VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO Clausole campione

VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. 1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso. 2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice. 3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore non hanno singolarmente effetto fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni D.P.C.M. 187/91, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal contratto, in assenza dei quali, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Nei sessanta giorni successivi, l’Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.. Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’Ente tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Nell’ipotesi in cui un ramo d’azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, dovranno essere mantenute dal nuovo fornitore. In caso contrario il fornitore originario, si assumerà l’onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di gara e quanto preteso dal nuovo fornitore. Per quanto non previsto si rimanda all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.). Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Per le vicende giuridiche soggettive dell’esecutore del contratto, si applica l’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall’articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i. In caso cessioni di azienda o di ramo d’azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l’atto di cessione produca effetto nei confronti dell’Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve: a) procedere alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara. Nei 60 giorni successivi l’Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l’atto di cessione produce nei confronti dell’Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Art. 117 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Troverà applicazione l’art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO. Un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto nei casi indicati dall'art. 106, comma 1, punto 2, lettera d, punti 1,2, nonché nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera d). Per quanto qui non indicato si rinvia all''art. 106 del dlgs n 50/2016 e s.m.i..