Colpa grave e dolo. La garanzia è operante anche per i danni causati da: • colpa, anche grave, del Contraente, dell’Assicura- to, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle perso- ne del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; • dolo delle persone delle quali l’Assicurato o il Con- traente deve rispondere a norma di legge.
Colpa grave e dolo. L'Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se avvenuti con: colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; dolo delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere a norma di legge.
Colpa grave e dolo. La Società risponde delle perdite e/o danni anche quando siano causati da colpa grave degli Assicurati, nonché da dolo dei dipendenti degli Assicurati.
Colpa grave e dolo. La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato. Sono compresi quelli causati con dolo o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato o il Contraente devono rispondere.
Colpa grave e dolo. L’Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate cau- sati da eventi per i quali è prestata l’Assicurazione an- che se avvenuti con: o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
Colpa grave e dolo. La Società indennizza i Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da eventi per i quali è prestata l’Assicurazione anche se avvenuti con:
Colpa grave e dolo art. 17 - Prolungamento della copertura assicurativa art. 19 - Rinuncia alla rivalsa
Colpa grave e dolo. L’Impresa di Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l’Assicurazione anche se avvenuti con: • colpa, anche grave, dell’Assicurato e delle perso- ne delle quali l’Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente pre- senti nell’Abitazione. Verso questi soggetti l’Im- presa di Assicurazione rinuncia a valersi dell’azio- ne di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effet- ti dell’articolo 1916 Codice Civile; • dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve ri- spondere a norma di legge.
Colpa grave e dolo. In deroga all'Art. 1900 C.C. la Società risponde dei danni causati dagli eventi garantiti anche se sono determinati da: ⚫ colpa, anche grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge; ⚫ dolo delle persone del cui fatto il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge.
Colpa grave e dolo. Ai sensi dell’art. 1900 C.C., le Parti concordano che la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da: - colpa grave dell'Assicurato; - colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato.