RISCHI DA INTERFERENZA. Tenuto conto delle modalità previste per la consegna dell’oggetto della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’allora AVCP del 5.03.2008, non sono stati ritenuti sussistenti nell’esecuzione del presente appalto rischi interferenziali. Pertanto, i costi per la loro eliminazione sono pari a € 0,00. Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, l’Azienda Sanitaria valuterà, all’atto della stipula del contratto, la sussistenza o meno di rischi da interferenza. Qualora l’Azienda Sanitaria ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l’Ente stesso dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. XXXXX), che sarà allegato al contratto quale parte integrante dello stesso. Qualora, in alternativa, l’Azienda Sanitaria, non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l’Ente stesso dovrà indicare una cifra pari a € 0,00 (zero) per i costi relativi all’eliminazionedei rischi interferenziali.
RISCHI DA INTERFERENZA x. Xxxxxxxx connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
RISCHI DA INTERFERENZA. Non essendo presenti rischi interferenti, non si rende necessaria l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e si stimano pari a zero i costi della sicurezza inerenti i suddetti rischi.
RISCHI DA INTERFERENZA. 1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
RISCHI DA INTERFERENZA. Trattandosi di mera fornitura senza installazione, non è necessario procedere all’elaborazione del DUVRI a seguito di dichiarata insussistenza di rischi interferenti (art. 26 comma 3 D.Lgs.81/2008). L’importo degli oneri della sicurezza relativamente ai rischi di interferenza è pari a zero. Le apparecchiature e/o le attrezzature offerte dovranno essere di ultima generazione, rispondenti al massimo livello tecnologico attualmente disponibile, anche per quanto riguarda gli aspetti ergonomici e di sicurezza, e dovranno possedere caratteristiche tecniche e funzionali in grado di assicurare elevata efficienza operativa. Non saranno pertanto ammessi alla valutazione apparecchiature, attrezzature e sistemi che al momento della presentazione dell’offerta risultino essere di generazione precedente a quelli di più recente presentazione sul mercato o sostituiti da successivi modelli/versioni. La fornitura deve intendersi effettuata con la formula “chiavi in mano”, quindi comprensiva sia dell’installazione delle apparecchiature e attrezzature, dei collaudi e di quanto occorrente per dare i beni perfettamente funzionanti, compreso un adeguato corso di formazione per il personale sanitario utilizzatore. Tutti i beni devono essere forniti corredati da ogni e qualunque accessorio occorrente per il funzionamento e la regolare prestazione secondo le funzioni minimali di seguito descritte, anche se non esattamente e descrittivamente elencati in offerta, in quanto ritenuti parte sostanziale ed essenziale del bene oggetto di acquisto. L’ASL 7 non accetterà richieste di integrazioni di forniture di accessori necessari per il funzionamento del bene a cui sono destinati, che si ritengono dovuti per la prestazione e la funzionalità della fornitura contrattuale. I requisiti tecnici e funzionali di seguito specificati devono intendersi indicativi del livello qualitativo delle soluzioni attese. Solo per gli aspetti di difformità la Commissione di gara verificherà se le soluzioni proposte risultino di pari livello qualitativo al fine di giudicarne l’idoneità e quindi l’ammissibilità dell’offerta. All’offerente è demandato l’onere di specificare ulteriori caratteristiche integrative e migliorative delle apparecchiature e attrezzature previste.
RISCHI DA INTERFERENZA. 1. Il DUVRI dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, capofila, considerata la tipologia della presente fornitura è pubblicato sul sito xxx.xxx.xx, alla voce “Avvisi di gara e concorsi” – “Bandi di gara”. La altre Aziende aggregate non hanno adottato il Duvri.
RISCHI DA INTERFERENZA. Il costo per rischi da interferenza è pari a zero. Trattandosi di mera fornitura di materiali, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009, non è stato redatto il DUVRI.
RISCHI DA INTERFERENZA. La Fondazione Teatri, in esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha effettuato una analisi per la identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri della attività dell’Aggiudicatario, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività.
RISCHI DA INTERFERENZA. Durante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto potrebbe occasionalmente verificarsi la contemporanea presenza negli stessi locali di personale del committente e dell'Aggiudicatario. La stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione del Rischio, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 allegato al presente Capitolato, dove sono evidenziate le possibili interferenze e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale. Essendo i lavori non predeterminati e quindi al momento non prevedibili, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in versione “preliminare” recante una valutazione ricognitiva dei rischi relativi alle varie tipologie delle prestazioni richieste. Tale documento è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica tecnica. Nel caso in cui dovessero emergere particolari circostanze, legate alla specificità dei lavori oggetto del presente appalto, si procederà all’aggiornamento del predetto documento. Tale documento potrà essere aggiornato anche su proposta dell’aggiudicatario del contratto, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio, l’eventuale proposta dovrà essere richiesta via PEC all’Ente. Per quanto riguarda i costi per le misure di sicurezza, gli stessi sono valutati pari a zero, in quanto sono praticamente inesistenti le lavorazioni interferenti. L’Aggiudicatario dovrà esibire prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio al Responsabile del procedimento i seguenti documenti: ⮚ la valutazione dei rischi specifica per le attività da svolgere, coerente alle informative dei rischi ricevute, firmata dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; ⮚ copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’Aggiudicatario dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso il Palazzo dei Congressi.
RISCHI DA INTERFERENZA. 1. I costi per rischi da interferenza sono pari a zero.