Sconfinamenti. Il processo prevede la vendita di un’area appartenente al patrimonio disponibile o al demanio idrico occupata da porzione di costruzione o inserita nel resede di un fabbricato o compresa in un piano di lottizzazione, previo pagamento di un prezzo e di un indennizzo per la regolarizzazione della posizione. Il processo comprende le fasi di seguito riportate: m)comunicazioni al Comune ai fini fiscali ed al Consorzio di Bonifica per i contributi consortili in quanto applicabili; Le fasi del processo relative a vendite di aree su iniziative di soggetti terzi, come indicato dalla norma, sono state concluse.
Sconfinamenti. Il processo prevede la vendita di un’area appartenente al patrimonio disponibile o al demanio idrico occupata da porzione di costruzione o inserita nel resede di un fabbricato o compresa in un piano di lottizzazione, previo pagamento di un prezzo e di un indennizzo per la regolarizzazione della posizione. Il processo comprende le fasi di seguito riportate: • ricerca dei soggetti per i quali è già noto l’abuso e verifica dei requisiti • calcolo del prezzo dell’area e delle indennità dovute per lo sconfinamento • notifica lettera di invito all’acquisto ai soggetti sconfinanti che non abbiano presentato spontaneamente la richiesta d’acquisto entro i termini definiti per legge (7 febbraio 2004) • verifica della completezza della documentazione ed eventuale notifica della richiesta di integrazione • trasmissione, qualora si tratti di sconfinamento su demanio idrico della documentazione alla Regione affinché quest’ultima provveda, entro 90 giorni, al completamento dell’istruttoria ed al rilascio del parere vincolante in merito alla compravendita • verifica avvenuto pagamento delle indennità (spettanti alle Regioni per il demanio idrico) e del prezzo • stipula dell’atto di vendita ed approvazione • registrazione, trascrizione e voltura • comunicazione dell’avvenuta vendita alla Regione (per il demanio idrico) • assunzione in consistenza del bene edificato in caso di mancata adesione all’acquisto; • aggiornamento schede e basi dati informatiche • comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato • comunicazione al Comune competente ai fini IMU e al Consorzio di Bonifica per i contributi consortili • invio semestrale alla Regione di una relazione sulle somme, versate sul conto della stessa, a titolo di indennizzi per sconfinamenti sul demanio idrico post 2001 Le fasi del processo relative a vendite di aree su iniziative di soggetti terzi, come indicato dalla norma, sono state concluse.
Sconfinamenti. Ai sensi dell’articolo 125-octies del T.U., in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato: — lo sconfinamento — l’importo interessato — il tasso di interesse — le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili. Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti: — 300 euro in assenza di apertura di credito; — il 5 per cento dell’importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente. La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente. Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.
Sconfinamenti. Il processo prevede la vendita di un’area appartenente al patrimonio disponibile o al demanio idrico occupata da porzione di costruzione o inserita nel resede di un fabbricato o compresa in un piano di lottizzazione, previo pagamento di un prezzo e di un indennizzo per la regolarizzazione della posizione. Il processo comprende le fasi di seguito riportate: ricerca dei soggetti per i quali è già noto l’abuso e verifica dei requisiti calcolo del prezzo dell’area e delle indennità dovute per lo sconfinamento notifica lettera di invito all’acquisto ai soggetti sconfinanti che non abbiano presentato spontaneamente la richiesta d’acquisto entro i termini definiti per legge (7 febbraio 2004) verifica della completezza della documentazione ed eventuale notifica della richiesta di integrazione trasmissione, qualora si tratti di sconfinamento su demanio idrico della documentazione alla Regione affinché quest’ultima provveda, entro 90 giorni, al completamento dell’istruttoria ed al rilascio del parere vincolante in merito alla compravendita verifica avvenuto pagamento delle indennità (spettanti alle Regioni per il demanio idrico) e del prezzo stipula dell’atto di vendita ed approvazione registrazione, trascrizione e voltura comunicazione dell’avvenuta vendita alla Regione (per il demanio idrico) assunzione in consistenza del bene edificato in caso di mancata adesione all’acquisto; aggiornamento schede e basi dati informatiche comunicazione informatica alla Ragioneria Territoriale dello Stato comunicazione al Comune competente ai fini IMU e al Consorzio di Bonifica per i contributi consortili invio semestrale alla Regione di una relazione sulle somme, versate sul conto della stessa, a titolo di indennizzi per sconfinamenti sul demanio idrico post 2001 Le fasi del processo relative a vendite di aree su iniziative di soggetti terzi, come indicato dalla norma, sono state concluse.
Sconfinamenti. Il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento al divisore anno civile; gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la stessa periodicità, il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente e sconfinamenti in assenza di fido, può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxx.xx