Colpa grave e dolo. La garanzia è operante anche per i danni causati da: • colpa, anche grave, del Contraente, dell’Assicura- to, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle perso- ne del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; • dolo delle persone delle quali l’Assicurato o il Con- traente deve rispondere a norma di legge.
Colpa grave e dolo. La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato. Sono compresi quelli causati con dolo o colpa grave delle persone di cui l’Assicurato o il Contraente devono rispondere.
Colpa grave e dolo. L’Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate cau- sati da eventi per i quali è prestata l’Assicurazione an- che se avvenuti con: o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
Colpa grave e dolo. La Società risponde delle perdite e/o danni anche quando siano causati da colpa grave degli Assicurati, nonché da dolo dei dipendenti degli Assicurati.
Colpa grave e dolo. La Società di Assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se avvenuti con:
a) colpa, anche grave, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell’abitazione. Verso questi soggetti la Società di Assicurazione rinuncia a valersi dell’azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell’art.1916 C.C.;
b) dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Colpa grave e dolo. L’Impresa di Assicurazione indennizza i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è presta- ta la copertura assicurativa anche se avvenuti con: • colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicu- rato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle perso- ne del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; • dolo delle persone del fatto delle quali il Contraen- te o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Colpa grave e dolo. Ai sensi dell’art. 1900 C.C., le Parti concordano che la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da: - colpa grave dell'Assicurato; - colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato.
Colpa grave e dolo. Danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche quando derivino da: - colpa grave del Contraente o dell’Assicurato se persona fisica, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata o degli Amministratori se l'Assicurato è persona giuridica e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; - dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge. Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini alla presente Sezione. La Società rimborserà inoltre quelle spese ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e
Colpa grave e dolo. A parziale deroga e a maggior precisazione di quanto stabilito alla lettera g) dell’art. 16 Esclusioni la Società si obbliga ad indennizzare i danni alle cose assicurate causati da eventi per i quali è prestata l’assicurazione anche quando derivino da: - colpa grave del Contraente o dell’Assicurato se persona fisica, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata o degli Amministratori se l'Assicurato è persona giuridica e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; - dolo delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Colpa grave e dolo. La compagnia risponde per la colpa grave dell'assicurato e per colpa grave e/o dolo delle persone delle quali deve ri- spondere salvo quanto specificato dal successivo art. 18.B.