Contratto di Assicurazione convenzione leasing strumentale.
Contratto di Assicurazione convenzione leasing strumentale.
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2018
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 01.2019
• Glossario e Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato all’Utilizzatore prima della sottoscrizione del contratto.
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato/Locatore: Il soggetto che stipula l’assicurazione ed il cui interesse è protetto dall’assicurazione stessa
Assicurazione: Il contratto di assicurazione
Beni Strumentali: Si intendono quei beni di cui si avvale la produzione per ottenere altro bene o servizio, in seguito definiti cose. Si intendono “cose nuove” i beni acquistati nuovi dall’Assicurato e ceduti in locazione finanziaria al Conduttore. Si intendono “cose usate” i beni acquistati usati dall’Assicurato e ceduti in locazione finanziaria al Conduttore.
Broker: Società che intermedia la polizza assicurativa, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Conduttore: Il locatario delle cose assicurate
Eventi atmosferici: Trombe d’aria, uragani, tempeste, bufere, grandine
Eventi socio-politici: Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi individuali o in associazione.
Franchigia: L’importo che viene detratto dall’indennizzo/risarcimento per ciascun sinistro
Indennizzo/Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Polizza: Il documento che prova l’assicurazione
Premio: La somma dovuta dall’assicurato alla Società
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto: La quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assicurato
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società: Zurich Insurance plc
Terremoto: Movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
Terrorismo: Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
L'Assicurato e la Società si impegnano rispettivamente a richiedere e rilasciare coperture assicurative contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, per beni strumentali in genere, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, che l' Assicurato, nello svolgimento della propria attività, concede in locazione finanziaria ai propri clienti, d'ora innanzi chiamati Conduttori.
Sono comunque esclusi dalla presente convenzione:
natanti e cose su di essi installate
- aeromobili e cose su di essi installate,- autoveicoli e mezzi di trasporto targati
- container e attrezzatura di varo
- macchinari e attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria (come ad es. talpe)
- macchine ed impianti sperimentali o prototipi
- cose di natura estetica e promozionale.
Cose appartenenti a categorie diverse da quelle automaticamente assicurabili possono essere assicurate previo accordo tra l'Assicurato e la Società. Prospettandosi una tale possibilità o evenienza, l'Assicurato deve preventivamente interpellare la società e solo successivamente, con il consenso di questa, può interpellare altre società assicuratrici.
La convenzione ha la durata pattuita tra le Parti e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario e così successivamente salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno tre mesi prima della scadenza.
Le cose assicurate precedentemente alla disdetta restano comunque in garanzia, sino alla scadenza dell’assicurazione per esse stabilita, alle condizioni e delimitazioni tutte della convenzione vigenti al momento della loro entrata in garanzia salvo che, a seguito del verificarsi di un sinistro, la Società non si avvalga di quanto stabilito all’art. 23 – Recesso in caso di sinistro.
L’assicurazione è valida nel territorio dello Stato Italiano, Stato Vaticano e Repubblica di San Marino.
LIMITI DI INDENIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI
In caso di sinistro coperto ai sensi della presente polizza, l’indennizzo/risarcimento sarà corrisposto con l’applicazione dei limiti, delle franchigie e degli scoperti previsti dalla seguente tabella.
Sezione I - Danni alle cose | ||||
Garanzie/Eventi | Limite di indennizzo per sinistro | Limite di indennizzo per annualità assicurativa | Franchigia | Scoperto |
Furto e Rapina (in caso di rottura di soli vetri non antisfondamento) | Somma assicurata | - | 500,00 | 10% dell'importo liquidabile |
Furto apparecchi impiego mobile e beni all’aperto | Somma assicurata | - | 500,00 | 20% dell'importo liquidabile |
Furto, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio per ripetitori radio-TV, macchine distributrici di ogni genere, macchine ed impianti per sale giochi, impianti per discoteche, nonché, oltre ai precedenti, anche fulmine per ripetitori radio-TV. | Somma assicurata | - | 500,00 | 20% dell'importo liquidabile |
Garanzie/Eventi non previsti nei casi precedenti | Somma assicurata | - | 500,00 | - |
Garanzie/Eventi | Limite di indennizzo per sinistro | Limite di indennizzo per annualità assicurativa | Franchigia | Scoperto |
RC del proprietario | 5.000.000,00 | - | 500,00 | - |
SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Rischi Assicurati
Art. 1 - La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare tutti i danni materiali e diretti (anche se causati da terremoto, tumulti popolari e da colpa grave) derivanti alle cose assicurate che l'Assicurato abbia concesso in locazione ai Conduttori.
Esclusioni
Art. 2 - Sono esclusi i danni:
a) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
b) a cose per le quali siano trascorsi più di quindici anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
c) causati da difetti già esistenti e di cui l'Assicurato era a conoscenza;
d) causati con dolo dell'Assicurato o delle persone cui debba rispondere a norma di legge
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
f) dovuti a smarrimento ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio o collaudo, salvo che tali operazioni siano dovute a manutenzione e revisione eseguite sul luogo di installazione delle cose assicurate
h) verificatisi in occasione di maremoto o eruzione vulcanica;
i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
l) da inondazione, alluvione, allagamento verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
Somme assicurate
Art. 3 - La somma assicurata per ciascuna cosa, deve corrispondere:
- per le cose nuove: al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia, al prezzo di listino, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto o prezzo di favore, di una cosa nuova, uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico;
per le cose usate: al valore commerciale delle stesse al momento dell'acquisto da parte dell'Assicurato come deve risultare dai relativi documenti di compravendita.
Ispezione cose assicurate
Art. 4 - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.
Obblighi in caso di sinistro
Art. 5 - In caso di sinistro l'Assicurato e/o il Conduttore devono:
a) fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge (art. 1914 c.c.);
b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza o alla Società entro nove giorni da quando ne hanno avuto conoscenza .
c) in caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'ammontare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce e i residui del sinistro nonché le parti sostituite fino alla conclusione delle operazioni peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.).
La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima del1'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione del1'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Conduttore, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al punto b), l'Assicurato e il Conduttore possono prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa - relativamente ai guasti meccanici ed elettrici - per la cosa danneggiata fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Esagerazione dolosa del danno
Art. 6 - Se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Procedure per la valutazione del danno
Art. 7 - L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. l due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro ovvero a quello di giurisdizione della residenza o sede dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Mandato dei Periti Art. 8 - I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se l'Assicurato e il Conduttore abbiano adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 5;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
l risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Determinazione dell'ammontare del danno
Art. 9 - L'ammontare del danno è determinato, separatamente per ogni cosa colpita, secondo le norme seguenti:
a) Nel caso di danno riparabile:
l stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all' Art. 3;
2 stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del sinistro, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni cui è destinata;
3 stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. Limitatamente alle cose usate, l’indennizzo sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.
Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in a) 2 quello stimato in a) 3.
b) Nel caso di danno non riparabile:
1 stimando il costo di rimpiazzo al momento del sinistro della cosa danneggiata, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3;
2 stimando il valore della cosa danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
3 stimando il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui.
Per il calcolo dell'indennizzo si detrae dall'importo stimato in b) 2 quello stimato in b) 3.
Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in a) 2 sono uguali o superiore al valore della cosa danneggiata, calcolato come in b) 2.
Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del sinistro, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, limitatamente alle cose nuove, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20% .
Dall'indennizzo calcolato come ai precedenti commi sono detratte le franchigie e gli scoperti fissati in polizza. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie o modifiche delle cose colpite dal sinistro. Sono invece compresi i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione I e fino all'importo massimo del 10% (dieci percento) dell'indennizzo per detto sinistro.
Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 3 delle condizioni generali di assicurazione, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
Limite massimo dell'indennizzo
Art. l0 - Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c., per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
In caso di sinistro causato da dolo del Conduttore, fermo restando quanto stabilito all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione, la determinazione dei danni darà effettuata ponendo come limite massimo di indennizzo il capitale residuo dedotto dal piano di ammortamento considerato al momento del sinistro.
Pagamento dell'indennizzo
Art. Il - Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzi detto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato e/o del Conduttore della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli art. 2 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, salvo che
l’Assicurato presenti una fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società. a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.
SEZIONE II – RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO
Rischio Assicurato
Art. 12 - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario delle cose assicurate, involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle cose assicurate in polizza.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizi di costruzione.
Delimitazione dell'assicurazione Art. 13 - Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
b) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per l'Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di collaborazione con esso.
L'Assicurazione non comprende:
a) i danni cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
b) i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
c) i danni da furto;
d) tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, sia obbligatoria l'assicurazione;
e) i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
f) i danni da inquinamento in genere;
g) danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
h) danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radio attive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall' amianto o prodotti contenenti l'amianto;
Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro Art. 14 - In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) darne avviso al Broker che intermedia la polizza o alla Società entro 9 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, con la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome del danneggiato e di eventuali testimoni, la data, il luogo e la causa del sinistro;
b) far seguire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudizi ari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra: ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese decade dai diritti del contratto.
Gestione delle controversie - Spese legali
Art. 15 - La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e
avvalendosi di tutti i diritti spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il termine di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzi dette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate né spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 16 - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
Xxx. 00 - Xx richiesta della Società l'Assicurato s'impegna a rendere disponibile l'elenco di tutte le operazioni di leasing effettuate (nonché le eventuali variazioni che via via possono verificarsi) contenente i seguenti dati:
a) la ragione sociale, attività e indirizzo del Conduttore;
b) l'ubicazione della cosa, se diversa dall'indirizzo del Conduttore, salvo che per le cose che per loro natura e destinazione possono essere trasferite;
c) i dati atti a identificare inequivocabilmente la cosa quali marca tipo, modello e numero di matricola;
d) la somma assicurata delle singole cose come indicata dalle condizioni di assicurazione;
e) la data in cui è entrata in copertura la cosa;
f) la durata della copertura assicurativa.
Comunque entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa l'Assicurato invierà alla Società i dati complessivi relativi alla somma assicurata complessiva relativa alle operazioni di leasing assicurate, suddivisa nelle diverse tipologie di beni eventualmente contemplate per le quali è previsto uno specifico tasso di premio e corrispondenti a quell'annualità
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di assicurare tutti i beni locati. Resta convenuto quanto segue:
a) in caso di sinistro, per accertare se un bene è assicurato ai sensi della presente polizza, si farà riferimento alla documentazione contrattuale esistente tra Assicurato e Conduttore, dalla quale si dovrà evincere in modo certo l’effettiva copertura del bene.
b) il valore dei beni non assicurati nell’arco di una annualità assicurativa dovrà mantenersi al di sotto del 25% del valore complessivo dei beni locati nel medesimo periodo.
Durata, effetto e scadenza della copertura
Art. 18 - Ogni copertura assicurativa deve avere una durata non inferiore a quella prevista da ogni singolo contratto di locazione salvo specifico accordo tra Parti.
Le singole coperture assicurative non sono tacitamente rinnovabili.
Le cose appartenenti alle categorie assicurabili sono coperte dalla Società dal giorno della loro consegna al Conduttore (purché successivo alla data di sottoscrizione del contratto di leasing, altrimenti dal giorno della sottoscrizione) e cessa al momento del loro riscatto da parte del Conduttore stesso o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo.
L'Assicurato s'impegna altresì a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose; la Società può anche inviare tecnici a visitare le cose presso l'Assicurato e, in suo nome, presso il Conduttore.
L'Assicurato può recedere da ciascuna singola copertura prima della sua scadenza in caso di anticipata risoluzione del rapporto con il Conduttore o nell'eventualità di inadempienza da parte di quest'ultimo, senza peraltro corrispondere alla Società indennizzi di sorta, restando convenuto che l'Assicurato sopporta l'onere del premio annuo solo pro rata e per il periodo di effettiva copertura.
Qualora nell'e1enco delle operazioni di leasing siano contenute una o più cose appartenenti ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli art. 1892 - 1893 - 1898 C.C.
Qualora invece fossero contenute in detto elenco cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto per l'Assicurato al rimborso del relativo premio pagato, al netto del1'imposta.
Premio minimo anticipato. Liquidazione del premio.
Art. 19 - Al perfezionamento della polizza convenzione e all'inizio di ciascuna annualità assicurativa l'Assicurato versa alla Società l'importo stabilito in polizza quale premio annuo minimo. Allo scadere di ogni annualità assicurativa la Società emette un atto che comprende:
a) la liquidazione relativa ai premi maturati nell'ultima annualità costituita dal premio di prima annualità di tutte le cose entrate in copertura assicurativa nel corso dell'annualità appena trascorsa e del premio annuo maturato dalle cose entrate in copertura assicurativa nelle annualità precedenti;
b) il premio annuo minimo per l'annualità assicurativa a venire, che non dovrà essere inferiore al 50% del premio di cui al punto a), con il minimo comunque dell’importo convenuto.
Se il premio della liquidazione di cui al punto a) risulta maggiore del premio annuo minimo dell’annualità assicurativa trascorsa, l'Assicurato versa a conguaglio la differenza di premio.
Se il premio di liquidazione risulta inferiore al premio annuo minimo della annualità assicurativa trascorsa, quest'ultimo rimane comunque acquisito dalla Società.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati di cui all’art. 17 necessari per la regolazione o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
Art. 20 - Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Esclusioni
Art. 21 - La Società non è obbligata per i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di poteri di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, provvedimenti di qualsiasi governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto, salvo che il Conduttore o l'assicurato provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o di contaminazioni radioattive; salvo che l'Assicurato o il Conduttore provi che il sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
c) indiretti da qualsiasi causa originati.
Pagamento dell'indennità - Franchigia
Art. 22 - Valutato il danno, concordato l'indennizzo o risarcimento e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento entro 30 giorni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' Art. 2 d), salvo che l’Assicurato presenti una fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.
Il pagamento dell'indennizzo o risarcimento liquidato a termini di polizza è effettuato previa detrazione dell'importo stabilito in polizza quale scoperto o franchigia.
Recesso in caso di sinistro
Art. 23 – Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere o dalla singola applicazione colpita da sinistro o dall’intera convenzione, ferma la copertura per le
applicazioni in essere fino alla loro scadenza, con preavviso di sessanta giorni da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccomandata.
Inoltre, negli stessi termini di cui ai commi precedenti, la Società può recedere da tutte le applicazioni in corso collegate ad un singolo vendor o intermediario o singolo conduttore. In tal caso la Società ha altresì la possibilità di non accettare ulteriori applicazioni col1egate a detti vendor, intermediari o conduttori.
Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell’Assicurato l’eventuale rateo di premio netto pagato e non goduto.
Fermo l’obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo il disposto dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Art. 24 - Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all'Assicurato compiere tutti gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del danno.
L'accertamento e la liquidazione del danno così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dell'Assicurato.
Oneri fiscali
Art. 25 - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Conservazione delle cose assicurate
Art. 26 - Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione alloro uso e alla loro destinazione, secondo le nonne della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse.
Foro competente
Art. 27 - Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Xxxxxx.
Rinvio alle norme di legge
Art. 28 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
1) Macchinario ed attrezzatura di cantiere - Incidenti di cantiere
A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente a macchinari ed attrezzature di cantiere:
a) la Società non risponde dei danni causati da guasti meccanici e/o elettrici;
b) i danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto sono risarcibili a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego ovvero presso l’abituale sede di deposito; la garanzia è estesa ai danni derivanti da urto, collisione, ribaltamento durante il trasporto del macchinario o attrezzatura di cantiere durante il trasporto da un cantiere all'altro o da un cantiere all’abituale sede di deposito o viceversa.
c) per le gru a torre la garanzia viene estesa alle operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego solo in occasione di trasporto o trasferimento.
2) Delimitazione del rischio assicurato
La Società non è obbligata relativamente ai danni derivanti da guasti meccanici e/o elettrici:
a) a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade o ad altre fonti di luce salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle cose assicurate;
b) ai conduttori elettrici esterni alle cose assicurate;
c) al materiale refrattario, ad utensileria, organi o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nonché a forme, matrici, aghi, stampi, mole, organi di frantumazione, nastri trasportatori, tappeti per tessitura e industria cartaria, funi, corde, cinghie, pneumatici, gomme e simili, batterie di accumulazione elettriche salvo che tali danni siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificati si ad altre parti delle cose assicurate.
3) Limite di assicurabilità
La Società è obbligata a tenere automaticamente in copertura operazioni di leasing fino al limite massimo di € 3.000.000,00 per Conduttore, col limite di € 1.500.000 per cosa assicurata. Il superamento di tali limiti deve essere preventivamente concordato con la Società.
4) Diritto di surroga
La Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettantele in base all' art. 1916 del C.C. nel confronti del Conduttore della cosa assicurata, salvo il caso di dolo.
5) Buona fede
Fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza aggravante il rischio, cosi come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto della richiesta di copertura delle singole applicazioni o durante il loro periodo di garanzia, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
6) Furto
Condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni derivanti da furto è che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Qualora il furto avvenga con la sola rottura di vetri non anti-sfondamento, l’indennizzo sarà corrisposto con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nella relativa tabella riportata nella presente polizza.
Si conviene inoltre che le cose assicurate possono trovarsi e si intendono assicurate anche all’aperto, purchè siano collocate all’aperto per natura o destinazione e si trovino in aree comunque recintate. L’indennizzo sarà corrisposto con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nella relativa tabella riportata nella presente polizza.
7) Sublocazione
La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché il Locatore abbia tra le sue attività anche quella specifica di noleggio.
Qualora questa non fosse una delle attività del Locatore la copertura sarà operante qualora i beni assicurati vengano concessi in comodato, prestito d'uso o altre simili forme di cessione in uso a terzi e disciplinata da specifico contratto e purché la cessione avvenga ad un unico Sublocatario.
8) Impiego mobile
Relativamente alle apparecchiature per loro natura possono essere utilizzate in luoghi diversi (es: PC portatili, tacheometri, livelli, radiotelefoni) la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Vaticano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi. Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, la garanzia è estesa ai danni causati da furto purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave e purché il veicolo si trovi in una rimessa chiusa a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capote rigida.
9) Cose particolari
Relativamente ai seguenti beni:
a) ripetitori radio-TV
b) macchine distributrici di ogni genere
c) macchine ed impianti per sale giochi
d) impianti per discoteche
sono operanti le seguenti condizioni:
per i beni di cui ai punti b), c) e d), relativamente alle garanzia furto, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l’applicazione degli scoperti e delle franchigie indicati nella relativa tabella riportata nella presente polizza.
Per i beni di cui al punto a), lo scoperto è operante, oltre che per gli eventi precedentemente indicati, anche per i sinistri causati da fulmine.
Relativamente alle macchine distributrici di cui al comma b) si precisa che potranno essere assicurate purché stabilmente poste all'interno di edifici. Non sono assicurabili pertanto macchine distributrici poste all'aperto.
10) Broker
Il contraente dichiara di aver affidato la gestione del contratto ad AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente da AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL la quale tratterà con la Società.
PRECISAZIONE ART 19 (COME DA APP 2)
A precisazione di quanto stabilito al punto a) dell’Art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la liquidazione (o regolazione relativa ai premi maturati nell’ultima annualità è costituita dal premio su base annua (360/360) e non su base pro rata emporis delle cose assicurate alla scadenza del periodo assicurativo, a prescindere dall’effettiva durata della copertura nel corso dell’anno. Pertanto:
-i beni la cui copertura sia cessata nel corso dell’annualità, ancorchè assicurati sino alla data della cessazione, non concorrono alla formazione del premio di regolazione.
-i beni la cui copertura sia iniziata nel corso dell’annualità e non sia cessata nel corso della stessa concorrono alla formazione del premio di regoalzione per intero (360/360) e non su base pro rata temporis.
ART. 18 bis Condizioni Generali di polizza (COME DA APP 5 e 6)
• Con effetto dal 19/04/2010:
Premesso che i contratti di leasing stipulati dal Contrante prevedono che i Conduttori che non aderiscono alla presente Convenzione assicurativa debbano provvedere autonomamente alla copertura assicurativa del bene oggetto del contratto, qualora il Contraente non abbia evidenza che ciò sia stato fatto o che il bene sia coperto da assicurazione, lo stesso Contraente inserisce il bene oggetto del leasing nella presente convenzione assicurativa, addebitando il relativo costo al proprio Conduttore.
Il Contraente è dispensato dalla comunicazione alla Compagnia di tale inserimento, ferma la disciplina del calcolo del premio di regolazione, così come normato dall'art. 19 a) delle Condizioni Generali di Assicurazione e dall'appendice n. 2.
Ad integrazione e chiarimento di quanto disposto dall'art. 17 a delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro il Contraente sarà tenuto ad esibire idonea documentazione comprovante l'inserimento in copertura, quali il documento relativo al canone di locazione comprensivo del primo addebito relativo alla copertura assicurativa; l’inserimento in copertura avrà effetto dalla data di emissione di tale documento.
• Con effetto dal 25/05/2010:
Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che le singole coperture assicurative avranno validità sino all’effettivo riscatto del bene e comunque non oltre 4 (quattro) mesi dalla scadenza del singolo contratto di leasing.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLA REGOLAZIONE PREMIO (COME DA APP 14 E 18)
A parziale deroga delle Condizioni Generali che regolano l'assicurazione il termine utile previsto per il pagamento dei premi successivi al primo e delle regolazioni premio s'intende elevato a 30 (trenta) giorni, fermo quant'altro contemplato dalle Norme stesse.