ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 199 del 04/07/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto per prestazioni di attivita` di ricerca e sperimentazione complessa`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine S.C.A. - Latte Trento S.C.A.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto per prestazioni di attivita` di ricerca e sperimentazione complessa`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine S.C.A. - Latte Trento S.C.A.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 12 del 24.5.21 e approvato con DGRV n. 1308 del 28.9.21 – prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a
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soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”; il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.3.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati
– la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale;
- con DDG n. 317 del 26.6.2013, è stato approvato il nuovo “Regolamento per la prestazione di attività e servizi aggiuntivi in favore di soggetti privati tramite la stipula di contratti e convenzioni” e con nota prot. n. 10134/2013 è stata diffusa la relativa circolare interpretativa a firma del Direttore generale.
Con nota del 13.06.2022, acquisita al ns. prot. n. 5940 del 20.06.2022, il Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine S.C.A. (Latte Trento S.C.A.) – gruppo lattiero caseario rinomato a livello nazionale che promuove elevati livelli qualitativi della filiera del latte – ha richiesto all’IZSVe di addivenire alla stipula di un contratto avente ad oggetto l’esecuzione di servizi relativi all’analisi del consumo di antibiotici in allevamenti di bovini da latte.
In conformità alle sopraindicate disposizioni, al fine di dare seguito alla richiesta in parola, la dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, Direttore della “SCS4 – Epidemiologia Veterinaria”, ha inserito, in qualità di responsabile scientifico, la richiesta intranet n. 180895/2022, allegando come previsto dalla circolare esplicativa prot. n. 10134/2013, il “Documento di progetto” contenente la descrizione delle attività di ricerca e sperimentazione, il relativo quadro economico – che riporta sinteticamente i costi a carico dell’Istituto per le attività da eseguire – e lo schema di contratto, documenti conservati agli atti di questa Struttura.
Al fine di formalizzare il rapporto e regolarne gli aspetti giuridici ed economici, le parti hanno concordato, per le vie brevi, lo schema di “Contratto per prestazioni di attività di ricerca e sperimentazione complessa", documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), unitamente al relativo “Allegato A”.
Con la stipula del Contratto in parola – efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 12 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte del Consorzio – Latte Trento S.C.A., a fronte dell’espletamento da parte dell’IZSVe dei servizi previsti all’art. 2, si impegna a corrispondere all’Istituto il corrispettivo di € 18.000,00 (IVA esclusa) secondo le modalità indicate all’art. 5 del Contratto.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Contratto per prestazioni di attività di ricerca e sperimentazione complessa” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa
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Xxxxxxx Xxxxx, e il Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine S.C.A. (Latte Trento S.C.A.), rappresentato dal Presidente, Sig. Xxxxx Xxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), unitamente al relativo “Allegato A”;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del Contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto del “Documento di progetto” contenente la descrizione delle attività di ricerca e sperimentazione, e del relativo quadro economico, che contiene una sintetica descrizione dei costi a carico dell’Istituto – allegati alla richiesta intranet n. 180895/2022, conservati agli atti della scrivente Struttura – riferiti alle prestazioni da eseguire, poste sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, Direttore della “SCS4 – Epidemiologia Veterinaria”;
4. di prendere, altresì, atto che con la stipula del Contratto in parola – efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 12 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte del Consorzio – Latte Trento S.C.A., a fronte dell’espletamento da parte dell’IZSVe dei Servizi previsti all’art. 2, si impegna a corrispondere all’Istituto il corrispettivo di € 18.000,00 (IVA esclusa) secondo le modalità indicate all’art. 5 del Contratto;
5. di rilevare il ricavo, derivante dal presente provvedimento, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni forfettarie”, attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province
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Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
1. di approvare lo schema di “Contratto per prestazioni di attività di ricerca e sperimentazione complessa” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, e il Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine S.C.A. (Latte Trento S.C.A.), rappresentato dal Presidente, Sig. Xxxxx Xxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), unitamente al relativo “Allegato A”;
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del Contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto del “Documento di progetto” contenente la descrizione delle attività di ricerca e sperimentazione, e del relativo quadro economico, che contiene una sintetica descrizione dei costi a carico dell’Istituto – allegati alla richiesta intranet n. 180895/2022, conservati agli atti della scrivente Struttura – riferiti alle prestazioni da eseguire, poste sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, Direttore della “SCS4 – Epidemiologia Veterinaria”;
4. di prendere, altresì, atto che con la stipula del Contratto in parola – efficace dalla data di ultima sottoscrizione per un periodo di 12 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte del Consorzio – Latte Trento S.C.A., a fronte dell’espletamento da parte dell’IZSVe dei Servizi previsti all’art. 2, si impegna a corrispondere all’Istituto il corrispettivo di € 18.000,00 (IVA esclusa) secondo le modalità indicate all’art. 5 del Contratto;
5. di rilevare il ricavo, derivante dal presente provvedimento, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Altre convenzioni forfettarie”, attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 199 del 04/07/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Contratto per prestazioni di attivita` di ricerca e sperimentazione complessa`` tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Consorzio Produttori Latte delle Valli Trentine S.C.A. - Latte Trento S.C.A.
Pubblicata dal 04/07/2022 al 19/07/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE COMPLESSA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
e
LATTE TRENTO S.C.A.
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CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
TRA
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxx, Codice Fiscale e Part. IVA n. 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità “IZSVe”;
e
CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DELLE VALLI TRENTINE S.C.A. – “LATTE
TRENTO SC.A.”, con sede legale in Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX), Xxxxxx, Codice Fiscale e Part. IVA n. 00122380223, PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella persona del Presidente, Sig. Xxxxx Xxxxxx, (C.F. CSTRNT62T21B006N), in qualità di legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità “Latte Trento S.C.A.” o “Impresa”
di seguito denominate separatamente “la Parte” e congiuntamente “le Parti” PREMESSO CHE
- IZSVe è un noto istituto di ricerca in grado di fornire un supporto tecnico specialistico ai governi nazionali e regionali, alle organizzazioni internazionali in attività di ricerca veterinaria e di sanità pubblica e fornisce i servizi necessari per soddisfare le esigenze del settore agricolo/alimentare del sistema di elaborazione e di produzione e garantisce la tutela del consumatore nonché contribuisce alla prevenzione di malattie animali transfrontaliere e malattie trasmissibili animale-uomo;
- IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio, di pianificazione di programmi di salute degli animali, di formazione del personale dei servizi veterinari e di produzione di biofarmaci;
- IZSVe ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, e dell'art. 5, comma 1, dell'accordo sulla gestione del IZSVe eseguito tra la Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento sulla gestione dell’Istituto, come approvato dalla legge regionale della Regione Veneto n. 5/2015, è autorizzato a stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a soggetti privati, aziende, enti, associazioni e organizzazioni pubbliche e private;
- Latte Trento S.C.A. è un gruppo lattiero caseario rinomato a livello nazionale, che sostiene con diverse iniziative i propri 184 soci e promuove elevati livelli qualitativi della filiera del latte, vendendo direttamente alla clientela i formaggi tipici ed il latte a marchio certificato “Qualità Trentino”, nonché vendendo parte del prodotto al Consorzio CONCAST per la produzione di Grana del Trentino;
- è interesse di Latte Trento S.C.A. affidare all’Istituto il servizio avente ad oggetto l’attività descritta all’art. 2 del presente contratto e nei documenti richiamati;
- IZSVe possiede le competenze necessarie per lo svolgimento del servizio richiesto ed è interessato a svolgere i servizi richiesti da Latte Trento S.C.A. in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Istituto.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
in considerazione delle suesposte premesse, del Progetto e di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e in considerazione dei reciproci accordi di seguito indicati, le Parti, singolarmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:
“Contratto” si intende il presente accordo e gli allegati costituenti parti integranti e sostanziali;
“Servizi” si intendono le attività scientifiche eseguite da IZSVe con la migliore diligenza nel tempo e secondo le modalità previste nel Progetto (allegato A);
“Progetto” si intende l’analisi del consumo di antibiotici in allevamenti bovini da latte, con riferimento a n. 21 aziende conferenti a Latte Trento S.C.A., unitamente al supporto, alla formazione e alla consulenza per l’applicazione e l’utilizzo della piattaforma “Classyfarm”, progetto meglio descritto nell’allegato A al presente contratto;
“Corrispettivo” si intende il compenso dovuto all’IZSVe di cui all’art.5 per i servizi resi ai sensi del presente contratto;
“Informazioni confidenziali” qualsiasi informazione, documentazione, materiale, strumento, conoscenza, dato, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione e materiale o prodotto anche non contrassegnato con la dicitura "riservato" o "confidenziale" o comunque identificato come tale dalla Parte che lo trasmette “Parte divulgante” all'altra “Parte ricevente” durante la durata del Contratto;
“Relazione finale” si intende la relazione scritta, contenente i risultati ottenuti dalla rielaborazione dei dati condotta per la quantificazione dei consumi antibiotici e per la loro classificazione in base all’importanza critica per la salute umana;
“Relazione parziale” si intende la relazione scritta, contenente i risultati scientifici generati dall’IZSVe alla data di risoluzione;
“Interesse moratorio” si intende l’interesse che Latte Trento S.C.A. dovrà corrispondere a IZSVe per il ritardo nel pagamento del Corrispettivo al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/2002;
“Responsabile scientifico” si intende il Responsabile Scientifico dello studio sperimentale;
“Personale” si intende tutto il personale di IZSVe coinvolto nella prestazione di servizi;
“Materiale delle Aziende conferenti a Latte Trento S.C.A.” si intendono dati oggetto di informatizzazione, ovvero ottenuti attraverso la raccolta di dati grezzi e l’inserimento in sistemi informatici al fine della loro elaborazione, di proprietà delle Aziende conferenti a Latte Trento S.C.A., per i quali è richiesto l’espletamento del servizio;
“Data di risoluzione” si intende la data di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 13 del Contratto;
“Background” si intendono tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente di cui una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del presente contratto,
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nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti prima dell’avvio del presente contratto;
“Sideground” si intendono tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate, i risultati acquisti, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale e diritto d’autore, realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;
“Foreground” si intendono tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate, i risultati acquisti, nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale e diritto d’autore, se realizzati o comunque conseguiti in esecuzione del presente Contratto e in ragione di esso (relazione finale);
“Risultati tutelabili”: si intendono tutti i risultati derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente contratto suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione ai sensi di quanto previsto dal Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 di seguito CPI).
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 L’oggetto del presente Contratto è costituito dai servizi resi da IZSVe a Latte Trento S.C.A. consistenti nelle attività descritte nell’Allegato A, alle condizioni indicate nel presente contratto.
2.2 Nessuna modifica alle attività descritte nell’Allegato A sarà apportata senza il previo consenso scritto delle Parti. Nel caso in cui tali modifiche determinino differenze nel costo dei Servizi, il corrispettivo finale sarà adeguato di un importo concordato reciprocamente dalle Parti per iscritto.
In caso di disaccordo sul corrispettivo rettificato, le Parti possono recedere dall’accordo ai sensi dell’art. 14 del presente contratto.
Gli eventuali emendamenti dovranno specificare chiaramente la modifica richiesta sia dal punto di vista tecnico scientifico che economico.
ART. 3 PRESTAZIONE DEI SERVIZI
3.1 IZSVe deve comunicare per iscritto all’Impresa, su richiesta di quest’ultima, lo stato di avanzamento dei servizi resi ai sensi del presente contratto. Al termine dei servizi resi, IZSVe deve presentare all’Impresa una Relazione finale in forma scritta entro 90 giorni dalla conclusione della sua ricerca. La Relazione deve essere conforme ai contenuti di cui all'allegato A del presente Contratto.
3.2 Per tutta la durata del presente Contratto, le Parti possono incontrarsi periodicamente al fine di verificare e/o chiarire e/o aggiornarsi sullo stato di avanzamento delle attività. Gli incontri i terranno presso la sede di IZSVe o in videoconferenza o in altro luogo adatto, come concordato tra le Parti e sarà presente il Personale coinvolto nel progetto.
ART. 4 MATERIALE DI PROPRIETA’ DELLE AZIENDE CONFERENTI A LATTE TRENTO S.C.A.
4.1 Latte Trento S.C.A. si impegna a fornire a IZSVe il materiale di proprietà delle Aziende conferenti, come definito nell’Allegato A, per tutta la durata del Contratto e nelle quantità necessarie e sufficienti all’esecuzione dello stesso. Nel caso in cui IZSVe ritenga che il Materiale non sia idoneo all’esecuzione del servizio, come richiesto da Latte Trento S.C.A. ne darà tempestiva comunicazione al fine di definire possibili azioni correttive.
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4.2 IZSVe si impegna a non fornire a terze parti nessun altro materiale fornito da Latte Trento S.C.A., senza il previo consenso scritto.
4.3 Utilizzo del materiale di proprietà delle Aziende: IZSVe utilizzerà il Materiale, di proprietà delle aziende conferenti, fornito da Latte Trento S.C.A., solo per eseguire il servizio oggetto del presente contratto.
ART. 5 CORRISPETTIVO
5.1 L’Impresa dovrà corrispondere ad IZSVe per tutti i Servizi resi ai sensi del presente Contratto, un importo forfettario di Euro 18.000,00 (IVA esclusa) subordinatamente alla presentazione di regolare fattura, secondo le seguenti modalità:
- una prima tranche pari al 30% del corrispettivo (Euro 5.400,00 IVA esclusa, tasse e oneri previdenziali inclusi) alla sottoscrizione del presente Contratto;
- una seconda tranche pari al 30% del corrispettivo (Euro 5.400,00 IVA esclusa, tasse e oneri previdenziali inclusi) dopo 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- il saldo finale pari al 40% del corrispettivo (Euro 7.200,00 XXX xxxxxxx, tasse e oneri previdenziali inclusi) al momento della presentazione della Relazione finale.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica attraverso il sistema “PagoPA” (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/).
Tutti i pagamenti da parte dell’Impresa costituiscono riconoscimento da parte della stessa dell’adempimento da parte di IZSVe delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto.
5.2 In caso di ritardo di pagamento superiore a venti (20) giorni, gli interessi legali matureranno sull'importo restante che va dal termine originale di pagamento fino al saldo.
Nel caso il ritardo superi i centottanta (180) giorni, IZSVe potrà risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 13, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
5.3 Variazione in aumento del corrispettivo. Qualora nel corso dello svolgimento del servizio si rendesse necessario lo svolgimento di esami di laboratorio/strumentali e/o prestazioni/attività aggiuntive, non comprese nel corrispettivo pattuito, le Parti potranno integrare con un emendamento il presente contratto, prevedendo l’aumento del corrispettivo concordato.
5.4 Rimborso spese aggiuntive. L’Impresa provvederà a rimborsare all’IZSVe tutte le spese aggiuntive risultanti da attività non previste nel Progetto o nei successivi emendamenti allo stesso, e non già compresi nel corrispettivo, qualora tali attività si rendano indispensabili per una corretta gestione del Servizio, a condizione che tali attività e costi aggiuntivi vengano approvati per iscritto.
Le fatture emesse da IZSVe per il rimborso delle spese dovranno essere accompagnate dalle relative ricevute. L’importo totale delle somme dovute per le spese aggiuntive dovrà essere versate entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
ART. 6 GARANZIE E RESPONSABILITÀ
6.1 Dichiarazioni generali. Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere un’entità debitamente organizzata e di avere il potere e l’autorità di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e che lo stesso non è in conflitto e non viola alcun accordo con parte terza.
Ciascuna Parte dichiara altresì che nello svolgimento dei propri obblighi contrattuali osserverà e rispetterà tutte le leggi, norme e i e regolamenti applicabili e che alla data di esecuzione del presente contratto, i diritti concessi all’altra non sono in conflitto con i diritti di terze parti.
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6.2 L’Impresa è consapevole che le attività oggetto del contratto e il foreground eventualmente realizzato o comunque conseguito hanno natura tipicamente sperimentale e vengono pertanto forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di commerciabilità e/o di idoneità per un particolare scopo. Qualora l’Impresa, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente contratto o di atti a questo collegati o da questo richiamati, intenda immettere in commercio o comunque realizzare a scopi commerciali, direttamente o indirettamente, il foreground o parte di esso, l’Impresa medesima dovrà intendersi come unica responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse alla immissione in commercio o, comunque, all’utilizzazione commerciale da parte di terzi del suddetto foreground, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell’IZSVe.
6.3 L’Impresa, giusto quanto disposto al paragrafo precedente, si impegna a manlevare sostanzialmente e processualmente l’IZSVe e a mantenerlo indenne da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da o in qualunque modo collegati a pretese o contestazioni di soggetti terzi, relativi all’immissione in commercio, o comunque all’utilizzazione commerciale del foreground o di parte di esso.
ART. 7 RESPONSABILE SCIENTIFICO E PERSONALE
L’IZSVe designa quale Responsabile Scientifico la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, la quale potrà avvalersi, nell’esecuzione dei servizi, di personale, strutturato e non strutturato, operante sotto la sua responsabilità, qualificato per lo svolgimento degli stessi, che abbia ricevuto preventivamente adeguata formazione prevista dalla normative vigente. Se per qualsiasi motivo questi non possa continuare l’attività da svolgere in qualità di Responsabile Scientifico, il suo sostituto deve essere nominato di comune accordo delle Parti. Nel caso in cui le Parti non si accordino sul nominativo del sostituto, potranno recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 14.
ART. 8 TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
8.1 Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza (o alla risoluzione del contratto), IZSVe e l’Impresa si impegnano reciprocamente ed espressamente, per se e per i propri dipendenti e/o collaboratori a:
a) mantenere riservate tutte le Informazioni Confidenziali, come sopra definite, comunicate e ricevute e a non renderle accessibili a soggetti terzi senza il previo consenso scritto della parte divulgante;
b) impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessaria, al fine di garantire che le Informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
c) adottare tutte le misure appropriate per garantire la protezione e l’integrità delle Informazioni Confidenziali all’interno dei propri locali incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’adozione di qualsiasi misura ragionevole per prevenire e proteggere le Informazioni Confidenziali da furto, copia o riproduzione o da qualsiasi uso, divulgazione o diffusione non autorizzata;
d) non utilizzare in alcun modo le Informazioni Confidenziali per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l’esecuzione del presente contratto, senza il preventivo consenso scritto della parte divulgante;
e) limitare la comunicazione delle Informazioni confidenziale solo a soggetti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Contratto e a condizione che siano vincolati dallo stesso livello di riservatezza previsto nel contratto. La parte ricevente è tenuta a garantire che tali soggetti rispettino tali obblighi di riservatezza e non divulgazione.
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Le Parti espressamente convengono che le Informazioni Confidenziali sono rilevanti, essenziali e riservate e la loro diffusione pregiudicherebbe gravemente l’efficacia e il successo del servizio, e che qualsiasi violazione di questa clausola costituisce una violazione materiale del presente Contratto.
Nell’ipotesi di risoluzione del presente contratto per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, su richiesta della Parte Divulgante, la Parte ricevente dovrà restituire alla Parte Divulgante o distruggere tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali, nonché tutti gli originali, copie, estratti e riepiloghi di materiale documentali e altre manifestazioni di Informazioni Confidenziali ad eccezione di una copia che può essere conservata negli archivi legali solo a scopo probatorio. Nonostante la restituzione o l’eliminazione delle informazioni confidenziali, ciascuna parte continuerà ad essere vincolata ai propri obblighi di non divulgazione e riservatezza e dagli altri obblighi previsti dal presente contratto
8.2 Non sono qualificabili come Informazioni Riservate le informazioni che:
a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente, senza violazione del presente Contratto;
b) diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell’informazione da una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte Ricevente;
c) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al momento o prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrato da documentazione in possesso del Ricevente stesso riportante data antecedente alla comunicazione;
d) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di una terza che non abbia obblighi di riservatezza e senza limitazione o violazione del Contratto;
e) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni riservate della Parte Divulgante, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
f) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Xxxxxxxx Xxxxx, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.
ART. 9 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
9.1 Diritti delle Parti sul background e sul sideground.
Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio background e al proprio sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Xxxxxxxxx deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio background e al proprio sideground.
Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi background nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
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9.2 Diritti delle Parti sul foreground
Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che la Relazione finale o parziale e i risultati ivi contenuti sono disciplinati come segue:
I diritti di proprietà intellettuale e industriale sul foreground spettano ad IZSVe e all’Impresa in parti uguali.
Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che la Relazione finale è in comproprietà dell’Impresa e di IZSVe e il relativo diritto d’autore è disciplinato dalla legge italiana.
Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto l’IZSVe conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell’attività di ricerca svolta in conto terzi), ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo.
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo, In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
ART. 10 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
10.1 Fermo restando quanto previsto all’articolo 9, le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto previa trasmissione in via riservata all’altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.
La Parte ricevente avrà facoltà entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza:
(a) di comunicare per iscritto all’altra Parte quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
(b) di richiedere per iscritto all’altra Parte che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove la Parte ne abbia diritto ai sensi del presente Contratto o della legge.
10.2 Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro e sia trascorso il termine di cui al comma 1, l’altra Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
Entrambe le Parti si impegnano a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
ART. 11 USO DEI SEGNI DISTINTIVI
Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo
ART. 12 DURATA
Il presente Contratto decorre dalla data di sua ultima sottoscrizione e resterà in vigore 12 mesi o, in ogni caso, fino al completamento dei Servizi da parte di IZSVe e al pagamento del corrispettivo da parte dell’Impresa.
E’ escluso ogni rinnovo tacito. Il presente Xxxxxxxxx potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, alle condizioni eventualmente stabilite dalle Parti medesime.
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ART. 13 RISOLUZIONE
13.1 Nel caso di grave inadempimento, ciascuna Parte potrà risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC o con raccomandata A/R, con un preavviso minimo di 30 giorni.
La risoluzione sarà efficace dal momento della ricezione della comunicazione. Costituirà grave inadempimento, la violazione di qualsiasi obbligazione, principale o accessoria, reiterata nonostante la diffida ad adempiere della controparte. In particolare:
- mancato pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 5 del presente Contratto e siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti;
- qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell’assetto dell’Impresa quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d’azienda che impediscano la prosecuzione delle attività dedotte in contratto;
- per grave inadempimento da parte dell’Impresa delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 8,
9.1 e 11, o da parte dell’IZSVe, delle obbligazioni assunte ai sensi artt. 2, 9.1 e 11.
L’adempimento della Parte nelle more della ricezione della comunicazione di risoluzione, sana l’inadempimento ma non pregiudica il diritto dell’altra Parte al risarcimento degli eventuali danni subiti.
13.2 La risoluzione del presente Contratto per qualsiasi motivo non pregiudica le obbligazioni già eseguite dalle Parti né i diritti che sopravvivono espressamente alla risoluzione in conformità con i termini del presente Contratto e le leggi applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo, i diritti e gli obblighi delle Parti in materia di riservatezza, diritti di proprietà intellettuale, pubblicità e pubblicazione e materiali.
13.3 Il materiale ricevuto da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non è stato utilizzato, deve essere restituito all’Impresa a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In caso di tale cessazione, IZSVe comunicherà all’Impresa i risultati generati fino alla Data di risoluzione e consegnerà all’Impresa una Relazione parziale entro novanta (90) giorni dalla risoluzione.
13.4 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Impresa, sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate da IZSVe alla data di comunicazione di risoluzione. In particolare, l’Impresa sarà tenuta a corrispondere all’IZSVe la parte di corrispettivo dovuta per le attività già effettuate, nonché tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio.
In caso di risoluzione per inadempimento di IZSVe, questo sarà tenuto a restituire all’Impresa la parte di corrispettivo già versato che ecceda quella relativa all’attività già eseguita da IZSVe. L’Impresa sosterrà solo i costi sostenuti da IZSVe per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione (esclusi i costi derivanti da impegni non annullabili per i servizi non effettuati alla data di cessazione) ma al massimo l’importo del corrispettivo stabilito in contratto.
ART. 14 RECESSO UNILATERALE
14.1 Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso scritto minimo di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, da trasmettersi a mezzo PEC e/o Raccomandata A/R.
14.2 Il recesso non pregiudica le obbligazioni adempiute dalle Parti o il cui adempimento è in corso al momento della comunicazione di recesso. Tali obblighi sono disciplinati all’art. 13.
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14.3 Resta inteso che lo scioglimento anticipato del Contratto non comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.
ART. 15 FORZA MAGGIORE
15.1 Le Parti non saranno ritenute responsabili del mancato, inesatto o ritardato adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Contratto ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa alle stesse non imputabile.
Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di Forza Maggiore” i) qualsiasi evento al di fuori del controllo di una delle Parti ii) che impedirebbe a questa Parte di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente accordo iii) che non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto quando l’Accordo è stato stipulato e iv) i cui effetti non possono essere evitati con misure appropriate, quali ad es. calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
In tal caso la Parte interessata notificherà per iscritto l’evento tempestivamente all’altra Parte. Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, la Parte non interessata dalla forza maggiore avrà il diritto di risolvere il Contratto, con le modalità di cui all’art. 30.
ART. 16 CLAUSOLA DI ULTRATTIVITA’
Avuto riguardo allo scopo concreto perseguito dalle Parti, lo scioglimento del contratto, avvenuto per qualsiasi causa, non pregiudicherà i diritti delle Parti la cui efficacia ultrattiva è prevista dal presente contratto, ovvero, dalla normativa nazionale e internazionale vigente. Tra tali diritti sono inclusi, a scopo meramente esemplificativo, gli impegni assunti dalle Parti in relazione al Diritto di Proprietà Intellettuale, Pubblicità e Pubblicazioni.
ART. 17 ONERI DI SICUREZZA
IZSVe si impegna a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Impresa eseguano, qualsiasi attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi previamente programmate e concordate per iscritto tra le Parti – l’Impresa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ART. 18 ASSICURAZIONE
Nel caso in cui dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Impresa debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da danneggiamento, responsabilità civile verso terzi e infortunio. L’Impresa esonera IZSVe da ogni responsabilità relativa e lo manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei suoi confronti per qualsiasi motivo o titolo.
ART. 19 TRATTAMENTO PERSONALE DEI DATI
19.1 In ossequio alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente Contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi.
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Ciascuna Parte potrà esercitare i propri diritti di accesso, rettifica e cancellazione, opposizione e diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali raccolti dall’altra Parte.
IZSVe può esercitare i propri diritti contattando xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
L’Impresa può esercitare i propri diritti contattando xxx@xxxxxxxxxx.xx
Ciascuna Parte prende atto che l’altra Parte effettua, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, il trattamento dei dati personali che la riguardano, raccolti e conservati durante l’esecuzione del contratto e per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità perseguite.
19.2 Nel caso in cui una Parte venga a conoscenza di una violazione della sicurezza effettiva o potenziale (inclusa a titolo esemplificativo, qualsiasi distruzione, perdita, alterazione accidentale o intenzionale, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato a dati personali) che coinvolga i locali, le reti o i sistemi dell’altra Parte o quelli di qualsiasi suo dipendente, agente, rappresentante e/o consulente e di qualsia affiliato che potrebbero essere interessati dal presente Contratto, questa Parte deve:
a) informare immediatamente l’altra Parte dell’avvenuta conoscenza della violazione;
b) assistere l’altra Parte nell’indagine, nella riparazione e nell’adozione di qualsiasi azione che le parti ritengano necessarie in relazione alla violazione e ai dati personali interessati.
ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DPR N. 62/2013 E ANTICORRUZIONE
20.1 L’Impresa dichiara di aver preso visione del:
- Codice Etico e di Comportamento dell’IZSVe, approvato con DCA n. 12/2017, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali” del sito web dell’Istituto al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx di aderire ai principi in esso contenuti e di osservare, per quanto compatibili, le regole previste dagli stessi Codici.
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell’IZSVe, pubblicato nel sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
20.2 Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012 e s.m.i.) e si impegnano reciprocamente a informare immediatamente l’altra Parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la documentazione per ogni opportuna verifica.
20.3 Qualsiasi violazione del presente articolo da parte di IZSVe o dell’Impresa costituisce violazione del Contratto e consentirà a IZSVe e all’Impresa di risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art.13.
L’IZSVe si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere o di sospendere il presente contratto qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle sue iniziative o attività.
L’Impresa non dovrà in alcun modo arrecare pregiudizio o ledere l’etica della primaria funzione pubblica istituzionale dell’IZSVe ed non dovrà esporla al rischio di apparire indebitamente influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale
ART. 21 DIRITTI DELLE PARTI
Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivanti dal presente contratto non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.
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ART. 22 DICHIARAZIONE DI INVIOLABILITA’ DEI DIRITTI DI XXXXX
Ciascuna Parte dichiara di disporre di tutti i diritti che consentono la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto e che consentono all’altra Parte di eseguire quanto previsto dal medesimo. Ciascuna Parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione da parte sua del presente contratto e i diritti dallo stesso derivanti non violano diritti di terzi.
ART. 23 NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali difficoltà di interpretazione non potranno riferirsi, per analogia, ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART. 24 INVALIDITA’ PARZIALE
Qualora, successivamente alla stipula del presente Contratto, una o più clausole dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, lo stesso resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
ART. 25 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
ART. 26 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto e che non possono essere composte in xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx.
ART. 27 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
Le Parti dichiarano che il presente contratto, sottoscritto tramite scrittura privata non autenticata, è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno interamente a carico del richiedente.
Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 28 MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
Tutte le notifiche e le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC indirizzate ai seguenti recapiti (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto dalle Parti):
Per IZSVe:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell’Università n. 10 – 00000 Xxxxxxx (XX)
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Per Latte Trento S.C.A.:
Consorzio Produttori Latte delle valli trentine Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxx xx Xxxxxxx (XX) PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ART 29 ALLEGATI
Tutti gli allegati faranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto
ART. 30 NEGOZIAZIONE
L’accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti del presente contratto e rispecchia la loro volontà come chiaramente e correttamente riportata nel suo contenuto.
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso di IZSVe e dell’Impresa, viene letto, confermato e sottoscritto.
IZSVe LATTE TRENTO S.C.A.
Il Direttore Generale Il Presidente
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxx
Data Data
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ALLEGATO A
1. Analisi del consumo di antibiotici in allevamenti di bovini da latte della cooperativa Latte Trento, anno 2021.
Le attività verranno svolte su 21 aziende di bovine da latte conferenti alla latte Trento relativamente all’anno 2021 attraverso il conteggio complessivo delle dosi per popolazione trattabile (DDDAit/PCU – secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute) relativamente alle classi antibiotiche e anche agli antinfiammatori. Verranno inoltre forniti i dati relativi alle somministrazioni per singolo principio attivo.
Qui di seguito si riporta la sequenza delle attività e relative scadenze di esecuzione:
• Sopralluoghi del personale IZSVe per affiancamento del dott. Ducati nella raccolta dati in almeno 5 stalle
• Raccolta dei dati da parte di Latte Trento (file con download del registro elettronico e/o fotografie delle pagine cartacee del periodo) delle 16 stalle rimanenti
• Conferimento dei dati raccolti ad IZSVe
• IZSVe provvede a effettuare l’analisi entro due mesi dalla data del ricevimento di tutto il materiale.
L’analisi del consumo di antibiotici si articola in una valutazione quantitativa dose-based per categoria produttiva e una qualitativa (valutazione della quota di farmaci critici o CIA per ciascuna categoria). L’analisi quantitativa verrà effettuata attraverso la conversione dei totali utilizzati (kg dei diversi principi attivi) in dosi terapeutiche (DDDita), in relazione alla popolazione trattabile e al peso stimato al trattamento (biomassa a rischio o PCU). In questo modo è possibile ottenere un valore numerico annuo complessivo per ciascuna categoria produttiva di ogni azienda che può permettere confronti a) tra aziende b) la valutazione di eventuali trend rispetto agli anni precedenti.
2. Supporto e consulenza per l’applicazione e l’utilizzo della piattaforma ClassyFarm da parte dei veterinari aziendali e della cooperativa Latte Trento, quantificazione del farmaco da registri elettronici di tutti i conferenti.
Qui di seguito si riporta la sequenza delle attività e relative scadenze di esecuzione:
• 1-2 incontri formativi per identificazione delle problematiche e delle carenze formative in merito all’utilizzo della piattaforma ClassyFarm (Benessere, biosicurezza e uso di antibiotici)
• Dati di consumo su tutte le aziende in cooperativa (180): si propone di analizzare i dati complessivi riferiti all’anno 2022, per le sole aziende già informatizzate alla data del 01.01.2022, in modo da poter utilizzare il registro elettronico.
• IZSVe provvede a effettuare l’analisi entro due mesi dalla data del ricevimento di tutto il materiale informatizzato (es. se ricevuti tutti i registri elettronici in formato excel il 31/1/2023 relativamente all’anno 2022, i report saranno forniti entro il 31/3/2023). In assenza del corretto formato non sarà possibile garantire l’analisi.