Procedure per la valutazione del danno. Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l’Assicurato e la Società ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno, dall’Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti non si mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell’altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero dalla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’Assicurato dall’indennizzo dovutogli. I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Xxxxx quanto precede le Parti si impegnano sin d’ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.
Procedure per la valutazione del danno. L‘ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l’altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Procedure per la valutazione del danno. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
Procedure per la valutazione del danno. L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Comune con apposito atto unico. Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dal Comune ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Comune. Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
Procedure per la valutazione del danno. Contratto di Assicurazione Polizza Incendio Mutui > sezione III
Procedure per la valutazione del danno. L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Moncalieri. Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali. senza però avere alcun voto deliberativo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
Procedure per la valutazione del danno. In caso di Incendio ed altri eventi, l'ammontare del danno è determinato:
Procedure per la valutazione del danno. L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dalla C.C.I.A.A. con apposito atto unico. Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dalla C.C.I.A.A. ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la C.C.I.A.A.. Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.
Procedure per la valutazione del danno. L'ammontare del danno è concordato dalle Parti diret- tamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall’Ade- rente/Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disac- cordo tra loro, e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disac- cordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assi- stere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non prov- vede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avve- nuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Procedure per la valutazione del danno. Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l’Assicurato e Generali Italia ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno da Generali Italia e uno, dall’Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti non si mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano