CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI PISA
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI PISA
SCRITTURA PRIVATA TRA
Comune di Pisa …………………………, con sede in in
persona del ……………………….. nato a …………………….. il giorno
………………………, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, per il quale agisce e si impegna in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall’art. 7 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti ed in esecuzione della determina n.
…………………. del , che trovasi depositata in atti d’ufficio;
E
- ………………………………, rappresentata da ………………….. nata a
………………………….. il giorno …………………………. domiciliata per la carica presso la sede …………………….., quale legale rappresentante
………………………………….
PREMESSO CHE
- con determinazione a contrattare ………. del veniva
approvata tutta la documentazione per l’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Pisa tramite procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 60 del d.lgs. 50/2016;
- a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, con determinazione ……………… del venivano approvati gli
atti di gara e aggiudicato il servizio alla
………………………………………………………. con sede a
………………………………..;
- le verifiche di legge in capo all’aggiudicatario hanno dato esito positivo;
- l’impresa aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma del disciplinare di gara
- come si evince dai certificati DURC aventi validità fino al
…………………………… la società è in regola con i versamenti contributivi dovuti, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- (in caso di RTI) essendo l’aggiudicatario un R.T.I. di tipo
………………….., il servizio oggetto di affidamento verrà eseguito come segue, secondo le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento come risulta dall’atto costitutivo:
…………….. (capogruppo) nella misura del ..…% ( %);
………………… (mandante) nella misura del ………. ( %);
- nella stipula del presente atto vengono rispettate le norme previste in materia di termine per la stipulazione dei contratti pubblici dall’art. 32 commi 9 e sgg. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto ai sensi del comma 10 dell’articolo citato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) e b) non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9, né risulta la notifica di ricorsi avverso l’anzidetta aggiudicazione, come attestato dall’Avvocatura Civica in data ………………………...
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante ed essenziale del
presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 – Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali
1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel Disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica, nell’offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dal Contraente nell’ambito della procedura di gara.
2. Tutti i documenti citati, seppur non allegati materialmente, fanno parte del presente contratto si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti all’appalto e di ogni adempimento relativo all’esecuzione del medesimo.
3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne tutte le condizioni.
Art. 3 – Oggetto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica del Comune di Pisa ai sensi della L.R. 20/12/2016 n. 86 e relativo regolamento di attuazione.
2. I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione dei
servizi principali, connessi ed eventualmente aggiuntivi, che il Contraente si impegna ad eseguire in forza del presente Contratto sono quelli individuati nel capitolato, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica, se migliorativi per l’Amministrazione.
Art. 4 - Durata e decorrenza
1. La durata del Contratto è pari a 2 anni decorrenti dalla data di stipula dello stesso.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
Articolo 5 – Consegna dei locali
1. I locali indicati negli elaborati grafici saranno consegnati dall’appaltante all’appaltatore con apposito verbale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
2. La sottoscrizione del verbale di consegna dei locali avverrà a cura del Dirigente competente per l’appaltatore e del Coordinatore del servizio individuato dall’appaltatore con nota in data ……………., nella persona di
…………………………………………………..
3. I locali oggetto del servizio non possono essere adibiti ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzati per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel Capitolato, fatte salve specifiche richieste del Committente.
4. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi nei locali che ospitano i servizi durante il corso del contratto per verificarne lo stato ed il loro corretto uso.
5. Nessuna responsabilità e onere possono essere posti a carico del Committente per eventuali ammanchi, guasti o deterioramento degli impianti,
attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà dell’Aggiudicatario.
Articolo 6 – Allestimenti
1. L’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese agli allestimenti ulteriori rispetto all’allestimento base consegnato dall’appaltatore e alle dotazioni strumentali al fine di garantire un ottimale servizio di gestione delle informazioni ed accoglienza al turista nel rispetto e secondo gli standard definiti dalla normativa regionale in materia di turismo e le disposizioni del Committente.
2. A tale scopo è tenuto a presentare uno specifico progetto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato di gara ed in linea con quanto specificato in sede di offerta tecnica, che dovrà essere approvato dal committente.
3. L’Aggiudicatario nel corso di durata del contratto potrà apportare migliorie finalizzate alla funzionalità dei servizi, previa autorizzazione e approvazione del progetto di allestimento da parte del Comune di Pisa.
4. (eventuale) Sono a carico dell’Appaltatore le procedure e i costi di attivazione di una specifica linea telefonica e collegamento a internet.
5. L’allestimento complessivo (attrezzature, arredi ecc.), ad eccezione di quanto di proprietà del Comune già presente al momento della consegna dei locali, resta di proprietà dell’aggiudicatario che s’impegna alla rimozione dopo la scadenza del contratto, con preavviso scritto.
Art. 7 - Modifiche e variazioni nell’articolazione dei servizi e nell’organizzazione degli uffici.
1. La sede, gli orari di apertura e le modalità operative potranno subire, su
indicazione dell’appaltante, variazioni in corso di esecuzione secondo quanto previsto in capitolato. Qualora le variazioni richieste di orari, sedi o modalità operative non vadano ad incidere sul monte ore complessivo offerto in sede di gara l’appaltatore sarà tenuto ad adeguare tempestivamente il servizio senza oneri aggiuntivi a carico dell’appaltatore.
2. Nessuna modifica al presente Contratto può essere introdotta dal Contraente se non è disposta e preventivamente autorizzata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il mancato rispetto di tale prescrizione non dà titolo in nessun caso al riconoscimento al Contraente di compensi, rimborsi o indennizzi per le prestazioni non autorizzate. E’ fatta salva l’applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare dai ritardi del Contraente per il mancato rispetto delle predette prescrizioni.
3. Il Contraente sarà, altresì tenuto, su richiesta dell’Amministrazione, ad introdurre nel piano di gestione le necessarie modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’Amministrazione o per la sopravvenienza di nuove disposizioni normative, purchè la modifica non alteri la natura generale del Contratto. In questo caso, le varianti richieste dall’Amministrazione possono determinare la corresponsione al Contraente di un ulteriore compenso, da determinarsi in accordo tra le parti.
4. Per tutto quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 8 – Obbligazioni specifiche del Contraente
1. Il Contraente si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto con continuità secondo quanto previsto nel progetto presentato in fase di gara assumendosi il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso;
2. Il Contraente si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:
a) tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ad eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività previste nell’esecuzione del presente Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
b) predisporre tutte le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e riservatezza, nonché atte a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal Contratto;
c) comunicare tempestivamente le eventuali intenzioni di variazione della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni proposte e le relative motivazioni, per l’acquisizione dell’autorizzazione alla modifica da parte dell’Amministrazione;
d) comunicare tempestivamente ogni eventuale ulteriore modifica relativa alla compagine presentata in sede di gara, compresi i recapiti di riferimento indicati nel presente documento o nella documentazione di gara ed a tenere indenne l’Amministrazione da eventuali disguidi e/o ritardi che dovessero insorgere nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, qualora il Contraente non abbia provveduto ad effettuare tempestivamente le predette
comunicazioni.
3. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso il Contraente può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto; qualora il Contraente si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto verrà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale comunicazione da trasmettersi al Contraente con posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal Contraente nel presente atto.
Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Contraente deve applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria vigenti.
2. Il Contraente deve garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del Contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
3. Il Contraente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Contraente si impegna ad eseguire i servizi di cui al presente Contratto con personale di livello professionale adeguato.
6. Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con Delibera di Giunta n. 96 del 15.07.2015, deve essere rispettato ed applicato dal Contraente e da tutto il personale coinvolto nell’esecuzione del presente servizio, collaboratori e consulenti compresi.
7. Il mancato rispetto dei predetti codici e/o norme di comportamento da parte del Contraente o del personale che eseguirà le prestazioni oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, determina la risoluzione del presente Contratto.
8. Il Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione di una copia del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa.
Articolo 10 - Obblighi di sicurezza
1. Il Contraente è tenuto ad osservare integralmente tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche i lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra.
Articolo 11 - Rapporto di lavoro - clausola sociale
1. Il soggetto Affidatario del servizio in oggetto si impegna, in via prioritaria,
ad assumere e utilizzare per l’espletamento dei servizi, qualora disponibile, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il personale precedentemente adibito al servizio dal precedente concessionario a condizione che il numero di unità e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’Appaltatore aggiudicatario.
Articolo 12 – Importo contrattuale
1. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, l’importo complessivo è fissato in euro ………………………………. (……………………………..), al netto di IVA.
2. Il corrispettivo indicato nell’offerta s’intende stabilito dal Contraente in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. In caso di variazioni contrattuali si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. L’importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, come descritti nel capitolato tecnico, di quanto offerto dal Contraente nell’offerta tecnica, e di tutto quanto necessario per realizzare la prestazione oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni presenti nei predetti documenti e delle indicazioni e disposizioni impartite dall’Amministrazione.
4. Il corrispettivo contrattuale di cui sopra è onnicomprensivo di tutti gli obblighi ed oneri a carico del Contraente, nessuno escluso, derivanti dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate,
successivamente alla stipula del presente Contratto, dalle competenti autorità, sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. 13 Attività ulteriori relative alla prenotazione di servizi turistici e di pernottamento presso le strutture ricettive, vendita di prodotti oggettistica, merchandising, pubblicazioni e biglietti, servizio di deposito bagagli, concessione di spazi espositivi (vetrina)
1. Il servizio di prenotazione di servizi turistici e del pernottamento potrà essere svolto dal contraente nel rispetto della normativa vigente e del capitolato di gara previa sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 6 del DPGR 47/R del 7/08/2018, a regolamentazione delle modalità di prenotazione ed i rapporti con le strutture ricettive interessate a usufruire del servizio di prenotazione presso l’ufficio IAT e garantendo la massima trasparenza, l’imparzialità, la pari opportunità ed il principio di rotazione.
2. L’attività potrà essere svolta dall’aggiudicatario solo se titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo, previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni di legge, permessi, nullaosta, ove richiesti.
3. Le ulteriori attività a carattere remunerativo consentite riguardano esclusivamente le tipologie specificamente indicate in capitolato e potranno essere svolte, esclusivamente all’interno degli spazi appositamente stabiliti, previa supervisione e nulla osta del Comune.
4. Per la realizzazione del mechandising al contraente viene concesso l’uso, senza esclusiva, del marchio Pisa Is secondo le specifiche stabilite dal
relativo regolamento d’uso.
5. Il Committente si riserva la facoltà di vietare la presentazione o vendita di qualunque tipo di prodotto o servizio che possa ritenere lesivo della propria immagine, del decoro e della morale pubblica.
6. Per la gestione della propria attività commerciale l’aggiudicatario dovrà utilizzare personale proprio aggiuntivo al personale incaricato del front office, back office e coordinamento.
1. Nello svolgimento dell’attività di cui al presente articolo il contraente dovrà usare la propria ragione sociale.
2. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente con oneri e responsabilità a carico dell’affidatario, che si assume ogni responsabilità amministrativa, commerciale e fiscale, previa acquisizione da parte del contraente delle relative autorizzazioni di legge, abilitazioni, permessi, nullaosta.
3. I proventi di tali attività sono di esclusiva proprietà del contraente e dovranno dallo stesso essere annualmente rendicontati all’appaltante così come stabilito nel capitolato.
Articolo 14 – Verifiche di conformità
1. La prestazione di cui al presente Contratto sarà oggetto di controllo tecnico, contabile ed amministrativo, al fine di assicurare la regolare esecuzione della stessa, secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. A seguito dell’esito positivo delle suddette attività di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione, la stessa procederà all’emissione del certificato di
regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Durante l’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione si riserva di effettuare ogni ulteriore verifica ritenuta opportuna o necessaria allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente Contratto, nella documentazione di gara e nell’offerta presentata.
4. Il Contraente si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.
Articolo 15 – Fatturazione e pagamenti
1. L’Amministrazione e il Contraente riconoscono e accettano che il corrispettivo contrattuale, relativamente alle prestazioni oggetto del presente Contratto sarà fatturato con cadenza trimestrale posticipata e liquidato verificata la regolare esecuzione del servizio reso, accertato che l’oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito a perfetta regola d’arte nel pieno rispetto di quanto specificato nel capitolato, nel rispetto delle previsioni contrattuali, delle indicazioni impartite dall’Amministrazione.
2. Il pagamento delle fatture è in ogni caso subordinato alla preventiva
acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il pagamento verrà effettuato con una dilazione di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato all’art. 12, comma 2 del presente Contratto.
4. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Il Contraente non può vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Contraente si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii. (di seguito L. 136/2010), pena la nullità assoluta del presente Contratto, impegnandosi a comunicare ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della succitata L. 136/2010, con nota ………… del contenente
gli estremi identificativi dei rispettivi conti correnti bancari dedicati, di cui alla norma da ultimo menzionata, e delle persone delegate ad operare su tali conti correnti.
2. Qualora le transazioni inerenti al presente Contratto siano eseguite senza
avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
3. Il Contraente si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L.136/2010.
Articolo 17 – Trasparenza
1. L’Amministrazione procederà a porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la pubblicazione degli atti e resoconti inerenti la presente procedura nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale, di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
Articolo 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il Contratto viene stipulato mediante scrittura privata e in modalità elettronica, in conformità all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Sono a carico del Contraente le spese di bollo, di registro in caso d’uso ed ogni altra spesa, tributo o onere connesse alla stipulazione del Contratto e alla sua esecuzione.
Articolo 19 – Clausola risolutiva espressa
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del
presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile nel caso in cui:
a) si accerti, successivamente alla stipulazione del presente Contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dal Contraente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in sede di gara o comunque prima della stipula del Contratto stesso, ovvero il venir meno, in capo al Contraente stesso, dell’assenza dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla gara;
b) non si utilizzi, nei movimenti finanziari relativi al presente Contratto, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., a consentire la piena tracciabilità dei predetti movimenti;
c) venga ceduto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, il presente Contratto di appalto;
d) salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia intervenuta cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal presente Contratto;
e) la cauzione definitiva eventualmente escussa non venga reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
f) alla terza irregolarità accertata, fatta comunque salva la comminazione e trattenuta delle penali se previste;
g) utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l’aggiudicatario sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati;
h) Mancata esecuzione dei servizi secondo le regole della normale correttezza e della buona fede anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale
i) Qualora violi leggi regolamenti ordinanze o prescrizione delle autorità competenti,
l) Qualora venga sciolto o posto in liquidazione o si determini una sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il comune.
2. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del presente Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione per posta elettronica certificata, e comporterà il risarcimento dell’eventuale danno in favore dell’Amministrazione stessa, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. L’Amministrazione comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del presente Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
4. La risoluzione è efficace decorsi 30 giorni dalla comunicazione in forma
scritta da parte del comune.
Articolo 20 – Risoluzione
1. Ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto qualora sia intervenuta l’emanazione, nei confronti del Contraente, di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
2. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in conformità al presente Contratto ed al capitolato di tutto parte delle prestazioni, o di prestazione del servizio insufficiente, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procederà a fissare al Contraente un termine per le controdeduzioni e per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
3. Sono concesse fino a tre verifiche successive di cui all’art. 10 del presente Contratto. Se, all’esito del contraddittorio, alla terza verifica verranno riscontrate ancora difformità, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora l’Appaltatore non adempia alle richieste di controdeduzione e di regolarizzazione delle inadempienze o adempia in maniera insoddisfacente per l’Amministrazione, questa avrà la facoltà di risolvere il Contratto, fermo
restando il diritto al risarcimento del danno.
4. L’Amministrazione procederà alla risoluzione del presente Contratto anche qualora sussista almeno uno seguenti casi:
a. quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto, qualora autorizzato;
b. qualora il Contraente non adempia alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro, e tale inadempimento sia stato accertato dagli organi preposti;
c. quando l’ammontare delle penali per ritardo raggiunga un importo massimo superiore al 10% dell’importo contrattuale netto;
d. quando risulti accertato il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti i codici e le norme di comportamento di cui al precedente art. 7.
5. A prescindere dalle cause generali di risoluzione nonché quelle previste in altri articoli del presente Contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
a. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
b. violazione degli obblighi di riservatezza e di trasparenza;
c. abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.
6. Resta chiarito ed inteso che la risoluzione del presente Contratto non darà diritto al riconoscimento nei confronti del Contraente di alcun compenso, resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno che
dovesse subire l’Amministrazione per effetto della risoluzione.
7. Per tutto quanto non esplicitato nel presente Contratto si rimanda all’art 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
8. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo.
9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’aggiudicatario con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 21 – Recesso
1. L’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., ha diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da comunicarsi al Contraente mediante posta elettronica certificata, decorsi i quali il Contraente è obbligato a cessare l’esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l’Amministrazione.
2. In caso di recesso, a fronte delle prestazioni rese, nonché a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa del Contraente, l’Amministrazione corrisponderà a quest’ultimo un importo quantificato secondo le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 22 - Riservatezza
1. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione originaria o predisposta in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione dichiarerà risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Contraente è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Contraente può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, e dal
Dlgs n. 101/2018.
Articolo 23 – Xxxxx e responsabilità
1. Il Contraente assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati all'Amministrazione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del Contratto e tiene indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, e di settore vigenti comunque applicabili al caso di specie.
2. Il Contraente deve osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
3. Il Contraente terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto.
4. Con riferimento al presente contratto, a copertura della responsabilità civile e della responsabilità dei prestatori di lavoro il contraente ha stipulato polizza assicurativa ………………………
con massimale unico per sinistro RCT e RCO di € …………….; € …………..
per persona; € per danni a cose.
Articolo 24 - Penali
1. Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle penali, si rinvia al capitolato e alla pertinente documentazione di gara (allegato … Apparati multimediali).
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati per iscritto al Contraente; in tal caso lo stesso comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla contestazione. Qualora le osservazioni non siano accolte dall’Amministrazione ovvero non sia giunta risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato, le penali sono applicate nelle misure indicata nei documenti sopra citati.
3. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Contraente rispetto alle previsioni del Contratto, il direttore dell’esecuzione o il responsabile del procedimento, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione definitiva ove non sia soddisfatto dal Contraente nel termine di 15 (quindici) giorni dall'avviso che riceverà.
5. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione
delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano il contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
7. Non sarà motivo d’applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’Amministrazione appaltante per cause non imputabili al Contraente.
Articolo 25 - Cauzione definitiva
1. A garanzia dell’esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore ha prodotto la cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria n. ………………….. del ………………. rilasciata da
………………………….. di € ………………………. pari al %
del valore del contratto di cui all’art. 2. Il fideiussore è uno dei soggetti autorizzati al rilascio di cauzioni ai sensi dell’art. 93 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La fideiussione prevede espressamente:
clausola 1) Il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente garantito;
clausola 2) Il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 c.c.;
clausola 3) Il Garante rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma
2 c.c.;
clausola 4) Lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell’Ente garantito;
clausola 5) L’eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all’Ente garantito;
clausola 6) Il foro competente è quello di Pisa;
clausola 7) La fideiussione sarà efficace nei confronti del Comune di Pisa solo al momento della sottoscrizione da parte del medesimo;
clausola 8) Le clausole di cui ai precedenti numeri da 1 a 7 prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.
4. L’appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’importo delle penali applicate nel corso del contratto. L’appaltante ha diritto di valersi della cauzione anche per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nei luoghi dove viene prestato il servizio.
5. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve
provvedere al reintegro entro 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
Articolo 26 – Trattamento dei dati personali
L’appaltante, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, e dal Dlgs n. 101/2018 , informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nella presente Convenzione e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio degli stessi ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Pisa.
Articolo 27 – Elezione di domicilio
Agli effetti del presente Contratto, il Contraente elegge domicilio presso la sede societaria, in …………………………….., indirizzo pec
………………………………………
Articolo 28 –Coordinatore delle attività
1. Il Contraente nomina come Coordinatore del servizio il sig.
……………………………. nato a ………………………….. il
……………………………………. che avrà il ruolo di interlocutore con l’Amministrazione in merito alla esecuzione dell’appalto in termini operativi, al
fine di assicurare, in ogni fase dell'appalto, un costante ed efficace controllo e coordinamento delle attività previste, nonché la corretta interazione con l’Amministrazione.
Articolo 29 – Subappalto
(IN CASO DI SUBAPPALTO DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA)
1. L’eventuale subappalto di parte dei servizi oggetto del presente atto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall’art. 105 del Codice, dando atto fin d’ora che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che intenderà subappaltare le seguenti attività:………………………….
2. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.
3. Il Contraente deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica del Contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del Contratto di subappalto, il Contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando, dal disciplinare e suoi allegati e dalla normativa vigente, da parte del subappaltatore per lo svolgimento delle attività ad esso affidate.
4. Il Contratto di subappalto, corredato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il Contraente è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. Inoltre, lo stesso Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Contraente è liberato dalla predetta responsabilità solidale.
6. Il Contraente è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Contraente e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione prima dell'inizio delle attività inerenti al servizio in oggetto, laddove previsto, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Contraente per l’esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Contraente medesimo di comunicare all’Amministrazione, il nome del sub-contraente, l’importo del Contratto, l’oggetto delle attività del servizio affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante che nel relativo sub-Contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono, altresì, comunicate all’Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-Contratto.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
(QUANDO NON C’E’ SUBAPPALTO) L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutti i servizi di cui al presente contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di subappalto dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.
Articolo. 30 - Divieto di cessione del Contratto
1. E’ vietato al Contraente, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il Contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 31 - Foro competente
1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Pisa.
Articolo 32 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme; comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 33 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e alle
norme del codice civile.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sig.
……………………., in qualità di rappresentante legale di
………………………………………………….., dichiara di conoscere, approvare ed accettare tutte le condizioni contenute nel presente Contratto, e, nello specifico, gli articoli
, di riconoscere che le prestazioni contrattuali possano essere eseguite entro i termini stabiliti e di giudicare remunerativo il corrispettivo contrattuale.
Pisa, ………….
FIRME ……………………………………..