Condizioni generali
1. Campo di applicazione
La relazione bancaria contrattuale fra il Titolare del conto e la Banca è soggetta alle presenti Condizioni generali (le Condizioni generali).
Qualsiasi termine non altrimenti definito in un altro Documento Principale avrà il significato attribuitogli nelle presenti Condizioni generali.
2. Legittimazione e controllo dell’identità
Il Titolare del conto deve archiviare tutti i propri documenti bancari in modo tale che nessun terzo non autorizzato possa accedere alle informazioni in essi contenute. In caso di conferimento di ordini o istruzioni, il Titolare del conto deve osservare tutte le misure preventive che riducono il rischio di uso improprio o di frode. Il Titolare del conto deve conservare tutti i mezzi di identificazione elettronica forniti dalla Banca (inclusi password e codici) in modo privato e confidenziale al fine di prevenirne l’abuso e deve conservarli separatamente dalle carte bancarie o dai token forniti dalla Banca. Il Titolare del conto deve attenersi a tutte le raccomandazioni sulla sicurezza della Banca o di qualsiasi altra autorità competente rilevanti per i servizi/prodotti elettronici offerti dalla Banca. Qualora il Titolare del conto rilevi delle irregolarità riguardo a tali servizi o prodotti, deve darne immediata notifica alla Banca.
Una persona che si legittima nei confronti della Banca con lo specimen di firma depositato e/o tramite una modalità di verifica elettronica concordata separatamente si considera autorizzata a impartire istruzioni alla Banca in modo vincolante.
La Banca adotta le misure idonee per verificare l’identità dei propri Titolari di conti e dei relativi procuratori e rappresentanti autorizzati, ferma restando l’applicazione dello standard di cura rilevante come definito nella clausola sulla limitazione di responsabilità di cui sotto.
3. Interessi, spese, tasse, commissioni, oneri e imposte
Entro i limiti consentiti, interessi, spese, tasse, commissioni, oneri e imposte applicabili alla relazione bancaria fra la Banca e il Titolare del conto verranno accreditati o addebitati sul conto del Titolare del conto immediatamente, mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente, come stabilito dalla Banca a sua sola discrezione. La Banca può addebitare interessi negativi.
I tassi di interesse, le spese, le tasse, le commissioni e gli oneri attualmente in vigore sono reperibili nell’opuscolo «Commissioni e spese standard» e/o nei tariffari/schede prodotti pertinenti. La Banca si riserva il diritto di modificare i propri tassi di interesse, le spese, le tasse e le commissioni in qualsiasi momento, a causa di cambiamenti delle condizioni o dei costi di mercato, rispettivamente modificando l’opuscolo
«Commissioni e spese standard» e/o i tariffari/schede prodotti. Le modifiche devono essere comunicate al Titolare del conto e si ritiene che vengano accettate da quest’ultimo conformemente alla procedura stabilita sotto per le modifiche delle Condizioni generali.
4. Conti in valute estere
La Banca deve detenere i valori patrimoniali corrispondenti ai saldi attivi del Titolare del conto in valuta estera in tale valuta. Il Titolare del conto si assume tutte le conseguenze economiche e legali di qualsiasi misura adottata dalle autorità interessate (x.xx. divieto di pagamento o di trasferimento) che possa influire su tali fondi detenuti nel Paese della rispettiva valuta o nel Paese in cui vengono investiti.
5. Accrediti e addebiti di importi in valute estere
Gli accrediti e gli addebiti di importi in valuta estera sono effettuati in CHF, a meno che il Titolare del conto abbia impartito a tempo debito
istruzioni contrarie o sia titolare di un conto nella corrispondente valuta estera. Qualora il Titolare del conto non detenga un conto in CHF né un conto nella rispettiva valuta estera, la Banca può, a sua sola discrezione, accreditare gli importi interessati o addebitarli su qualsiasi conto in valuta estera detenuto dal Titolare del conto. A sua sola discrezione, la Banca può anche aprire un nuovo (sotto)conto per il Titolare del conto nella rispettiva valuta.
6. Effetti e pagherò cambiari, cambiali tratte, assegni o titoli analoghi
Nel caso in cui la Banca abbia accreditato o scontato effetti cambiari, pagherò cambiari, assegni o titoli analoghi sul conto del Titolare del conto, essa ha la facoltà di revocare un accredito o di riaddebitare gli importi applicabili sul conto del Titolare del conto nella misura in cui la raccolta dei fondi successivamente fallisca o qualora non sia possibile disporre liberamente dei relativi proventi. Questo vale anche quando gli assegni già pagati risultino in seguito smarriti, falsificati o incompleti. Tuttavia, la Banca conserva tutte le pretese di pagamento che risultano da detti titoli.
7. Mezzi di comunicazione e notifiche
La Banca è autorizzata a inviare al Titolare del conto e ai suoi procuratori e rappresentanti autorizzati tutte le informazioni e la corrispondenza relativi al conto (inclusi, fra l’altro, conferme di transazioni, richieste di copertura supplementare, notifiche di rimborso, estratti conto), senza alcuna limitazione. La Banca può utilizzare la posta, il telefono e i canali digitali (x.xx. e-mail, fax, messaggi di testo, mezzi di eBanking, applicazioni mobili e altre soluzioni bancarie digitali) per inviare informazioni e corrispondenza agli indirizzi utente (x.xx. indirizzo e-mail o numero di cellulare per le applicazioni mobili) utilizzati dalla Banca o esplicitamente specificati dal Titolare del conto o dai relativi procuratori e rappresentanti autorizzati.
La Banca è autorizzata ad accettare istruzioni, ordini e altra corrispondenza (fra cui, ma non solo, ordini di pagamento, trasferimenti, ordini di borsa, ordini forex, transazioni in metalli, negoziazione di valori mobiliari, transazioni in fondi di investimento collettivo) dal Titolare del conto e dai relativi procuratori e rappresentanti autorizzati senza alcuna limitazione. Salvo diversamente specificato, la Banca è autorizzata ad accettare tali istruzioni, ordini e altra corrispondenza tramite qualsiasi mezzo di comunicazione. Il Titolare del conto riconosce espressamente che anche qualora la Banca abbia accettato istruzioni, ordini o altra corrispondenza tramite e-mail, telefono o altri mezzi di comunicazione, la Banca non è tenuta ad accettare istruzioni pervenute tramite tali mezzi ed è autorizzata, a sua sola discrezione, a richiedere al Titolare del conto una conferma scritta da inviarsi per posta o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione che la Banca ritenga appropriato.
Si richiama l’attenzione del Titolare del conto sul fatto che qualsiasi comunicazione effettuata tramite Internet, una rete pubblica sulla quale la Banca non ha alcun controllo, o tramite qualsiasi altra connessione non protetta, non è sufficientemente protetta dall’accesso da parte di terzi non autorizzati e comporta quindi dei rischi (x.xx. insufficiente riservatezza, manipolazione di contenuto o di dati del mittente, errato instradamento, ritardi, perdite o virus). Tali rischi possono derivare anche dall’uso di dispositivi o software. La Banca non assume alcuna responsabilità per dispositivi e software appartenenti a un utente e declina ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso di qualsivoglia mezzo di comunicazione tramite Internet. Il Titolare del conto riconosce che, in virtù della natura della rete di Internet, le e-mail possono attraversare le frontiere, talvolta anche in caso di comunicazioni all’interno dello stesso Paese. Di conseguenza, il Titolare del conto riconosce espressamente che rinuncia alla tutela del segreto bancario e alla riservatezza relativamente a tutta la
corrispondenza trasmessa per e-mail o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione digitale non protetto.
La Banca consiglia di non inviarle informazioni sensibili o sensibili al fattore tempo, istruzioni e informazioni relative a transazioni tramite e- mail non crittografate o canali di comunicazione digitali non protetti. La Banca suggerisce piuttosto di utilizzare i canali all’uopo designati da quest’ultima (x.xx. Digital Banking, telefono) e di verificare immediatamente le transazioni eseguite. In caso contrario, la Banca può, a sua sola discrezione, decidere di non accettare tali informazioni o corrispondenza.
La Banca ha la facoltà di mettere a disposizione del Titolare del conto informazioni legalmente rilevanti, condizioni e documenti pubblicandoli su Internet (all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e di adempiere ai propri obblighi di informazione, divulgazione e notifica (come sanciti nei regolamenti del mercato finanziario relativamente alla protezione dell’investitore e alla trasparenza) tramite pubblicazione su Internet.
Salvo ove diversamente specificato dalla legge o da requisiti regolamentari, la Banca non è tenuta a fornire al Titolare del conto informazioni tramite altri mezzi. Le informazioni possono anche essere pubblicate utilizzando altri mezzi digitali o tramite altri media appropriati. Tutte le notifiche della Banca si intendono debitamente trasmesse se inviate all'ultimo indirizzo noto fornito dal Titolare del conto o se inviate come documento elettronico (eDocument) (come definito nei Termini e condizioni del servizio Digital Banking.
Tutta la corrispondenza che la Banca deve trattenere presso di sé (fermo banca) si ritiene inviata al Titolare del conto e ricevuta dallo stesso nella data riportata sulla corrispondenza. Il Titolare del conto autorizza espressamente la Banca a distruggere tutta la corrispondenza non ritirata dopo due anni. La Banca si riserva espressamente il diritto di non tener conto, a sua sola discrezione e senza doverne addurre le ragioni, di alcuna istruzione di fermo banca e di spedire qualsiasi comunicazione relativa a questioni informative rilevanti, al di fuori della normale portata delle transazioni regolari, all’indirizzo del Titolare del conto registrato presso la Banca.
La Banca ha la facoltà di registrare, senza preavviso, conversazioni telefoniche e comunicazioni intrattenute con il Titolare del conto servendosi di mezzi digitali e di memorizzarle ai fini della sicurezza, della qualità, della compliance con i requisiti legali e regolamentari e quale prova.
8. Limitazione di servizi
Per rispettare disposizioni regolamentari o contrattuali, per garantire un’attività irreprensibile o l’esercizio dello standard di cura e diligenza consuetudinario nel settore, come definito sotto, la Banca ha il diritto di porre delle restrizioni totali o parziali, di limitare o rifiutare dei servizi al Titolare del conto e questo indipendentemente da qualsiasi normativa supplementare che disciplini i singoli servizi bancari. In particolare, il Titolare del conto comprende, riconosce e accetta che la Banca sia autorizzata a restringere, limitare o rifiutare i prelevamenti di contanti, i trasferimenti di denaro o di titoli, le istruzioni di qualsiasi tipo o l’accettazione di valori patrimoniali o di bonifici, il servizio Digital Banking e qualsiasi altro servizio finanziario (se del caso) che ritenga, a sua sola discrezione, che possa potenzialmente sfociare in un atto illecito ai sensi del diritto svizzero o estero o costituire potenzialmente una violazione di normative interne o esterne.
9. Mutui o agevolazioni creditizie
Se la Banca ha concesso al Titolare del conto un mutuo o un’agevolazione creditizia (inclusi scoperti di conto corrente e transazioni con una potenziale esposizione finanziaria della Banca, quali ad esempio garanzie, incluse lettere di credito o altri obblighi di pagamento potenziali, e/o copertura per requisiti di margine (crediti di margine) derivanti da operazioni di trading eseguite per il Titolare del conto), il Titolare del conto deve rimborsare alla Banca, al netto di qualunque deduzione di qualsiasi natura e nella medesima valuta di quella del rispettivo importo in sospeso, capitale, interessi, commissioni,
tasse e tutti i ragionevoli costi e spese sostenuti dalla Banca, di qualsiasi natura essi siano. In particolare, il Titolare del conto deve rimborsare alla Banca le spese ragionevoli da questa sostenute per concedere, gestire ed esercitare i propri diritti in relazione all’estinzione di un credito o alla cessazione dell’esposizione creditizia e deve risarcire la Banca per qualsiasi costo di estinzione anticipata per prestiti a scadenza fissa estinti prima della loro scadenza (come stabilito dalla Banca; che l’iniziativa sia stata del Titolare del conto o della Banca). I costi di estinzione anticipata negativi non verranno rimborsati al Titolare del conto.
I tassi di interesse, le commissioni, le spese e i costi vengono calcolati generalmente in base ai tassi attuali di mercato e addebitati su un conto del Titolare del conto. I tassi di interesse sono espressi per annum e l’importo degli interessi è calcolato secondo gli standard di mercato per la valuta in questione. Gli interessi per qualunque credito o esposizione creditizia sotto forma di mutui e scoperti di conto corrente verranno addebitati trimestralmente (o secondo altri intervalli determinati dalla Banca) in via posticipata secondo (i) il costo superiore fra quello di finanziamento sostenuto dalla Banca (stabilito dalla Banca) e 0% più (ii) un margine a un tasso per annum (stabilito dalla Banca). Tutti gli altri importi che devono essere pagati dal Titolare del conto in relazione a un credito o a un’esposizione creditizia sono immediatamente esigibili su richiesta della Banca o in altra data come stabilito da quest’ultima. Su richiesta del Titolare del conto, la Banca lo informa dei tassi di interesse, delle commissioni, delle spese e dei costi attualmente in vigore per un credito individuale o un’esposizione creditizia. Il Titolare del conto è tenuto a versare gli interessi di mora su tutti gli importi non pagati quando esigibili e tali interessi sono esigibili fino al 10% per annum oltre al costo superiore fra quello di finanziamento sostenuto dalla Banca (stabilito dalla Banca) e 0%.
Il Titolare del conto si impegna espressamente a pagare separatamente e direttamente qualsiasi tassa o imposta da versare presso la residenza o il domicilio del Titolare del conto (se del caso) o generatasi in relazione a un credito o a un’esposizione creditizia.
Qualunque credito o esposizione creditizia è coperto(a), salvo quanto diversamente concordato dalla Banca, da garanzie fornite dal Titolare del conto (o da un terzo) e sottoposto(a) al diritto di pegno della Banca. Il valore di anticipazione della garanzia (il Valore di anticipazione) verrà determinato dalla Banca a sua sola discrezione sulla base dei propri valori di anticipo interni e potrà essere adeguato di tanto in tanto.
In ogni caso, l’esposizione creditizia non deve eccedere il Valore di anticipazione. La Banca accetta solo titoli liberamente negoziabili e valori patrimoniali liquidi (quali saldi di conto, investimenti sul mercato monetario e dei capitali e metalli preziosi) come garanzia idonea e stabilisce a sua sola discrezione quali valori patrimoniali ritenere essere una garanzia idonea. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso o informazione al Titolare del conto, i principi su cui si basa per la determinazione del Valore di anticipazione, inclusi i propri valori di anticipo interni. La Banca informa il Titolare del conto, su richiesta di quest’ultimo, del Valore di anticipazione attuale della garanzia.
Se la Banca stabilisce, a sua sola discrezione, che il Valore di anticipazione della garanzia è diminuito (o che tale diminuzione è imminente) o che il valore della garanzia non è sufficiente, per altri motivi, a garantire il credito o l’esposizione creditizia della Banca nei confronti del Titolare del conto, la Banca può richiedere al Titolare del conto (o a qualunque terzo che abbia fornito la garanzia) di fornire un’ulteriore garanzia in una forma e con un valore accettabile per la Banca e/o chiedere al Titolare del conto di rimborsare un importo corrispondente secondo il credito o l’esposizione creditizia entro il periodo stabilito dalla Banca.
La Banca e/o il Titolare del conto hanno il diritto, in qualsiasi momento, di estinguere un mutuo, un’agevolazione creditizia o di disdire altri accordi che sfocino in un’esposizione creditizia, interamente e con effetto immediato, dopodiché qualsiasi importo in sospeso a ciò riferito sarà immediatamente esigibile, a eccezione (i) di prestiti a scadenza fissa
in sospeso che dovranno essere rimborsati unitamente a tutti gli interessi maturati sugli stessi, salvo quanto diversamente concordato dalla Banca, alla loro scadenza e (ii) di garanzie bancarie in sospeso che rimarranno in vigore fino alla loro scadenza. Le garanzie collaterali continueranno a fungere da copertura per tali prestiti a scadenza fissa e garanzie bancarie, fermo restando che la Banca ha il diritto di chiedere al Titolare del conto di essere esonerata dai propri obblighi derivanti da qualunque fideiussione in sospeso o di essere protetta da una controgaranzia emessa da una banca accettabile per la Banca o da una copertura in contanti sufficiente.
In caso di revoca dell’autorizzazione a divulgare i Dati del Titolare del conto secondo le disposizioni enunciate sotto sulla divulgazione di dati, le parti concordano, con la presente, che tutti gli importi in sospeso relativamente a qualsiasi credito o esposizione creditizia divengano immediatamente esigibili senza ulteriore avviso. Al verificarsi di un simile evento, la Banca ha la facoltà, ma non l’obbligo, di realizzare la garanzia collaterale a sua sola discrezione conformemente alla presente sezione o ai sensi delle disposizioni applicabili di contratti specifici di garanzia, senza che ciò venga pregiudicato da una revoca dell’autorizzazione a divulgare Dati del Titolare del conto.
Fermo restando quanto precede, nel caso in cui (i) il Titolare del conto (o un terzo che abbia fornito una garanzia collaterale) ometta di adempiere a una richiesta della Banca di fornire una garanzia collaterale supplementare e/o di rimborsare un qualsiasi importo dovuto relativamente al credito o all'esposizione creditizia che sia garantito, (ii) il Titolare del conto stia violando un qualunque obbligo nei confronti della Banca riguardo a un credito o esposizione creditizia (come stabilito dalla Banca) oppure (iii) il Titolare del conto fallisca o diventi insolvente o la sua insolvenza sia imminente oppure vengano intraprese nei suoi confronti o riguardo ai suoi beni patrimoniali delle azioni esecutive o vengano avviate delle procedure esecutive da parte delle autorità competenti in materia di recupero del credito, a quel punto tutti i crediti della Banca nei confronti del Titolare del conto e relativi a qualsiasi esposizione creditizia divengono, se non lo sono già, immediatamente esigibili.
Qualora fra il Titolare del conto e la Banca venga stipulato un contratto di mutuo o di credito specifico, tale contratto avrà la priorità.
10. Diritto di pegno e di compensazione
La Banca ha un diritto di pegno su tutti i valori patrimoniali che detiene in deposito o altrimenti collocati per conto del Titolare del conto, nonché su tutti i crediti esistenti o futuri che il Titolare del conto possa vantare nei confronti della Banca o di qualsiasi sua affiliata. La Banca ha il diritto di compensare qualsiasi credito che il Titolare del conto possa vantare nei suoi confronti con qualsiasi credito della Banca derivante dalla sua relazione con il Titolare del conto, indipendentemente dalla scadenza e dalla valuta di tali crediti. Tale diritto di pegno e di compensazione si applica altresì a qualunque esposizione creditizia della Banca, indipendentemente dal fatto che tale esposizione creditizia sia garantita o meno da una specifica garanzia collaterale, e si applica a qualunque diritto della Banca di essere risarcita e tenuta indenne, specialmente nel caso in cui i crediti vengano vantati nei suoi confronti da terzi (fra cui emittenti, liquidatori, amministratori legali, amministratori di fallimenti, istituzioni e autorità statali) in relazione a un’esposizione creditizia della Banca, all’esecuzione di transazioni o a valori patrimoniali detenuti per conto del Titolare del conto.
In caso di inadempimento del Titolare del conto (in particolare qualora gli importi dovuti dal Titolare del conto alla Banca non vengano pagati alla data della loro scadenza) e/o qualora il Titolare del conto ometta di adempiere a una richiesta della Banca di fornire una garanzia collaterale supplementare e/o di rimborsare un qualunque importo dovuto in relazione al credito o all’esposizione creditizia rilevante che sia garantito, la Banca ha la facoltà di realizzare qualunque garanzia collaterale tramite i procedimenti di esecuzione applicabili o tramite esecuzione privata. Nel corso dell'esecuzione privata, la Banca può vendere la garanzia collaterale a terzi o acquistarla per proprio conto (Selbsteintritt).
A meno che non sia previsto dalla legge, la realizzazione della garanzia collaterale non verrà notificata anticipatamente.
11. Diritti di recupero
Qualora il Titolare del conto o qualora la Banca, agendo a proprio nome, ma per conto del Titolare del conto (Banca agente in qualità di nominee) abbia o avesse investito in strumenti finanziari (inclusi, ma non solo, strumenti di capitale e di debito, prodotti strutturati, fondi di investimento collettivi, fondi di investimento alternativi (x.xx. fondi hedge, fondi di private equity, ecc.)) e qualora, in relazione a tali investimenti attuali o passati, l’emittente dello strumento finanziario rilevante e/o qualunque altro terzo (per esempio la banca depositaria dei fondi hedge o un curatore fallimentare o amministratore del fallimento) pretenda, per qualsiasi ragione, il rimborso totale o parziale di qualunque importo (che sia in contanti o in strumenti finanziari) preventivamente pagato alla Banca (in qualità di nominee) o al Titolare del conto (il Diritto di recupero) o qualora venga eseguito il relativo addebito su un conto della Banca presso una banca depositaria terza o una stanza di compensazione, il Titolare del conto verserà immediatamente alla Banca il valore di tali importi al fine di garantire che quest’ultima possa pagare il Diritto di recupero o addebitarne l’importo sul conto del Titolare del conto, senza incorrere in alcuna esposizione finanziaria.
A scanso di equivoci, si riconosce e si conviene che in relazione al
«diritto di pegno e di compensazione» di cui sopra, sui conti del Titolare del conto verranno bloccati i valori patrimoniali equivalenti di volta in volta all’intero importo del Diritto di recupero. Nel caso in cui la Banca non riceva la copertura sufficiente (da essa determinata a sua sola discrezione) per il Diritto di recupero entro il periodo da essa stabilito o dopo aver ricevuto la copertura sufficiente e aver addebitato il Diritto di recupero su un suo conto, la Banca può realizzare il pegno e compensare il Diritto di recupero con il proprio credito secondo la presente disposizione, addebitando l’importo corrispondente sul conto del Titolare del conto.
Il Titolare del conto deve pagare per ogni spesa a cui la Banca si sia esposta e per i danni da essa subiti mentre agiva per il Titolare del conto. Il Titolare del conto deve, inoltre, tenere indenne la Banca immediatamente, su richiesta di quest’ultima, da qualunque danno e responsabilità in cui la Banca sia incorsa mentre agiva per il Titolare del conto in relazione a qualunque Diritto di recupero.
12. Rispetto delle disposizioni di legge / conformità fiscale / sanzioni
Il Titolare del conto deve rispettare e osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei suoi confronti e nei confronti di altre parti coinvolte nella relazione bancaria o nei valori patrimoniali. Vi sono inclusi anche l’obbligo del Titolare del Conto di dichiarare e pagare le tasse in tutte le giurisdizioni applicabili.
In particolare, la Banca enfatizza il fatto che rientra nella sola responsabilità del Titolare del conto valutare la propria situazione legale e fiscale nel rapporto con la Banca. Nei casi in cui il Titolare del conto sia soggetto a una convenzione internazionale relativa a qualsiasi tassa (fra cui, ma non solo, la tassazione del reddito da risparmio, la tassazione dei guadagni in conto capitale, la tassazione patrimoniale e/o la tassazione di valori patrimoniali detenuti sul conto) (le Imposte), la Banca, in qualità di agente pagatore o in qualunque altro ruolo, deve riscuotere le Tasse o trasmettere tutte le informazioni necessarie relative al Titolare del conto all’autorità pertinente, conformemente alla convenzione fiscale internazionale applicabile.
Il Titolare del conto riconosce e accetta di essere il solo responsabile della comprensione e dell’ottemperanza ai propri obblighi fiscali (fra cui, ma non solo, pagamento di imposte o presentazione di dichiarazioni o di altra documentazione relativa al pagamento di tutte le imposte in questione) in tutti gli Stati nei quali si generino tali obblighi e nella misura in cui siano relativi all’apertura e all’utilizzo del conto del Titolare del conto presso la Banca e/o di servizi forniti da quest’ultima. Con la
presente il Titolare del conto dichiara comprendere che alcuni Stati possono imporre degli obblighi fiscali con effetto extraterritoriale, a prescindere dal luogo di domicilio, residenza, cittadinanza o costituzione del Titolare del conto.
La Banca non fornisce consulenza fiscale. La Banca non si assume alcuna responsabilità quanto agli obblighi fiscali del Titolare del conto in qualunque Stato in cui possano generarsi, inclusi, fra l’altro, gli obblighi che possono essere specificatamente relativi all’apertura e all'utilizzo del/dei conto(i) o servizi forniti dalla Banca.
Inoltre, il Titolare del conto dichiara, in relazione ai Documenti Principali e a qualsiasi contratto che possa generare un credito o un’esposizione creditizia della Banca e di tutta la sua relazione bancaria con, tramite o che coinvolga la Banca, di non aver violato, che non violerà e non porterà la Banca a violare alcuna sanzione economica o finanziaria o embargo commerciali implementati, gestiti o applicati dal governo svizzero, britannico o statunitense o dalle Nazioni Unite o dall’Unione Europea o da altre autorità sanzionatorie rilevanti (denominate collettivamente, Sanzioni). Il Titolare del conto non coinvolgerà o includerà, direttamente o indirettamente, alcuna persona che sia oggetto di Sanzioni in qualunque dei suoi affari con la Banca o relativi a qualunque credito o esposizione creditizia della Banca.
13. Informazioni sul Titolare del conto
Il Titolare del conto deve mantenere la Banca aggiornata su tutti i dati e informazioni personali richiesti dalla normativa o dalla Banca e forniti in precedenza alla stessa (in particolare nome, indirizzo, domicilio, documenti ufficiali, sede legale, luogo di residenza, residenza fiscale, status fiscale, deleghe o poteri di firma, avente diritto economico, informazioni di contatto e di corrispondenza, quali indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.). Le informazioni fornite devono essere complete e corrette. L’obbligo si applica a informazioni relative al Titolare del conto stesso, ai relativi procuratori e rappresentanti, agli aventi diritto economico, ai detentori del controllo, ai beneficiari e ad altre persone coinvolte nella relazione bancaria.
14. Perdita dell'esercizio dei diritti civili
Il Titolare del conto deve informare immediatamente la Banca per iscritto se i procuratori e i rappresentanti da lui designati o altri terzi agenti per suo conto perdono l’esercizio dei diritti civili. Qualora il Titolare del conto ometta di farlo o perda egli stesso l’esercizio dei diritti civili, qualsiasi danno derivante dalla perdita dell’esercizio dei diritti civili o dal fallimento del Titolare del conto o di qualunque terzo sarà a carico del Titolare del conto, salvo in caso di danni subiti a causa di negligenza grave o dolo della Banca.
15. Esecuzione di istruzioni
La Banca deve gestire le istruzioni in entrata e in uscita, gli ordini e le notifiche da parte del Titolare del conto con lo standard di cura rilevante come definito nella clausola sulla limitazione di responsabilità di cui sotto. La Banca cerca di garantire il miglior risultato possibile per il Titolare del conto nell’eseguire le sue istruzioni conformemente ai requisiti regolamentari stabiliti nella «Politica d’esecuzione degli ordini» della Banca, publicata sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.
Tuttavia, se il Titolare del conto impartisce una o più istruzioni che superano il saldo attivo disponibile o il limite di credito concessogli, la Banca decide, a sua sola discrezione e indipendentemente dalla data o dall’ora in cui sono pervenute le istruzioni, in quale misura le singole istruzioni debbano essere totalmente o parzialmente eseguite.
In caso di perdite o danni dovuti a un’esecuzione errata o a una mancata esecuzione ingiustificata, oppure a un’esecuzione di istruzioni intempestiva (a eccezione degli ordini di borsa), la Banca è generalmente responsabile della perdita di interessi solo in conformità alla clausola sulla limitazione di responsabilità di cui sotto. Il Titolare del conto deve informare la Banca anticipatamente di qualsiasi perdita o danno supplementare in cui possa incorrere in qualsiasi circostanza. Se il Titolare del conto omette di farlo, tale perdita o danno sarà a suo carico.
Se non sussiste alcun inadempimento da parte della Banca, il Titolare del conto risponde di qualsiasi danno derivante dalla trasmissione di ordini, istruzioni e notifiche tramite tutti i mezzi di trasmissione e trasporto, per esempio risultanti da perdita, ritardo, incomprensioni, alterazione, o reiterazioni o dovuti a interferenze illecite o altri malfunzionamenti, sovraccarichi e interruzioni in canali e sistemi di comunicazione remota, a prescindere dalla causa.
La Banca si riserva il diritto di non accettare o di non eseguire alcuna istruzione qualora abbia ragionevoli motivi di supporre che l’esecuzione di tali istruzioni sia contraria a requisiti contrattuali, legali e/o regolamentari a cui la Banca si deve attenere e/o esponga la stessa a un conflitto d’interesse potenzialmente dannoso per la sua attività commerciale.
16. Errori nella trasmissione e guasti di sistema
La Banca non si assume alcuna responsabilità per le perdite o i danni dovuti a errori di trasmissione, anomalie tecniche e interventi illeciti nei sistemi IT o nei computer del Titolare del conto.
17. Reclami del Titolare del conto
Qualunque reclamo relativo a un’esecuzione errata o a una mancata esecuzione ingiustificata di istruzioni, riguardo a valutazioni del portafoglio o a estratti conto o rispetto a qualsiasi altra comunicazione da parte della Banca, deve essere presentato dal Titolare del conto immediatamente per iscritto, dopo aver ricevuto la notifica della comunicazione in questione, ma non più tardi del termine specificato dalla Banca nella sua comunicazione, ove applicabile, e in ogni caso entro 30 giorni di calendario dalla data della comunicazione. Decorso questo lasso di tempo, tutti gli estratti e tutte le transazioni ivi menzionate si considerano accettati. I reclami non sollevati tempestivamente dal Titolare del conto possono comportare una violazione del suo obbligo di ridurre il danno; il Titolare del conto potrebbe rispondere, di conseguenza, di qualsiasi danno ne derivi. Nel caso in cui dei documenti o delle comunicazioni attesi(e) dal Titolare del conto non arrivino (x.xx. valutazioni del portafoglio o estratti conto, liquidazioni di borsa), il Titolare del conto deve informarne la Banca tempestivamente.
Se alcune o tutte le comunicazioni sono trattenute in fermo banca e qualora la Banca non depositi nella casella di fermo banca del Titolare del conto avvisi, estratti o altre comunicazioni, il Titolare del conto deve richiedere la comunicazione per iscritto entro 24 ore dal momento in cui si è accorto della mancanza della comunicazione o della mancata esecuzione di un’istruzione, ma non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui l’istruzione o l’ordine in questione avrebbe dovuto essere normalmente eseguita(o). Se la richiesta non viene effettuata entro tale lasso di tempo o se viene effettuata puntualmente, ma un reclamo a tal riguardo è tardivo, tutti gli estratti e tutte le transazioni ivi menzionate si considereranno accettati e si riterrà che il Titolare del conto abbia rinunciato a qualsiasi pretesa a tal riguardo nei confronti della Banca. I reclami non sollevati tempestivamente dal Titolare del conto possono comportare una violazione del suo obbligo di ridurre il danno e il Titolare del conto potrebbe rispondere, di conseguenza, di qualsiasi perdita o danno che ne derivi.
18. Segreto bancario, protezione dei dati e altre disposizioni sulla riservatezza, nonché divulgazione di dati
La Banca, i suoi organi direttivi, dipendenti, ausiliari e mandatari sono soggetti a diversi obblighi di riservatezza in virtù della legge sulla protezione dei dati, delle disposizioni sul segreto bancario e di altre norme legali e contrattuali in materia di riservatezza. Pertanto, la Banca tratterà i dati relativi alla relazione che intrattiene con il Titolare del conto, che includono, in particolare, dati relativi al Titolare del conto e a qualunque avente diritto economico, detentore del controllo, beneficiario, procuratore e rappresentante autorizzato, garante e altri
soggetti coinvolti nella relazione bancaria (i Dati del Titolare del conto) conformemente a tali obblighi di riservatezza.
18.1 Rinuncia alla riservatezza
Cresce sempre più il numero di leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali e di altra natura, prassi del settore, autoregolamentazioni, condizioni di emittenti, fornitori e altre parti, nonché standard di compliance che chiedono alla Banca di comunicare i Dati del Titolare del conto. Pertanto, il Titolare del conto esonera la Banca, i suoi organi direttivi, dipendenti, ausiliari e mandatari da tali obblighi di riservatezza e rinuncia alla riservatezza banca cliente, autorizzando la Banca a divulgare i Dati del Titolare del conto come di seguito indicato:
a) Ai fini dell'esecuzione di tutti gli atti necessari e consuetudinari nel settore riguardo alla relazione bancaria (inclusi, fra l’altro, la gestione e l’elaborazione di istruzioni, ordini e notifiche, la comunicazione con il Titolare del conto, la manutenzione del conto, l’apertura o chiusura di (sotto)conti, la disdetta della relazione bancaria), i Dati del Titolare del conto possono essere condivisi dalla Banca con altre entità del Gruppo EFG (come definito qui di seguito), dislocate in Svizzera o all’estero. Ciò vale in particolare ai fini della fornitura al Titolare del conto di informazioni esaustive su servizi e prodotti e in relazione alla divisione dei profitti e alla sicurezza della gestione del rischio all’interno del Gruppo EFG. In tale contesto, il Titolare del conto acconsente e autorizza la Banca a divulgare i Dati del Titolare del conto a EFG International SA (EFGI), Svizzera, e a qualsiasi sua succursale e affiliata, in Svizzera e all'estero (il Gruppo EFG e ciascuna di tali entità un’Entità del Gruppo EFG), nella misura ritenuta di volta in volta appropriata dalla Banca o da qualsiasi Entità del Gruppo EFG. In particolare, la Banca può condividere informazioni con l’Entità del Gruppo EFG interessata, allo scopo di (1) fornire servizi e prodotti al cliente su base globale o (2) adempiere agli obblighi di compliance e garantire la vigilanza consolidata, la gestione globale dei rischi di compliance, legali, di reputazione e di altri rischi (inclusi i rischi relativi ai reati finanziari, come per esempio il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la corruzione, l’evasione fiscale, le violazioni di Sanzioni o la frode).
A tal fine, la Banca o qualunque Entità del Gruppo EFG può elaborare ulteriormente tali informazioni e/o condividerle con il Gruppo EFG, nella misura ritenuta appropriata dalla Banca e/o dall’Entità del Gruppo EFG.
b) Al fine di eseguire transazioni e servizi per il Titolare del conto (x.xx. pagamenti, operazioni su titoli, derivati/OTC, metalli preziosi e divise, ricevimento e consegna, deposito, acquisto e/o vendita di valori mobiliari e/o valori in deposito, servizi di deposito), i Dati del Titolare del conto possono dover essere comunicati a terzi. In virtù di leggi, regolamenti e altre norme applicabili, x.xx. prassi di mercato, disposizioni contrattuali e condizioni di emittenti, fornitori, banche corrispondenti e destinatarie e altre parti da cui la Banca dipenda per l’esecuzione di tali transazioni e servizi, quest’ultima può dover divulgare i Dati del Titolare del conto a tali parti o ad altri terzi (x.xx. banche corrispondenti, banche destinatarie, banche depositarie, depositari centrali di titoli, broker, borse, banche, repertori di dati sulle negoziazioni, unità di elaborazione e depositari terzi, emittenti, autorità o loro rappresentanti, nonché altri terzi coinvolti). Lo stesso vale per la registrazione di Dati del Titolare del conto in registri applicabili (ovvero in relazione ad operazioni societarie eseguite per il Titolare del conto). Il Titolare del conto deve supportare la Banca nel soddisfare tali requisiti. La Banca non è tenuta a eseguire tali transazioni e servizi qualora il Titolare del conto revochi il consenso alla divulgazione dei propri Dati.
Trovano, inoltre, applicazione, i documenti informativi (x.xx.
«Informativa dell’ASB circa la trasmissione di dati dei clienti e di ulteriori informazioni nel traffico dei pagamenti internazionale, nonché in relazione agli investimenti in titoli esteri» o «Informativa dell’ASB relativa sulla comunicazione dei dati di clienti nell’ambito del traffico dei pagamenti nonché di transazioni di titoli e di altro tipo in combinazione con SWIFT») emessi dall'Associazione svizzera dei banchieri.
c) Al fine di ottemperare agli obblighi legali o regolamentari (inclusi gli obblighi fiscali) i Dati del Titolare del conto possono dover essere comunicati a terzi. Il Titolare del conto deve supportare la Banca nel soddisfare i requisiti applicabili.
d) Al fine di tutelare gli interessi legittimi della Banca, specificatamente
• nel caso in cui il Titolare del conto o altre persone coinvolte nella relazione bancaria o nei valori patrimoniali adotti(no) misure legali, sporga(no) denunce penali o esegua(no) altre notifiche alle autorità avverso la Banca, in Svizzera o all’estero (anche in qualità di terza parte), o minacci(no) di farlo;
• per tutelare o per far valere le pretese della Banca nei confronti del Titolare del conto, di qualsiasi procuratore o rappresentante autorizzato o avente diritto economico e per realizzare la garanzia collaterale del Titolare del conto o di terzi (nella misura in cui la garanzia collaterale di terzi sia stata fornita con riferimento alle pretese vantate nei confronti del Titolare del conto) in Svizzera e all’estero; oppure
• in caso di comunicazioni o dichiarazioni da parte del Titolare del conto o di altre persone coinvolte nella relazione bancaria o nei valori patrimoniali, relative alla Banca e pronunciate in pubblico nei confronti dei media o di autorità (inclusi gli organismi di autodisciplina), in Svizzera e all'estero.
e) Per fini di sicurezza, x.xx. per proteggere il Titolare del conto e la Banca da attività illecite o criminali, per la qual cosa la Banca ha la facoltà di raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti i movimenti, le transazioni e i relativi profili del Titolare del conto. Ferme restando le disposizioni contrattuali, nonché gli obblighi legali e regolamentari, tali informazioni non verranno condivise con terze parti.
Il Titolare del conto riconosce e accetta, inoltre, di non poter vantare alcuna pretesa nei confronti della Banca, di Entità del Gruppo EFG (inclusi i relativi organi direttivi, dipendenti, ausiliari e mandatari) derivante da, o relativa a, qualsiasi divulgazione, condivisione e/o elaborazione di informazioni o documenti, secondo quanto consentito nella presente sezione.
Il Titolare del conto riconosce e accetta di informare qualunque avente diritto economico, detentore del controllo, beneficiario, procuratore e rappresentante autorizzato, garante e altri soggetti coinvolti nella relazione bancaria della divulgazione dei loro Dati del Titolare del conto ai sensi della presente sezione e - laddove richiesto dalla legge applicabile - di ottenere il loro valido consenso.
Con la presente, il Titolare del conto comprende e accetta che, qualora i Dati del Titolare del conto siano divulgati all’estero, i destinatari di tali Dati saranno soggetti a leggi estere che potrebbero non necessariamente fornire il medesimo livello di protezione delle leggi svizzere, in particolare con riferimento al segreto bancario e ad altre disposizioni sulla riservatezza, e che i destinatari potrebbero dover comunicare ulteriormente i Dati del Titolare del conto ad autorità estere o ad altri terzi. La Banca si atterrà all’Informativa sulla protezione dei dati di EFG.
La divulgazione può essere richiesta prima, durante o dopo l’esecuzione di transazioni e servizi e può avvenire anche dopo la cessazione della relazione bancaria. I consensi dati in precedenza possono essere disdetti, limitati o revocati dal Titolare del conto solo con effetto dalla disdetta della relazione bancaria stessa.
L’autorizzazione concessa alla Banca di trasferire i Dati del Titolare del conto ai sensi della presente sezione non viene meno con la disdetta della relazione bancaria o con la morte, la dichiarazione di scomparsa, la perdita dell'esercizio dei diritti civili o il fallimento di una delle parti.
Inoltre, la presente autorizzazione mantiene la propria validità fintantoché la Banca non riceva una revoca scritta da parte del Titolare del conto. Tuttavia, l’autorizzazione concessa alla Banca rimane valida nella misura in cui sia necessaria, affinché la Banca possa rivendicare con successo le proprie pretese o qualora sia richiesta per altri scopi nell’interesse della Banca.
18.2 Protezione dei dati
Il Gruppo EFG ha implementato degli standard elevati di norme interne in materia di protezione dei dati per garantire la compliance con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati e per fornire al Titolare del conto uno standard di protezione dei dati adeguato. Le Entità del Gruppo EFG si impegnano a proteggere i Dati del Titolare del conto attenendosi alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione dei dati.
La Banca è l’entità che tratta in primo luogo i Dati del Titolare del conto. Conformemente ai regolamenti interni del Gruppo EFG, la Banca deve trasferire i Dati del Titolare del conto a EFGI e ad altre entità del Gruppo EFG.
EFGI, la holding del gruppo EFG private banking e asset management, Bleicherweg 8 P.O. Box 6012 - XX-0000 Xxxxxx e le Entità del Gruppo EFG – elencate qui: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/Xxxxxxxx.xxxx – i cui dipendenti possono essere coinvolti nel trattamento dei Dati del Titolare del conto, sono titolari separati del trattamento dei Dati del Titolare del conto.
L’informativa sulla protezione dei dati della Banca e di EFGI e la politica sulla protezione dei dati del sito Web offrono una panoramica dei tipi di dati personali che potrebbero essere raccolti e delle modalità del loro trattamento, nonché una descrizione dei diritti e degli obblighi dei Titolari del conto in relazione ai propri Dati. La Banca ed EFGI pubblicano i principi del trattamento dei Dati del Titolare del conto, in particolare l’Informativa sulla protezione dei dati e la Politica sulla protezione dei dati del sito Web oltre ai loro relativi aggiornamenti, su Internet (i link alle politiche sulla protezione dei dati di EFGI sono xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx.xxxx e xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx, i link alle politiche sulla protezione dei dati della Banca sono xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx.xxxx e xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx).
Il Titolare del conto riconosce di aver letto e compreso l’Informativa sulla protezione dei dati e la Politica sulla protezione dei dati del sito Web.
Il Titolare del conto deve fornire una copia dell’Informativa sulla protezione dei dati della Banca e di EFGI alle entità o persone i cui dati verranno trattati in relazione al conto (inclusi, ma non solo, agenti e rappresentanti autorizzati, nonché aventi diritto economico). Qualsiasi domanda da parte di una persona interessata riguardo al trattamento dei propri dati personali da parte della Banca deve essere indirizzata al client relationship officer oppure al responsabile della protezione dei dati della Banca.
Il Titolare del conto viene informato che ai sensi di determinate convenzioni e accordi bi- e multilaterali, quali per esempio le convenzioni di doppia imposizione di cui la Svizzera è o diverrà parte, alcuni Dati del Titolare del conto possono essere divulgati, fermi restando i termini di tali convenzioni, dalle autorità svizzere alle autorità competenti al di fuori della Svizzera, incluse le autorità fiscali estere.
19. Profilazione e marketing
Il Titolare del conto riconosce e accetta che la Banca possa registrare, archiviare, trattare, aggregare e utilizzare Dati del Titolare del conto e dati provenienti da fonti terze e crearne dei profili che permettano alla Banca e ad altre Entità del gruppo EFG in Svizzera e all'estero di fornire ai propri clienti e al Titolare del conto consulenza personalizzata, prodotti, servizi e informazioni adeguate alle situazioni individuali o che la Banca ritenga possano essere di loro interesse. Tali profili possono essere utilizzati, inoltre, a scopo di ricerche di mercato, marketing o gestione del rischio e si basano sui Dati del Titolare del conto, in particolare: dati generali, dati finanziari (x.xx. dati su valori patrimoniali e prodotti, attività del conto e del deposito di titoli, nonché dati relativi a transazioni e pagamenti), dati del servizio Digital Banking, inclusi i rispettivi componenti e le preferenze individuali.
20. Esternalizzazione di operazioni e servizi
La Banca si riserva il diritto di esternalizzare a Entità del Gruppo EFG e a terzi in Svizzera e all’estero, totalmente o parzialmente, ed entro i limiti consentiti dalla legge applicabile, alcune operazioni e servizi, conformemente ai requisiti regolamentari. In particolare, gestione del portafoglio, amministrazione di valori mobiliari e di altri strumenti finanziari, elaborazione dei pagamenti, contabilizzazione, conservazione di dati, IT (elaborazione d’informazioni e dati), gestione del rischio operativo, compliance operativa, gestione e contabilità dei dati principali (contabilità finanziaria e controlling), procedura interna relativa agli obblighi in materia di riciclaggio di denaro e altre attività di back e middle office possono essere esternalizzate a fornitori di servizi.
L’esternalizzazione può comportare il trasferimento di dati (x.xx. Dati del Titolare del conto) a fornitori di servizi affiliati o di terza parte e i fornitori di servizi di terza parte possono ricorrere ad altri fornitori di servizi terzi. Tutti questi fornitori di servizi sono tenuti a osservare le rispettive condizioni in materia di riservatezza.
21. Indennità di distribuzione e altri vantaggi pecuniari per la Banca, conflitto d’interesse
La Banca offre ai propri clienti un’ampia gamma di strumenti finanziari. Per farlo, la Banca stipula dei contratti di distribuzione con fornitori di investimenti collettivi di capitali, prodotti strutturati e altri prodotti finanziari (ivi compreso con altre Entità del Gruppo EFG). Tali contratti vengono stipulati indipendentemente dalla relazione bancaria fra la Banca e il Titolare del conto.
Sulla base di tali contratti, la Banca può percepire delle indennità di distribuzione e altri vantaggi pecuniari e non pecuniari (x.xx. retrocessioni, pagamenti diretti, spese, commissioni, incluse le commissioni di mantenimento (trailer fee), rimborsi, sconti, ribassi, remunerazione di distribuzione, incentivi) (il Compenso) da fornitori di servizi per la distribuzione e le attività ad essa relative per conto del fornitore. Il Compenso si calcola normalmente come percentuale del volume totale di investimento detenuto dalla Banca in un prodotto, laddove l’importo varia a seconda del fornitore del prodotto e del servizio e può essere determinato anticipatamente solo in una gamma di valori.
La Banca deve informare il Titolare del conto di qualunque Compenso, in particolare della portata e della percentuale dell’importo totale e di ogni categoria di strumenti e di prodotti nell’opuscolo «Commissioni e spese standard» e/o tramite altri documenti (incluso documenti elettronici) o lettere appropriati. È possibile, inoltre, reperire maggiori informazioni sul Compenso nel documento informativo «Documento informativo sulle indennità di distribuzione e sui vantaggi non pecuniari». La Banca fornirà ulteriori informazioni sul Compenso correlato alla relazione bancaria con il Titolare del conto su richiesta scritta di quest’ultimo. In ogni caso, qualora il Compenso dovesse generare un conflitto d'interessi, la Banca garantisce la tutela degli interessi del Titolare del conto.
La Banca ha diritto al Compenso entro i limiti consentiti dal diritto applicabile. A tale scopo, con la presente il Titolare del conto rinuncia esplicitamente a qualsiasi pretesa nei confronti del Compenso o a chiedere alla Banca il pagamento di qualsiasi importo ad esso equivalente. Di conseguenza, il Titolare del conto acconsente a che la Banca riceva e trattenga il Compenso.
22. Consulenza d’investimento spot
La Banca esegue ordini relativi all’acquisto o alla vendita di valori mobiliari su base «execution-only», a meno che il Titolare del conto non abbia stipulato con la Banca un contratto scritto di consulenza d’investimento o un contratto scritto di gestione discrezionale prima che la Banca riceva tale ordine. Tuttavia, su richiesta di un Titolare del conto, la Banca può fornire consulenza d’investimento ad hoc o raccomandazioni di tipo generale anche in assenza di un tale mandato (la Consulenza d’investimento spot). Qualora la Banca fornisca Consulenza d’investimento spot, deve adottare degli standard appropriati di cura e diligenza consuetudinari nel settore e risponde solo secondo la
limitazione di responsabilità definita qui di seguito. Tuttavia, qualora la Banca fornisca Consulenza d’investimento spot, il Titolare del conto riconosce e accetta che la Banca non ha alcun obbligo di monitorare o altrimenti seguire la performance dell’investimento proposto e che non contatterà il Titolare del conto in relazione ad esso. I Titolari di conti che desiderino ricevere dei servizi supplementari devono stipulare con la Banca un contratto scritto di consulenza d’investimento o un contratto di gestione discrezionale.
23. Limitazione di responsabilità
La Banca eseguirà tutti gli atti di cui alla relazione bancaria contrattuale con il Titolare del conto adottando lo standard di cura e diligenza consuetudinario nel settore. Entro i limiti delle leggi, dei regolamenti e degli accordi contrattuali rilevanti nell’ambito dell’intera relazione bancaria fra il Titolare del conto e la Banca, la responsabilità di quest’ultima, dei suoi dipendenti o ausiliari e di qualunque Entità del Gruppo EFG in qualsiasi affare con il Titolare del conto per qualunque danno derivante e debitamente comprovato, è limitata a casi di negligenza grave o di dolo.
24. Averi senza notizie
Qualora la Banca, malgrado il massimo impegno profuso, perda i contatti o non riceva notifiche dal Titolare del conto o dal suo procuratore o rappresentante autorizzato per un periodo superiore a due anni e non sia in grado di ristabilire i contatti, avrà la facoltà, direttamente o dando istruzioni a dei mandatari, di intraprendere delle ricerche in Svizzera e/o all'estero - senza garanzie di ottenere dei risultati - al fine di localizzare il Titolare del conto o l’avente diritto economico, a spese e rischio del Titolare del conto. A seconda della portata della ricerca e dei prezzi addebitati dai fornitori di servizi, le spese derivanti da tali ricerche potrebbero rappresentare una parte sostanziale dei valori patrimoniali interessati. Con la presente, il Titolare del conto autorizza espressamente la Banca ad addebitare tali spese sul proprio conto, senza ulteriore avviso. Inoltre, la Banca ha l’obbligo di dare avviso all’agenzia idonea stabilita dall’Associazione svizzera dei banchieri e disponibile per l’Ombudsman delle banche svizzere.
25. Termine e disdetta della relazione bancaria
La relazione bancaria contrattuale fra il Titolare del conto e la Banca ha di norma una durata indefinita. La relazione legale stabilita dalle presenti Condizioni generali non cessa, ferme restando le disposizioni di legge, con la morte, la dichiarazione di scomparsa, la perdita dell'esercizio dei diritti civili o il fallimento del Titolare del conto.
Il Titolare del conto e la Banca hanno la facoltà di disdire, in qualsiasi momento, la relazione bancaria per iscritto e senza addurre alcuna motivazione, con effetto immediato o con effetto posticipato. Tutti i mandati, quali per esempio i contratti di consulenza d’investimento o di gestione discrezionale, verranno disdetti di conseguenza.
Se il Titolare del conto, dopo la scadenza di un congruo termine supplementare concesso dalla Banca, omette di indicare a quest’ultima dove trasferire i valori patrimoniali e gli averi depositati presso la stessa, la Banca potrà consegnare fisicamente tali valori o liquidarli senza tener conto delle condizioni di mercato e/o della tempistica, a pieno ed esclusivo rischio del Titolare del conto. In tal caso, tutti i costi saranno a carico del Titolare del conto. La Banca può depositare, con effetto liberatorio nei confronti del Titolare del conto, il ricavato e gli averi ancora disponibili nel luogo stabilito da un giudice oppure farli recapitare, sotto forma di assegno, all'ultimo indirizzo conosciuto del Titolare del conto.
La cessazione della relazione bancaria contrattuale fra il Titolare del conto e la Banca non pregiudica nessun diritto di pegno o di compensazione stabilito ai sensi delle presenti Condizioni generali (o ai sensi di eventuali contratti particolari). Tali diritti di garanzia restano in vigore anche dopo la cessazione della relazione contrattuale, fintantoché la Banca vanti delle pretese effettive o potenziali nei confronti del Titolare del conto, nonostante il fatto che tali pretese siano sorte o meno
durante o dopo il termine della relazione contrattuale. Se un diritto di pegno garantisce una pretesa potenziale della Banca nei confronti del Titolare del conto in relazione alla disdetta della relazione bancaria contrattuale fra il Titolare del conto e la Banca, tale diritto di pegno decadrà solo una volta chiarito che tale pretesa potenziale non sorgerà. Il Titolare del conto comprende e accetta che le disposizioni enunciate nel presente paragrafo comportino che il Titolare del conto, anche dopo la cessazione della relazione contrattuale con la Banca, possa non essere in grado di prelevare la totalità o parte dei propri valori patrimoniali dalla Banca, fintantoché tali valori fungano da garanzia di pretese effettive o potenziali della Banca nei confronti del Titolare del conto.
26. Giorni festivi bancari
In tutti i rapporti con la Banca, i sabati, le domeniche e tutte le festività riconosciute presso la sede della Banca in cui è aperto il conto o, in virtù della prassi bancaria, in qualsiasi piazza finanziaria rilevante per una transazione specifica, saranno considerati giorni festivi ufficiali.
27. Luogo di esecuzione
La sede della Banca in Svizzera è considerata il luogo d'adempimento di tutte le obbligazioni che sorgono tra la Banca ed il Titolare del conto e di tutte le operazioni effettuate tra la Banca e il Titolare del conto.
28. Diritto applicabile e foro competente
Tutti i rapporti giuridici fra il Titolare del conto e la Banca sono disciplinati esclusivamente dal diritto sostanziale svizzero (ad esclusione delle norme del diritto internazionale privato in materia di conflitto di leggi). Foro esclusivo per tutti i procedimenti legali, nonché per i procedimenti ai sensi della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento avverso i Titolari del conto domiciliati all'estero, è Zurigo o la sede della succursale svizzera della Banca con la quale esiste la relazione contrattuale. La Banca, tuttavia, si riserva il diritto di convenire il Titolare del conto innanzi a qualsiasi altro tribunale competente, in particolare presso il domicilio, la residenza o la sede sociale del Titolare del conto, nel qual caso il diritto svizzero rimane esclusivamente applicabile.
29. Modifiche dei Documenti principali
La Banca si riserva il diritto di modificare i Documenti Principali (incluse, fra l’altro le presenti Condizioni generali) in qualsiasi momento. Salvo diversamente specificato, le modifiche devono essere comunicate al Titolare del conto tramite circolare, pubblicazione su Internet o qualsiasi altro mezzo che la Banca ritenga appropriato. Tali modifiche verranno notificate al Titolare del conto anticipatamente per iscritto, tramite servizio Digital Banking o altre modalità opportune. Qualora la Banca non riceva alcuna comunicazione contraria entro 30 giorni di calendario dalla data di comunicazione della versione modificata dei Documenti Principali o di parte degli stessi, tali modifiche si considereranno accettate dal Titolare del conto. In caso di circostanze straordinarie (inclusi, ma non solo, perturbazioni del mercato o modifiche a livello regolamentare), la Banca si riserva il diritto di scostarsi dalle presenti condizioni, laddove necessario, senza dover osservare il termine summenzionato.
Termini e condizioni di deposito
1. Campo di applicazione
I seguenti termini e condizioni si applicano alla custodia e all’amministrazione di crediti, oggetti e titoli contabili (i Valori patrimoniali) dei propri titolari del conto di deposito (il Titolare del conto) da parte di EFG Bank SA (la Banca) (le Condizioni di deposito).
2. Deposito aperto/chiuso
Il Titolare del conto può depositare Valori patrimoniali in deposito aperto o chiuso presso la Banca, come delineato nei seguenti articoli.
3. Gestione dei Valori patrimoniali
La Banca prende in consegna:
• investimenti sui mercati monetari e dei capitali, titoli e altri strumenti finanziari da custodire e amministrare;
• metalli preziosi in forma commerciale standard e non standard, oltre a monete di valore numismatico da custodire;
• documenti di proprietà o documenti comprovanti diritti da custodire;
• altri oggetti di valore se adatti a essere custoditi.
La Banca può rifiutare l’accettazione di Valori patrimoniali in deposito o richiederne il ritiro a sua sola discrezione e senza indicarne il motivo. La Banca si riserva il diritto di accreditare i Valori patrimoniali solo dopo che siano pervenuti in deposito. Qualora i Valori patrimoniali non siano più accettabili per la Banca per motivi legali, normativi o specifici del prodotto, o per altre ragioni, la Banca chiederà al Titolare del conto istruzioni relative al luogo in cui debbano essere trasferiti. Se il Titolare del conto, dopo la scadenza di un congruo termine supplementare concesso dalla Banca, omette di indicare a quest’ultima dove trasferire i Valori patrimoniali in deposito, la Banca potrà consegnare fisicamente tali Valori al Titolare del conto o liquidarli per conto di quest’ultimo, come da essa stabilito a sua sola discrezione, senza considerare le condizioni di mercato e/o la tempistica al momento di procedere a tale liquidazione. Tutti i costi e i rischi di tale consegna o liquidazione sono a carico del Titolare del conto.
4. Assicurazione
L'assicurazione dei Valori patrimoniali contro le perdite o i danni per i quali la Banca non si assume alcuna responsabilità, è a carico del Titolare del conto. Se il Titolare del conto impartisce delle istruzioni particolari, la Banca può stipulare un’assicurazione sul trasporto che copra i Valori patrimoniali a rischio e spese del Titolare del conto, basata esclusivamente sul valore indicato da quest’ultimo.
5. Deposito collettivo e custodia dei Valori patrimoniali da parte di terzi
Salvo diverse istruzioni, la Banca può tenere i Valori patrimoniali in deposito collettivo. Di conseguenza, i Valori patrimoniali dei Titolari di conti possono essere custoditi in conti «omnibus». Ciò non vale, tuttavia, per Valori patrimoniali che, per la loro natura o per altri motivi, debbano essere custoditi separatamente. È possibile custodire nei depositi collettivi Valori patrimoniali rimborsabili per sorteggio.
La Banca è autorizzata ad affidare i Valori patrimoniali a un ente di subcustodia di terza parte di sua scelta in Svizzera o all'estero, a proprio nome, ma a spese e a rischio del Titolare del deposito. La Banca può detenere i Valori patrimoniali presso tali terzi in conti separati o in deposito collettivo. Laddove i Valori patrimoniali vengano negoziati abitualmente fuori dalla Svizzera, dovranno essere detenuti, di norma, all’estero e, se necessario, essere trasferiti a spese e a rischio del Titolare del conto.
La Banca può aprire dei sottoconti se necessario per la separazione dei Valori patrimoniali.
La Banca risponde per dovuta cura e diligenza nella scelta e nell'istruzione dell’ente di subcustodia e nella vigilanza dell'osservanza continua dei criteri di selezione. Se il Titolare del conto chiede di avvalersi di un ente di subcustodia di terza parte non raccomandato dalla Banca, quest’ultima non si assumerà alcuna responsabilità per gli atti di tale ente. La Banca risponde degli atti di un ente di subcustodia di terza parte, che sia un’Entità del Gruppo EFG, come se si trattasse dei propri, ferma restando la limitazione di responsabilità di cui alle disposizioni rilevanti delle Condizioni generali della Banca (le Condizioni generali). La Banca può concedere agli enti di subcustodia, o autorizzarli a concederlo, un diritto di pegno o un altro diritto di garanzia sui Valori patrimoniali depositati presso di loro, nella misura in cui ciò sia legalmente consentito. Il Titolare del conto riconosce che né egli stesso né altre parti coinvolte nella relazione bancaria o nei Valori patrimoniali può/possono impartire direttamente istruzioni a controparti della Banca (x.xx. enti di subcustodia, intermediari, emittenti, ecc.). Con la presente, il Titolare del conto accetta la divulgazione del proprio nome e di altri dati relativi alla relazione bancaria con la Banca ad altre Entità del Gruppo EFG e a controparti terze, in conformità alle disposizioni sulla divulgazione dei dati stabilite nelle Condizioni generali.
6. Diritti sui Valori patrimoniali custoditi all'estero
Se i Valori patrimoniali sono custoditi all’estero, saranno soggetti alle leggi locali e alla prassi consuetudinaria degli enti di subcustodia esteri, che possono differire da quelle vigenti in Svizzera e non offrire il medesimo livello di protezione. In particolare, i diritti del Titolare del conto riguardo ai Valori patrimoniali possono differire in caso di insolvenza dell’ente di subcustodia. Inoltre, gli enti di subcustodia di terza parte possono rivendicare, in relazione ai Valori patrimoniali, diritti di pegno, di liquidazione o di compensazione che possono non sussistere nel diritto svizzero.
Qualora una legislazione estera impedisse o rendesse impossibile la restituzione da parte della Banca dei Valori patrimoniali custoditi all'estero o il trasferimento del ricavato di vendita di detti Valori, la Banca è solo tenuta a procurare al Titolare del conto, presso la sede dell’ente di subcustodia estero, la propria succursale o una banca corrispondente di sua scelta, una pretesa di risarcimento proporzionale, nella misura in cui tale credito esista e sia cedibile.
7. Iscrizione dei Valori patrimoniali
Nel caso in cui sia richiesta un’iscrizione o la stessa sia consuetudinaria (x.xx. un registro delle azioni), la Banca può, a sua sola discrezione, iscrivere tali Valori patrimoniali a nome del Titolare del conto o a proprio nome, ovvero a nome di un terzo, fermo restando che tale iscrizione viene sempre effettuata a rischio e spese del Titolare del conto.
8. Esame dei Valori patrimoniali
La Banca può esaminare e/o sottoporre a verifica i Valori patrimoniali consegnati in deposito dal Titolare del conto o da terzi per conto di quest’ultimo, secondo le modalità da essa stessa determinate a sua sola discrezione, o incaricare un terzo in Svizzera o all’estero dell'esecuzione di tale esame, senza assumersi per questo alcuna responsabilità e solo nei limiti delle risorse e dei documenti a sua disposizione. In tale evento, la Banca non eseguirà nessun atto amministrativo né istruzioni di vendita e di consegna se non dopo aver concluso l’esame, la verifica e qualsiasi reiscrizione necessaria. Se in conseguenza di ciò, tali istruzioni o atti amministrativi subiscono un ritardo o non vengono eseguiti, sarà il Titolare del conto a doversi assumere l'eventuale perdita o danno.
9. Titoli contabili
La Banca è autorizzata a detenere dei titoli di credito (cartevalori - Wertpapiere) e dei diritti valori (Wertrechte) quali titoli contabili (Bucheffekten), fermo restando che sia consentito ai sensi della legge applicabile.
10. Consegna e alienazione dei Valori patrimoniali
Il Titolare del conto può, in qualsiasi momento, fermi restando la notifica e i tempi di consegna usuali applicabili, le disposizioni di legge, lo statuto dell’emittente e qualsiasi diritto di pegno, di ritenzione o diritti similari, chiedere che i Valori patrimoniali vengano consegnati a lui o a terzi come da lui stesso richiesto. A eccezione del caso in cui i Valori patrimoniali debbano essere inviati, trasferiti o spediti al Titolare del conto o a terzi, come richiesto dal Titolare del conto, detti Valori dovranno essere restituiti alla sede della succursale in cui è aperto il conto entro i tempi di consegna consuetudinari. Qualsiasi trasferimento, consegna o spedizione dei Valori patrimoniali viene eseguito(a) a rischio e a spese del Titolare del conto.
11. Amministrazione
In assenza di istruzioni specifiche fornite dal Titolare del conto o dai suoi agenti, la Banca esegue atti amministrativi e aziendali standard, quali x.xx.:
• incasso di interessi o dividendi e di importi di capitale e altre distribuzioni in scadenza quali per esempio il capitale rimborsabile;
• sorveglianza di sorteggi, richieste e ammortamenti di valori patrimoniali, disdette, ecc., in base alle fonti di informazione usuali e disponibili nel settore bancario;
• pagamento dell'importo rimanente di strumenti finanziari non interamente liberati, sempre che alla loro emissione il momento del pagamento fosse già stato stabilito.
Su istruzioni del Titolare del conto, la Banca può eseguire ulteriori atti amministrativi e operazioni societarie al fine di tutelare i diritti correlati ai Valori patrimoniali, quali x.xx.:
• emissione di istruzioni per la gestione di rimborsi, conversioni, esercizio, acquisto o vendita di diritti di sottoscrizione, esercizio di diritti di conversione e di opzione, accettazione o rifiuto di offerte pubbliche d’acquisto, esercizio di diritti di voto, ecc.
Qualora tali istruzioni impartite dal Titolare del conto non vengano ricevute tempestivamente, la Banca ha il diritto, senza l’obbligo, di procedere come ritiene opportuno e nell’interesse del Titolare del conto (incluso l’addebito sul conto del Titolare del conto, per esempio, in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione). Se vi è tempo a sufficienza, la Banca informa il Titolare del conto basandosi sulle fonti d'informazione usuali e disponibili nel settore bancario e attende istruzioni. Qualora i Xxxxxx patrimoniali vengano iscritti a nome della Banca, quest’ultima, al fine di ottenere istruzioni dal Titolare del conto, deve cercare di trasmettergli tempestivamente tutte le notifiche o altre comunicazioni relative a tali valori che la Banca riceve e che richiedano azioni o decisioni da parte del Titolare del conto. In ogni caso, la Banca non si assume alcuna responsabilità per la consegna tempestiva di tali comunicazioni o per le azioni intraprese, ritenendo che le stesse vengano intraprese nel miglior interesse del Titolare del conto.
Gli atti amministrativi relativi ad azioni nominative senza cedole devono essere eseguiti solo se i dividendi e i diritti di sottoscrizione vengono pagati o forniti alla Banca. La Banca non esegue alcun atto amministrativo o operazione societaria per polizze assicurative, titoli ipotecari, oggetti in conti di deposito chiuso o Valori patrimoniali negoziati in prevalenza all'estero, ma custoditi in Svizzera. Inoltre, la Banca non ha l’obbligo di informare il Titolare del conto riguardo alle assemblee generali delle società di cui custodisce le azioni. Pertanto, i diritti di voto correlati ai valori patrimoniali in deposito non verranno esercitati salvo diversi accordi espressi. In quest’ultimo caso, il Titolare del conto può raccogliere informazioni relative all'esercizio di diritti di
voto e istruire la Banca di conseguenza. La Banca si riserva il diritto di esercitare i diritti di voto per delega oppure, a sua sola discrezione, di rifiutare di partecipare all'esercizio dei diritti di voto e ciò non comporterà nessuna responsabilità nei confronti del Titolare del conto quanto all’esercizio o al mancato esercizio di tali diritti di voto.
12. Obblighi di notifica
Il Titolare del conto è responsabile dell’osservanza di qualsiasi obbligo di notifica associato ai Valori patrimoniali nei confronti di emittenti, aziende, autorità, borse e/o altri terzi, anche qualora i Valori patrimoniali non siano iscritti a nome del Titolare del conto presso il depositario. La Banca ha il diritto, ma non l’obbligo, di informare il Titolare del conto di tale obbligo di notifica o di adempiervi per conto di quest’ultimo.
Dandone comunicazione al Titolare del conto, la Banca ha la facoltà di astenersi dal compiere atti amministrativi su Valori patrimoniali che comportino per la Banca degli obblighi di notifica.
13. Esecuzione degli ordini
Il Titolare del conto può dare istruzione alla Banca di eseguire ordini, quali acquisti, vendite, sottoscrizioni, switch o riscatti riguardanti strumenti finanziari (le Transazioni), ma il Titolare del conto rimane pienamente responsabile della decisione relativa all'investimento. Le transazioni vengono eseguite esclusivamente a rischio e per conto del Titolare del conto. La Banca fornisce l’accesso a strumenti finanziari, fatte salve le restrizioni di carattere normativo. Ciò si applica sia agli strumenti finanziari quotati in borsa, sia a quelli non quotati in borsa. Le eventuali modifiche di istruzioni devono pervenire alla Banca almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza della Transazione.
La Banca si riserva il diritto di non accettare o di non eseguire un’istruzione a propria discrezione e senza indicarne i motivi.
14. Cancellazione, annullamento e mancata esecuzione di ordini relativi a Valori patrimoniali
La Banca si riserva il diritto di cancellare o di annullare degli ordini relativi ai Valori patrimoniali qualora
• la Banca accrediti delle distribuzioni prima che arrivino sul conto del Titolare del conto o per errore;
• non vi sia copertura a sufficienza;
• la Banca nutra dei dubbi quanto al potere di disposizione della parte che impartisce le istruzioni; oppure
• le istruzioni o Transazioni si pongano in contrasto con i requisiti legali e regolamentari, con sanzioni o convenzioni nazionali o internazionali (x.xx. pegni) a cui la Banca debba ottemperare, o con direttive bancarie interne.
15. Crediti e debiti
Gli importi (capitale, interessi, profitti, commissioni, indennità, spese, tasse, ecc.) devono essere accreditati o addebitati sul conto di deposito secondo le istruzioni del Titolare del conto. Tali importi devono essere convertiti nella valuta del conto in questione, se necessario.
16. Accettazione fiduciaria dei Valori patrimoniali
La Banca può acquistare o accettare dei Valori patrimoniali su base fiduciaria o farli acquistare a nome del Titolare del conto ed esercitare i diritti da ciò derivanti o farli esercitare, in qualsiasi momento, per conto e a rischio del Titolare del conto. Ciò vale, in particolare, se non è usuale nel settore o se è impossibile per la Banca acquisire la piena proprietà dei Valori patrimoniali per conto del Titolare del conto.
17. Estratto patrimoniale
La Banca deve fornire al Titolare del conto un estratto dei Valori patrimoniali presenti sul conto di deposito almeno su base annua, alla fine dell’anno. L’estratto può anche includere altri Valori patrimoniali
non soggetti alle presenti Condizioni di deposito. La valutazione di Valori patrimoniali nell'estratto patrimoniale è fornita a soli fini informativi. Le valutazioni si basano su corsi non vincolanti e approssimativi provenienti da fonti d'informazione generalmente disponibili e/o da metodi di valutazione usuali nel ramo bancario. La Banca non è tenuta ad acquistare o a vendere dei valori patrimoniali ai prezzi specificati. La Banca non si assume alcuna responsabilità quanto alla completezza e/o correttezza di queste informazioni (incluse le valutazioni) o per altre informazioni relative ai Valori patrimoniali contabilizzati, a condizione che la Banca applichi lo standard di cura rilevante come definito nella clausola sulla limitazione di responsabilità di cui alle Condizioni generali. Inoltre, la Banca non si assume alcuna responsabilità per danni che possano derivare dall’uso improprio di informazioni fornite nell'estratto patrimoniale.
18. Disposizioni speciali per conti di deposito chiuso
In caso di conflitto, le seguenti disposizioni separate per conti di deposito chiuso annullano le disposizioni generali definite nelle presenti Condizioni di deposito.
I conti di deposito chiuso possono contenere solo oggetti di valore (x.xx. gioielli), documenti e altri oggetti che la Banca ritenga adatti ad essere custoditi in un conto di deposito chiuso. Il Titolare del conto è responsabile per ogni danno provocato dalla consegna di oggetti non idonei (x.xx. oggetti illegali, deperibili, rischiosi, esplosivi, infiammabili o facilmente distruttibili). Tutti gli oggetti devono essere collocati in buste sigillate, custodie o involucri e devono essere chiaramente etichettati con il nome e l’indirizzo completo del Titolare del conto, unitamente a una dichiarazione completa del loro valore. La Banca ha il diritto di richiedere al Titolare del conto delle prove sulla natura degli oggetti depositati e tenuti in custodia o di ispezionare il contenuto del conto di deposito chiuso.
Qualora la Banca venisse meno all’obbligo di cura e diligenza consuetudinario nel settore, come definito nelle disposizioni pertinenti delle Condizioni generali, essa risponde di qualsiasi danno comprovato subito dal Titolare del conto, fino al limite del valore dichiarato. Al momento della consegna degli oggetti sigillati dal deposito, il Titolare del conto è tenuto a verificare che il sigillo sia intatto. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità alla consegna di un articolo sigillato.
19. Commissione relativa al conto di deposito
Le commissioni relative al conto di deposito addebitate per la custodia e l’amministrazione dei Valori patrimoniali, nonché per ogni servizio supplementare, sono stabilite nell’opuscolo separato «Commissioni e spese standard». La Banca è autorizzata ad addebitare separatamente sul conto del Titolare del conto spese di gestione, lavoro e spese eccezionali, tasse applicabili e qualsiasi spesa applicata da depositari terzi designati dalla Banca riguardo agli articoli depositati al di fuori dei locali di quest’ultima. L'eventuale imposta sul valore aggiunto e altre tasse dovute vengono conteggiate in aggiunta ai prezzi convenuti nell’opuscolo sopraccitato. La Banca è autorizzata ad addebitare tali commissioni relative al conto di deposito e altre spese direttamente sul conto del Titolare del conto. La Banca si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di introdurre delle nuove spese per i servizi di custodia e amministrazione o di modificare quelle esistenti, secondo il proprio opuscolo «Commissioni e spese standard». Le modifiche devono essere comunicate al Titolare del conto e si ritiene che siano state accettate da quest’ultimo conformemente alle disposizioni stabilite nelle Condizioni generali.
20. Condizioni generali e altre disposizioni
Oltre alle presenti Condizioni di deposito, trovano applicazione i Documenti Principali della Banca, incluse, fra l’altro, le disposizioni contenute nelle Condizioni generali sul segreto bancario e sulla protezione dei dati, sull’esternalizzazione, le indennità di distribuzione e altri vantaggi pecuniari, sulla limitazione di responsabilità, su modifiche, sul diritto applicabile e foro competente.
Termini e condizioni del servizio Digital Banking
1. Campo di applicazione
I seguenti termini e condizioni per il servizio di banking elettronico di EFG Bank SA (la Banca) tramite Internet (eBanking) e il mobile banking (denominati insieme di seguito Digital Banking) disciplinano l’accesso, l’utilizzo e le funzioni delle soluzioni di Digital Banking (Termini e condizioni del servizio Digital Banking. Una descrizione delle funzioni di Digital Banking offerte è disponibile sul sito web della Banca.
I presenti Termini e condizioni del servizio Digital Banking vengono applicati fra la Banca e il titolare del conto (il Titolare del conto) e/o qualsiasi persona con un’autorizzazione fornita dal Titolare del conto a utilizzare i servizi di Digital Banking per conto del Titolare del conto (l’Utente autorizzato che, a scanso di dubbi, include il Titolare del conto). Un Utente autorizzato è soggetto ai medesimi obblighi e vanta i
medesimi diritti del rispettivo Titolare del conto, ai fini dei presenti Termini e condizioni del servizio Digital Banking. Il Titolare del conto ha la piena responsabilità del totale rispetto degli obblighi sanciti nel presente documento da parte dell’Utente autorizzato da lui designato.
L'espressione «sistema EED» racchiude i sistemi elettronici di
elaborazione dei dati (hardware e software), compresi i terminali mobili, i telefoni fissi e i cellulari, nonché tutti gli altri strumenti tecnici utilizzati per l'accesso e l'utilizzo del servizio Digital Banking.
Disposizioni generali
2. Strumenti di accesso personali e istruzioni per l'utente
L’accesso al servizio Digital Banking e alle funzioni ad esso correlate viene concesso quando l’Utente autorizzato si sia identificato nei confronti della Banca utilizzando gli strumenti di accesso personali, ovvero
• il proprio nome utente;
• Il codice di attivazione temporanea per il primo accesso e la nuova password impostata dall’Utente autorizzato per gli accessi successivi; e
• il codice di autenticazione a due fattori (gli Strumenti di accesso).
Gli Strumenti di accesso personali che la Banca mette a disposizione dell’Utente autorizzato sono destinati esclusivamente a un uso conforme alle disposizioni applicabili. Il manuale utente dedicato che accompagna gli Strumenti di accesso personali o che viene inviato in formato digitale (le Istruzioni) descrive il corretto utilizzo dei rispettivi Strumenti di accesso personali per comprovare l’autorizzazione di accesso. Utilizzando per la prima volta gli Strumenti di accesso personali successivamente al ricevimento delle Istruzioni, si ritiene che queste ultime siano state accettate in maniera vincolante. La Banca può sostituire o modificare in qualunque momento gli Strumenti di accesso personali. La Banca ha il diritto di revocare l’accesso al servizio Digital Banking in qualsiasi momento. La Banca può anche modificare la procedura descritta nella presente sezione in qualsiasi momento, informandone opportunamente il Titolare del conto.
3. Legittimazione e blocco dell'accesso
La verifica della legittimazione da parte della Banca per l'utilizzo del servizio Digital Banking e delle funzioni con esso offerte non avviene sulla base di un controllo della firma o del documento di identità. La verifica dell’autorizzazione dell’utente avviene unicamente sulla base degli Strumenti di accesso personali messi a disposizione.
Si ritiene che qualsiasi persona che abbia completato con successo la procedura di accesso al servizio Digital sia stata debitamente
autorizzata a farlo; tale regola si applica indipendentemente dal fatto che tale persona sia effettivamente un Utente autorizzato e/o sia stata opportunamente autorizzata dal Titolare del conto.
Tutte le direttive e istruzioni ricevute dalla Banca riguardo al servizio Digital Banking si considerano emesse dall’Utente autorizzato. La Banca è legittimamente autorizzata, nel quadro dell'iter ordinario, ad eseguire tali direttive, nonché ad attenersi alle istruzioni e alle comunicazioni quando si basano su una corretta verificazione della legittimazione.
La Banca è autorizzata a bloccare o a sospendere temporaneamente l’accesso al servizio Digital Banking totalmente o parzialmente e in qualsiasi momento, senza spiegazioni e senza preavviso, qualora vi sia un ragionevole motivo o l’Utente autorizzato non riesce a autenticarsi per 3 volte.
Un Utente autorizzato può richiedere il blocco del servizio Digital Banking Un Utente autorizzato ha inoltre la possibilità di bloccare il proprio accesso/la propria legittimazione utilizzando ripetutamente in maniera errata i propri Strumenti di accesso, finché il sistema non mostri il blocco.
L’Utente autorizzato si assume il rischio dell’utilizzo dei propri Strumenti di accesso personali durante il periodo di elaborazione usuale di una richiesta di blocco dell’accesso, fino a quando detto blocco non entri in funzione.
La validità dei diritti di accesso e/o degli Strumenti di accesso personali non decade automaticamente, per esempio in seguito a decesso, dichiarazione di scomparsa, perdita dell’esercizio dei diritti civili, revoca del diritto di firma o cancellazione da un registro. Di conseguenza, il blocco dei diritti d'accesso e/o degli Strumenti di accesso personali
deve essere sempre ordinato espressamente dal Titolare del conto / dai suoi successori legali / dall’Utente autorizzato.
4. Hardware e software EFG (incl. app)
L’Utente autorizzato può utilizzare hardware (x.xx. token) e software (p. es. app mobili di EFG) forniti specificatamente dalla Banca per l’uso del servizio Digital Banking. Questi strumenti devono essere verificati entro 30 giorni di calendario dal ricevimento. Eventuali difetti sono da segnalare immediatamente alla Banca, in caso contrario gli hardware/software si intendono accettati come perfettamente funzionanti.
Per quanto consentito dalla legge, la Banca non garantisce che l'hardware/il software fornito sia assolutamente perfetto. La Banca non garantisce che il software/hardware corrisponda in ogni sua parte alle aspettative dell'Utente autorizzato e neppure che possa funzionare correttamente in tutte le applicazioni e in combinazione con tutti gli altri programmi e le configurazioni hardware/di rete scelti dall'Utente autorizzato. In caso di difetti o errori tali da pregiudicare o compromettere il funzionamento, l'Utente autorizzato deve sospenderne l'utilizzo e informare immediatamente la Banca.
L'utilizzo di hardware e software forniti dalla Banca su apparecchi non controllati da quest’ultima, in particolare l'utilizzo di app su un apparecchio mobile, può portare terzi (p. es. fabbricanti di dispositivi,
provider di piattaforme di distribuzione di app, operatori di rete) a conoscenza dell'esistenza di una relazione bancaria con la Banca o ad accedere a delle informazioni sul cliente della banca (p. es. in caso di salvataggio delle informazioni sul cliente della banca sull'apparecchio o
in caso di perdita dell'apparecchio). Con l'utilizzo di hardware e software
forniti dalla Banca, l’Utente autorizzato riconosce che li utilizza a proprio rischio personale.
Per l'utilizzo del software, la Banca concede all’Utente autorizzato il diritto non esclusivo e non trasferibile di scaricare il software, di installarlo su un terminale di proprietà dell’Utente autorizzato e da
questi controllato e di impiegarlo per l'utilizzo del Digital Banking e delle funzioni con esso offerte.
Per motivi di sicurezza, la Banca è autorizzata a bloccare l'utilizzo del software da essa fornito, x.xx. su apparecchi con software potenzialmente pericoloso o sui quali le limitazioni di utilizzo siano state rimosse (cosiddetto rooting/jailbreak).
Fermo restando che la Banca adotta il livello di cura e di diligenza consuetudinario nel settore come definito nelle disposizioni pertinenti dei Termini e condizioni della Banca (le Condizioni generali), la Banca non offre alcuna garanzia quanto alla fornitura di un accesso ai servizi privo di difetti e ininterrotto. La Banca non si assume, quindi, alcuna ulteriore responsabilità per danni derivanti da difetti o interruzioni dei servizi digitali o dei propri sistemi EED.
5. Servizi di notifica
Nel servizio Digital Banking e nelle funzioni con esso offerte, l’Utente autorizzato ha la possibilità di essere informato di determinati eventi tramite messaggi digitali (p. es. e-mail, SMS). Per motivi di sistema, tali notifiche vengono inviate tramite canali di comunicazione non criptati. Per motivi tecnici, la Banca non è in grado di garantire che i messaggi giungano in ogni caso effettivamente all'utente.
In mancanza di istruzioni particolari, quale parte dell'intera relazione bancaria del Titolare del conto (incluse future relazioni bancarie), la Banca si riserva il diritto di inviare messaggi digitali, come per esempio notifiche e raccomandazioni di sicurezza, notifiche di eventi, consigli, conferme di richieste di appuntamento, pubblicazioni e informazioni generali e personalizzate su prodotti e servizi, a numeri telefonici o
indirizzi e-mail forniti alla Banca attraverso canali di trasmissione non criptati. Tali messaggi possono rivelare che il Titolare del conto dispone di determinati prodotti e servizi della Banca e consentire a terzi, quali operatori di rete e fornitori di servizi, di concludere che sussista una relazione bancaria.
6. Obblighi di diligenza
L’Utente autorizzato deve attenersi alle istruzioni della Banca in relazione all'uso del Digital Banking, in particolare a quelle sulle misure di sicurezza. La Banca può fornire tali istruzioni sul proprio sito, all'interno del Digital Banking o in altri modi adeguati.
L’Utente autorizzato deve conservare con particolare cura e separatamente gli uni dagli altri gli Strumenti di accesso personali. Gli Strumenti di accesso (specialmente codice di accesso/password e il
codice di autenticazione a due fattori) non devono essere trasmessi o
altrimenti forniti ad altre persone. Il codice di attivazione deve essere modificato immediatamente dopo il suo ricevimento, la password impostata e mantenuta segreta. Il codice di accesso/la password non
devono essere annotati sugli Strumenti di accesso e devono essere
criptati se archiviati elettronicamente. Tali password devono essere scelte in modo tale da non essere facilmente individuabili (non utilizzare quindi numeri di telefono, date di nascita, targhe automobilistiche, numeri in successione facilmente intuibili, ecc.). La Banca raccomanda all’Utente autorizzato di modificare regolarmente la password e di scegliere una password composta da una combinazione di diverse lettere e numeri.
La Banca raccomanda, inoltre, al cliente autorizzato, di non dare alcuna risposta a e-mail, SMS o altri messaggi presumibilmente inviati dalla Banca che richiedano la comunicazione di Strumenti di accesso personali (x.xx. tramite inserimento di nomi utente, numeri di contratto, codici di accesso, password, codici di autenticazione a due fattori o codici di sicurezza su siti accessibili tramite link) a meno che non sia stato specificatamente richiesto dall’Utente autorizzato tramite l’applicazione self-service della Banca. La Banca deve essere informata immediatamente di tali richieste. Se vi è motivo di sospettare che una
terza persona sia venuta a conoscenza di un codice di accesso/password, l'Utente autorizzato deve garantire che verranno
modificati immediatamente. Lo smarrimento di uno Strumento di accesso va immediatamente segnalato alla Banca.
Se si collega al servizio Digital Banking via Internet o tramite altre reti elettroniche, per prevenire errori e abusi l'Utente autorizzato sarà tenuto a verificare l'esattezza dell'indirizzo della Banca selezionato e l'autenticità del relativo certificato del server (fingerprint), a meno che tale operazione sia effettuata in automatico dal software della Banca o dagli Strumenti di accesso personali utilizzati per il login (per informazioni più dettagliate al riguardo consultare le Istruzioni). In caso di irregolarità, evitare di effettuare il login e/o interrompere immediatamente il collegamento e contattare la Banca. Gli Strumenti di accesso personali possono essere trasmessi unicamente alla Banca. Il login va effettuato sempre solo sulla pagina di login della Banca e mai sulla pagina web di un fornitore terzo.
È possibile che terzi non autorizzati cerchino di accedere di nascosto al sistema EED dell'Utente autorizzato. L'Utente autorizzato ha quindi l'obbligo di adottare delle misure di sicurezza standard per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza esistenti (x.xx. i rischi in Internet). In particolare, l'Utente autorizzato dovrà tenere aggiornati il sistema operativo e il browser. A tale scopo, dovrà installare i sistemi (patch) di sicurezza forniti e consigliati dai singoli operatori. Andranno inoltre adottate tutte le usuali misure di sicurezza per reti digitali pubbliche (x.xx. utilizzando un firewall e un programma antivirus, da tenersi costantemente aggiornati). Rientra nella sfera di responsabilità dell'Utente autorizzato informarsi adeguatamente sulle misure di sicurezza necessarie e provvedere alla loro adozione.
Per aumentare la sicurezza, al momento del conferimento di ordini può essere richiesto all'Utente autorizzato di confermare determinati dati della transazione, come x.xx. il beneficiario oppure l'intera transazione. In questo caso, l'Utente autorizzato è tenuto a verificare la correttezza delle informazioni per le quali è richiesta la conferma, confrontandole con le istruzioni (fisiche) iniziali, ossia indipendentemente dalle informazioni visualizzate nella sezione Digital Banking, e, se corrette, a confermarle con l'aiuto degli Strumenti di accesso personali. La procedura esatta è descritta nelle Istruzioni. L’esecuzione corretta e accurata della conferma rientra nella sola responsabilità dell'Utente autorizzato. La Banca può modificare in qualunque momento i meccanismi di protezione disponibili e introdurne di nuovi.
Rientra interamente nella responsabilità del Titolare del conto accertarsi che qualsiasi altro Utente autorizzato da lui designato ottemperi pienamente ai suddetti obblighi.
7. Rischi
Tenendo conto della procedura di legittimazione e dei rischi correlati all’utilizzo di Internet e dei sistemi EED enunciati sopra, l’Utente autorizzato si assume ogni rischio derivante da (i) manipolazione sul sistema EED dell’Utente autorizzato, (ii) uso fraudolento di Strumenti di accesso personali, (iii) inadempimenti di obblighi di diligenza o (iv) interferenza da parte di terzi non autorizzati durante la trasmissione di dati.
L’Utente autorizzato è consapevole dei rischi dello scambio di informazioni e dati tramite reti pubbliche e private così come dell'impiego di hardware e software forniti dalla Banca. Anche se i dati trasmessi tramite Internet nella sezione Digital Banking vengono automaticamente criptati (fatta eccezione per il mittente e il destinatario), il rischio di manipolazioni mirate al sistema EED dell'Utente autorizzato rientra nella sfera di responsabilità dell'Utente autorizzato, ed è di conseguenza assunto dall'Utente autorizzato e/o da qualsiasi altro Utente autorizzato. Con la presente, la Banca declina qualsiasi responsabilità per perdite o danni subiti a causa di errori di trasmissione, errato instradamento, guasti o difetti tecnici, interruzioni del servizio o accessi illegali/fraudolenti nei sistemi EED dell’Utente autorizzato o di un terzo (inclusi i sistemi e le reti di trasmissione generalmente accessibili al pubblico), eccetto nel caso di danni subiti quale conseguenza di negligenza grave o di comportamento doloso della Banca.
8. Informazioni da apparecchi automatici, terminali, schermi e altri sistemi EED
La Banca adotta le consuete cautele bancarie, come definite nella rispettiva disposizione delle Condizioni Generali, per la visualizzazione di informazioni tramite apparecchi automatici, terminali, monitor o altri sistemi EED. La Banca esclude qualsiasi altra garanzia e non si assume alcuna ulteriore responsabilità quanto a precisione, completezza e attualità. Le informazioni e comunicazioni visualizzate sono da intendersi provvisorie e non giuridicamente vincolanti, eccetto nel caso in cui determinate informazioni relative a una funzione siano espressamente dichiarate come tali.
9. Termini e condizioni particolari di utilizzo e avvertenze legali
Taluni servizi offerti dal servizio Digital Banking possono richiedere un contratto supplementare. La Banca può sottoporlo al Titolare del conto e/o a qualsiasi altro Utente autorizzato in forma digitale, una volta che si siano legittimati tramite il servizio Digital Banking. Ciò vale anche per la modifica o l'integrazione dei presenti Termini e condizioni del servizio Digital banking. Le funzioni vengono attivate non appena l'Utente autorizzato, se necessario, ne fa richiesta e accetta elettronicamente le relative disposizioni specifiche della funzione
Al momento dell’accettazione, le disposizioni diventano vincolanti per il Titolare del conto e/o qualsiasi Utente autorizzato. I contratti stipulati elettronicamente sono equiparati a quelli sottoscritti a mano. Le disposizioni possono essere stampate e sono consultabili nella sezione Digital Banking. La Banca può modificare in qualsiasi momento la propria gamma di servizi.
A causa della globalizzazione dei mercati e del costante ampliamento dei servizi digitali, la Banca deve corredare con avvertenze giuridiche supplementari le informazioni e i servizi comunicati elettronicamente.
Una volta visualizzate, esse diventano vincolanti per il Titolare del conto e/o qualsiasi altro Utente autorizzato. Qualora il Titolare del conto e/o qualsiasi altro Utente autorizzato non intenda riconoscerne la validità, è tenuto a rinunciare all’utilizzo dei relativi servizi/informazioni.
10. Restrizioni per Paesi specifici, limitazioni estere all'importazione e all'esportazione
La gamma di servizi finanziari offerti agli Utenti autorizzati all'estero può essere soggetta a restrizioni giuridiche locali. Se la Banca non dispone delle necessarie autorizzazioni locali, per gli Utenti autorizzati di quel Paese la gamma dei servizi deve essere ridotta. Tali limitazioni sono soggette alle costanti modifiche del diritto e del contesto normativo del rispettivo Paese. La Banca ha facoltà di modificare o limitare in qualunque momento e senza alcun preavviso la gamma delle funzioni
disponibili.
Gli Strumenti di accesso personali forniti dalla Banca possono essere soggetti a specifiche restrizioni all'importazione/esportazione, nonché di utilizzo. Inoltre, l'esportazione/importazione e l'uso da parte dell’Utente autorizzato degli Strumenti di accesso personali in Paesi terzi, ossia in Paesi che non siano quello in cui sono stati originariamente rilasciati gli Strumenti di accesso dalla Banca, possono essere soggetti a ulteriori leggi specifiche del Paese in questione. È dovere dell'Utente autorizzato conoscere e rispettare tutte le relative leggi e restrizioni. La Banca declina qualsiasi responsabilità al riguardo.
Per il resto, trovano applicazione le informazioni e avvertenze specifiche per Paese o per pagina riportate sui relativi siti web.
11. Prezzi, spese e condizioni
Le commissioni per l'utilizzo del servizio Digital Bankinge delle funzioni con esso offerte oltre che per ricevere gli Strumenti di accesso personali (inclusa la loro sostituzione e la richiesta di quantità supplementari) e il relativo hardware sono specificati nell’opuscolo «Commissioni e spese standard». In caso di importazione all'estero, gli Strumenti di accesso
personali forniti dalla Banca possono essere soggetti a specifici oneri e tasse sulle importazioni. Inoltre, potrebbero presentarsi altre spese, x.xx. spese di sdoganamento. Siccome la Banca fornisce questi strumenti non sdoganati, tutte le spese e le commissioni dovute a seguito di un'importazione all'estero saranno a carico del Titolare del conto. Al trasferimento di dati tramite Internet (incl. il roaming) si applicano le tariffe previste dal contratto stipulato con il provider di rete dell’Utente autorizzato.
La Banca si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di introdurre delle nuove commissioni per il servizio di Digital Banking o di modificare quelle esistenti, se del caso, secondo il proprio opuscolo «Commissioni e spese standard». Le modifiche devono essere comunicate al Titolare del conto e si ritiene che siano state accettate da quest’ultimo conformemente alle disposizioni stabilite nelle Condizioni generali.
12. Segreto bancario e protezione dei dati, profilazione e marketing
La Banca è autorizzata a raccogliere dati di cookie individuali sull’Utente autorizzato riguardo al suo utilizzo del servizio Digital Banking, al fine di migliorare costantemente il servizio Digital Banking e le funzioni con esso offerte, per svilupparlo conformemente a esigenze e interessi del Titolare del conto (x.xx. per eliminare più rapidamente gli errori tecnici, reperire più facilmente i contenuti, presentare consigli personalizzati sull'utilizzo delle offerte della Banca) e per individuare qualsiasi rischio per la sicurezza. Ciò permette alla Banca di identificare l’Utente autorizzato personalmente. Determinate impostazioni dei cookie possono essere configurate dallo stesso Utente autorizzato sul rispettivo sito web. In nessun caso la Banca trasmette a terzi dati di cookie tali da consentire di identificare il Titolare del conto come persona o come cliente della Banca. Consultare la politica sulla protezione dei dati del sito Web della Banca (su xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx). Si applica, inoltre, l’Informativa sulla protezione dei dati della Banca (su xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx.xxxx).
13. Disdetta
Il Titolare del conto e la Banca hanno la facoltà di disdire, in qualsiasi momento, l’uso del servizio Digital Banking o delle funzioni individuali da esso offerte, per iscritto e senza addurre alcuna motivazione, con effetto immediato o con effetto posticipato. A seguito della disdetta totale del servizio Digital Banking, gli Strumenti di accesso personali ricevuti devono essere disinstallati e/o resi inutilizzabili/illeggibili e restituiti immediatamente alla succursale della Banca che gestisce il conto.
Anche in caso di disdetta, la Banca resta autorizzata a eseguire in modo giuridicamente vincolante tutte le transazioni avviate per il Titolare del conto prima della restituzione degli Strumenti di accesso personali.
14. Condizioni generali e altre disposizioni
Oltre ai presenti Termini e condizioni, trovano applicazione i Documenti Principali della Banca, incluse, fra l’altro, le disposizioni contenute nelle Condizioni generali sul segreto bancario e sulla protezione dei dati, sull’esternalizzazione, le indennità di distribuzione e altri benefici monetari, sulla limitazione di responsabilità, su modifiche, sul diritto applicabile e foro competente.
Disposizioni specifiche per funzione
Le seguenti disposizioni specifiche per funzione trovano applicazione in aggiunta alle precedenti condizioni generali. Il numero delle funzioni offerte può variare tra eBanking e mobile banking.
15. Comunicazione elettronica sicura
La Banca e l’Utente autorizzato possono inviarsi messaggi tramite il canale di comunicazione elettronico determinato dalla Banca (il Messaggio sicuro).
Il Messaggio sicuro indirizzato al Titolare del conto e/o a qualsiasi altro Utente autorizzato viene considerato come regolarmente ricevuto nel momento in cui è disponibile in forma elettronica nella casella di posta in entrata del messenger dei Messaggi sicuri. In questo modo, il Titolare
del conto e/o qualsiasi altro Utente autorizzato si assume/assumono la
piena responsabilità di leggere prontamente e di prendere debitamente atto dei Messaggi sicuri a lui/ad essi indirizzati.
I Messaggi sicuri indirizzati alla Banca vengono trattati dall’unità specializzata competente in modo non prioritario nell'ambito delle procedure operative attuali, nei giorni lavorativi bancari e durante gli orari lavorativi abituali. La Banca suggerisce, pertanto, di non recapitare
alla Banca Messaggi sicuri urgenti o con scadenze vincolanti (come, per
esempio, ordini di pagamento e ordini di borsa urgenti, ordini di sottoscrizione per emissioni e altre operazioni su titoli con scadenze vincolanti, revoche di ordini e procure, blocchi di carte di credito e altri servizi, ecc.) tramite il messenger dei Messaggi sicuri. La Banca consiglia, piuttosto, di servirsi dei canali da essa all’uopo designati (x.xx. Digital Banking, telefono) e di verificare immediatamente le transazioni eseguite.
I Messaggi sicuri possono essere salvati temporaneamente e in quantità limitata; il loro salvataggio non può essere utilizzato per adempiere all'obbligo legale di conservazione.
La Banca è autorizzata a eliminare Messaggi sicuri, aperti o non aperti, più vecchi di 12 mesi o che superino lo spazio di memoria totale.
16. Consegna elettronica della corrispondenza (eDocuments)
In mancanza d’istruzioni particolari, il Titolare del conto autorizza la Banca a mettere a disposizione dell’Utente autorizzato tutte le informazioni, la corrispondenza e altri documenti in forma esclusivamente elettronica (eDocuments) tramite il servizio Digital Banking della Banca e le funzioni con esso offerte in una casella elettronica di posta in entrata (l’Applicazione per eDocuments). Tale autorizzazione si applica a tutti i prodotti e servizi (x.xx. conti, carte di credito) facenti parte della relazione bancaria in questione. Qualora in singoli casi si renda necessario l'inoltro postale di un preciso documento (x.xx. se la consegna fisica è ritenuta necessaria a fini legali o è utile per la Banca), è possibile chiederne una copia alla Banca dietro pagamento di un equo indennizzo per spese amministrative, come stabilito
nell’opuscolo «Commissioni e spese standard». Se necessario per motivi normativi, la Banca si riserva il diritto di mettere a disposizione tutta la corrispondenza tramite il servizio Digital Banking della Banca.
Se istruita in merito dal Titolare del conto o in casi giustificati (x.xx. se il Titolare del conto omette di consultare degli specifici eDocuments), la Banca invierà nuovamente i documenti tramite posta all’indirizzo fornito dal Titolare del conto a rischio e spese di quest’ultimo. Gli eDocuments accessibili in quel momento nel Digital Banking della Banca rimangono disponibili elettronicamente per il destinatario nell’Applicazione per eDocuments.
Con la presente, il Titolare del conto accetta espressamente che la Banca, nel mettere a disposizione in forma elettronica nell’Applicazione per eDocuments qualsiasi documento e avviso relativi al conto sotto forma di eDocument, adempia ai propri obblighi di informazione e di notifica nei suoi confronti. Gli eDocuments messi a disposizione in forma elettronica esplicano gli stessi effetti giuridici di quelli recapitati per posta e sono da considerarsi versioni originali (rispettivamente l'originale di copie, duplicati ecc. trasmessi in forma elettronica). L’Utente autorizzato è tenuto a verificare accuratamente la completezza e l'esattezza degli eDocuments ricevuti. Ogni eventuale reclamo deve essere sollevato immediatamente per iscritto conformemente alle disposizioni stabilite nelle Condizioni generali; in caso contrario, i documenti si riterranno accettati.
I documenti si ritengono debitamente ricevuti dal destinatario una volta accessibili elettronicamente tramite Digital Banking e le funzioni con esso offerte in conformità con la normativa applicabile delle Condizioni
generali della Banca. Di conseguenza, il Titolare del conto e/o qualsiasi
altro Utente autorizzato si assume/assumono la piena responsabilità di leggere prontamente e di prendere debitamente atto di qualsiasi documento a lui/ad essi indirizzato.
Per il salvataggio dei documenti inviati non esiste una limitazione di tempo fissa. Tuttavia, la Banca si riserva il diritto di limitare, nel tempo e nel numero, la possibilità di salvataggio dei documenti inviati. Si segnala espressamente che in considerazione dei requisiti formali che un archivio elettronico è tenuto a soddisfare, il salvataggio nel servizio Digital Banking non può essere utilizzato dal destinatario a scopo di archiviazione. Inoltre, la Banca si riserva espressamente il diritto di inviare, a sua sola discrezione e senza doverne addurre le ragioni, tutte le informazioni e la corrispondenza in forma cartacea, tramite inoltro postale all’indirizzo del Titolare del conto.
17. Altre funzioni
Fra la Banca e il Titolare del conto possono essere concordate separatamente delle ulteriori condizioni riguardo alle funzionalità relative al servizio Digital Banking. Tale contratto può essere inviato tramite gli strumenti di comunicazione applicabili utilizzati nell’ambito delle soluzioni di Digital Banking in questione.
Termini e condizioni dei servizi di pagamento
1. Campo di applicazione
I presenti termini e condizioni dei servizi di pagamento fra il titolare del conto (il Titolare del conto) ed EFG Bank SA (la Banca disciplinano l’esecuzione e la ricezione di ordini di pagamento e di pagamenti in entrata nazionali e internazionali. Si applicano a tutti gli ordini di pagamento e pagamenti in entrata elaborati tramite la Banca, a prescindere dal canale di pagamento utilizzato per l’elaborazione. Sono fatti salvi gli altri contratti specificatamente relativi a prodotti o servizi e altre disposizioni speciali relative a operazioni di pagamento.
2. Ordini di pagamento e pagamenti in entrata
2.1 Condizioni per l'esecuzione di un ordine di pagamento
La Banca esegue un trasferimento (l’Ordine di pagamento) a nome del Titolare del conto se le seguenti condizioni sono state pienamente soddisfatte e se sono state fornite le eventuali informazioni supplementari riferite specificatamente alla valuta (ferme restando le disposizioni enunciate sotto).
2.1.1 Dati nell'Ordine di pagamento
Il Titolare del conto deve comunicare alla Banca almeno i seguenti dati:
• l’IBAN (International Bank Account Number) o almeno il numero del conto da addebitare;
• l’importo da trasferire, la valuta e l’IBAN o almeno il numero del conto del beneficiario;
• cognome e nome o ragione sociale, rispettivamente, e indirizzo del beneficiario;
• BIC (Business Identifier Code) e/o numero di clearing nazionale e nome dell'istituto finanziario del beneficiario del pagamento.
Tali dati devono essere completi, corretti e inequivocabili.
2.1.2 Potere di disposizione
Il Titolare del conto deve essere autorizzato a disporre del conto da addebitare. Inoltre, non devono sussistere divieti o limiti al diritto di disporre, in particolare disposizioni di legge o normative oppure normative interne, ordini di autorità o convenzioni (per es. costituzione in pegno dei saldi attivi) che escludano o limitino il potere di disporre.
2.1.3 Saldo attivo
Al momento dell'esecuzione dell'Ordine di pagamento, il Titolare del conto deve avere dei valori patrimoniali liberamente disponibili sul conto da addebitare (saldo attivo e/o limite di credito) pari almeno all'importo dell'Ordine di pagamento da eseguire. Se il Titolare del conto impartisce Xxxxxx di pagamento per importi superiori ai propri valori liberamente disponibili, la Banca ha il diritto di decidere a propria discrezione, ferme restando restrizioni normative, quali Ordini eseguire e in quale misura, a prescindere dalla data di ricezione del rispettivo Ordine di pagamento. Se un Ordine di pagamento viene eseguito malgrado un saldo attivo insufficiente, la Banca addebiterà al Titolare del conto degli interessi secondo i tassi concordati o esposti nell’opuscolo
«Commissioni e spese standard» e/o nei tariffari/schede prodotti pertinenti.
2.1.4 Trasmissione di Ordini di pagamento
Di norma, gli Ordini di pagamento devono essere trasmessi tramite il servizio Digital Banking come concordato fra la Banca e il Titolare del conto, telefonicamente o per iscritto con firma giuridicamente valida. Il Titolare del conto riconosce espressamente che, anche qualora la Banca abbia accettato la trasmissione di Ordini di pagamento tramite il servizio Digital Banking o telefonicamente, essa non è obbligata ad accettare tali mezzi ed è autorizzata, a sua sola discrezione, ad assoggettare l’esecuzione di tali Xxxxxx di pagamento al ricevimento di una conferma
scritta inviata per posta, per iscritto e corredata da una firma giuridicamente vincolante.
2.2 Modifiche, revoca e richiamo di Ordini di pagamento
Di norma, le modifiche di Ordini di pagamento già trasmessi, nonché la revoca di Ordini di pagamento, devono essere eseguite tramite i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per impartire l’Ordine di pagamento. Se un Ordine di pagamento è già stato eseguito, il Titolare del conto può chiederne il richiamo. La Banca invia i richiami e le domande di modifica di Ordini di pagamento già eseguiti alla banca beneficiaria. Non è, tuttavia, responsabilità della Banca che il richiamo porti a un rimborso o che la domanda di modifica sia accettata. In ogni caso, tutti i costi dovuti a un richiamo saranno a carico del Titolare del conto.
2.3 Tipologie speciali di Ordini di pagamento
2.3.1 Xxxxxx xxxxxxxxxx
Per l'esecuzione di più Ordini di pagamento in un'unica data sotto forma di ordine collettivo, è necessario che ciascun singolo Ordine soddisfi le condizioni per l'esecuzione. In caso contrario, la Banca si riserva il diritto di non eseguire l’intero ordine collettivo o parti di esso.
2.3.2 Ordini permanenti
I nuovi ordini permanenti, nonché le modifiche e le cancellazioni di quelli esistenti devono pervenire alla Banca con almeno cinque giorni lavorativi bancari di anticipo sulla data di esecuzione. In caso contrario, potranno di norma essere presi in considerazione solo in occasione della successiva data di esecuzione/scadenza. La Banca si riserva il diritto di annullare degli ordini permanenti in singoli casi giustificati, osservando a tal proposito un preavviso di 30 giorni prima della data di esecuzione e segnalandolo opportunamente al Titolare del conto.
2.4 Esecuzione di Ordini di pagamento
2.4.1 Data di esecuzione
La Banca eseguirà l'Ordine di pagamento alla data di esecuzione richiesta, a condizione che siano stati rispettati gli orari di accettazione e tutte le condizioni per l'esecuzione di un Ordine di pagamento. L'importo viene addebitato sul conto indicato alla data di esecuzione richiesta. A seconda del tipo di Ordine di pagamento e delle tempistiche vigenti sul mercato della valuta prescelta, la Banca è autorizzata ad anticipare l'elaborazione di un Ordine di pagamento. Il conto del Titolare del conto verrà addebitato nella data dell'elaborazione, con valuta della data di esecuzione richiesta. La Banca è autorizzata ad eseguire l'Ordine di pagamento anche qualora le Condizioni per l'esecuzione dell'Ordine risultino completamente soddisfatte solo dopo la data di esecuzione. Se sull'Ordine di pagamento non è indicata la data di esecuzione, la Banca esegue l'Ordine di pagamento nel rispetto degli orari di accettazione specificati sotto, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni per l'esecuzione di un Ordine di pagamento. La Banca non ha alcuna influenza sulla data di accredito dell'importo sul conto del beneficiario presso un altro istituto finanziario.
2.4.2 Orari di accettazione
Il Titolare del conto può chiedere alla Banca in qualsiasi momento informazioni sugli orari di accettazione di Ordini di pagamento. Se la trasmissione di un Ordine di pagamento da parte del Titolare del conto viene effettuata dopo i relativi orari di accettazione, di norma l'Ordine di pagamento non può essere evaso prima del giorno lavorativo bancario successivo.
2.4.3 Modifiche e integrazioni da parte della Banca
La Banca può apportare modifiche o integrazioni formali o di contenuto a tutti i tipi di Ordini di pagamento (per es. caratteri non supportati,
correzione di errori di battitura, conversione di un numero di conto nel formato IBAN, correzione di numeri di conto/IBAN, nome e cognome o ragione sociale e indirizzo errati o incompleti, inserimento o correzione del BIC e/o del numero di clearing nazionale), per rendere più efficace l'elaborazione. La Banca è inoltre autorizzata a eseguire l’Ordine di pagamento malgrado i dati insufficienti o mancanti, qualora sia in grado di correggere e/o integrare tali dati in modo inequivocabile. Oltre a ciò, il Titolare del conto accetta che la Banca possa completare i dati del titolare del conto beneficiario, qualora ne sia a conoscenza, e comunicare i dati completi al Titolare del conto su eventuali avvisi di addebito o analoghi estratti singoli o periodici. La Banca ha altresì il diritto di scegliere la via di inoltro, ovvero le parti coinvolte nella transazione (per es. banche corrispondenti intermediarie e altri prestatori di servizi di pagamento).
2.5 Accredito dei pagamenti in entrata
Se il pagamento in entrata perviene dopo i relativi orari di accettazione, verrà accreditato di norma il giorno lavorativo bancario successivo. In linea di principio, l'importo del pagamento in entrata viene accreditato sul conto specificato. In mancanza dell'IBAN o del numero di conto completo, la Banca stabilisce su quale conto debba essere accreditato l'importo.
2.6 Conversione di valuta e rischio di cambio
Per ciascuna operazione di pagamento la conversione di valuta viene eseguita dalla Banca al cambio vigente alla data di elaborazione dell’operazione di pagamento. Gli eventuali utili e perdite sul cambio (per es. in caso di riaccredito) vanno accreditati o addebitati sul conto del Titolare del conto.
2.7 Violazione di disposizioni di legge e di norme bancarie interne
La Banca non è obbligata a eseguire gli Ordini di pagamento o a elaborare i pagamenti in entrata che violino il diritto applicabile, disposizioni normative o ordinanze delle autorità competenti, sanzioni nazionali o internazionali o che siano altrimenti in contrasto con le misure e le norme di condotta interne o esterne della Banca (per es. disposizioni in materia di embargo o di riciclaggio di denaro). La Banca non risponde di alcun ritardo derivante dalla necessità di investigazioni, a meno che tale ritardo non sia stato causato da un comportamento gravemente negligente o doloso della Banca.
2.8 Specificità di paesi e valute
Determinate specificità di singoli paesi o valute (limitazioni legali o normative, disordini politici, catastrofi naturali ecc.) possono provocare ritardi o impedire l'esecuzione degli Ordini di pagamento o dei pagamenti in entrata. In questi casi, la Banca si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere completamente o parzialmente le operazioni di pagamento in determinati paesi o per determinate valute. Il Titolare del conto viene informato in forma adeguata di tali limitazioni o sospensioni. Il Titolare del conto è tenuto a osservare le disposizioni e le particolarità per le operazioni di pagamento da e verso gli paesi interessati. La Banca non risponde dei ritardi o della mancata esecuzione di Ordini di pagamento e di pagamenti in entrata, né dei costi supplementari derivanti dalle particolarità di singoli paesi o valute.
2.9 Rifiuti e riaccrediti
2.9.1 Rifiuto di Ordini di pagamento
Se una o più condizioni per l'esecuzione di un Ordine di pagamento non sono soddisfatte senza che la Banca provveda alla rettifica, quest’ultima non esegue l'Ordine di pagamento. Inoltre, l'Ordine di pagamento può anche essere rifiutato da un'altra parte coinvolta nella transazione (per es. dall'istituto finanziario del beneficiario del pagamento o da una stanza di compensazione). In caso di rifiuto, la Banca informa il Titolare del conto in forma adeguata. Se la Banca ha già eseguito l'Ordine di pagamento, dopo il recupero riaccredita l'importo ricevuto sul conto. I costi e le commissioni vengono addebitati al Titolare del conto, a meno
che non siano subentrati a causa della mancata adozione da parte della Banca degli appropriati standard di cura e diligenza usuali nel settore, come definiti nella disposizione pertinente delle Condizioni generali della Banca (le Condizioni generali). Se la Banca è direttamente in grado di rettificare il motivo del rifiuto dell'Ordine di pagamento, è autorizzata a eseguire nuovamente l'Ordine di pagamento anche senza interpellare il Titolare del conto.
2.9.2 Ritrasferimento di pagamenti in entrata
La Banca ritrasferisce i pagamenti in entrata all'istituto finanziario dell'ordinante se sussistono dei buoni motivi che impediscono l'accredito sul conto (per es. conto non esistente, informazioni incomplete, errate o ambigue, disposizioni di legge o normative, ordini delle autorità, quadri regolamentari).
Al fine di valutare il retroscena del pagamento in entrata prima di decidere di rifiutarlo, bloccarlo o ritrasferirlo, la Banca si riserva, tuttavia, il diritto, nei suddetti casi, di farsi dare informazioni e documentazione, nonché istruzioni di pagamento corrette o supplementari da parte dell’istituto finanziario ordinante, nell’ottica di un possibile accredito. La Banca non risponde nei confronti del Titolare del conto per qualsiasi ritardo nel rifiuto che ne derivi.
In riferimento a un ritrasferimento, la Banca ha il diritto di comunicare a tutte le parti coinvolte nell'operazione di pagamento (incluso l'ordinante) la ragione del mancato accredito.
2.10 Riconciliazione di dati
In linea di principio, i pagamenti in entrata necessitano dell'IBAN/numero di conto e del relativo nome e cognome o ragione sociale e indirizzo. In qualità di beneficiario del pagamento, il Titolare del conto accetta tuttavia che l'accredito dell'importo di bonifico da parte della Banca avvenga solo sulla base dell'IBAN/numero di conto indicato o della riga cifrata della polizza di versamento color arancio fornita, senza riconciliare tali dati con nome e cognome o ragione sociale e indirizzo del beneficiario. La Banca si riserva, comunque, il diritto di effettuare tale riconciliazione a propria discrezione, di richiedere i dati presso l'istituto finanziario dell'ordinante o di respingere il pagamento in entrata ove vi fossero discrepanze. In qualità di ordinante, il Titolare del conto prende atto del fatto che l'istituto finanziario del beneficiario può effettuare l'accredito solo sulla base dell'IBAN/numero di conto indicato o della riga cifrata della polizza di versamento color arancio, senza riconciliare questi dati con nome e cognome o ragione sociale e indirizzo del beneficiario, oppure può eseguire tale riconciliazione e, in presenza di discrepanze, contattare la Banca, effettuare delle verifiche o respingere l'Ordine di pagamento. In caso di domande, la Banca è autorizzata a trasmettere le relative informazioni.
2.11 Elaborazione e trasmissione dei dati
Il Titolare del conto riconosce e accetta che, nell’ambito delle operazioni di pagamento per tutti i tipi di conti, i dati del Titolare del conto (che possono includere, fra l’altro, dati relativi al Titolare del conto e a qualsiasi avente diritto economico, detentore del controllo, beneficiario, procuratore e rappresentante autorizzato, garante e altri individui coinvolti nella relazione bancaria, come per esempio nome e cognome, o ragione sociale, indirizzo, IBAN / numero di conto e altri dati relativi all’Ordine di pagamento) verranno comunicati a tutte le parti coinvolte, come per esempio prestatori di servizi di pagamento nazionali e internazionali, operatori di sistemi di pagamento e SWIFT. A seconda dell'operazione di pagamento specifica (per es. in valuta estera) e dell'elaborazione del pagamento (per es. tramite SWIFT), ciò vale per le operazioni di pagamento sia nazionali che internazionali.
Il Titolare del conto è inoltre consapevole del fatto che tutte le parti coinvolte nell'operazione di pagamento possono trasmettere da parte loro i dati a terzi incaricati in altri paesi, in particolare per l'ulteriore elaborazione o il backup dei dati. Determinate valute non sono trattate del tutto o in parte tramite banche corrispondenti, ma tramite prestatori di servizi di pagamento.
Il Titolare del conto riconosce altresì che i dati trasmessi all'estero non sono più tutelati dal diritto svizzero. Leggi estere e ordini delle autorità possono prevedere o consentire la trasmissione dei dati ad autorità o ad altri terzi. Trovano applicazione, senza limitazione alcuna, le Condizioni generali della Banca, in particolare le disposizioni sulla divulgazione dei dati nell’ambito delle transazioni. Inoltre, si rimanda all’Informativa sulla protezione dei dati della Banca, nonché a qualsiasi relativo aggiornamento in Internet (all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx.xxxx).
2.12 Operazioni di copertura
La Banca si riserva il diritto di accreditare i pagamenti in entrata in valuta estera che siano collegati a un'operazione di copertura (acquisizione della relativa valuta tramite un’altra banca) solo a seguito della definitiva conferma della copertura da parte della banca corrispondente. Qualora, tuttavia, la Banca accrediti subito sul conto i pagamenti in entrata, essa si riserva il diritto di riaddebitare l'importo sul conto in qualsiasi momento nel caso in cui la copertura non giunga dalle banche corrispondenti entro due giorni lavorativi bancari. Sono fatti salvi accordi diversi.
2.13 Notifica dei pagamenti in entrata
Il Titolare del conto può segnalare alla Banca l’arrivo di pagamenti conformemente agli orari di accettazione per Ordini di pagamento e pagamenti in entrata applicabili, x.xx. nell’ambito di investimenti sottostanti. Il Titolare del conto è pienamente responsabile nei confronti della Banca per eventuali avvisi errati e risponde degli eventuali danni, in particolare se differisce la data di valuta, se l'accredito non va a buon fine o avviene presso un altro istituto finanziario rispetto a quello notificato o se differisce l'importo, salvo nel caso in cui la Banca abbia violato lo standard di cura e diligenza appropriato usuale nel settore, come da disposizione pertinente delle Condizioni generali.
2.14 Termini e condizioni particolari supplementari per le operazioni di pagamento SEPA
Gli Ordini di pagamento conformi allo standard di pagamento SEPA (Single Euro Payments Area) possono essere effettuati solo se, oltre alle condizioni generali per l'esecuzione degli Ordini di pagamento, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
• l'Ordine di pagamento è in EUR;
• l'Ordine di pagamento comprende l'IBAN del beneficiario del pagamento;
• l'istituto finanziario del beneficiario aderisce al sistema SEPA;
• è garantita la ripartizione delle spese, cioè beneficiario e ordinante si assumono le rispettive spese presso il proprio istituto finanziario;
• non vengono impartite istruzioni speciali;
• l'importo massimo non è superato.
3. Disposizioni finali
3.1 Tariffe
La Banca può addebitare delle spese per servizi resi in relazione a operazioni di pagamento (Ordini di pagamento e pagamenti in entrata, conversioni di valuta) basate sui tariffari stabiliti nell’opuscolo
«Commissioni e spese standard» e/o nei tariffari/schede prodotto specifici. La Banca si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di introdurre delle nuove spese per i servizi relativi alle operazioni di pagamento o di modificare quelle esistenti, secondo il proprio opuscolo «Commissioni e spese standard» e/o secondo i tariffari/schede prodotti specifici. Le modifiche devono essere comunicate al Titolare del conto e si ritiene che siano state accettate da quest’ultimo conformemente alle disposizioni stabilite nelle Condizioni generali.
La Banca è autorizzata ad addebitare tali spese direttamente sul conto del Titolare del conto.
3.2 Giorni lavorativi bancari
Se una data di accredito o di addebito ricade in un giorno festivo bancario, come stabilito nella disposizione rilevante delle Condizioni generali, la Banca è autorizzata a effettuare l’accredito o l’addebito nel giorno lavorativo bancario successivo. Sono fatti salvi eventuali accordi diversi con il Titolare del conto. Gli Ordini di pagamento o gli addebiti e i pagamenti in entrata o gli accrediti possono subire ritardi anche in ragione di norme locali, estere o specifiche delle banche corrispondenti riguardo ai giorni lavorativi bancari e festivi.
3.3 Storni
In caso di contabilizzazioni errate o non corrette da parte della Banca, essa ha il diritto di annullarle in qualsiasi momento, senza darne comunicazione al Titolare del conto (storno).
3.4 Avvisi di accredito e addebito
Gli avvisi di accredito e addebito sono resi disponibili al Titolare del conto in forma adeguata o secondo accordi. Se il Titolare del conto intende reclamare per iscritto il fatto che gli ordini non siano stati eseguiti, o lo siano stati in modo errato, oppure contestare avvisi di accredito o addebito della Banca, dovrà farlo subito dopo il ricevimento del rispettivo avviso, al massimo entro 30 giorni dalla data dello stesso. Le contestazioni non sollevate tempestivamente dal Titolare del conto possono comportare una violazione del suo obbligo di ridurre il danno e questi dovrà rispondere della perdita o del danno che ne deriva.
3.5 Condizioni generali e altre disposizioni
Oltre ai presenti Termini e condizioni per servizi di pagamento trovano applicazione i Documenti Principali della Banca, incluse, fra l’altro, le disposizioni contenute nelle Condizioni generali sul segreto bancario e sulla protezione dei dati, sull’esternalizzazione, le indennità di distribuzione e altri benefici pecuniari, sulla limitazione di responsabilità, su modifiche, sul diritto applicabile e foro competente.
Termini e condizioni per investimenti fiduciari
1. Campo di applicazione
I seguenti termini e condizioni (le Condizioni per investimenti fiduciari) si applicano a tutti gli investimenti effettuati da EFG Bank SA (la Banca) su base fiduciaria a nome della Banca, ma per conto e ad esclusivo rischio del titolare del conto (il Titolare del conto) conformemente alle direttive dell'ASB relative agli investimenti fiduciari.
2. Autorizzazione generale ad effettuare investimenti fiduciari
Le presenti Condizioni per investimenti fiduciari trovano applicazione qualora la Banca riceva istruzioni da parte del Titolare del conto di utilizzare la totalità o alcuni degli averi disponibili in qualsiasi dato momento nel suo conto per effettuare degli investimenti sotto forma di depositi a termine su base fiduciaria (gli Averi fiduciari) presso altre banche, istituti finanziari e/o entità del gruppo EFG (incluse filiali e affiliate) (l’Intermediario finanziario) a nome della Banca, ma per conto e ad esclusivo rischio del Titolare del conto (gli Investimenti fiduciari). La Banca agisce a sua unica discrezione, senza l’obbligo di farlo e senza assumersi alcuna responsabilità. Gli Investimenti fiduciari vengono effettuati entro i limiti dei saldi attivi esistenti del Titolare del conto. È concordato che la Banca non possa utilizzare alcuna agevolazione creditizia concessa al Titolare del conto per Investimenti fiduciari che effettua a sua sola discrezione.
Se la Banca agisce, lo fa in qualità di mandatario come definito nell’articolo 394 e ss. del Codice delle obbligazioni svizzero e ha la facoltà di scegliere a sua unica discrezione l’Intermediario finanziario, l’importo, la valuta, i termini e le altre condizioni degli Investimenti fiduciari.
3. Ordini specifici
Tuttavia, il Titolare del conto è autorizzato a impartire alla Banca degli ordini specifici relativi a un Investimento fiduciario o all’Intermediario finanziario con cui verrà eseguito l’Investimento fiduciario. La Banca ha l’onere di tener conto di ordini specifici solo se non contrastano con disposizioni dello Stato, con la valuta e con l’Investimento fiduciario stesso. La Banca ha l’onere di tener conto di ordini specifici relativi al reinvestimento di Investimenti fiduciari in scadenza solo se tali ordini vengono ricevuti almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza degli Investimenti fiduciari in questione; altrimenti, ferme restando le eventuali restrizioni normative, la Banca decide a sua sola discrezione in merito all’esecuzione e alle condizioni di qualsiasi reinvestimento.
4. Elenco degli Intermediari finanziari
La Banca tiene un elenco aggiornato degli Intermediari finanziari selezionati che hanno una buona solvibilità e con i quali effettua Investimenti fiduciari. Il Titolare del Conto può chiedere in qualsiasi momento sia questo elenco, sia le direttive della Banca per valutare la solvibilità di un Intermediario finanziario.
5. Utili degli Investimenti fiduciari
La Banca ha il solo obbligo di pagare al Titolare del conto gli importi che le sono stati accreditati, a sua libera disposizione, sotto forma di rimborso del capitale e degli interessi.
6. Addebito di costi e commissioni
La Banca addebita delle commissioni sul conto del Titolare del conto secondo le condizioni contrattuali e i tassi in vigore, come stabilito
nell’opuscolo separato «Commissioni e spese standard». Le commissioni sono calcolate in percentuale dell’importo investito. La Banca si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di introdurre delle commissioni o di modificare quelle esistenti, secondo il proprio opuscolo «Commissioni e spese standard». Le modifiche devono essere comunicate al Titolare del conto e si ritiene che vengano accettate da quest’ultimo conformemente alle disposizioni di cui alle Condizioni generali della Banca (le Condizioni generali).
7. Inadempimento di controparti
Il Titolare del conto riconosce e accetta di assumersi il rischio d’insolvenza dell’Intermediario finanziario (rischio delcredere) nonché il rischio paese (x.xx. di stabilità politica, legale ed economica) e il rischio di mercato (x.xx. il tasso di interesse e di cambio) da parte dell’Intermediario finanziario. Nel caso in cui gli Investimenti fiduciari vengano detenuti presso una succursale estera della Banca, il rischio di insolvenza include anche il fallimento della Banca stessa.
Qualora l’Intermediario finanziario non adempia ai propri obblighi o vi adempia solo parzialmente (per esempio a causa di insolvenza, fallimento e/o per via di restrizioni di trasferimento e controlli di cambio imposti nel relativo Paese di domicilio o nel Paese della valuta di investimento), la Banca ha il solo obbligo di procurare al Titolare del conto una pretesa di risarcimento (proporzionale) avverso l’Intermediario finanziario nella misura in cui gli Averi fiduciari, i crediti o i proventi in questione non siano già stati trasferiti al Titolare del conto secondo altra modalità e fermo restando il fatto che tale credito esista e sia cedibile. La Banca non ha altri obblighi.
8. Disdetta del rapporto di Investimento fiduciario
Sia il Titolare del conto che la Banca possono disdire il rapporto di Investimento fiduciario in qualsiasi momento, unilateralmente e senza bisogno di addurre alcuna motivazione. La revoca non influisce sugli investimenti in corso. La disdetta di un Investimento fiduciario prima della sua naturale scadenza può essere soggetta a spese di disdetta. Né il decesso o la mancanza dell’esercizio dei diritti civili, né il fallimento del Titolare del conto possono provocare la revoca del rapporto di Investimento fiduciario.
9. Conflitto d’interessi
Il Titolare del conto è consapevole del fatto e riconosce che fra la Banca e l’Intermediario finanziario possono sorgere dei conflitti d’interessi in relazione a un Investimento fiduciario, a una transazione fiduciaria o a una relazione fiduciaria. Il Titolare del conto acconsente espressamente all’esecuzione delle istruzioni disposte nel presente documento malgrado qualsiasi conflitto d’interessi esistente o potenziale.
10. Condizioni generali e altre disposizioni
Oltre ai presenti Termini e condizioni per Investimenti fiduciari, trovano applicazione i documenti principali della Banca, incluse, fra l’altro, le disposizioni contenute nelle Condizioni generali sul segreto bancario e sulla protezione dei dati, sull’esternalizzazione, le indennità di distribuzione e altri vantaggi pecuniari, sulla limitazione di responsabilità, su modifiche, diritto applicabile e foro competente.