Gestione dei conflitti di interesse Clausole campione

Gestione dei conflitti di interesse. 1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell’OICR, che danno origine a un conflitto tra: a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR; b) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti; c) gli interessi dell’OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore; d) gli interessi di due o più clienti del gestore. 2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall’articolo 30 del regolamento (UE) n. 231/2013. 3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono: a) identificati; b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti. 4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse. 5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l’articolo 34 del regolamento (UE) n. 231/2013 in conformità alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall’articolo 117.
Gestione dei conflitti di interesse. Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti) - impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti. - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti e di altri soggetti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; - misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alta luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità). - procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente; - procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti; - procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.
Gestione dei conflitti di interesse. Alla data della presente Relazione la procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società (la “Procedura OPC”) ne esenta l’applicazione (i) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2389, primo comma, del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Antares Vision, (ii) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile e (iii) alle deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di Antares Vision. Inoltre, la Procedura OPC non trova applicazione: a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea di Antares Vision ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive e b) alle deliberazioni, diverse da quelle sopra indicate, in materia di remunerazione degli Amministratori di Antares Vision investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’Assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
Gestione dei conflitti di interesse. Al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse individuate, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Società ha adottato adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo. Tali presidi disciplinano la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché i comportamenti che i Soggetti Rilevanti devono tenere.
Gestione dei conflitti di interesse. Per ogni situazione di potenziale conflitto di interesse, la Società adotta le opportune iniziative volte a prevenire o a evitare l’effettiva insor- genza del conflitto. In tal senso la Società è dotata di una adeguata struttura organizzativa e di procedure operative atte ad identificare, gesti- re e monitorare le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse in merito all’offerta o alla gestione deiprodotti assi- curativi. La Società ha inoltre istituito un registro nel quale annottare le suddette situazioni. Qualora la Società ritenga che le misure organizzative o amministrative adottate per gestire talune fattispecie di conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere gli interressi del cliente sia evitato, la Società provvederà a darne adeguata informativa al cliente.
Gestione dei conflitti di interesse. 4.1 Criteri di individuazione, misure organizzative e procedure per la gestione dei conflitti di interesse
Gestione dei conflitti di interesse. 5.1 Una volta identificati i conflitti di interesse, la SIM deve individuare le misure da adottare per gestirli e adottare una politica di gestione efficace. 5.2 La SIM sceglie il tipo di misura da adottare in funzione dell'entità del rischio di danneggiare i clienti che un determinato conflitto comporta, nonché tenendo conto dei costi a carico della SIM stessa per l'adozione di ciascuna misura individuata che sarebbe appropriata per gestire il conflitto. 5.3 In conformità con il quadro normativo applicabile, qualora la SIM non sia in grado di affermare, con un ragionevole livello di certezza, che i presidi e le misure adottate per prevenire i rischi non sono adeguati e che possono ancora esistere rischi residui, essa dovrebbe informarne il cliente sulla natura generale e sulle fonti dei conflitti che permangono, in modo tale che il cliente prenda una decisione informata sulla sua volontà di procedere, dati i rischi presentati. Tale comunicazione deve essere effettuata su un supporto durevole e deve includere dettagli sufficienti, tenendo conto della natura del cliente, per consentire a quest'ultimo di prendere una decisione informata in merito al servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.
Gestione dei conflitti di interesse. Attivita' Clinica Finanziamenti pubblici/grant
Gestione dei conflitti di interesse. La BCG adotta i provvedimenti organizzati- vi opportuni per evitare conflitti di interesse con i propri clienti contestualmente all’ero- gazione di prestazioni. Laddove ciò non fosse possibile, essa rende noti tali conflitti di interesse al cliente interessato.
Gestione dei conflitti di interesse. Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: - soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato; - soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; - soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse; - misure volte ad eliminare o limitare l’esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento; - misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità). La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l’adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.