CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO (BL)
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO (BL)
CONTRAENTE | COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO XXXXX XXXXXX, 00 00000 XXXXXXX X’XXXXXXX XX P.I.: 00087640256 |
DECORRENZA | 31.12.2016 |
SCADENZA | 30.06.2018 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori mesi 6 al fine dell’espletamento delle nuove procedure di gara.
INTERMEDIA I.B S.R.L INSURANCE BROKER
SOMMARIO
Pag. | |
I LOTTO Capitolato per copertura R.C.T/O Attività Istituzionale | 3 |
I LOTTO
CAPITOLATO PER COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
CONTRAENTE: COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO XXXXX XXXXXX, 00
00000 XXXXXXX X’XXXXXXX (XX) P.I.: 00087640256
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 5 Revisione del prezzo
Art. 6 Recesso della Società
Art. 6.1 Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente Art. 6.2 Recesso per aggravamento del rischio
Art. 6.3 Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
Art. 7 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art. 8 Oneri fiscali
Art. 9 Foro competente
Art. 10 Interpretazione del contratto
Art. 11 Ispezioni e verifiche della Società Art. 12 Assicurazione per conto di chi spetta
Art. 13 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art. 14 Coassicurazione e delega (opzionale)
Art. 15 Clausola Broker
Art. 16 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n. 136/2010 Art. 17 Rinvio alle norme di legge
Art. 18 Determinazione e Regolazione del premio
Art. 19 | Estensione territoriale |
SEZIONE 3 | RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI |
Art. 1 | RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI Disciplina della responsabilità |
Art. 2 | Responsabilità civile verso terzi (RCT) |
Art. 3 | Novero dei terzi |
Art. 4 | Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) |
Art. 5 | Estensione della garanzia alle malattie professionali |
Art. 6 | Rivalsa INPS ed istituti similari |
Art. 7 | Responsabilità civile personale |
Art. 8 | Esclusioni |
Art. 9 | Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi- esclusioni |
SEZIONE 4 | CONDIZIONI PARTICOLARI – ESTENSIONI DI GARANZIA |
Art. 1 | Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo |
SEZIONE 5 | GESTIONE DEI SINISTRI |
Art. 1 | Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro |
Art. 2 | Gestione delle vertenze di danno e spese legali |
Art. 3 | Spese di giustizia penale |
Art. 4 | Spese di gestione della pratica di danno |
Art. 5 | Rinuncia al diritto di surroga |
SEZIONE 6 | SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO |
Art. 1 | Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento |
Art. 2 | Pagamento delle franchigie |
Art. 3 | Massimali di garanzia |
Art. 4 | Ammontare preventivo elemento variabile |
Art. 5 | Calcolo del premio |
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA’
Art. 1) Definizioni
Nel testo che segue si intendono:
Per CONTRAENTE | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza |
Per ASSICURATO | il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto l’Ente, il legale rappresentante, gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato e gli Enti per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi |
Per SOCIETA’ | ciascuna Impresa Assicuratrice |
Per ASSICURAZIONE | il contratto di assicurazione |
Per POLIZZA | il documento che prova l'assicurazione |
Per PREMIO | la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici |
Per RISCHIO | la probabilità che si verifichi il sinistro; |
Per SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
Per INDENNIZZO | la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici in caso di sinistro |
Per COSE | sia gli oggetti materiali sia gli animali |
Per PERDITE PECUNIARIE | i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggianti a cose ed animali. |
Per DANNO CORPORALE | il pregiudizio economico conseguente a morte o lesione, ivi compresi danni alla salute, biologi, esistenziali, morali |
Per DANNO MATERIALE | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa |
Per MASSIMALE PER SINISTRO | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, quale sia il numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà |
Per MASSIMALE PER ANNO | la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo |
Art. 2) Attività’ e caratteristiche del rischio
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Amministrazione in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati.
L’assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e quindi non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità, anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Ente assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.
L’attività dell’assicurato riguarda:
• anagrafe, igiene, polizia urbana ed annonaria;
• macello, mercati, cimiteri, fiere ed esposizioni;
• scuole, biblioteche, musei, teatri;
• mense scolastiche e fornitura pasti a domicilio
• manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative, politiche e religiose;
• servizi ed opere assistenziali, case di riposo, farmacie;
• impianti sportivi, parcheggi, giardini, parchi, parchi giochi;
• captazione e distribuzione di acqua potabile;
• servizio di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti, rete fognaria;
• strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
• proprietà ed uso di macchine operatrici speciali (sgombraneve, compattatori, lava strade, macchine operatrici su cingoli ecc...);
• servizio di trasporto pubblico e/o scolastico;
• servizi sociali ed assistenziali e servizi di animazione socioculturale.
La garanzia comprende altresì l’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:
• Persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche, ecc.
• Convenzioni con associazioni volontaristiche
• Volontari del servizio civile
• Volontari protezione civile
• Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale
• Appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese prestazioni medico sanitarie;
• lavoratori socialmente utili e persone che scontano pene alternative attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili
Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
L’assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di terzi, incluse associazioni no-profit (persone fisiche e giuridiche).
Con l’approvazione degli organi competenti, l’assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge alle amministrazioni, direttamente o a mezzo di Enti. L’assicurato può anche effettuare l’esercizio di tutte le attività sopra menzionate, da e per conto di altri enti, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma.
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C,. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante al Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916
x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x., xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2018.
L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.
È inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 90 giorni.
Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 90 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 90 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 5 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata.
Art. 6.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso.
Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 6.1 e 6.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati
di cui all’art. 13 “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo.
Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 6.1 e 6.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società, previa motivata richiesta, ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.
Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
- entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
❖ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
❖ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
❖ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
❖ sinistri senza seguito;
❖ sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta PENALI a mezzo PEC o di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento, rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911
c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto, incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 15 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Determinazione e Regolazione del premio - In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 4 della Sezione 6 della presente polizza, le retribuzioni assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art 19 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA E CANADA
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art. 1) Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.
Art. 3) Novero dei terzi
Si prende atto fra le parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, i prestatori d’opera presi in affitto tramite Ditte regolarmente autorizzate, e i prestatori di lavoro para-subordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo.
I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.
Sono altresì considerati terzi i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni corporali causati da crollo strutturale totale o parziale dei fabbricati, anche durante la vigenza del servizio.
Sono altresì considerati terzi:
1. le persone investite di una carica in seno all’Ente assicurato in relazione a danni subiti, alla persona ed alle cose, durante l’espletamento del mandato;
2. i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL;
3. Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato;
4. i Volontari del servizio civile (L. 64/2001), in servizio presso il Contraente, nonché le persone non aventi rapporto di dipendenza con l’assicurato, quali ad esempio i volontari della protezione civile, studenti, stagisti, borsisti, allievi che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, associazioni no-profit ed altri soggetti non avendo rapporto di dipendenza, ma della cui opera questi si avvalga.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti al punto b) che precede, (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e no), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, cc. ) che prestano servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al successivo articolo.
Gli assicurati sono considerati terzi fra di loro.
Art. 4) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
• ai sensi di legge per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del D.P.R 30 giugno 1964 n. 1124 s.m.i. e ai sensi del X.XX 23.02.2000, n. 38 e s.m.i incluse le figure di collaborazione previste dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 ( c.d legge Xxxxx) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quelle descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (cd. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i.
• ai sensi del Codice Civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi. Oppure leggi, di cui al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose.
• Ai sensi di legge per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), durante od in occasione dell’attività lavorativa.
• Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL.
L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L'assicurazione comprende anche, e ciò a deroga di quanto eventualmente diversamente convenuto, i prestatori di lavoro assunti in conformità alla Legge n. 30 del 14.02.2003 (Legge "Biagi") ed i prestatori di lavoro occasionali, compresi gli stagisti, borsisti, tirocinanti ecc. per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro
mansioni e che vengono assicurati dall'Assicurato stesso contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge; diversamente, tali soggetti verranno considerati terzi.
I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’Inail non riconosca la propria copertura assicurativa.
L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni e/o integrazioni e D.lgs. 23.02.200 n. 38 e s.m.i., dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i.
Il risarcimento derivante dal danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia.
L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.
La garanzia R.C.O. si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.
La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.
A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.
L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite da:
• INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni nonché agli effetti del D.lgs. n. 38/2000;
• ASL e/o enti similari.
Art. 5) Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
Art. 6) Rivalsa INPS ed Istituti similari
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni o da enti similari.
Art. 7) Responsabilità civile personale
La società risponde, per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro:
a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore;
c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.
d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro.
In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
Art. 8) Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
a) i danni da furto, fatto salvo quanto previsto al punto 47 dell’art.1 sez 4;
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
d) i danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, all’asbesto e da qualsiasi sostanza contenente in qualsiasi forma e misura asbesto;
e) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
f) i danni derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati;
g) danni derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale, anche di tipo medico sanitaria;
h) i danni derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose.
i) i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente od indirettamente da, che siano conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza di sinistro;
j) i danni direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che di guerra sia dichiarata o non dichiarata) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
Art. 9) Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.…);
b) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell’ente.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;
c) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI - ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 1) Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo:
1. RC per danni derivanti da colpa grave del Contraente/ Assicurato;
2. RC per danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere l’Assicurato;
3. RC derivante al Contraente da fatto di amministratori, consiglieri, revisori, dipendenti e/o collaboratori in genere, compreso il Segretario, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
4. RC derivante al Contraente da fatto di persone non in rapporto di dipendenza es: volontari del servizio civile nazionale, volontari protezione civile, accompagnatori piedibus, LSU, i condannati a svolgere lavori di pubblica utilità in sostituzione alla pena detentiva o penale profughi/emigranti anche in attesa di permesso di soggiorno non assegnato dalla prefettura, cittadini aderenti al baratto amministrativo di cui al decreto Sblocca Italia n. 133 del 2014 art 24 e s.mi, Associazioni no-profit, etc., della cui opera si avvalga nell’esercizio delle attività loro assegnate, incluse attività di addestramento, promozione. Si intendono inclusi i soggetti affetti da tossicodipendenza o alcolismo, oppure ex tossicodipendenti o alcolisti, in quanto disintossicati o in terapia disintossicante e comunque inseriti in progetti di riabilitazione sostenuti/patrocinati dall’ente/ servizi sociali/ aziende sanitarie ecc. I volontari del servizio civile nazionale ed i Lavoratori Socialmente Utili (LSU) i soggetti previsti dalla Legge Biagi e s.m.i., sono equiparati al personale dipendente a tutti gli effetti di polizza;
5. RC derivante al Contraente dalle competenze in materia di servizi, anche se affidati a terzi, di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali in genere (minori, disabili, anziani ecc), e di progetto giovani. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro;
6. RC derivante alla Contraente per danni cagionati a terzi, ai propri operatori od alle cose degli stessi, da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dal Contraente;
7. RC derivante all’Ente, quale capofila e/o partecipante a servizi associati, in materia socio assistenziale quale, ad esempio, case di riposo, assistenza a domicilio etc, contemplate nell’atto istitutivo del servizio associato e dalle attività comunque di fatto svolte nell’ambito del servizio associato medesimo. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti preposti al servizio. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti assistiti nell’ambito delle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro.
8. RC derivante al contraente per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi;
9. RC derivante al Contraente dalle competenze in materia di attività riabilitativa e di attività di inserimento sociale e lavorativo, incluse attività di pubblica utilità svolta dai condannati a svolgere attività m di pena alternativa per conto dell'ente contraente. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato, anche presso cooperative, attività commerciali, agricole, industriali di terzi. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti, sono da intendersi terzi fra di loro;
10. RC derivante all’Ente quale affidatario di minori; RC derivante alle famiglie affidatarie, alle case protette o a qualsivoglia altra istituzione, avente in carico i minori, per i danni che i medesimi possano arrecare a terzi. I componenti della famiglia affidataria e il minore in affido si intendono, in deroga all’art
3) della Sezione 3) della presente xxxxxxx, terzi fra di loro; qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende ricompresa la RC della famiglia di origine per i danni provocati a terzi dal minore stesso. La garanzia decade qualora il minore rientri definitivamente nel proprio nucleo famigliare di origine;
11. RC derivante alle famiglie aderenti al progetto “famiglie in rete”, promosso dalle Aziende socio sanitarie locali in collaborazione con i servizi sociali e comunali del territorio. La garanzia si intende estese alla rc delle predette famiglie che ospitano presso le loro abitazioni i ragazzi per attività di doposcuola o attività ricreative. Sono inclusi i danni che i minori possono arrecare a terzi, inclusa la famiglia ospitante. Sono da considerarsi terzi i componenti della famiglia ospitante nei confronti dei ragazzi ospitati e viceversa.
12. RC derivante al Contraente per organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno, colonie, escursioni, gite, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico estivo e/o invernale; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni cagionati dai partecipanti alle suddette attività. Gli iscritti alle predette attività sono considerati terzi tra loro;
13. RC derivante al Contraente da proprietà e/o gestione, esercizio, anche se affidata a terzi, di asili nido, scuole in genere, case di riposo, centri diurni per anziani ed attività similari. La garanzia si intende estesa a tutti i servizi di accoglienza, sorveglianza, custodia, trasporto, accompagnamento collegati ed inerenti alle predette attività. La garanzia si estende inoltre alla r.c. personale degli addetti al servizio, dei collaboratori e dei frequentanti le strutture. La garanzia si estende anche alla R.C professionale in capo ai medici, personale parasanitario e figure iscritte ad albi professionali in genere, siano essi dipendenti e non della struttura. I partecipanti sono considerati terzi tra loro e nei confronti dell’Istituto di dipendenza. E’ incluso il rischio in itinere;
14. RC inerente la proprietà e gestione, anche se affidata a terzi, di farmacie, servizio di infermieri e pronto soccorso, compreso il rischio dello smercio/ somministrazione di prodotti. La garanzia si estende anche alla R.C professionale in capo ai farmacisti, personale medico e parasanitario. La garanzia si estende anche alla RC personale dei collaboratori/ dipendenti;
15. RC derivante al Contraente dall’esercizio di biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, auditorium, impianti sportivi e ricreativi, ostelli, canili, ecc.;
16. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, anche agricoli, impianti sportivi, impianti sciistici,
piscine, parcheggi, teatri, cinematografi, macelli, etc. e relativi impianti ed attrezzature (compresi pannelli solari e fotovoltaici) , ascensori, montacarichi e simili mezzi meccanici, e quant’altro di pertinenza o a servizio di fabbricati, utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività, oppure da terzi.
17. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio
18. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o manutenzione di piazze, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere, apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idro termiche, idro pluviometriche e nivologiche, impianti eolici, fotovoltaici, solari, ed in genere di qualsivoglia impianto per la produzione di energia. Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature. Le attività possono essere svolte anche attraverso convenzioni con Associazioni no-profit:
19. RC derivante al Contraente o a terzi affidatari, inclusi i privati cittadini, Associazioni no-profit, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, trasformazione e riadattamento del patrimonio a qualsiasi titolo in capo all’Ente, inclusa la costruzione a nuovo e gli ampliamenti che si rendessero necessari, di: fabbricati, impianti sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, ponti, canali, corsi d’acqua, elettrodotti, piazze, parcheggi, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aiuole, filari di alberi, aree di pertinenza in genere afferenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, macchinari, attrezzature in genere.
20. RC derivante al Contraente per danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute, esclusi i danni alle opere stesse ex art 1699 c.c;
21. RC derivante al Contraente dalla committenza ad imprese o persone di lavori, di servizi o altro;
22. R.C. derivante dalle operazioni di disinfestazione e/o lotta antiparassitaria, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici;
23. RC derivante al Contraente da proprietà e/o esercizio di acquedotto; la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione d’acqua alterata;
24. RC derivante al Contraente da proprietà e o esercizio di rete fognaria;
25. RC derivante al Contraente da proprietà e o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità;
26. R.C. derivante al Contraente per il servizio di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti.
27. R.C derivante dalla proprietà/uso di contenitori per la raccolta dei rifiuti. La garanzia comprende i danni che i contenitori quali: campane, cassonetti, contenitori per rifiuti in genere possono arrecare a terzi, anche per cause derivanti dall’incendio delle cose ivi depositate;
28. RC per danni derivanti da proprietà e o conduzione di discariche, di depuratori e di forni inceneritori;
29. RC derivante da operazioni di pulizia e disinfestazione;
30. RC derivante al Contraente da proprietà e/o esercizio di impianto e rete distribuzione e delle cabine di decompressione del gas; la garanzia comprende la R.C. per l’esercizio dell’Azienda per la distribuzione del gas nell’ambito del territorio, frazioni e/o zone limitrofe, incluse le operazioni e/o lavori di ampliamento della rete, di manutenzione e di pulizia;
31. RC per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
32. RC per danni a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo;
33. RC per danni a cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori;
34. RC per danni alle cose sulle quali si eseguono lavori;
35. RC per danni a veicoli di terzi ed alle cose ivi trovantisi, durante il servizio di rimozione degli stessi in divieto di sosta, effettuati dalla contraente/ assicurato; la garanzia viene estesa anche qualora il servizio venga effettuato da terzi; sono compresi i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati, sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione, uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai predetti veicoli, custoditi dal contraente oppure dai terzi fiduciari in apposite aree;
36. RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree dell’Ente, compresi i veicoli del Segretario, direttore, dei Consiglieri e degli Amministratori;
37. RC per danni a veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti oppure trasportate, sollevate, movimentate, anche con mezzi meccanici o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
38. RC derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
39. RC per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei, danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno, danni da vibrazioni;
40. R.C. per danni da inquinamento accidentale;
41. RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati.
42. L’assicurazione non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell’Assicurato stesso;
43. RC per uso di biciclette, ciclo furgoncini, veicoli a mano da parte dell’Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga per le proprie attività;
44. RC derivante dall’uso e dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali non è obbligatoria l’assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione/navigazione. Per i veicoli/natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria la presente copertura avrà valenza per le fattispecie non previste dal nuovo codice delle assicurazioni e successive modificazione od integrazioni.
45. RC derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, mal funzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d’allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
46. RC che possa ricadere sull’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina
verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
47. RC estesa ai danni da furto imputabili a responsabilità dell’assicurato nella sua qualità di proprietario e/o custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento di attività di manutenzione e/o costruzione/demolizione di edifici anche se affidate a ditte appaltatrici.
48. RC connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa;
49. RC per danni a terzi causato da cani randagi e animali in genere presenti sul territorio;
50. RC derivante dal servizio di pulizia municipale, nonché di sorveglianza, anche armata, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;
51. RC derivante dalle attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato;
52. RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione e/o promozione di mostre fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all’allestimento ed allo smontaggio degli stands), manifestazioni, attività promozionali di qualunque tipo, pubblicitarie, sportive, ricreative, storiche, culturali, svolte direttamente dalla contraente, oppure da associazioni, volontari, patronati locali e simili, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture, nelle quali terzi siano organizzatori; L'assicurazione comprende inoltre, per le attività sopra riportate, e per la partecipazione a concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, anche dai partecipanti alle attività /manifestazioni , etc./sopraccitate;
53. RC derivante alla Contraente per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti, ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell’Assicurato ed anche mentre gli stessi, a seguito di Convenzione/ Progetto, esplicano la loro attività presso le aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
54. RC derivante dall’organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite organizzate/autorizzate/patrocinate dalla contraente;
55. RC derivante dall’organizzazione in ambito interno di corsi d’istruzione tecnico pratica, incluso addestramento squadre anti-incendio composte da personale della Contrante;
56. RC derivante all’Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili
attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
57. RC derivante dalla proprietà e/o gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della somministrazione di prodotti e dello smercio in genere, nonché lavorazione e smercio di prodotti agricoli; RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo; è compresa la RC derivante dalla lavorazione, commercializzazione di prodotti agricoli, sia essa effettuata da dipendenti/ collaboratori o da terzi;
58. RC inerente a gestione di servizi sanitari interni;
59. RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l’assicurato ha in comodato d’uso o servizio;
60. RC per danni da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente
61. RC per danni cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri e/o sabbia effettuati da mezzi abilitati;
62. RC per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché indennizzabili a termine di polizza, anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
63. R.C. derivante all’assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di privacy, prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche/variazioni, malattie professionali, materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore).
64. R.C. derivante dalla gestione di parcheggi. Rc derivante dalla gestione di parcometri posti all’aperto nel territorio comunale.
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell’assicurazione RCT, il Contraente/ Assicurato ha l’obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i.
Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta richiesta scritta da parte del danneggiato/i.
Qualora il Contraente abbia una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti concordano che le denunce di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell’assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull’indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza RCT/O.
Agli effetti dell’assicurazione RCO, il contraente/ assicurato ha l’obbligo di denunciare, entro i termini di al primo comma, soltanto i sinistri per i quali:
▪ ha luogo l’inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di legge per infortunio o per l’insorgenza di malattia professionale;
▪ ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
▪ ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell’INAIL e/o dell’INPS e/o da altri istituti in genere, ai sensi della normativa vigente;
Del pari il contraente/ assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall’istituto assicuratore Infortuni o della Previdenza sociale o da altri istituti in genere, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie, e quant’altro riguardante la vertenza.
Agli effetti sia dell’assicurazione RCT che dell’assicurazione RCO, resta comunque fermo l’obbligo per il contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.
Art. 2) Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/ danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purché ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 3) Spese di giustizia penale
A parziale deroga del precedente articolo, la società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale anche con nomina di legale indicato dall’assicurato alla Società che risieda nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l’eventuale tacitazione delle/e parte/i lesa/e, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Art. 4) Spese di gestione della pratica di danno
Le Parti concordano che l’assicurato sarà sempre assistito nell’allestimento della pratica di danno da una persona/consulente nominato dallo stesso.
Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società in forma forfetaria pari € 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.
Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.
Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all’importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.
Art. 5) Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1) Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Si conviene di applicare una franchigia frontale per sinistro, limitatamente ai danni a cose, di € 1.000,00
GARANZIE | LIMITI RISARCIMENTO |
danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni | massimo risarcimento € 300.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo |
danni alle condutture ed agli impianti sotterranei | massimo risarcimento € 300.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo |
danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno | massimo risarcimento € 300.000,00. = per sinistro e per anno assicurativo |
danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale | massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo € 300.000,00. = |
danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio | massimo risarcimento € 1.500.000,00= per sinistro |
Art. 2) Pagamento delle franchigie
La società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del contraente.
Il contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l’importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.
Art. 3) Massimali di garanzia
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI | € 5.000.000,00= per sinistro con il limite di € 5.000.000,00= per danni a persona e di € 5.000.000,00= = per danni a cose o animali |
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO | € 5.000.000,00= per sinistro con il limite di € 5.000.000,00= per persona |
Art. 4) Ammontare preventivo, elemento variabile: € 2.400.000,00 Art. 5) Calcolo del premio
Il premio é determinato dall’applicazione del tasso del per mille, imposte comprese, alle retribuzioni lorde
corrisposte al personale assicurato e no all’INAIL.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
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Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; ·Obblighi in caso di sinistro.
IL CONTRAENTE .....................................