CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTE GRAPPA
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA MONTE GRAPPA
Art. 1 – OGGETTO
Il presente capitolato disciplina le modalità di gestione del Centro sportivo di Via Monte Grappa. Le finalità che si intendono perseguire con l’affidamento in gestione del centro sono le stesse definite nel Regolamento Comunale per “l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali”: la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse presenti sul territorio.
Art. 2 – COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL CENTRO SPORTIVO
Il centro sportivo è composto da tutto quanto contenuto all’interno dell’area delimitata dalla recinzione indicata nella planimetria allegata (allegato 1) e in particolare dai seguenti beni immobili:
N. 1 campo polivalente da calcetto/tennis scoperto
N. 1 campo polivalente da basket/pallavolo/pallamano coperto
N. 1 pista recintata da pattinaggio scoperta
N. 1 locale da adibire a bar
N. 7 spogliatoi
N. 1 locale polivalente al primo piano
Servizi per il pubblico, spazio a verde e prato di pertinenza dell’impianto delimitato dalla recinzione.
Art. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento in gestione decorre dal 25 maggio 2010 al 30 giugno 2011. Art. 4 – ENTRATE
Al concessionario spettano:
le entrate derivanti dall’utilizzo degli spazi;
le entrate derivanti dal servizio bar di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per “l’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali”;
le entrate derivanti da pubblicità qualora autorizzate dall’Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente.
Art. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito igienico sanitario all’interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
In particolare deve garantire:
a) la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
b) la pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l’impiego di ogni mezzo atto a garantire i più elevati livelli di igiene;
c) la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
d) l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia (DPR 26.08.1993 n. 412 modificato ed integrato dal DPR 21.12.1999 n. 551), limitatamente all’esercizio e alla manutenzione dell’impianto termico e alle verifiche periodiche;
e) le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio;
f) le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;
g) interventi sulle aree verdi del centro comprendenti l’irrigazione, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
h) operazione di sgombero neve, quando necessario;
i) spese per personale e materiali di consumo;
j) l’acquisizione a proprie spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti leggi per la gestione degli impianti e per l’attività di bar;
k) un’ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante la permanenza all’interno degli impianti;
l) l’utilizzo di un monte ore pari a 18 ore settimanali, dalle ore 17 alle ore 23, riservate alle società sportive del nostro territorio e concordate con l’Amministrazione Comunale, alla tariffa prevista dal tariffario comunale in vigore per le palestre delle scuole medie ed elementari di Bareggio,
m) stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni agli utenti dell’impianto nel corso delle attività gestite nonchè polizza assicurativa per la copertura dei danni all’immobile.
L’Amministrazione Comunale, previo accordo con il concessionario e per un massimo di 10 giorni all’anno può utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive che hanno rilevanza promozionale per la città dandone preavviso.
Nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, ove il concessionario non utilizzi il centro, l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il centro o concederne l’utilizzo ad altro soggetto, in accordo con il gestore.
Art. 6 - CANONE
Il concessionario dovrà corrispondere al Comune per la gestione del bene, da versare in un’unica soluzione annualmente € 1.500,00 + IVA.
Art. 7 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico del concedente :
a) pagamento delle spese per fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono di pertinenza dell’impianto, fino ad un massimo di spesa annua di € 30.000,00; le spese in eccedenza a quanto stabilito dovranno essere rimborsate dal concessionario entro 30 giorni dalla presentazione della bollette, al concedente;
b) la manutenzione straordinaria degli impianti;
c) la concessione in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell’impianto;
d) la copertura assicurativa con polizza incendio e responsabilità civile verso terzi da danni derivanti dagli immobili di proprietà comunale.
Art. 8 - CONSEGNA DEL CENTRO SPORTIVO
Il centro sportivo è consegnato al concessionario previo sopralluogo con verifica in contraddittorio dello stato delle consistenze e delle condizioni all’atto della presa in consegna, il tutto confermato da un verbale sottoscritto dalle parti.
A conclusione della durata della concessione dovrà essere effettuato identico sopralluogo con verifica in contraddittorio dello stato delle consistenze e delle relative condizioni manutentive, il tutto confermato da un verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 9 – CAUZIONE
A garanzia del corretto mantenimento delle strutture consegnate, dovrà essere consegnata dal concessionario, all’atto dell’aggiudicazione, specifica polizza fideiussoria per l’importo di € 30.000,00= quale cauzione definitiva. La stessa verrà svincolata alla riconsegna della struttura, previo esito positivo della verifica sullo stato dei beni.
Art. 10 - INTERVENTI SU STRUTTURE ED IMPIANTI
Non sono consentiti interventi di alcun genere che comportino la modifica impiantistica e strutturale dei beni immobili, ad eccezione degli interventi di carattere manutentivo ordinario.
Eventuali interventi su parti strutturali od impiantistiche che il concessionario ritenga voler effettuare dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 11 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
E’ vietato al Concessionario subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo quanto forma oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti.
Art. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO
L’Amministrazione Comunale recede dalla concessione nei seguenti casi:
a) pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a 3 (tre) mesi;
b) la manutenzione ordinaria non è effettuata e tale quindi da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
c) gli inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni sono reiterati e continuativi;
d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Il concessionario può recedere con preavviso di 6 mesi da comunicarsi per iscritto tramite lettera raccomandata indirizzata all’Amministrazione Comunale.
Art. 13 - ONERI FISCALI
Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla gestione dell’impianto sollevando completamente l’Amministrazione Comunale.
Art. 14 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI
Il Concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell’impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell’impianto. A tale fine il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:
1. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune) e verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00.
2. Polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori con capitali non inferiori ad Euro 50.000,00 caso morte ed Euro 75.000,00 caso invalidità permanente.
3. Polizza assicurativa per danni all’immobile con un massimale di Euro 1.000.000,00.
La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovrà essere esibita all’Amministrazione Comunale all’atto dell’aggiudicazione.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano. Art. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, nè di farne oggetto di comunicazione senza ‘espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).
Art. 17 – CONTROLLO.
In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni
normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto, nonché del Regolamento Comunale per “l’Affidamento della Gestione degli impianti Sportivi Comunali”. Le parti s’impegnano a rivedere i termini della concessione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario. Le spese inerenti alla stipula della presente concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.