Cessione del contratto e sub appalto Clausole campione

Cessione del contratto e sub appalto. E’ fatto divieto all’Esecutore di cedere il presente contratto o di far eseguire ad altre imprese la fornitura nella sua totalità. In caso di cambio ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l’Esecutore dovrà produrre la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che il Cineca si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000. È consentito il sub appalto nei termini di legge previa autorizzazione del Cineca.
Cessione del contratto e sub appalto. Non è ammessa la cessione del contratto. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l’Amministrazione contraente. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall’Amministrazione contraente, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. A norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che abbia dichiarato in sede di offerta la propria intenzione di eseguire parte del contratto avvalendosi del subappalto può richiederne l’autorizzazione nel limite del 30% dell’importo contrattuale. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza, inoltre l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'adempimento della prestazione e degli obblighi previsti nel presente capitolato. Le subappaltratrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto sono necessarie le seguenti condizioni: - che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione; - che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2350 del codice civile, con il subappaltatore; - che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010; - che l'appaltatore trasmetta, unitamente al deposito del contratto di subappalto, la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti ...
Cessione del contratto e sub appalto. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, non è ammesso il sub appalto pena risoluzione del contratto (vedi art.19).
Cessione del contratto e sub appalto. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il subappalto è consentito, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto. Tra le attività subappaltabili, sempre entro il suddetto limite, sono ricomprese anche le seguenti attività accessorie e complementari: - servizio bar/attività di somministrazione alimenti e bevande per il quale si potrà stipulare idoneo contratto vincolato alla validità e durata dell’affidamento e decadrà con lo scadere dello stesso. L’affidatario dovrà comunicare al Comune, con dovuto anticipo rispetto all’inizio dell’attività, il nominativo del soggetto cui intende affidare la gestione del bar. Il gestore dovrà presentare la SCIA per il subingresso nella gestione. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, che dovrà pervenire all’affidatario entro 20 giorni dall’invio della comunicazione, non potrà essere stipulato alcun contratto. Copia del contratto stipulato con il sub- appaltante dovrà essere trasmesso al Comune, il quale potrà richiedere che siano apportate le necessarie modifiche per renderlo conforme alla normativa vigente e alle disposizioni contenute nel presente contratto. E’ prevista anche la possibilità di installare distributori automatici. - pulizie e minuto mantenimento; Il Comune riconoscerà solamente l’affidatario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti.
Cessione del contratto e sub appalto. Il contratto non può essere ceduto (in tutto o in parte) e l’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato non può essere sub appaltata (parzialmente o totalmente), pena l’immediata risoluzione dello stesso, con perdita della cauzione ed insorgenza del diritto al risarcimento di ogni conseguente danno arrecato alla stazione appaltante.
Cessione del contratto e sub appalto. (per la parte non in contrasto con l’art. 118 D.Lgs. 163/06); Art. 32: Norme di sicurezza, responsabilità, rischi;
Cessione del contratto e sub appalto. La Società potrà subappaltare l'esecuzione di tutti o di alcuni degli obblighi previsti dal Contratto e /o cedere il Contratto, in tutto o in parte, ivi compreso la cessione di un ramo d'azienda o parte di un ramo o dell'intera azienda, senza la necessità di alcun consenso da parte del Venditore e di fornire alcun preavviso allo stesso. Il Venditore non potrà subappaltare l'esecuzione di tutti o di alcuni degli obblighi previsti dal Contratto qualora superino il 50% del valore della fornitura e /o cedere il Contratto, in tutto o in parte, in assenza di preventivo consenso scritto da parte della Società. In caso di cessione di un ramo d'azienda o parte di un ramo o dell'intera azienda il Venditore impegna il nuovo acquirente ad applicare il medesimo listino prezzi in vigore con l’Acquirente al momento della vendita per mesi 6 (sei) . Resta inteso che anche nel caso in cui la Società consenta al Venditore di subappaltare l'esecuzione del Contratto, il Venditore rimarrà responsabile nei confronti della Società per ogni attività eseguita dal sub- appaltatore e che qualora il Venditore ceda il Contratto con il preventivo consenso della Società, rimarrà responsabile nei confronti della stessa dell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto ai sensi dell'articolo 1408 c.c.. The Company may subcontract the performance of all or some of the obligations under the Contract and / or assign the Contract, in whole or in part, including the sale of a business unit or part of a branch or of the entire company, without the need for any consent from the Seller and to provide any notice to the same. The Seller can not subcontract the execution of all or some of the obligations under the Contract if they exceed 50% of the value of the supply and / or transfer the Contract, in whole or in part, in the absence of prior written consent from the Company. In case of sale of a business unit or part of a branch or of the entire company, the Seller commits the new buyer to apply the same price list in force with the Purchaser at the time of sale for 6 (six) months. It is understood that even in the event that the Company allows the Seller to subcontract the execution of the Contract, the Seller will remain liable to the Company for any activity performed by the sub-contractor and that if the Seller gives the Contract with the prior consent of the Company, will remain responsible towards the same fulfillment of its obligations under the Contract pursuant to Article 1408 o...
Cessione del contratto e sub appalto. 29.01. Ai sensi dell’art. 118 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, non potrà la ditta fornitrice, a qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione del contratto, con diritto all’incameramento della cauzione e alla rifusione di ogni eventuale maggior danno.
Cessione del contratto e sub appalto. 1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, senza il consenso preventivo della Stazione Appaltante e senza l’osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile.
Cessione del contratto e sub appalto. E’ assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l’Amministrazione e costituisce causa per la risoluzione del contratto.