COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE
COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN LUINO VIA CONFALONIERI AL CIVICO N. 19.
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PREMESSO che:
- il Comune di Luino è proprietario dell’immobile ubicato in Luino in via Confalonieri n. 19, costituito da uno spazio a destinazione commerciale, sito al piano terreno, corredato da retrobottega e servizio igienico, per un totale di 78,00 mq. ;
- l’Amministrazione comunale ha inoltrato alla conduttrice, in data 06 marzo 2015 con nota prot. n. 6036 e a mezzo di lettera raccomandata, disdetta del contratto di locazione delle predetta unità immobiliare per la scadenza del 31.05.2016;
- la Giunta comunale con deliberazione n. in data 03/05/2016, immediatamente esecutiva, ha disposto gli indirizzi in merito alle modalità di utilizzo dell’immobile in argomento, confermando l’attuale destinazione dell’unità immobiliare, da concedere in godimento a terzi tramite contratto di locazione ad uso diverso dall’abitativo;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Marketing Urbano n. in data
è stato approvato lo schema del contratto di locazione dell’immobile;
- con determinazione a contrattare n. in data del Responsabile del Servizio Affari Legali e Gare, sono state individuate le modalità di scelta del contraente, da effettuarsi mediante procedura aperta (ex asta pubblica) ed approvato il bando di gara ed il relativo estratto ponendo a base d’asta il canone di locazione annuale pari a € 7.600,00.=;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Marketing Urbano n. in data 14/08/2014 è stato approvato il verbale di gara in data , disponendo la locazione del sopra citato immobile comunale a favore del/del Sig./Sig.ra ad un
canone di locazione annuo iniziale di € .=;
tutto ciò premesso
l'anno duemilasedici il giorno del mese di ,
TRA
il Comune di Luino (codice fiscale 8400 0310 122 - Partita IVA 00238010128) a mezzo del Responsabile del Servizio Marketing Urbano, dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, con i poteri di cui all’art 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliata per il presente atto presso il Palazzo Municipale in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. 0 - Xxxxx – di seguito “Locatore”,
E
identificato/a a mezzo di documento d’identità n.
rilasciata in data dal Comune di
- di seguito “Conduttore”,
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:
Art. 1) Premesse - Le premesse sono conosciute ed approvate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2) Oggetto della locazione - Il Locatore concede in locazione ad uso non abitativo al Conduttore, che accetta, l’immobile sito in xxx Xxxxxxxxxxxx x. 00, costituito da uno spazio a destinazione commerciale sito al piano terreno, corredato da retrobottega e servizio igienico, per un totale di 78,00 mq. rappresentato graficamente nell’elaborato planimetrico che si unisce a parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).
Art. 3) Durata della locazione - La durata del contratto è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipulazione con possibilità di rinnovazione secondo la disciplina contenuta negli articoli 27 e 28 della Legge 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4) Recesso del Conduttore - Il Conduttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi
momento dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso. Il Conduttore con il recesso rinuncia alla perdita per l’avviamento commerciale.
Art. 5) Destinazione d’uso dell’immobile - L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività commerciale.
Art. 6) Divieto di sublocazione anche parziale. Cessione del contratto - Il Conduttore non potrà concedere in sublocazione o in comodato, od attraverso ogni altra forma di godimento tipico o atipico, l’immobile locato, in tutto o in parte, nonché dare allo stesso una qualsiasi diversa destinazione, anche parziale, rispetto a quella stabilita all’articolo precedente, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il Conduttore potrà cedere il contratto in uno con la cessione o la locazione dell’azienda. Agli aventi causa si applicheranno le disposizioni di cui al contratto di locazione stipulato con l’originario dante causa.
Art. 7) Canone di locazione - Il canone di locazione annuale è di € .= (diconsi Euro ). Il canone verrà corrisposto in rate mensili anticipate presso la Tesoreria Comunale, entro e non oltre il quinto giorno del mese di riferimento.
Art. 8) Adeguamento ISTAT del canone di locazione - Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.
Art. 9) Ritardati pagamenti - Il Conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone o di altri oneri, di importo pari ad una mensilità del canone, comunque motivato, costituirà in mora il Conduttore. In caso di ritardato pagamento il Conduttore è tenuto a
corrispondere, in ragione del periodo di ritardo, interessi di mora in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, senza necessità che il Locatore proceda a costituirlo in mora.
Art. 10) Deposito cauzionale - A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto il Conduttore ha corrisposto al locatore, a titolo di deposito cauzionale la somma di euro .= (diconsi euro ) pari a tre mensilità del canone annualmente dovuto (euro .=), mediante versamento in contanti presso la Tesoreria comunale. La cauzione, alla quale il Locatore potrà attingere in caso di inadempienza del Conduttore, con l'obbligo di reintegro da parte dello stesso, verrà svincolata e restituita, unitamente agli interessi maturati, ad esito del rapporto di locazione, al momento della riconsegna dell'immobile locato, verificato il buono stato dello stesso.
Art. 11) Manutenzione – Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie per garantire la funzionalità e la perfetta conservazione dell’unità immobiliare concessa in locazione, saranno a carico del Conduttore. Alle riparazioni ordinarie e straordinarie il Conduttore dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del Locatore di sostituirsi al Conduttore in caso di inadempienza di quest'ultimo, con diritto del Locatore all'integrale rimborso delle spese sostenute entro venti giorni dalla richiesta. Inoltre il Conduttore si obbliga ad assumere a proprio carico le opere di adeguamento alle normative igienico sanitarie, eventualmente richieste dalla competente Azienda Sanitaria Locale o da altre autorità ed organi per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta per l’esercizio dell’attività, senza richiedere al Locatore a tale titolo indennizzo alcuno.
Art. 12) Autorizzazioni – Ad eccezione di quanto pattuito al precedente art. 11), al Conduttore non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto del Locatore e al di fuori delle condizioni che verranno concordate, opere o lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile e sue pertinenze ad alla loro destinazione, ovvero agli
impianti esistenti. Altresì, qualsiasi richiesta di autorizzazione e/o nulla osta presentata agli organi istituzionali di competenza dovrà essere preventivamente comunicata e, se del caso, autorizzata dal Locatore ai fini dell’aggiornamento del “Fascicolo del fabbricato”. Non costituiscono espressioni di consenso gli atti ampliativi o i silenzi significativi in materia urbanistico/edilizia e di commercio. Il Locatore ha la facoltà di ritenere – senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il Conduttore, che espressamente fin d’ora a ciò rinuncia – le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal Conduttore, anche con la tolleranza del Locatore. In caso contrario, ed a semplice richiesta del Locatore, il Conduttore sarà tenuto, anche nel corso del contratto alla remissione in pristino, a tutte sue cure e spese.
Art. 13) Utenze - Nessun patto diverso o contrario da quanto stabilito dalla legge viene stipulato relativamente agli oneri accessori (utenze di qualsiasi natura) che saranno interamente a carico del Conduttore.
Art. 14) Accesso all’immobile - Il Conduttore deve permettere l'accesso nei locali al Locatore, ai suoi amministratori o alle persone da essi delegate. Qualora il Locatore intenda alienare l’immobile locato, il Conduttore dovrà permettere la visita dell’unità stessa ai potenziali acquirenti.
Art. 15) Assicurazione - Il Conduttore si impegna a sottoscrivere e a produrre, prima della sottoscrizione del contratto di locazione di cui trattasi, polizze assicurative per il rischio locativo, comprese le estensioni agli eventi atmosferici e socio-politici, per incendio e danni agli impianti ed attrezzature con un massimale di euro 77.500,00 (Euro settantasette milacinquecento) e per responsabilità civile con un massimale di € 517.000,00.= (Euro cinquecentodiciassettemila). Il contratto di assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del rapporto di locazione e comunque fino alla riconsegna delle entità immobiliari che ne formano oggetto. Le condizioni ed i massimali dovranno essere approvati preliminarmente alla sottoscrizione dal Locatore, fermo restando l'obbligo di provvedere
all'adeguamento del massimale sulla base dell'aumentato costo della vita, ove questo si accresca sensibilmente (+10%) rispetto all'indice riferito all'anno di sottoscrizione.
Art. 16) Cause di risoluzione del contratto – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., il presente contratto s’intenderà senz’altro risolto per fatto o colpa del Conduttore nel caso di:
a) violazione della destinazione d’uso dell’immobile prescritta dall’articolo 5) del presente atto;
b) violazione dell’obbligo di comunicazione della sublocazione anche parziale prescritto dall’articolo 6) del presente atto;
c) mancato pagamento puntuale di una rata anticipata del canone di locazione prescritto dall’articolo 7) del presente atto;
d) mancato reintegro del deposito cauzionale prescritto dall’articolo 10) del presente atto;
f) mancata effettuazione delle opere e dei lavori di manutenzione prescritte all’articolo 11) del presente atto;
g) mancato rinnovo/aggiornamento delle polizze assicurative prescritte dall’articolo 15) del presente atto;
h) perdita delle condizioni di contrarre con la pubblica amministrazione;
i) perdita dei titoli abilitativi prescritti per l’esercizio dell’attività .
Art. 17) Spese di registrazione - Le spese di registrazione del contratto che curerà il Locatore, sono a carico delle parti in quote uguali. Il Conduttore dovrà anticipare al Locatore la quota a suo carico.
Art. 18) Modifiche - Il presente contratto di locazione non potrà essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.
Art. 19) Consegna e conservazione dell’immobile – Il Conduttore dichiara di aver visionato l’immobile, di averlo trovato in perfetto stato di manutenzione e adatto ed idoneo alle proprie esigenze e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, senza pretendere
modifiche, addizioni o lavori. Il Conduttore è costituito custode dell’immobile in questione e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene. Il Conduttore assume l’obbligo di riconsegnare l’immobile al termine della locazione in perfetto stato, salvo il normale deperimento d’uso; in caso contrario il conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno. Al momento del rilascio sarà a carico del Conduttore l’imbiancatura dei locali liberati o eventualmente la corresponsione del relativo costo, fatti comunque salvi il risarcimento di ulteriori danni verificatisi nel periodo di locazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Luino – Locatore:
Il Responsabile del Servizio Marketing Urbano
(dott. ssa Xxxxxx XXXXXXXXXX)
Il Conduttore:
(Sig. )
Si approvano specificatamente ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: art. 1 (premesse), art. 4) (recesso del Conduttore), art. 5) (destinazione d'uso), art. 6) (divieto di sublocazione anche parziale), art. 7) (canone di locazione), art. 8) (adeguamento ISTAT del canone di locazione), art. 9) (ritardati pagamenti), art. 10) (deposito cauzionale), art. 11) (manutenzione), art. 12) (autorizzazioni), art. 13) (utenze), art. 14 (accesso all’immobile), art.
15 (assicurazione), art. 16) (cause di risoluzione del contratto), art. 19 (consegna e conservazione dell’immobile).
Per il Comune di Luino – Locatore:
Il Responsabile del Servizio Marketing Urbano
(dott. ssa Xxxxxx XXXXXXXXXX)
Il Conduttore:
(Sig. )