Obblighi Di Notifica Clausole campione

Obblighi Di Notifica. Il Titolare del conto è responsabile dell’osservanza di qualsiasi obbligo di notifica associato ai Valori patrimoniali nei confronti di emittenti, aziende, autorità, borse e/o altri terzi, anche qualora i Valori patrimoniali non siano iscritti a nome del Titolare del conto presso il depositario. La Banca ha il diritto, ma non l’obbligo, di informare il Titolare del conto di tale obbligo di notifica o di adempiervi per conto di quest’ultimo. Dandone comunicazione al Titolare del conto, la Banca ha la facoltà di astenersi dal compiere atti amministrativi su Valori patrimoniali che comportino per la Banca degli obblighi di notifica.
Obblighi Di Notifica. 6. Entro due mesi dall’emanazione di un orientamento, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all’orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un’autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l’Autorità motivando la decisione. Nel sito web Aesfem è disponibile un modello per le notifiche.
Obblighi Di Notifica. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti delle AEV, le autorità competenti sono tenute a notificare alla rispettiva AEV entro il gg.mm.aaaa (due mesi dopo l’emanazione) se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti congiunti; in alternativa, sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi dalla rispettiva AEV. Le notifiche dovrebbero essere inviate a xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx.xx e xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx con il riferimento «JC 2019 81». Sui siti web delle AEV è disponibile un modello per le notifiche. Le notifiche dovrebbero essere trasmesse da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Le notifiche sono pubblicate sui siti web delle AEV ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
Obblighi Di Notifica. 1. I soggetti rilevanti e le persone strettamente legate devono notificare alla Società tutte le operazioni condotte da loro e/o per loro conto entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell’operazione, compilando e trasmettendo alla Società il modulo sub Allegato 2 con le modalità indicate all’art. 3.
Obblighi Di Notifica 

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).