INVALIDITA’ PARZIALE Clausole campione

INVALIDITA’ PARZIALE. Eventuali invalidità di una o più clausole o di parti di esse delle presenti condizioni generali di contratto non travolgeranno le intere condizioni generali ovvero le altre clausole ivi contenute non colpite da invalidità, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
INVALIDITA’ PARZIALE. Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, una o più clausole dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, lo stesso resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
INVALIDITA’ PARZIALE. L’invalidità, la nullità o l’impossibilità di applicazione di qualunque clausola della convenzione non comporterà l’invalidità, la nullità o l’inefficacia delle restanti parti di essa, fermo l’impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.
INVALIDITA’ PARZIALE. Qualora una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto di Fornitura siano giudicate invalide, illegali o non attuabili, da una corte o autorità competente, le rimanenti disposizioni rimarranno pienamente in vigore e valide nei limiti consentiti dalla legge e non saranno colpite, alterate o invalidate, a condizione che l’intenzione e lo scopo delle Parti non sia materialmente compromesso.
INVALIDITA’ PARZIALE. L'eventuale invalidità di una o più clausole o di parti di esse non travolge l’intero Contratto il quale dovrà ritenersi pienamente valido ed efficace.
INVALIDITA’ PARZIALE. 8.1 Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo sarà illegittima, nulla o inapplicabile in toto o in parte, la liceità, la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni del presente Accordo non saranno in alcun modo influenzate o compromesse. 8.2 Le Parti si impegnano a concordare una disposizione valida in sostituzione della disposizione non valida, il cui effetto sia il più vicino possibile all'obiettivo economico perseguito dalle Parti contraenti con la disposizione non valida. Le precedenti disposizioni hanno rispettivamente validità nel caso in cui vengano riscontrate lacune nell'Accordo.
INVALIDITA’ PARZIALE. 18.1 Per quanto ammissibile dalla legge, l’invalidità o inefficacia di tutte o parte delle Condizioni non comporterà l’automatica ed integrale invalidità o inefficacia delle rimanenti Condizioni.
INVALIDITA’ PARZIALE. 10.1 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni contenute nella presente convenzione non pregiudicherà la validità e l’efficacia delle altre pattuizioni. 10.2 E’ comunque convenuto che, in detta ipotesi, le parti si impegnano a concordare in buona fede ed a sostituire l’eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace, che consegua gli stessi risultati economici ed il comune intento delle parti.
INVALIDITA’ PARZIALE. Tutte le condizioni del presente Contratto devono intendersi come divisibili e l’eventuale invalidità totale o parziale di una clausola non inficerà la validità delle restanti clausole.
INVALIDITA’ PARZIALE. 25.1. L’eventuale nullità, invalidità, inefficacia, totale o parziale, di una o più delle clausole previste dalle presenti Condizioni Generali, ove accertata dall’autorità competente, non comporterà di per sé stessa la nullità, invalidità né inefficacia delle restanti parti e/o delle altre clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o del Contratto da esse disciplinato, applicandosi in sostituzione quanto previsto per legge.