Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione Clausole campione

Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. 1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad € 120,00. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. 1. Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,00 per mille dell’importo contrattuale.
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. (1) .............................................................................
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. Art. 22 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .................................................
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 0,03 per mille (diconsi zero virgola zero tre euro ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. Art. 17 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. 1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro 1-350,00. In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione. 13 Art. 18 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 13