Estorsione. Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori; la violenza o la minac- cia possono iniziare anche fuori dai locali descritti sul modulo di polizza, ma la consegna dei beni e valori devono essere posti in atto all’interno dei locali descritti sul modulo di polizza.
Estorsione. Xxxxx verificatisi in occasione di eventi socio-politici
Estorsione. L'assicurazione comprende inoltre l'estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati in polizza.
Estorsione. L’azione finalizzata, mediante violenza o minaccia, a costringere qualcuno a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Articolo 629 del Codice Penale).
Estorsione. Sottrazione delle cose assicurate, mediante violenza o minaccia diretta sia verso l’Assicurato, suoi familiari e addetti, sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e addetti a consegnare le cose assicurate; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere posti in atto all’interno dei locali dell’abitazione.
Estorsione. Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Estorsione. A parziale deroga della clausola, Sezione 2, “Esclusioni” alle lettera g), l’assicurazione è estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.
Estorsione. A parziale deroga dell’ Art. 2.04, lettera g), l’assicurazione è estesa all’estorsione, intendendosi per tale il costringere la persona mediante violenza o minaccia a consegnare lei stessa gli oggetti assicurati.
Estorsione. Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice Penale).
Estorsione limitatamente al caso in cui, all’interno dell’esercizio assicurato, l’Assicurato oppure i suoi prestatori di lavoro o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona o a quella di altri che, al momento del fatto, si trovino nei medesimi locali, o quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano costrette ad introdurre gli autori del reato nei locali contenenti le cose assicurate.