Liquidazioni Clausole campione

Liquidazioni. Per corrispondere le prestazioni assicurate quando si verifica uno degli eventi previsti dal contratto, devono essere prima consegnati a ITAS Vita a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all’intermediario (recapiti art. 10) i documenti necessari a: - verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento - individuare con esattezza gli aventi diritto.
Liquidazioni. Per tutti i pagamenti richiesti alla Compagnia debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare alla Compagnia la seguente documentazione:
Liquidazioni. Per tutti i pagamenti di Xxxxxxxxxx devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto. 20.1 decesso dell’ Assicurato - atto di notorietà, rilasciato dagli Organi competenti, da cui risulti:
Liquidazioni. Per tutti i pagamenti di Xxxxxxxxxx devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a: - richiesta dei Beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale con sottoscrizione autenticata secondo la normativa vigente o verificata dal soggetto collocatore e con l’indicazione della modalità con la quale il pagamento medesimo deve essere effettuato;
Liquidazioni. 1. L’ASP procederà ai pagamenti e alle liquidazioni previste a favore dell’aggiudicatario solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario 2. I pagamenti delle somme relative alle prestazioni oggetto del presente capitolato saranno effettuati dall’ASP in favore dell’aggiudicatario secondo le modalità ed i termini indicati nei contratto. 3. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’aggiudicatario, avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della Fattura al protocollo. 4. Al fine di una corretta assegnazione ai vari centri di costo da parte della ASP sulle fatture dovrà essere riportata la dicitura specifica di ogni lotto di appalto. 5. Le fatture dovranno essere emesse dall’aggiudicatario con cadenza mensile e pervenire all’ASP, entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono. 6. Si stabilisce sin d’ora che l’ASP potrà rivalersi, per ottenere la refusione di eventuali danni già contestati all’aggiudicatario, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o, in subordine, a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. 7. L’Asp non potrà dar corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate. 8. Le fatture dovranno essere intestate a:
Liquidazioni. Titolo Missione Capitolo Esercizio
Liquidazioni. Per tutti i pagamenti di Credemvita devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a: • verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto; • espletare gli adempimenti normativi di cui al DLgs 231/07 In particolare Credemvita per la liquidazione delle prestazioni assicurate richiederà i seguenti documenti: 19.1 decesso dell’ Assicurato
Liquidazioni. 1. Tutti i pagamenti sono disposti dal Dirigente di settore competente o dal suo delegato, mediante provvedimento di liquidazione diretto al Settore competente in materia di emissione di mandati di pagamento ed emesso sulla base della documentazione tecnico - contabile necessaria, previo riscontro della regolarità degli atti medesimi. 2. Il Settore competente emette il mandato di pagamento previa verifica contabile degli atti ricevuti, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
Liquidazioni. 1. Il saldo incentivi di cui al precedente art. 33, commi 5 e 6, è corrisposto a consuntivo entro quattro mesi dall’approvazione del consuntivo, in proporzione al grado di raggiungimento dell’obiettivo. 2. E’ ammessa la corresponsione di un acconto mensile non superiore al 80% della quota spettante quale incentivo base. 3. L’incentivo di cui al precedente art. 33, comma 7, è corrisposto al verificarsi della condizione cui è correlato e con le modalità di volta in volta stabilite. 4. Il saldo di cui al precedente comma 1 potrà avere valore positivo o negativo a seconda della percentuale di raggiungimento dell’obiettivo. A tal fine si individuano le soglie diversificate in relazione alla titolarità o meno di incarichi di cui alla deliberazione nr. 508/2006. 5. Ai sensi dell’art. 23 comma 9 del CCNL 19.04.2004 al personale in distacco ed in aspettativa sindacale compete la quota di incentivo base di cui all’art. 33 comma 4 del presente CCIA.
Liquidazioni. Tutte le somme dovute dalla Società a qualsiasi titolo saranno corrisposte entro trenta giorni dal primo mercoledì che segue di almeno 5 giorni lavo- rativi la data della domanda di liquidazione o, se successiva, la data di ricezione della documentazione completa eventualmente richiesta dalla Società, sulla base del valore del contratto alla data di valorizzazione stessa. In caso di decesso dell’Assicurato alla Società devono pervenire i seguenti documenti: a) certificato di morte; b) certificato medico attestante le cause del decesso rilasciato dal medico curante o dal medico attestante il decesso; c) copia autenticata del testamento o atto sostitutivo di notorietà attestante l’inesistenza dello stesso; d) copia autenticata dei documenti che attestino l’identità dei Beneficiari.