GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e nella successiva convenzione, l’ aggiudicataria sarà obbligata a costruire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. X.xx. 163/2006 stabilita nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale su base annua . In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta,entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c. che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’ Amministrazione garantita; rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’ art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti all’Aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell’importo del canone complessivo settennale offerto, IVA esclusa, costituita alternativamente: da contanti depositati presso l’Istituto Tesoriere della Asl di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
2. La garanzia deve espressamente prevedere:
A. La rinuncia al beneficio dell’a preventiva escussione del debitore principale;
B. La rinuncia all’ eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
C. L’ operatività dell’a garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante.
3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto: - del 50 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, - del 20 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, o, in alternativa, del 30 per cento, non cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto b), per gli operatori in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, L’'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto: - del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; - del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 -1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il...
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell'importo dell’appalto (IVA esclusa). L’Azienda si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia qualora l’importo della stessa sia pari od inferiore ad € 10.000,00, oppure nel caso in cui la consistenza dei crediti vantati dalla ditta sia di importo tale da garantire l’Azienda. • La garanzia deve espressamente prevedere: • La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; • L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. • Ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d’ora che la garanzia fideiussoria deve intendersi progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% per cento dell'iniziale importo garantito. • L’ammontare residuo del 20% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. • Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché: • non siano state definite le eventuali controversie; • non sia stata liquidata l’ultima fattura; • non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza. • La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia posta a corredo dell’offerta. • La fidejussione o la polizza, intestata all’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. • In caso di proroga/rinnovo del contratto, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo. • Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal con...
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 113 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 l’Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto e a garanzia di quanto previsto dall’art. 123, commi 2 e 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 presenta la garanzia fideiussoria n. 621622 rilasciata da ELBA Assicurazioni s.p.a. di Brescia in data 05.08.2014 dell’importo di Euro 78.564,16 ( Euro settantottomilacinquecentosessantaquattrovirgola16) pari al 5% dell’importo contrattuale. L’importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto ai sensi dell’art. 40,comma 7, del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 essendo l’impresa appaltatrice in possesso della certificazione di sistema di qualità. La suddetta garanzia viene depositata agli atti del Settore Gare – U.I. Gare Forniture e Servizi alla Persona – Provveditorato. L’impresa appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione qualora la stessa abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell’importo del canone complessivo settennale offerto, IVA esclusa, costituita alternativamente: da contanti depositati presso l’Istituto Tesoriere della Asl di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo della garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto è pari al 10% dell’importo contrattuale, con eventuale applicazione delle variazioni previste dal medesimo art. 113 c.1. Ai fini della definizione dell’importo contrattuale si terrà conto dei prezzi unitari offerti e della quantità presunta di pasti per il triennio indicata nel precedente art. 3. La fideiussione, a scelta del concorrente, potrà essere bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La fideiussione dovrà:
a) indicare testualmente il seguente oggetto: “Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di Ristorazione Collettiva a favore della Scuola Superiore Sant'Xxxx – fideiussione quale cauzione definitiva richiesta all’art. 22 del Capitolato di gestione”;
b) in relazione all’appalto in oggetto garantire il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nonché essere incondizionata e irrevocabile;
c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
d) prevedere che il pagamento dell’importo garantito avvenga non oltre quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice, inoltrata a mezzo lettera raccomandata A/R. Per ogni altro aspetto si rinvia alla disciplina dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 10 % dell'importo medio di aggiudicazione, secondo le prescrizioni dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, suddiviso tra i soggetti idonei alla fornitura.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto dal presente accordo e nella proposta allegata, la Società ARCHEOARES di Xxxxxxxxx Xxxxxx e C. snc ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell'accordo mediante cauzione/fidejussione assicurativa (impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni) polizza n. 01473091000296 emessa in data 17 maggio 2021 dalla Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Viterbo, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ciascuna Azienda Ospedaliera/Sanitaria chiederà la costituzione di una garanzia di esecuzione del contratto alle Ditte facenti parte dell’Accordo Quadro.
GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 113 del D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 l’aggiudicataria , come sopra rappresentata, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto e a garanzia di quanto previsto dall’art.123, commi 2 e 3, del D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 presenta la garanzia fideiussoria n.6001500663647 rilasciata da UNIPOL SAI di Milano Agenzia Bologna in data 16.07.2014, dell’importo di euro 2.274.000,00 (Euro duemilioniduecentosettantaquattromila/00) . L’importo della suddetta cauzione risulta ridotto del 50% rispetto a quanto previsto ai sensi dell’art. 40,comma 7, del D.lgs 12 aprile 2006 n.163 in quanto l’aggiudicataria risulta in possesso della certificazione del sistema di qualità. L’aggiudicataria dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione qualora la stessa abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.