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Condizioni della garanzia Clausole campione

Condizioni della garanzia. La garanzia è prestata nelle modalità previste – nessuna esclusa - dalla sezione “Garanzia Giacenza” e dalla sezione “Garanzia Trasporti”.
Condizioni della garanzia. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: a) che l'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, non sia a conoscenza di alcun fatto doloso o fraudolento effettuato o tentato contro di lui, anche se non indennizzabile dalla polizza. Egli inoltre si obbliga a notificare tutti i fatti o i tentativi di dolo o frode commessi da chiunque, anche se sconosciuto, durante l'efficacia della garanzia, anche se non indennizzabili dalla polizza; b) che l'assunzione e il controllo del personale sia effettuato, nei limiti concessi dalla legge, con la massima scrupolosità; c) che tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure di riconoscimento e di controllo, indicati dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza, siano mantenuti in vigore ed in perfetta efficienza per tutta la durata della polizza; inoltre tali misure siano controllate nella loro efficacia con la cadenza fissata in polizza e ne sia mantenuto il verbale con la registrazione; d) che il sistema elettronico di elaborazione sia dotato di software, indicato in polizza, che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno; e) che il trasporto fra luoghi indicati in polizza sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico ed assicurate con adeguata polizza trasporti; f) che l'Assicurato non porti a conoscenza di alcuna persona, con l'eccezione di quelle che ne hanno diritto, dell'esistenza della garanzia; g) che in caso di danno l'Assicurato provi il meccanismo e le modalità del fatto criminoso e denunci all'Autorità Giudiziaria o di Polizia il fatto e il colpevole. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante
Condizioni della garanzia. La garanzia per quanto previsto dall'Art. 27 lettera b) e lettera c) è prestata alle seguenti condizioni: a) che i supporti siano assicurati nella Sottosez. IA; b) che l'Assicurato conservi copie di sicurezza degli archivi di proprietà sua e dei clienti; c) che l'accesso agli archivi, ai programmi in licenza d'uso e alle cose assicurate in Sottosezione IA sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o non; d) che il sistema di elaborazione dati sia dotato di software - indicato in polizza - che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno; e) che il trasporto degli archivi sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate nel trasporto di materiale informatico assicurate con adeguata copertura trasporti; inoltre il trasporto delle copie di sicurezza sia effettuato sempre mantenendo nel locale di partenza almeno la copia di sicurezza precedente. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante.
Condizioni della garanzia. La Garanzia è valida a condizione che: a. Il Prodotto venga installato da personale tecnico specializzato a regola d’arte in ottemperanza alle norme relative agli impianti elettrici ed in conformità alle istruzioni riportate all’interno della scatola contenente il Prodotto o scaricabile dal sito esse-ci; b. Il Prodotto venga utilizzato secondo le specifiche tecniche predisposte per il Prodotto stesso e per il suo impiego come indicato da foglio istruzioni, catalogo e scheda tecnica; c. Il Prodotto non subisca carichi meccanici non conformi alla destinazione d’uso prevista; d. Il prodotto non venga sottoposto a valori oltre il limite di temperatura e tensione previsti per il prodotto; e. La manutenzione e/o riparazione sia effettuata da personale tecnico specializzato ed in accordo e secondo le indicazioni di Esse-ci; f. Non vengano effettuate modifiche e/o sostituite componenti senza regolare autorizzazione da parte di Esse-ci; g. Il prodotto sia stato regolarmente pagato in conformità alle condizioni previste per lo specifico; h. Il malfunzionamento del prodotto venga tempestivamente segnalato come previsto al successivo punto 4, Esecuzione della Garanzia
Condizioni della garanzia specifiche e le istruzioni del fabbricante, come descritto nel manuale d’uso e manutenzione che dovrà essere consegnato dal fornitore; • L’acquirente è responsabile della conservazione dei documenti necessari a dimostrare l’esecuzione degli interventi di manutenzione; • In caso di inconvenienti che richiedano un intervento di garanzia, la ditta fornitrice deve assicurare il suo intervento sin da subito mettendo a disposizione un apposito sportello di assistenza post-vendita al quale il committente farà riferimento.
Condizioni della garanzia. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: a) che per gli impianti elettronici, elettrici e meccanici sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica con le prestazioni descritte nel Glossario; b) che per i programmi in licenza d'uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione per il software con le prestazioni descritte nel Glossario; c) che esista nell'ambiente in cui lavorano le unità centrali e periferiche - quando sia richiesta dalle norme di installazione la presenza di un condizionatore d'aria - un sistema di segnalazione ottico o acustico che indichi o segnali guasti al condizionatore o variazioni dei valori ottimali dell'umidità e temperatura durante le ore di accensione del sistema e che sia in grado di provocare l'intervento immediato dell'Assicurato per prevenire o limitare il danno; d) che il trasporto di quanto indicato nella apposita partita sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato all'uopo designati o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico assicurate con adeguata copertura trasporti. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante.
Condizioni della garanzia. La Garanzia è soggetta alla sussistenza di tutti, nessuno escluso, i seguenti presupposti (le “Condizioni della Garanzia”): (i) la responsabilità del Vizio Sostanziale riscontrato sul Prodotto sia esclusivamente dipendente dalla lavorazione (con espressa esclusione, pertanto, dei casi di: (a) usura ordinaria dei Prodotti; (b) atti di vandalismo sui Prodotti o danneggiamento dei medesimi dovuto a qualunque causa (tra cui, trasporto ed eventi atmosferici); (c) uso improprio dei Prodotti; (d) mancato rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale Tecnico e/o nel Manuale di Montaggio; (e) Prodotti (o relative componenti) alterati, manomessi, modificati, oppure sostituiti senza autorizzazione del Venditore; (f) Prodotti o componenti installati, conservati, utilizzati, preservati, oppure riparati impropriamente; (g) manutenzione dei Prodotti effettuata in modo difforme rispetto a quanto previsto nel Manuale Tecnico; (h) difetti relativi ad una Componente Elettrica o ad altra componente che non sia comunque prodotta dal Venditore); e (ii) l’Acquirente abbia già corrisposto al Venditore l’intero Prezzo e ogni altra somma dovuta.
Condizioni della garanzia. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: a) che per le cose assicurate sia mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica per l'hardware e un contratto di manutenzione per il software relativo ai programmi in licenza d'uso con le prestazioni descritte ai punti 5) - 6) delle Definizioni; b) che per la garanzia prevista all'Art. 36 lettera b) siano conservati in edificio separato i bilanci - che devono essere certificati – degli ultimi tre anni e tutte le copie di sicurezza delle procedure corrispondenti, che fanno parte dei sottosistemi strategici assicurati; c) che i pezzi di ricambio, le macchine di riserva e le altre misure per ridurre il danno restino conformi a quelli dichiarati nel questionario e mantenuti in perfetta efficienza. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte la garanzia non è operante.
Condizioni della garanzia. La presente Garanzia è rivolta a qualsiasi persona fisica maggiorenne che risulti Beneficiario di un Cofanetto Regalo, per averlo acquistato o ricevuto in dono, che abbia usufruito di una Prestazione presso un Partner del suddetto Cofanetto Regalo prima del 31 dicembre 2019 e che non sia soddisfatto di tale Prestazione. La Garanzia è limitata a un unico credito per Prestazione se più Beneficiari hanno usufruito della Prestazione e a un unico credito per persona e per nucleo familiare (stesso nome, stesso indirizzo postale). Questa Garanzia è offerta solo al Beneficiario, sia o meno esso anche Cliente. La Garanzia non è applicabile quando l'insoddisfazione si riferisce ad un evento esterno alla Prestazione ed in particolare a condizioni climatiche, a un caso di forza maggiore, a colpa del Beneficiario, o quando l’insoddisfazione non ha collegamento con la Prestazione o con il Partner. La Garanzia non è applicabile quando l'insoddisfazione riguarda i servizi forniti direttamente da Smartbox (servizio clienti, cambio cofanetto, prenotazione, ecc.).

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  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000. 2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. 3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II; b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

  • Condizioni Le Condizioni regolano il Servizio offerto da Vodafone e fruito dal Cliente, mentre non disciplinano l’acquisto o il mantenimento del dispositivo o l’utilizzo della carta SIM. Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto italiano.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. a) i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. La consegna delle tecnologie, complete di ogni accessorio ordinato, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pronto all’uso”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Gli imballaggi devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “plastica Seconda Vita” ed equivalenti). L’Aggiudicatario si impegna a: • consegnare le tecnologie e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire; • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica; • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • assicurare, qualora in corso di vigenza contrattuale l’Amministrazione contraente richiedesse al Fornitore altri prodotti e/o accessori non oggetto di gara ma comunque affini e contenuti nel listino presentato nei documenti di gara, almeno lo sconto medio ponderato offerto in gara. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo delle tecnologie e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: • eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; • modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività; • concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. L’ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento: • a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico; • a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.12. L’ente affidatario si impegna a: • erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto; • svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale; • rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto; • garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; • garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; • relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte; • relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito; • garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato; • garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato; • garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo; • farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto; • farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro). L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................