PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell’Art. 1901 del Codice Civile, se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Polizza, purché il Premio pattuito, o la prima rata di Premio, risulti pagato. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello di scadenza del pagamento e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. Il pagamento del Premio va eseguito presso l’Agenzia cui è assegnata la Polizza o presso la sede della Società. L’eventuale tolleranza al ritardo non comporta rinuncia alla validità ed efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa.
PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l'Agenzia e/o gli Uffici cui è assegnata la Polizza o presso la sede della Società.
PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza purché venga corrisposto il relativo premio. In deroga a quanto previsto dell’Art. 1901 C.C., se la Contraente non paga il premio entro il termine sopra indicato o i premi delle successive appendici di regolazione o di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 C.C.
PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, in deroga all’art. 1901 C.C. entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma. Se il contraente non paga i premi successivi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art.1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia o al Broker.
PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il pagamento del premio va eseguito presso l’Agenzia e/o gli Uffici cui è assegnata la polizza o presso la sede della Società.