allontanamento delle stesse a fine lavori.
Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzioni ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.
46.3.3 - Materiali e piè d'opera
Nel prezzo dei materiali approvvigionati a piè d'opera dovranno intendersi comunque e compensati tutti gli oneri e le spese necessarie per dare i materiali in cantiere pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, imballaggi, ecc., facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione lavori. Nel prezzo dovrà altresì intendersi compreso l'approntamento di ogni strumento od apparecchio di misura occorrente, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera necessaria per le misurazioni, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore ed ogni spesa ed incidenza per forniture, trasporti, cali, perdite, sfridi, ecc.
Tutte le provviste dei materiali dovranno essere misurate con metodi geometrici, a peso od a numero.
46.4 – Valutazione dei lavori a misura
Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per
l'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte.
CAPO XIII – NORME FINALI
Art. 47. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Codice, al D.P.R. n. 207/2010, al presente C.S.A. nonché a quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori e dal R.U.P., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
2. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione e all’apprestamento del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante;
3. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
4. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione e sugli impianti, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; per quanto riguarda i calcestruzzi è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
5. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. la fornitura, al termine dell’appalto, di disegni as-built delle opere realizzate corredati dalle eventuali relazioni tecniche a corredo e da adeguata documentazione fotografica;
7. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
8. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’Ente Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
9. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
10. la pulizia giornaliera del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
11. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
12. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
13. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
14. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, nei punti del cantiere prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
15. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
16. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli oppor- tuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
17. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
18. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
19. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
20. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
21. provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001 di competenza del costruttore e relativi alla denuncia di inizio lavori delle opere strutturali;
22. il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
23. ottemperare alle prescrizioni previste dalla vigente legislazione regionale e nazionale in materia di inquinamento acustico ed esposizione ai rumori;
24. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, ASL, ISPESL, VVF e altri eventuali) dei permessi, comunque denominati, necessari per eseguire le disposizioni emanate dai suddetti Enti in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
25. richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
26. installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
27. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
28. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
29. lo sgombero di tutti gli oggetti, di ogni tipo, eventualmente presenti nei locali o nelle aree interessati dai lavori;
30. il trasporto e l'allontanamento a lavori ultimati di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
31. ogni tipo di opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti l'igiene (bagni, spogliatoi e locali per il pranzo degli operai) e la sicurezza del lavoro, nel rispetto di tutte le disposizioni di Xxxxx e di Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione del lavoro;
32. la vigilanza e la guardiania diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della Stazione Appaltante;
33. le occupazioni temporanee di aree per la formazione del cantiere, la formazione degli eventuali percorsi di accesso; la pulizia e manutenzione degli stessi, nonché di quelle aree che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze;
34. la rimessa in pristino delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi, che sono utilizzate per la realizzazione delle opere;
35. il ripristino, lungo le vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici o privati interessati dai lavori, di tutte le loro pertinenze che si siano dovute manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini l'impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla direzione dei lavori o richieste da terzi aventi causa;
36. le pratiche, con relative spese, presso gli enti responsabili dei pubblici servizi del sottosuolo e gli avvisi a detti enti di qualunque guasto avvenuto ai servizi stessi; l'impresa non potrà sollevare eccezione alcuna in caso di ritardi nel rilascio delle concessioni relative, salvo il diritto ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori;
37. la formazione degli scavi di assaggio necessari per la ricerca dei servizi del sottosuolo e il successivo ripristino della superficie manomessa;
38. il ripristino e il sostegno definitivo dei servizi del sottosuolo interferenti con gli eventuali scavi e dei quali non è richiesto lo spostamento, secondo le prescrizioni impartite dagli enti interessati, ivi compresi tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti;
39. l'allontanamento di acque superficiali o d'infiltrazione che possono arrecare danni;
40. l'illuminazione e la ventilazione dei luoghi di lavoro chiusi o non sufficientemente aerati e/o illuminati naturalmente;
41. la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in cantiere; le denunce e le approvazioni dei progetti che al riguardo fossero prescritte, compresi gli oneri connessi o derivanti dal collaudo statico delle opere e degli impianti realizzati, fermo restando che la designazione del collaudatore o della commissione collaudatrice è a carico della Stazione Appaltante;
42. la documentazione anche fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione, come sarà richiesto e prescritto volta per volta dal direttore dei lavori;
43. le spese e i bolli relativi alle pratiche per ottenere l'occupazione del suolo, sia pubblico che privato, necessaria per l'accesso ai cantieri ed ai luoghi di lavoro, per i depositi dei materiali e dei mezzi ecc. o per ottenere l’eventuale potatura o abbattimento di alberi;
44. la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria delle opere fino al collaudo; la custodia degli oggetti di valore artistico, storico, archeologico ecc. eventualmente rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
45. le spese per il temporaneo spostamento dei corpi illuminanti della pubblica illuminazione, qualora questi ultimi ostacolassero la posa in opera dei ponteggi. L’impresa dovrà montare i suddetti corpi all’esterno dei ponteggi in modo da assicurare la pubblica illuminazione durante i lavori e a opere ultimate o a ponteggi dismessi, dovrà rimontare i corpi illuminanti nella posizione originaria unitamente ai cavi di alimentazione eventualmente rimossi.
46. le spese per verificare la capacità portante del terreno sul quale sarà posta l’eventuale gru fissa comprensive, tra l’altro, delle indagini geognostiche, geologiche e dei calcoli strutturali per accertare le condizioni di stabilità della gru. I calcoli e i relativi disegni esecutivi, ove ritenuto necessario, saranno presentati a cura dell’Impresa presso lo sportello unico del Comune di Roma. L’appaltatore è responsabile in solido di ogni tipo di danno conseguente alla non stabilità della gru fissa durante la movimentazione e comunque per tutto il periodo in cui rimane installata in cantiere. L’appaltatore è inoltre responsabile in solido di ogni tipo di danno conseguente alla non stabilità della gru fissa durante la movimentazione e comunque per tutto il periodo in cui rimane installata in cantiere;
47. gli oneri del progetto esecutivo per il montaggio dei ponteggi di altezza superiore ai 20 ml e delle altre opere provvisionali così come previsto dall’art. 133 del D.lgs. 81/08;
48. tutte le pratiche e relativi oneri per l’installazione di ponteggi su aree private;
49. l’eventuale ecotassa o tributi speciali per il rifiuto a discarica dei materiali solidi, qualora l’impresa decidesse di non utilizzare gli impianti di stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti autorizzati nel territorio della provincia di Roma;
50. gli oneri necessari all’assistenza per le manovre di accesso e di uscita dalle aree di cantiere di tutti gli automezzi;
51. tutte le spese per l’imposta di bollo, in caso d’uso, dei documenti contabili prodotti durante la gestione dei lavori, così come indicato nella risoluzione n. 97/E del 27/3/2002 del Ministero delle Finanze;
52. la fornitura di tutta la documentazione tecnica, comprensiva di attestazioni e certificazioni, relativi ai materiali, prodotti e componenti impiegati nella costruzione dell’opera. In particolare si ricordano:
- le certificazioni di qualità sulle caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati per scopi strutturali;
- le certificazioni relative alla provenienza dei materiali costruttivi;
- le dichiarazioni dei vetri classificati come “vetri di sicurezza” o “antinfortunistici”;
- le dichiarazioni del coefficiente di scivolosità o di attrito delle pavimentazioni, misurato con il metodo di cui all’art. 8.2.2 del DM 236 del 14.06.1989;
- le schede tecniche dei materiali utilizzati per l’isolamento termico dal quale si evince il valore del coefficiente di conducibilità termica;
- le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/08 di tutti gli impianti installati;
- le dichiarazioni di conformità rese ai sensi delle norme vigenti per i materiali classificati per una determinata classe di reazione al fuoco o di resistenza al fuoco;
- le dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati come sopra.
Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità di cui all’art.20 del presente C.S.A..
Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma precedente sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Tutte le condizioni del presente articolo s'intendono espressamente accettate dall'impresa, la quale ne ha tenuto conto nella determinazione della sua offerta, con tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati per la buona esecuzione dei lavori.
Art. 48. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1) Interferenze con altri cantieri:
In presenza di altri cantieri (vicini o adiacenti a quello in esame) relativi a opere di rilevante interesse pubblico l’Impresa accetta di sopportare i disagi conseguenti alle eventuali interferenze che dovessero verificarsi durante le lavorazioni senza per questo pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto stabilito contrattualmente.
Essa s’impegna, altresì, ad accettare le decisioni e le azioni che l’Amministrazione riterrà di intraprendere per portare a termine l’opera o le opere ritenute prioritarie rispetto a quella del presente capitolato.
Tali condizioni valgono purché la Stazione Appaltante dimostri il rilevante interesse pubblico delle opere interferenti e purché le decisioni assunte non stravolgano sensibilmente l’andamento dei lavori oggetto del presente appalto al punto tale da impedirne una regolare esecuzione.
L’impresa è a conoscenza del fatto che altre ditte possono operare all’interno del suo cantiere per eseguire ulteriori lavori non previsti in progetto e commissionati dalla Stazione Appaltante. Sono fatte salve le necessarie misure che dovranno essere assunte da entrambi gli operatori per garantire condizioni di lavoro sicure.
Se nell’ipotesi sopra prospettata dovessero nascere interferenze e divergenze con le suddette ditte, l’Impresa, di cui al presente capitolato, dovrà accettare ed osservare le disposizioni e le decisioni che l’Amministrazione riterrà di assumere nell’interesse pubblico.
L’impresa, inoltre, si obbliga a conformare e organizzare l’area di cantiere in modo tale da permettere il passaggio di altre Imprese che operano su cantieri adiacenti a quello in esame qualora questi ultimi siano raggiungibili solo dal cantiere dei lavori relativi al presente appalto.
2) Tenuta delle scritture e dei documenti di cantiere:
L’appaltatore è obbligato alla tenuta e alla conservazione in cantiere dei seguenti documenti:
a) il giornale dei lavori, a pagine previamente numerate e sottoposto al visto del direttore dei lavori in occasione di ogni visita in cantiere, nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) le note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;
d) la copia dell'autorizzazione al subappalto prevista dalla vigente normativa;
e) copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge n. 133/2008;
f) il foglio giornaliero delle presenze degli operai;
g) il registro degli infortuni;
h) i Piani di Sicurezza;
i) la copia della notifica preliminare ai sensi del D.Lgs. 81/08;
j) i libretti e i verbali di verifica periodica degli apparecchi di sollevamento;
k) la copia della denuncia all'ISPESL per il collaudo dell'impianto di dispersione delle scariche atmosferiche e dell'impianto di messa a terra;
l) la copia del progetto del ponteggio ove previsto;
m) la copia del progetto esecutivo delle strutture con la relativa autorizzazione di cui agli artt. 93 e 94 del
D.P.R. n. 380/2001;
n) la eventuale ulteriore documentazione comunque prevista ed elencata nel PSC e nel/nei POS;
L’appaltatore deve, inoltre,
a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DdL, subito dopo la firma di questi;
c) consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL;
e) produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 49. Conformità agli standard sociali
L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in
G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).
I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalità di monitoraggio di cui al comma precedente la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità ai modelli allegati al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi precedenti, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 14, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 50. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti nell’elenco dei prezzi unitari; sono esclusi gli oneri per il tributo speciale per il deposito in discarica o impianto autorizzato.
L’impresa dovrà utilizzare, per lo smaltimento dei materiali di scavo e di demolizione, gli impianti di stoccaggio e riciclaggio dei materiali inerti autorizzati nel territorio della Provincia di Roma. In caso contrario essa non avrà diritto ad alcun onere aggiuntivo per il trasporto sulle distanze maggiori.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del D.M. n. 145/2000.
In caso di rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, o di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti, il D.L. deve immediatamente denunciare la scoperta alle forze di pubblica sicurezza, all’autorità giudiziaria e all’ASL competente per territorio.
Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 51. Custodia del cantiere
È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 52. Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un numero adeguato (comunque non inferiore a due) di esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e le indicazioni minime che saranno indicate dalla DL e dal R.U.P., curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 53. Lavori festivi e fuori dell’orario normale
Qualora necessario potranno eseguirsi lavorazioni fuori dell'orario normale giornaliero o di notte purché esse siano espressamente richieste dal direttore dei lavori per motivi di necessità ed urgenza, l'autorizzazione del direttore dei lavori è subordinata all'assenso del responsabile del procedimento.
Art. 54. Disciplina nel cantiere
L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
Il direttore dei lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
- all'effettuazione dei rilievi tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto delle norme di progetto e di capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
L'appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.
Allo stesso obbligo sono tenuti i subappaltatori.
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (direttore dei lavori e/o responsabile del procedimento) che svolgerà funzioni di controllo.
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al direttore dei lavori entro il giorno successivo.
Art. 55. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma precedente, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 56. Patto di inderogabilità
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con
d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
Art. 57. Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del D.M. n. 145/2000.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa.