FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0122819
DATA: 01/12/2020
OGGETTO:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE PER IL LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Xxxxxxx Xxxxx
CLASSIFICAZIONI: [01-07-01]
DOCUMENTI: | ||
File | Firmato digitalmente da | Hash |
PG0122819_2020_Lettera_firmata.pdf: | Xxxxx Xxxxxxx | 02E2B480433EE15C6AEEB8A8733BD635 CA93BDF23C393E7E7D98D3D634FAC101 |
PG0122819_2020_Allegato1.pdf: | Xxxxx Xxxxxxx | 823F6C59DE7382A05FB86840F8F74F3E1 44979CED2E71CA492CB86D13186EF55 |
PG0122819_2020_Allegato2.pdf: | 82E57E8E46ABC32D3D0B1176DC9F449E DA4E6B885FA50DA10AB34673E0530D3F | |
PG0122819_2020_Allegato3.pdf: | EC83600BFAC195D55B9830D7A0137B18 4E9D987B019607D1CE7B01B7B4394C5F | |
PG0122819_2020_Allegato4.doc: | 753D80399E314DBB1BADF164565FE1C9 9FF0EF4E75E4418F05FD10240C96A2C1 | |
PG0122819_2020_Allegato5.pdf: | E3A1922186AFFBBDB746E0C52FE15061 F1E08B2341AA965DEC5355624D160A5D | |
PG0122819_2020_Allegato6.xls: | 26F4F982C73594F12BCC1B0ECEE288A3 8667FA821BAF1A4F6B21D054A92FABB6 | |
PG0122819_2020_Allegato7.pdf: | 546359D9045FF5CDC53509F442F648D5D EA591D30419D0A90F51BEF536351C30 | |
PG0122819_2020_Allegato8.pdf: | 9121E16745F94D27EB427EED581C672A1 CAF826D23115760304AB7F32B94B80F | |
PG0122819_2020_Allegato9.pdf: | 2540BD248202CC1F5C9A5D1BF0E45D2D CEC7F0545B2E112A0435F6C26119946E |
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
XXXXX.XX
OPERATORI ECONOMICI VARI LORO SEDI
OGGETTO:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE PER IL LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.
Si inoltra, in allegato alla presente, la documentazione relativa alla Gara Europea a Procedura Aperta per la fornitura di reagenti per la diagnostica molecolare di leucemie acute e croniche, per le esigenze dell'Azienda Ospdaliero Universitaria di Bologna.
Distinti saluti.
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxx
Responsabile procedimento:
Xxxx Xxxxx Xxxxx
Xxx Xxxxxx Xxxx
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 051/6079905
xxxxxxxxx.xxxx@xxxx.xxxxxxx.xx
Azienda USL di Bologna
Sede legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Tel x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
Codice fiscale e partita Iva 02406911202
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore Beni Sanitari
Il direttore
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE PER IL LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.
Il presente documento è stato redatto in conformità al Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017.
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
1. PREMESSE 3
1.1 Registrazione delle ditte 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.1 Documenti di gara 4
2.2 Chiarimenti 4
2.3 Comunicazioni 5
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 6
4.1. Durata 6
4.2. Opzioni e rinnovi 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
6. REQUISITI GENERALI 8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
7.1 Requisiti di idoneità 8
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 8
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 8
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 9
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 9
8. AVVALIMENTO 9
9. SUBAPPALTO 9
10. GARANZIA PROVVISORIA 10
11. SOPRALLUOGO 12
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 12
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 13
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 14
15. Contenuto della Documentazione Amministrativa 15
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 23
17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 23
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 24
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 24
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 24
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.
.................................................................................................................................................. 25 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .................................................................................... 25
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: SBLOCCO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 25
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 26
21. APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE” B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 26
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 27
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 28
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE . 30 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 30
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 30
26.1 Informativa 30
27 DISPOSIZIONI FINALI 31
1. PREMESSE
Con riferimento al bando di gara inviato in data 27/11/2020 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E., questa Azienda USL, codice AUSA 0000202387, con determina n. 2641 del 27/11/2020, ha deliberato di affidare la fornitura di Reagenti per la diagnostica molecolare di leucemie acute e croniche per il Laboratorio di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Di Bologna.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Bologna [codice NUTS:ITH55]
Lotto 1 CIG 8527909D1F Lotto 2 CIG 8527928CCD Lotto 3 CIG 852793743D Lotto 4 CIG 852794392F Lotto 5 CIG 8528027E7F Lotto 6 CIG 852803551C
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx, Dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano.
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/ (d’ora in poi “Sito”). Tramite il Sito si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
· un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
· la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
· la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo “Registrazione delle ditte”.
1.1 Registrazione delle ditte
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.
Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l’accesso al sito SATER, dovranno selezionare la voce”Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma “Registrazione e funzioni base” (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e “Gestione anagrafica” (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, costituito da:
- Capitolato speciale descrittivo
- Allegato 1 al Capitolato speciale,
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) Allegato A Domanda di partecipazione;
5) Allegato B Schema contratto;
6) Allegato C Scheda Dispositivo medico;
7) Allegato D Patto di integrità di cui a delibera n.41 del 30.01.2015 dell’Azienda USL di Bologna di “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2015 – 2017;
8) Allegato E Modulo di Consegna;
9) Allegato F Descrizione Voci e Quantità.
10) DGUE
La documentazione di gara è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, in quanto per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto di Intercent-er ed è inoltre reperibile, solo per la consultazione, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna all’indirizzo: xxx.xxxx.xxxxxxx.xx - sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara.
2.2 Chiarimenti
Le eventuali richieste di chiarimenti o osservazioni che la Ditta partecipante ritenga di presentare in merito alla presente gara, dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx entro il giorno e l’ora indicata sul portale.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’Azienda USL, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sullo stesso Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.
Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, inoltre, pubblicate sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, sezione bandi di gara e contratti, bandi di gara.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione.
Pertanto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla pec del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alla pec del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata alla pec dell’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti
Numero Lotto | Oggetto del lotto | CIG |
1 | REATTIVI PER LEUCEMIA ACUTA LINFOBLASTICA PHILADELPHIA POSITIVE | 8527909D1F |
2 | REATTIVI PER LA SINDROME MIELOPROLIFERATIVA CRONICA PHILADELPHIA NEGATIVA | 8527928CCD |
3 | REATTIVI PER LEUCEMIA ACUTA MIELOIDE DEL GENE WT1. | 852793743D |
4 | REATTIVI PER LEUCEMIA ACUTA MIELOIDE | 852794392F |
5 | REATTIVI PER LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA | 8528027E7F |
6 | REATTIVI MUTAZIONI TIPO A, B e D DEL GENE NPM1 PER LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA | 852803551C |
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è indicato nel Capitolato di gara.
Tabella n. 2 – Oggetto dell’appalto
n . | Descrizione beni | CPV | P (principale ) S (secondari a) | Importo |
1 | FORNITURA DI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE. | 33696000-5 | P | €347.168,00 |
2 | RINNOVO | 33696000-5 | P | €173.584,00 |
3 | Modifiche ai sensi dell’art. 106, c. 11, del Codice | 33696000-5 | P | € 86.792,00 |
Importo totale a base di gara | 607.544,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1. Durata
La durata della fornitura avrà la durata di 2 anni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione ad opera della Azienda Capofila.
4.2. Opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un anno per un importo di €173.584,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al “singolo lotto” in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa “singolo lotto” in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa “singolo lotto” in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.
Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, “singolo lotto”. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non richiesti.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
Non richiesti.
Le Aziende Sanitarie appaltanti si riservano la possibilità di richiedere la campionatura a titolo gratuito per effettuare prove nel Laboratorio di Biologia Molecolare – U.O. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.
La campionatura presentata di valore pari o inferiore a Euro 50,00 (sulla base dei prezzi offerti dalla Ditta) si ritiene acquisita e, pertanto, non verrà restituita. Le campionature presentate di valore superiore potranno essere ritirate, se non utilizzate per le prove, a propria cura e spese, dalle Ditte offerenti, previo accordo con il Magazzino di riferimento, entro e non oltre 3 mesi dall’avvenuta aggiudicazione, termine oltre il quale le stesse diventeranno di proprietà dell’Azienda USL. Tali
campioni potranno essere restituiti, a cura e spese di queste ultime, entro e non oltre tre3 mesi dal termine del rapporto contrattuale.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1. lett. a) e b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
8. AVVALIMENTO
Non essendo richiesti particolari requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, l’istituto dell’avvalimento non si applica alla presente procedura di gara.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite massimo del 40% dell’importo complessivo del contratto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto dei singoli lotti, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Lotto 1 euro 816,00
Lotto 2 euro 1.250,00
Lotto 3 euro 622,00
Lotto 4 euro 725,00
Lotto 5 euro 2.700,00
Lotto 6 euro 831,00
La ditta che intende presentare offerta per più lotti, potrà prestare un’unica garanzia provvisoria il cui importo sarà dato dalla somma degli importi delle garanzie riportati a fianco dei lotti di interesse.
In tal caso la ditta dovrà allegare alla garanzia una nota sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri o in possesso di Xxxxxxx, che indichi espressamente i lotti per i quali è stata presentata offerta e relativa garanzia provvisoria.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. La dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia di cui all’art.103, comma 1, del Codice, dovrà essere conforme all’allegato B del Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83) e la ditta dovrà caricare a sistema la relativa scheda tecnica;
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Intesa San Paolo spa: codice IBAN 42A0306902480100000046067.
Per depositi cauzionali il codice Ente assegnato all’Azienda da parte del Tesoriere è il 1040039 con sottoconto XX00X0000000000000000000000 collegato al codice IBAN indicato.
Per pagamenti provenienti dall’estero, Codice BIC: XXXXXXXX.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui a Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n.31 (G.U.10/04/2018 n.83);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità firmata digitalmente con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Non previsto
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, non è dovuto.
L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
a. le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
b. gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a)
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Pertanto, tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente.
La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide.
Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema.
15. Contenuto della Documentazione Amministrativa
La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta secondo il modello di cui all’allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni (assolvendo all’imposta di bollo come meglio precisato a margine del presente capoverso):
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è firmata digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) in caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore, dovrà essere collocata a Sistema dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00 firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l’imposta di bollo secondo quanto previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00) e alternativamente presentare:
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi dell’art.15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione,
oppure
- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione sulla domanda di partecipazione del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).
In caso di ditte estere:
Come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 332 del 07.09.2020 l’operatore economico non residente in Italia potrà assolvere l’imposta di bollo mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi della procedura di gara a cui si riferisce. In questo caso presentare la dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Xxxxxxx, di assolvimento dell’imposta di bollo e copia della ricevuta del bonifico.
15.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, firmato digitalmente, dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1
del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (compilazione dei primi due campi).
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017
n. 56, e al decreto Legge n.135 del 14 dicembre 2018 convertito con modificazioni dalla L.11 febbraio 2019, n.12, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice e di cui all’art.80, comma 5 lett. c, c-bis, c-ter) del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione RICHIESTA NEL MODELLO.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c- ter) del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Patto di Integrità di cui all’Allegato PI (approvato con delibera n.41 del 30.01.2015 dell’Azienda USL di Bologna di “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del programma triennale della trasparenza e dell'integrità dell'Azienda USL di Bologna per il triennio 2015 – 2017alla presente) e lo allega alla domanda di partecipazione (art.1, comma 17 della Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”);
7. Documento essenziale: Dichiarazione di aver preso visione del “Codice di comportamento per il personale operante nell’Azienda USL di Bologna” di cui a Delibera del Direttore Generale
n.166 del 29.05.2018, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx/xxxx, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
La ditta concorrente, nella dichiarazione, al fine di dimostrare la sussistenza del diritto alla riservatezza delle informazioni rese in sede di presentazione dell’offerta, deve fornire un “principio di prova”.
La ditta concorrente, utilizzando l'apposita sezione del modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuta, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, a indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, procedendo nel seguente modo:
1. per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: frasi, periodi, capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario esplicitare la motivazione con l’individuazione della relativa tutela giuridica e commerciale (brevetto, marchio, diritto d’autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione;
2. per quanto riguarda le giustificazioni dell’offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, in caso di offerta anormalmente bassa (art. 97 del D.Lgs 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di presentazione delle giustificazioni.
La ditta concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre sulle parti che intende sottrarre al diritto di accesso l’indicazione di “RISERVATO”, delimitandone precisamente e adeguatamente il “perimetro” di operatività.
Il Servizio Acquisti Metropolitano si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di cui ai precedenti punti, procederà d’ufficio a dare corso alle richieste di accesso degli operatori economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del procedimento.
Il S.A.M. garantirà comunque la visione e l’eventuale estrazione di copia di quella parte della documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'alt. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
11.attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento U.E.2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che tali dati, anche di natura giudiziaria, sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità descritte al punto 26.1. del Disciplinare di gara, contenente altresì i diritti di cui agli art.15 e seguenti del regolamento sopracitato;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
13.Dichiara di aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici dell’Azienda Sanitaria di cui alla presente procedura di gara pubblicato sul sito internet, come indicato all’art.16 del capitolato speciale di appalto;
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
17.I campioni sono richiesti nei termini, di cui al precedente punto 7.3;
18.Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegato e schema di contratto sottoscritti digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta offerente o da persona avente i poteri di impegnare la Ditta o in possesso di Xxxxxxx, per accettazione di tutte le norme previste.
15.3.3 Dichiarazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
L’Offerta tecnica contiene i seguenti documenti:
a) Relazione tecnica: La ditta offerente, per ognuno dei lotti oggetto della fornitura, dovrà allegare una relazione tecnica sul metodo proposto per l’esecuzione dei test. I test offerti inerenti alle analisi di ematologia dovranno utilizzare i criteri riportati nelle linee guida internazionali: opportuni geni di riferimento, sensibilità e controlli.
a) Scheda dispositivo medico (Allegato C)
Le Ditte che avranno presentato tutta l’idonea documentazione richiesta saranno successivamente ammesse alla fase di valutazione delle caratteristiche specificate nel capitolato speciale.
L’offerta tecnica e i documenti contenuti devono essere inseriti a sistema e firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La ditta concorrente dovrà inserire a sistema, pena l’esclusione, tante offerte economiche firmate digitalmente, in corrispondenza di ogni lotto al quale la ditta intenda partecipare.
La Ditta concorrente potrà limitare l'offerta anche a un solo lotto purché completo.
L’offerta dovrà indicare chiaramente la percentuale di sconto a cui l’Ente farà riferimento per acquisto di prodotti non compresi in gara (vedi art.13 del capitolato speciale di gara).
La Ditta è tenuta a precisare nell’offerta l’aliquota IVA a cui è assoggettato la fornitura/il servizio oggetto della presente procedura. Ai sensi della legge 190/2014 e dell’art.17 ter DPR 633/72 l’Azienda corrisponderà un corrispettivo equivalente all’imponibile fattura versando la quota IVA all’Erario, come sostituto d’imposta, se ed in quanto dovuta, ad eccezione dei casi di cui all’art. 17, comma 6 DPR 633/72 e successive modifiche e integrazioni.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato per singolo lotto purché completo in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
I punteggi dell’offerta tecnica, sono attribuiti sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle “Parametri di valutazione”, come da Capitolato Speciale.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 punti (70 = la metà + uno). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
Per ogni parametro la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà i seguenti giudizi di merito al quale corrisponderanno i relativi pesi (es. .. Maneggevolezza e praticità di utilizzo: adeguata: XX *0,55 = XX)
Tabella di giudizi tra 0 e 1
Giudizio | Peso |
Inadeguato | 0,00 |
Parzialmente Inadeguato | 0,30 |
Adeguato | 0,55 |
Discreto | 0,70 |
Buono | 0,85 |
Ottimo | 1 |
Valutazione dell’espletamento di una eventuale prova pratica
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.
L’offerta della ditta che otterrà dopo la riparametrazione un punteggio inferiore a 36 punti sul totale di 70 punti relativo alla qualità sarà esclusa dalla procedura di gara.
Ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta la Stazione Appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della riparametrazione.
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.
Prezzo: massimo punti 30
Il punteggio relativo al prezzo viene attribuito come segue: Punti 30 verranno attribuiti alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
Punti 0,00 alla ditta che avrà offerto il prezzo pari all’importo a base d’asta.
Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo.(Prezzo offerto:prezzo più basso = xx:X)
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, nel suo complesso, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il massimo, tale punteggio viene riparametrato al valore massimo fissato a monte.
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Se nel punteggio tecnico complessivo, composto dalla somma dei punteggi assegnati in ciascun criterio dell’offerta tecnica dopo la prima riparametrazione, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo di 36, al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio inizialmente previsto, tale punteggio verrà ulteriormente riparametrato.
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla qualità più alto.
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: SBLOCCO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Come già anticipato alla fase 13 Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
In considerazione del fatto che la Piattaforma SATER garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali.
Pertanto, in seduta virtuale, il giorno fissato per l’apertura della documentazione caricata a sistema, il Seggio di gara, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa.
Il Seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell’art.83 del D.lgs 50/2016 avverrà tramite il sistema;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) proporre al RUP l’adozione dell’atto di esclusione e di ammissione alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti previsti dal Codice.
I risultati di tale seduta saranno comunicati alle ditte partecipanti tramite il portale.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE “BUSTE TELEMATICHE” B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara abiliterà sul Sistema, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.
Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, Sezione Bandi di gara e contratti,- Procedure in corso, la Commissione Giudicatrice, in seduta virtuale, procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dalla presente lettera d’invito. I risultati di tale seduta saranno comunicati alle ditte partecipanti tramite il portale.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare;
In caso di riparametrazione, la commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.
Successivamente, sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna, all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xx, Sezione Bandi di gara e contratti,- Procedure in corso il giorno, l’ora ed il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta virtuale, delle offerte economiche;
Una tabella informativa riepilogativa dei punteggi qualità e prezzo, elaborata dalla piattaforma, sarà visibile ai partecipanti tramite il portale. Tale tabella non equivale ad aggiudicazione dovendo essere ancora effettuati tutti i controlli necessari.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto.
L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara.
Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente, quest’Azienda USL procederà a richiedere alla ditta aggiudicataria informazione antimafia ex artt.84 e 91 D.lgs 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), per tutti gli importi di aggiudicazione superiori a 50.000,00 euro.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Come da protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna:
- la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D.lgs 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e questa Azienda USL procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.
La ditta sarà tenuta ad assolvere l’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n.642 e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71. Indicazioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo saranno fornite con l’invio del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €6.720,76 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
La ditta aggiudicataria dovrà inviare una dichiarazione di avere assolto agli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dovrà avere elaborato il Documenti di Valutazione dei Rischi specifico per l’attività del contratto, documentato da fotocopia del frontespizio del documento con firma e data.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non previste
25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
26.1 Informativa
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall’Azienda USL di Bologna a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
L’Azienda, per le finalità sopra descritte, raccoglie e tratta: Dati personali di cui all’art. 4 paragrafo 1, Categorie particolari di dati personali di cui all’art.9 paragrafo 1 e Dati giudiziari, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il conferimento dei dati richiesti dall’Azienda è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
I dati conferiti sono trattati dagli operatori dell’Azienda individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
• Soggetti terzi fornitori di servizi per l’Azienda, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti legali e procedimentali;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
• Legali incaricati per la tutela dell’Azienda in sede giudiziaria.
I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati, come da normativa sugli appalti, sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna xxx.xxxx.xxxxxxx.xx - bandi di gara e contratti -.
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.
Il periodo di conservazione dei dati, ad esclusione di quelli soggetti a conservazione illimitata ai sensi di leggi, è di norma 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
In qualunque momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l’origine e le finalità del trattamento, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all’Azienda USL di Bologna – Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx.
L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei Dati personali (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda USL di Bologna, con sede in Bologna, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, XXX 00000.
Il Referente privacy della procedura di gara è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxx@xxxx.xxxxxxx.xx) – tel. 0000000000.
27 DISPOSIZIONI FINALI
In caso di modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa la ditta aggiudicataria nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, dovrà trasmettere all’Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia (art. 86 D.lgs 6/9/11 n.159).
La Ditta aggiudicataria è tenuta a inoltrare tale comunicazione anche all'Azienda USL di Bologna.
Se i contratti stipulati, prevedono una parte manutentiva affidata a una ditta di cui si avvale l’aggiudicataria, anche la Ditta che svolge la manutenzione dovrà iscriversi all’anagrafe fornitori di cui al precedente capoverso.
(Se AREA VASTA L’Azienda capofila procederà all’espletamento dell’intera procedura fino all’efficacia dell’aggiudicazione; sarà poi posto in capo alle Aziende Sanitarie di Ferrara l’adozione dell’atto di recepimento dell’esito, la contabilizzazione della spesa ai propri Conti Economici, gli adempimenti connessi con la garanzia definitiva, la stipulazione del contratto, la fatturazione, solleciti, contestazioni fino a eventuale risoluzione dello stesso, preceduto peraltro da comunicazioni informative al Servizio Acquisti Metropolitano)
S’informa, inoltre, che gli atti amministrativi sono resi pubblici, per opportuna conoscenza, dalla data di pubblicazione all’Albo Informatico consultabile sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx)
Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitano Settore Beni Sanitari
Il direttore
COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA
CAPITOLATO SPECIALE
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE PER IL LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA.
Servizio Acquisti Metropolitano Azienda USL di Bologna
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000 Tel. x00.000.0000000 fax x00.000.0000000
xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Codice fiscale e Partita Iva 02406911202
INDICE
Allegato 1: clausole vessatorieSezione I – Parte normativa 2
Sezione I – Parte normativa 3
Art.1) Oggetto della Gara 3
Art.2) Durata del servizio/fornitura 3
Art.3) Quantitativi 3
Art.4) Conformità dei prodotti 3
Art.5) Caratteristiche della fornitura: descrizione dettagliata 4
Art.6) Garanzie dei prodotti e aggiornamento tecnologico 9
Art.7) Consulenza tecnica 9
Art.8) Periodo di prova 10
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario 10
Art.10) Confezionamento 10
Art.11) Consegna 11
Art.12) Resi per merci non conformi 11
Art.13) Acquisto di prodotti non assegnati in gara 11
Art.14) Acquisto in danno 11
Art.15) Obbligo di Riservatezza dei dati 12
Art.16)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 12
Art.17) Penalità 13
Art.18) Risoluzione del contratto 13
Art.19) Responsabilità 14
Art.20) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 14
Art.21) Subappalto 17
Art.22) Recesso dal contratto 17
Art. 23) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 17
Art.24) Controversie e Foro competente 19
Allegato 1: clausole vessatorie
Sezione I – Parte normativa
Art.1) Oggetto della Gara
L’affidamento della fornitura ha per oggetto REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.
La fornitura di reattivi per l’identificazione e quantificazione delle principali alterazioni genetiche implicate nelle leucemie acute e croniche tramite Real time PCR è da destinare al Laboratorio di Biologia Molecolare - U.O. Ematologia - pad. 8 - dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx X. Xxxxxx - Xxxxxxxx xx Xxxxxxx;
La fornitura si intende costituita da reattivi compatibili con la seguente strumentazione:
- 7900 HT Fast Real Time PCR System, AppliedBiosystem, (numero di inventario aziendale: 98511) in uso per la diagnostica delle leucemie acute e croniche presso il Laboratorio di Ematologia dell’AOU BO.
La fornitura è suddivisa in 6 lotti, per i seguenti importi massimi:
- Lotto 1: € 40.784,00 euro
- Lotto 2: € 62.496,00 euro
- Lotto 3: € 31.080,00 euro
- Lotto 4: € 36.240,00 euro
- Lotto 5: €135.000,00 euro
- Lotto 6: € 41.568,00 euro
Art.2) Durata del servizio/fornitura
La fornitura in oggetto avrà la durata di due anni dalla decorrenza, rinnovabili per un massimo di un anno.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice dei contratti. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
La Ditta, inoltre, si impegna ad accettare con la firma del presente atto. Durante il periodo contrattuale l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di modificare o rescindere dal contratto qualora, dietro segnalazione dell’organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione o venga attivata apposita convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent- ER o di Consip.
Art.3) Quantitativi
I quantitativi si riferiscono al fabbisogno del periodo biennale del contratto.
Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l’esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Art.4) Conformità dei prodotti
I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed all’immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti devono essere conformi a quanto previsto nelle relative e specifiche monografie della F.U. XI
edizione e successivi supplementi ed aggiornamenti e a tutte le norme di legge vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 46/97e n. 37 del 25/01/2010 e s.m.i.. Le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi a tutte le norme di legge vigenti in materia.
In ciascun involucro di confezione (pacchi, buste,ecc..) deve essere apposta una etichetta portante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in peso o in misura e dovranno essere comunque riportate tutte le indicazioni fissate dalla vigente normativa per il materiale oggetto della presente acquisizione.
La Ditta dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto della segnalazione ed una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.
Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballo e confezioni dovranno essere “a perdere”.
Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull’imballaggio esterno, devono riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le disposizioni di cui al punto 13.3. dell’allegato 1 del D.L. 46/97 e n. 37 del 25/01/2010 quali:
- nome di vendita del prodotto;
- descrizione;
- dimensioni e materiali;
- nome ed indirizzo della officina di produzione;
- data e numero di lotto di fabbricazione; Se trattasi di prodotto sterile, monouso:
- metodo di sterilizzazione
- dicitura “sterile, monouso”
- data di scadenza o validità del prodotto;
Nel caso in cui la sterilizzazione sia ad ossido di etilene devono essere fornite le certificazioni del controllo dei residui sui singoli lotti.
Oltre a quanto precedentemente indicato, le etichette dovranno riportare ogni ulteriore indicazione prevista dalla vigente normativa in materia.
La ditta assegnataria deve fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa. Il fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.
I prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria (vedere dettaglio nelle caratteristiche della fornitura) devono essere corredati dalle istruzioni previste dalla normativa vigente definite dal fabbricante.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta ritenuta valida, riservandosi, altresì, la possibilità di non procedere all’affidamento della fornitura qualora si ravvisino elementi di carattere generale, economico ecc. di non convenienza per codesta Azienda.
Art.5) Caratteristiche della fornitura: descrizione dettagliata
La fornitura si intende costituita da 6 lotti, di seguito dettagliati:
Lotto 1
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR per la diagnosi e il monitoraggio in malattia minima residua di pazienti affetti da leucemia acuta linfoblastica Philadelphia positive:
-trascritto di fusione BCR-ABL1Mbcr (b3a2/b2a2) e mbcr (e1a2).
I kit per i trascritti di fusione BCR-ABL1 Mbcr e mbcr devono contenere:
-primers e probes conformi al protocollo EAC (Europe Against Cancer, Xxxxxx et al, Leukemia, 2003) per i geni di fusione e per il gene di controllo Abl;
- curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e da almeno 3 concentrazioni per il gene di controllo (Abl).
Se i kit completi non sono disponibili devono essere fornite le curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per il gene ABL, curve standard che possono essere richieste anche separatamente.
Inoltre, si richiede la fornitura di curva standard pronta all'uso costituita da almeno 3 concentrazioni per il gene di controllo GUS.
Quantità richiesta:
-kit completi per trascritto di fusione BCR-ABL1 Mbcr (b3a2/b2a2) per 168 campioni da valutare in doppio/anno;
-kit completi per trascritto di fusione BCR-ABL1 mbcr (e1a2) per 408 campioni da valutare in doppio/anno;
-curva standard del gene GUS: 10 piastre.
LOTTO 1
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti sonde e primers specifici pronti all’uso | 10 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Il punto più basso della curva standard del trascritto di fusione (BCR-ABL1 Mbcr e mbcr) deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione. | 15 | Qi |
Metodica double step | 15 | T |
Standard plasmidici disponibili anche separatamente | 5 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Lotto 2
Reattivi per l’analisi quantitativa e la discriminazione allelica per la mutazione V617F del gene JAK2 in pazienti affetti la sindrome mieloproliferativa cronica Philadelphia negativa. Si richiede un sistema completo che consenta l’analisi a partire da DNA. ll kit deve contenere:
-primers, probes e standard di riferimento a diverse diluizioni (almeno 4) sia per la sequenza Wild type che per la sequenza mutata;
- un controllo positivo ed un controllo negativo.
Il sistema deve essere in grado di esprimere il risultato dell’analisi come Allelic Burden (% della sequenza portatrice della mutazione sul totale delle sequenza WT + MUT), con un limite di detectabilità di almeno lo 0.1% (valore che discrimina i campioni positivi dai campioni negativi).
Quantità richiesta:
- mutazione V617F del gene JAK2: kit completi per 336 campioni da valutare in doppio/anno.
LOTTO 2
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti sonde, primers specifici e standards pronti all’uso | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Limite di detectabilità della metodica ≤0.1% | 15 | Qi |
Il punto più basso della curva standard deve avere un valore ≤ a 50 copie/reazione. | 15 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Lotto 3:
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR per la diagnosi e il monitoraggio in malattia minima residua di pazienti affetti da leucemia acuta mieloide del gene WT1 (marcatore universale di malattia minima residua).
Il kit deve contenere primers e probes sia per il gene WT1 che per il gene di controllo ABL e curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per il gene WT1 e da almeno 3 concentrazioni per il gene di controllo (ABL).
Quantità richiesta:
- espressione del gene WT1: kit completi per 336 campioni da valutare in doppio/anno.
LOTTO 3
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti sonde e primers specifici pronti all’uso. | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
I primers e la probe validata dal gruppo europeo XXX | 00 | Qi |
Il punto più basso della curva standard deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione. | 15 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR per la diagnosi e il monitoraggio in malattia minima residua di pazienti affetti da leucemia acuta mieloide dei seguenti trascritti di fusione:
-trascritto di fusione CBFb-MYH11 (tipo A e D)
-trascritto di fusione PML-RARa (BCR1, BCR2 e BCR3)
-trascritto di fusione RUNX1-RUNX1T1
I kit per i trascritti di fusione (CBFb-MYH11, XXX-XXXx, XXXX0-XXXX0X0, devono contenere:
-primers e probes conformi al protocollo EAC (Europe AgainstCancer, Xxxxxx et al, Leukemia, 2003) per i geni di fusione e per il gene di controllo Abl;
- curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e da almeno 3 concentrazioni per il gene di controllo (Abl).
Se i completi non sono disponibili devono essere fornite le curve standard diluite pronte all’uso costituite da almeno 5 concentrazioni per i geni di fusione e 3 concentrazioni per il gene ABL, curve standard che possono essere richieste anche separatamente.
Quantità richiesta:
-trascritto di fusione CBFb-MYH11 (tipo A e D):
kit completi o curve standard per 168 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto tipo A;
kit completi o curve standard per 50 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto tipo D;
-trascritto di fusione PML-RARa (BCR1, BCR2 e BCR3):
kit completi o curve standard per 120 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto BCR1;
kit completi o curve standard per 10 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto BCR2;
kit completi o curve standard per 72 campioni da valutare in doppio/anno per il trascritto BCR3;
-trascritto di fusione RUNX1-RUNX1T1:
kit completi o curve standard per 120 campioni da valutare in doppio/anno.
LOTTO 4
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti sonde e primers specifici pronti all’uso | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Il punto più basso della curva standard dei trascritti di fusione, deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione. | 15 | Qi |
Metodiche double step | 10 | T |
Standard plasmidici disponibili anche separatamente | 5 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR “one –step” del trascritto di fusione bcr- abl1 Mbcr (b3a2/b2a2) in pazienti affetti da leucemia mieloide cronica.
Si richiede fornitura di test completo per la quantificazione mediante real-time PCR “onestep” (Retrotrascrizione e reazione di amplificazione “onestep”) dei trascritti BCR- ABL1 b3a2 e b2a2 a partire da RNA estratto da campioni di midollo osseo o sangue periferico di pazienti affetti da leucemia mieloide cronica Philadelphia positiva. Il kit deve contenere:
- reattivi (primers, probes e plasmidi per curva standard) conformi al protocollo EAC
(Europe AgainstCancer, Xxxxxx et al, Leukemia, 2003);
-un normalizzatore per la fluorescenza di fondo;
-uno Standard unico contenente gene housekeeping e gene di fusione per garantire l’accuratezza del risultato normalizzato e allineato con il materiale certificato di riferimento ERM- AD 623 (fornire comprovata documentazione di validazione degli standard IRMM);
-curva standard costituita da almeno 4 concentrazioni pronte all’uso;
Il test DEVE essere approvato e validato dal circuito LabNet CML (Network di laboratori di biologia molecolare).
La ditta aggiudicataria DEVE garantire la fornitura gratuita di RNA di Riferimento in quantità sufficienti per i controlli di qualità intra-run e annuali.
LOTTO 5
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti l’enzima, sonde e primers specifici pronti all’uso | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Il punto più basso della curva standard di Bcr-Abl1 deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione | 15 | Qi |
RNA di Riferimento a 4 punti con livelli di malattia compresi tra 10% e 0.01% ottenuti da RNA estratto da miscele di linee cellulari con traslocazione t(9;22) e linee cellulari normali | 15 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Quantità richiesta: kit necessari per 2250 campioni da valutare in doppio/anno.
Lotto 6:
Reattivi per l’analisi quantitativa in Real Time PCR delle mutazioni di tipo a, b e d del gene NPM1 in pazienti affetti da Leucemia Mieloide Acuta.
Si richiede un kit completo specifico per le diverse mutazioni del gene NPM1 (tipo A, Tipo B e Tipo D) costituito da:
-primers, probes e standard di riferimento a diverse diluizioni (almeno 5) specifici per la sequenza mutata;
-primer, probe e standard di riferimento a diverse diluizioni (almeno 3) per il gene di controllo Abl.
LOTTO 6
Parametri di valutazione | Punteggio | |
Test completo di miscele di amplificazione contenenti l’enzima, sonde e primers specifici pronti all’uso | 15 | T |
Xxxxx Xxxxxx a idrolisi marcate FAM (reporter) e/x XXXXX (quencher) | 10 | Qd |
Il punto più basso della curva standard per le mutazioni di NPM1 (A, B e D) deve avere un valore ≤ a 10 copie/reazione. | 15 | Qi |
Metodiche double step | 10 | T |
Standard plasmidici disponibili anche separatamente | 5 | T |
Certificazione CE-IVD | 15 | T |
Quantità richiesta:
-mutazioni del gene NPM1 (tipo A, B e D): kit completi per 168 campioni da valutare in doppio/anno (tipo A); kit completi per 96 campioni da valutare in doppio/anno sia per il tipo B che per il tipo D.
Art.6) Garanzie dei prodotti e aggiornamento tecnologico
La garanzia sui materiali dovrà essere completa; qualora sui prodotti siano rilevati difetti funzionali o strutturali, la Ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i prodotti forniti e a non richiedere il pagamento per quelli già utilizzati.
Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei materiali o vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo parere tecnico favorevole dell’Azienda Sanitaria, si impegna a ritirare i materiali precedentemente forniti e non ancora utilizzati effettuando la consegna dei nuovi tipi di prodotto alle medesime condizioni di fornitura.
Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire senza maggiorazione di prezzo e previo accordi con (Dipartimento Farmaceutico/ Servizio Unico Metropolitano Economato -SUME), per il nuovo articolo.
Art.7) Consulenza tecnica
La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire il servizio di consulenza tecnica relativa alle nuove tipologie di Reagenti e prestare assistenza tecnica in collaborazione con gli organi dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Bologna, nell’attività di controllo e revisione della merce.
Art.8) Periodo di prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di TRE mesi a far data dall’inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.
Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione a mezzo pec, e di aggiudicare la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria:
• dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
• avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati.
Art.9) Obblighi dell’aggiudicatario
La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:
-consegnare materiali di recente produzione e se soggetti a scadenza, con almeno 2/3 della loro validità al momento della consegna;
-comunicare all’Ufficio Xxxxxx, in via formale, al momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all’art.11 del capitolato.
-fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.
-inviare ciascun prodotto offerto appartenente possibilmente ad un unico lotto di produzione e comunque ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e la /e data/e di scadenza; in caso contrario l’accettazione sarà rimessa al Farmacista incaricato del controllo in entrata.
-ricevere estemporaneamente prodotti resi dalla Farmacia anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con il Farmacista incaricato l’accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita.
Art.10) Confezionamento
I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti.
Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.
All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale dell’Azienda Sanitaria campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.
Gli imballi dovranno essere “a perdere”; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente di tipo EURONORM / EPAL da cm 120 x 80cm , correttamente imballato con cellophane di altezza max.160cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. Devono essere scaricati a terra con mezzo dotato di sponda idraulica.
Sull’imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione, data e numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell’unità propria del prodotto
La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni.
Art.11) Consegna
La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre sette (7) giorni consecutivi dalla data dell’ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente.
In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l’esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna l’Azienda U.S.L..
Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Le consegne dovranno avvenire come previsto dal modulo allegato: Modalità di consegna.
Si precisa che comunque la consegna deve essere fatta anche in altri eventuali indirizzi che fossero indicati nell’ordinativo di fornitura.
Art.12) Resi per merci non conformi
L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato.
Qualora al controllo quali-quantitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà in uno dei seguenti modi:
a) restituire la merce chiedendone la sostituzione entro (5) cinque giorni con altra avente le caratteristiche richieste,
b) restituire la merce senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 gg. dalla comunicazione, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.
Art.13) Acquisto di prodotti non assegnati in gara
L’ Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.
Art.14) Acquisto in danno
Qualora l’Azienda USL (la Farmacia) riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale
contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.
Inoltre, l’Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’Azienda a causa dell’inadempienza stessa.
Art.15) Obbligo di Riservatezza dei dati
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.
Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.
Art.16)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico X.Xxxxxx Xxxxxxxx: al link
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_xxx00.xxx,
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Art.17) Penalità
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) Per consegne, in ritardo rispetto ai termini stabiliti di cui all’art.11, le Aziende si riservano la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale, pari allo 0,5 per mille, determinata ai sensi dell’art.113 bis c.4) del Codice Appalti, così sostituito dall’art. 4 della Legge n.37/2019, ovvero sarà commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o della prestazione del contratto. Le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera pari all’0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art.12, la penale è pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale, calcolato in misura giornaliera. Le penali
non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I comma, del D.P.R. n.633/72.
La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.18) Risoluzione del contratto
L’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:
a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;
b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;
c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;
e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda Sanitaria;
f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda Sanitaria;
g) qualora l’Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza
In caso di risoluzione del contratto l’Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice.
Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.
Art.19) Responsabilità
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda Saniaria che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Art.20) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda Sanitaria interessata esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
Azienda Osped. Universitaria di Bologna:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX
Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
• Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
• Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).
Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.
I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:
- indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio
I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.
Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.
A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti
– art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).
L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.
Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0000000000 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0000000000 per l’Azienda USL di Imola.
Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.
La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento della fornitura anche in caso di ritardato pagamento.
La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:
- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda Sanitaria di cui alla presente gara deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione.
Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.
Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P- 08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:
<Codice Tipo> | ‘DMX, con X=[1|2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato” 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
<Xxxxxx Xxxxxx> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |
Art.21) Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
Art. (…..)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
Art.22) Recesso dal contratto
Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.
L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Art. 23) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna
Clausola n. 1
L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale
ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353
c.p. e 353 bis c.p”.
Clausola n. 10
La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
Clausola n. 11
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale
Art.24) Controversie e Foro competente
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.
Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)
Allegato 1 - Capitolato speciale: