OGGETTO DELLA FORNITURA E DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Allegato 3
Metodo di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006
Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA (art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006)
FORNITURA IN SERVICE DI LAVAENDOSCOPI CON RELATIVI MATERIALI DI
CONSUMO ED ASSISTENZA TECNICA
DA DESTINARE AI 3 PRESIDI OSPEDALIERI AFFERENTI L AZIENDA USL DI PESCARA
Durata: 48 mesi
TITOLO 1°
OGGETTO DELLA FORNITURA E DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA SCELTA DEL CONTRAENTE
NELLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA
ART. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA
1. Oggetto del presente Capitolato Speciale è la fornitura, mediante Service pluriennale, di n. 7 lavaendoscopi, nuove di fabbrica , da destinare ai reparti di Endoscopia dei PP.OO. di Pescara, Popoli e Penne, di seguito indicati:
P.O. di Pescara: n. 3.
P.O. Popoli: n. 2
P.O. Penne: n. 2
La Ditta interessata dovrà effettuare, pena l’esclusione, mediante proprio personale qualificato, un opportuno sopralluogo per la valutazione degli eventuali interventi necessari per la installazione delle apparecchiature oggetto dell’appalto e la verifica della qualità delle acque e delle caratteristiche degli impianti e degli ambienti nelle sedi di ubicazione delle apparecchiature.
Il sopralluogo interesserà i seguenti Presidi: Pescara, Popoli e Penne. Xxxxxx, tempi e modalità sono da concordarsi con i seguenti referenti o loro delegati:
P.O. Pescara – Dr. Xxxxx
P.O. Popoli: dr. Xxxxxxxxx
P.O. Penne – Dr. Della Sciucca
Durante il sopralluogo saranno fornite tutte le informazioni, anche di carattere tecnico, ritenute utili da concorrente per l’esatta valutazione della situazione e per una corretta formulazione dell’offerta ed al termine sarà redatto apposito verbale in duplice copia tra il tecnico del concorrente e quello della ASL, attestante l’avvenuta visione del sito di installazione e degli spazi interessati dalle attività.
Sulla base di tale sopralluogo, l’Affidatario si farà carico di eventuali lavori, migliorie impiantistiche e quant’altro necessiti al corretto, efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature proposte, al fine di ottenere la disinfezione/sterilizzazione degli endoscopi, senza nulla pretendere dalla ASL.
La Ditta aggiudicataria avrà, altresì, l’obbligo di acquisire in permuta n. 4 lavaendoscopi , sotto descritte, al costo di € 50,00, cadauna:
Presso il PO di Pescara:
1. Produttore: Olympus modello ETD 2 PLUS INV. PE/050378 s/n 7830,
2. Produttore: Olympus modello MINI ETD 2 GA INV. PE/059472 s/n 06421674,
3. Produttore: Olympus modello ETD 2 PLUS INV. PE/000126 s/n 5122 Presso il PO di Penne:
1. Produttore: Olympus modello MINI ETD INV. PE/039114 s/n 9910350
2. Sono a carico della ditta aggiudicataria:
A) Fornitura, a titolo di noleggio, delle apparecchiature offerte. Sono inclusi imballo, trasporto, spese doganali, scarico, montaggio nei locali indicati dall’ Azienda, collaudo ed ogni altra spesa afferente la fornitura (incluse eventuali modifiche strutturali e degli impianti funzionali all’ installazione) ad eccezione dell’ I.V.A.;
B) Fornitura, resa franco imballo, trasporto e consegna dei materiali di consumo/consumabili collegati all’ utilizzo delle apparecchiature, per tutta la durata del contratto di Service, presso i Magazzini Economali dei Presidi di riferimento;
C) Assistenza tecnica e manutenzione (programmata e straordinaria), di tipo full risk (compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio e del materiale consumabile);
D) Formazione e addestramento del personale all’ uso dell’ apparecchiatura;
E) Adeguamento normativo per tutto il periodo di durata contrattuale;
F) Smontaggio, ritiro e trasporto delle tre lava endoscopi acquisite in permuta.
3. Qualora l’ Azienda necessiti di ulteriori apparecchiature attinenti alla presente procedura che si rendessero necessarie nel corso del rapporto contrattuale la ditta si obbliga sin d ora a praticare le medesime condizioni tecnico-organizzative ed economiche definite in sede di gara, per un valore pari ad un quinto del valore contrattuale residuo;
4. Analogamente, qualora nel corso del rapporto contrattuale l’ Azienda intenda dismettere un apparecchiatura prevista, la ditta si obbliga a ridurre il canone di noleggio e assistenza per il corrispondente importo indicato in offerta.
ART. 2: QUANTITA DELLA FORNITURA ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO
1. Il numero di cicli attualmente effettuati in un anno presso i Servizi destinatari è indicato nella tabella sotto riportata:
SERVIZIO N° ESAMI/ANNO
P.O. PESCARA N. 7.000
P.O. POPOLI N. 4.800
P.O. PENNE N. 2.300
2. Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l’ entità della fornitura commisurata al bisogno, in quanto l’ operosità delle apparecchiature in gara ed i relativi consumi non sono esattamente prevedibili perché subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’ attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa USL disposta dallo Stato o dalla Regione Abruzzo, ivi inclusi processi d acquisto centralizzati od aggregazione d acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l’ Impresa non potrà pretendere maggiorazioni rispetto ai prezzi unitari indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dal prospetto di cui sopra.
Di conseguenza, l’Amministrazione ha facoltà di variare le quantità oggetto d’appalto, in aumento o in diminuzione, entro il limite massimo del 1/5 (quinto) dell’importo di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa reclamare alcuna variazione dei prezzi unitari del servizio.
ART. 3: CARATTERISTICHE TECNICHE
1. I sistemi offerti dovranno, pena esclusione:
A. apparecchiature nuove di fabbrica, di recente immissione sul mercato e comunque non potrà esserne cessata la produzione nei quattro anni d’appalto;
B. apparecchiature che contengano tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici, essere prive di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione o installazione e vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dalla Ditta nella sua documentazione (offerta tecnica, etc.);
C. essere conformi alle norme EN ISO 15883-1 e EN ISO 15883-4
D. Utilizzare sostanze disinfettanti-detergenti a base di acido per acetico
E. utilizzare disinfettante monodose (single – shot) ad ogni ciclo;
F. I disinfettanti utilizzati nella lavaendoscopi devono essere testati in conformità alla normativa EN14885: 2006
2. Dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche tecniche indicative:
- eseguire il testi di tenuta per tutta la durata del ciclo;
- raggiungere la sterilizzazione o almeno l’alta disinfezione di endoscopi flessibili (colonscopi, gastroscopi, duodenoscopi e broncoscopi) di differenti marche;
- avere il ciclo di autodisinfezione ad avvio ciclo programmabili;
- avere un numero di connessioni indipendenti congruo ai vali canali degli endoscopi;
- avere un sistema di controllo del flusso nei canali degli endoscopi per rilevare eventuali occlusioni;
- avere un sistema per l’inserimento e la registrazione dei dati del ciclo ai fini della tracciabilità del processo;
- avere un sistema per il controllo del passaggio unidirezionale dei fluidi dal carico allo scarico per evitare reflussi contaminanti;
- eseguire, oltre alla disinfezione/sterilizzazione, anche le fasi separate di detersione, di risciacquo ed asciugatura. Il risciacquo con acqua, alla fine del ciclo di disinfezione, deve essere efficace e riuscire a togliere ogni traccia di prodotto pericoloso sia all’interno che all’esterno dell’endoscopio;
- Avere un sistema per l’eliminazione di eventuali emissioni di vapori tossici, o comunque potenzialmente dannoso per gli operatori, nell’ambiente circostante, durante il ciclo ed in condizioni di stand – by, senza richiedere la presenza di particolari sstemi per l’estrazione od il trattamento dell’aria;
- Avere, in fase di carico di disinfettante/sterilizzante, un sistema chiuso di aspirazione automatico (non saranno ammessi sistemi di carico e/o travaso manuale da parte degli operatori);
- Avere un dispositivo che consenta il controllo del numero di cicli di trattamento eseguiti;
- Vasca/cestello singola o doppia che permetta l’alloggiamento ed il trattamento di un solo endoscopio per volta o due endoscopi in maniera completamente indipendente,
- Durata del programma standard non superiore a 35 minuti,
- Temperatura di funzionamento del ciclo di disinfezione non superiore a 40° C,
- Presenza di stampante integrata per stampa report del ciclo con dati paziente, operatori ed endoscopio,
- Disponibilità di un sistema informatizzato per la rintracciabilità dei processi Il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare e garantire:
- che l’intero sistema proposto ( apparecchio, sostanze chimiche, programmi) garantisca il raggiungimento della sterilizzazione o almeno dell’alta disinfezione degli endoscopi trattati;
- che lo scarico diretto nella rete fognaria dei liquidi scaricati dalla macchina, ottemperi a normativa vigente in materia di inquinamento acque.
3. Tutte le apparecchiature e i software riconducibili alla definizione di dispositivo medico offerti dovranno obbligatoriamente essere conformi alla normativa vigente e marcati CE, nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con D. Lgs. n. 46/97 e s.m.i. , nonchè rispondere alle norme di sicurezza vigenti, in particolare alle norme CEI ad esse applicabili.
4. Al momento della scadenza dell’ offerta, tutti i prodotti in essa inclusi devono obbligatoriamente essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge (es. iscrizione al Repertorio nazionale dispositivi medici, );
5. la scheda tecnica delle apparecchiature dovrà contenere le seguenti informazioni:
a. marca, modello ed anno di immissione sul mercato
b. numero e tipologia delle vasche
c. descrizione dei cicli (durata, temperatura, concentrazione del disinfettante etc.)
d. n° di strumenti processabili / ora
e. n° canali dell'endoscopio collegabili
f. sistema di registrazione dei dati (stampante)
g. disponibilità sistema informatico di rintracciabilità
h. requisiti di installazione (ingombri, peso, necessità impiantistiche)
i. elenco dei modelli di endoscopio compatibili con il sistema offerto, separatamente per marca e per specialità di appartenenza (gastroenterologia, broncoscopia, urologia, ORL)
ART. 4: OFFERTA
La presentazione delle offerte dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità previste nella lettera di invito. Non sono ammesse offerte alternative.
Il costo unitario del ciclo indicato in offerta (colonna 2, righi 7, 8 e 9) corrisponderà a quanto questa Azienda USL pagherà per ogni singolo ciclo effettuato e risultante dal registratore installato sulle apparecchiature fornite.
Art. 5: IMPORTO A BASE D ASTA E GARANZIA A CORREDO DELL OFFERTA
1. L importo quadriennale della fornitura assomma a complessivi 600.000,00 (IVA esclusa). Tale importo si intende base d asta insuperabile , pena esclusione dalla procedura di gara.
2. L’importo quadriennale offerto dovrà essere costituito, in misura non inferiore al 60%, dal valore attribuito ai cicli di sterilizzazione.
3. L offerta deve essere corredata da idonea garanzia pari ad € 12.000,00 prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del concorrente, con le modalità previste dall’ art. 75, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 163/2006.
4. La garanzia deve espressamente prevedere:
x. Xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. La rinuncia all’ eccezione di cui all’ art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c. L operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
d. L impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse affidatario.
5. La garanzia deve avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’ offerta.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’ affidatario e sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso.
7. L importo della garanzia può essere ridotto del 50% nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’ art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. Qualora il concorrente intenda beneficiare di tale possibilità, dovrà allegare alla garanzia, quale documentazione comprovante il diritto alla riduzione, la certificazione del sistema qualità , rilasciata da organismi accreditati, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Anche il possesso della certificazione EN ISO 13485 consente la riduzione del 50% dell’ importo della garanzia. In caso di cauzione insufficiente, il concorrente verrà escluso dalla gara in quanto trattasi di carenza non sanabile.
8. L’esclusione sarà altresì decretata nel caso in cui la certificazione non venga allegata, ma sia oggetto di sola autocertificazione.
9. Per i non aggiudicatari, la garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di comunicazione della non avvenuta aggiudicazione.
ART. 6: AGGIUDICAZIONE
1. L Azienda si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di riaprirne i termini senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo. La procedura di gara si svolgerà secondo quanto indicato dal Disciplinare di gara.
2. La gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida, una sola offerta
3. La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e verrà aggiudicata a lotti singoli e separati, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, previo accertamento della rispondenza dell’offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato .
4. I punteggi verranno attribuiti, secondo i criteri sotto specificati, e calcolati fino ad un massimo di 2 cifre decimali con troncamento delle successive. Stabilito in 100 il punteggio massimo, esso viene ripartito, distintamente per ciascun lotto di gara, nei seguenti criteri:
prezzo max punti 40,
qualità: max punti 70, suddivisi nei sub criteri e sub pesi ponderali specificati nella successiva tabella C.
I punteggi saranno attribuiti mediante valutazioni discrezionali dei commissari, , in termini di coefficienti espressi con riferimento alla seguente tabella:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE | |
punteggio cent.le 0 | in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato, e/o non assoluta corrispondenza a quanto richiesto |
punteggio cent.le 0,25 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “insufficiente” |
punteggio cent.le 0,50 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “sufficiente” |
punteggio cent.le 0,60 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “più che sufficiente” |
punteggio cent.le 0,70 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “buono” |
punteggio cent.le 0,85 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “distinto” |
punteggio cent.le 1 | in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “ottimo” |
I parametri oggetto di valutazione sono i seguenti:
PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE punteggio massimo 60
1. Caratteristiche tecniche delle apparecchiature con riferimento a: max 10 punti,
di cui:
• sistema di controllo della tenuta degli endoscopi max 3 punti
• sistemi di controllo sui parametri di processo
(temperatura, pressione, flusso etc.) max 3 punti
• gestione dei diversi canali operativi max 2 punti
• disponibilità di diversi programmi max 2 punti
2 sistema informatico di rintracciabilità dei processi max 5 punti
3. Funzionalità e flessibilità dei sistemi offerti in riferimento ai carichi di
lavoro dei servizi max 8 punti
4. Funzionalità ed ergonomia dei sistemi offerti in relazione agli spazi
disponibili (sulla scorta del progetto di installazione allegato all’offerta) max 8 punti
5. Compatibilità delle apparecchiature con gli endoscopi in uso max 5 punti
6. Caratteristiche del disinfettante utilizzato (composizione,
confezionamento, maneggevolezza, odore, stabilità etc..) max 4 punti
7. Efficacia del sistema offerto (apparecchiatura + prodotti disinfettanti / detergenti) sulla base delle risultanze di analisi microbiologiche
effettuate dalla S.A. a campione nel corso delle prove max 15 punti
8. Servizio di assistenza tecnica max 5 punti
5. Il punteggio relativo alla qualità sarà assegnato applicando la seguente formula:
Q(a) = ∑n (Cmi * Ca)
dove :
Q (a) = punteggio qualità attribuito all’offerta (a) Cmi = punteggio massimo attribuito al requisito (i)
Ca = coefficiente attribuito all’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da 1 a 0
∑n = sommatoria dei parametri.
I coefficienti attribuiti a ciascun sub criterio (parametro) saranno poi trasformati in coefficienti definitivi, sempre compresi fra 1 e 0, rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti. I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ogni parametro di valutazione, così come stabiliti nel capitolato speciale. Non saranno ammessi alla prosecuzione della gara le offerte che non raggiungeranno, a questo punto della procedura il punteggio complessivo di 36 punti.
Quindi, per le sole offerte ammesse, si procederà alla c.d. “seconda riparametrazione, per la quale, nel caso in cui nessuna offerta avesse ottenuto il punteggio complessivo di 60, punti, all’offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato verranno attribuiti 60 punti, e alle altre punteggi direttamente proporzionali.
6) Prezzo: punti 40
Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato, per ciascun lotto di gara, come segue:
Per Ra < Rm):
Punteggio economico Ra
ditta considerata (Pa) = (X) ----------
Rm
Per Ra > Rm)
Punteggio economico (Ra) – (Rm)
ditta considerata = X+ (1-X)* ---------------------
(Rmax – Rm)
dove:
Pa = punteggio relativo al prezzo attribuito all’offerta (a) Ra = ribasso dell’offerta (a)
Rm = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti Rmax = ribasso massimo offerto
X = 0,90
Si precisa che, in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.
Il punteggio sarà calcolato fino ad un massimo di 2 decimali, con troncamento dei successivi.
Si precisa che :in caso di parità del punteggio complessivo, la fornitura sarà affidata a chi avrà ottenuto il punteggio qualità superiore.
ART. 7: VISIONE/PROVA DI APPARECCHIATURE IDENTICHE
E prevista la visione/prova di apparecchiature identiche a quelle offerte presso il Servizio di Endoscopia dell’Ospedale di Pescara.
La tempistica delle prove verrà comunicata con successiva nota alle ditte ammesse alla procedura.
La visione/prova è da intendersi obbligatoria, pena l’ esclusione dalla gara e la stessa dovrà essere resa possibile entro il termine perentorio di 15 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta.
TITOLO 2°
DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 8: RITIRO APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE
1. La ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare, a propria cura e spese, le sottoelencate apparecchiature di proprietà dell’ Azienda, attualmente in dotazione ai sotto elencati servizi:
Numero Inventario Attrezzatura Produttore Modello Sede
2. Le modalità ed i tempi del ritiro saranno concordati con il responsabile del Servizio tecnico dell’ Azienda USL.
Art. 9: MODALITA DI ORDINAZIONE E CONSEGNA
La consegna, l’ installazione ed il collaudo delle apparecchiature dovranno avvenire entro un massimo di 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto.
Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole organizzative, tecniche e qualitative, nonché in base alle prescrizioni previste dalle normative vigenti al momento del collaudo finale e di quelle eventualmente dettate dall’ Azienda, in modo che esse rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato ed alle leggi vigenti.
La difformità qualitativa delle apparecchiature fornite rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente Capitolato ed a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall’ Azienda anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.
Qualora i beni forniti abbiano vizi che li rendano inidonei all’ uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui essi non abbiano le qualità promesse o quelle essenziali all uso cui sono destinati, si applica l art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell’ Azienda di risolvere il contratto.
Art. 10: CONTROLLI SULLE FORNITURE
I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:
1. Per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
2. Per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo
di 8 giorni dalla firma del documento di trasporto (dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi).
3. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Responsabile del Servizio interessato all’utilizzo od al ritiro o da persona da questi delegata.
L’Azienda si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, uguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell’Azienda e la firma del Responsabile dell’Azienda incaricato dell’operazione (o suo delegato) e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto del venditore. Due campioni restano all’Azienda , mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dall’Azienda e/o dichiarati dalla ditta in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di interrompere il rapporto contrattuale.
4. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all’atto dell’arrivo, l’Azienda avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall’incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.
6. Se la vendita è fatta su campione s’intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce all’Azienda il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522, 1° comma, C.C.).
7. Nell’eventualità di discordanze qualitative tra l’ordinato ed il consegnato, quest’Azienda respingerà la
merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l’Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all’acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa.
Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino dell’Azienda, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. Decorsi 15 giorni solari senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed i relativi costi saranno addebitati alla ditta. Qualora, a discrezione del Committente, i beni rimangano depositati
presso i magazzini dell’Azienda, le spese di stoccaggio saranno a carico del fornitore e verranno detratte dalle fatture in attesa di liquidazione, ovvero dalla cauzione prestata.
8. Quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti, risulti non rispondente ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.
9. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.
10. Nel corso del rapporto contrattuale, dovrà essere consentito ai Funzionari o ad altri incaricati dell’Azienda, muniti di apposita delega, la visita presso la sede e gli stabilimenti di produzione, anche senza preavviso.
ART. 11: GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera/ordine, una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell'importo della fornitura (IVA esclusa);
2) La garanzia deve espressamente prevedere:
x. Xx rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. La rinuncia all’ eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c. L operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3) Ai fini dell’ applicazione dell’ art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fidejussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 18,75%. La presente previsione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.
L ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla scadenza della garanzia (vedi successivo punto 5) e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’ Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.
Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché:
non siano state definite le eventuali controversie;
non sia stata liquidata l’ ultima fattura;
non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
4) La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell’ affidamento e l acquisizione della garanzia posta a corredo dell’ offerta.
5) La fidejussione o la polizza, intestata all’ Azienda USL di Pescara, dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
6) Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto
dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7) E' in facoltà dell'Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Art. 12: COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE
1. Il collaudo dovrà essere concordato con la Ditta affidataria del servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda e con il Reparto/Servizio interessato.
2. Per collaudo si intende l’insieme delle operazioni volte a verificare che:
A. Quanto consegnato sia conforme all’ordine;
B. Sia presente la documentazione prevista per legge e/o richiesta in capitolato (manuale d’uso, certificazioni di conformità del prodotto e/o del produttore etc.);
C. L’apparecchiatura non presenti evidenti danneggiamenti o macroscopici difetti di funzionamento.
3. Non è obiettivo del collaudo verificare che le prestazioni dell’apparecchiatura siano qualitativamente corrispondenti a quanto richiesto nel capitolato di gara ed a quanto dichiarato dal fornitore; tale verifica si esplica durante il periodo di prova di cui all’art. 18 del presente Capitolato Generale.
4. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo é a carico dell’Aggiudicatario.
5. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici dell’Azienda e gli incaricati dell’Aggiudicatario, nonché tecnici della Ditta affidataria del servizio di ingegneria.
L’assenza di incaricati della impresa aggiudicataria è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati tempestivamente all’Impresa aggiudicataria.
6. Affinché il collaudo sia valido dovrà obbligatoriamente essere compilato il “verbale di collaudo”, firmato da rappresentanti autorizzati del servizio utilizzatore e del fornitore.
7. Nel caso di 1° esito negativo del collaudo, la Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole, all’eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati. Detto termine, ai fini contrattuali è da intendersi quale “termine essenziale” ex art. 1457 del Codice Civile.
Nel caso in cui persistano le ragioni in forza delle quali non è possibile procedere alla sottoscrizione del “verbale di collaudo”, interverrà la risoluzione del contratto, così come previsto dal successivo art. 36.
8. Il collaudo con esito favorevole determina l’inizio del periodo di prova nonché del periodo di garanzia.
9. L’Amministrazione non è responsabile di danni procurati ai materiali durante la loro permanenza in Azienda, durante l’installazione ed il collaudo.
La ditta aggiudicataria al momento del collaudo, senza ulteriori costi a carico dell’ Azienda, dovrà consegnare:
Dichiarazione di conformità CE
Dichiarazione di rispondenza alle norme tecniche applicabili
n. 1 manuali d uso in lingua italiana (cartaceo e formato PDF))
n. 1 manuale di service (formato PDF).
ART. 13: GARANZIA ED ASSISTENZA
1. Per tutta la durata del contratto di service la ditta aggiudicataria dovrà garantire la manutenzione full risk delle apparecchiature e software forniti.
2. Nell'ambito del servizio di assistenza dovrà essere prevista una verifica annuale di convalida delle apparecchiature secondo la norma UNI EN 15883 con rilascio del relativo report
3. Le ditte partecipanti dovranno dettagliare le modalità di effettuazione del servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature e software sulla scorta di quanto indicato nell’ allegato 3C Assistenza tecnica al presente Capitolato Speciale. Eventuali componenti hardware e software necessarie alla gestione del servizio proposto sono a carico della ditta aggiudicataria.
4. Qualora la ditta aggiudicataria preveda di affidare a terzi l attività di manutenzione delle apparecchiature dovrà dichiarare tale eventualità in sede di offerta. Il sub appalto dovrà essere formalizzato secondo quanto previsto dall’ art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
5. Le manutenzioni di routine, periodiche e giornaliere, saranno effettuate dal personale dell Azienda, secondo le prescrizioni contenute nei manuali d uso.
ART. 14: ADDESTRAMENTO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E TECNICO
1. La ditta aggiudicataria provvederà, entro 15 giorni dal collaudo, ad illustrare le modalità di utilizzo delle apparecchiature a tutto il personale medico e paramedico coinvolto secondo le modalità specificate nel documento conforme all’ allegato 3D al presente capitolato, denominato Formazione. Tale formazione dovrà essere effettuata di comune accordo con il Responsabile del servizio destinatario delle apparecchiature.
2. Tanto l illustrazione delle modalità di utilizzo delle apparecchiature, quanto il corso di addestramento, sono a completo carico della ditta aggiudicataria.
ART. 15: ADEGUAMENTO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO TECNICO ED ASSISTENZA POST VENDITA
1. La ditta fornitrice delle apparecchiature, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire, senza oneri per l Azienda, l adeguamento delle stesse alle normative vigenti nel tempo introdotte dai competenti organi nazionali ed europei.
2. In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione delle apparecchiature e dei materiali di consumo o l’affiancamento con altri più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a. Non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
b. Non si verifichino disguidi nella funzionalità del Servizio.
Qualora le apparecchiature e/o il materiale venga sostituito dalla ditta con altro materiale innovativo, è facoltà delle Azienda USL accettare la sostituzione , corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L’Azienda potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori. In tal caso la ditta è obbligata a fornire gli articoli oggetto di aggiudicazione. In caso contrario essa sarà considerata inadempiente e dovrà sopportare le relative conseguenze.
3. Nel caso in cui il prodotto esca di produzione, il fornitore avrà cura di darne immediata comunicazione alle Azienda USL inoltrando apposita certificazione a cura del produttore stesso, con un preavviso consono all’attività operatoria.
4. Il fornitore deve garantire un adeguato servizio di assistenza tecnica post-vendita e, quando richiesto dagli utilizzatori, deve fornire assistenza.
5. Qualora in sede di offerta l’Aggiudicatario si sia impegnato a fornire assistenza post vendita, il rispetto di tale impegno diviene essenziale per il corretto andamento del rapporto contrattuale.
ART. 16: DURATA DEL CONTRATTO, PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO
1. Il contratto avrà una durata di anni quattro, a decorrere dalla data indicata nel contratto.
2. Per l’ espletamento del service con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale e relativi allegati nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla ditta aggiudicataria, l, Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.
3. Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Tali importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l’ IVA che è a carico di questa Azienda USL, e si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale ad eccezione del prezzo del ciclo per il quale, trascorsi i primi due anni di contratto, le parti potranno concordare una revisione prezzi basata sulla variazione percentuale media annua dell’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, esclusi i tabacchi , pubblicato nel Bollettino mensile dell’ Istituto Centrale di Statistica (Istat).
4. Nel caso di cui al precedente punto 3, le parti, per concordare la revisione prezzi le parti si atterranno alle seguenti modalità:
4.A. L’ indice iniziale sarà quello del mese di decorrenza contrattuale;
5. La revisione dei prezzi non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta
6. La fatturazione da parte della Ditta aggiudicataria dei corrispettivi dovuti dovrà avvenire alla fine di ogni mese, distintamente per le seguenti voci:
noleggio apparecchiature;
manutenzione full risk apparecchiature;
cicli effettuati
7. Il pagamento delle fatture sarà effettuato con le seguenti modalità:
- gli importi dei canoni di noleggio e assistenza, saranno corrisposti trimestralmente e posticipatamente, entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione delle apparecchiature, eseguito dal servizio competente. Detto certificato dovrà essere rilasciato dalla struttura competente nei 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento;
- i trattamenti saranno pagati trimestralmente per procedure effettivamente eseguite, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione e sulla base del numero dei trattamenti effettivamente eseguiti. Detto certificato dovrà essere rilasciato dalla struttura competente nei 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento.
8. Contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.
9. Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell’ordine, la tipologia e, ove presente il numero di lotto di ogni prodotto sterile utilizzato oltre al numero della bolla di consegna.
10. Le note di credito a favore dell’Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all’Azienda la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
11. Con la sottoscrizione del contratto, il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 CC).
12. Per la riscossione del prezzo relativo alla permuta delle tre lavaendoscopi di proprietà della ASL, quest’ultima emetterà regolari fatture in conto vendita.
ART. 17 : VICENDE SOGGETTIVE DELL ESECUTORE DEL CONTRATTO
Nell ipotesi in cui un ramo d azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, dovranno essere mantenute dal nuovo fornitore. In caso contrario il fornitore originario, si assumerà l onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di gara e quanto preteso dal nuovo fornitore.
Per quanto non previsto si rimanda all’ art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 18 - PERIODO DI PROVA
1. L’Azienda si riserva un periodo di prova di quattro mesi per accertare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
2. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.
3. In caso di esito negativo della prova, certificato da motivata relazione del Responsabile del Servizio/i interessati alla fornitura od all’appalto, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del Contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni.
4. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l’Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale.
5. I costi relativi allo svolgimento della prova sono sopportati dall’Azienda USL, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell’impresa.
Art. 19 - IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA ED ECCESSIVA ONEROSITA’
Si richiamano espressamente gli articoli 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.
Art. 20 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA
1. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo, doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare é a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell’IVA, che per Legge, è a carico dell’acquirente.
Il fornitore deve curare l’imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto.
2. I luoghi abituali di consegna sono i seguenti:
Ospedale di Pescara,
Ospedale di Popoli,
Ospedale di Penne.
Nel corso del rapporto contrattuale, l’Azienda si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.
3. Il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione.
4. Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell’ordine impartito dall’Azienda.
5. I prodotti soggetti a scadenza, all’atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La ditta si assume l’obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l’Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.
6. Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall’Azienda, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
7. La ditta si assume l’impegno di provvedere, con oneri a proprio carico, al ritiro dei prodotti scaduti o prossimi alla scadenza. Ciò non comporta obbligo di sostituzione della merce scaduta qualora il mancato utilizzo non sia addebitabile a colpa dell’Aggiudicatario.
8. La ditta dovrà rendersi disponibile al ritiro senza spese e con emissione di note di accredito dei prodotti eventualmente posti in sospensiva da parte del Ministro della Sanità, o su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
9. Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell’Azienda e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell’Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. L’eventuale utilizzo dei mezzi
aziendali da parte del personale dell’aggiudicatario, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto l’esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. Il fornitore, con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e del Disciplinare di gara dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali utilizzatori dei mezzi aziendali ed esonera il Committente da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio. Qualora, a fini collaborativi, l’operazione di scarico avvenga a cura del personale dell’Azienda, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio
Art. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO
1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, senza il consenso preventivo della Stazione Appaltante e senza l’osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.
Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall’appaltatore.
3) Il pagamento sarà effettuato direttamente all’Appaltatore. Quest’ultimo ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dall’Azienda USL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
4) La partecipazione alla gara comporta di per sé l’esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;
5) Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l’aggiudicatario. La responsabilità dell’esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell’appaltatore.
6) Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l’affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6) Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
Art. 22: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA’, RISCHI
1. Con la formulazione dell’offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. L’Azienda è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L’Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all’Azienda od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’Azienda è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all’atto della consegna o della resa del servizio;
4. Nei contratti aventi ad oggetto l’appalto di servizi, l’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione all’Azienda.
5. Le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni del
D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s’intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
Art. 23: CESSIONE DEL CREDITO
1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Azienda copia legale dell’atto di cessione.
2. La cessione è irrevocabile. L’Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
3. La cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante se non viene da quest’ultima rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione. La cessione si intende automaticamente rifiutata se:
a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante
4. La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.
Si rinvia ai seguenti articoli del D.Lgs 163/2006:
art.118: Sub-appalto
Art. 140 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’ esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’ esecutore
Art. 24: CONTESTAZIONI
********************
TITOLO 3°
1. A discrezione dell’Azienda, nel corso della vigenza contrattuale, sarà riscontrato, a seguito di apposita relazione semestrale sottoscritta dai responsabili interessati, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo (ivi compreso il termine previsto dal precedente art. 27, comma 4) o per l’installazione dello strumento, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penalità graduata percentualmente come segue:
A.1. per ordini fino ad € 500,00 I.V.A. esclusa 0,50%
A.2. per ordini superiori ad € 500,00 e fino ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa 1,00%
A.3. per ordini superiori ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa 2,00%
Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione dell’Azienda, potranno essere raddoppiate.
In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, l’Azienda ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Il frazionamento della fornitura, qualora non concordato con l’ufficio ordinante, si configura come mancata consegna e comporta l’applicazione delle penalità di cui al presente punto.
B. In caso di fornitura di strumenti difettosi o non conformi rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondenti ai requisiti descritti nell’offerta la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi
potrà provvedere l’Azienda, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l’eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.
In caso di mancata sostituzione delle attrezzature contestate nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penalità graduata percentualmente come segue:
B.1. per ordini fino ad € 500,00 I.V.A. esclusa 0,50%
B.2. per ordini superiori ad € 500,00 e fino ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa 1,00%
B.3. per ordini superiori ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa 2,00%
Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra potranno essere raddoppiate.
In caso di ritardo oltre il 3° giorno solare rispetto al termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la sostituzione, l’Azienda ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell’utilizzatore/destinatario.
C. Durante la vigenza contrattuale la Committente, avvalendosi di personale di propria fiducia, anche non dipendente, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase senza che a seguito di ciò la Ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta.
D. Le inadempienze contrattuali motivate saranno trasmesse alla Ditta sotto forma di non conformità.
E. In caso di esito insoddisfacente del servizio, inteso come superamento del limite massimo di giornate di fermo macchina, l azienda potrà applicare, a sua esclusiva discrezione, una penale forfetaria graduata in relazione al danno subito, con le seguenti modalità:
F. Il numero massimo di giornate di indisponibilità di un apparecchiatura è fissato pari a 10 giorni solari per ogni anno (sabato e domenica inclusi).
H.. La durata del fermo macchina viene calcolata sui giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) a partire dalla richiesta di intervento formalizzata dal SIC, fino al ripristino della funzionalità dell’ apparecchiatura (data e ora indicate sul rapporto di lavoro). Una giornata nella quale l’ indisponibilità superi le quattro ore lavorative viene calcolata come giornata intera.
Non contribuiscono al conteggio del fermo macchina le giornate di indisponibilità dovute a manutenzioni programmate o a cause non imputabili alla Fornitrice.
I. Nel caso in cui la Fornitrice metta a disposizione del reparto un apparecchiatura sostitutiva (muletto), il calcolo dei giorni di indisponibilità viene sospeso.
L. La penalità applicabile (P) per tutta la durata del contratto di service sarà pari a: P = (Ie-Ic) * 0,03 C dove:
Ic : indisponibilità contrattuale annuale
Ie : indisponibilità effettiva, calcolata annualmente
C: canone annuale di manutenzione dell apparecchiatura
X. Xxxxxx in ogni caso riservato all’ Azienda il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.
2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
all’inadempimento, ecc.);
3. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.
4. L’Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e la presentazione dell’offerta.
5. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell’Azienda di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Art. 25: INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Ai sensi dell’art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione ;
L. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
M. Nel caso in cui, dopo che l’Azienda sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
N. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti artt. 22, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
O. In caso di esito negativo del periodo di prova;
P. In caso di due relazioni negative, anche non consecutive, secondo quanto previsto dai precedenti artt. 22;
X. Xxxxxxxxxx non autorizzato;
S. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
T. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
U. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
V. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
AA. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D. Lgs. 08/08/1994 n. 490);
AB. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara; AC. Forza maggiore
3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dall’Azienda per un triennio. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l’Azienda:
A. Si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente;
B. Provvederà ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
4 . L’Azienda si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile.
In tale ipotesi, il contratto si risolverà a seguito della unilaterale manifestazione della volontà dell’Azienda
che trae riconoscimento dal presente articolo. L’Azienda non deve fornire al contraente alcuna motivazione.
5. La multa poenitentialis che l’Azienda corrisponderà alla controparte è così quantificata:
5A . Se l’Azienda comunicherà la volontà di recedere quando le prestazioni contrattuali già eseguite non avranno ancora superato il 50% di quelle previste, essa corrisponderà alla controparte il 2,5% calcolato sulla differenza tra le prestazioni eseguite al momento del recesso ed il 50% delle prestazioni previste.
Es. prestazioni previste Euro 1.000.000,00; prestazioni eseguite Euro 300.000,00.
Multa poenitentialis = Euro 5.000,00 così calcolata [(1.000.000,00 X 50%) – 300.000,00] X 2,5%
5B. Se l’Azienda comunicherà la volontà di recedere quando le prestazioni contrattuali già eseguite abbiano superato il 50% di quelle previste, essa corrisponderà alla controparte il 2,5% calcolato sulla differenza fra l’80% delle prestazioni previste e l’ammontare delle prestazioni eseguite al momento del recesso.
Es. prestazioni previste Euro 1.000.000,00; prestazioni eseguite Euro 700.000,00.
Multa poenitentialis = Euro 2.500,00 così calcolata [(1.000.000,00 X 80%) – 700.000,00] X 2,5%
Si richiamano espressamente gli artt. del D.Lgs. n. 163/2006:
Art. 239: Transazione;
Art. 240: Accordo bonario.
TITOLO 4
DISPOSIZIONI VARIE
ART. 26 : Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
Nell’ipotesi in cui un ramo d’azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, dovranno essere mantenute dal nuovo fornitore. In caso contrario il fornitore originario, si assumerà l’onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di gara e quanto preteso dal nuovo fornitore.
Per quanto non previsto si rimanda all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 27 : RISCHI DA INTERFERENZA
1. I costi per rischi da interferenza sono pari a zero.
Art. 28 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le informazioni complementari possono essere chieste entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di scadenza dei termini fissati nella lettera - invito per la ricezione delle offerte, a mezzo fax a:
Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx – UOC ABS - Tel. 000 000 0000 – fax 000 0000000.
Art. 29: ANTIMAFIA
1. L’aggiudicazione della fornitura/servizio è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti, dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative, l’Azienda provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione ed all’addebito degli eventuali maggiori oneri.
3. Qualora l’importo della fornitura/servizio sia superiore ad € 51.600,00, IVA inclusa, l’Aggiudicatario dovrà restituire il modello GAP, debitamente compilato per la parte di propria competenza.
4. Qualora l’importo della fornitura/servizio sia inferiore ad € 155.000,00, IVA esclusa, ad eccezione dell’incombenza prevista dal precedente punto 3 (mod GAP), non sarà attivata alcuna procedura, così come disposto dal D.P.R. 252/1998, art. 1, comma 2, lett. E.
5. Qualora l’importo della fornitura/servizio, al netto dell’IVA, sia compreso tra € 155.000,00 e la “soglia comunitaria” l’Azienda acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, il certificato C.C.I.A.A. riportante la cosiddetta “dicitura antimafia”.
6. Qualora l’importo della fornitura/servizio, al netto dell’IVA, sia superiore alla “soglia comunitaria”, l’Azienda acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, l’Informazione Prefettizia di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998.
7. In caso di modifiche normative, gli importi di cui ai punti precedenti si intendono automaticamente aggiornati.
Art. 30: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia.
2. Fanno parte del contratto:
peciale con relativi allegati;
3. L’attuazione del Contratto è subordinata alla presentazione dei documenti necessari a dimostrare la veridicità di tutto quanto autocertificato/autodichiarato in sede di gara. La mancata presentazione di tali documenti e degli altri atti richiesti nel Capitolato Speciale e nel disciplinare di gara, comporta il recesso dal contratto e l’incameramento della cauzione disponibile. Le fotocopie dei documenti dovranno essere autenticate ai sensi di legge.
Art. 31: SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 32: PRIVACY
1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici dell’Azienda Sanitaria di Pescara esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l’offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della UOC ABS
7. E’ possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati, rivolgendosi alla UOC ABS.
8. L’aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l’autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.
Art. 33: FORZA MAGGIORE
1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo ìparticolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni contrarie scritte dell’Azienda, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione dell’Azienda, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
ART. 34 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE
1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l’intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.
2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, I° e II° comma del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore dell’Azienda USL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l’affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell’impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:
- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:
a. articoli 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
b. articoli 323 (abuso d’ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
c. articoli 321, in relazione arti art. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;
d. art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);
- omesso di comunicare ai competente organi dell’Azienda USL, ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti dell’Azienda stessa, per sé o per altri; richieste che possano rientrare nella previsione dell’art. 317 C.P.
Art. 35: NORME GENERALI E DI RINVIO
1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L’accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale o al disciplinare di gara che le richiama espressamente.
Si richiamano espressamente gli artt. del D.Lgs. 163/2006:
Art. 239: Transazione Art. 240: Accordo bonario
ART. 36: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le informazioni complementari possono essere chieste entro e non oltre gli 8 giorni antecedenti la data di scadenza dei termini fissati nella lettera-invito per la ricezione delle offerte, a mezzo fax ed e-mail a: Responsabile del Procedimento, d.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx (e mail. xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx.xx)
Informazioni acquisite diversamente non rivestono il carattere dell’ ufficialità.
Il presente Capitolato si compone altresì dei seguenti n. 4 allegati:
3A Configurazione, compresi accessori inclusi e non inclusi in offerta e materiali di consumo 3B Assistenza Tecnica
3C Formazione
3D Offerta economica