Operazioni di copertura Clausole campione

Operazioni di copertura. F1.1. RISULTATI REALIZZATI 0 0
Operazioni di copertura. Alla data del bilancio la società non ha effettuato “Operazioni di copertura“.
Operazioni di copertura. La Banca non detiene strumenti di copertura.
Operazioni di copertura. La Banca si riserva il diritto di accreditare i pagamenti in entrata in valuta estera che siano collegati a un'operazione di copertura (acquisizione della relativa valuta tramite un’altra banca) solo a seguito della definitiva conferma della copertura da parte della banca corrispondente. Qualora, tuttavia, la Banca accrediti subito sul conto i pagamenti in entrata, essa si riserva il diritto di riaddebitare l'importo sul conto in qualsiasi momento nel caso in cui la copertura non giunga dalle banche corrispondenti entro due giorni lavorativi bancari. Sono fatti salvi accordi diversi.
Operazioni di copertura. Le operazioni fuori bilancio «di copertura» sono quelle effettuate dalla SIM con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori bilancio» (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o «fuori bilancio» (ad esempio, di un portafoglio di titoli). Un'operazione «fuori bilancio» è considerata «di copertura» quando:
Operazioni di copertura. Per quanto attiene le operazioni di copertura (c.d. hedge accounting) la Banca si avvale dell’opzione, prevista in sede di introduzione dell’IFRS 9, di continuare ad applicare integralmente il principio contabile IAS 39 sia con riferimento alle coperture specifiche che alle macro-coperture.
Operazioni di copertura. Le operazioni di copertura vengono poste in essere al fine di neutralizzare potenziali perdite, attribuibili a un determinato rischio e rilevabili su un determinato elemento o gruppo di elementi, qualora quel particolare rischio dovesse effettivamente manifestarsi. Secondo la definizione dello IAS 39, gli strumenti di copertura sono strumenti finanziari derivati o, limitatamente a una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera, una attività finanziaria o passività finanziaria non derivata il cui fair value o flussi finanziari compensino le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari di un elemento designato come coperto (paragrafi 72-77 e Appendice A, paragrafo AG94). Un elemento coperto è un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’ope- razione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che:
Operazioni di copertura. Alla data del bilancio la società non ha effettuato “Operazioni di copertura“. La voce include le interessenze in società controllate, collegate e in società soggette a controllo congiunto (joint venture) da parte di Banca Sistema.
Operazioni di copertura. L’art. 7 del Decreto reca disposizioni in merito alla nozione di copertura rilevante, per i soggetti IAS, ai fini dell’applicazione dell’art. 112 del TUIR. Al riguardo si ricorda che, ai fini IRES, l’art. 112 TUIR riconosce la rilevanza fiscale delle operazioni “fuori bilancio” individuate al comma 1 (tra le quali i contratti derivati (31)), anche per quanto attiene ai relativi componenti valutativi iscritti in bilancio (comma 2), tanto se positivi quanto se negativi; per i soggetti IAS, in particolare, non valgono le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi (di cui al comma 3) stabilite per la generalità delle imprese, purché ne sussista l’imputazione a conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali (comma 3-bis). Gli ultimi tre commi dell’art. 112 riguardano le operazioni effettuate con finalità di copertura (32), per le quali il regime fiscale deriva da quello dell’attività coperta al fine 31 Ai sensi dello IAS 39, par. 9, è definito strumento finanziario derivato un contratto, regolato a data futura: - il cui valore dipende dal cambiamento di una variabile individuata in un tasso di interesse, nel prezzo di una merce, in un tasso di cambio, in un indice di prezzi o di tassi, nel merito creditizio (o indice), nel valore di un altro strumento finanziario o altra variabile prestabilita; - che non richiede alcun investimento al momento della stipula o, se previsto, un investimento netto iniziale inferiore rispetto a quanto sarebbe richiesto da altro strumento finanziario idoneo ad assumere lo stesso comportamento a fronte di variazioni nei fattori di mercato da cui dipende il valore.
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